{"id":17660,"date":"2016-09-15T11:45:48","date_gmt":"2016-09-15T09:45:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=17660"},"modified":"2016-09-15T11:45:48","modified_gmt":"2016-09-15T09:45:48","slug":"modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=17660","title":{"rendered":"Modifiche costituzionali e forma di governo"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>HYPERPOLIS (Gianni Ferrara)<\/strong><\/p>\n<p><em>saggio in corso di pubblicazione sulla rivista Questione Giustizia n.2 2016, uscito il 27 giugno 2016 su <a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/\">Coordinamento Democrazia Costituzionale<\/a><\/em><\/p>\n<p><em><strong>&lt;&lt;Partiamo da una constatazione auto evidente. La democrazia moderna, quindi la forma democratica di stato, o \u00e8 rappresentativa o non \u00e8. Va di certo integrata, arricchita con istituti di democrazia diretta. Ma il suo fondamento intangibile \u00e8 la rappresentanza, ne \u00e8 l\u2019essenza. Deviarla, distorcerla, amputarla \u00e8 comprimere quel che resta della sovranit\u00e0 popolare dopo l\u2019erosione subita dai trattati Ue.&gt;&gt;<\/strong><\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Qualche premessa. La prima. La revisione della Costituzione \u00e8 prevista e regolata dalle norme contenute nella sezione II del titolo VI del suo testo. Le parole che denominano il titolo sono: \u201cGaranzie costituzionali\u201d. Il significato di tale collocazione \u00e8 di una evidenza solare. La Costituzione intende tutelare se stessa anche quando consente che la si modifichi. Non \u00e8 un paradosso, \u00e8 un permettere ed insieme un precludere, permettere innovazioni, impedire deformazioni.<\/li>\n<li>\u00c8 il tributo che, dopo aver acquisito quel che poteva offrirle la storia dalla quale \u00e8 nata, la Costituzione paga alla storia che verr\u00e0. A quella che vivranno le generazioni future, cui la Costituzione italiana non nega affatto il diritto a darsi una loro Costituzione, ma le esorta a meditare sul grado di civilizzazione politica e giuridica gi\u00e0 raggiunto con la Costituzione che ereditano e sulle ragioni storiche di ciascuna di quelle conquiste, di ciascuna di quelle istituzioni che ne sono scaturite, di ciascuna delle norme che furono dettate. Esorta a meditare anche, e forse soprattutto, sulle cause delle inadeguatezze, delle storture, delle carenze, delle contraddizioni degli ordinamenti statali precedenti o le regressioni che il costituzionalismo ha subito e subisce per il mai sradicato e implacabile suo opposto dialettico, l\u2019accentramento del potere, qualunque ne sia forma, qualunque il nome che assume. Ovviamente, la normativa sulla revisione costituzionale, con le disposizioni che contiene l\u2019articolo 138 della Costituzione, ha il suo destinatario ordinario, che si pone cos\u00ec come precostituito, legittimo,\u201cnaturale\u201d. \u00c8 pi\u00f9 che noto che \u00e8 il Parlamento questo destinatario, e lo \u00e8 in quanto titolare del potere che quelle stesse norme hanno configurato ed attribuito. Quindi come potere di revisione, con gli ambiti ed i limiti che definiscono la revisione, attribuito al titolare istituzionale della funzione legislativa ordinaria, perci\u00f2 al Parlamento nella sua composizione ordinaria. Non a un organismo, apparato, collegio, ente eccezionalmente ed appositamente istituito per l\u2019esercizio di un potere dalle dimensioni indeterminate e per fini illimitati. Ma all\u2019organo costituzionale competente per l\u2019esercizio della funzione legislativa, un organo gi\u00e0 ordinariamente istituito per un potere che, in tal modo, viene a configurarsi come potere costituito di un organo costituito. Costituito, quindi, non costituente. Ed in quanto tale, incluso, partecipe, anzi pilastro dell\u2019ordinamento, quindi indefettibile, e perci\u00f2 qualificante l\u2019ordinamento e qualificato dall\u2019ordinamento, vincolato dall\u2019ordinamento in ogni suo elemento e tratto compositivo ed alle ragioni dell\u2019ordinamento in ogni suo atto o astensione dal compiere atti.<\/li>\n<li>\u00c8 del tutto evidente che, dire \u201corgano ordinariamente costituito per l\u2019esercizio della funzione legislativa\u201d, \u00e8 lo stesso che dire, innanzitutto, organo legalmente costituito, composto cio\u00e8 da titolari dell\u2019organo legalmente preposti all\u2019ufficio cui l\u2019organo \u00e8 riferito e, se organo collegiale, da componenti del collegio legalmente nominati o legalmente eletti. Le attribuzioni, le competenze dell\u2019organo sarebbero altrimenti carenti per vizio originario o per cessazione sopravvenuta qualunque ne sia la causa. Con la conseguenza che tale vizio travolgerebbe automaticamente ogni atto eventualmente prodotto dall\u2019organo riconosciuto privo di una legale attribuzione di potere.<\/li>\n<li>Costantino Mortati <a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> scrivendo sulla revisione della Costituzione, nel confermare che il potere di revisione \u00e8 potere costituito e non costituente, sostenne che gli organi che agiscono contro la Costituzione non sono suoi organi, perdono cio\u00e8 ogni legittimazione. Omise di scrivere che, qualora gli organi della revisione usassero il potere loro conferito sviandolo al punto da opporsi al fondamento legittimante della loro funzione, negandolo fino al punto da sostituirlo con altro principio, altro perch\u00e9 diverso quanto a contenuto, tali organi si porrebbero come organizzazioni eversive. I loro atti verrebbero a configurarsi come commissivi del crimine pi\u00f9 alto, della massima illegittimit\u00e0 concepibile per l\u2019ordinamento costituzionale vigente al tempo dell\u2019azione commessa.