LA RIFORMA TRIBUTARIA DELL'ARS – Documento per l'Assemblea Nazionale del 7 giugno 2015

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6 risposte

  1. Dino Brisigotti ha detto:

    Attendo un Vs cenno tramite email

  2. roberto ha detto:

    ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 PER ATTUARE LA COSTITUZIONE
    LA COSTITUZIONE COME NORMA PROGRAMMATICA CHE IL LEGISLATORE DOVEVA/DEVE APPLICARE!
    L’articolo 53 della Costituzione venne votato dall’Assemblea Costituente il 23 maggio 1947, per attuare la Costituzione nei suoi articoli: 2 (per la solidarietà sociale), 3 ( per rimuovere gli ostacoli di ordine economicoe sociale) e tutti gli altri che prescrivono i diritti ed obblighi sociali collettivi. Oltre all’articolo 9 per un nuovo tipo di sviluppo economico in senso ecologico.
    PREMESSA
      I Costituenti, dopo 20 anni di fascismo dove la PERSONA UMANA venne sistematicamente violentata e un partito si fece stato, decisero di mettere al CENTRO la PERSONA UMANA e la comunità che si fa Stato al suo servizio (1a sottocommissione Ass. Cost. incaricata di scrivere quali diritti sociali e come garantirli. 10-09-47)
    Anche nel nuovo sistema tributario la PERSONA UMANA venne messa AL CENTRO con la sua reale vita economica fatta di ricavi e di spese.
    ART.53 COSTITUZIONE: tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. ( quel TUTTI significa: anche gli stranieri delle multinazionali – Ass. Cost. 23-05-47)
    Non resta che spiegare i 2 commi citati. Chi meglio del relatore On.le Salvatore Scoca può farlo?
    Eccolo illustrare il precetto di progressività a nome di tutti i partiti. ( 23 maggio 1947)
    “ ……L’aspetto finanziario acquista sempre una maggiore importanza, e tocca tutti noi in misura sempre più notevole. ……il nostro sistema tributario, regolato dall’articolo 25 dello statuto Albertino, è informato al criterio della proporzionalità.Ma poi ,considerando che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti sui consumi che, attuando una progressività a rovescio, recano una grave ingiustizia nei confronti delle classi meno abbienti.Questa ingiustizia deve essere eliminata in sede di accertamento del reddito globale personale, ciò significa che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Si può discutere sulla misura della progressività non sul principio.
    Chi paga il 10% di imposta su 10.000 lire rimane con 9.000 lire per i suoi bisogni quotidani mentre chi ha 100.000 lire e paga il 10% di imposta rimane con 90.000 lire. E’ evidente che il 1° sopporta un sacrificio assai maggiore del 2°. Sarebbe bene alleggerire il 1° e rendere meno leggero il 2°!
    Osservzione: noi invece di applicare questa prescrizione abbiamo pensato bene di introdurre una Vera Patrimoniale sul reddito regressiva. Questa è rappresentata dall’ 80% sul costo dei prodotti petroliferi. Per esempio: su 100 euro di benzina 80 se ne vanno allo stato per le spese pubbliche e sono pagati in parti uguali sia dal “ ferrarista” che dal “ pandista”! Questo tributo di 80 euro, che reca una grave ingiustizia a danno delle classi più povere, non essendo reso progressivio in rapporto alla capacità contributiva è, di fatto, una tributo incostituzionale!!
    Ancora il Costituente On.le Scoca che spiega il precetto di capacità contributiva
    “Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e quelli dei suoi famigliari. Sono questi carichi economici, che caratterizzano quella capacità contributiva, che l’articolo concordato pone a base dalla imposizione ed i loro importi devono essere utilizzati per misurare la capacità contributiva effettiva”.
    “Se esaminiamo l’attuale nostra legislatura, accanto alle normali leggi di imposta ci sono ECCEZIONI, troppe DIFFERENZE di TRATTAMENTO tra classi di cittadini ed altri classi, tra varie CATEGORIE di CONTRIBUENTI, LESIVE del principio di UGUAGLIANZA e di SOLIDARIETA’ SOCIALE presenti in questa prima parte di Costituzione.Queste gravi MENDE della nostra legislazione vanno eliminate con una RADICALE riforma tributaria”
    L’esistenza della diversità di trattamento fiscale tra categorie è ancora in vigore e viola sia l’articolo 53 nei suoi due commi sia l’articolo 3 sul principio di uguaglianza. Questa differenza di trattamento venne superata dalla legge delega 825/71 che recepiva i due commi dell’articolo 53 ma , poi , non seguirono i decreti attuativi. Le leggi che seguirono confermarono l’impianto dell’articolo 25 del vecchio statuto Albertino cioè uno degli ostacoli di ordine economico e sociale da rimuovere di cui all’articolo 3 della Costituzione.
    Per cui:
    1°) oggetto dell’imposizione per tutti, non è il reddito, ma la capacità contributiva che si compone di 2 elementi fondamentali: la somma di tutti i redditi personali comunque conseguiti. La somma di tutte quelle spese, documentate dalle ricevute fiscali, occorrenti per il normale svolgersi della vita quotidiana,non quelle che rappresentano un lusso.
    2°)sull’importo ottenuto dalla differenza redditi/spese applicare aliquote progressive.(dal10% al 62%. Legge 825/71)
    Tutto questo farà emergere il sommerso rappresentato da 450/500 miliardi annui per un mancato gettito pari a 260 miliardi tra IVA – IRPEF e Contributi Previdenziali.
    Soppressione dei 260 miliardi annui di agevolazioni fiscali. Di questi 520 miliardi 100 li metteremo nelle capacità contributive medio basse pari a 200/250 euro mensili! Così riprenderà la domanda interna ed arriveranno gli ordinativi per le imprese. Solo così riprenderà l’occupazione, non con il Job Act, ma con il ricambio generazionale tramite pensionamenti a 60 anni!
    Avremo le risorse economiche per garantire strutturalmente i doveri e i diritti sociali collettivi.
    Avremo le risorse economiche per ridurre il debito pubblico e pagare minori interessi pagati dai “soliti noti” con trattenuta alla fonte. Avremo risorse economiche per massicci investimenti statali avviando così un nuovo tipo di sviluppo economico in senso ecologico in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione.
    Così avremo realizzato la Costituzione economica coniugando gli articoli 2 e 3 con il 53!

