{"id":13194,"date":"2015-03-12T00:05:32","date_gmt":"2015-03-12T00:05:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13194"},"modified":"2015-03-12T00:05:32","modified_gmt":"2015-03-12T00:05:32","slug":"lincompatibilita-tra-lart-42-della-costituzione-italiana-e-lart-1-del-protocollo-n-1-allegato-alla-convenzione-dei-diritti-delluomo-in-relazione-alla-disciplina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=13194","title":{"rendered":"L\u2019incompatibilit\u00e0 tra l\u2019art. 42 della Costituzione italiana e l\u2019art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione dei diritti dell\u2019Uomo in relazione alla disciplina dell\u2019esproprio per pubblica utilit\u00e0."},"content":{"rendered":"<p>Con le storiche sentenze n. 348 e 349 del 2007 e, successivamente, con la n. 338 del 2011 la Corte Costituzionale ha da un lato risolto la \u201cvexata quaestio\u201d relativa all\u2019indennit\u00e0 conseguente all\u2019espropriazione per pubblica utilit\u00e0 e dall\u2019altro l\u2019intricata questione di carattere generale relativa alla gerarchia delle fonti tra norme nazionali e norme della Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (CEDU).<\/p>\n<p>Quanto alla questione relativa all\u2019indennit\u00e0 espropriativa il contrasto tra Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo e Corte Costituzionale scaturisce da una diversa concezione della propriet\u00e0.<\/p>\n<p>In particolare l\u2019art. 1 del protocollo 1 allegato alla Convenzione disciplina il regime della propriet\u00e0 ascrivendolo ai diritti fondamentali dell\u2019uomo, accordandogli, pertanto, una tutela forte.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale avversa apertamente tale connotazione argomentando giustamente che la propriet\u00e0 attiene piuttosto alla sfera dei diritti patrimoniali. I diritti fondamentali, infatti, sono universali, al contrario dei diritti patrimoniali, come la propriet\u00e0, che appartengono a singoli soggetti, i quali anzi, escludono altri dal godimento. Pertanto i primi soggiacciono alla logica dell\u2019uguaglianza, i secondi a quella della differenziazione e dell\u2019esclusione. I primi non sono, in via di principio, modificabili dai \u201ccambiamenti d\u2019umore\u201d delle diverse maggioranze parlamentari che non possono disporre di quanto appartiene a tutti e a ciascuno. Al contrario dei secondi che, a certe condizioni, non sono sottratte al potere conformativo del legislatore. Non si rinviene infatti nella Costituzione italiana quella perentoriet\u00e0 dell\u2019art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU che pone in primo piano la tutela della propriet\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 42, c. 3 della Costituzione, al contrario, non pu\u00f2 essere letto indipendentemente dall\u2019art. 42 c. 2 che finalizza la disciplina della propriet\u00e0 privata allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Se la tutela della propriet\u00e0 privata nel sistema CEDU \u00e8 prioritaria, nella Costituzione italiana \u00e8 invece palesemente recessiva rispetto alle esigenze solidaristiche. Non si spiega altrimenti come l\u2019art. 5-bis del dl 333\/1992, che garantiva un indennizzo completamente sganciato dal valore venale del bene, sia rimasto in vigore per ben pi\u00f9 di tre lustri.<\/p>\n<p>Interessante il dibattito che si svolse in Assemblea Costituente (scaricabile on-line nell\u2019archivio storico della Camera dei Deputati) all\u2019esito del quale si approd\u00f2 all\u2019alto compromesso dell\u2019art. 42. Brevemente ricordiamo che il terreno di scontro si focalizz\u00f2 sostanzialmente tra due diverse posizioni che ruotavano attorno all\u2019opportunit\u00e0 o meno di riconoscere un\u2019indennit\u00e0 di espropriazione. Tra gli onorevoli contrari all\u2019indennizzo ricordiamo, ovviamente, Togliatti (che giudic\u00f2 competente a conoscere della questione relativa alla propriet\u00e0 anche la prima sottocommissione, cio\u00e8 quella relativa ai \u201cdiritti e doveri dei cittadini\u201d, a dimostrazione di quanto