<\/li>\n<li>La vicenda istituzionale che sta attraversando il nostro Paese configura entrambe le situazioni di illegittimit\u00e0 ipotizzate nelle righe che precedono.<a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> Ma prima di dimostrarne la ragione \u00e8 opportuno esporre la seconda premessa che indicher\u00e0 il principio di fondo che si vuol sostituire, la forma di governo che si mira a trasformare e si sta trasformando, quella parlamentare.<\/li>\n<li>Non \u00e8 una trasformazione dichiarata, chiara e netta, quella che si vuole instaurare al vertice della Repubblica. \u00c8 anzi ignominiosamente camuffata. Non \u00e8 in discussione la figura del Presidente della Repubblica, non lo si vuole investire dei poteri di capo dell\u2019esecutivo prevedendone l\u2019elezione da parte del corpo elettorale, elezione, che, d\u2019altronde, non sarebbe, di per s\u00e9, fattore automatico di trasformazione del sistema da parlamentare in presidenziale. Non si vuole modificare la disposizione che conferisce al Presidente della Repubblica il compito di nominare il Presidente del Consiglio, di firmare i decreti di nomina dei ministri scelti dal Presidente del Consiglio e di presiedere la cerimonia del giuramento di ciascun ministro, dopo quello del Presidente del Consiglio. Da nessun atto o dichiarazione mai espressa risulta che si vogliono abrogare le norme costituzionali che impongono al Presidente del Consiglio di presentarsi entro dieci giorni dalla formazione del governo innanzi al Parlamento per riceverne la fiducia, tanto meno si vuole negare al corpo elettorale il diritto di eleggere i membri del Parlamento cui spetta il compito di approvare i progetti di legge presentati dal Presidente del Consiglio o dai suoi ministri. Non \u00e8 la facciata dell\u2019edificio costituzionale della Repubblica italiana che si vuole modificare. Si sospetta invece e fondatamente di una trasformazione, una promozione, un\u2019elevazione, trasfigurazione di altro inquilino. Assicurando comunque al Presidente della Repubblica il ruolo di ospite d\u2019onore di tale edificio per 7 anni ed anche pi\u00f9 se dovesse occorrere \u2026. al cerimoniale della Repubblica.<\/li>\n<li>Si potrebbe quindi rovesciare la \u201cgattopardesca\u201d espressione che rivel\u00f2 al principe di Salina il senso reale dell\u2019annessione della Sicilia al Regno d\u2019Italia, e domandare: se con le riforme Renzi-Boschi, resta \u201ctutto tale e quale\u201d quanto agli organi costituzionali e ai loro rapporti formali, perch\u00e9 mai \u201ctutto cambia\u201d quanto a forma di governo e con effetti preoccupanti sulla forma di stato ?<\/li>\n<li>Rispondere a questa domanda impone alcune riflessioni sulle forme di governo. Si pu\u00f2 partire dalla constatazione che esse non sono costruzioni dottrinali. I filosofi dell\u2019et\u00e0 classica che scoprirono le forme di stato, le descrissero, le esaminarono e le giudicarono, ignorando serenamente l\u2019esistenza delle forme di governo. Perch\u00e9 non erano nate e non c\u2019era nessuna ragione perch\u00e9 nascessero. Non potevano inventarle. Ne mancava il presupposto, l\u2019oggetto. Cos\u00ec come la democrazia diretta, la sudditanza diretta non ne aveva bisogno. E non ne avrebbe mai avuto bisogno, la sudditanza, se non fosse stata incrinata nella sua assolutezza e fosse stata messa in discussione prima e condizionata poi, e, di seguito, via via limitata e poi sdoppiata e infine dispersa. La democrazia invece s\u00ec da quando valic\u00f2 i confini delle singole citt\u00e0 e dovette espandersi a misura eguale allo spazio in cui si estendeva il potere sovrano delle monarchie. A produrre le forme di governo \u00e8 stata quindi la storia degli spazi territoriali insieme, ovviamente, a quella dei rapporti tra sovrano e sudditi. Tra chi aveva il potere di espropriare e quanti temevano di essere espropriati, tra chi aveva monopolizzato la violenza e ne scambiava l\u2019uso per garantire la sicurezza all\u2019interno e dall\u2019esterno e quelli che pagavano la protezione alla propria persona e ai propri beni. Pagavano ad un prezzo da concordare, secondo il rapporto di forza tra le due parti, una delle quali era composta da sudditi, sudditi dell\u2019altra parte del negoziato. Quindi, rapporto sicuramente ineguale anche quanto alla configurazione delle parti della trattativa perch\u00e9, con il detentore unico del potere, non poteva certo negoziare l\u2019intera pluralit\u00e0 dei \u201cprotetti\u201d disarticolandosi nei singoli suoi componenti. Che perci\u00f2 cercarono e trovarono, nella storia del diritto, la soluzione della questione in una figura relazionale che ben si prestava a trasformarsi per corrispondere adeguatamente all\u2019esigenza di assicurare la tutela degli interessi dei contribuenti nel negoziato col potere. Era la rappresentanza questa figura. Aveva come suo referente originario la <em>res singula<\/em> nei processi e la sostitu\u00ec con la pluralit\u00e0 di persone, la pluralit\u00e0 di una classe economica e sociale che si affacciava alla politica.