{"id":13680,"date":"2015-06-05T00:05:57","date_gmt":"2015-06-05T00:05:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13680"},"modified":"2015-06-05T00:05:57","modified_gmt":"2015-06-05T00:05:57","slug":"il-corpo-estraneo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=13680","title":{"rendered":"Il corpo estraneo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Com\u2019\u00e8 noto, <strong>l\u2019art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1<\/strong> ha sostituito l\u2019originario art. 81 della Costituzione, introducendo il c.d. \u201c<em>principio<\/em>\u201d del <strong>pareggio di bilancio<\/strong> nella parte seconda (ordinamento della Repubblica), titolo I (il Parlamento), Sezione II (la formazione delle leggi) della nostra Legge fondamentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019obbligo che i bilanci generali delle amministrazioni pubbliche siano in pareggio o in avanzo e di inserire tale \u201c<em>principio<\/em>\u201d nelle Costituzioni degli Stati era stato consacrato, circa un mese prima, con la sottoscrizione, da parte di 25 capi di stato o di governo, del <em>Fiscal Compact<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Primo fra tutti, il Parlamento italiano, docile e fedele cagnolino della UE, ha assolto a tale obbligo, varando la legge costituzionale suddetta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Le<\/strong> \u201c<strong><em><u>leggi costituzionali<\/u><\/em><\/strong>\u201d sono quelle che <strong>l\u2019art. 138 Cost.<\/strong> menziona accanto alle \u201c<strong><em>leggi di revisione della Costituzione<\/em><\/strong><em>\u201d<\/em>, sottoponendole al <strong>medesimo procedimento di formazione di queste ultime<\/strong>. Entrambe costituiscono <strong>una categoria unitaria<\/strong>, <strong>soggetta alla stessa disciplina procedimentale ed agli stessi limiti<\/strong>, non distinguendosi le une dalle altre neppure quanto al titolo ed alla numerazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Entrambe sono <strong>sempre sovraordinate<\/strong>, nella gerarchia delle fonti, <strong>alle leggi ordinarie<\/strong>, <strong><u>ma rimangono sottordinate alla Costituzione<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La <strong>potest\u00e0 derogatoria<\/strong> propria di tali leggi (costituzionali, o di revisione) non \u00e8 infatti originaria (com\u2019\u00e8 invece quella della Costituzione), ma <strong>derivata<\/strong>; <strong>non \u00e8<\/strong> \u201c<strong><em>costituente<\/em><\/strong>\u201d, <strong>ma<\/strong> \u201c<strong><em>costituita<\/em><\/strong>\u201d. Essa, traendo i suoi poteri dalla Costituzione, <strong>deve restare contenuta nei limiti derivanti dai principi fondamentali che caratterizzano il tipo di Stato risultante dall\u2019ordinamento in atto<\/strong> e che \u201c<em>potrebbero venir meno [&#8230;] solo in via di fatto, cio\u00e8 attraverso un procedimento rivoluzionario<\/em>\u201d (C. MORTATI, <em>Istituzioni di Diritto Pubblico<\/em>, Tomo I, Decima edizione, Padova, 1991, 336). <strong>Il divieto di mutare la Costituzione nel suo complesso mediante una o pi\u00f9 leggi costituzionali<\/strong> (o di revisione della Costituzione) <strong>discende infatti dall\u2019<\/strong> \u201c<strong><em>impossibilit\u00e0 di ricondurre alla volont\u00e0 costitutiva di un certo tipo di Stato, quale configurato dalla Costituzione, mutamenti che ne sovvertano il nucleo dei principi fondamentali<\/em><\/strong>\u201d (C. MORTATI, <em>op. cit.<\/em>, Tomo II, Nona edizione, Padova, 1976, 1242).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dalla suaccennata subordinazione gerarchica consegue <strong>l\u2019indubbia sindacabilit\u00e0<\/strong>, <strong>da parte della Corte Costituzionale<\/strong>, <strong>delle leggi in questione<\/strong>, <strong>ove contrastanti con i principi fondamentali ed i diritti considerati<\/strong> \u201c<strong><em>inviolabili<\/em><\/strong>\u201d <strong>dalla Costituzione<\/strong> (C. MORTATI, <em>op. ult. cit.<\/em>, 1396 e ss.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Per tali ragioni, <strong>l\u2019art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1<\/strong> e, conseguentemente, <strong>l\u2019art. 81 della Costituzione nel suo attuale testo<\/strong> <strong>non potrebbero sfuggire al sindacato di legittimit\u00e0 costituzionale laddove risultasse<\/strong>, ad esempio, <strong>che la piena realizzazione dei diritti sociali fondamentali <\/strong>(<em>in primis<\/em> il diritto al lavoro e quelli, strettamente connessi, previsti dagli art.li 36 e 38 Cost.), <strong>o del principio di eguaglianza sostanziale<\/strong> (art. 3 comma II Cost.), caratterizzanti il tipo di Stato configurato nella nostra Carta fondamentale, <strong>fosse condizionata dai vincoli di bilancio introdotti dalla legge stessa<\/strong> (fosse cio\u00e8 concretamente possibile solo ed in quanto consentita dalle risorse economiche limitate da detti vincoli).