Reprimere la rendita finanziaria e instaurare un sistema finanziario nazionale
Documento programmatico del FSI, approvato nella seconda assemblea nazionale dell’ARS il 13 giugno 2013 e richiamato nell’Atto Costitutivo del FSI.
Sommario:
1. REPRESSIONE FINANZIARIA COME SITUAZIONE E COME REGIME GIURIDICO;
2. LA GIUSTIZIA DEL REGIME GIURIDICO DI REPRESSIONE FINANZIARIA;
3. IL REGIME DI REPRESSIONE FINANZIARIA:A) DIVIETI DI ESPORTAZIONE DI MONETA, DI ACQUISTARE QUOTE DI SOCIETA’ AVENTI SEDE FUORI DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA E DIVIETI DI ACQUISTI E DI ESPORTAZIONE DI TITOLI EMESSI ALL’ESTERO E PAGABILI ALL’ESTERO;
4. (segue): B) LO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE DEL TESORO PRESSO LA BANCA CENTRALE (BANCA D’ITALIA);
5. (segue): C) LA RISERVA OBBLIGATORIA E l’OBBLIGO DELLA BANCA D’ITALIA DI ACQUISTARE TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO;
6. (segue): D) LE VARIAZIONI ALLA MISURA DEL TASSO DI SCONTO E ALLA MISURA DELL’INTERESSE SULLE ANTICIPAZIONI IN CONTO CORRENTE;
7. IL VINCOLO DI PORTAFOGLIO;
8. CONCLUSIONI.
1. REPRESSIONE FINANZIARIA COME SITUAZIONE E COME REGIME GIURIDICO
L’Associazione Riconquistare la Sovranità (d’ora in avanti ARS) propone di tornare a instaurare un regime giuridico di repressione della rendita finanziaria.
Si ha situazione di repressione della rendita finanziaria quando lo Stato paga complessivamente interessi reali negativi sui titoli del debito pubblico e sul debito pubblico in generale (compreso l’eventuale scoperto sul conto del Ministero del Tesoro presso la banca centrale). Interessi reali negativi significa che essi sono inferiori all’inflazione.
Una situazione di repressione (della rendita) finanziaria può derivare da molte cause. Può accadere che uno Stato vinca la guerra fratricida tra più stati che costituiscono un mercato unico a moneta unica ponendo altri stati in condizione di enorme difficoltà di finanziamento del proprio debito pubblico e provocando una fuga di capitali nel paese vincitore (è il caso attuale della Germania). Può accadere che le banche centrali, in determinate situazioni, decidano liberamente, nell’esercizio della loro indipendenza, di acquistare sistematicamente titoli del debito pubblico degli stati, creando domanda e abbassando i tassi d’interesse.
All’ARS interessa, tuttavia, re-instaurare un regime giuridico che produca una situazione di repressione finanziaria strutturale e permanente, la quale divenga il fondamento indiscusso della politica economica.
2. LA GIUSTIZIA DEL REGIME GIURIDICO DI REPRESSIONE FINANZIARIA
Instaurare una situazione di repressione della rendita finanziaria strutturale e permanente è, sotto ogni punto di vista, una scelta di giustizia.
E’ una scelta di giustizia sotto il profilo morale, perché il denaro non deve produrre denaro senza correre alcun rischio. E in uno stato sovrano, “prestare” denaro allo Stato non comporta alcun rischio. Uno Stato sovrano non può mai andare in default. E infatti l’Italia ha sempre pagato gli interessi sui prestiti e restituito il capitale ricevuto. Il rischio default esiste soltanto ora che abbiamo perduto la sovranità.
E’ una scelta giusta sotto il profilo costituzionale, perché la Costituzione, da un lato, muove dal principio che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, dall’altro, riconosce la libertà di iniziativa privata, sebbene con il limite dell’utilità sociale (e della libertà e della dignità umana); la Costituzione tace, invece, sulla rendita finanziaria. Segue che, se non si può disconoscere una certa discrezionalità politica nella ponderazione degli interessi contrapposti di capitale e lavoro (salvo abbandonarsi a declamazioni ideologiche che lasciano il tempo che trovano), è certo che, alla luce della nostra Costituzione, il legislatore non ha alcuna libertà di sacrificare capitale investito in attività produttive e lavoro (profitti, occupazione e salari) per tutelare la rendita finanziaria. Infatti, tutto ciò che va alla rendita finanziaria tende a tradursi, prima o poi, in imposte sui redditi da lavoro (autonomo o subordinato), in imposte sui profitti, in imposte indirette, o in tagli ai servizi pubblici (e ormai anche alle funzioni pubbliche: si pensi alla vergognosa chiusura di trentuno Tribunali italiani).
