{"id":13515,"date":"2015-05-05T02:19:41","date_gmt":"2015-05-05T02:19:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13515"},"modified":"2015-05-05T02:19:41","modified_gmt":"2015-05-05T02:19:41","slug":"il-lavoro-che-dovrebbe-essere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=13515","title":{"rendered":"Il lavoro che dovrebbe essere"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Avendo cominciato il primo maggio, festa del lavoro rarefatto e &#8220;<em>adattabile<\/em>&#8221; (art. 145 TFUE), a scrivere questo articolo, ho immaginato di dare ad essa un senso &#8211; forse l&#8217;unico ancora possibile &#8211; parlando di <strong>un lavoro<\/strong> in passato mai esistito nella sua pienezza e che di certo non esister\u00e0 in un futuro prossimo, ma <strong>alla cui realizzazione noi sovranisti<\/strong>, estremo baluardo difensivo dei valori costituzionali, <strong>non dovremmo mai smettere di tendere<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00c8 il lavoro che rappresenta <strong>lo spirito informatore<\/strong> della nostra Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00c8 il lavoro a cui i padri costituenti avevano assegnato <strong>il compito di attuare il nuovo Stato descritto nel secondo comma dell&#8217;articolo 3 della Carta fondamentale<\/strong> (cio\u00e8 lo Stato democratico e sociale, della eguaglianza sostanziale, del pieno sviluppo della persona umana, dell&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese) e che la UE ha espunto dal novero dei diritti, relegandolo fra le libert\u00e0 (la libert\u00e0 di lavorare: art.15 della Carta dei diritti fondamentali della UE) e degradandolo a merce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00c8, in altri termini, <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>il lavoro che dovrebbe essere<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Un&#8217;utopia<\/strong>, come ammoniscono i patetici espertoni che, nonostante il loro &#8220;sapere&#8221;, ignorano che <strong>utopia significa proprio lottare per tutto ci\u00f2 che non \u00e8<\/strong>, <strong>ma che <u>dovrebbe essere<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Di esso abbiamo gi\u00e0 discusso qui (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343<\/a>) e qui (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Il-bigino-del-perfetto-guastafeste.pdf\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Il-bigino-del-perfetto-guastafeste.pdf<\/a>), ma, in questo tragico momento in cui le istituzioni dello Stato, tradendo miserabilmente lo spirito informatore della Costituzione, hanno precarizzato il lavoro (e, quindi, la democrazia) per adattarlo alle esigenze di un &#8220;<em>mercato fortemente competitivo<\/em>&#8221; (art. 3, comma 3\u00b0, TUE) e per conseguire l\u2019obiettivo della &#8220;<em>stabilit\u00e0 dei prezzi<\/em>&#8221; (art. 3, comma 3\u00b0, TUE; art.li 119, commi 2\u00b0 e 3\u00b0, e 127 TFUE), \u00e8 necessario contrapporre a tali non-valori <strong>la direttiva costituzionale del lavoro<\/strong>, sviscerandone il suo profondo significato e lottando in ogni modo, con la forza di chi \u00e8 nel giusto, per vederla riaffermare non solo nella costituzione formale, ma anche in quella materiale.<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify\"><strong> <em><u>Il lavoro come principio costitutivo della forma di Stato voluta dal Popolo italiano<\/u><\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\">Abbiamo visto in questo precedente articolo (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=12990\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=12990<\/a>) che <strong>l&#8217;idea di una nuova Italia del domani<\/strong> <strong>come Stato sociale<\/strong>, in netta contrapposizione allo Stato liberale prefascista, <strong>\u00e8 il filo conduttore che lega lo spirito della resistenza ai principi fondamentali della Costituzione del 1948<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L&#8217;esigenza di un rinnovamento assoluto e radicale, di raggiungere un assetto sociale che consentisse un benessere diffuso ed il pieno sviluppo della persona umana, nasce dalla constatazione di <strong>un evidente fenomeno dissociativo della compagine sociale<\/strong>: larghi strati della