{"id":15162,"date":"2016-01-19T00:59:03","date_gmt":"2016-01-19T00:59:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=15162"},"modified":"2016-01-19T00:59:03","modified_gmt":"2016-01-19T00:59:03","slug":"referendum-costituzionale-sulla-legge-renzi-boschi-le-ragioni-del-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=15162","title":{"rendered":"Referendum costituzionale sulla legge Renzi-Boschi: le ragioni del NO"},"content":{"rendered":"<p><em>Lettera ai deputati del prof. Alessandro Pace, presidente del Comitato per il No.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Onorevoli deputati,<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>la vasta e complessa riforma costituzionale che vi accingete a votare in quarta lettura, ma pur sempre nell\u2019ambito della prima deliberazione, \u00e8 una riforma che, in coerenza col nostro sistema di democrazia parlamentare, avrebbe dovuto procedere dall\u2019iniziativa parlamentare, e non dal Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e dal Ministro per le Riforme Boschi. Il che ha determinato inammissibili interferenze da parte dei medesimi sulla libert\u00e0 di coscienza dei parlamentari in sede referente e in assemblea; e con modalit\u00e0 di approvazione che se legittime per leggi ordinarie, non lo sono certo per le leggi di revisione costituzionali. Come, ad esempio, l\u2019asserita non emendabilit\u00e0 degli articoli approvati sia da Camera che da Senato, che \u00e8 bens\u00ec un principio valido per le leggi ordinarie (art. 104 reg. Sen.) ma non per le leggi costituzionali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contro l\u2019applicabilit\u00e0 di tale norma vi \u00e8, infatti, non solo il precedente della Giunta del regolamento della Camera del 5 maggio 1993 (presidente Napolitano), secondo il quale nel procedimento di revisione costituzionale possono essere introdotti emendamenti anche soppressivi pur quando sul testo si sia formata la \u201cdoppia conforme\u201d, ma sussiste l\u2019argomento ulteriore \u2013 assorbente e insuperabile \u2013 secondo il quale, fino a quando non sia stata definitivamente approvata e promulgata, una modifica non pu\u00f2 prevalere sulla Costituzione vigente e sostituirsi ad essa.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li>Quella che vi accingete ad approvare in seconda lettura, pur sempre nell\u2019ambito della prima deliberazione, \u00e8 una revisione costituzionale che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 \u2013 dichiarativa dell\u2019incostituzionalit\u00e0 di talune norme del c.d. <em>Porcellum -,<\/em> non avrebbe dovuto essere nemmeno presentata in questa legislatura.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte costituzionale, nella citata sentenza (v. il n. 7 del <em>cons. in dir.<\/em>), ebbe infatti a precisare che, a seguito dell\u2019incostituzionalit\u00e0 di tali norme, le Camere avrebbero potuto continuare ad operare grazie ad un principio implicito \u2013 il \u00ab<em>principio fondamentale della continuit\u00e0 dello Stato<\/em>\u00bb \u2013 per\u00f2 essenzialmente limitato nel tempo, come esemplificato dalla stessa Corte, in quella sentenza, col richiamo alla <em>prorogatio<\/em> prevista negli articoli 61 e 77, comma 2, Cost., che prevedono tutt\u2019al pi\u00f9 un\u2019efficacia non superiore ai tre mesi!<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li>Ancora: tale legge di revisione costituzionale \u00e8 disomogenea nel contenuto, e pertanto contraria all\u2019art. 48 Cost., in quanto costringe l\u2019elettore ad esprimere con un solo voto il suo favore contestualmente a proposito sia delle modifiche alla forma di governo, sia delle modifiche ai rapporti tra Stato e autonomie locali, ancorch\u00e9 egli sia favorevole solo ad una delle due. Ripetendo cos\u00ec l\u2019errore della riforma Berlusconi del 2005, che violava per l\u2019appunto la libert\u00e0 di voto dell\u2019elettore.<\/li>\n<\/ol>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li>Gravi e svariate sono poi le perplessit\u00e0 che sollevano gli articoli fin qui approvati, molti dei quali \u2013 come si dir\u00e0 nel prosieguo \u2013 ridondano addirittura nella violazione dei principi supremi dell\u2019ordinamento costituzionale, come tali non sopprimibili ancorch\u00e9 con legge di revisione costituzionale, sulle quali la Corte, come esplicitamente affermato nella sent. n. 1146 del 1988 (ripetutamente ribadita), si \u00e8 esplicitamente riservata di dichiararne l\u2019incostituzionalit\u00e0 ove tempestivamente investita della relativa questione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">I principi supremi che vengono esplicitamente violati dal d.d.dl. Renzi-Boschi sono, in primo luogo, il principio della sovranit\u00e0 popolare di cui all\u2019art. 1 Cost. (ritenuto ineliminabile dalle sentenze nn. 18 del 1982, 609 del 1988, 309 del 1999, 390 del 1999 e, da ultimo, dalla sent. n. 1 del 2014, secondo la quale \u00abla volont\u00e0 dei cittadini espressa attraverso il voto (\u2026) costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranit\u00e0 popolare\u00bb). In secondo luogo il principio di eguaglianza e di razionalit\u00e0 di cui all\u2019art. 3 Cost. (sentenze nn. 18 del 1982, 388 del 1991, 62 del 1992 e 15 del 1996).