{"id":13089,"date":"2015-02-18T09:58:17","date_gmt":"2015-02-18T09:58:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13089"},"modified":"2015-02-18T09:58:17","modified_gmt":"2015-02-18T09:58:17","slug":"costituzione-materiale-e-ruolo-dei-partiti-politici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=13089","title":{"rendered":"Costituzione materiale e ruolo dei partiti politici"},"content":{"rendered":"<p>La grande cultura giuridica che, su impulso di Costantino Mortati ed altri grandi giuristi, a partire dagli anni \u201930 del XX secolo, rese tecnicamente possibile il passaggio dallo stato liberale allo stato democratico e sociale, arrivando a costituire un solido riferimento dottrinario per la stesura della Carta Costituzionale nel 1947, aveva come perno la ricerca della funzione primigenia\u00a0dell\u2019esperienza giuridica, che deve risiedere non nelle <em>norme <\/em>ma nell\u2019<em>ordinamento<\/em>.<\/p>\n<p>Nell\u2019opera \u201c<em>La costituzione in senso materiale<\/em>\u201d del 1941, il Mortati spieg\u00f2 che in una costituzione materiale (cio\u00e8 non di tipo puramente formale) le norme acquistano validit\u00e0 non singolarmente, ma in quanto legate ad un filo conduttore, cio\u00e8 ad un ordinamento che possiede identit\u00e0, unitariet\u00e0, ordine. L\u2019invito di Mortati, ripetuto nel corso della sua esperienza come docente e poi come giudice della Corte costituzionale, \u00e8 consistito nel non limitarsi a valutare formalmente le\u00a0norme emanate, ma nell\u2019insieme ordinato cui appartengono.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 da chiedersi \u2013 a titolo di esempio \u2013 se parlamentari e giudici costituzionali abbiano svolto questo tipo di valutazione nel 2012, al momento dell\u2019introduzione nell\u2019articolo 81 del comma relativo all\u2019equilibrio di bilancio. L\u2019insieme delle norme di indirizzo della Costituzione, infatti, individua nell\u2019intervento pubblico negli assetti economici il momento fondamentale in cui si garantisce l\u2019utilit\u00e0 sociale per il paese, tale da non poter giustificare nessun limite giuridico all\u2019azione dello stato in tal senso.<\/p>\n<p>Similmente, tutte le norme dell\u2019Unione Europea o da essa derivate (il c.d. vincolo esterno) possono essere accettate e addirittura sovraordinate alle norme costituzionali solo in virt\u00f9 di un\u2019apparente non contraddittoriet\u00e0, derivante\u00a0certamente da una lettura formale e non sostanziale dei due ordinamenti sovrapposti.<\/p>\n<p>Da qualche decennio la cultura giuridica costituzionalista non sembra pi\u00f9 voler considerare cos\u00ec centrale la dottrina della costituzione materiale. Eppure dagli anni \u201830 agli anni \u201960 la radicale critica del Mortati per il superamento dello stato moderno di tipo liberale e la creazione di uno stato moderno di tipo costituzionale nel senso materiale era agli occhi di tutti, politici e tecnici, un riferimento imprescindibile per far funzionare il sistema in un quadro di logica democratica e di interessi collettivi.<\/p>\n<p>Lo stato di \u201ctipo liberale\u201d manifesta il suo limite a partire da una norma contenuta nella \u201cDichiarazione dei diritti dell\u2019Uomo e del Cittadino\u201d del 1789, che recitava (art. 5): \u201c<em>Tutto ci\u00f2 che non \u00e8 vietato dalla Legge non pu\u00f2 essere impedito, e nessuno pu\u00f2 essere costretto a fare ci\u00f2 che essa non ordina.<\/em>\u201d In tal modo \u00e8 negata la possibilit\u00e0 dell\u2019esistenza di un indirizzo generale, con le conseguenze che possiamo immaginare, ad esempio, negli ambiti della propriet\u00e0 e del lavoro. Con l\u2019ordinamento materiale, invece, nemmeno il privato pu\u00f2 sottrarsi all\u2019osservanza dell\u2019indirizzo generale.