<\/li>\n<li>Come tale, la rappresentanza incontr\u00f2 e si scontr\u00f2 proprio col potere di una persona sola, quella che deteneva il monopolio della violenza motivandola con la sicurezza che garantiva all\u2019interno ed all\u2019esterno dello stato, prima assoluto, poi nazionale, poi \u2026 . Cosa fosse lo stato e come si configurasse, quale fosse la sua forma, unica o duplice, lo rivel\u00f2 Machiavelli precisandone la differenza quando scrisse: \u201cTutti li stati, tutti e\u2019 dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini sono stati e sono o repubbliche o principati\u201d.<a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> E repubblica significava potere di un soggetto plurimo, principato significava potere di un soggetto solo. La repubblica come \u201cimperio sopra li uomini\u201d, di pi\u00f9 uomini e, tendenzialmente, fino a tutti li uomini \u201csopra tutti li uomini\u201d, il principato invece come imperio di un solo uomo \u201csopra tutti li uomini\u201d. \u00c8 da questa definizione che bisogna ripartire per giungere ad una persuasiva teoria delle forme di governo, che tenga conto delle ibridazioni intervenute e delle deviazioni che hanno subito e possono subire. Tenendo anche conto del condizionamento che dette forme non possono mai escludere o ridurre o incrementare o comprimere la forma di stato al punto da deciderne l\u2019identit\u00e0. Tenendo conto ovviamente che la stessa storia ne ha addirittura trasformato il contenuto. Tenendo conto soprattutto che la storia delle forme di governo \u00e8 la stessa storia della rappresentanza, della sua estensione, della sua forza e della sua credibilit\u00e0.<\/li>\n<li>\u00c8 quindi all\u2019origine della forma di governo che \u00e8 bene tornare. \u00c8 l\u00ec che si trova il rapporto primigenio che determiner\u00e0 la storia delle istituzioni statali e insieme la storia degli stati, iniziando a caratterizzare con qualche germe l\u2019identit\u00e0 dello stato che si andava formando col carattere che lo avrebbe definito.<\/li>\n<li>Una certa continuit\u00e0 di rapporti non certo armoniosi tra corona e feudatari in tutto il XIII secolo in Inghilterra, il carattere di adunanza che fu scelto per consentire che i feudatari e i rappresentanti delle contee, dei borghi e dei porti trattassero con la corona la gestione della finanza segn\u00f2 l\u2019inizio del parlamentarismo e quindi della rappresentanza. Segn\u00f2 la storia degli stati che divennero moderni e, con essa, la storia della sudditanza, delle obbligazioni dei sudditi in quanto tali ed in quanto a quella che oggi chiamiamo capacit\u00e0 tributaria, fino al suffragio universale ed al rovesciamento, anche se lento, affannoso, incerto del rapporto di sudditanza dal sovrano del regno al popolo sovrano.<\/li>\n<li>Questo rovesciamento, dunque, che si va compiendo pur se con stasi, interruzioni foriere di regressioni e di accelerazioni da otto secoli, \u00e8 uno di quei processi che si dispiegano \u201cnel lungo periodo\u201d e nel lungo periodo incontrano ed acquisiscono ulteriori contenuti e nuove forze o anche deviazioni ed ostacoli. Non si \u00e8 esaurito. Perch\u00e9 non si \u00e8 esaurita la potenzialit\u00e0 dello stato nell\u2019inventare nuove funzioni legittimanti o nuove forme di esercizio del potere chiunque possa esserne il titolare legittimo o il soggetto capace ad esercitarlo.<\/li>\n<li>Una costante per\u00f2 pu\u00f2 ritenersi sicura: \u00e8 quella della tensione all\u2019erosione del potere monocratico cui corrisponde dialetticamente una ritorsione, quella del potere a ricomporsi in forme rinnovate e dimensioni diversamente dislocate. Di questa dialettica la democrazia \u00e8 insieme soggetto ed oggetto perch\u00e9 rivelatrice della opposizione tra <em>demos<\/em> e <em>kratos<\/em>, i due termini che, nel rapportarsi, rispondono a due diverse leggi di movimento, quella del <em>demos<\/em>che \u00e8 tesa alla diffusione, espansione, inclusione e quella del <em>kratos<\/em>, volta, invece, alla concentrazione, condensazione, esclusione.<\/li>\n<li>Questi tre termini richiamano direttamente i caratteri della fase storica che stiamo attraversando, la fase della reazione alla costruzione del welfare state e che, mediante la liberalizzazione dei capitali dalla democrazia negli stati, ha imposto ed impone l\u2019incremento della loro retribuzione, la conseguente restrizione della spesa pubblica e con essa lo svuotamento dei diritti sociali. \u00c8 per assicurare tali obiettivi che la Trilaterale teorizz\u00f2 l\u2019eccesso delle domande della democrazia, la necessit\u00e0 di ridurle stante la loro insostenibilit\u00e0 da parte del sistema capitalistico, dispiegatosi secondo il parametro liberista dettato dalla Scuola di Chicago e accolto poi come fondamento dell\u2019Unione europea con i Trattati di Maastricht e quelli che gli sono succeduti. Trattati che hanno poi acquisito amplissime quote di sovranit\u00e0 erose agli stati membri e volte tutte ad assicurare il dominio incontrastato del capitalismo liberista.<\/li>\n<li>Il segno, il carattere di questa fase storica \u00e8 evidente. Non soltanto cresce la concentrazione del potere ma \u00e8 poderosa la sua estensione. Non risparmia le forme di governo. Quanto a quella presidenziale vale l\u2019esempio degli USA. Con l\u2019affermarsi della tendenza imperialista fu abbandonato il C<em>ongressional Government<\/em> (Wilson) e la primazia del Presidente ha poi sviluppato tutte le sue potenzialit\u00e0. Senza per\u00f2 stravolgere il modello disegnato nel 1787 dalla sua Costituzione.