popolazione avevano infatti maturato la consapevolezza che i loro interessi divergevano nettamente da quelli dei ceti privilegiati e che la posizione di questi ultimi non era pi\u00f9 giustificabile alla luce della rinnovata coscienza collettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Di questo fenomeno la Costituzione prendeva atto, indicando al tempo stesso <strong>nei valori del lavoro<\/strong> <strong>la direttiva<\/strong> che ne avrebbe consentito il superamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>L\u2019assoluta preminenza del lavoro<\/strong>, rispetto ad altri valori (in particolare la propriet\u00e0 privata) ritenuti pi\u00f9 importanti dai precedenti ordinamenti, si spiega con il fatto che <strong>ad esso<\/strong> <strong>veniva<\/strong> <strong>ricollegato il valore sociale dell\u2019uomo<\/strong>, <strong>rapportato alle sue attitudini e capacit\u00e0<\/strong>, <strong>non pi\u00f9 ai privilegi di casta<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il lavoro, nella Costituzione della Repubblica italiana, assumeva dunque <strong>una funzione collettiva<\/strong>: era il mezzo necessario per assicurare \u201c<em><strong>il pieno sviluppo della persona umana<\/strong><\/em>\u201d e la sua <strong>partecipazione effettiva<\/strong> all\u2019organizzazione politica, economica e sociale dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Fondare la nuova Italia sul lavoro<\/strong> voleva perci\u00f2 significare due cose:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <strong>escludere che altri valori<\/strong>, come ad esempio la propriet\u00e0 privata dei beni produttivi, ritenuti dominanti dalle costituzioni ottocentesche, <strong>potessero caratterizzare il modello sociale del nuovo tipo di Stato<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <strong>individuare nella piena occupazione<\/strong>, e quindi <strong>negli interventi di natura pubblicistica ad essa finalizzati<\/strong>, <strong>il mezzo per rendere effettiva l&#8217;uguaglianza <\/strong>(art. 3, comma II, Cost.) e, con essa, <strong>la democrazia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Il lavoro<\/strong>, in altre parole, <strong>era la democrazia<\/strong> e per questo il primo articolo della nuova Costituzione lo elevava a fondamento della Repubblica democratica italiana, <strong>caratterizzando il tipo di Stato a cui la stessa Costituzione<\/strong>,<strong> entrando in vigore<\/strong>, <strong>dava vita<\/strong>.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li style=\"text-align: justify\"><strong> <em><u>Il concetto di lavoro assunto a fondamento della Repubblica democratica italiana<\/u><\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\">Nel testo originario della Costituzione l&#8217;espressione &#8220;<em>lavoro<\/em>&#8221; assume una pluralit\u00e0 di significati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il primo, generalissimo, \u00e8 quello che risulta dall&#8217;art. 4, comma II, e che identifica il lavoro con ogni &#8220;<strong><em>attivit\u00e0 o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ\u00e0<\/em><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Vi sono poi le attivit\u00e0 produttive che possono svolgersi come <strong>lavoro libero<\/strong>, <strong>artigianale<\/strong> (art. 45, comma II) o <strong>professionale<\/strong> (art. 33, comma V, e art. 120 comma III, testo orig.), oppure come <strong>lavoro dipendente<\/strong>, <strong>salariato<\/strong> (il &#8220;<em>lavoratore<\/em>&#8221; in senso stretto, di cui all&#8217;articolo 3, comma II) o <strong>stipendiato<\/strong> (l&#8217;impiegato, art. 120 comma III, testo orig.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il &#8220;<strong><em>lavoro<\/em><\/strong>&#8221; <strong>assunto a fondamento della Repubblica democratica italiana<\/strong> \u00e8 senza alcun dubbio <strong><u>quello considerato nell&#8217;art. 4, comma II<\/u><\/strong>: &#8220;<em>se il lavoro \u00e8 titolo di merito dell&#8217;uomo nella societ\u00e0 e perci\u00f2 stesso appare doveroso, e se d&#8217;altra parte tale dovere si assolve con l&#8217;esercizio di ogni attivit\u00e0 ritenuta utile per la collettivit\u00e0, ne discende che <strong>in questa attivit\u00e0 comunque svolta e negli esercenti della medesima<\/strong> \u00e8 da rinvenire <strong>il fondamento sociologico dello Stato<\/strong><\/em>&#8221; (<strong>C. Mortati<\/strong>, <em>Il lavoro nella Costituzione<\/em>, in <em>Il diritto del lavoro<\/em>, 1954, I, pp. 149-212).