E’ una scelta giusta sotto il profilo della giustizia distributiva. Infatti, in regime di repressione finanziaria, non sussiste nemmeno l’ingiustizia di prelevare con le imposte a tutti i cittadini, compresi coloro che sono sprovvisti di risparmio, le somme da restituire, con interesse, ai risparmiatori che hanno finanziato la spesa pubblica. In realtà, il valore, in termini reali, che i risparmiatori avranno indietro sarà mediamente inferiore al potere di acquisto della moneta al tempo dell’emissione dei titoli (se lo Stato ha avuto 100 restituirà, per esempio, 108 in caso di inflazione 10; e restituirà 98 in caso di inflazione 0), sicché si ha piuttosto una redistribuzione di ricchezza da coloro che sono dotati di risparmio a coloro che ne sono privi, anziché il contrario.
Infine è una scelta giusta sotto il profilo del rapporto economico privatistico risparmiatore-Stato. Infatti, il risparmiatore consegnando il risparmio allo Stato: 1) si assicura contro il furto, cosa che non avverrebbe se lasciasse il risparmio sotto le mattonelle di casa; 2) ottiene, sebbene non stia rischiando nulla, perché sta prestando a uno stato sovrano, un parziale recupero dell’inflazione (depositando il denaro su un conto corrente non ha la stessa sicurezza e perde di più rispetto all’inflazione). In questi due vantaggi consiste la tutela del risparmio che la Repubblica deve assicurare. In cambio dei due vantaggi, il risparmiatore paga qualcosa allo Stato (alla collettività) ricevendo indietro, in valore reale, qualcosa in meno di ciò che ha dato ( 2 su 100 negli esempi testé recati).
3. IL REGIME DI REPRESSIONE FINANZIARIA: A) DIVIETI DI ESPORTAZIONE DI MONETA, DI ACQUISTARE QUOTE DI SOCIETA’ AVENTI SEDE FUORI DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA E DIVIETI DI ACQUISTI E DI ESPORTAZIONE DI TITOLI EMESSI ALL’ESTERO E PAGABILI ALL’ESTERO.
Primo presupposto del regime di repressione finanziaria è che il risparmio dei residenti, cittadini o stranieri, famiglie o imprese, non possa uscire liberamente dall’Italia: chi intenda far uscire il proprio risparmio dall’Italia deve chiedere un’autorizzazione amministrativa. Questo principio oggi stupisce e insospettisce la persona comune, la quale, generalmente, ha l’animo e la mente conquistati da (oltre) venti anni di ideologia liberoscambista. Eppure è stato un principio vigente dagli anni trenta al 1990, quando fu abolito il controllo amministrativo sulla circolazione dei capitali.
In particolare in Italia sono state vigente dal 1956 al 1990 le seguenti disposizioni normative, contenute nel D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1956, n. 786: “Ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonché titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all’estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali” (art. 5, I comma); “Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi se non in base ad autorizzazioni ministeriali” (art. 6, I comma); “L’esportazione dei titoli di credito menzionati al precedente comma, nonché dei biglietti di Stato e di banca “nazionali”, può effettuarsi in base ad autorizzazioni ministeriali“ (art. 6, II comma); più in generale, “Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l’esportazione nonché i contratti di acquisto di merci per l’importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali” (art. 2, I comma).
La necessità di autorizzazioni amministrative e la possibilità che esse venissero negate – sebbene pian piano, mediante il regime delle autorizzazioni generali, fosse stata introdotta già a livello amministrativo, una certa libertà di circolazione – spingevano il risparmio italiano verso investimenti produttivi in Italia, prestiti ad attività produttive che si svolgevano in Italia e – ciò che in questa sede interessa – verso l’acquisto di titoli, azionari e obbligazionari, pubblici e privati, emessi in Italia, nonché verso l’effettuazione di depositi in filiali di banche aventi sedi in Italia. Già per questa ragione si creava una domanda di titoli obbligazionari che altrimenti non vi sarebbe stata, con la conseguenza che direttamente (per la domanda di titoli del debito pubblico) e indirettamente (per la generale domanda di titoli obbligazionari) tendevano a scendere i tassi di interesse sui titoli del debito pubblico.
Se il risparmiatore è libero (e i gestori del risparmio sono liberi) di investire in ogni luogo del mondo, sovrano è il risparmiatore (e i gestori) ma non lo Stato e quindi il popolo, che deve alzare interessi per attirare i “prestiti” dei cittadini e dei residenti e non soltanto dei risparmiatori stranieri.
