{"id":18062,"date":"2016-09-22T12:29:32","date_gmt":"2016-09-22T10:29:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=18062"},"modified":"2016-09-22T12:29:32","modified_gmt":"2016-09-22T10:29:32","slug":"lincivilta-al-potere-di-certi-politici-esteri-e-la-mancanza-di-rispetto-verso-se-stessi-il-punto-sulla-sovranita-negletta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=18062","title":{"rendered":"L&#039;incivilt\u00e0 (al potere) di &quot;certi politici esteri&quot; e la mancanza di rispetto verso se stessi (il punto sulla sovranit\u00e0 negletta)"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>ARTURO (da LUCIANO BARRA CARACCIOLO)<\/strong><\/p>\n<p><em>Questo post di Arturo \u00e8 bellissimo e particolarmente tempestivo.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Bellissimo lo \u00e8 perch\u00e9 fa magistralmente il punto su una serie di fondamentali questioni (la sovranit\u00e0, il &#8220;vincolo esterno&#8221;, le condizioni giuridiche di principio, proprie delle Nazioni Civili, nonch\u00e9 di legalit\u00e0 costituzionale, che consentirebbero di arrestarne la geometrica potenza distruttiva di benessere e democrazia nel nostro paese); e tali questioni costituiscono uno dei filoni fondamentali affrontati su questo blog, ormai, nel corso di anni.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Il post risponde perfettamente alla conseguente necessit\u00e0 di riordinare e riassumere le idee esposte per i &#8220;non giuristi&#8221;, ormai divenuti &#8220;colti&#8221;nel senso pi\u00f9 sano della parola, in quanto si sono formati su queste pagine; con grande orgoglio da parte mia per aver visto i frutti tangibili di questa crescita, nelle risposte fornite da commentatori e frequentatori del blog.<\/em><\/p>\n<p><em>Tempestivo lo \u00e8 per una ragione molto attuale e non paradossale; <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/09\/le-cos-prcipitanopercio-il-piano-va.html\">gli &#8220;eventi che precipitano&#8221;<\/a>, secondo la traiettoria che si era pre-tracciata in <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/01\/le-contromosse-dellordoliberismo-2-il.html\">post che risalgono ai primi passi di questo blog<\/a>, si stanno sviluppando per linee esterne, cio\u00e8 <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2016\/09\/18\/conti-pubblici-revisione-del-fiscal-compact-e-calcolo-del-pil-potenziale-dietro-lo-strappo-tra-renzi-e-i-partner-ue\/3040843\/\">sul piano internazionale<\/a>, e &#8220;autoctone&#8221;, cio\u00e8 della <a href=\"http:\/\/www.ecodibergamo.it\/stories\/isola\/io-voglio-una-lega-fortesalvini-a-pontida-gli-altri-abbiano-coraggio_1202086_11\/\">politica interna<\/a> (che vanno confrontate con quanto detto nella prima parte del mio intervento a Chianciano, che spero sia presto disponibile in rete).\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>A una prima impressione, personalmente, devo resistere alla tentazione di cadere nel pi\u00f9 profondo sconforto. Una condizione psicologica che porterebbe, nella sua logica &#8220;emotiva&#8221;, a seri ripensamente sulla stessa utilit\u00e0 di proseguire l&#8217;esperienza del blog.<\/em><\/p>\n<p><em>Ma questo sconforto non ce lo possiamo permettere: la linea di <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/01\/la-fine-delleuro-giustizia-nel-diritto.html\">giustizia nel diritto<\/a> che si \u00e8 tentato qui di sostenere, impone di lasciare che i &#8220;semi&#8221; della legittimit\u00e0 costituzionale democratica siano ancora da preservare, nella speranza che un giorno possano comunque germogliare (&#8220;a futura memoria&#8221;, come ho detto pi\u00f9 volte).\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Perci\u00f2, continuare a rendere testimonianza di questa legittimit\u00e0 democratica, mentre si cercher\u00e0 di &#8220;realizzare&#8221; razionalmente la portata degli eventi che si stanno dipanando in questi giorni tormentati, rimane sempre un compito che la coerenza con lo Spirito dell&#8217;Uomo rende degno di perseguire.