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1. Il principio secondo il quale \u00abla volont\u00e0 dei cittadini espressa attraverso il voto (\u2026) costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranit\u00e0 popolare\u00bb) \u00e8 violato dal \u201cnuovo\u201d art. 57, commi 2 e 5, il quale, con una formulazione criptica indegna di una Costituzione, da un lato, esclude comunque che i senatori-sindaci non vengano eletti dai cittadini nemmeno in via indiretta, dall\u2019altro prevede che la scelta dei senatori-consiglieri regionali avvenga da parte dei consiglieri regionali, che dovrebbero per\u00f2 conformarsi al risultato delle elezioni regionali. Per cui, delle due l\u2019una: o l\u2019elezione dei senatori-consiglieri si conformer\u00e0 integralmente al risultato delle elezioni regionali e allora ne costituir\u00e0 un inutile duplicato oppure se ne distaccher\u00e0 e allora viola il principio dell\u2019elettivit\u00e0 diretta del Senato sancito dall\u2019art. 1 della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si badi bene: l\u2019esigenza dell\u2019elettivit\u00e0 diretta del Senato non \u00e8 fine a se stessa, essa consegue da ci\u00f2, che, anche a seguito della riforma Renzi-Boschi, il Senato eserciterebbe sia la funzione legislativa sia la funzione di revisione costituzionale che, per definizione, costituiscono il pi\u00f9 alto esercizio della sovranit\u00e0 popolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di qui l\u2019ineludibilit\u00e0 del voto dei cittadini che, della sovranit\u00e0 popolare, \u00abcostituisce il principale strumento di manifestazione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza poi dimenticare che solo l\u2019elezione popolare diretta consentirebbe di svincolare l\u2019elezione del Senato dalle beghe esistenti nei micro-sistemi politici regionali, come \u00e8 stato sottolineato, tra gli altri, dal Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri. Il che, detto pi\u00f9 ruvidamente, sta a significare che l\u2019elezione diretta sottrarrebbe, almeno in via di principio, le elezioni dei senatori dal tessuto di scandali che contraddistingue la politica locale italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2. Passando alle violazioni del principio supremo di eguaglianza e razionalit\u00e0 (art. 3), la prima e pi\u00f9 evidente consiste nella macroscopica differenza numerica dei deputati rispetto ai senatori, che rende praticamente irrilevante \u2013 nelle riunioni del Parlamento in seduta comune per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica e dei componenti laici del CSM \u2013 la presenza del Senato a fronte della soverchiante rappresentanza della Camera,.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto un diverso profilo, la competenza dei 100 senatori ad eleggere due giudici costituzionali mentre i 630 deputati ne eleggerebbero solo tre, solleva sia un problema di proporzionalit\u00e0 a svantaggio della Camera, sia un problema di inadeguatezza tecnica dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali, che finirebbe per essere effettuata dalle segreterie nazionali dei partiti politici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N\u00e9 si pu\u00f2 sottacere che, secondo la riforma Renzi-Boschi, i 95 senatori eletti dai consigli regionali continuerebbero ad esercitare <em>part time<\/em> la funzione di consigliere regionale o di sindaco, per cui \u00e8 facile prevedere che eserciterebbero in maniera del tutto insufficiente le funzioni senatoriali. Con un\u2019ulteriore evidente violazione del principio di eguaglianza-razionalit\u00e0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.3. Nel sistema federale tedesco \u2013 che alcuni parlamentari erroneamente ritengono di aver introdotto in Italia (<em>sic!<\/em>) \u2013 il <em>Bundesrat<\/em>, l\u2019equivalente tedesco del nostro Senato (operante per\u00f2 sin dalla Costituzione imperiale del 1870, tranne la parentesi hitleriana), \u00e8 costituito dalle sole rappresentanze dei singoli <em>L\u00e4nder<\/em> che, a seconda dell\u2019importanza del <em>Land<\/em>, hanno a disposizione da 3 a 6 voti per ogni deliberazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, a parte l\u2019ovvia considerazione, anch\u2019essa ignorata, che i cittadini dei singoli <em>L\u00e4nder<\/em> eleggono bens\u00ec il Governo del <em>Land<\/em>, ma non, indirettamente, il <em>Bundesrat<\/em>, ci\u00f2 che deve essere sottolineato \u00e8 che nel <em>Bundesrat<\/em> sono presenti i singoli Governi del <em>L\u00e4nder<\/em>, con tutto il loro peso politico, nei confronti del Governo federale, derivante dall\u2019elezione popolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci si deve allora realisticamente chiedere quale mai forza possa avere il Senato della Repubblica \u2013 privo di effettiva politicit\u00e0 (v. ancora G. Silvestri) -, sia nei confronti dello Stato centrale, sia dei Governatori delle singole Regioni, in quanto composto da soli 100 senatori <em>part time<\/em> consiglieri o sindaci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.4. Di minore importanza pratica \u00e8 il problema, che per\u00f2 testimonia la trascuratezza e superficialit\u00e0 del disegno costituzionale del Governo Renzi, della nomina presidenziale dei cinque senatori che durerebbero in carica per sette anni, quanto quindi il Presidente che li ha nominati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A parte le perplessit\u00e0 a proposito del \u201cpartitino\u201d del Presidente, che verrebbe cos\u00ec costituito, una cosa sono i senatori a vita in un Senato avente finalit\u00e0 generali, altra cosa, assai pi\u00f9 discutibile, sono i senatori eletti in un Senato delle autonomie (G. Silvestri, S. Mangiameli).