{"id":14453,"date":"2015-10-05T01:15:25","date_gmt":"2015-10-05T01:15:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=14453"},"modified":"2015-10-05T01:15:25","modified_gmt":"2015-10-05T01:15:25","slug":"la-frode-alla-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=14453","title":{"rendered":"La &quot;frode alla Costituzione&quot;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Premessa: il presente articolo costituisce la prima parte di una pi\u00f9 ampia trattazione che, partendo dal concetto di \u201c<em>tensione all\u2019eternit\u00e0<\/em>\u201d dei valori costitutivi dell\u2019ordinamento, esaminando poi la forma di Stato sociale disegnata dai nostri padri costituenti e la sua radicale, quanto inammissibile mutazione &#8211; operata, in \u201c<em>frode alla Costituzione<\/em>\u201d (con la tecnica della revisione costituzionale), dal c.d. governo \u201c<em>di emergenza nazionale<\/em>\u201d &#8211; approder\u00e0, nella seconda parte (ovvero nel mio prossimo articolo), alla trattazione del complesso tema della c.d. \u201c<em>nuova costituzione economica europea<\/em>\u201d. Sar\u00e0 un percorso lungo ed impegnativo, ma spero e credo assai utile.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify\">\n<li><strong><u>La <\/u><\/strong><u>\u201c<strong><em>tensione all\u2019eternit\u00e0<\/em><\/strong>\u201d<strong> dei valori costitutivi dell\u2019ordinamento<\/strong><\/u>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\">Nell\u2019epigrafe di una raccolta di saggi di <strong>Cass R. Sunstein<\/strong> [<em>A cosa servono le costituzioni. Dissenso politico e democrazia deliberativa<\/em>, (2001), Bologna, 2009, 1] si leggono le seguenti affermazioni, tratte da un\u2019importante <strong>sentenza della Corte costituzionale del Sudafrica<\/strong> <strong>del 1996<\/strong> [la sentenza <em>Shaballala and Others v. Attorney Generalo f the Transvaal and Another, <\/em>1996, South Africa 725 (C.C,)]: \u201c<em>La costituzione non \u00e8 semplicemente una specie di codificazione legislativa di un passato condivisibile o legittimo. (\u2026) L\u2019aspirazione del futuro \u00e8 basata su ci\u00f2 che \u00e8 giustificabile in una societ\u00e0 aperta e democratica che si basa sulla libert\u00e0 e sull\u2019uguaglianza. \u00c8 fondata su una cultura giuridica di responsabilit\u00e0 e di trasparenza. <strong>Le disposizioni relative della costituzione devono quindi essere interpretate in modo da mettere in pratica i propositi che si volevano realizzare attraverso la loro promulgazione<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Analoghi concetti venivano affermati dal <strong>Prof. Massimo Luciani<\/strong> in un suo intervento al Convegno annuale AIC del 2011 (<em>Unit\u00e0 nazionale e struttura economica: La prospettiva della Costituzione repubblicana<\/em>, Relazione al Convegno annuale AIC 2011, in <em>Diritto e Societ\u00e0<\/em>, 2011, 6). In quella sede, l\u2019autorevole costituzionalista ricordava infatti che <strong>le Costituzioni<\/strong>, <strong>essendo caratterizzate da<\/strong> \u201c<span style=\"text-decoration: underline\"><strong><em>una tensione all\u2019eternit\u00e0<\/em><\/strong><\/span>\u201d, \u201c<strong><em>implicano la pretesa che sia assicurata fedelt\u00e0 alle intenzioni originarie del patto fondativo dell\u2019ordinamento<\/em><\/strong>\u201d. Detta pretesa, spiegava il Prof. Luciani, non pu\u00f2 essere soddisfatta \u201c<em>dalla pietrificazione della portata normativa delle singole disposizioni o norme costituzionali<\/em>\u201d, ma dalla \u201c<strong><em>conservazione del loro contenuto di valore<\/em><\/strong> <em>(<strong>per come reso accessibile dal testo scritto<\/strong>). Il che <strong>\u00e8 possibile, appunto, solo se il patrimonio culturale di chi le ha scritte non viene trascurato<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dal canto suo, <strong>E.-W. B\u00f6ckenf\u00f6rde<\/strong> [<em>Il potere costituente del popoli. Un concetto limite del diritto costituzionale<\/em>, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), <em>Il futuro della Costituzione<\/em>, Torino, 1996, 251-252] poneva l\u2019accento sull\u2019 \u201c<strong><em>eredit\u00e0 culturale-spirituale<\/em><\/strong>\u201d quale <strong>fattore decisivo per mantenere vivi i principi informativi della Costituzione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Profonde ed acute riflessioni su questi temi si trovano inoltre in un saggio del <strong>Prof. Angelo Antonio Cervati<\/strong> intitolato \u201c<em>Riforme costituzionali e principi in tema di sfera pubblica e di interessi privati<\/em>\u201d (in <a href=\"http:\/\/www.apertacontrada.it\/2012\/08\/01\/riforme-costituzionali-e-principi-in-tema-di-sfera-pubblica-e-di-interessi-privati\/print\/\">http:\/\/www.apertacontrada.it\/2012\/08\/01\/riforme-costituzionali-e-principi-in-tema-di-sfera-pubblica-e-di-interessi-privati\/print\/<\/a>). \u201c<strong><em>Le radici del diritto costituzionale<\/em><\/strong>\u201d, ricorda l\u2019illustre costituzionalista, \u201c<strong><em>affondano nella storia sociale e nella filosofia<\/em><\/strong><em> e non possono identificarsi con le enunciazioni testuali delle singole costituzioni scritte, per quanto i redattori di tali testi possano essere stati abili nel riuscire a esprimere le ragioni che giustificano le formulazioni di principio. <strong>Nei testi costituzionali<\/strong> [&#8230;] <strong>trovano testimonianza orientamenti valutativi<\/strong>, <strong>in tema di principi costitutivi dell\u2019ordine giuridico e sociale<\/strong>, <strong>che sono destinati a vivere<\/strong>, nelle collettivit\u00e0 nazionali, <strong>attraverso tempi diversi<\/strong>, <strong>superando difficolt\u00e0<\/strong>, <strong>ostacoli e perfino momenti di crisi<\/strong>. <strong>I valori costituzionali rispecchiano sentimenti<\/strong>, <strong>ideologie<\/strong>, <strong>aspettative<\/strong>, <strong>credenze<\/strong>, <strong>che caratterizzano i diversi percorsi storici<\/strong>, <strong>giuridici e umani di ciascun Paese<\/strong>, per cui <strong>chi studia il significato che assumono le enunciazioni dei testi costituzionali nel corso del tempo<\/strong> <strong>non pu\u00f2 prescindere dall\u2019esame della storia sociale<\/strong>, <strong>dalla cultura politica<\/strong>, <strong>e neppure dalle opinioni pi\u00f9 significative manifestate nel periodo considerato<\/strong>. Essi vivono anche nell\u2019opinione pubblica, nella letteratura, nell\u2019arte, nel pensiero filosofico del tempo e perfino nella dogmatica elaborata dalla scienza giuridica, oltre che nella prassi e nella giurisprudenza, senza mai tuttavia identificarsi totalmente con nessuna di queste diverse espressioni dell\u2019esperienza giuridica. Non si pu\u00f2 dimenticare infatti che <strong>i