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se, in altre parole, <strong>l\u2019esigenza del pareggio di bilancio<\/strong> comportasse un parziale sacrificio di principi fondamentali o di diritti inviolabili della Costituzione necessario (secondo il giudizio della Corte Costituzionale) per bilanciare le conseguenze complessive della rimozione di una norma dichiarata incostituzionale (nell\u2019ipotesi in cui detta rimozione finisse, a sua volta, per compromettere altri principi o diritti inviolabili), tale \u201c<em>esigenza<\/em>\u201d, provocando un conflitto fra pi\u00f9 principi costituzionali, paleserebbe, da un lato, <strong>la sua estraneit\u00e0 al paradigma di democrazia sociale affermato dalla Costituzione del 1948<\/strong> (nonch\u00e8 la sua incompatibilit\u00e0 con esso) e, dall\u2019altro, quale prodotto normativo di una potest\u00e0 derivata, come tale subordinata alla volont\u00e0 espressa dal potere costituente, <strong>non potrebbe sottrarsi al sindacato di legittimit\u00e0 costituzionale<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019esame di un caso concreto faciliter\u00e0 la comprensione dei concetti suespressi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con <strong>sentenza n.10 dell\u201911 febbraio 2015<\/strong> (<a href=\"http:\/\/www.giurdanella.it\/2015\/02\/13\/robin-tax-illegittima-la-sentenza-della-corte-costituzionale\/\">http:\/\/www.giurdanella.it\/2015\/02\/13\/robin-tax-illegittima-la-sentenza-della-corte-costituzionale\/<\/a>) la Corte Costituzionale ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 della cd. <em>Robin Tax<\/em> (l\u2019addizionale Ires istituita con l\u2019articolo 81 del decreto legge 112 del 2008, dalla c.d. Manovra d\u2019estate del Ministro Tremonti: un prelievo aggiuntivo, pari al 5,5%, che si applica ai soggetti operanti nei settori petrolifero ed energetico con ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d\u2019imposta precedente) per violazione degli art.li 3 e 53 Cost. \u201c<em>sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalit\u00e0, per incongruit\u00e0 dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in s\u00e9 e per s\u00e9 legittimo, perseguito<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La peculiarit\u00e0 della sentenza<\/strong>, passata praticamente inosservata, non risiede tuttavia nel merito della questione di legittimit\u00e0 costituzionale (sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra una rete di punti vendita di carburanti e l\u2019Agenzia delle entrate \u2013 Direzione provinciale di Reggio Emilia), ma nel fatto che <strong><u>gli effetti della dichiarazione di<\/u><\/strong><u> <strong>incostituzionalit\u00e0 della norma decorrono<\/strong><\/u>, <strong>per espressa statuizione della Corte <\/strong>(capo 8, ultimo cpv., delle considerazioni di diritto),<strong> <u>dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A\u2019 sensi dell\u2019<strong>art. 136 Cost.<\/strong> e dell\u2019<strong>art. 30 della Legge n.87 dell\u201911 marzo 1953<\/strong>, \u201c<em>quando la Corte dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Detta <strong>regola<\/strong>, <strong>comunemente conosciuta come<\/strong> \u201c<strong><em><u>principio generale di retroattivit\u00e0<\/u><\/em><\/strong>\u201d <strong>delle sentenze della Corte Costituzionale<\/strong>, <strong>non costituisce<\/strong>, in realt\u00e0, <strong>un<\/strong> \u201c<strong><em>principio<\/em><\/strong>\u201d (nonostante ci\u00f2 che afferma la sentenza n. 10\/2015 in questione al terzo cpv. del capo 7 delle considerazioni di diritto, citando peraltro altre sentenze risalenti nel tempo, che non descrivono affatto come \u201c<em>principio<\/em>\u201d gli effetti retroattivi delle pronunce di incostituzionalit\u00e0).