{"id":12658,"date":"2014-12-12T01:07:13","date_gmt":"2014-12-12T01:07:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=12658"},"modified":"2014-12-12T01:07:13","modified_gmt":"2014-12-12T01:07:13","slug":"uno-spiraglio-di-luce-dalla-corte-costituzionale-nelle-tenebre-dei-trattati-europei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=12658","title":{"rendered":"Uno spiraglio di luce dalla Corte Costituzionale nelle tenebre dei Trattati europei."},"content":{"rendered":"<p>Il diritto internazionale generale \u00e8 consuetudinario anche se sovente viene raccolto in grandi convenzioni che generalmente fanno capo alle Nazioni Unite. Il diritto internazionale generale costituisce la fonte suprema nel sistema delle fonti delle norme internazionali al quale sono subordinate le norme scaturenti dal diritto internazionale pattizio (cio\u00e8 i trattati) in cui rientra, dunque, anche il diritto europeo. Questa basilare collocazione nella gerarchia delle fonti sembra spesso sfuggire alle istituzioni europee, le quali, autointerpretandosi, vorrebbero far apparire il diritto europeo come qualcosa di diverso rispetto al diritto internazionale pattizio, quasi a volergli attribuire, artatamente, un carattere che potremmo definire di \u201cspecialit\u00e0\u201d in virt\u00f9 del quale prefigurare una forza maggiore, sempre e comunque, rispetto alle fonti di diritto interno degli Stati membri. Ma tale erronea auto qualificazione non pu\u00f2 assumere carattere di diritto internazionale generale per il semplice fatto che non esiste quella diffusa conformit\u00e0 di opinione in tutta la comunit\u00e0 degli Stati internazionali.<br \/>\nCi\u00f2 premesso la recentissima sentenza n. 238 del 23 ottobre 2014 della Corte Costituzionale (http:\/\/www.diritticomparati.it\/2014\/10\/sentenza-n-238-anno-2014-repubblica-italiana-in-nome-del-popolo-italiano-la-corte-costituzionale-composta-dai-signori.html ) potrebbe costituire un \u201cquasi obiter dictum\u201d come l\u2019ha elegantemente definita il Presidente Barra Caracciolo in occasione del convegno scientifico tenutosi a Roma l\u20198 novembre scorso (l\u2019intervento completo \u00e8 visionabile sul sito di RI.SCO.S.SA italiana). Laddove infatti il principio riaffermato dalla Corte nella sentenza de qua &#8211; secondo il quale l\u2019ordinamento generale internazionale, che \u00e8 la fonte suprema del diritto internazionale (a cui l\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma ex art. 10 cost.), non pu\u00f2 contrastare con la Costituzione (nella fattispecie in questione con l\u2019art 24 Cost., un articolo importantissimo, ma mai quanto i primi 12 ndr ) &#8211; dovrebbe valere anche per il diritto internazionale pattizio (che \u00e8 fonte subordinata rispetto al diritto internazionale generale!) e che quindi non potrebbe derogare,<strong> fortiori rationem<\/strong>, ai principi fondamentali della Costituzione contenuti nei primi 12 articoli (in particolare agli art. 1, 4 e 3 secondo comma).<!--more--><br \/>\nIn realt\u00e0 questa sentenza non rappresenta una novit\u00e0 assoluta. L\u2019assioma della superiorit\u00e0 dei principi fondamentali della Costituzione italiana rispetto al diritto internazionale, tra cui ovviamente ricomprendiamo <strong>necessariamente<\/strong> i trattati europei, era gi\u00e0 stato pi\u00f9 volte affermato in passato dalla Corte (Cfr. ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007, n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) anche se mai come questa volta lo stesso postulato \u00e8 stato ribadito in maniera cos\u00ec chiara ed esplicita ed in pi\u00f9 parti della sentenza.<br \/>\nTali principi fondamentali della Costituzione (che, giova ripeterlo, sono contenuti nei primi 12 articoli della Carta e che pertanto non possono essere oggetto di modifica ex art. 138 come la Consulta ha pi\u00f9 volte ribadito) delineano, tra l\u2019altro, l\u2019<strong>inderogabile<\/strong> assetto economico della Repubblica (poi meglio declinato nella c.d. Costituzione economica agli artt. 35 e seguenti).<br \/>\nIn particolare dal combinato disposto degli artt. 1, 4 e 3 secondo comma della Costituzione emerge un paradigma economico ben preciso, a cui dovrebbe ispirarsi l\u2019agere di tutti i Governi (indipendentemente dal colore politico), che prevede l\u2019intervento dello Stato nell\u2019economia al fine di correggere le storture a cui tende naturalmente un sistema capitalistico senza controllo e che abbia come fine la piena occupazione. Un modello che, con felice sintesi, potremmo definire d\u2019ispirazione Keynesiana.