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Si pu\u00f2 quindi affermare che <strong>la Costituzione<\/strong>, lungi dall&#8217;aver dato vita ad uno stato classista, <strong>tende invece al superamento della situazione di fatto nella quale prende vita<\/strong>, <strong>caratterizzata<\/strong> proprio <strong>dall&#8217;esistenza di classi sociali diverse e divise da interessi contrapposti<\/strong>. E ci\u00f2 in un duplice senso:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <strong>escludendo che la diversit\u00e0 del lavoro prestato<\/strong> &#8211; pur potendo giustificare un differente trattamento economico in relazione al rendimento sociale del medesimo lavoro &#8211; <strong>possa <\/strong><strong>costituire il pretesto per consentire una retribuzione insufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia<\/strong> &#8220;<strong><em>un&#8217;esistenza libera e dignitosa<\/em><\/strong>&#8221; (art. 36), o tollerare vantaggi che stridono con il senso di giustizia avvertito dalla coscienza sociale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <strong>svincolando la<\/strong> &#8220;<strong><em>pari dignit\u00e0 sociale<\/em><\/strong>&#8220;, di cui al primo comma dell&#8217;articolo 3, <strong>dal <u>tipo<\/u> di lavoro esercitato<\/strong>, pretendendo invece che l&#8217;uomo sia <strong>socialmente apprezzato in quanto tale<\/strong>, <strong>a prescindere dall&#8217;attivit\u00e0 concretamente svolta<\/strong>, <strong><u>purch\u00e9 svolta<\/u><\/strong>. E in quest&#8217;ultimo senso si \u00e8 gi\u00e0 visto (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343<\/a>) che il lavoro non \u00e8 solo un diritto, ma \u00e8 anche <strong>un <\/strong><strong>preciso <strong>dovere giuridico<\/strong><\/strong> (art. 4, comma II, Cost.).<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li style=\"text-align: justify\"><strong> <em><u>Il diritto al lavoro<\/u><\/em><\/strong><em><u> <strong>e il suo rilievo<\/strong> <\/u><\/em><strong><em><u>giuridico<\/u><\/em><\/strong><strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\">Il lavoro assunto a fondamento della Repubblica democratica italiana <strong>\u00e8 <u>un diritto<\/u> che l\u2019<\/strong><strong>art. 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il diritto <strong>\u00e8 <u>inserito fra i principi fondamentali<\/u><\/strong>, cio\u00e8 fra quelli che <strong>caratterizzano il tipo di Stato<\/strong> prescelto dal Popolo italiano ed <strong>al quale la Costituzione ha dato vita<\/strong> (N.B.: Lo Stato sorge nel momento in cui si d\u00e0 una Costituzione, che conferisce al primo il suo assetto fondamentale. \u00c8 perci\u00f2 corretto affermare che uno Stato non &#8220;<em>ha una Costituzione<\/em>&#8220;, ma &#8220;<strong><em>\u00e8 Costituzione<\/em><\/strong>&#8220;, esiste allorch\u00e9 diventa operante la sua Costituzione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A tale diritto corrisponde <strong><u>un dovere preciso della Repubblica<\/u><\/strong> di &#8220;<strong><em>promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto<\/em><\/strong>&#8221; (art. 4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il diritto ed il corrispondente dovere di cui all&#8217;articolo 4 Cost. <strong>non possono ovviamente intendersi come una pretesa di assunzione ad un posto di lavoro<\/strong> <strong>direttamente azionabile<\/strong> <strong>dal lavoratore<\/strong> (titolare del diritto) <strong>nei confronti di un singolo datore di lavoro<\/strong>. L&#8217;art. 4, infatti, non designa i singoli soggetti tenuti a soddisfare la richiesta di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ci\u00f2 tuttavia <strong>non significa che dal medesimo articolo non derivino pretese azionabili<\/strong> nei confronti di soggetti, pubblici o privati, detentori dei beni di produzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Pretese che possono consistere nella <strong>creazione delle condizioni idonee a far sorgere occasioni di lavoro<\/strong> (od a mantenere