    • Andrea Franceschelli ha detto:

      Gentile Roberto,
      grazie per il commento che hai rilasciato il quale testimonia come siamo d’accordo sul fatto che i principi costituzionali siano il faro da seguire nel definire la politica fiscale e di come questi principi siano stati disattesi dal legislatore negli ultimi 40 anni.

  3. roberto ha detto:

    Attendo vostro cordiale commento! Grazie!
    Roberto

  4. roberto ha detto:

    Gent.le Andrea,
    grazie per la risposta.
    Avendo letto i vostri documenti e avendo,voi., citato il Costituente On.le Scoca non avevo dubbi sull’essere d’accordo con voi!
    Ma tutta l’Ass. Art. 53 è d’accordo con voi!
    Però sappiamo, ormai storicamente, che andare ognuno per la propria strada ci porta tutti alla sconfitta.
    Come Associazione Articolo 53 siamo impegnati insieme ad altre associazioni nel formare un nuovo CLN,stavolta, per liberarci da questa corrotta e fallimentare classe dirigente e per contro realizzare la Costituzione in tutte e due le sue parti. Non ci resta che trovarci per verificare se esistono le condizioni per unirci in questo CLN! Lo dobbiamo ai PARTIGIANI RESISTENTI e a quei GRANDI STATISTI che furono MADRI e PADRI COSTITUENTI! Ci state??

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