<\/em><\/p>\n<p>Per capire il fondamentale ruolo che la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea ha svolto e svolge nel processo di integrazione comunitaria, e quindi poter apprezzare la reazione della Corte Costituzionale italiana di fronte ad esso, bisogna necessariamente fare un po\u2019 di passi indietro sia teorici che storici.<\/p>\n<ol>\n<li>Per prima cosa bisogna tornare sulla definizione giuridica di <strong>sovranit\u00e0<\/strong>: i termini della questione sono stati cristallinamente chiariti <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/06\/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion.html\">in questo importante post sul Brexit<\/a> che vi consiglio di (ri)leggere.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In termini generalissimi, la sovranit\u00e0 degli Stati ha quindi <strong>due aspetti<\/strong>: <strong>uno esterno<\/strong>, consistente nell\u2019indipendenza, nel senso di originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento statale; e <strong>uno interno<\/strong>, nel senso di supremazia rispetto alle realt\u00e0 sociali e politiche interne.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>I <strong>federalisti<\/strong> tuonano spesso contro \u201c<strong><em>la sovranit\u00e0 assoluta<\/em><\/strong>\u201d degli Stati la cui \u201c<em>malefica virt\u00f9<\/em>\u201d ha spinto \u201c<em>qualche cultore di diritto pubblico a compiere una costruzione elegante<\/em>\u201d (\u00abCorriere della Sera\u00bb, 28 dicembre 1918; lettera a firma Junius, cio\u00e8 il solito <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/07\/uem-federalismo-ordoliberismo-einaudi-e.html\">Einaudi<\/a>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ci sentiamo di tranquillizzarli: la realt\u00e0 della <strong>sovranit\u00e0 esterna<\/strong> \u00e8 esattamente all\u2019opposto di come la immaginano loro: <em>\u201c<\/em><em>la sovranit\u00e0, lungi dall\u2019essere incompatibile con il diritto internazionale, \u00e8 anzi un concetto &#8211;\u00a0 e, se si vuole, un \u201cistituto\u201d &#8211;\u00a0 <strong>suo proprio<\/strong>. In primo luogo, <strong>la sovranit\u00e0 \u00e8 riconosciuta (o denegata) precisamente da norme internazionali<\/strong>. In secondo luogo, <strong>la sovranit\u00e0 \u00e8 il presupposto per l\u2018applicabilit\u00e0 di (altre) norme internazionali<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>La sovranit\u00e0, insomma, \u00e8 non la negazione di ogni obbligo internazionale, ma al contrario il suo necessario presupposto<\/u><\/em><\/strong><em><u>: solo gli stati sovrani sono soggetti ad obblighi internazionali<\/u><\/em><em>.<\/em>\u201d (R. Guastini, Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 214).<\/p>\n<p>O anche, come ha detto, a me pare lucidamente, Natalino Irti (Norma e luoghi, Laterza, Roma-Bari, 2001, pag. 96): <em>\u201c<strong>La sovranit\u00e0 degli Stati <\/strong>e le decisioni politiche sono <strong>tramiti necessari<\/strong> di qualsivoglia assetto internazionale. <strong>Il vago e umanitario cosmopolitismo, che nega sovranit\u00e0 e indipendenza degli Stati, non giova n\u00e9 alla cooperazione n\u00e9 alle pacifiche intese<\/strong>. Esso distrugge il reale e storico fondamento dei suoi stessi disegni. Non senza gli Stati, ma <strong>solo attraverso gli Stati<\/strong>, e dunque con <strong>la mediazione del volere politico<\/strong>, sono perseguibili gli obbiettivi di carattere internazionale.