le condizioni preesistenti), o nell&#8217;<strong>imposizione dell&#8217;obbligo di assumere a singoli datori<\/strong>, o nella <strong>previsione del trattamento finalizzato a compensare il mancato conseguimento di un posto di lavoro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come spiega Mortati nel suo saggio precitato, <strong>il contenuto di tali pretese viene specificato da alcune norme situate in altre parti della Costituzione<\/strong>, &#8220;<em>rispetto alle quali l&#8217;art. 4 assume la funzione di criterio generale direttivo ed interpretativo<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dette norme <strong>attribuiscono giuridicit\u00e0 attuale all&#8217;articolo 4<\/strong>, che in esse si completa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Esse enunciano <strong><u>direttive finalizzate a conseguire l&#8217;effettivit\u00e0 del diritto al lavoro<\/u><\/strong>, come quelle che limitano l\u2019esercizio dell\u2019iniziativa economica privata (<strong>art.li 41 e 43<\/strong>) o il godimento della propriet\u00e0 privata (<strong>art.li 42 e 44<\/strong>), o che tendono ad assicurare mezzi adeguati di vita a chi non pu\u00f2 ottenere lavoro <strong>(art. 38<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A sua volta, <strong>l\u2019art. 4<\/strong>, da un lato,<strong> indica il criterio <\/strong>(\u201c<em>promuove le condizioni che rendano effettivo<\/em>\u201d il diritto al lavoro)<strong> per interpretare i concetti di<\/strong> \u201c<strong><em>utilit\u00e0 sociale<\/em><\/strong>\u201d, \u201c<strong><em>fini sociali<\/em><\/strong>\u201d, \u201c<strong><em>funzione sociale<\/em><\/strong>\u201d (contenuti nelle precitate norme): <strong>fra i vari fini rivolti all\u2019utilit\u00e0 sociale, <u>vanno sempre ritenuti prioritari quelli dell\u2019occupazione<\/u><\/strong>. Dall\u2019altro, <strong>individua quale debba essere e quale finalit\u00e0 debba avere il trattamento previsto per alcune situazioni<\/strong> in cui il lavoratore pu\u00f2 trovarsi in determinati momenti della vita, come nel caso di infortunio, malattia, invalidit\u00e0 e disoccupazione involontaria (art. 38, comma II), <strong>o per certe condizioni personali<\/strong> (art. 38, comma III).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>L\u2019art. 4 fa dunque sorgere <u>obblighi<\/u><\/strong> (e, quindi, pretese ai relativi comportamenti) <strong><u>a carico dello Stato<\/u><\/strong> e in particolare:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>a<\/strong>) a carico del<strong> <u>legislatore<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; obblighi di <strong>non abrogare<\/strong> norme gi\u00e0 esistenti e <strong>dirette a favorire le occasioni di lavoro<\/strong>, senza sostituirle con altre a ci\u00f2 finalizzate;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; obblighi di <strong>indirizzare gli interventi nell\u2019attivit\u00e0 economica<\/strong>, previsti e prescritti dalla Costituzione, <strong>al fine di realizzare la piena occupazione<\/strong>, ovvero la pi\u00f9 ampia utilizzazione possibile della forza-lavoro, riducendo a livelli fisiologici la disoccupazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>b)<\/strong> a carico dell\u2019<strong><u>amministrazione<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; obbligo di non ostacolare, ma di <strong>favorire la piena occupazione nell\u2019esercizio dei poteri ad essa conferiti<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>c)<\/strong> a carico dei <strong><u>giudici<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; obbligo di <strong>interpretare le norme di cui si invoca l\u2019applicazione in modo di soddisfare la pretesa al lavoro<\/strong>, ovvero di dare prevalenza, fra gli interessi in conflitto, a quelli riguardanti l\u2019esigenza di lavoro (sempre che, ovviamente, non vi si opponga la lettera della norma);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; obbligo di <strong>sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sulle norme in radicale contrasto con i principi costituzionali diretti all\u2019occupazione<\/strong> (\u00e8 questo un punto assai delicato, che sarebbe interessante approfondire, ma ce ne occuperemo eventualmente in un prossimo