{"id":12199,"date":"2014-10-04T07:17:59","date_gmt":"2014-10-04T07:17:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=12199"},"modified":"2014-10-04T07:17:59","modified_gmt":"2014-10-04T07:17:59","slug":"considerazioni-sul-jobs-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=12199","title":{"rendered":"Considerazioni sul \u201cJobs Act\u201d"},"content":{"rendered":"<p align=\"JUSTIFY\">Anche se il dibattito politico e giornalistico sul c.d. \u201cJobs Act\u201d, si \u00e8 concentrato prevalentemente sull\u2019annosa questione dell\u2019articolo 18, il disegno di legge delega presentato dal Governo alle Camere contiene numerose altre misure in materia di disciplina del contratto di lavoro, politiche del lavoro e ammortizzatori sociali. Di seguito si espongono le principali proposte contenute nel disegno di legge, unitamente ad alcune considerazioni economiche e sociali sulle singole misure all\u2019esame del Parlamento.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In materia di CONTRATTO DI LAVORO, l\u2019obiettivo proposto dal Governo \u00e8 il nuovo \u201ccontratto a tempo indeterminato a tutele crescenti\u201d, che tendenzialmente dovrebbe sostituire tutte le forme contrattuali attualmente esistenti e che dovrebbe collegarsi all\u2019introduzione del principio del \u201ccompenso orario minimo\u201d. Il nuovo contratto sar\u00e0 riservato a fasce di et\u00e0 superiori ai 29 anni, per evitare sovrapposizioni con l\u2019apprendistato. Non \u00e8 assolutamente condivisibile la proposta di innalzare i limiti di reddito (pari per il 2014 a 5.050 \u20ac netti nel corso di un anno solare) entro i quali \u00e8 consentito il ricorso al lavoro accessorio con i c.d. \u201cbuoni lavoro\u201d o \u201cvoucher\u201d, che gi\u00e0 oggi costituiscono un espediente legalizzato per mascherare rapporti di lavoro subordinato o attivit\u00e0 artigiane. Per quanto riguarda l\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), peraltro gi\u00e0 pesantemente colpito dalla \u201criforma Fornero\u201d che ha mantenuto la piena vigenza dell\u2019istituto della tutela reintegratoria solo per i licenziamenti discriminatori, lasciando alla discrezionalit\u00e0 del giudice la scelta tra tutela reintegratoria o risarcitoria nella maggior parte degli altri casi (licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo). E\u2019 ormai assolutamente evidente che l\u2019attenzione dedicata a questo problema non discende n\u00e9 dalla rilevanza statistica del problema (pochissimi casi l\u2019anno in tutti i Tribunali italiani), n\u00e9 dal beneficio che la sua modificazione porterebbe al mercato del lavoro (si \u00e8 piuttosto ipotizzato, in sede scientifica, il contrario). Il dibattito sull\u2019articolo 18 \u00e8 piuttosto uno dei casi in cui massimamente emerge l\u2019inconciliabilit\u00e0 assoluta, dal punto di vista sociale, ideologico e valoriale, tra la concezione economica ultra-liberista e mercatista contenuta nei Trattati europei e il sistema di tutela del lavoro e di sicurezza sociale dettato dalla nostra Costituzione. L\u2019applicazione dell\u2019articolo 18 rester\u00e0 comunque inalterata nei casi di licenziamento illegittimo di tipo discriminatorio e disciplinare. La tutela reintegratoria di cui all\u2019art.18 non si applicher\u00e0 solo per i primi 3 anni in caso di licenziamenti economici. Desta preoccupazione la prospettiva di una revisione della disciplina delle mansioni, con la prospettiva della legalizzazione del demansionamento dei lavoratori sotto la velata minaccia della perdita del posto di lavoro. Allo stesso modo, appare come un ulteriore cedimento rispetto ai livelli di tutela conquistati con lo Statuto dei lavoratori l\u2019idea di annacquare il principio del divieto dei controlli a distanza nei confronti dei lavoratori. Per quanto concerne la proposta di mettere il TFR in busta paga ai lavoratori, occorrerebbe ricordare le eventuali conseguenze negative sulla liquidit\u00e0 delle imprese di dimensioni medio-piccole, mentre per le imprese con pi\u00f9 di 50 dipendenti, come \u00e8 noto, il TFR inoptato &#8211; ovvero la cui destinazione, ad esempio a un fondo di previdenza complementare, non \u00e8 stata scelta dal dipendente \u2013 viene accantonato in un fondo gestito dall\u2019INPS.