valori costitutivi rispecchiano esigenze e sentimenti che vivono a un livello pi\u00f9 profondo perfino di quanto non sia percepito dagli stessi grandi protagonisti della vita delle istituzioni o dai tecnici della finanza mondiale<\/strong>, anche se tutti costoro sono innegabilmente in possesso di strumenti conoscitivi particolarmente raffinati ed efficaci. <strong>Essi hanno radici<\/strong>, come si diceva all\u2019inizio, <strong>nella storia nazionale e nel pensiero e nella cultura di tutto un popolo<\/strong>, pi\u00f9 che nella specializzazione e nell\u2019impegno professionale di alcuni singoli attori della vita politica e istituzionale e <strong>in questo senso si pu\u00f2 ben dire di ogni costituzione che si tratta del frutto di un opera collettiva<\/strong> (Cfr. Betti, Giuliani, Capograssi, H\u00e4berle)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Da tali (sacrosante) premesse, il Prof. Cervati deduce che sia corretto \u201c<strong><em>dubitare che un governo o una maggioranza parlamentare pi\u00f9 o meno eterogenea siano in grado di proclamare la morte presunta di valori riconosciuti da tutti come base della convivenza<\/em><\/strong><em>, senza aver almeno approfondito sufficientemente le ragioni dell\u2019affievolirsi di tali valori o del loro essere del tutto venuti meno<\/em>\u201d ed aggiunge che, allo stesso modo, \u201c<strong><em>non sembrano accettabili i tentativi di porre l\u2019opinione pubblica di fronte al fatto compiuto<\/em><\/strong><em>, <strong>realizzando<\/strong>, <strong>con la tecnica dei piccoli ritocchi<\/strong> a un pi\u00f9 ampio testo costituito da singole parti di disposizioni costituzionali oggetto di revisione, <strong>una nuova formulazione dei valori supremi della Repubblica<\/strong><\/em>\u201d. Detta ipotesi si tradurrebbe infatti in un \u201c<strong><em>abuso di uno strumento procedurale per perseguire un risultato eversivo dell\u2019intero ordine costituzionale<\/em><\/strong><em>, <strong>fino a rompere la continuit\u00e0 con l\u2019ordine costituzionale esistente<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Altre illuminanti riflessioni sviluppate nel saggio citato riguardano <strong>le disposizioni costituzionali in materia di procedimento di revisione<\/strong>. Procedimento che risponde all\u2019 \u201c<em>auspicio di <strong>garantire una certa stabilit\u00e0 ad alcuni valori fondamentali<\/strong><\/em>\u201d, <strong>che<\/strong> \u201c<strong><em>danno un senso all\u2019intero testo della Costituzione vigente<\/em><\/strong>\u201d e che oggettivamente devono ritenersi \u201c<strong><em>irrinunciabili<\/em><\/strong>\u201d, essendo essi \u201c<em>condivisi da larghissima parte dell\u2019opinione pubblica<\/em>\u201d. <strong>Procedimento<\/strong> <strong>chiaramente inammissibile nel caso in cui le riforme proposte<\/strong> \u201c<em>sotto l\u2019apparenza di apportare semplici ritocchi alla macchina della costituzione vigente<\/em>\u201d <strong>tendano invece ad<\/strong> \u201c<strong><em>introdurre <\/em><\/strong><em>[&#8230;] nel testo di essa <strong>mutamenti talmente radicali da far dubitare che non si tratti piuttosto della sostituzione della parte centrale<\/strong><\/em>\u201d <strong>di tale<\/strong> \u201c<strong><em>macchina<\/em><\/strong>\u201d, come ad esempio avviene, secondo l\u2019illustre Autore, allorch\u00e8 si utilizzi la revisione costituzionale \u201c<strong><em>per mutare l\u2019ordine dei valori repubblicani<\/em><\/strong><em>, <strong>invocando un adeguamento ai principi del diritto pubblico europeo<\/strong>, un diritto che peraltro \u00e8 <strong>ben lungi dall\u2019essersi consolidato ed aver raggiunto una consistenza sicura<\/strong> [&#8230;]<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se questa \u201c<strong><em><u>tensione all\u2019eternit\u00e0<\/u><\/em><\/strong>\u201d <strong>dei valori costitutivi dell\u2019ordinamento<\/strong> vale per tutte le costituzioni scritte, essa, <strong>a maggior ragione<\/strong>, <strong>vale per le costituzioni democratiche pluriclasse del secondo dopoguerra<\/strong>, le quali (come avevo evidenziato nel mio articolo di esordio su <em>Appello al Popolo<\/em>: <a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Il-bigino-del-perfetto-guastafeste.pdf\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Il-bigino-del-perfetto-guastafeste.pdf<\/a> ) segnano il passaggio dallo Stato liberale allo Stato democratico, cio\u00e8 ad un sistema costituzionale \u201c<em>aperto verso il progresso sociale e lo sviluppo democratico, verso una trasformazione delle strutture anche economiche, in senso sempre pi\u00f9 egalitario e per una partecipazione sempre pi\u00f9 vivace ed effettiva delle masse all\u2019esercizio del potere<\/em>\u201d (<strong>L. Basso<\/strong>, <em>Il principe senza scettro<\/em>, Milano, 1958, Cap. IV La Costituzione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ed <strong>ancor pi\u00f9 vale <u>per la Costituzione della Repubblica Italiana<\/u><\/strong>, <strong><u>i cui principi fondamentali<\/u><\/strong> \u201c<strong><em><u>irrinunciabili<\/u><\/em><\/strong>\u201d <strong><u>configurano il nostro ordinamento come<\/u> uno <u>Stato sociale<\/u><\/strong> ed<strong> <u>affondano le loro<\/u> <u>radici<\/u><\/strong><u> <strong>storiche<\/strong><\/u> <strong><u>nello spirito e nei valori della Resistenza<\/u><\/strong>, ovvero <strong>in quel desiderio di rinnovamento assoluto e radicale<\/strong> (rispetto al precedente modello liberale-liberista, il cui fallimento era stato storicamente sanzionato con la grande crisi del 1929-1932) e<strong> in quei <\/strong>\u201c<strong><em>sentimenti<\/em><\/strong>\u201d, in quelle \u201c<strong><em>ideologie<\/em><\/strong><em>, <strong>aspettative<\/strong>, <strong>credenze<\/strong><\/em>\u201d di <strong>libert\u00e0<\/strong>, <strong>sovranit\u00e0 popolare<\/strong>, <strong>uguaglianza sostanziale<\/strong>, <strong>giustizia sociale<\/strong>, che animarono i protagonisti della Resistenza e costituirono <strong><u>il contenuto del mandato<\/u><\/strong> <strong>che gli stessi Resistenti affidarono all\u2019Assemblea Costituente<\/strong> (sul punto mi permetto di rinviare a: <a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=12990\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=12990<\/a>).