articolo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>L\u2019art. 4<\/strong>, inoltre, <strong>fa sorgere <u>obblighi<\/u> anche <u>a carico <\/u><\/strong><strong><u>di altri privati<\/u><\/strong>, i quali, nell\u2019ambito delle loro iniziative economiche e produttive non possono utilizzare in modo arbitrario la libert\u00e0 e l\u2019autonomia loro concessa dalla Costituzione, ma devono conformare le iniziative stesse al fine dell\u2019utilit\u00e0 sociale (attribuendo cio\u00e8 priorit\u00e0 all\u2019occupazione, nel duplice senso di offrire occupazione e di non fare venir meno quella gi\u00e0 in atto, salvo ragioni obiettivamente apprezzabili).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Nel <u>collegamento sistematico<\/u> fra l\u2019art. 4 e gli articoli sopra citati<\/strong>, contenuti nella parte c.d. \u201c<strong><em>economica<\/em><\/strong>\u201d (Parte Prima, Titolo III) della Costituzione, <strong>va dunque apprezzato<\/strong> <strong><u>il rilievo giuridico del diritto al lavoro<\/u><\/strong>. Esso esprime <strong>l\u2019interesse politico<\/strong> che l\u2019Assemblea Costituente ritenne di far prevalere su ogni altro, ovvero quello di <strong><u>realizzare un ordine sociale basato sul lavoro<\/u><\/strong>: in altri termini <strong>una democrazia del lavoro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>4) <em><u>La politica dell\u2019occupazione<\/u><\/em><u> <em>e l\u2019esigenza della programmazione<\/em><\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A tal fine assume precipua importanza <strong>la politica dell\u2019occupazione<\/strong>, che riveste un ruolo predominante nella politica generale dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">N<strong>ella folle illusione <\/strong>(o criminale visione, ove si dubiti della buona fede) liberista, l\u2019espansione del profitto comporterebbe una sua automatica ridistribuzione grazie ad una \u201c<strong><em>mano invisibile<\/em><\/strong>\u201d che provvederebbe ad accrescere il benessere generale, quale <strong>ricaduta collettiva dell\u2019egoismo individuale<\/strong>. \u201c<em>Il benessere generale lo si ottiene cercando il massimo del proprio interesse [&#8230;] Facendo l\u2019altruista, in generale, contribuisci meno al benessere della societ\u00e0 che se fai il tuo interesse<\/em>\u201d. Sono queste le peerle di saggezza dispensate da una frequentatrice pentita di una sezione del Partito Comunista Italiano, tornata \u201c<em>cambiata<\/em>\u201d e \u201c<em>pi\u00f9 liberal<\/em>\u201d da una lunga esperienza di vita negli USA: Fiorella Kostoris, <em>ex<\/em> moglie del teorico della (altrui) \u201c<em>durezza del vivere<\/em>\u201d, Tommaso Padoa Schioppa (<a href=\"http:\/\/interviste.sabellifioretti.it\/?p=650\">http:\/\/interviste.sabellifioretti.it\/?p=650<\/a> ).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Fesserie\u00a0<\/strong>(peraltro produttive di tragici effetti), dimostrate tali da oltre un secolo di evidenze empiriche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong style=\"text-align: justify\">La nuova figura di Stato<\/strong> <strong>che prende vita dalla Costituzione del 1948<\/strong>, che assume il lavoro a suo fondamento e colloca il relativo diritto fra i principi fondamentali, non affida pi\u00f9 all\u2019automatismo liberale, al gioco spontaneo delle forze economiche (dimostratosi fallimentare, illusorio ed assolutamente incapace di assicurare la diffusione del benessere alle classi subalterne), la realizzazione dei principi e dei valori sanciti nella sua Carta fondamentale, ma l\u2019affida ad <strong><u>un programma<\/u><\/strong> (\u201c<strong><em>perch\u00e8 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali<\/em><\/strong>\u201d: <strong>art. 41 comma 3\u00b0 Cost.