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La cd. \u201c<strong><em>retroattivit\u00e0<\/em><\/strong>\u201d \u00e8 infatti un\u2019espressione ricorrente nei manuali di Diritto costituzionale per spiegare agli studenti che <strong>le decisioni di annullamento della Corte Costituzionale comportano il divieto<\/strong>, <strong>per i giudici rimettenti<\/strong>, <strong>di applicare la norma dichiarata illegittima nel giudizio di merito in corso<\/strong>. In questo senso si dice che la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 ha effetti retroattivi. <strong>Incide infatti su situazioni controverse sorte in vigenza della norma dichiarata incostituzionale e che dovranno essere decise<\/strong> (dal giudice rimettente) <strong>come se detta legge non fosse mai esistita<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La cd.<\/strong> \u201c<strong><em>retroattivit\u00e0<\/em><\/strong>\u201d <strong><u>non \u00e8 quindi un<\/u><\/strong><u> \u201c<strong><em>principio<\/em><\/strong>\u201d <strong>che la Corte Costituzionale deve considerare per calibrare gli effetti delle sue decisioni<\/strong><\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Esistono solo <strong><u>norme<\/u><\/strong> (cio\u00e8 l\u2019<strong>art. 136 Cost.<\/strong> e l\u2019<strong>art. 30 della Legge n.87 dell\u201911 marzo 1953<\/strong>)<strong> <u>che implicano un preciso e tassativo divieto<\/u><\/strong> (come sopra specificato). Esiste cio\u00e8 <strong>una regola di giudizio inequivocabile<\/strong>, rivolta ai giudici ed alla Pubblica Amministrazione, <strong><u>di cui la stessa Corte non deve preoccuparsi<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ma la peculiarit\u00e0 della sentenza n.10\/2015 della Corte Costituzionale non riposa solo in questo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sta nel fatto che <strong><u>questa regola<\/u><\/strong> (non principio) <strong><u>\u00e8 elevata a principio da bilanciare con un un\u2019altra esigenza<\/u><\/strong>, <strong><u>elevata<\/u><\/strong>, <strong><u>a sua volta<\/u><\/strong>, <strong><u>a principio dalla Corte<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il ragionamento \u00e8 sviluppato nei capi 7 e 8 delle considerazioni di diritto e si riassume nei seguenti assunti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; \u201c<em>nel pronunciare l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle disposizioni impugnate<\/em>\u201d, la Corte \u201c<em>non pu\u00f2 non tenere in debita considerazione l\u2019impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l\u2019eventuale necessit\u00e0 di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti<\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; il ruolo affidato alla Corte \u201c<em>come custode della Costituzione nella sua integralit\u00e0 <strong>impone di evitare che la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale di una disposizione di legge determini, paradossalmente<\/strong>, <\/em>\u00ab<strong>effetti ancor pi\u00f9 incompatibili con la Costituzione<\/strong>\u00bb<em> (sentenza n. 13 del 2004) <strong>di quelli che hanno indotto a censurare la disciplina legislativa<\/strong>. Per evitare che ci\u00f2 accada, \u00e8 compito della Corte <strong>modulare le proprie decisioni<\/strong>, anche sotto il profilo temporale, <strong>in modo da scongiurare che l\u2019affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro<\/strong><\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; \u201c<em>considerato il principio generale della retroattivit\u00e0 risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, gli interventi<\/em>\u201d della Corte \u201c<em>che regolano gli effetti temporali della decisione devono essere vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalit\u00e0. Essi debbono, pertanto, essere rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: <strong>l\u2019impellente necessit\u00e0 di tutelare uno o pi\u00f9 principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento<\/strong> e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco<\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; <strong>nel caso di specie<\/strong> (quello, cio\u00e8, sottoposto al vaglio della Corte) \u201c<strong><em>l\u2019applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell\u2019equilibro di bilancio ai sensi dell\u2019art. 81 Cost.