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li style=\"text-align: justify\"><strong> <u>Lo Stato sociale<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\">E\u2019 appena il caso di ricordare che <strong><u>lo Stato sociale<\/u><\/strong> \u00e8 quella particolare forma di Stato costituzionale di diritto che <strong>assume come fine fondamentale<\/strong> \u201c<strong><em>quello di intervenire nei rapporti sociali per modificarne gli effetti a favore di determinati gruppi e classi<\/em><\/strong><em> (ed in particolare a favore dei gruppi e delle classi <strong>economicamente pi\u00f9 deboli<\/strong>)<\/em>\u201d (<strong>C. Mortati<\/strong>, <em>Le forme di governo<\/em>, Padova, 1973, 62) e che <strong>riconosce e garantisce<\/strong>, <strong>a livello costituzionale<\/strong>, <strong>un determinato tipo di diritti soggettivi<\/strong>, <strong>denominati<\/strong> \u201c<strong><em>sociali<\/em><\/strong>\u201d, spettanti a tutti gli individui in quanto viventi in societ\u00e0 e <strong>talmente importanti da caratterizzare <\/strong>(giustappunto <strong>come<\/strong> \u201c<strong><em>sociale<\/em><\/strong>\u201d) <strong>la forma dello Stato che li preveda nella sua Legge fondamentale<\/strong> (si veda, in argomento, l\u2019ottimo studio della <strong>Prof. Fiammetta Salmoni<\/strong>, <em>Legalit\u00e0 (costituzionale) e forma di Stato: aspetti teorici e profili pratici di due concetti apparentemente in crisi<\/em>, in <em>Rivista di Diritto Costituzionale<\/em>, 2004, 108-152, consultabile a questo indirizzo internet: <a href=\"http:\/\/www.gruppodipisa.it\/wp-content\/uploads\/2012\/05\/rdc_2004_5320.pdf\">http:\/\/www.gruppodipisa.it\/wp-content\/uploads\/2012\/05\/rdc_2004_5320.pdf<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il suo <strong>fondamento costituzionale<\/strong>, com\u2019\u00e8 noto, risiede proprio <strong>nel principio di uguaglianza sostanziale<\/strong> di cui all\u2019art. 3 comma secondo, Cost. (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343<\/a>), \u201c<em>ma anche in tutta una serie di <strong>altre disposizioni costituzionali che dovrebbero indirizzare le attivit\u00e0 dei pubblici poteri vincolando<\/strong>, quindi, <strong>il legislatore ordinario ad un obbligo di risultato<\/strong><\/em>\u201d (<strong>F.Salmoni<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 126, ove peraltro si richiamano, <strong>in senso conforme a quanto sopra esposto<\/strong>, gli studi di autorevoli costituzionalisti, quali <strong>G.Azzariti<\/strong>, <strong>A.Baldassarre<\/strong>, <strong>M.Luciani<\/strong>, <strong>S.Rodot\u00e0<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Si tratta dell\u2019<strong>art. 32<\/strong> (\u201c<em>sulla tutela della salute e l\u2019obbligo di prestare cure gratuite agli indigenti<\/em>\u201d) dell\u2019<strong>art. 38<\/strong> (\u201c<em>che dispone a carico dello Stato una serie di obblighi di fondamentale importanza tra cui: l\u2019obbligo di garantire il mantenimento e l\u2019assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, l\u2019obbligo di previdenza e assistenza a tutti i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidit\u00e0, vecchiaia e disoccupazione involontaria, l\u2019obbligo di garantire l\u2019educazione e l\u2019avviamento per gli inabili e i minorati<\/em>\u201d), del <strong>collegamento sistematico <\/strong>tra l\u2019<strong>art. 4<\/strong>, lo stesso <strong>art. 38 <\/strong>e gli<strong> art.li 41<\/strong>,<strong> 42<\/strong>,<strong> 43 <\/strong>e<strong> 44<\/strong> (vedi\u00a0<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13515\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13515<\/a> ed anche <a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13343<\/a> ), dell\u2019<strong>art.53<\/strong> (\u201c<em>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit\u00e0 contributiva. Il sistema tributario \u00e8 informato a criteri di progressivit\u00e0<\/em>\u201d), che impegna tutti \u201c<em>a<\/em> <em>concorrere alla realizzazione dello Stato sociale<\/em>\u201d, partecipando, ognuno \u201c<em>in ragione delle proprie possibilit\u00e0, alla realizzazione dell\u2019eguaglianza sostanziale<\/em>\u201d (ancora <strong>F.Salmoni<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 126; sul tema si veda anche <strong>F.Angelini<\/strong>, <em>Costituzione ed economia al tempo della crisi<\/em>, in <em>Associazione Italiana dei Costituzionalisti<\/em>, Riv. n.4\/2012, <a href=\"http:\/\/www.rivistaaic.it\/costituzione-ed-economia-al-tempo-della-crisi.html\">http:\/\/www.rivistaaic.it\/costituzione-ed-economia-al-tempo-della-crisi.html<\/a> in particolare al paragrafo 1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Assumendo il compito di rendere effettiva l\u2019uguaglianza<\/strong>, <strong><u>lo Stato sociale<\/u><\/strong> <strong><u>si identifica con la democrazia in modo esclusivo<\/u><\/strong> <strong>e <u>ne costituisce pertanto la forma necessaria<\/u><\/strong> (<strong>C. Mortati<\/strong>, <em>Istituzioni di Diritto Pubblico<\/em>, Tomo I, Decima edizione, Padova, 1991, 147), <strong><u>irrinunciabile ed immodificabile<\/u><\/strong> (<strong>in quanto espressione dei valori supremi della Repubblica<\/strong>), dunque non soggetta a procedimento di revisione costituzionale, n\u00e8 a disattivazione o ad abrogazione implicita da parte di norme sovranazionali, sia di natura consuetudinaria, sia di natura pattizia (Corte Cost. n.238\/2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Per\u00f2 <strong><u>tutti i diritti costano<\/u><\/strong> e quelli sociali non fanno eccezione. E <strong>costano molto di pi\u00f9<\/strong> da quando lo Stato, per scelta politica e non tecnica, ha deciso di <strong>premiare la rendita finanziaria<\/strong>, <strong>anzich\u00e8 reprimerla<\/strong> (cfr.: <a href=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/teoria\/reprimere-la-rendita-finanziaria-e-instaurare-un-sistema-finanziario-nazionale-documento-per-assemblea\">http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/teoria\/reprimere-la-rendita-finanziaria-e-instaurare-un-sistema-finanziario-nazionale-documento-per-assemblea<\/a>; vedi anche <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DWywvKOXlvg\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DWywvKOXlvg<\/a>), <strong>trasferendo<\/strong> (direttamente &#8211; aumentando il prelievo fiscale &#8211; e indirettamente &#8211; riducendo la spesa sociale) <strong>la ricchezza prodotta dal lavoro <\/strong>dalle tasche di chi lavora a quelle dei <em>rentiers <\/em>(<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cBOJ8UwZc_g\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cBOJ8UwZc_g<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">E\u2019 perci\u00f2 evidente che \u201c<em>il raggiungimento degli obblighi di risultato posti dalla Costituzione, in sostanza, <strong>dipende in larghissima misura dalla disponibilit\u00e0 di risorse finanziarie che ciascuno Stato ha<\/strong><\/em>\u201d (ancora <strong>F.Salmoni<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 126-127).