4. (segue): LO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE DEL TESORO PRESSO LA BANCA CENTRALE (BANCA D’ITALIA)
Deve essere reintrodotto lo scoperto del conto corrente di Tesoreria intrattenuto con la Banca d’Italia. Dal 1948 (art. 2 del D. lgs. 7 maggio 1948, n. 544) fino al 1993 il Tesoro ha goduto di questo credito automatico, verificato con riscontro mensile. Lo scoperto aveva il limite del 15 (poi 14)% delle spese risultanti dal bilancio di competenza (la disposizione è stata formalmente abrogata soltanto dall’art. 1, comma I, del D. lgs 13 dicembre 2010, n. 212; ma era inapplicata dal 1994, ossia dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che, nell’art. 104, ora 123 del TFUE, ha vietato ogni forma di anticipazione della banca centrale verso gli Stati membri della UE). Lo Stato italiano pagava l’interesse dell’1% e spese basse e forfettarie, qualsiasi fosse il livello d’inflazione. Quindi, per recare un esempio, se l’inflazione era l’11% lo Stato poteva arrivare a finanziare il 14% del fabbisogno prendendo in prestito 100 e restituendo in valore reale circa 90 (formalmente restituiva 101 ma in valore reale 101 equivaleva a 90).
Deve essere, altresì, reintrodotta la possibilità di anticipazioni straordinarie, che, come accadeva un tempo, dovranno essere autorizzate dal Parlamento. Durante la prima Repubblica, una volta si ricorse a un’anticipazione straordinaria, con la L. 24 gennaio 1983, n. 10. La durata dell’anticipazione venne fissata in dodici mesi. Mentre il tasso d’interesse non venne stabilito dalla legge in questione, la quale demandò la decisione ad un decreto del Ministero del Tesoro, ossia alla decisione del debitore!
In presenza di un’inflazione desiderabile del 5-9% (ovviamente con reintroduzione del meccanismo di scala mobile; e con rendimento medio dei titoli del debito pubblico inferiore di circa due punti rispetto all’inflazione), in una certa misura si consente allo Stato di introdurre moneta in base alle esigenze necessarie a promuovere la piena occupazione e a fornire i servizi pubblici essenziali, oltre che a finanziare le funzioni pubbliche. Se un tempo avevamo strade e autostrade come pochissimi Stati al mondo (anche se avevamo meno vendite di beni e servizi di consumo e quasi non avevamo indebitamento delle famiglie), ciò era dovuto al regime di finanziamento del fabbisogno pubblico, regime che sottraeva il finanziamento pubblico alla concorrenza dei mercati finanziari. Lo scoperto del conto corrente di Tesoreria era parte essenziale di quel regime.
Spieghiamo perché l’inflazione del 5-9% è desiderabile. Per una pluralità di ragioni: a) intanto, la repressione finanziaria si applica meglio quando l’inflazione è moderatamente alta, rispetto a quando è bassa o bassissima. Un conto è restituire 104 a chi ti ha prestato 100, quando l’inflazione è il 6%; un conto è restituire 98 a chi ti ha prestato 100 quando l’inflazione è zero. Sarà un fenomeno psicologico ma certamente è fenomeno rilevante; b) in secondo luogo, un sistema in cui l’inflazione è bassissima è un sistema nel quale il denaro, tanto più il denaro in nero accumulato, non si svaluta e può essere “parcheggiato” in attesa di tempi migliori; si tratta di un sistema che non spinge ad investire il risparmio; in sostanza è soltanto la volontà di profitto e non il rischio di svalutazione a spingere verso l’investimento; c) una certa inflazione è favorevole ai debitori e sfavorevole ai creditori. Ora, sebbene – salvo in questo momento di crisi nel quale il sistema era fondato su squilibri e rischia di implodere – non vi siano ragioni particolari per essere teneri con chi contrae debiti e non paga, tuttavia, generalmente i crediti a medio e lungo termine – ad essi ci riferiamo – sono prestiti dei ricchi ai poveri o ai ceti medi o ai meno ricchi, ovvero prestiti del sistema finanziario. Un relativo, contenuto e sistemico abbattimento del valore reale del debito nel lungo periodo sembra cosa buona e giusta, perché avvantaggia le attività produttive e i titolari di redditi da lavoro rispetto al sistema finanziario nel suo complesso; d) il risparmiatore è comunque tutelato, perché, acquistando titoli del debito pubblico, è protetto comunque parzialmente dall’inflazione, perdendo, in valore reale, sempre e soltanto circa il 2% per il compenso che dà allo Stato in cambio della sicurezza e del parziale recupero dell’inflazione; e) ovviamente i redditi da lavoro subordinato sono tutelati dalla scala mobile, che va reintrodotta.