\u201d<\/em><\/p>\n<p>2.1. Il vero bersaglio di Einaudi \u00e8 ovviamente un altro: \u201c<em>Se <strong>i parlamenti si sono rapidamente trasformati in camere di registrazione<\/strong>, quella trasformazione, gi\u00e0 iniziatasi del resto prima della guerra, fu imposta dalla <strong>necessit\u00e0<\/strong>. Quando le materie soggette a discussione ed a deliberazione hanno carattere internazionale, non possono essere discusse e decise da parlamenti municipali. <strong>Sopra agli stati, divenuti piccoli<\/strong>, quasi grandi municipi, ed ai loro organi deliberanti, debbono formarsi, si sono gi\u00e0 costituiti idealmente stati pi\u00f9 ampi, <strong>organi di governo diversi da quelli normali<\/strong>.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Insomma, il bersaglio della retorica del grande pennello \u00e8 una certa conformazione della<strong>sovranit\u00e0 interna, <\/strong>gi\u00e0 troppo democratica se lasciata ai Parlamenti.<\/p>\n<p>Ovvio che Einaudi non si disturbi a criticare ci\u00f2 che nemmeno pu\u00f2 concepire (nel 1918, poi, figuriamoci), cio\u00e8 quella specifica conformazione della sovranit\u00e0 interna che \u00e8 <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/06\/il-trattato-di-westfalia-bravo-grazie.html\">la sovranit\u00e0 democratico-costituzionale<\/a> volta a realizzare i diritti fondamentali (sociali in primis), ma il significato antidemocratico delle sue argomentazioni \u00e8 comunque chiaro.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Antidemocratico perch\u00e9?<\/li>\n<\/ol>\n<p>Come giustamente <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/06\/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion.html\">s\u2019\u00e8 osservato<\/a>:<\/p>\n<p>\u201c<strong>la compressione della sovranit\u00e0 non dipende solo dall&#8217;esistenza in s\u00e9 di un potere generalizzato di interferenza<\/strong> con le prerogative di un certo Stato (cio\u00e8 un&#8217;interferenza che pu\u00f2 andare al di l\u00e0 dei settori di competenza UE elencati nei trattati, come lamenta il regno Unito col riferimento alla &#8220;Carta dei diritti&#8221;, incorporata <em>in un certo modo<\/em> nel diritto europeo), <strong>ma dipende, anche e soprattutto, dal tipo e dal contenuto delle norme sovranazionali che si impongono<\/strong> in virt\u00f9 della (supposta) prevalenza del diritto europeo.\u201d<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, come analizzava lucidamente <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/05\/diritti-umani-e-democrazia-lo-stato.html\">in un articolo di qualche anno fa<\/a> (altro consiglio di (ri)lettura) Giancarlo Montedoro: <em>\u201c<\/em><strong><em>I fondamentali orientamenti normativi &#8211; eguaglianza, relazioni sociali governate da regole legali, libert\u00e0 generali, rispetto per i diritti umani &#8211; anche se spesso non pienamente praticati, restano legati allo stato-nazione<\/em><\/strong><em>.<\/em><\/p>\n<p><em>Paradossalmente, lo <strong>stato-nazione funziona anche come barriera sostanziale,<\/strong> nella misura in cui tali orientamenti restano <strong>mere finzioni al di fuori dei confini dello stato-nazione<\/strong><\/em><strong><em>.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>I diritti umani trovano infatti sostanza solo in quanto codificati come diritti civili entro uno stato-nazione, mentre le relazioni internazionali restano affidate alla dipendenza (coloniale), alla violenza e alla guerra.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Penso che il ragionamento, <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/02\/il-vero-volto-dei-trattati.html\">gi\u00e0 ripetutamente svolto<\/a>, sia chiaro: <u>la radicale diversit\u00e0 sociologica, e quindi politica, fra rapporti internazionali e rapporti interni allo Stato-nazione rende, almeno per il momento, la preservazioni della sovranit\u00e0 statale esterna requisito <strong>non sufficiente ma sicuramente necessario<\/strong> a una conformazione di quella interna ai principi-fini di democrazia sostanziale previsti dalla Costituzione<\/u>, vale a dire, ripetiamolo ancora una volta, &#8211; visto