<br \/>\nAl contrario l\u2019Unione Europea ha optato per un paradigma economico di tipo liberista, che \u00e8 toto coelo divergente rispetto al modello costituzionale, laddove ha previsto uno Stato che non pu\u00f2 fare deficit (e quindi, se non riesce ad esportare pi\u00f9 di quanto importa, non pu\u00f2 fare politiche espansive) e ha posto come obiettivo principale, non gi\u00e0 la piena occupazione, ma la stabilit\u00e0 dei prezzi (cio\u00e8 dell\u2019inflazione) il cui unico scopo \u00e8 impedire la svalutazione del capitale finanziario (Cfr. art. 127 del Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea TFUE \u201c\u2026<strong>fatta salva la stabilit\u00e0 dei prezzi<\/strong>\u2026\u201d).<br \/>\nUna curiosit\u00e0: sapete quante volte \u00e8 presente la parola \u201cinflazione\u201d e\/o \u201cstabilit\u00e0 dei prezzi\u201d nella Costituzione? Nessuna!<br \/>\nE quante volte, invece, si ripete il sostantivo \u201clavoro\u201d\/\u201clavoratore\u201d\/\u201clavoratrice\u201d? Ben 21 volte in appena 13 articoli relativi alla costituzione economica e ben 2 volte nei primi 12 articoli relativi ai principi fondamentali di cui una volta addirittura all\u2019art. 1!<br \/>\nGli economisti sanno bene che queste due variabili (occupazione e inflazione) sono tra loro correlate in maniera direttamente proporzionale come dimostra con cartesiana scientificit\u00e0 la curva di Phillips. Vulgo: non \u00e8 possibile aumentare l\u2019occupazione senza aspettarsi un contestuale aumento dell\u2019inflazione e viceversa.<br \/>\nDi qui l\u2019incompatibilit\u00e0 tra il modello economico costituzionale (che infatti non contempla l\u2019inflazione, bens\u00ec la piena occupazione) e quello europeo, da cui deriva una (non l\u2019unica!) fondamentale antinomia tra norme della Costituzione e quelle dei Trattati Europei.<br \/>\nPer inciso: per un Paese come l\u2019Italia, un\u2019inflazione medio-alta, oltre a non essere incompatibile con il dettato costituzionale, sarebbe financo salutare per la riduzione dell\u2019alto debito pubblico (oltre che per la disoccupazione).<br \/>\nAlla luce di quanto detto finora non rimarrebbe altro che portare le leggi di ratifica dei Trattati UE in Corte Costituzionale nella speranza che questa, coerentemente con i suoi precedenti orientamenti, provochi l\u2019euroexit direttamente per sentenza. Com\u2019\u00e8 noto per\u00f2 il nostro ordinamento non consente al comune cittadino di adire \u201cper via principale\u201d la Corte Costituzionale. Tuttavia l\u2019escamotage potrebbe essere lo stesso utilizzato per innescare la pronuncia della Consulta sulla legge elettorale c.d. \u201cporcellum\u201d. Ovvero chiedere al giudice ordinario l\u2019accertamento della lesione pura di un diritto di rango costituzionale che consenta allo stesso giudice a quo di valutare tale eccezione ed, eventualmente, sospendere il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte.<br \/>\nCi sta provando, con molto coraggio, l\u2019avvocato Marco Mori anche lui presente al convegno test\u00e9 ricordato e nel quale ha illustrato con molta chiarezza la strategia confluita nel suo atto di citazione (in calce all\u2019articolo il link ove \u00e8 possibile prenderne visione). La prima udienza \u00e8 stata fissata per il 30 gennaio. Seguiremo con attenzione l\u2019evolversi della vicenda nella speranza che l\u2019Italia torni al pi\u00f9 presto ad essere uno Stato indipendente, democratico e sovrano.<br \/>\nA.R.<br \/>\n\u201dPreferisco avere un\u2019inflazione altissima e spropositata se so che la disoccupazione dal 34% \u00e8 scesa al 3,5%; che la povert\u00e0 \u00e8 diminuita del 55%; che il pil viaggia di un +8% annuo; che la produttivit\u00e0 industriale \u00e8 aumentata del 300%; che c\u2019\u00e8 lavoro in Argentina, c\u2019\u00e8 mercato per tutti, e il mio popolo \u00e8 molto ma molto pi\u00f9 felice di prima, piuttosto che avere un\u2019inflazione del 3% come in Italia, dove c\u2019\u00e8 depressione, disperazione, avvilimento e l\u2019esistenza delle persone non conta pi\u00f9\u201c. Cristina Fernandez de Kirchner Presidente della Repubblica Argentina.<\/p>\n<p>(http:\/\/www.studiolegalemarcomori.it\/i-trattati-ue-in-corte-costituzionale-via-prima-causa\/ )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto internazionale generale \u00e8 consuetudinario anche se sovente viene raccolto in grandi convenzioni che generalmente fanno capo alle Nazioni Unite. Il diritto internazionale generale costituisce la fonte suprema nel sistema delle fonti delle norme internazionali al quale sono subordinate le norme scaturenti dal diritto internazionale pattizio (cio\u00e8 i trattati) in cui rientra, dunque, anche il diritto europeo. 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