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da questo diverso angolo visuale, volendo a tutti i costi mantenere questo pubblico riconoscimento per chi ha illustrato la Patria, sarebbe allora pi\u00f9 logico (<em>rectius<\/em>, meno illogico) che il riconoscimento avvenisse nell\u2019ambito della Camera dei deputati, in quanto essa sola manterrebbe le funzioni di rappresentanza generale del popolo italiano nell\u2019ambito delle quali i deputati \u201cdel Presidente\u201d avrebbero una indubbia funzione culturale da svolgere.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li>Il vero \u00e8 che tutti questi apparenti errori e apparenti strafalcioni costituiscono piuttosto dei precisi tasselli che determineranno lo spostamento dell\u2019asse istituzionale a favore dell\u2019esecutivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Grazie all\u2019attribuzione alla sola Camera dei deputati del rapporto fiduciario col Governo, e, grazie all\u2019<em>Italicum<\/em> \u2013 in conseguenza del quale il partito di maggioranza relativa, anche col 30 per cento dei voti e col 50 per cento degli astenuti, otterrebbe la maggioranza dei seggi \u2013 l\u2019asse istituzionale verr\u00e0 spostato decisamente in favore dell\u2019esecutivo, che diverrebbe a pieno titolo il <em>dominus<\/em> dell\u2019agenda dei lavori parlamentari, con buona pace della citata sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, secondo la quale la \u201crappresentativit\u00e0\u201d non dovrebbe mai essere penalizzata dalla \u201cgovernabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Governo, <em>rectius<\/em>, il <em>Premier<\/em>, sarebbe quindi il <em>dominus<\/em> dell\u2019agenda parlamentare, anche se un qualche problema la dar\u00e0 la cervellotica variet\u00e0 di ben otto diversi iter legislativi a seconda delle materie (F. Bilancia).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Governo, <em>rectius<\/em>, il <em>Premier<\/em>, dominer\u00e0 pertanto la Camera dei deputati cui non potr\u00e0 contrapporsi, alla faccia del barone di Montesquieu, alcun potenziale contro-potere: n\u00e9 \u201cesterno\u201d \u2013 essendo il Senato ormai ridotto ad una larva \u2013 n\u00e9 \u201cinterno\u201d, grazie alla mancata esplicita previsione dei diritti delle minoranze (n\u00e9 il diritto di istituire commissioni parlamentari d\u2019inchiesta, n\u00e9 il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale contro le leggi approvate dalla maggioranza [M. Manetti]).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il riconoscimento dei diritti delle opposizioni, nella Camera dei deputati, viene, dal \u201cnuovo\u201d art. 64, graziosamente demandato esclusivamente ai regolamenti parlamentari, con la conseguenza che sar\u00e0 il partito avente formalmente la maggioranza parlamentare e, quindi, il Governo, a precisarne i contenuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento ai rapporti tra Stato e Regioni, la cartina di tornasole della contrazione delle autonomie territoriali \u00e8 data dalla previsione della cos\u00ec detta \u201cclausola di supremazia\u201d (art. 117), con riferimento alla quale l\u2019ex Presidente della Consulta, Gaetano Silvestri, ha osservato nella gi\u00e0 citata audizione dinanzi al Senato, che suscita perplessit\u00e0 la previsione di una tale clausola, la quale \u00abingloba in s\u00e9 non solo la \u201ctutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica ed economica della Repubblica\u201d pienamente condivisibile, ma anche la reintroduzione del famigerato \u201cinteresse nazionale\u201d, che nella prassi anteriore della riforma del 2001, si era rivelato uno strumento di azzeramento discrezionale dell\u2019autonomia regionale da parte dello Stato (una \u201cclausola vampiro\u201d, secondo la felice espressione di Antonio d\u2019Atena)\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Onorevoli deputati e senatori, di fronte a questo criticabilissimo quadro normativo, e a maggior ragione discutibilissimo perch\u00e9 pretenderebbe di avere la forza e l\u2019autorit\u00e0 morale della Costituzione della Repubblica italiana, il Comitato per il NO vi chiede di tentare con decisione di modificare l\u2019attuale testo del d.d.l. cost. n. 2613-B; in subordine, di aderire a questo Comitato, e, infine, qualora tale d.d.l. cost. venisse definitivamente approvato, di impegnarvi fin da ora a richiederne la sottoposizione a referendum popolare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera ai deputati del prof. 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