5. (segue): C) LA RISERVA OBBLIGATORIA E l’OBBLIGO DELLA BANCA D’ITALIA DI ACQUISTARE TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO.
Non è sufficiente che, mediante la reintroduzione del controllo amministrativo sulla circolazione dei capitali (cfr. § 3), il risparmio italiano sia spinto ad essere investito e depositato in Italia e ad essere trasformato in obbligazioni, pubbliche e private, emesse in Italia. E’ necessario che parte del denaro depositato presso le banche commerciali dai residenti – cittadini e stranieri, imprese con sede in Italia e famiglie – vada a finanziare il debito pubblico, ponendo vincoli alle banche che esercitano la raccolta dei depositi: l’intermediazione finanziaria deve essere posta di nuovo al servizio della collettività. Il risultato si può ottenere, e durante la prima Repubblica era ottenuto, mediante il ricorso ad una elevata riserva obbligatoria.
In questa sede l’istituto della riserva obbligatoria non viene in considerazione come forma di garanzia per i depositanti (era questa l’originaria funzione), né come strumento per promuovere l’espansione (mediante l’abbassamento del coefficiente) o la restrizione (mediante l’innalzamento del coefficiente) del credito bancario (funzione, invero, da molti contestata, almeno nella forma dell’innalzamento del coefficiente), bensì come strumento per convogliare parte rilevante del risparmio dei residenti – soprattutto i piccoli e i piccolissimi depositi effettuati presso le filiali delle banche commerciali – verso l’acquisto di titoli del debito pubblico.
Non è il caso di ipotizzare in quale percentuale i nuovi depositi debbano essere a loro volta depositati dalle banche commerciali in conti correnti tenuti presso la Banca centrale (Banca d’Italia), la quale poi con quel denaro acquisterà titoli del debito pubblico. Giova soltanto rammentare che l’esperienza della prima Repubblica segnala come, per evitare elusioni e difficoltà di calcolo, sia conveniente calcolare la riserva obbligatoria, almeno da un certo momento in poi, prevedendo il versamento di una percentuale dei nuovi depositi registrati a fine mese, al netto del contestuale aumento del patrimonio netto (nella prima Repubblica la percentuale variò, per esempio, dal 15%, nel 1975, al 25%, nel 1982). Durante la prima Repubblica, la riserva, per lungo tempo, in parte era destinata direttamente all’acquisto di titoli, in parte era depositata presso un conto corrente che le filiali delle banche commerciali avevano presso la banca d’Italia, la quale con il denaro depositato acquistava titoli. La prima forma di accantonamento della riserva a un certo punto fu abbandonata e non dovrebbe essere reintrodotta. Infatti, la riserva obbligatoria in contanti (in accreditamenti presso la banca centrale) conteneva una “tassa occulta” sulle banche, che andrebbe reintrodotta: la Banca d’Italia, sui titoli del debito pubblico acquistati con la disponibilità del conto vincolato alle riserve, non percepiva il tasso di mercato ma retrocedeva al Tesoro la differenza tra gli interessi resi dai titoli del debito pubblico e il rendimento pagato alle banche per il versamento del denaro sul conto fruttifero.
La tassa occulta e, in generale, il sistema basato sulla raccolta del risparmio tramite alta riserva obbligatoria, essendo applicati a tutte le banche residenti, non creano alcun problema di alterazione della concorrenza interna. Al contrario, la tassa occulta e il sistema dell’alta riserva obbligatoria possono generare uno svantaggio delle banche residenti rispetto alle banche non residenti. Ciò comporta semplicemente che dovranno essere vietati i mutui e in genere i prestiti provenienti dall’estero, salvo, eventualmente, specialissime autorizzazioni ministeriali. Questo è un caso che dimostra in maniera lampante come accettare la concorrenza internazionale significhi sempre rinunciare a disciplinare l’attività economica nel modo astrattamente reputato migliore. Concorrenza internazionale e rinuncia alla sovranità sono il medesimo fenomeno riguardato da due diversi punti di vista.