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Una legge di revisione della Costituzione, o <strong>una legge costituzionale<\/strong> (entrambe costituiscono una categoria unitaria, soggetta alla stessa disciplina procedimentale ed agli stessi limiti) <strong>che<\/strong>, \u201c<em>sotto l\u2019apparenza di apportare semplici ritocchi alla macchina della costituzione vigente<\/em>\u201d (interessando, ad esempio, uno o pi\u00f9 articoli non riguardanti i principi fondamentali), <strong>introducesse vincoli tali da impedire o fortemente limitare la possibilit\u00e0 dello Stato<\/strong>, <strong>delle regioni e degli altri enti locali di disporre delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare le necessit\u00e0 dello Stato sociale<\/strong> <strong>sarebbe dunque lesiva della superiore legalit\u00e0 costituzionale<\/strong> (in relazione alla <strong>forma sociale<\/strong> dell\u2019ordinamento statuale) e, come tale,<strong> illegittima<\/strong>, <strong>sia nella forma <\/strong>(stante l\u2019utilizzo o, meglio, l\u2019 \u201c<em>abuso di uno strumento procedurale per perseguire un risultato eversivo dell\u2019intero ordine costituzionale, fino a rompere la continuit\u00e0 con l\u2019ordine costituzionale esistente<\/em>\u201d) <strong>che nella sostanza <\/strong>(condizionando essa a tali vincoli la piena e <strong>costituzionalmente<\/strong> <strong>obbligata<\/strong> realizzazione dei diritti sociali fondamentali e del principio di uguaglianza sostanziale), per quanto conforme agli obiettivi dell\u2019Unione Europea (che palesemente si collocano agli antipodi degli obiettivi di un moderno Stato sociale) ed agli impegni assunti dall\u2019Italia sottoscrivendone i Trattati.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li style=\"text-align: justify\"><strong> <u>La <\/u><\/strong><u>\u201c<strong><em>frode alla Costituzione<\/em><\/strong><\/u>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Tutto ci\u00f2 \u00e8 esattamente accaduto con la legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1<\/strong>, che ha sostituito l\u2019originario <strong>art. 81 della Costituzione<\/strong>, introducendo il c.d. \u201c<em>principio<\/em>\u201d del <strong>pareggio di bilancio<\/strong> nella nostra Legge fondamentale (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13680\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=13680<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come efficacemente spiegano il <strong>Prof.<\/strong> <strong>Silvio Gambino<\/strong> ed il <strong>Prof.<\/strong> <strong>Walter Nocito<\/strong> (in <em>Crisi dello Stato, governo dell\u2019economia e diritti fondamentali: note costituzionali alla luce della crisi finanziaria in atto<\/em>, Relazione al Seminario interdisciplinare \u201c<em>Crisi dello Stato nazionale, governo dell\u2019economia e tutela dei diritti fondamentali<\/em>\u201d, Universit\u00e0 di Messina, 7 maggio 2012, <a href=\"http:\/\/www.consiglio.regione.campania.it\/cms\/CM_PORTALE_CRC\/servlet\/Docs?dir=docs_biblio&amp;file=BiblioContenuto_1981.pdf\">http:\/\/www.consiglio.regione.campania.it\/cms\/CM_PORTALE_CRC\/servlet\/Docs?dir=docs_biblio&amp;file=BiblioContenuto_1981.pdf<\/a>), \u201c<strong><em>la revisione dell\u2019art. 81 Cost<\/em><\/strong><em>., espressione di un vero e proprio indirizzo politico-costituzionale del Governo d\u2019emergenza [&#8230;] <strong>appare finalizzata a vincolare<\/strong> (quanto rigidamente si vedr\u00e0) <strong>l\u2019ordinamento italiano al rispetto di parametri macroeconomici prefissati normativamente dai trattati<\/strong>, in particolare <strong>vietando<\/strong> \u2013 salvo rare eccezioni e imponendo una procedura aggravata \u2013 <strong>il ricorso all\u2019indebitamento quale strumento di politica economica<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><u>Sotto il profilo procedurale<\/u><\/strong>, il \u201c<em>principio<\/em>\u201d del pareggio di bilancio \u00e8 stato introdotto nella Costituzione con il procedimento di revisione di cui all\u2019art. 138 Cost., <strong><u>senza alcuna preventiva discussione pubblica<\/u><\/strong> (cfr. sul punto il vibrante articolo di denuncia \u201c<em>La regola d\u2019oro indiscussa<\/em>\u201d pubblicato sul <em>Manifesto<\/em>, poco prima dell\u2019approvazione della legge costituzionale, dal <strong>Prof. Gaetano Azzariti<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.controlacrisi.org\/notizia\/Politica\/2012\/3\/6\/20328-la-regola-doro-indiscussa\/\">http:\/\/www.controlacrisi.org\/notizia\/Politica\/2012\/3\/6\/20328-la-regola-doro-indiscussa\/<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A nulla era valso l\u2019autorevole appello rivolto dal <strong>Prof. Gianni Ferrara<\/strong> ai Senatori italiani con una <strong>lettera aperta<\/strong> del febbraio 2012, nella quale l\u2019illustre costituzionalista <strong>aveva<\/strong> <strong>invitato gli stessi parlamentari a riflettere maggiormente <\/strong>sulla delicata questione dell\u2019inserimento del vincolo di pareggio di bilancio in Costituzione ed a <strong>lasciare che i cittadini potessero pronunciarsi su una misura cos\u00ec radicale <\/strong>(frutto di \u201c<em>una teoria economica neanche condivisa da tutti gli studiosi<\/em>\u201d, di \u201c<em>un\u2019opzione ideologica fondata su presupposti empiricamente non verificati<\/em>\u201d ed \u201c<em>accademicamente erronei<\/em>\u201d), <strong>destinata ad annullare <\/strong>\u201c<strong><em>ogni potere discrezionale del Parlamento nella elaborazione e nella gestione in futuro delle scelte di politica economica<\/em><\/strong>\u201d e <strong>a cambiare la <\/strong>\u201c<strong><em>forma di Stato<\/em><\/strong>\u201d, <strong>compromettendo<\/strong> \u201c<strong><em>la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali<\/em><\/strong>\u201d, che \u201c<em>non sarebbe pi\u00f9 costituzionalmente dovuta, ma <strong>meramente condizionata<\/strong> (art. 5, comma 1, lett. g) del progetto)<\/em>\u201d (<a href=\"http:\/\/www.giuristidemocratici.it\/post\/20120217180910\/post_html\">http:\/\/www.giuristidemocratici.it\/post\/20120217180910\/post_html<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>E\u2019 stato introdotto di soppiatto<\/strong>, <strong>senza dare nell\u2019occhio<\/strong>, \u201c<em>perch\u00e8 tutti o quasi tutti i partiti politici si erano messi preventivamente d\u2019accordo con il governo per realizzare tale modifica della costituzione nel modo pi\u00f9 rapido possibile e quasi al riparo dall\u2019attenzione dell\u2019opinione pubblica<\/em>\u201d, senza minimamente considerare che \u201c<strong><em>le disposizioni costituzionali in tema di procedimento di revisione tendono &#8230; ad evitare che le riforme del testo costituzionale siano portate a compimento nel silenzio generale<\/em><\/strong>\u201d (<strong>A. Cervati<\/strong>, <em>op. cit<\/em>.