<\/em><\/strong>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; \u201c<strong><em>tale <u>principio<\/u> esige una gradualit\u00e0 nell\u2019attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale<\/em><\/strong><em>. Ci\u00f2 vale <strong>a fortiori dopo l\u2019entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1<\/strong> (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilit\u00e0 del debito pubblico (sentenza n. 88 del 2014)<\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; \u201c<strong><em><u>l\u2019impatto macroeconomico delle restituzioni<\/u> dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale<\/em><\/strong><em> dell\u2019art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, e successive modificazioni, <strong><u>determinerebbe<\/u><\/strong>, infatti, <strong><u>uno squilibrio del bilancio dello Stato di entit\u00e0 tale da implicare la necessit\u00e0 di una manovra finanziaria aggiuntiva<\/u><\/strong>, <strong><u>anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l\u2019Italia si \u00e8 obbligata in sede di Unione europea e internazionale<\/u><\/strong> (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilit\u00e0 in cui tale entrata \u00e8 stata considerata a regime<\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; \u201c<em>pertanto, <strong>le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere<\/strong>, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce pi\u00f9 deboli, <strong><u>una irragionevole redistribuzione della ricchezza<\/u> a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole<\/strong>. Si determinerebbe cos\u00ec <strong><u>un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidariet\u00e0 sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.<\/u><\/strong><\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; \u201c<em>la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica risulta, quindi, <strong>costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco<\/strong>, in modo da impedire <\/em>\u00abalterazioni della disponibilit\u00e0 economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri [\u2026] <strong>garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidariet\u00e0<\/strong>, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali\u00bb<em> (sentenza n. 264 del 2012). Essa consente, inoltre, al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell\u2019equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), e gli obblighi comunitari e internazionali connessi, ci\u00f2 anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><u>L\u2019esigenza elevata a principio<\/u><\/strong> (da bilanciare con la regola di giudizio di cui all\u2019art. 136 Cost. e all\u2019art. 30 della Legge n.87 dell\u201911 marzo 1953, a sua volta elevata a \u201c<em>principio<\/em>\u201d) <strong><u>\u00e8 dunque l\u2019equilibrio<\/u> &#8211; <u>o meglio il pareggio<\/u> &#8211; <u>di bilancio<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Abbiamo premesso che <strong>l\u2019art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1<\/strong> ha sostituito l\u2019originario art. 81 della Costituzione, introducendo tale \u201c<em>esigenza<\/em>\u201d nella Parte seconda (ordinamento della Repubblica), Titolo I (il Parlamento), Sezione II (<strong>la formazione delle leggi<\/strong>) della nostra Legge fondamentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><u>Essa \u00e8 dunque rivolta al legislatore<\/u><\/strong> <strong>e <u>ne limita la<\/u><\/strong><u> <strong>sovranit\u00e0 legislativa<\/strong><\/u>. <strong>E\u2019 compito di quest\u2019ultimo stabilire<\/strong> (in regime di pareggio di bilancio) <strong>sino a che punto la realizzazione di un principio fondamentale o di un diritto inviolabile <\/strong>(e la spesa che essa comporta)<strong> possa essere sacrificata in ragione delle<\/strong> <strong>scarse <\/strong>(per scelta politica) <strong>risorse economiche disponibili<\/strong> (cio\u00e8 in ragione delle esigenze di bilancio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><u>Compito della Corte Costituzionale \u00e8 invece quello di giudicare sulla scelta compiuta dal legislatore<\/u><\/strong>, <strong>valutando se la stessa risponda a criteri di razionalit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Con la sentenza n.10\/2015 la Corte Costituzionale<\/strong> (come segnala un autorevole commentatore)<strong> <u>si attribuisce invece una facolt\u00e0 non prevista dalla legge<\/u><\/strong>: <strong>estrae l\u2019equilibrio-pareggio di bilancio<\/strong> dalla Sezione II del Titolo I della Parte II della Costituzione (ovvero <strong>dalle norme riguardanti la<\/strong> \u201c<strong><em>formazione delle leggi<\/em><\/strong>\u201d) <strong>e <u>lo eleva a principio fondamentale<\/u><\/strong> \u201c<strong><em>che s\u2019impone sempre e comunque come limite dei diritti fondamentali<\/em><\/strong>, <strong><em>anche