<\/li>\n<li>A stravolgere quello disegnato dalla sua Costituzione \u00e8, invece, la spinta monocratica che si manifesta prepotentemente su quella parlamentare in Italia. Non \u00e8 che in via generale, la<em>premiership<\/em> si sia consolidata a danno della rappresentanza in tutti gli stati a regime parlamentare. Tutt\u2019altro. Anche le <em>premiership<\/em> forti poggiano sulla rappresentanza la loro stessa primazia. Lo confermano l\u2019esperienza inglese e quella tedesca. Esperienze che, nel rivelare elementi di personalizzazione e di plebiscitarismo, li contengono all\u2019interno della rappresentanza partitica che resta comunque incombente e avvolgente nell\u2019attivit\u00e0 parlamentare oltre che sede del potere di ultima istanza. La tendenza che si profila in Italia \u00e8, invece, di altra natura. Si basa sulla decadenza dei partiti come istituzioni, la accentua, trasformandoli in comitati elettorali di un <em>leader<\/em>, cui offre un potere politico eminente in tutte le fasi del processo istituzionale. Iniziando dalla predisposizione delle candidature (stante che quella delle primarie si rivela essere una legittimazione truffaldina). Fa leva poi su di un sistema elettorale ad effetti maggioritari falsati dal c.d. premio di maggioranza. Ne consegue la distorsione dall\u2019elezione a funzione di diretta determinazione di una maggioranza servente il <em>leader<\/em>. Lo investe come premier. Trasferisce cos\u00ec al <em>leader<\/em>\u2013<em>premier <\/em>il potere politico connesso alla rappresentanza.<\/li>\n<li>La conseguenza \u00e8 che mentre la storia del forma di governo parlamentare \u00e8 storia, pur non lineare, dell\u2019attrazione del potere esecutivo nell\u2019area della rappresentanza, dalla opposta sequenza partito \u2013 comitato elettorale di un <em>leade<\/em>r, <em>leadership<\/em> conseguentemente potenziata, sistema elettorale ad effetti maggioritari falsati, <em>premiership<\/em> legittimata dall\u2019elezione, consegue l\u2019attrazione della rappresentanza nell\u2019area monocratica dell\u2019esecutivo. \u00c8 quanto dire che il parlamentarismo che si vuole e si sta instaurando in Italia \u00e8 quello che lo snatura. Ne determina la mutazione genetica della quale va ora scandito il processo. Non prima per\u00f2 di precisare i termini che lo definiscono. Quello iniziale e quello terminale.<\/li>\n<li>Il termine iniziale del processo \u00e8, non per caso, quello che all\u2019articolo 1 della Costituzione, contiene la scelta di genere, quella di Repubblica, e la qualificazione di specie, quella democratica. Che questa qualificazione si distingua da ogni altra per la serie indefinita dei suoi significati, per la molteplicit\u00e0 dei denotati cui allude, per l\u2019emotivit\u00e0 che suscita anche inconsciamente, \u00e8 certo, ha tuttavia un riferimento inoppugnabile al <em>demos,<\/em> quindi alla base sociale della Repubblica. In questo contesto va interpretata come fonte indefettibile del flusso di legittimazione che pu\u00f2, esso solo, fondare e sostenere una qualsiasi entit\u00e0 organica della Repubblica. Al secondo comma, questo articolo, riconosce nella sovranit\u00e0 popolare il titolare unico del potere supremo e ne definisce le qualit\u00e0 esclusive ed escludenti del suo esercizio. Assume quindi il monopolio della legalit\u00e0 costituzionale e lo racchiude \u201cnelle forme e nei limiti\u201d che sancisce. La prima deduzione che si pu\u00f2 trarre da queste norme \u00e8, in ordine alla revisione della Costituzione, l\u2019esclusione di procedure revisioniste diverse da quelle prescritte. Ne sono state tentate varie nei decenni scorsi. Il loro fallimento dimostra la forza non ridotta della preclusione contenuta nell\u2019art. 1 Cost. Non \u00e8 per\u00f2 l\u2019unica delle prescrizioni costituzionali deducibile dal primo articolo della Costituzione.<\/li>\n<li>Ce ne sono altre. Ce ne una ed \u00e8 fondamentale. Attiene alla forma di esercizio della sovranit\u00e0. Non \u00e8 scritta all\u2019articolo 1, ovviamente, e non poteva esserlo. \u00c8 scritta negli articoli che riconoscono e sanciscono i diritti politici dei cittadini ed in quelli che disegnano le istituzioni che ne assicurano l\u2019efficacia. Istituzioni che nel collocarsi al vertice degli Stati, nei regimi rappresentativi \u2013 quali sono o appaiono o comunque dichiarano di essere tutti i membri dell\u2019Onu \u2013 possono realizzare due specie di relazioni funzionali. Sono queste relazioni quelle che individuano le forme di governo. Che \u00e8 bene, in questa occasione, non limitarsi a nominare dandone per scontati i caratteri ed il valore ma, di tali relazione e di tali forme, accertare, analizzare e dispiegare i contenuti reali, le differenze funzionali e la effettiva dipendenza e distanza dai loro fondamenti.