<\/p>\n<p>I critici sostengono che la dottrina del Mortati si presti a concezioni autoritarie, ma, argomenta Maurizio Fioravanti (2014), \u201c<em>\u00e8 altrettanto chiaro che questa \u00e8 la via che condurr\u00e0 alla concezione repubblicana della Costituzione come norma fondamentale, che \u00e8 tale, perch\u00e9 contiene non solo garanzie, ma anche l\u2019indicazione prescrittiva delle finalit\u00e0 da perseguire, che \u00e8 dunque indirizzo, e non solo garanzia. Indirizzo non solo per i poteri pubblici, ma anche per i privati, come gi\u00e0 nel 1936<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Dunque, la stessa presenza in Costituzione delle <em>norme prescrittive <\/em>insieme a norme <em>immediatamente precettive <\/em>rafforza il principio che agli organi legislativi e alla societ\u00e0 tutta spetti in un certo senso l\u2019applicazione di un programma, che qualifica in modo pi\u00f9 netto l\u2019indirizzo che l\u2019intero ordinamento deve assumere.<\/p>\n<p>In tal modo i costituenti hanno assegnato ai cittadini singoli o associati (indirettamente) e ai partiti politici operanti in Parlamento (direttamente) un compito molto importante: predisporsi per l\u2019attuazione dei fini costituzionali, al di l\u00e0 delle contrapposizioni e delle mediazioni degli interessi.<\/p>\n<p>Ai partiti politici, in particolare, mediante la centralit\u00e0 del Parlamento nel processo legislativo, spetta un ruolo privilegiato, in quanto \u00e8 attraverso di essi che propriamente il popolo esercita la sovranit\u00e0 di cui \u00e8 titolare, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi costituzionali di piena occupazione e sviluppo sociale.<\/p>\n<p>Usiamo le parole del prof. Maurizio Fioravanti (Universit\u00e0 di Firenze) per spiegare in che modo, agli occhi dei costituenti, i partiti divennero vere e proprie istituzioni politiche attraverso le quali \u00e8 reso possibile l\u2019esercizio della sovranit\u00e0 popolare:<\/p>\n<p>\u201c[\u2026] <em>Le &#8220;forme&#8221; entro cui deve ricondursi l&#8217;esercizio della sovranit\u00e0 popolare sono evidentemente prima di tutto quelle rappresentative-parlamentari. Si potrebbe quindi sostenere, quasi a mo&#8217; di conclusione: il popolo \u00e8 sovrano perch\u00e9 liberamente elegge un parlamento che lo rappresenta. Le cose non erano pero affatto cos\u00ec semplici. I nostri costituenti infatti non intendevano &#8211; come gi\u00e0 abbiamo visto &#8211; correre i rischi insiti nel modello radicale, nelle pratiche della democrazia diretta, nella idea stessa della sovranit\u00e0 del popolo sulla costituzione e sui poteri costituiti, ma nello stesso tempo avevano anche un altro pericolo da evitare, sul versante opposto: quello di ricadere nella vecchia idea liberale ed ottocentesca della sovranit\u00e0 del parlamento, dietro cui scompariva del tutto la figura del popolo sovrano. Ed infatti tra i nostri costituenti era quasi unanime la volont\u00e0 di superare i confini, ritenuti angusti, del modello liberale ottocentesco, in cui il parlamento era s\u00ec centrale, ma solo in quanto espressione della astratta ragione della nazione, che si rendeva concreta solo grazie al ruolo determinante delle aristocrazie borghesi, designate mediante pratiche elettorali ristrette e censitarie.<\/em><\/p>\n<p><em>Dunque, contro l&#8217;idea radicale della sovranit\u00e0 del popolo si afferma la forza, la centralit\u00e0, ed in qualche modo anche l&#8217;autonomia del parlamento, ma solo a condizione che quest&#8217;ultimo raffigurabile in modo sostanzialmente diverso dal passato, come luogo di autentica rappresentazione del popolo sovrano. Da questo vero e proprio dilemma si usci grazie allo straordinario e determinante ruolo che i nostri costituenti attribuirono ai partiti politici.<\/em><\/p>\n<p><em>Ed in effetti che cosa differenziava nel profondo il parlamento che si doveva costruire dai parlamenti liberali e borghesi del secolo precedente? Sarebbe facile rispondere: il suffragio universale, maschile e femminile. Certo, non si tratta di una differenza di poco conto, ma non \u00e8 tutto, e sarebbe anzi riduttivo far coincidere il nuovo principio democratico con l&#8217;affermazione piena ed irreversibile del suffragio universale.