L’esercizio del credito nella Costituzione italiana e nel diritto dell’Unione europea

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3 risposte

  1. Quarantotto ha detto:

    Parole sante: ma c'è di più. L'art 47 parrebbe "incorporare" la struttura di controllo ministeriale-governativa (i vari comitati, CICCR e altri previsti dalla legge del 1936) sulla generale attività creditizia, inclusi i risvolti monetari (del tutto ovvii, dati i meccanismi di creazione della moneta procedenti dalla banca centrale e, a cascata, dall'attività intermediatrice delle banche).

    Cioè parrebbe costituzionalmente del tutto dubbio che questi organismi, pur sempre espressione di indirizzi politici sottoposti alla fiducia parlamentare (e che, per la verità, non funzionarono mai a pieno regime, ma soltanto in ragione dello spirito fortemente cooperativo col tesoro che muoveva spontaneamente B.d'I), potessero essere aboliti e non sostituiti. rRinunciandosi a un compito della Repubblica che non è una mera norma costituzionale programmatica di "settore", ma, con evidenza, come d'altra parte tutta la Costituzione economica, risultava direttamente espressiva del principio (superfondamentale e intangibile dai vincoli europei) di egualianza sostanziale ex art.3, comma 2.

    La Germania, ad es;, con la sentenza "Lisbona" della sua Corte cost. non ha accettato la degradazione di norme costituzionali di questo tipo; e si è riservata, come attesta l'attuale vicenda OMT, di sindacare le scelte del parlamento nel recepire e adeguarsi al quadro UE…

  2. stefano.dandrea ha detto:

    Onoreato della visita.

    Mi sembra di ricordare che in un intervento nella commissione – quello di presentazione della proposta o quello successivo che replicava alle osservazioni relative alla presunta inutilità – Marirano chiarisse che l'autonomia dovesse essere soltanto quella dei direttori di filiale che avrebbero dovuto essere liberi di decidere a chi fare credito. Ciò sembrerebbe confermare la tua ipotesi e getterebbe un'ombra di legittimità su tutta la disciplina del rating, qui, paradossalmente, per un dirigismo che si voleva evitare. Naturalmente, però, il tuo corollario e quest'ultimo che ho aggiunto si reggono soltanto sull'argomento storico della volontà del costituente che propose la norma. La disposizione in sé considerata ha, invece, uno spazio semantico che probabilmente avrebbe reso possibili talune modifiche della legge del 1936 (di natura e contenuto del tutto diverse da quelle che sono state introdotte), salvo voler imporre un'interpretazione "salafita" della Costituzione.

  3. stefano.dandrea ha detto:

    Quarantotto, comunque per quanto riguarda il CICR che pur essendo organo amministrativo di fatto aveva un compito di rilievo governativo, le funzioni potevano essere trasferite al Governo, non certo alla BCE. Quindi lo si poteva estinguere ma non certo per delegare all'esterno della repubblica quelle che in fondo erano decisioni da indirizzo politico (la misura della riserva obbligatoria, per esempio). In questo senso hai senz'altro ragione

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