senza l\u2019interposizione del legislatore<\/em><\/strong>\u201d, \u201c<strong><em>di cui la Corte deve direttamente (cio\u00e8 senza il <\/em>medium<em> della legge) tenere conto svolgendo il <\/em>\u00abcompito istituzionale\u00bb<em> che le \u00e8 affidato<\/em><\/strong>\u201d (<a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/bin1.pdf\">http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/bin1.pdf<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Pur con tutto il rispetto dovuto alle decisioni della Corte, nonch\u00e8 all\u2019autorevolezza e all\u2019indipendenza dei suoi componenti (almeno di quelli sganciati dalle scelte degli organi politici), corre l\u2019obbligo di osservare che <strong>in tal modo il Giudice delle leggi non solo trascura il fatto che<\/strong> <strong>soltanto<\/strong> \u201c<strong><em>il legislatore<\/em><\/strong><em> &#8211; per la legittimazione che gli conferisce la rappresentanza politica &#8211; <strong>pu\u00f2 graduare le prestazioni pubbliche connesse ai diritti<\/strong>, <strong>perch\u00e9 questi non sorgono direttamente limitati dalle esigenze finanziarie<\/strong>; e che neppure i giudici possono farsi portatori di tali esigenze nell\u2019amministrare i diritti, se non applicando i limiti che la legge impone<\/em>\u201d (cfr. l\u2019ultimo scritto sopra citato), ma <strong>incappa in una svista assai pi\u00f9 grave<\/strong>, <strong>non considerando che <u>la legge costituzionale che ha introdotto l\u2019esigenza del pareggio di bilancio nella nostra Carta fondamentale<\/u><\/strong> <strong><u>\u00e8 gerarchicamente subordinata ai principi fondamentali della Costituzione del 1948<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Se l\u2019affermazione di un principio costituzionale determina<\/strong> &#8211; <strong>per effetto di una norma introdotta con legge costituzionale<\/strong> &#8211; <strong>il sacrificio di un altro principio<\/strong>, <strong>la Corte<\/strong> non deve \u201cmodulare <em>le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, in modo da scongiurare che l\u2019affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro<\/em>\u201d (sacrificando cos\u00ec parzialmente, sotto il profilo della tutela effettiva, il primo &#8211; o almeno uno &#8211; di tali principi), ma, <strong>tenendo conto della subordinazione gerarchica della legge costituzionale<\/strong>, <strong>deve porsi il dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale di quest\u2019ultima<\/strong> (soprattutto quando il possibile sacrificio riguardi il diritto al lavoro e quelli strettamente connessi, sanciti dagli art.li 36 e 38 Cost., o il principio di eguaglianza, o la difesa dei diritti inviolabili), <strong>verificando se la stessa non rappresenti <u>un<\/u><\/strong> \u201c<strong><em><u>corpo estraneo<\/u><\/em><\/strong>\u201d <strong><u>all\u2019ordinamento costituzionale originario<\/u><\/strong>. E <strong>proprio il fatto che la tutela effettiva di un diritto fondamentale<\/strong> (derivante da principi inderogabili) previsto dalla Costituzione <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>degradi a pretesa eventuale<\/strong><\/span>, <strong>in quanto soggetta alle esigenze di bilancio fissate dall\u2019art. 81 Cost.<\/strong> (come sostituito dalla legge costituzionale sopra citata), <strong>deve richiamare l\u2019attenzione della Corte sull\u2019estraneit\u00e0 di tale norma al sistema costituzionale<\/strong> e, quindi, sull\u2019esistenza di <strong>un palese contrasto fra lo stesso art.81 Cost. ed i principi inderogabili della Costituzione<\/strong> <strong>e sulla conseguente<\/strong> <strong><u>esigenza di un sindacato di costituzionalit\u00e0 interno<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>A nulla poi rileva che tutto ci\u00f2 comporti il<\/strong> \u201c<strong><em>venire meno al rispetto dei parametri cui l\u2019Italia si \u00e8 obbligata in sede di Unione europea e internazionale<\/em><\/strong>\u201d: come insegna la stessa Corte Costituzionale (e come abbiamo ripetuto in alcuni nostri precedenti articoli), <strong>i principi fondamentali della Costituzione e i diritti inalienabili della persona <\/strong>(cio\u00e8 tutte le norme che caratterizzano la nostra Repubblica come uno Stato di diritto, basato su una democrazia del lavoro) <strong>costituiscono un <\/strong>\u201c<strong><em>limite all\u2019ingresso <\/em><\/strong><em>[\u2026] <strong>delle norme internazionali generalmente riconosciute <\/strong>alle quali