<\/strong>), <strong>la cui<\/strong> <strong>parte pi\u00f9 importante \u00e8 <u>la politica dell\u2019occupazione<\/u><\/strong> (proprio perch\u00e8, come si \u00e8 detto sopra, <strong>fra i vari fini rivolti all\u2019utilit\u00e0 sociale, vanno sempre ritenuti prioritari quelli dell\u2019occupazione<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Il risultato di tale politica \u00e8 per\u00f2 strettamente connesso alla <u>coordinazione<\/u> di tutta l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019obiettivo di assicurare la piena occupazione sarebbe infatti difficilmente conseguibile se la programmazione e gli interventi dello Stato non comprendessero <strong>tutte le fasi del ciclo economico<\/strong>, \u201c<strong><em>rivolgendosi contemporaneamente<\/em><\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <em>alla raccolta dei dati necessari ad acquisire un\u2019esatta e completa informazione della situazione delle varie imprese, delle loro iniziative e piani di produzione per tutto il periodo di tempo entro cui si estende il programma degli interventi statali<\/em>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <em>alla predisposizione delle misure, dirette ed indirette, pi\u00f9 idonee a promuovere ed agevolare le imprese che diano assicurazione di massima produttivit\u00e0 e di massimo assorbimento di lavoro in relazione alla situazione del mercato interno ed internazionale<\/em>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <em>alla formulazione di un piano di investimenti statali nelle attivit\u00e0 produttive controllate dallo Stato e nei lavori pubblici, sempre ispirato al criterio della pi\u00f9 efficiente produttivit\u00e0 e suscettibile di operare al momento opportuno, e nelle localit\u00e0 ove pi\u00f9 preoccupante si manifesti lo squilibrio fra domanda ed offerta di mano d\u2019opera, nel modo pi\u00f9 idoneo e rapido ad assorbire la disoccupazione<\/em>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <em>alla politica del credito rivolta a stimolare la formazione e raccolta del risparmio onde indirizzarlo verso gli investimenti atti a suscitare le pi\u00f9 estese occasioni di lavoro<\/em>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <em>alla predisposizione di mezzi (di informazione, di istruzione, di stimolo), anche attraverso il congegno tributario, idonei a influenzare il consumo, per ampliarlo nella direzione pi\u00f9 propizia (e specie con la diffusione dei consumi di massa) al maggiore assorbimento della mano d\u2019opera<\/em>\u201d (<strong>C. Mortati<\/strong>, <em>Il lavoro nella Costituzione<\/em>, <em>op. cit.<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>L\u2019esigenza della programmazione<\/strong>, come abbiamo detto, <strong>\u00e8 posta dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 41 Cost<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Si pu\u00f2 dunque ribadire che <strong>vi \u00e8 un chiaro nesso diretto fra l\u2019art. 4 ed il secondo e terzo comma dell\u2019art. 41 Cost.<\/strong> (oltre che fra l\u2019art. 4 e le altre norme della Costituzione \u201ceconomica\u201d sopra citate). <strong><u>La funzione sociale dell\u2019impresa<\/u><\/strong> (<strong>che \u00e8 prevalentemente quella di<\/strong> <strong><u>rendere effettivo il diritto al lavoro<\/u><\/strong>) <strong>\u00e8 strettamente connessa ad un razionale intervento pubblico che coordini l\u2019intera attivit\u00e0 economica<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Questo, in buona sostanza, \u00e8 <strong>il lavoro nella Costituzione del 1948<\/strong> (vi sarebbe ovviamente molto altro da aggiungere, ma per il momento \u00e8 necessario soprassedere, rimandando ad ulteriori occasioni gli eventuali approfondimenti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>5) <em><u>Conclusioni<\/u><\/em><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00a0Ho premesso che il lavoro assunto a fondamento della Repubblica italiana e che aveva il compito di realizzare l&#8217;ideale, accolto dalla Costituzione, di trasformare in modo profondo i rapporti socio-economici, non si \u00e8 mai concretizzato nella realt\u00e0, anche se ad esso ci si \u00e8 avvicinati, quanto meno negli anni settanta-settanta del secolo scorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Oggi di quel lavoro si \u00e8 persa ogni traccia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><u>Nel regime dei trattati UE il lavoro non \u00e8 nemmeno un diritto<\/u><\/strong>, &#8220;<strong><em>deve essere guadagnato, anche attraverso il sacrificio<\/em><\/strong>&#8220;, come si era premurata di precisare, tra una lacrima e l&#8217;altra, fra una &#8220;<em>scelta cinica<\/em>&#8221; e l&#8217;altra, la signora Elsa Fornero in un&#8217;intervista da lei rilasciata nel 2012 