{"id":11082,"date":"2014-04-12T06:09:03","date_gmt":"2014-04-12T06:09:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=11082"},"modified":"2014-04-12T06:09:03","modified_gmt":"2014-04-12T06:09:03","slug":"qualla-incostituzionale-liberalizzazione-del-contratto-a-termine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=11082","title":{"rendered":"Qualla incostituzionale liberalizzazione del contratto a termine"},"content":{"rendered":"<div id=\"stcpDiv\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tdi Paola Saraceni* <a href=\"http:\/\/www.economiaepolitica.it\">Economia e politica<\/a>\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tl contratto a termine &egrave; di nuovo al centro della scena. Infatti, anche la prima fase del <em>Jobs Act<\/em> del nuovo Governo (il decreto legge n. 34 del 2014) punta su questo tipo contrattuale, quasi che, attraverso la sua continua revisione, si possano risolvere tutti i problemi occupazionali. A ben vedere &ndash; al di l&agrave; delle molteplici e argomentate perplessit&agrave; sugli impatti occupazionali del lavoro flessibile<strong>[1]<\/strong>, e quindi pure dei contratti a termine &ndash; c&rsquo;&egrave; un piano del discorso di grande attualit&agrave; sul quale &egrave; bene concentrare l&rsquo;attenzione: la <em>sostanziale identit&agrave; funzionale tra &ldquo;termine&rdquo; e &ldquo;licenziamento&rdquo;<\/em>, dalla quale occorre partire per avere piena consapevolezza dell&rsquo;importanza delle questioni in gioco.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tFermo restando la differenza formale e strutturale, &ldquo;termine&rdquo; e &ldquo;licenziamento&rdquo; appaiono, nei fatti, strumenti di adeguamento delle dimensioni dell&rsquo;organico alle mutevoli esigenze organizzativo-produttive. Entrambi assumono maggiore rilievo nelle fasi in cui le imprese devono affrontare congiunture economiche difficili e mercati particolarmente mutevoli. Al contempo non pu&ograve; dimenticarsi che il potere <em>libero <\/em>(cio&egrave; privo di limitazioni) del datore di estinguere il rapporto di lavoro, attraverso vuoi il licenziamento vuoi la (precedente) apposizione del termine, rende vana ogni altra tutela per il lavoratore, intaccandone &#8211; si badi &#8211; la libert&agrave; e la dignit&agrave;: da questo punto di vista, <em>la stabilit&agrave; del rapporto di lavoro costituisce l&rsquo;architrave del sistema giuridico di protezione del lavoro subordinato<\/em>.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tNell&rsquo;evoluzione ordinamentale, se la disciplina del licenziamento, a partire dagli anni &lsquo;60\/&rsquo;70 &nbsp;(soprattutto con la famosa tutela reale: l&rsquo;articolo 18, per intenderci), si &egrave; fatta sempre pi&ugrave; vincolante per le imprese, l&rsquo;apposizione del termine al contratto di lavoro, a mo&rsquo; di compensazione, ha via via visto maggiori aperture. Tuttavia, nella disciplina del contratto a termine si &egrave; sempre mantenuto un punto ben fermo: la <em>necessit&agrave; di una &ldquo;causale&rdquo;<\/em>, ovvero di una motivazione, che giustificasse e legittimasse l&rsquo;apposizione del termine al contratto<strong>[2]<\/strong>. E&rsquo; con il Governo Monti, precisamente con la cd. Riforma Fornero, che il quadro muta. In questa versione, il contratto a termine a-causale &egrave; corredato da due limiti: la previsione di un primo ed esclusivo rapporto di durata non superiore a dodici mesi e il divieto di proroga. Dopo la parentesi del Governo Letta &#8211; per quanto qui interessa, priva di interesse -, il Governo Renzi pare proprio intenzionato a proseguire con decisione sulla strada della <em>a-causalit&agrave;<\/em>, aumentando sensibilmente le perplessit&agrave; gi&agrave; generate dalla Riforma Fornero.