la disciplina di questo istituto fosse intimamente collegata all\u2019art. 3, secondo comma, relativo alla c.d. \u201cuguaglianza sostanziale\u201d nonch\u00e9 all\u2019art. 4) ma anche l\u2019on. Ghidini e l\u2019on. Canevari che voleva lasciare al legislatore la libert\u00e0 di distinguere caso per caso. Tuttavia, al di l\u00e0 della diatriba, quello che \u00e8 importante evidenziare in questa sede \u00e8 che in nessuna delle due posizioni che si fronteggiarono (anche in quelle favorevoli ad accordare un\u2019indennit\u00e0 all\u2019espropriato) si prospett\u00f2 una tutela incondizionata ed assoluta della propriet\u00e0 privata, volendosi, piuttosto, sottolineare la necessaria subordinazione della propriet\u00e0 privata al cospetto dell\u2019interesse pubblico nonch\u00e9 la funzione sociale della prima.<\/p>\n<p>Relativamente all\u2019istituto dell\u2019esproprio vengono in rilievo due interessi da contemperare: quello del privato legato alla tutela della propriet\u00e0 e quello pubblico. L\u2019equilibrio di questi due interessi \u00e8 strettamente collegato al concetto di forma di Stato. In particolare nello Stato liberale l\u2019interesse pubblico \u00e8 recessivo rispetto alla tutela della propriet\u00e0, al contrario nello Stato sociale assume una posizione preminente.<\/p>\n<p>L\u2019art 42 della Costituzione consacra dunque la transizione dall\u2019assetto proprietario dello Stato liberale a quello dello Stato sociale che non si fonda sulla dogmatica sacralit\u00e0 della propriet\u00e0, ma sulla \u201cfunzione sociale\u201d della stessa. La propriet\u00e0 privata non viene negata dalla nostra Costituzione, ma viene inserita in una visione comunitaria (N.B: \u201ccomunitaria\u201d, \u201cnon collettivista\u201d come avverrebbe invece nei regimi comunisti).<\/p>\n<p>Tale evoluzione del diritto di propriet\u00e0 si rinviene di conseguenza nel codice civile che passa dalla definizione totalizzante propria dello Stato liberale del 1865 (\u201cLa propriet\u00e0 \u00e8 il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera pi\u00f9 assoluta\u201d) a quella pi\u00f9 soft dell\u2019attuale codice civile, che, pur prevedendo la propriet\u00e0 come diritto pieno ed assoluto, la assoggetta ai limiti e agli obblighi fissati dall\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n<p>Oggi la consolidata giurisprudenza della Corte Europea adotta, in relazione all\u2019indennit\u00e0 espropriativa, un indirizzo palesemente contrastante rispetto allo statuto della propriet\u00e0 riconosciuto dalla nostra Costituzione, equiparando, o addirittura anteponendo, quest\u2019ultima al pubblico interesse. (Cfr. ex multis sent. della Corte di Strasburgo Belvedere e Carbonara e Ventura c. Italia, Elia c. Italia per non parlare della famosissime sentenze relative al caso Scordino).<\/p>\n<p>In particolare secondo la Corte di Strasburgo l\u2019indennit\u00e0 da accordarsi all\u2019espropriato in caso di atto ablativo lecito deve corrispondere al valore di mercato (venale) del bene.<\/p>\n<p>Si pensi ad un possibile caso concreto in un auspicabile scenario futuro in cui una rinnovata maggioranza parlamentare, decisamente pi\u00f9 illuminata dell\u2019attuale, decidesse, invertendo la rotta rispetto all\u2019orientamento, oggi maggioritario, favorevole alle privatizzazioni, di procedere alla ri-nazionalizzazione totale, ad esempio, dell\u2019Eni (che continua a pagare all\u2019estero dividenti astronomici, soldi sottratti alla comunit\u00e0 italiana ndr); dovrebbe poterlo fare pagando un mero indennizzo ai detentori di azioni in base al criterio della \u201cfunzione sociale\u201d della propriet\u00e0 e non come vorrebbe la Corte di Strasburgo il valore di mercato o addirittura giungere financo alla retrocessione del bene e, qualora questa non sia possibile, al risarcimento del danno (anche morale) in ossequio all\u2019illecito aquiliano ai sensi del art. 2043 del codice civile (cfr. sent. del 17 maggio 2005 in cui la Corte di Strasburgo ha condannato l\u2019Italia per la violazione dell\u2019art. 1 protocollo 1 della CEDU stabilendo che l\u2019indennit\u00e0 versata dallo Stato a titolo dell\u2019occupazione d\u2019urgenza non fosse sufficiente a realizzare la riparazione integrale del pregiudizio subito dal privato e pertanto dovesse essere maggiorata di una somma corrispondente alla \u201crestituito in integrum\u201d oltre al pagamento dei danni e degli interessi!).