<\/li>\n<li>Prima tra queste istituzioni \u00e8 in ogni caso il Parlamento che si pone cos\u00ec come il termine dell\u2019alveo principale del flusso di sovranit\u00e0 e di legittimazione prodotto con l\u2019esercizio della sovranit\u00e0 da parte del suo titolare, il flusso della rappresentanza. Che, derivando da un\u2019entit\u00e0 plurale, per restar tale, deve affluire in un organo, ente, soggetto a struttura corrispondente, perci\u00f2 plurale. Flusso che, in via generale, in ogni ordinamento statuale rappresentativo, pu\u00f2 avere, com\u2019\u00e8 noto, due tipi di sbocco, quello ad estuario o quello a delta. Quello a delta, duplicandosi \u2013 come si sa \u2013 costituisce sia rappresentanza che investitura, l\u2019una per attribuire il potere legislativo, l\u2019altra per conferire il potere esecutivo. Lo sbocco ad estuario, invece, provvede a realizzare una rappresentanza idonea ad esercitare sia la funzione legislativa che quella di investitura della funzione esecutiva, attraendo tale funzione, come gi\u00e0 si notava nelle righe precedenti, nell\u2019area della rappresentanza popolare, sottoponendola quindi al controllo costante del titolare del potere di investitura, quindi della rappresentanza popolare. Dire investitura insieme a controllo costante dell\u2019organo investito da parte dell\u2019organo investitore \u00e8 lo stesso che dire fiducia. Fiducia del Parlamento al Governo, costante coerenza dell\u2019azione del Governo all\u2019indirizzo politico per il quale il Parlamento ha investito del potere esecutivo una determinata composizione del Governo, un determinato programma di azione governativa, quel programma che il Parlamento ha approvato come motivazione della fiducia concessa. Ecco spiegata la formula che definisce come fondata sulla fiducia del parlamento la forma di governo parlamentare. Per definire tale forma di governo si \u00e8 ritenuto quanto mai opportuno insistere, oltre che sulla indefettibilit\u00e0, sulle ragioni del rapporto, sul suo significato politico, sulle implicazioni che determina, quindi sulla fonte da cui solo pu\u00f2 derivare la formazione, la composizione, l\u2019indirizzo politico, il potere del governo, un potere derivato, derivato dalla volont\u00e0 del Parlamento, almeno dalla sua maggioranza.<\/li>\n<li>Si \u00e8 ora nella condizione di confrontare le due leggi promosse dal Governo Renzi, quella costituzionale sul bicameralismo e quella elettorale, con la forma di governo disegnata in Costituzione. Ed \u00e8 bene ripartire dalle considerazioni iniziali, quelle sul potere, e sarebbe forse meglio dire sulla competenza, quindi sulla misura (Giannini) del potere. Ma prima ancora della misura emerge la questione dell\u2019attribuzione del potere. Nel valutare quello cui ha fatto ricorso il Governo con la presentazione e poi con il perseguimento dell\u2019obiettivo \u201criformatore\u201d, si \u00e8 insistito, da chi scrive, nel definirlo come potere di revisione e si \u00e8 insistito per riaffermarne i limiti, gli ambiti, lo spessore e la necessit\u00e0 che, ai fini della sua pretesa di legittimazione, nell\u2019esercizio di tale potere, Governo e Parlamento si fossero rigorosamente attestati entro i confini precostituiti per tale funzione. Solo un accenno \u00e8 stato dedicato ad una questione che \u00e8 da considerare a questo punto e che \u00e8 decisiva. \u00c8 la questione del presupposto di questo potere, della sua legale spettanza.<\/li>\n<li>Si pu\u00f2 ritenere che tale spettanza sussista per un organo composto contravvenendo alle norme sulla sua composizione ? Sulla illegittimit\u00e0 costituzionale della legge elettorale denominata \u201c<em>porcellum<\/em>\u201d non possono esserci dubbi. La sentenza n. 1 del 2014 pronunziata dalla Corte costituzionale \u00e8 univoca. Nessuno infatti poteva dubitarne, e nessuno ha dubitato del suo significato.<a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> Si \u00e8 voluto invece interpretarne gli effetti in modo mai tanto stravolgenti dottrine, usi norme. Come \u00e8 ampiamente noto, si \u00e8 sostenuto che, avendo tale sentenza consentito, in base al principio di continuit\u00e0 dello stato, la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare delle Camere illegittimamente elette, tale prosecuzione avrebbe potuto protrarsi fino alla fine della Legislatura. Espressione, questa \u201cdella fine della Legislatura\u201d, che la Corte si \u00e8 ben guardata dall\u2019usare preferendo invece quella di \u201cuna nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovr\u00e0 effettuare o secondo le regole della normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione ovvero secondo la nuova normativa eventualmente adottata dalle Camere.\u201d<a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> Ripete al plurale questa formula, se non a prescrivere la nuova consultazione, per non interferire col potere del Presidente della Repubblica, certamente a invocarla o, almeno, a considerarla come conseguente all\u2019esaurirsi dei tempi della <em>prorogatio<\/em>, dei quali ricordava con gli esempi univoci (ex art. 61 Cost. 90 giorni, ex art. 77 Cost. 60 giorni) i limiti di durata nei casi costituzionalmente previsti e quindi vincolanti nel massimo per altri casi di interventi per fattispecie analoghe a quella oggetto della sentenza.<a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> La conseguenza dell\u2019omissione dello scioglimento \u00e8 del tutto evidente. La storia del Parlamento italiano e quindi della Repubblica italiana si caratterizzer\u00e0 per aver attraversato una fase non comparabile con alcuna altra fase della storia dei parlamenti, la fase di una legislatura parlamentare illegittima per omesso atto di scioglimento di un Parlamento illegittimo per composizione, dichiarata illegittima da un organo supremo dell\u2019ordinamento. Omissione che poteva essere giustificata temporaneamente dalla crisi economico-finanziaria che avvolgeva il Paese, poteva quindi anche autorizzare un esercizio delle funzioni parlamentari se volte al fine esclusivo del superamento di tale crisi, ma che non poteva n\u00e9 protrarsi oltre il superamento (<em>Hispania docet<\/em>) della fase acuta della crisi, tanto meno consentire l\u2019avvio di una revisione costituzionale.