l\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l\u2019art. 10, primo comma della Costituzione (sentenze n.48 del 1979 e n. 73 del 2001)<\/em>\u201d <strong>ed operano quali <\/strong>\u201c<strong><em>controlimiti all\u2019ingresso delle norme dell\u2019Unione europea <\/em><\/strong><em>(ex plurimis: sentenze n.183 del 1973, n. 170 del 1984, n.232 del 1989, n.168 del 1991, n.284 del 2007) [\u2026] Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell\u2019ordinamento costituzionale, perci\u00f2 stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (art. 138 e 139 Cost.: cos\u00ec nella sentenza n.1146 del 1988)<\/em>\u201d (cos\u00ec la recente sentenza <strong>Corte Cost. n.238 del 22 ottobre 2014<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il \u201c<em>rispetto dei parametri cui l\u2019Italia si \u00e8 obbligata in sede di Unione europea e internazionale<\/em>\u201d <strong>non pu\u00f2 dunque comportare il sacrificio<\/strong> (ovvero la mancata tutela, <strong>anche dal punto di vista della retroattivit\u00e0 delle restituzioni<\/strong> conseguenti alla dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di una norma), <strong>nemmeno parziale<\/strong>, <strong>dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inalienabili della persona<\/strong>. Sacrificio che, in sostanza, <strong>si tradurrebbe in un\u2019inammissibile revisione costituzionale tacita<\/strong> <strong>di quei medesimi principi<\/strong>, <strong>definiti inderogabili<\/strong>, ma <strong>resi di fatto derogabilissimi da una norma introdotta<\/strong> (in nome dei precitati \u201c<em>parametri<\/em>\u201d europei) <strong>con una legge costituzionale<\/strong> e, dunque, <strong>sottordinata alla Costituzione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">E\u2019 poi curioso il fatto che <strong><u>un\u2019altra sentenza della Corte Costituzionale<\/u><\/strong>, di poco successiva alla n.10\/2015, ovvero <strong><u>la n.70 del 30 aprile 2015<\/u><\/strong> (quella sulle pensioni, che ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge Fornero nella parte in cui ha bloccato l\u2019adeguamento al costo della vita delle pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS) <strong><u>non si sia posta il problema delle esigenze di bilancio<\/u><\/strong> stabilite dall\u2019attuale testo dell\u2019art. 81 Cost., <strong>consentendo cos\u00ec la piena effettivit\u00e0 della tutela<\/strong> (<strong>sotto il profilo<\/strong> <strong>della retroattivit\u00e0 delle restituzioni<\/strong>) <strong>dei diritti fondamentali lesi dalla norma giudicata incostituzionale<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non so se alla Corte, nel periodo intercorso tra la sentenza n.10 e la n.70, siano &#8220;fischiate le orecchie&#8221; e se per questo il Giudice delle leggi abbia pronunciato <strong>una sentenza<\/strong> (<strong>la n.70<\/strong>) <strong>giuridicamente pi\u00f9 corretta rispetto alla n.10<\/strong> (per le ragioni suespresse, ovvero che i giudici non possono farsi portatori delle \u201c<em>esigenze<\/em>\u201d finanziarie nell\u2019amministrare i diritti, poich\u00e8 questi non sorgono direttamente limitati da tali \u201c<em>esigenze<\/em>\u201d), <strong>ma senz\u2019altro pi\u00f9 iniqua dal punto di vista redistributivo<\/strong>, perch\u00e8 in costanza dell\u2019art. 81 Cost. le restituzioni finiranno per gravare, prima di tutto, sulle fasce sociali pi\u00f9 deboli (anche se in misura piuttosto contenuta, a giudicare il testo del decreto legge n.65 del 21 maggio 2015, dichiaratamente attuativo dei principi affermati dalla sentenza n. 70).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Fatto sta che, <strong>in un modo<\/strong> (sentenza n.10) <strong>e nell\u2019altro<\/strong> (sentenza n. 70), <strong>l\u2019<\/strong> \u201c<strong><em>esigenza<\/em><\/strong>\u201d <strong>del pareggio di bilancio<\/strong> &#8211; elevata impropriamente a principio fondamentale (sentenza n. 10), o correttamente ignorata, in quanto esclusivamente rivolta al legislatore (sentenza n.70) &#8211; <strong>comporta il sacrificio<\/strong>, <strong>totale o parziale<\/strong>, <strong>di principi fondamentali e\/o di diritti inalienabili della persona<\/strong>, per la mancata tutela effettiva, sotto il profilo restitutorio, dei principi di cui agli art.li 3 e 53 Cost. violati dalla <em>Robin Tax<\/em> (nel caso della sentenza n.10), o (mutuando l&#8217;argomentare della Corte) per \u201c<em>l\u2019irragionevole redistribuzione della ricchezza<\/em>\u201d, con \u201c<em>irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidariet\u00e0 sociale<\/em>\u201d e \u201c<em>con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.