{"id":14619,"date":"2015-11-16T00:59:57","date_gmt":"2015-11-16T00:59:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=14619"},"modified":"2015-11-16T00:59:57","modified_gmt":"2015-11-16T00:59:57","slug":"costituzione-della-repubblica-romana-1849","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=14619","title":{"rendered":"Costituzione della Repubblica Romana (1849)"},"content":{"rendered":"<p><em>Principii fondamentali<\/em><\/p>\n<p>I \u2013 La sovranit\u00e0 \u00e8 per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano \u00e8 costituito in repubblica democratica.<\/p>\n<p>II \u2013 Il regime democratico ha per regola l\u2019eguaglianza, la libert\u00e0, la fraternit\u00e0. Non riconosce titoli di nobilt\u00e0, n\u00e9 privilegi di nascita o casta.<\/p>\n<p>III \u2013 La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.<\/p>\n<p>IV \u2013 La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalit\u00e0: propugna l\u2019italiana.<\/p>\n<p>V \u2013 I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non \u00e8 limitata che dalle leggi di utilit\u00e0 generale dello Stato.<\/p>\n<p>VI \u2013 La pi\u00f9 equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll\u2019interesse politico dello stato \u00e8 la norma del riparto territoriale della repubblica.<\/p>\n<p>VII \u2013 Dalla credenza religiosa non dipende l\u2019esercizio dei diritti civili e politici.<\/p>\n<p>VIII \u2013 Il Capo della Chiesa Cattolica avr\u00e0 dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l\u2019esercizio indipendente del potere spirituale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo I<\/em><\/p>\n<p><em>Dei diritti e dei doveri de\u2019 cittadini<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 1 \u2013 Sono cittadini della Repubblica:<\/p>\n<p>\u2013 gli originarii della Repubblica;<\/p>\n<p>\u2013 coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;<\/p>\n<p>\u2013 gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;<\/p>\n<p>\u2013 gli stranieri col domicilio di dieci anni;<\/p>\n<p>\u2013 i naturalizzati con decreto del potere legislativo.<\/p>\n<p>Art. 2 \u2013 Si perde la cittadinanza:<\/p>\n<p>\u2013 per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non pi\u00f9 tornare;<\/p>\n<p>\u2013 per l\u2019abbandono della patria in caso di guerra, o quando \u00e8 dichiarata in pericolo;<\/p>\n<p>\u2013 per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;<\/p>\n<p>\u2013 per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l\u2019autorizzazione \u00e8 sempre presunta quando si combatte per la libert\u00e0 d\u2019un popolo;<\/p>\n<p>\u2013 per condanna giudiziale.<\/p>\n<p>Art. 3 \u2013 Le persone e le propriet\u00e0 sono inviolabili.<\/p>\n<p>Art. 4 \u2013 Nessuno pu\u00f2 essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, n\u00e9 essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale pu\u00f2 istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.<\/p>\n<p>Nessuno pu\u00f2 essere carcerato per debiti.<\/p>\n<p>Art. 5 \u2013 Le pene di morte e di confisca sono proscritte.<\/p>\n<p>Art. 6 \u2013 Il domicilio \u00e8 sacro: non \u00e8 permesso penetrarvi che nel casi e modi determinati dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 7 \u2013 La manifestazione del pensiero, \u00e8 libera, la legge ne punisce l\u2019abuso senza alcuna censura preventiva.<\/p>\n<p>Art. 8 \u2013 L\u2019insegnamento \u00e8 libero.<\/p>\n<p>Le condizioni di moralit\u00e0 e capacit\u00e0, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 9 \u2013 Il segreto delle lettere \u00e8 inviolabile.<\/p>\n<p>Art. 10 \u2013 Il diritto di petizione pu\u00f2 esercitarsi individualmente e col\u00adlettivamente.<\/p>\n<p>Art. 11 \u2013 L\u2019associazione senz\u2019armi e senza scopo di delitto, \u00e8 libera.<\/p>\n<p>Art. 12 \u2013 Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 13 \u2013 Nessuno pu\u00f2 essere astretto a perdere la propriet\u00e0 delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennit\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 14 \u2013 La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.<\/p>\n<p>Nessuna tassa pu\u00f2 essere imposta se non per legge, n\u00e9 percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo II<\/em><\/p>\n<p><em>Dell\u2019ordinamento politico<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 15 \u2013 Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall\u2019Assemblea, dal Consolato, dall\u2019Ordine giudiziario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo III<\/em><\/p>\n<p><em>Dell\u2019Assemblea<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 16 \u2013 L\u2019Assemblea \u00e8 costituita da Rappresentanti del popolo.<\/p>\n<p>Art. 17 \u2013 Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno \u00e8 elettore, a 25 \u00e8 eleggibile.