<\/li>\n<li>Una domanda si pone spontanea: l\u2019incompetenza assoluta di un organo accertata in via giurisdizionale non travolge gli atti posti in essere da tale organo oltre i limiti temporali della<em>prorogatio<\/em> e oltre quelli ordinari delle sue funzioni ? A questa domanda non si pu\u00f2 rispondere negativamente neanche ponendosi sulle orme di una augusta dottrina, quella che definiva \u201cdi fatto\u201d l\u2019instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale, asserendo che \u201cil fatto si tramuta in diritto non appena esso \u00e8 compiuto\u201d.<a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> Non si pu\u00f2 rispondere negativamente perch\u00e9, a ben riflettere, non siamo di fronte al quella stessa fattispecie, perch\u00e9 il fatto (legge costituzionale Renzi-Boschi), pur compiuto, produrrebbe i suoi effetti solo a seguito del voto favorevole nel referendum costituzionale. Per ora, \u201cil fatto\u201d che si potrebbe tramutarsi in diritto \u00e8 configurabile intanto come usurpazione di potere politico ed esercizio arbitrario di funzione pubblica. Che sia imputabile ad un\u2019Assemblea elettiva e addirittura ad ambedue i rami del Parlamento, che diventi perci\u00f2 non punibile un crimine del genere qualunque sia il risultato del referendum, \u00e8 conseguenza diretta dello stravolgimento funzionale del sistema compiuto dall\u2019omissione dell\u2019atto di scioglimento del Parlamento illegittimo da parte del Presidente della Repubblica. Ne deriva una conseguenza. La reiezione della legge costituzionale oggetto del referendum sul bicameralismo avrebbe anche il merito di ripristinare il principio della \u201csuperiore legalit\u00e0 della Costituzione\u201d riconducendo l\u2019Italia al livello di civilt\u00e0 dal quale \u00e8 caduta, quello degli stati di diritto.<\/li>\n<li>Produrrebbe ovviamente effetti virtuosi per la stabilit\u00e0 della forma di governo in Italia e, per la seconda volta nella storia della Repubblica, dieci anni dopo l\u2019annullamento della legge di modifica della Costituzione tentata dal Governo Berlusconi, riaffermerebbe la scelta della forma parlamentare di governo da parte del corpo elettorale italiano. La riaffermerebbe indirettamente neutralizzando la legge elettorale (della quale si \u00e8 gi\u00e0 fatto qualche cenno) denominata <em>italicum<\/em>. Che \u00e8 legge avente ad oggetto il sistema elettorale per l\u2019elezione della sola Camera, visto che, nel disegno <em>renziano<\/em> , il Senato <em>deformato <\/em>sarebbe eletto dai consigli regionali. Ma \u00e8 ormai tempo di provare come queste due leggi, facendo sistema, mistificando regole, procedure ed atti, travolgono la forma parlamentare di governo.<\/li>\n<li>Partiamo da una constatazione auto evidente. La democrazia moderna, quindi la forma democratica di stato, o \u00e8 rappresentativa o non \u00e8. Va di certo integrata, arricchita con istituti di democrazia diretta. Ma il suo fondamento intangibile \u00e8 la rappresentanza, ne \u00e8 l\u2019essenza. Deviarla, distorcerla, amputarla \u00e8 comprimere quel che resta della sovranit\u00e0 popolare dopo l\u2019erosione subita dai trattati Ue. E ora la domanda: come, in quali termini si pone rispetto a tali principi ed a tali fondamentali esigenze il Senato \u201crenziano\u201d. Quale \u00e8 la rappresentanza sulla quale dovrebbe basarsi ? L\u2019articolo 1 della legge costituzionale gli riconoscerebbe quella \u201cdelle istituzioni territoriali\u201d, quindi una rappresentanza di enti, delle regioni-enti dei comuni-enti. Una rappresentanza conseguente alla elezione da parte dei Consigli regionali di consiglieri regionali e di sindaci, uno per Regione, questi sindaci, eletti al Senato non dai consigli comunali, ma da quelli regionali. Questi senatori \u2013 21 su 95 \u2013 rappresenterebbero i comuni ove furono eletti sindaci (e anche gli altri ? ) o i Consigli regionali che li eleggono al Senato ? Domanda analoga suscita il disposto del quinto comma dall\u2019art. 2 secondo cui i Consigli regionali dovrebbero eleggere i senatori di loro spettanza \u201cin conformit\u00e0 alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo degli organi di provenienza\u201d. Scelte di maggioranza, scelte articolate ? Mai formulazione di enunciato normativo di testi costituzionali pu\u00f2 essere stata tanto ambigua. Non saranno poche le questioni interpretative affidate alla legge di attuazione di tale testo n\u00e9 saranno di incontestata soluzione.