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La \u201c<strong><em><u>mutazione<\/u><\/em><\/strong>\u201d [cfr. <strong>G. Jellinek<\/strong>, <em>Mutamento e riforma costituzionale<\/em>, Lecce, 2004 (ed. or. 1906)] <strong><u>della forma di Stato<\/u><\/strong>, operata dal governo Monti con la tecnica del \u201c<em>ritocco<\/em>\u201d, <strong>era tuttavia urgente<\/strong>: <strong>occorreva rispettare le aspettative dei mercati ed ottenerne la<\/strong> \u201c<strong><em>fiducia<\/em><\/strong>\u201d, assai pi\u00f9 importante, per il capo dell\u2019esecutivo c.d. \u201c<em>di emergenza nazionale<\/em>\u201d, di quella parlamentare gi\u00e0 ottenuta. Occorreva inoltre <strong>rispettare le disposizioni ricevute dalle istituzioni finanziarie e dagli apparati di comando della UE<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>In nessun cale<\/strong> veniva pertanto tenuto il \u201c<strong><em>convegno sulla revisione dell\u2019art. 81<\/em><\/strong>\u201d, organizzato dall\u2019<em>Associazione per la democrazia costituzionale<\/em> e tenutosi a Roma il 22 febbraio 2012 (con la partecipazione dei Senatori Finocchiaro, Pardi e Vita) <strong>al fine di<\/strong> \u201c<strong><em>richiamare l\u2019attenzione dell\u2019opinione pubblica sulle gravi conseguenze della revisione dell\u2019art. 81<\/em><\/strong><em> che, su pressione dell\u2019UE, mira a introdurre in Costituzione il pareggio di bilancio<\/em>\u201d. A chiusura del quale il <strong>Prof. Francesco Bilancia<\/strong>, che aveva presieduto l\u2019incontro, <strong>metteva in luce<\/strong> \u201c<strong><em>le ferite che il fiscal compact provoca alla Costituzione, riflesse nel nuovo articolato dell\u2019art. 81<\/em><\/strong>\u201d, <strong>augurandosi che<\/strong> \u201c<strong><em>un Parlamento che, lungi dall\u2019essere stato scelto, \u00e8 stato nominato<\/em><\/strong>\u201d, <strong>non si macchiasse<\/strong> \u201c<strong><em>di questo vulnus senza dare almeno la possibilit\u00e0 di giungere al referendum ex art. 138<\/em><\/strong>\u201d (qui il <em>report <\/em>del convegno: <a href=\"http:\/\/www.riforme.net\/2012\/rass12-17.htm\">http:\/\/www.riforme.net\/2012\/rass12-17.htm<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Auspicio prontamente disatteso dal Parlamento, scodinzolante cagnolino della UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La <\/strong>\u201c<strong><em>frode alla Costituzione<\/em><\/strong>\u201d &#8211; nel senso (gi\u00e0 illustrato da <strong>G. Liet-Veaux<\/strong>, <em>La fraude \u00e0 la Constitution<\/em>, in <em>Revue de droit public<\/em>, 1943; <a href=\"http:\/\/www.ibs.it\/code\/9788861520776\/liet-veaux-georges\/laquofrode-alla-costituzioneraquo.html\">http:\/\/www.ibs.it\/code\/9788861520776\/liet-veaux-georges\/laquofrode-alla-costituzioneraquo.html<\/a> ) di subdolo utilizzo delle procedure di revisione costituzionale per instaurare un nuovo ordine di valori apparentemente costituzionali, ma in contrasto con l\u2019ordine esistente &#8211; <strong>posta in essere con la revisione dell\u2019art. 81 Cost<\/strong>., <strong>non pone tuttavia solo <u>un problema<\/u> di procedura<\/strong>, <strong>ma <u>di sostanza<\/u><\/strong>, <strong><u>ovvero di<\/u> <u>tenuta<\/u> <\/strong>(<strong><em>rectius<\/em><\/strong>,<strong> di violazione<\/strong>)<strong> <u>della superiore legalit\u00e0 costituzionale<\/u><\/strong>, <strong><u>con riferimento alla forma sociale del nostro Stato<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nelle righe che precedono, discutendo dei problemi di procedura, ho in parte anticipato le questioni di sostanza, ma vediamo di approfondire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come efficacemente osserva la <strong>Prof. Ines Ciolli<\/strong> (in <em>La Costituzione alla prova della crisi finanziaria mondiale<\/em>, relazione a <em>V Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale<\/em>, Lecce, 14 e 15 settembre 2012; <a href=\"http:\/\/www.gruppodipisa.it\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/CiolliDEF.pdf\">http:\/\/www.gruppodipisa.it\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/CiolliDEF.pdf<\/a>), \u201c<strong><em>agire attraverso una fonte costituzionale negli Stati membri<\/em><\/strong><em> <strong><u>permette al fiscal compact<\/u> di superare la natura di fonte internazionale e <u>di tramutarsi in una fonte di diritto interno<\/u><\/strong> che comporta <strong>una maggiore efficacia e precettivit\u00e0 delle norme<\/strong>, <strong>oltre che <u>attivare il controllo di costituzionalit\u00e0 in caso di violazione del pareggio<\/u><\/strong>, operando cos\u00ec mediante <strong><u>un controllo di tipo giurisdizionale e non politico<\/u> che garantisca il rispetto del Fiscal compact e del patto di stabilit\u00e0<\/strong> pi\u00f9 di quanto non sia riuscita a imporre la Corte di Giustizia<\/em>\u201d (cos\u00ec anche <strong>V. Ruiz Almendral<\/strong>, <em>La estabilidad presupuestaria en la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola<\/em>, <em>V giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale<\/em>, Lecce 14 e 15 settembre 2012, ora in <em>Rivista telematica dell\u2019Associazione<\/em> \u201c<em>Gruppo di Pisa<\/em>\u201d in <a href=\"http:\/\/www.gruppodipisa.it\">www.gruppodipisa.it<\/a>, p. 7).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La nuova formulazione dell\u2019art. 81 Cost<\/strong>., in altre parole, <strong>trasferisce<\/strong> \u201c<strong><em>sul piano interno<\/em><\/strong>\u201d <strong>la contrapposizione tra due attivit\u00e0 di indirizzo politico<\/strong>: \u201c<strong><em>quella aderente ai principi dello Stato democratico sociale previsti in Costituzione<\/em><\/strong><em> e <strong>quella che \u00e8 effettivamente esercitata sulla base dei Trattati comunitari<\/strong>, <strong>pi\u00f9 concentrata sulle finalit\u00e0 della concorrenza e della stabilit\u00e0 monetaria e finanziaria<\/strong><\/em>\u201d. \u201c<strong><em>E\u2019 sul piano interno che si devono comporre i conflitti tra logica del vincolo di bilancio e tutela dei diritti<\/em><\/strong><em>, in particolare di quelli a prestazione. <strong><u>Contemperare l\u2019esigenza di rigore economico con la garanzia dei diritti<\/u><\/strong>, bilanciamento che non era precedentemente contemplato in Costituzione, <strong><u>significa incidere sulla nostra forma di Stato sociale<\/u><\/strong><\/em>\u201d (<strong>I. Ciolli<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 13-14).