<\/p>\n<p>Art. 18 \u2013 Non pu\u00f2 essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.<\/p>\n<p>Art. 19 \u2013 Il numero dei rappresentanti \u00e8 determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.<\/p>\n<p>Art. 20 \u2013 I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.<\/p>\n<p>Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.<\/p>\n<p>Art. 21 \u2013 L\u2019Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all\u2019elezione.<\/p>\n<p>Si rinnova ogni tre anni.<\/p>\n<p>Art. 22 \u2013 L\u2019Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui creder\u00e0 aver bisogno.<\/p>\n<p>Art. 23 \u2013 L\u2019Assemblea \u00e8 indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che creder\u00e0.<\/p>\n<p>Nell\u2019intervallo pu\u00f2 essere convocata ad urgenza sull\u2019invito del presidente co\u2019 segretari, di trenta membri, o del Consolato.<\/p>\n<p>Art. 24 \u2013 Non \u00e8 legale se non riunisce la met\u00e0, pi\u00f9 uno dei suoi rappresentanti.<\/p>\n<p>Il numero qualunque de\u2019 presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.<\/p>\n<p>Art. 25 \u2013 Le sedute dell\u2019Assemblea sono pubbliche.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 costituirsi in comitato segreto.<\/p>\n<p>Art. 26 \u2013 I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell\u2019Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.<\/p>\n<p>Art. 27 \u2013 Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante \u00e8 vietato senza permesso dell\u2019Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.<\/p>\n<p>Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l\u2019Assemblea che ne sar\u00e0 immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.<\/p>\n<p>Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.<\/p>\n<p>Art. 28 \u2013 Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non pu\u00f2 rinunziare.<\/p>\n<p>Art. 29 \u2013 L\u2019Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.<\/p>\n<p>Art. 30 \u2013 La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.<\/p>\n<p>Art. 31 \u2013 Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all\u2019intervallo non minore di otto giorni, salvo all\u2019Assemblea di abbreviarlo in caso d\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Art. 32 \u2013 Le leggi adottate dall\u2019Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell\u2019Assemblea fa la promulgazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo IV<\/em><\/p>\n<p><em>Del consolato e del ministero<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 33 \u2013 Tre sono i consoli. Vengono nominati dall\u2019Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.<\/p>\n<p>Debbono essere cittadini della repubblica e dell\u2019et\u00e0 di 30 anni compiti.<\/p>\n<p>Art. 34 \u2013 L\u2019ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d\u2019ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.<\/p>\n<p>Niun console pu\u00f2 essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacch\u00e9 usc\u00ec di carica.<\/p>\n<p>Art. 35 \u2013 Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:<\/p>\n<p>1) degli affari interni;<\/p>\n<p>2) degli affari esteri;<\/p>\n<p>3) di guerra e marina;<\/p>\n<p>4) di finanze;<\/p>\n<p>5) di grazia e giustizia;<\/p>\n<p>6) di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;<\/p>\n<p>7) del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.<\/p>\n<p>Art. 36 \u2013 Ai consoli sono commesse l\u2019esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.<\/p>\n<p>Art. 37 \u2013 Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorit\u00e0; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de\u2019 ministri.<\/p>\n<p>Art. 38 \u2013 Gli atti dei consoli, finch\u00e9 non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell\u2019esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma del consoli per la nomina e revocazione dei ministri.<\/p>\n<p>Art. 39 \u2013 Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell\u2019Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.<\/p>\n<p>Art. 40 \u2013 I ministri hanno il diritto di parlare all\u2019Assemblea sugli affari che li riguardano.<\/p>\n<p>Art. 41 \u2013 I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l\u2019Assemblea, n\u00e9 possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell\u2019Assemblea sotto pena di decadenza.<\/p>\n<p>Art. 42 \u2013 Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.<\/p>\n<p>Art. 43 \u2013 I consoli e i ministri sono responsabili.<\/p>\n<p>Art. 44 \u2013 I consoli e i ministri possono essere posti in stato d\u2019accusa dall\u2019Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.