<\/li>\n<li>Dalle righe che precedono si pu\u00f2 constatare la doppiezza di una rappresentativit\u00e0 di tal genere. Ambigua tra gli interessi della regione come ente (elezione da parte dei consigli) e regione come comunit\u00e0 (scelte degli elettori) ingannevole per ciascuna delle due entit\u00e0. La derivazione duplice della rappresentanza porterebbe ad assemblare gli interessi dei comuni con quelli delle regioni. Interessi che sono istituzionalmente distinti dalla rispettiva autonomia istituzionale e talvolta contrapposti. Dalla loro mescolanza non possono che conseguire effetti perversi per la loro rappresentanza all\u2019interno del Senato. Perch\u00e9 si spezza nei contenuti, disperdendosi e neutralizzandosi. Non pu\u00f2 quindi che risultare compressa. Si consideri poi che, per i sindaci eletti al Senato, la derivazione \u00e8 addirittura triplice. Si deve quindi constatare che \u00e8 stata negata una evidenza concettuale ed empirica, quella della rispettiva autonomia degli enti territoriali che preclude una rappresentanza congiunta ed imporla normativamente \u00e8 lo stesso che mistificarla.<\/li>\n<li>Incomprensibile poi \u00e8 la modifica dell\u2019articolo 59 Cost. che riduce la durata in carica dei senatori nominati per gli altissimi meriti conseguiti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario a 7 anni, quanti quelli della durata in carica del Presidente della Repubblica. In quale delle sue attribuzioni pu\u00f2 o deve essere rappresentato al Senato il Presidente della Repubblica: in quella di capo dello stato pur se il titolare di tale funzione \u00e8 nella pienezza delle su funzioni ? Nella rappresentanza dell\u2019unit\u00e0 nazionale \u2026. da dividere in 5 parti ? Solo la mancanza del senso del ridicolo pu\u00f2 poi immaginare che gli altissimi meriti si affievoliscono anno per anno per scomparire in perfetta coincidenza col mandato presidenziale \u2026.<\/li>\n<li>Un rapporto come quello descritto tra corpo elettorale e Senato non pu\u00f2 comportare e non comporta una rappresentanza politica credibile. Non, di certo, quella imposta dal significato e dalle implicazioni dell\u2019articolo 1 Cost. sulla sovranit\u00e0 popolare e sulle forme del suo esercizio. Non quella quindi che consentirebbe la partecipazione alla funzione legislativa, tanto meno se di revisione costituzionale. Neanche quella di eleggere due giudici costituzionali, per citare le funzioni che direttamente esprimono il senso della sovranit\u00e0. Non \u00e8 di rappresentanza politica il ruolo che Renzi vuole intestare ai membri del Senato. \u00c8 quello di tramite politico-clientelare tra Governo da una parte e Regioni e Comuni dall\u2019altra per l\u2019erogazione contrattata delle risorse finanziarie disponibili per la discrezionalit\u00e0 che comunque resta al Governo ex art. 119 Cost., commi 3 e 5, come modificato. \u00c8 del tutto ovvio che questo stesso rapporto non potr\u00e0 mai diventare uno strumento di esercizio di un contropotere nei confronti dello strapotere di una Camera dei deputati, trasformata in organo di esecuzione delle decisioni del Governo e del suo Presidente del Consiglio mediante legiferazione. Uno dei principi fondativi del garantismo costituzionale \u00e8 schiacciato. Se fosse stato adottato per ispirare la riforma del Senato, avrebbe potuto risolvere la questione di fondo del bicameralismo italiano, quella della sua ragion d\u2019essere.<a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/li>\n<li>Invece, no. La deformazione del Senato si accoppia all\u2019<em>italicum<\/em> che travolge la forma parlamentare di governo. Sia chiaro. L\u2019incostituzionalit\u00e0 del <em>porcellum<\/em> dichiarata dalla Corte costituzionale derivava dalla violazione della sovranit\u00e0 popolare cui si aggiungevano due altre violazioni, quella del principio di uguaglianza e quella della libera scelta dei suoi rappresentanti da parte del corpo elettorale. Messe insieme, insomma, le tre violazioni facevano di quella legge elettorale un esemplare strumento di mistificazione della rappresentanza e di svuotamento della democrazia.<\/li>\n<li>L\u2019<em>italicum<\/em> avrebbe dovuto sostituirla, sanando il triplice vulnus. Ma lo riproduce. Reitera la violazione dei principi inviolabili della Costituzione e della democrazia. Anch\u2019esso contrae e contorce l\u2019espressione della sovranit\u00e0 popolare. Infrange il principio della libert\u00e0 di voto dell\u2019elettore di scegliersi chi eleggere, gliene precostituisce una serie. \u00c8 quella dei capilista dei cento collegi che risulteranno eletti sempre che la lista che capeggiano avr\u00e0 seggi. L\u2019altra dirompente violazione di principi fondamentali \u00e8 quella occultata dalla idolatria della governabilit\u00e0, della stabilit\u00e0 ad ogni costo, della personalizzazione del potere attribuendolo tutto ad un uomo solo. Lo si denomina \u201cpremio di maggioranza\u201d. Ne va smascherata la verit\u00e0. \u00c8 falso nel nome, nel contenuto e negli effetti. Non premia affatto una maggioranza, vanifica quella vera. Si sa che in qualunque entit\u00e0 di votanti la maggioranza si identifica nella met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti espressi. Il \u201cpremio di maggioranza\u201d non lo si conferisce a chi questi voti li ha acquisiti, ma a chi non li ha acquisiti. Lo si conferisce ad una minoranza, quella che ha ottenuto un solo voto in pi\u00f9 di ciascuna altra minoranza. Il premio si traduce quindi in un privilegio per una delle minoranze rispetto a tutte le altre. Privilegio che comporta discriminazione di voti e sottrazione di seggi a quella che risulter\u00e0 essere in ogni caso, chiunque la calcoli, qualunque sia il tipo di scrutinio, la maggioranza reale, perch\u00e9 composta dalla somma delle liste votate, esclusa la minoranza privilegiata. Ad essa il corpo elettorale ha negato di diventare maggioranza e lo diventa, quindi, contro la volont\u00e0 popolare.