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Incidere sulla forma di Stato sociale <strong>vuol dire<\/strong>, come abbiamo visto, <strong><u>incidere sugli obblighi derivanti dal principio di uguaglianza sostanziale<\/u><\/strong>, fondamento costituzionale dello Stato sociale. Vuol dire \u201c<strong><em><u>mutare l\u2019ordine dei valori repubblicani<\/u> <u>invocando un adeguamento ai principi del diritto pubblico europeo<\/u><\/em><\/strong>\u201d (<strong>A. Cervati<\/strong>, <em>op. cit<\/em>.). I cui obiettivi \u201c<em>non coincidono con quelli disposti dalla nostra Costituzione, in particolare con l\u2019obiettivo dell\u2019eguaglianza sostanziale, con la conseguenza che <strong>invece di essere l\u2019ordinamento comunitario a conformarsi ai principi proclamati nella nostra Costituzione come fondamentali<\/strong>, <strong>\u00e8 l\u2019ordinamento costituzionale italiano a modellarsi su quello comunitario<\/strong> cominciando a ragionare essenzialmente <strong>in termini di eguaglianza formale<\/strong> e di <strong>diritto di non discriminazione<\/strong><\/em>\u201d (<strong>F. Salmoni<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 127).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">D\u2019altra parte, la riforma costituzionale <strong><u>incide anche pesantemente<\/u><\/strong> \u201c<strong><em><u>sulla forma di Stato regionale<\/u><\/em><\/strong>\u201d (<strong>S.Gambino &#8211; W.Nocito<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 20; analogamente <strong>F.Bilancia<\/strong>, <em>Note critiche sul c.d. \u201cpareggio di bilancio\u201d<\/em>, in <em>Associazione Italiana dei Costituzionalisti<\/em>, Riv. n.2\/2012; <a href=\"http:\/\/www.rivistaaic.it\/note-critiche-sul-c-d-pareggio-di-bilancio.html\">http:\/\/www.rivistaaic.it\/note-critiche-sul-c-d-pareggio-di-bilancio.html<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019art. 81, sesto comma, Cost. &#8211; come mod. dall\u2019art. 1 della L. cost. n. 1 del 2012 &#8211; recita infatti: \u201c<em>il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l\u2019equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale<\/em>\u201d. <strong>L\u2019art. 5<\/strong>, <strong>primo comma<\/strong>, <strong>lett. g)<\/strong>, della L. cost. n. 1 del 2012 precisa che la legge rinforzata di attuazione (cio\u00e8 quella indicata al sesto comma dell\u2019art. 81 revisionato) &#8211; \u201c<em>disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni<\/em>\u201d, le \u201c<em>modalit\u00e0 attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali<\/em>\u201d, \u201c<em>concorre anche in deroga all\u2019art. 119 della Costituzione<\/em>\u201d, ad \u201c<em>assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni inerenti ai diritti civili e sociali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La Legge 24 dicembre 2012, n. 243 <\/strong>(<em>Disposizioni per l&#8217;attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell&#8217;articolo 81, sesto comma, della Costituzione<\/em>) prevede, all\u2019art. 11, che nelle \u201c<strong><em>fasi avverse del ciclo economico<\/em><\/strong>\u201d o al ricorrere di \u201c<strong><em>eventi eccezionali<\/em><\/strong>\u201d, lo Stato<strong> possa <\/strong>sovvenzionare gli enti territoriali (che non possono indebitarsi per supplire agli effetti del ciclo economico, potendo farlo solo lo Stato) con le risorse attivabili nelle suddette circostanze sfavorevoli. Queste risorse alimentano (anche) <strong>un apposito fondo<\/strong> (il \u201c<em>Fondo straordinario per il concorso dello Stato<\/em>\u201d), <strong>finalizzato al<\/strong> \u201c<strong><em>finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>L\u2019identificazione del fasi favorevoli e sfavorevoli<\/strong>, beninteso, deve avvenire \u201c<strong><em>sulla base dei criteri stabiliti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea<\/em><\/strong>\u201d (art. 2, comma 1, lett. f).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il concetto di e<strong>venti eccezionali<\/strong> \u00e8 definito invece dall\u2019art. 6 della legge n. 243. Si tratta di <strong>gravi recessioni dell\u2019intera area euro<\/strong>, <strong>o dell\u2019Unione<\/strong>, <strong>oppure di eventi straordinari e non controllabili dal singolo Stato<\/strong>, <strong>comprese le calamit\u00e0 e gravi crisi finanziarie<\/strong>, <strong>con rilevanti ripercussioni sull\u2019economia nazionale<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Al ricorrere di tali presupposti, <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>previa consultazione con la Commissione europea<\/strong><\/span>, il Governo <strong>pu\u00f2<\/strong> essere autorizzato dalle Camere (con voto a maggioranza assoluta dei componenti) a <strong>discostarsi dagli obiettivi a medio termine per reperire risorse vincolate a far fronte agli eventi in questione<\/strong>. Contestualmente, deve essere previsto <strong>un piano di rientro verso gli obiettivi di bilancio<\/strong>. Solo in questi casi \u00e8 consentito allo Stato indebitarsi per realizzare operazioni sulle partite finanziarie (art. 4, comma 4; art. 6, comma 6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Al di l\u00e0 dei dubbi che tali norme possono generare<\/strong>, legati alla condizione di crisi economica (cfr., sul punto, <strong>I.Ciolli<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 24-25: \u201c<em>in queste circostanze, infatti, <strong>il livello di prestazione potrebbe finire con il coincidere con quello del nucleo essenziale del diritto e dunque garantire solo un livello minimo di tutela<\/strong>. Non essendo mai stata del tutto chiarita dalla Corte costituzionale la portata del nucleo essenziale, il giudice costituzionale potr\u00e0 valutare solo l\u2019eventuale irragionevolezza del provvedimento per la manifesta contraddittoriet\u00e0, ma <strong>non c\u2019\u00e8 un vero e proprio parametro di riferimento secondo il quale valutare se e in che misura la tutela del diritto non sia stata garantita<\/strong>. Pertanto anche quando si voglia sostenere che i LEP sono nati per la necessit\u00e0 di combinare il rispetto dei vincoli della finanza pubblica con l\u2019esigenza di superare \u00absquilibri socio-economici territoriali\u00bb evidentemente perduranti, <strong>oggi il momento della perequazione \u00e8 indubbiamente destinato a restare in ombra rispetto alla tentazione di compressione al fine di rispettare i vincoli economici<\/strong><\/em>\u201d), appare evidente, sulla scorta delle norme medesime, che <strong><u>la garanzia dei<\/u><\/strong> \u201c<strong><em><u>Livelli Essenziali delle Prestazioni<\/u><\/em><\/strong>\u201d (LEP) <strong><u>e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali<\/u><\/strong> <strong><u>non \u00e8<\/u><\/strong> \u201c<strong><em><u>pi\u00f9 costituzionalmente dovuta<\/u>, <u>ma meramente condizionata<\/u><\/em><\/strong>\u201d (<strong>S.Gambino &#8211; W.Nocito<\/strong>, <em>op. cit.<\/em> 20).