<\/em>\u201d (nel caso della sentenza n.70).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><u>In entrambi i casi la Corte ha perso un\u2019ottima occasione per<\/u><\/strong> \u201c<strong><em><u>uscire dal guado<\/u><\/em><\/strong>\u201d (cfr. <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/il-redde-rationem-la-corte-in-mezzo-al.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/il-redde-rationem-la-corte-in-mezzo-al.html<\/a>), <strong>prendendo atto che la norma sul pareggio di bilancio \u00e8 un vero e proprio<\/strong> \u201c<strong><em><u>corpo estraneo<\/u><\/em><\/strong>\u201d <strong>all\u2019ordinamento configurato dalla Costituzione del 1948<\/strong> [essendo <strong>il <\/strong>\u201c<strong><em>portato di un modello socio-economico diverso e incompatibile con quello del 1948<\/em><\/strong>\u201d, che <strong><u>ridisegna la<\/u><\/strong> \u201c<strong><em><u>funzione dello Stato<\/u><\/em><\/strong>\u201d (cfr. <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/resa-totaleo-la-finzione-non-puo-piu.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/resa-totaleo-la-finzione-non-puo-piu.html<\/a>): <strong><u>da Stato sociale<\/u><\/strong>, <strong>cos\u00ec come voluto dai padri costituenti<\/strong>, <strong><u>a Stato minimo<\/u><\/strong>, <strong>secondo i canoni pi\u00f9 classici del pensiero ordoliberista<\/strong>] <strong><u>e sottoponendo la stessa al sindacato di costituzionalit\u00e0<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sapr\u00e0 la Corte, alla prossima occasione, affrontare e risolvere il problema del \u201c<em>vincolo esterno<\/em>\u201d (reso \u201c<em>interno<\/em>\u201d alla Costituzione dalla sopra citata legge costituzionale) <strong>dando concretezza ai sacrosanti principi da essa affermati nella sentenza 238 del 2014<\/strong> <strong>e senza subire la pressione del banditesco e regressivo connubio politico-mediatico filo unionista, sempre pi\u00f9 ansioso di rimuovere l\u2019ultimo ostacolo<\/strong> (la Costituzione democratica repubblicana) <strong>all\u2019<\/strong> \u201c<strong><em>integrazione europea<\/em><\/strong>\u201d (come ci ha ricordato, con la sua solita faccia tosta, il \u201c<em>sicario<\/em>\u201d euro-globalista Mario Monti: <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pBjxjRcSAFs\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pBjxjRcSAFs<\/a> , o addirittura <em>Jp Morgan<\/em>, la spregiudicata banca d\u2019affari statunitense: <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2013\/06\/19\/ricetta-jp-morgan-per-uneuropa-integrata-liberarsi-delle-costituzioni-antifasciste\/630787\/\">http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2013\/06\/19\/ricetta-jp-morgan-per-uneuropa-integrata-liberarsi-delle-costituzioni-antifasciste\/630787\/<\/a>)?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u201c<strong><em>Dalla risposta a questo interrogativo dipende<\/em><\/strong><em>,<strong> in pratica<\/strong>,<strong> il permanere o meno di una effettiva legalit\u00e0 costituzionale e democratica<\/strong><\/em>\u201d (cfr. <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/il-redde-rationem-la-corte-in-mezzo-al.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/il-redde-rationem-la-corte-in-mezzo-al.html<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mario Giambelli (ARS Lombardia)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Com\u2019\u00e8 noto, l\u2019art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1 ha sostituito l\u2019originario art. 81 della Costituzione, introducendo il c.d. \u201cprincipio\u201d del pareggio di bilancio nella parte seconda (ordinamento della Repubblica), titolo I (il Parlamento), Sezione II (la formazione delle leggi) della nostra Legge fondamentale. L\u2019obbligo che i bilanci generali delle amministrazioni pubbliche siano in pareggio o in avanzo e di inserire tale \u201cprincipio\u201d nelle Costituzioni degli Stati era stato consacrato, circa un mese&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[6,13],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-3yE","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13680"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13680"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13680\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}