<\/li>\n<li>Con l\u2019<em>italicum<\/em> vengono assegnati 340 seggi (24 in pi\u00f9 della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei 630 della Camera) alla lista che ottiene il 40 per cento dei voti. Lo stesso numero di seggi verrebbe assegnato anche ad una lista che ne ottenga meno, anche il 30, il 20 \u2026. Infatti, per il caso che nessuna lista ottenga il 40 per cento dei voti, \u00e8 previsto un secondo turno, col quale si assegna il \u201cpremio\u201d alla lista che, nel ballottaggio tra le due che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, sia prevalsa con qualsiasi <em>quorum<\/em>. <a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/li>\n<li>Collegata alla deformazione del Senato, l\u2019<em>italicum<\/em> non nasconde il suo obiettivo reale. Lo rivela nel prevedere che le formazioni elettorali che \u201csi candidano a governare\u201d, devono depositare, col contrassegno che le identifica, il nome del \u201ccapo della forza politica\u201d, cio\u00e8 del candidato alla presidenza del consiglio che, in quanto leader di uno dei partiti geneticamente mutati, avr\u00e0 composto la lista dei candidati al Parlamento collocandovi i suoi fiduciari. L\u2019<em>italicum<\/em> converte quindi l\u2019elezione dei membri del Parlamento in elezione diretta del capo del governo che carpir\u00e0 in tal modo il flusso di sovranit\u00e0 e di legittimazione prodotto dal voto del corpo elettorale dissolvendo la rappresentanza politica, fondamento della democrazia moderna. Stravolta la forma parlamentare di governo, \u00e8 incrinata la forma di stato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Bibliografia<\/p>\n<p>La bibliografia sul tema \u00e8 vastissima. Per quella generale rinvio al mio \u201c<em>Costituzione e revisione costituzionale nell\u2019et\u00e0 della mondializzazione<\/em> in <em>Scritti in onore di Giuseppe Guarino<\/em>\u201d, II, Cedam,1998, 211-297. Per quella recente all\u2019ottimo saggio di M. Villone, <em>La riforma Renzi-Boschi <\/em>cit.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr. Mortati, <em>Concetto limiti, procedimento della revisione costituzionale<\/em>, ora i Id. <em>Scritti,<\/em>II, Giuffr\u00e8, 1972, 15<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Su tale vicenda in via generale rinvio al mio <em>Costituzione e revisione costituzionale nell\u2019et\u00e0 della mondializzazione<\/em> in <em>Scritti in onore di Giuseppe Guarino<\/em>, II, Cedam, 1998, 211-297, e sulla specificit\u00e0 italiana del tema, cfr. M. Villone, <em>Un<\/em> <em>decennio incostituzionale<\/em>, manifestolibri, 2015 e G. Azzariti, <em>Contro il revisionismo costituzionale<\/em>, Laterza, 2016, spec. 243-255.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Machiavelli, <em>Il Principe e Discorsi<\/em>, Milano, Feltrinelli, 1960, 15<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Le critiche mosse sull\u2019ammissibilit\u00e0 del quesito per difetto di rilevanza furono superate da F. Bilancia, <em>Ri<\/em>\u2013<em>porcellum e giudicato costituzionale<\/em>, in <em>Costituzionalismo<\/em>.it gennaio 2014 ma 3\/2013.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cfr. punto 7 del \u201c<em>considerato in diritto<\/em>\u201d della sentenza della Corte n. 1 del 2014<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Alle stesse conclusioni giunge autorevolmente A. Pace, <em>Le ragioni del No<\/em> in <em>La Costituzione bene comune<\/em>, Roma, Ediesse, 2016, 30. M. Villone in <em>La riforma Renzi-Bossi:Governo forte, Costituzione debole<\/em> in www. <em>Costituzionalismo<\/em>.it concede la legittimazione formale al Parlamento eletto col <em>porcellum<\/em>, ma gli nega quella materiale e politica.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cfr. Santi Romano, <em>L\u2019instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale<\/em> ora in <em>Scritti minori<\/em>, vol. I\u00b0 , <em>Diritto<\/em> <em>costituzionale<\/em>, Giuffr\u00e8 1950, 107 e ss., spec. 150.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Chi scrive \u00e8 l\u2019autore del commento all\u2019 <em>Art. 55<\/em> del Commentario della Costituzione a cura di Giuseppe Branca, commento che rilevava come le \u201ctormentate deliberazioni normative del Costituente sulla strutturazione del Parlamento \u2026 non offrono una base razionalmente molto solida al bicameralismo italiano \u2026. 25.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/2016\/06\/27\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Per una puntuale disamina dell\u2019italicum a confronto con la sentenza 1\/2014, cfr., tra i molti, De Fiores, La <em>riforma<\/em> <em>della legge elettorale<\/em> in <a href=\"http:\/\/www.costituzionalismo\/\">www.<em>costituzionalismo<\/em><\/a>. it 1.2015<\/p>\n<p><strong>fonte<\/strong>:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.hyperpolis.it\/online\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/\">http:\/\/www.hyperpolis.it\/online\/modifiche-costituzionali-e-forma-di-governo\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di HYPERPOLIS (Gianni Ferrara) saggio in corso di pubblicazione sulla rivista Questione Giustizia n.2 2016, uscito il 27 giugno 2016 su Coordinamento Democrazia Costituzionale &lt;&lt;Partiamo da una constatazione auto evidente. 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