<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale nelle sentenze citate in premessa se da un lato ha affermato che l\u2019indennit\u00e0 espropriativa non pu\u00f2 essere \u201csimbolica\u201d coniando la formula del \u201cserio ristoro\u201d ha dall\u2019altro escluso categoricamente che questa possa coincidere esattamente con il valore venale del bene in ossequio al criterio della \u201cfunzione sociale\u201ddella propriet\u00e0. La stessa Corte, in un passaggio conclusivo della Sentenza nr. 348 del 2007 valorizzando le istanze solidaristiche poste alla base dell\u2019art. 42, sottolinea che \u201clivelli troppo elevati di spesa per l\u2019espropriazione di aree edificabili destinate ad essere utilizzate per fini di pubblico interesse potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri) e potrebbero essere di freno eccessivo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per un pi\u00f9 efficiente esercizio dell\u2019iniziativa economica privata\u201d.<\/p>\n<p>Ma non \u00e8 tutto( e veniamo cos\u00ec alla questione relativa alla gerarchia delle fonti dipanata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze sopra citate): la Corte di Strasburgo pretende, perfino, di sottoporre a valutazione lo spazio discrezionale lasciato al legislatore nazionale nella regolazione della propriet\u00e0: formalmente ossequiosa del potere discrezionale degli Stati, la Corte di Strasburgo ne riduce i confini, sottoponendolo ad obblighi e prescrizioni. L\u2019art. 42 della Costituzione. al 2 e 3 comma prevede appunto una riserva di Legge rispettivamente per la disciplina dell\u2019istituto della propriet\u00e0 e per quello dell\u2019esproprio.<\/p>\n<p>In ordine all\u2019interrelazione tra ordinamento CEDU e ordinamento interno il giudice delle Leggi ha, pertanto, correttamente chiarito (anche a seguito del novellato art. 117 Cost.) che le norme CEDU, la cui interpretazione \u00e8 riservata all\u2019esclusiva competenza della Corte di Strasburgo, non sono sovraordinate gerarchicamente n\u00e9 alle Leggi ordinarie italiane n\u00e9 tanto meno alle norme costituzionali. Pertanto non \u00e8 consentito al giudice nazionale disapplicare la norma interna in contrasto con la norma di derivazione pattizia. Al contrario questo dovr\u00e0 interpretare la norma interna conformemente alla disposizione internazionale, laddove ci\u00f2 non sia possibile, per insanabile antinomia tra norme, dovr\u00e0 necessariamente investire del giudizio la Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Le sentenze de quibus della Corte rappresentano quindi una svolta fondamentale non soltanto, come abbiamo visto, sul tema specifico su cui si pronunciano, ma anche per l\u2019oggetto pi\u00f9 generale relativo al rapporto tra Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e l\u2019ordinamento giuridico nazionale.<\/p>\n<p>Queste decisioni sicuramente provocheranno ulteriori interventi normativi e nuovi orientamenti giurisprudenziali, ma il punto fondamentale su cui dovremmo sempre riflettere \u00e8 il seguente: possiamo consentire che sia la Corte di Strasburgo a stabilire e delimitare il concetto di interesse pubblico (disciplina riservata dalla Costituzione alla Legge ndr)? E addirittura possiamo consentire che sia quest\u2019organo sovrannazionale a decidere quale forma di Stato debba assumere l\u2019Italia in base appunto al rapporto fra propriet\u00e0 privata ed interesse pubblico?