<\/em><\/p>\n<p><em>La verit\u00e0 \u00e8 che la differenza pi\u00f9 profonda, la novit\u00e0 pi\u00f9 forte, \u00e8 data dalla presenza dei partiti politici, dal fatto che essi pretendono ora di essere molto di pi\u00f9 di semplici associazioni di cittadini, o di raggruppamenti parlamentari pi\u00f9 o meno stabili. I partiti sono ora intesi come vere e proprie istituzioni politiche, nel senso che la democrazia \u00e8 caratterizzata nel profondo dalla loro presenza. La costituzione stessa si \u00e8 resa possibile, come noto, perch\u00e9 il popolo italiano si e organizzato in partiti, e questi hanno saputo disciplinare le molteplici spinte presenti in quel momento storico, riconducendole a soluzioni di ordine e livello costituzionale, trovando nei principi costituzionali la definizione dei necessari punti di equilibrio e di convergenza.<\/em><\/p>\n<p><em>Ma c&#8217;\u00e8 di pi\u00f9, ed \u00e8 ci\u00f2 che pi\u00f9 ci interessa: i partiti non sono solo i protagonisti della fase eroica, della travagliata uscita dal precedente regime, della fondazione, essi sono soprattutto ci\u00f2 che servir\u00e0 alla democrazia italiana per esistere come tale e rafforzarsi nel tempo, per rendere concreto il principio della sovranit\u00e0 popolare. Questo ruolo forte, ed ambizioso, dei partiti politici \u00e8 forse ci\u00f2 che caratterizza pi\u00f9 nel profondo, ed attraversa in senso orizzontale, la discussione dei nostri costituenti, da Lelio Basso a Palmiro Togliatti, ai rappresentanti del mondo politico cattolico, fino alla stessa cultura giuridica, a questo livello rappresentata soprattutto da Costantino Mortati.<\/em><\/p>\n<p><em>Torniamo ora, alla luce di tutto questo, alla grande idea della centralit\u00e0 del parlamento. Come si vede, c&#8217;\u00e8 ben pi\u00f9 della affermazione del suffragio universale o della ovvia, netta e decisa riaffermazione di quelle prerogative parlamentari che il fascismo aveva cancellato. C&#8217;\u00e8 la convinzione che grazie all&#8217;opera che i partiti sapranno svolgere nella societ\u00e0, al loro lavoro di organizzazione e sintesi della grande complessit\u00e0 degli interessi sociali ed economici, si avr\u00e0 un parlamento completamente nuovo, del tutto trasformato dalla nuova democrazia dei partiti, che sar\u00e0 molto di pi\u00f9 del luogo deputato allo svolgimento della funzione legislativa. Esso sar\u00e0 anche e soprattutto il luogo in cui i partiti medesimi renderanno visibili e presenti le idealit\u00e0 e gli interessi esistenti nella societ\u00e0 italiana. Quegli interessi non saranno semplicemente e meccanicamente riprodotti e trasferiti in parlamento, perch\u00e9 il compito dei partiti \u00e8 anche quello di filtrare, di selezionare, di predisporre alla sintesi politica, ma alla fine \u00e8 nel parlamento che tutto questo lavoro confluisce; ed il parlamento \u00e8 di conseguenza centrale nel sistema politico perch\u00e9 \u00e8 l\u00ec, e non altrove, che diviene presente e visibile la societ\u00e0 italiana come dato complesso, organizzato per il tramite dei partiti. Questa societ\u00e0, sul piano politico-costituzionale non pi\u00f9 pensabile senza i partiti, finisce per coincidere con la tradizionale figura del popolo sovrano, ed il cerchio si chiude: il parlamento \u00e8 centrale perch\u00e9 in esso si rende presente e visibile il popolo sovrano.<\/em> [\u2026]\u201d (da \u201c<em>Sovranit\u00e0 e forma di governo<\/em>\u201d \u2013 in Seminario \u201c<em>Costituzione e Repubblica<\/em>\u201d &#8211; aprile\/ottobre 1997).<\/p>\n<p>In sintesi, mentre l\u2019esercizio della sovranit\u00e0 popolare deve concretizzarsi nel ruolo affidato ai partiti politici di organizzazione\/formazione dei cittadini fuori dal Parlamento e rappresentanza degli stessi all\u2019interno del Parlamento, il campo di azione dei partiti, nelle loro funzioni legislative parlamentari, deve legarsi alla stretta osservanza degli indirizzi generali costituzionali.<\/p>\n<p>Gianluigi Leone<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La grande cultura giuridica che, su impulso di Costantino Mortati ed altri grandi giuristi, a partire dagli anni \u201930 del XX secolo, rese tecnicamente possibile il passaggio dallo stato liberale allo stato democratico e sociale, arrivando a costituire un solido riferimento dottrinario per la stesura della Carta Costituzionale nel 1947, aveva come perno la ricerca della funzione primigenia\u00a0dell\u2019esperienza giuridica, che deve risiedere non nelle norme ma nell\u2019ordinamento. 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