Pertanto, il sistema finanziario dovrà essere fondamentalmente un sistema nazionale o chiuso, come raccomandava Keynes, il quale, nel 1933 era ormai giunto alla seguente conclusione: “Sono perciò più d’accordo con quelli che vorrebbero ridurre l’intreccio economico tra le nazioni che non con quelli che lo estenderebbero. Idee, conoscenza, arte, ospitalità, viaggi: queste sono le cose che per loro natura dovrebbero essere internazionali. Ma cerchiamo di far sì che i beni vengano prodotti al proprio interno quanto più ragionevolmente e convenientemente possibile; e soprattutto che la finanza sia essenzialmente nazionale” (Keynes, Autosufficienza nazionale, 1933).
D’altra parte, uno stato sovrano, libero di disciplinare la quantità di moneta immessa nel sistema, da sé stesso o dalle banche commerciali, tanto più se molte di esse sono pubbliche, che bisogno ha di consentire che l’attività economica pubblica o privata sia finanziata da denaro creato all’estero?
Occorre infine notare che, nella misura in cui i titoli del debito pubblico vengono acquistati dalla Banca d’Italia con il denaro della riserva obbligatoria, non si ha alcuna monetizzazione del debito, bensì l’utilizzo di denaro già esistente, raccolto e convogliato dal sistema delle banche commerciali verso la banca d’Italia e tramite quest’ultima verso il Tesoro.
In ogni caso, la Banca centrale (Banca d’Italia) dovrà essere di nuovo obbligata ad acquistare i titoli residuali, anche immettendo nel sistema nuovo denaro, se e quando il denaro della riserva obbligatoria non basterà.
6. (segue): D) LE VARIAZIONI ALLA MISURA DEL TASSO DI SCONTO E ALLA MISURA DELL’INTERESSE SULLE ANTICIPAZIONI IN CONTO CORRENTE
Dovrà essere abrogato l’art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 82, il quale prevede che Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell’interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d’Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d’Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Va invece reintrodotto il principio che fu abrogato nel 1992, secondo il quale il Governatore della banca d’Italia “Fa al ministro per le finanze le proposte circa le variazioni alla ragione dello sconto e alla misura dell’interesse per le anticipazioni” (art. 25, 4° co., R.D. 11/06/1936, n. 1067). Il Governatore propone. Il Ministro del Tesoro decide.
7. IL VINCOLO DI PORTAFOGLIO
Non è necessario reintrodurre il vincolo di portafoglio. Esso consisteva in un vincolo delle banche commerciali di acquistare obbligazioni e fu introdotto nel 1973: le banche dovevano incrementare, in misura non inferiore al 6% della consistenza dei depositi, l’acquisto di titoli obbligazionari compresi in una “rosa” indicata dalla Banca d’Italia, che disciplinava anche come amministrare il portafoglio. Successivamente, per risolvere alcuni problemi tecnici, sorti relativamente al metodo di calcolo, fu stabilito che l’acquisto era obbligatorio per il 40% degli incrementi dei depositi su base semestrale. Il vincolo di portafoglio ha avuto una importanza rilevante fino al 1978, quando progressivamente venne diminuito, fino a scomparire nel 1986 (la percentuale sugli incrementi scese al 6,5 poi al 5,5, al 4,5 fino ad arrivare all’1% nel 1986). Anche qui il vantaggio per il Tesoro era anche indiretto, perché la domanda di titoli obbligazionari faceva scendere i tassi. Il vincolo di portafoglio era, anche uno strumento di politica industriale, perché consentiva di far affluire il risparmio verso particolari settori reputati importanti.
Il regime ordinario di repressione finanziaria, fondato sugli istituti indicati nei precedenti paragrafi, funzionò benissimo fino alla ventata inflazionistica del 1973, quando appunto si decise di ricorrere ad altri istituti, come il vincolo di portafoglio, che possono essere considerati il regime straordinario di repressione finanziaria. Perciò, non vi è alcuna ragione per prevedere la reintroduzione dell’istituto, che non è mai stato apprezzato nemmeno come strumento di politica industriale. Se e quando si presenteranno circostanze eccezionali, sarà reintrodotto.
8. CONCLUSIONI
Tutte le norme e i principi proposti in questo documento sono vietati dai Trattati europei. I Trattati europei impediscono in radice la possibilità di uno Stato di reprimere la rendita finanziaria e di sottrarre l’organizzazione del popolo alla soggezione al potere dei rentiers. Già soltanto per la necessità di una rinnovata guerra alla rendita, necessità che ci rimanda storicamente ai tempi della rivoluzione francese, più che ai tempi della rivoluzione d’ottobre, l’Italia deve uscire dall’Unione europea.
Stefano D’Andrea per l’ARS, poi per il FSI
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