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Per quanto concerne gli AMMORTIZZATORI SOCIALI, gli interventi proposti nel disegno di legge vanno a incidere sul quadro normativo introdotto con la riforma Fornero (legge 92\/2012), che ha istituito la nuova ASPI al posto della vecchia indennit\u00e0 di disoccupazione e ha previsto la prossima soppressione della cassa integrazione guadagni straordinaria per procedure concorsuali (dal 01.01.2016) e l\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 (dal 01.01.2017). E\u2019 evidente che, allo stato attuale, i c.d. \u201cFondi di solidariet\u00e0 settoriali\u201d, chiamati teoricamente a sostituire le prestazioni di cui \u00e8 prevista la soppressione, non avrebbero la copertura finanziaria necessaria. E\u2019 tramontata l\u2019ipotesi, ventilata in un primo momento, di sottrarre l\u2019assistenza (le c.d. \u201cprestazioni a sostegno del reddito\u201d) all\u2019INPS. Sugli ammortizzatori sociali, il governo intende a mettere a disposizione risorse aggiuntive per 1,5-2 miliardi. L\u2019obiettivo proposto \u00e8 quello di un sistema di tutela della disoccupazione a carattere universalistico. Il disegno di legge prevede la riforma dell\u2019ASPI, che dovrebbe essere rapportata alla \u201cpregressa storia contributiva\u201d del lavoratore. Dovrebbe essere valutato l\u2019innalzamento della soglia massima di durata della prestazione, rispettivamente di 12 e 18 mesi per lavoratori sotto e sopra i 55 anni L\u2019ipotesi di estensione dell\u2019ASPI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbe auspicabilmente includere anche i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS con caratteristiche di mono-committenza. Sicuramente si pu\u00f2 concludere, a riguardo degli ammortizzatori sociali, che la loro sostenibilit\u00e0 finanziaria nel medio periodo non sar\u00e0 assicurabile al di fuori di una prospettiva di ripresa della crescita economica, la cui precondizione \u00e8 senz\u2019altro il ritorno a un sostegno pubblico alla domanda aggregata mediante una ripresa dell\u2019intervento pubblico in economia, senza timore di recidere i soffocanti vincoli imposti dall\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Per quanto concerne le POLITICHE DEL LAVORO, il Governo intende dotarsi di un\u2019Agenzia Nazionale per l\u2019Occupazione, vera e propria cabina di regia unica nazionale in materia di mercato del lavoro, sul modello di quelle esistenti in altri Stati europei. Tale proposta, almeno in linea teorica, sembra sottintendere l\u2019idea di un ruolo pubblicistico di indirizzo e controllo della domanda e dell\u2019offerta di lavoro, dopo l\u2019orgia privatizzatrice che a partire dalla fine degli anni \u201990 ha demolito il monopolio pubblico in materia di mediazione in materia di lavoro. Non si pu\u00f2 tuttavia fare a meno di osservare che la completa sottrazione alla potest\u00e0 degli Stati, gi\u00e0 privati della \u201cleva monetaria\u201d, della c.d. \u201cleva fiscale\u201d, completata con il \u201cFiscal Compact\u201d, render\u00e0 vana ogni velleit\u00e0 di intervento in materia di politiche attive del lavoro, per la palese impossibilit\u00e0 di un intervento attivo in materia senza adeguate risorse finanziarie. Solleva grosse perplessit\u00e0 l\u2019emendamento mirante a introdurre l\u2019Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, che dovrebbe nascere dall\u2019integrazione in un\u2019unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell\u2019INPS e dell\u2019INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie Regionali per la Protezione dell\u2019Ambiente (ARPA). L\u2019obiettivo che sarebbe alla base dell\u2019istituzione dell\u2019Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, ovvero la necessit\u00e0 di evitare duplicazioni di accessi ispettivi nelle aziende, potrebbe agevolmente essere perseguito mediante la creazione di quella banca dati unica che gi\u00e0 avrebbe dovuto vedere la luce dopo l\u2019emanazione del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Occorre altres\u00ec tenere conto della profonda diversit\u00e0 di competenze e funzioni esistente tra Ispettori degli Enti previdenziali e Ispettori del lavoro. Il rischio concreto, ancora una volta, \u00e8 quello di distruggere servizi amministrativi sperimentati ed efficienti senza essere in grado di sostituirli in modo adeguato. L\u2019esperienza della soppressione degli enti previdenziali INPDAP ed ENPALS e della loro incorporazione nell\u2019INPS dovrebbe mettere in guardia nei confronti questi processi di \u201cfusione fredda\u201d che spesso, anzich\u00e8 far conseguire i risparmi e gli obiettivi auspicati, aggiungono nuovi problemi a quelli gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Cagliari, sabato 4 ottobre 2014<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Luca Cancelliere (ARS Sardegna)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche se il dibattito politico e giornalistico sul c.d. \u201cJobs Act\u201d, si \u00e8 concentrato prevalentemente sull\u2019annosa questione dell\u2019articolo 18, il disegno di legge delega presentato dal Governo alle Camere contiene numerose altre misure in materia di disciplina del contratto di lavoro, politiche del lavoro e ammortizzatori sociali. 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