<\/p>\n<p>I nostri padri costituenti, come si evince, ictu oculi, dalla Costituzione e, in maniera ancor pi\u00f9 palese, dal dibattito nelle sottocommissioni, avevano ben chiaro che tipo di Stato e quale forma di economia volevano per l\u2019Italia: optarono, per l\u2019appunto, per lo Stato sociale ed il contestuale ripudio dello Stato liberale che aveva portato alla concentrazione di capitale fondiario ed industriale in poche mani, foriero di regimi dittatoriali e della competizione tra Stati, poi tramutasi fatalmente in competizione bellica.<\/p>\n<p>L\u2019art. 42, 3 comma, della Costituzione era appunto funzionale alla riforma agraria (del 1950) e alla riforma industriale che sarebbe stata approntata da l\u00ec a poco ed avrebbe condotto da un lato al tramonto del latifondo per lasciare il posto ad una redistribuzione pi\u00f9 democratica delle terre in favore della piccola e media famiglia contadina e dall\u2019altro all\u2019esproprio dei grandi monopoli ed oligopoli industriali privati formatesi in epoca liberale per addivenire a quell\u2019economia mista basata cio\u00e8 su medie-piccole industrie (financo familiari) e monopoli pubblici (gli unici ammessi) non in concorrenza, ma di supporto alle prime (alle quali avrebbero fornito energia a basso costo, infrastrutture e supporto logistico). Vale a dire quel tessuto industriale che ha condotto l\u2019Italia al boom economico degli anni 60 e che, pi\u00f9 in generale, ha caratterizzato per oltre trent\u2019anni il nostro Paese, quando fummo i primi al Mondo per sviluppo e benessere sociale (c.d. \u201ctrentennio glorioso\u201d 1945-1975).<\/p>\n<p>Oggi stiamo assistendo ad un rigurgito del periodo liberale con l\u2019uscita dello Stato dall\u2019economia ed il contestuale rinvigorimento dei pericolosissimi monopoli ed oligopoli privati che compromettendo la redistribuzione quanto pi\u00f9 possibile diffusa del reddito rischiano di far vacillare il sistema democratico stesso. Quello Stato liberale che i nostri padri costituenti nella loro lungimirante saggezza avevano espressamente ripudiato. Come ci ricordano ,ogni giorno, uno per uno, tutti i sacrosanti 139 articoli della Costituzione del \u201848!<\/p>\n<p>A.R.<\/p>\n<p>\u201c La vera libert\u00e0 individuale non pu\u00f2 esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro \u00e8 la pasta di cui sono fatte le dittature\u201d. Franklin Delano Roosvelt<\/p>\n<p>Bibliografia:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201cL\u2019indennit\u00e0 di espropriazione tra Corte Costituzionale e Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo\u201d. Del Prof. Francesco Manganaro<\/li>\n<li>\u201cGli effetti della sentenza n. 181 del 181 del 10 giugno 2011 in materia di espropri e di V.A.M.\u201d di Pippo Sciscioli<\/li>\n<li>Costituzione economica e diritto di propriet\u00e0: la funzione sociale della propriet\u00e0 Articolo 06.04.2004 di Guido Alpla, Mario Bessone, Andrea Fusaro<\/li>\n<li>La funzione sociale della propriet\u00e0 nella Costituzione italiana e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;Uomo. Autore Vito Monteruli<\/li>\n<li>La tutela della propriet\u00e0 nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo di Giorgia Mand\u00f2<\/li>\n<li>L\u2019espropriazione fra Costituzione e CEDU di Gianluca Belfiore<\/li>\n<li>\u201cIndennit\u00e0 di espropriazione: la Consulta travolge i criteri previsti dal testo unico Corte Costituzionale, sentenza 24.10.2007 n. 348\u201d di Giuseppe Buffone<\/li>\n<li>\u201cL\u2019effettivit\u00e0 dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo di Strasburgo\u201d di Annalisa Giusti.<\/li>\n<li>Dibattito assemblea Costituzionale I e III sottocommissione reperibile dall\u2019archivio storico del sito della Camera dei Deputati.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con le storiche sentenze n. 348 e 349 del 2007 e, successivamente, con la n. 338 del 2011 la Corte Costituzionale ha da un lato risolto la \u201cvexata quaestio\u201d relativa all\u2019indennit\u00e0 conseguente all\u2019espropriazione per pubblica utilit\u00e0 e dall\u2019altro l\u2019intricata questione di carattere generale relativa alla gerarchia delle fonti tra norme nazionali e norme della Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (CEDU). 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