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tIl decreto 34 consente alle imprese, nell&rsquo;arco temporale di 36 mesi, di assumere a termine senza alcuna motivazione; e il contratto, nei limiti dello stesso arco temporale, potr&agrave; essere prorogato non per una sola volta, bens&igrave; per <em>ben 8 volte<\/em> (e a poco servirebbe ridurre la durata complessiva del contratto o il numero di proroghe consentite, come pare si voglia fare nel rimettere mano al decreto in sede di conversione). Unico vincolo &egrave; il rispetto della clausola di contingentamento, fissata nel 20% dell&rsquo;organico aziendale. Insomma, nell&rsquo;ambito di tale percentuale &ndash; non semplice da calcolare, quasi il doppio di quella gi&agrave; indicata dai contratti collettivi<strong>[3]<\/strong>&nbsp;e dalla quale restano comunque fuori una serie di ipotesi e di lavoratori, si pensi ad esempio agli ultra 55enni -, il datore di lavoro potr&agrave; scegliere <em>indifferentemente <\/em>se stipulare contratti a termine o a tempo indeterminato, con buona pace dell&rsquo;interesse dei lavoratori alla stabilit&agrave; del rapporto (almeno di quelli che rientrano in quella percentuale!). In un sol colpo, si torna indietro di decenni!\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tDinanzi a tale scenario, mi limiter&ograve; a proporre due considerazioni.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tLa prima, di carattere per cos&igrave; dire giuridico-fattuale, discende dal forte squilibrio contrattuale determinato dalle novit&agrave; descritte. La nuova normativa consente al datore di lavoro di assumere un lavoratore con contratti di durata molto breve e prorogabili ad intervalli pi&ugrave; o meno regolari (si pensi al caso di un lavoratore assunto con un contratto di 5 mesi a cui, nel rispetto del limite di 36 mesi e delle 8 proroghe, quel contratto potrebbe essere prorogato circa ogni 4 mesi). Bene, v&rsquo;&egrave; da pensare che, anche qualora il lavoratore ritenesse di subire ingiustamente trattamenti inferiori rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato, molto difficilmente si attiverebbe per rivendicare i propri diritti. In barba al rispetto del principio di non discriminazione, che &#8211; giova ricordarlo &#8211; &egrave; ampiamente ribadito proprio nella normativa sul lavoro a termine tanto dal nostro ordinamento quanto da quello dell&rsquo;Unione europea.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tLa seconda considerazione &egrave; di tipo giuridico-sistematico. Se gi&agrave; le ultime riforme sul contratto a-causale potevano sollevare <em>dubbi di legittimit&agrave; costituzionale<\/em>, proprio per la stretta correlazione funzionale tra licenziamento e termine di cui dapprima di diceva, oggi quei dubbi si traducono in certezze<strong>[4]<\/strong>. Cerco di spiegarmi meglio. Grazie alla preziosa opera della Consulta, &egrave; possibile rinvenire l&rsquo;esistenza di un principio costituzionale contro i licenziamenti individuali arbitrari che li rende legittimi solo se basati su una valida motivazione, principio oggi esplicitamente espresso anche nella Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;UE (art. 30). Tutto ci&ograve;, a mio avviso, comporta necessariamente l&rsquo;individuazione di un corrispondente principio anche per quanto concerne l&rsquo;apposizione del termine al contratto di lavoro. Se cos&igrave; non fosse, la portata del divieto del licenziamento arbitrario risulterebbe svuotato. Pi&ugrave; esplicitamente, si pu&ograve; dire che <em>la<\/em>&nbsp;<em>stipulazione dei contratti a termine non dovrebbe mai essere libera<\/em>: altrimenti sarebbe sufficiente per il datore di lavoro &ldquo;scegliere&rdquo; di stipulare tanti contratti a tempo determinato &#8211; verosimilmente a breve scadenza, ipotesi verso cui, oggi, il <em>Jobs Act<\/em> sembra proprio spingere &#8211; per aggirare, con l&rsquo;automatica cessazione del rapporto allo spirare del termine, il rispetto del principio che impone una giustificazione al licenziamento. A nulla gioverebbe chiamare in ballo le pure nette differenze giuridiche tra il licenziamento e il termine: l&rsquo;osservazione, condivisibile sul piano strettamente tecnico-formale, peccherebbe di astrazione, finendo per perdere di vista il peso che, in concreto, tanto l&rsquo;uno quanto l&rsquo;altro assumono nel complessivo equilibrio delle posizioni delle parti contrattuali.