al Wall Street Journal (<a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2012\/06\/27\/la-vera-fornero-il-lavoro-non-e-un-diritto\/276627\/\">http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2012\/06\/27\/la-vera-fornero-il-lavoro-non-e-un-diritto\/276627\/<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Salvo ovviamente che uno od una non sia figlio o figlia dell&#8217;<em>ex<\/em> ministra, nel qual caso il sacrificio \u00e8 decisamente meno intenso e indubbiamente pi\u00f9 produttivo (<a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2012\/02\/06\/posto-fisso-monti-monotono-figlia-ministro-fornero\/189284\/\">http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2012\/02\/06\/posto-fisso-monti-monotono-figlia-ministro-fornero\/189284\/<\/a> ).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Nel regime dei trattati il lavoro <u>\u00e8 solo merce<\/u><\/strong> e <strong><u>l&#8217;occupazione \u00e8 un fattore dipendente<\/u><\/strong> &#8220;<strong><em><u>dal funzionamento del mercato interno<\/u><\/em><\/strong>&#8221; (art. 151 TFUE), <strong>basato su un&#8217;economia fortemente competitiva<\/strong> (art. 3, comma 3, TUE).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il lavoro, in altri termini, <strong>quando c&#8217;\u00e8 \u00e8 precario<\/strong> e <strong>l&#8217;occupazione \u00e8 sovente il suo contrario<\/strong>, <strong>cio\u00e8 disoccupazione<\/strong>, <strong>a tassi assai elevati<\/strong>, <strong>essendo essa funzionale all&#8217;obiettivo principale della UE<\/strong>: <strong>il mantenimento della stabilit\u00e0 dei prezzi<\/strong> (art. 3, comma 3 TUE; art. 119, commi 2 e 3, art. 127 TFUE).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Lo abbiamo gi\u00e0 visto nel precedente articolo (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343<\/a>), per cui non serve ripetere concetti espressi ed ormai ampiamente risaputi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Va soltanto ribadito che <strong>il progetto di profonda trasformazione sociale<\/strong>, <strong>espressamente affidato al lavoro dal testo costituzionale<\/strong>, <strong>\u00e8 un ideale del tutto estraneo al diritto e al disegno socio-economico della UE<\/strong>, al quale la politica dell&#8217;ultimo trentennio ha incondizionatamente aderito, svendendo ad esso l&#8217;ignaro popolo italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La nostra Costituzione \u00e8 tuttavia ancora viva<\/strong>. Soprattutto nei suoi principi fondamentali, irrinunciabili ed immodificabili. <strong>Ad essa prestano giuramento di fedelt\u00e0 coloro che assumono una carica istituzionale<\/strong>, <strong>tradendo il giuramento un istante dopo<\/strong>, nel momento stesso in cui non avversano o addirittura condividono l&#8217;ideologia, il diritto e le politiche della UE, del tutto inconciliabili con lo spirito informatore (e con i medesimi principi fondamentali) della nostra Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Costoro, un bel giorno, saranno chiamati a rispondere (politicamente e, per alcuni aspetti, innanzi alla Giustizia) del loro tradimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non sar\u00e0 un altro primo maggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sar\u00e0 un nuovo 25 aprile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mario Giambelli (ARS Lombardia)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avendo cominciato il primo maggio, festa del lavoro rarefatto e &#8220;adattabile&#8221; (art. 145 TFUE), a scrivere questo articolo, ho immaginato di dare ad essa un senso &#8211; forse l&#8217;unico ancora possibile &#8211; parlando di un lavoro in passato mai esistito nella sua pienezza e che di certo non esister\u00e0 in un futuro prossimo, ma alla cui realizzazione noi sovranisti, estremo baluardo difensivo dei valori costituzionali, non dovremmo mai smettere di tendere. \u00c8 il lavoro che&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[6,13],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-3vZ","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13515"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13515"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13515\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}