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ed \u00e8 altrettanto evidente che \u201c<strong><em>i margini di discrezionalit\u00e0 nella formazione di un indirizzo di politica economica e finanziaria<\/em><\/strong>\u201d <strong>nazionale<\/strong>, \u201c<strong><em>che agisca sul lato della spesa pubblica in funzione anticiclica<\/em><\/strong>\u201d, <strong>vengono sostanzialmente azzerati dalla riforma costituzionale<\/strong>, rimanendo <strong>l\u2019indirizzo politico nazionale<\/strong> \u201c<em>pressoch\u00e9 edulcorato e <strong>schiacciato dalle decisioni comunitarie<\/strong><\/em>\u201d (<strong>I. Ciolli<\/strong>, <em>op. cit<\/em>., 13).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">I nuovi vincoli costituzionali di bilancio, in buona sostanza, <strong>finiscono per <\/strong>\u201c<strong><em>limitare grossolanamente l\u2019intervento pubblico nell\u2019economia<\/em><\/strong><em>, <strong>riducendone le capacit\u00e0 di finanziamento ed eliminando la possibilit\u00e0 per lo Stato di farsi<\/strong>, anche solo occasionalmente, <strong>intermediario finanziario<\/strong>, togliendo di mezzo quella forma di investimento finanziario risk free (almeno, finch\u00e9 gli Stati non devono salvare la banche private) costituita dai titoli di Stato<\/em>\u201d [<strong>G.Ferrara<\/strong>, <em>Lettera-appello ai parlamentari&#8230;<\/em>, <em>cit.<\/em> Lo stesso Prof. Ferrara, <strong>poco dopo l\u2019approvazione della legge costituzionale da parte del Parlamento<\/strong>, affermava efficacemente: \u201c<em>Con tale approvazione un altro demerito si accompagner\u00e0 a quelli sciaguratamente ottenuti dal nostro paese in tema di regimi politici. <strong>Il demerito di aver inventato un nuovo tipo di Costituzione<\/strong>. A quelle scritte, consuetudinarie, flessibili, rigide, programmatiche, pluraliste, liberali, democratiche, lavoriste, si aggiunger\u00e0 <strong><u>la Costituzione abdicataria<\/u><\/strong>, <strong><u>una costituzione-decostituzione<\/u><\/strong>. <strong><u>Un ossimoro istituzionale<\/u> che <u>preconizza una recessione seriale<\/u><\/strong> che, <strong>partendo dalla neutralizzazione della politica<\/strong>, <strong>porter\u00e0 alla compressione dei diritti e poi alla dissoluzione del diritto<\/strong>, <strong>sostituito dalla mera forza del dominio economico<\/strong><\/em>\u201d (<em>Regressione costituzionale<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.unite.it\/UniTE\/Engine\/RAServeFile.php\/f\/File_Prof\/SCIANNELLA_1409\/Pareggio_bilancio_commento_2.pdf\">http:\/\/www.unite.it\/UniTE\/Engine\/RAServeFile.php\/f\/File_Prof\/SCIANNELLA_1409\/Pareggio_bilancio_commento_2.pdf<\/a> <em>, <\/em>18 aprile 2012).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con il compianto <strong>Prof. Salvatore D\u2019Albergo<\/strong> (uno dei maggiori conoscitori e dei pi\u00f9 fedeli interpreti della Costituzione repubblicana) si pu\u00f2 dunque concludere sul punto ribadendo che <strong>il<\/strong> \u201c<strong><em>principio<\/em><\/strong>\u201d<strong> del pareggio di bilancio conferisce <\/strong>\u201c<strong><em><u>un carattere residuale<\/u> alle scelte che dovrebbero mirare a soddisfare i bisogni della collettivit\u00e0 ed a qualificare socialmente l\u2019azione delle istituzioni complessivamente considerate<\/em><\/strong>\u201d. La legge di revisione<strong> ha fatto a pezzi un carattere fondamentale del nostro modello costituzionale<\/strong>, quello<strong> che impone alle istituzioni nazionali<\/strong>,<strong> regionali e locali l\u2019obbligo di esercitare il potere in senso conforme ai principi ed ai fini della Costituzione<\/strong> (<strong>S.D\u2019Albergo<\/strong>, <em>Dalla stabilit\u00e0 economica alla destabilizzazione sociale<\/em>, cit. in <strong>G. Bucci<\/strong>, <em>Le fratture inferte dal potere monetario e di bilancio europeo agli ordinamenti democratico-sociali<\/em>, <em>Costituzionalismo.it<\/em>, fasc. 3\/2012 <a href=\"http:\/\/www.costituzionalismo.it\/articoli\/431\/\">http:\/\/www.costituzionalismo.it\/articoli\/431\/<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non senza ricordare <strong><u>l\u2019ulteriore e gravissima distorsione portata dalla legge di revisione<\/u><\/strong>, posta in evidenza nel mio precedente articolo \u201c<em>Il corpo estraneo<\/em>\u201d (<a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=136800\">http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=136800<\/a>): <strong>con la sentenza n.10\/2015 la Corte Costituzionale si \u00e8 attribuita una facolt\u00e0 non prevista dalla legge<\/strong>. <strong><u>Ha <strong>estratto l\u2019equilibrio-pareggio di bilancio<\/strong> dalla Sezione II del Titolo I della Parte II della Costituzione<\/u><\/strong> (ovvero <strong>dalle norme riguardanti la<\/strong>\u201c<em><strong>formazione delle leggi<\/strong><\/em>\u201d) <strong><u>e<\/u><\/strong> <strong><u>lo ha elevato a principio fondamentale<\/u><\/strong>, \u201c<em><strong>che s\u2019impone sempre e comunque come limite dei diritti fondamentali<\/strong><\/em>, <em><strong>anche senza l\u2019interposizione del legislatore<\/strong><\/em>\u201d, \u201c<em><strong>di cui la Corte deve direttamente (cio\u00e8 senza il<\/strong><\/em> <strong>medium<\/strong> <em><strong>della legge) tenere conto svolgendo il<\/strong><\/em> <strong>\u00abcompito istituzionale\u00bb<\/strong> <em><strong>che le \u00e8 affidato<\/strong><\/em>\u201d (<strong>R.Bin<\/strong>, <em>Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi<\/em>, intervento al Seminario organizzato da <em>Quaderni costituzionali<\/em> sulla sentenza n. 10\/2015, svoltosi presso la Biblioteca de \u201c<em>il Mulino<\/em>\u201d il 18 marzo 2015, in <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/bin1.pdf\">http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/bin1.pdf<\/a>). <strong>Principio addirittura supremo e inderogabile<\/strong>, <strong>in grado di escludere la retroattivit\u00e0 delle restituzioni conseguenti alla dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di una norma<\/strong> <strong>e di <u>degradare<\/u> pertanto <u>la tutela effettiva di un diritto fondamentale<\/u><\/strong> (derivante da principi inderogabili) <strong><u>previsto dalla Costituzione a pretesa eventuale<\/u><\/strong>, <strong>in quanto soggetta alle esigenze di bilancio fissate dall\u2019art. 81 Cost. revisionato<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La superiore legalit\u00e0 costituzionale, con riferimento alla forma sociale dello Stato, pu\u00f2 dunque ritenersi fatta a pezzi dalla legge costituzionale in questione.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li style=\"text-align: justify\"><strong> <u>Approdo alla c.d. <\/u><\/strong><u>\u201c<strong><em>nuova costituzione economica europea<\/em><\/strong><\/u>\u201d.