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tSicch&eacute;, per l&rsquo;apposizione del termine al contratto devono essere previste regole coerenti con quelle dettate per i licenziamenti al fine anzitutto di non rendere ineffettive queste ultime. Ed allora, se per i licenziamenti la regola &egrave; quella della giustificatezza (oggettiva o soggettiva) &#8211; eloquentemente non toccata dalla riforma Fornero -, la medesima regola deve presiedere anche alla disciplina del contratto a termine. In questo caso la giustificazione necessariamente precede (e non segue) la stipulazione del contratto, legittimandone poi l&rsquo;estinzione. Una giustificazione che, quindi, non potendo, per ovvi motivi, riguardare comportamenti del lavoratore, deve essere ricondotta a un&rsquo;esigenza organizzativa inevitabilmente diversa da quella per la quale si stipula un contratto a tempo indeterminato.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\tIn conclusione, nel nostro ordinamento giuridico la tutela del lavoratore alla stabilit&agrave; del rapporto di lavoro non pu&ograve; che tradursi anche nel limite alla stipulazione di un contratto a termine attraverso una causale organizzativa. Il legislatore &egrave; tenuto ad osservare questa regola. Ha, per converso, il potere di decidere come congegnarla: tramite ipotesi tassative da lui stesso individuate; mediante il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; attraverso una norma generale. Tutte tecniche ampiamente utilizzate nel tempo. Altro non pare consentito. In caso contrario ad essere drasticamente ridotto, pi&ugrave; che il livello dei tassi di disoccupazione (tutto da dimostrare), sar&agrave; &nbsp;(questa &egrave; una certezza) il livello di tutele e la dignit&agrave; dei lavoratori.\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\t&nbsp;\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\t*<em>Docente di diritto del lavoro nell&rsquo;Universit&agrave; del Sannio<\/em>\n\t<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\t&nbsp;\n\t<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">\n\t\t[1] Al riguardo si vedano: Leon P. e Realfonzo R., <em>L&rsquo;economia della precariet&agrave;<\/em>, Manifestolibri, 2008; Brancaccio E., <em>Anti- Blanchard. Un approccio comparato allo studio della macroeconomia<\/em>, FrancoAngeli, 2012; Speziale V., <em>La riforma del licenziamento individuale tra diritto ed economia<\/em>, in <em>Rivista italiana di diritto del lavoro<\/em>, 2012, I, p. 523 ss; Zoppoli L.,<em> Flex\/insecurity. La riforma Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92) prima, durante e dopo<\/em>, Editoriale Scientifica, 2012; Gallino L., <em>Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario<\/em>, Laterza, 2014.<br \/>\n\t\t[2] Sull&rsquo;evoluzione della disciplina del lavoro a termine, v. da ultimo: Franza G., <em>Il lavoro a termine nell&rsquo;evoluzione dell&rsquo;ordinamento<\/em>, Giuffr&eacute; 2010; Menghini L., <em>L&rsquo;apposizione del termine<\/em>, in Persiani M., Carinci F. (diretto da), <em>Trattato di diritto del lavoro<\/em>, Cedam, 2012, vol. IV, p. 212 ss.<br \/>\n\t\t[3] In proposito cfr.: Alleva P., <em>Precari per decreto e per sempre<\/em> e &nbsp;Mariucci L., <em>Decreto lavoro e Jobs act: contraddizioni da sanare<\/em>, entrambi in&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.dirittisocialiecittadinanza.org\/\" target=\"_blank\">&nbsp;www.dirittisocialiecittadinanza.org<\/a>.<br \/>\n\t\t[4] Sviluppo la riflessione attinente al parallelo tra &nbsp;&ldquo;termine&rdquo; e &nbsp;licenziamento&rdquo; per valutarne le molteplici implicazioni giuridiche su diversi piani, in Saracini P.,<em> Contratto a termine e stabilit&agrave; del lavoro<\/em>, Editoriale Scientifica, 2013.&nbsp;&nbsp;<br \/>\n\t<\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t\t&nbsp;\n\t<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Paola Saraceni* Economia e politica l contratto a termine &egrave; di nuovo al centro della scena. 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