<\/p>\n<p>Art. 45 \u2013 Ammessa l\u2019accusa, il console \u00e8 sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all\u2019esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo V<\/em><\/p>\n<p><em>Del consiglio di stato<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 46 \u2013 Vi \u00e8 un consiglio di stato, composto di quindici consiglieri nominati dall\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>Art. 47 \u2013 Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; pu\u00f2 esserlo sulle relazioni politiche.<\/p>\n<p>Art. 48 \u2013 Esso emana que\u2019 regolamenti pei quali l\u2019Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo VI<\/em><\/p>\n<p><em>Del potere giudiziario<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 49 \u2013 I giudici nell\u2019esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.<\/p>\n<p>Art. 50 \u2013 Nominati dai consoli ed in consiglio de\u2019 ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, n\u00e9 traslocati che con proprio consenso, n\u00e9 sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.<\/p>\n<p>Art. 51 \u2013 Per le contese civili vi \u00e8 una magistratura di pace.<\/p>\n<p>Art. 52 \u2013 La giustizia \u00e8 amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralit\u00e0, pu\u00f2 ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.<\/p>\n<p>Art. 53 \u2013 Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l\u2019applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto \u00e8 determinata da legge relativa.<\/p>\n<p>Art. 54 \u2013 Vi \u00e8 un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.<\/p>\n<p>Art. 55 \u2013 Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici pi\u00f9 anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.<\/p>\n<p>\u00c8 d\u2019uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo VII<\/em><\/p>\n<p><em>Della forza pubblica<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 56 \u2013 L\u2019ammontare della forza stipendiata di terra e di mare \u00e8 determinato da una legge, e solo per una legge pu\u00f2 essere aumentato o diminuito.<\/p>\n<p>Art. 57 \u2013 L\u2019esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.<\/p>\n<p>Art. 58 \u2013 Nessuna truppa straniera pu\u00f2 essere assoldata, n\u00e9 introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>Art. 59 \u2013 I generali sono nominati dall\u2019Assemblea sopra proposta del Consolato.<\/p>\n<p>Art. 60 \u2013 La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall\u2019Assemblea, n\u00e9 possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.<\/p>\n<p>Art. 61 \u2013 Nella guardia nazionale ogni grado \u00e8 conferito per elezione.<\/p>\n<p>Art. 62 \u2013 Alla guardia nazionale \u00e8 affidato principalmente il mantenimento dell\u2019ordine interno e della costituzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Titolo VIII<\/em><\/p>\n<p><em>Della revisione della Costituzione<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 63 \u2013 Qualunque riforma di costituzione pu\u00f2 essere solo domandata nell\u2019ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.<\/p>\n<p>Art. 64 \u2013 L\u2019Assemblea delibera per due volte sulla domanda all\u2019intervallo di due mesi. Opinando l\u2019Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.<\/p>\n<p>Art. 65 \u2013 L\u2019Assemblea di revisione \u00e8 ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Disposizioni transitorie<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 66 \u2013 Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all\u2019attuazione della costituzione.<\/p>\n<p>Art. 67 \u2013 Coll\u2019apertura dell\u2019Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.<\/p>\n<p>Art. 68 \u2013 Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finch\u00e9 non sieno abrogati.<\/p>\n<p>Art. 69 \u2013 Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Presidente<\/p>\n<ol>\n<li><em> Galletti<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>I Vice-Presidenti<\/p>\n<ol>\n<li><em> Saliceti<\/em><\/li>\n<li><em> Alloccatelli<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>I Segretari<\/p>\n<ol>\n<li><em> Pennacchi<\/em><\/li>\n<li><em> Cocchi<\/em><\/li>\n<li><em> Fabretti<\/em><\/li>\n<li><em> Zambianchi<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>FONTE:<\/p>\n<ol start=\"1958\">\n<li>Aquarone, M. D\u2019Addio e G. Negri, <em>Le Costituzioni italiane,<\/em> Edizioni Comunit\u00e0, Milano 1958.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principii fondamentali I \u2013 La sovranit\u00e0 \u00e8 per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano \u00e8 costituito in repubblica democratica. II \u2013 Il regime democratico ha per regola l\u2019eguaglianza, la libert\u00e0, la fraternit\u00e0. Non riconosce titoli di nobilt\u00e0, n\u00e9 privilegi di nascita o casta. III \u2013 La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. 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