<strong> <u>Rinvio<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\">Per tali ragioni, accingendomi a scrivere \u201c<em>Il corpo estraneo<\/em>\u201d, mi ero posto il problema di come affrontare un discorso sull\u2019incostituzionalit\u00e0 della revisione dell\u2019art. 81 Cost. senza scadere nel banale e ripetere concetti gi\u00e0 espressi dalla dottrina costituzionalista. E mi era sembrato originale farlo mettendo a confronto due sentenze recenti della Corte Costituzionale che concretamente dimostravano come, <strong>in un modo<\/strong> (sentenza n.10\/2015) <strong>e nell\u2019altro <\/strong>(sentenza n. 70\/2015), <strong>l\u2019<\/strong>\u201c<em><strong>esigenza<\/strong><\/em>\u201d <strong>del pareggio di bilancio &#8211;<\/strong> elevata impropriamente a principio fondamentale (sentenza n. 10), o correttamente ignorata, in quanto esclusivamente rivolta al legislatore (sentenza n.70) &#8211; <strong>comportasse il sacrificio<\/strong>, <strong>totale o parziale<\/strong>, <strong>di principi fondamentali e\/o di diritti inalienabili della persona<\/strong> [per la mancata tutela effettiva, sotto il profilo restitutorio, dei principi di cui agli art.li 3 e 53 Cost. violati dalla <em>Robin Tax <\/em>(nel caso della sentenza n.10), o (mutuando l\u2019argomentare della Corte) per \u201c<em>l\u2019irragionevole redistribuzione della ricchezza<\/em>\u201d, con \u201c<em>irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidariet\u00e0 sociale<\/em>\u201d e \u201c<em>con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.<\/em>\u201d (nel caso della sentenza n.70)]. Per arrivare quindi alla conclusione che la Corte aveva perso un\u2019ottima occasione per <strong>prendere atto che la norma sul pareggio di bilancio \u00e8 un vero e proprio<\/strong> \u201c<em><strong><u>corpo estraneo<\/u><\/strong><\/em>\u201d <strong>all\u2019ordinamento configurato dalla Costituzione del 1948<\/strong> [essendo <strong>il<\/strong> \u201c<em><strong>portato di un modello socio-economico diverso e incompatibile con quello del 1948<\/strong><\/em>\u201d, che <strong>ridisegna la<\/strong>\u201c<em><strong><u>funzione dello Stato<\/u><\/strong><\/em>\u201d (cfr. <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/resa-totaleo-la-finzione-non-puo-piu.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/05\/resa-totaleo-la-finzione-non-puo-piu.html<\/a>): <strong>da Stato sociale<\/strong>, <strong>cos\u00ec come voluto dai padri costituenti<\/strong>, <strong>a Stato minimo<\/strong>, <strong>secondo i canoni pi\u00f9 classici del pensiero ordoliberista<\/strong>] <strong>e sottoporre la stessa al sindacato di costituzionalit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Alla luce di tutto ci\u00f2, appariva a prima vista assai singolare un\u2019annotazione, \u201clanciata\u201d su <em>Facebook<\/em>, con il quale <strong>un accademico dell\u2019Universit\u00e0 di Chieti-Pescara cos\u00ec commentava il mio articolo<\/strong>: \u201c<strong><em>una simpatica teoria politica, priva di qualsiasi senso giuridicamente fondato<\/em><\/strong>\u201d. Al di l\u00e0 dello stile un po\u2019 sprezzante (ma ci sta: \u00e8 tipico del cattedratico che giudica lo scritto di un semplice avvocato di provincia), appariva davvero strano che un accademico liquidasse in un modo cos\u00ec sbrigativo l\u2019argomento della incompatibilit\u00e0 tra i vincoli di bilancio introdotti dalla legge costituzionale n.1\/2012 e la forma sociale dello Stato configurata dalla nostra Costituzione del 1948, sul quale la dottrina si era espressa con le ampie argomentazioni sopra richiamate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Da <strong>una sua successiva annotazione<\/strong>, con la quale spiegava di essere \u201c<strong><em>un fautore della costituzione materiale<\/em><\/strong>\u201d &#8211; <strong>fatta <\/strong>\u201c<strong><em>all\u2019ingrosso coincidere con la costituzione economica<\/em><\/strong>\u201d &#8211; aggiungendo che \u201c<strong><em>\u00e8 proprio la costituzione materiale\/economica attuale che impone l\u2019equilibrio di bilancio<\/em><\/strong>\u201d, comprendevo tuttavia che <strong>l\u2019accademico non stava parlando della Costituzione della Repubblica italiana<\/strong>, <strong>quella nata dallo spirito della Resistenza ed incorporante<\/strong>, <strong>nei suoi principi fondamentali ed immutabili<\/strong>, <strong>tutti i valori di quella grande scuola di democrazia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Stava invece alludendo ad <strong>un<\/strong> \u201c<strong><em>riferimento sovrapositivo o ideale<\/em><\/strong><em>, <strong>idoneo a designare un nuovo tipo di socialit\u00e0 economica<\/strong>, <strong>intrinsecamente legata al funzionamento del mercato<\/strong><\/em>\u201d, cio\u00e8 \u201c<em>di <strong>un nuovo ordine giuridico-economico<\/strong>, <strong>dotato di una propria logica<\/strong><\/em>\u201d e (<strong>asseritamente<\/strong>) \u201c<strong><em>situato a un livello superiore rispetto allo stato nazionale<\/em><\/strong><em>, ritenuto compatibile con il piano della legalit\u00e0 costituzionale interna, perch\u00e8 <strong>apparentemente<\/strong> incentrato sulla mera riscrittura di regole tecniche e sulla riorganizzazione della strumentazione ordinaria di azione economica e finanziaria dei governi<\/em>\u201d (<strong>L. Patruno<\/strong>, <em>Il modello istituzionale europeo e l\u2019idea di costituzione<\/em>, Ed. Giappichelli, Torino, 2006, 164).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Di tale argomento, tanto importante quanto complesso, tratter\u00f2 tuttavia nel mio prossimo articolo, che costituir\u00e0 la seconda parte di questo lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mario Giambelli (ARS Lombardia)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa: il presente articolo costituisce la prima parte di una pi\u00f9 ampia trattazione che, partendo dal concetto di \u201ctensione all\u2019eternit\u00e0\u201d dei valori costitutivi dell\u2019ordinamento, esaminando poi la forma di Stato sociale disegnata dai nostri padri costituenti e la sua radicale, quanto inammissibile mutazione &#8211; operata, in \u201cfrode alla Costituzione\u201d (con la tecnica della revisione costituzionale), dal c.d. governo \u201cdi emergenza nazionale\u201d &#8211; approder\u00e0, nella seconda parte (ovvero nel mio prossimo articolo), alla trattazione del complesso&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[6,13],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-3L7","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14453"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=14453"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14453\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=14453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=14453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=14453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}