che pare che fuori di qui nessuno ne capisca o ne ricordi il significato-, l\u2019attuazione generalizzata dei diritti fondamentali e in primis quello al <strong><u>lavoro,<\/u><\/strong> cos\u00ec da renderne l\u2019esercizio concretamente uguale per tutti realizzando <strong><u>l\u2019uguaglianza sostanziale<\/u><\/strong>: <em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8220;Il secondo comma <strong>dell\u2019art. 3<\/strong> fa appunto riferimento a limiti di fatto che, nei confronti di un gran numero di soggetti, impediscono la attuazione piena del principio di uguaglianza, e che devono essere eliminati merc\u00e8 interventi di indole pubblicistica diretti a <strong>consentire a ciascuno la partecipazione, in condizioni di parit\u00e0, a tutte le attivit\u00e0 sociali<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>Pertanto, se si coordina l\u2019art. 1 con la disposizione citata per ultimo, <strong><u>appare confermata l\u2019opinione che vede nel valore lavoro l\u2019elemento fondamentale dell\u2019ideologia politica informatrice dell\u2019intero assetto statale<\/u>, <u>e perci\u00f2 costitutivo del tipo di regime<\/u><\/strong>.\u201d<\/em> (C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, Il diritto del lavoro, 1954, I, pp. 149-212 ora in Scritti, vol. III, Giuffr\u00e8, Milano, 1972, pag. 235).<\/p>\n<p>Ma sar\u00e0 proprio cos\u00ec drammatica questa differenza fra societ\u00e0 nazionale e <em>i<\/em>nternazionale?<\/p>\n<p>Non bastasse quanto gi\u00e0 riportato, sentiamo anche un economista (il solito, ma non \u00e8 mai troppo, <strong>Caff\u00e8<\/strong>: Cooperazione economica o vassallaggio?, \u201cIl Messaggero\u201d, 7 novembre 1977 ora in Contro gli incappucciati della finanza, a cura di G. Amari, Lit Edizioni, Roma, 2013, s.p): <em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u201c\u00c8 bene premettere, a scanso di equivoci, che una cooperazione economica come quella che si manifesta nel \u00abComecon\u00bb, l\u2019associazione tra i Paesi dell\u2019Est europeo e l\u2019Unione Sovietica, non pu\u00f2 incontrare l\u2019approvazione di chi ritenga che <strong>la cooperazione costituisca qualcosa che vale soltanto se implichi fondamentale uguaglianza tra le parti e non rapporti di sudditanza<\/strong>. Del resto, l\u2019esplicita insofferenza che \u00e8 stata manifestata in varie occasioni da alcuni membri del \u00abComecon\u00bb sta a indicare che i rapporti di sudditanza possono essere sub\u00ecti, ma non graditi.<\/em><\/p>\n<p><em>Ci\u00f2 detto, sarebbe soltanto un voler autoilludersi se si pensasse che <strong>le forme di collaborazione esistenti tra i Paesi a economia pi\u00f9 o meno di mercato non comportino<\/strong><strong>rapporti di dominazione, assoggettamento a posizioni egemoniche, tendenze involutive miranti a trasformare una ideale cooperazione tra uguali in un concreto assoggettamento a regole imposte, talvolta con pesante brutalit\u00e0, da un ristretto direttorio di potenti<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><em>Malgrado ci\u00f2, una economia di mercato in vario modo imputridita pu\u00f2 essere considerata preferibile a una pianificazione centrale burocratizzata. Ma si tratta, allora, della scelta di un <strong>male minore<\/strong>, che non giustifica in alcun modo una <strong>idealizzazione mistificatoria della \u00abeconomia di mercato\u00bb<\/strong>, come se ci\u00f2 che essa \u00e8 nella realt\u00e0 coincidesse con le astrazioni dei libri di testo. N\u00e9 la scelta di un simile sistema, qualora sia posta come una \u00abscelta di civilt\u00e0\u00bb, significa necessariamente <strong><u>l\u2019accettazione della incivilt\u00e0 di personaggi politici esteri<\/u><\/strong><strong><u> che, ospiti del nostro Paese, distribuiscono elogi e rimproveri<\/u>,<\/strong>invitano a filar dritto se si desiderano investimenti di capitalisti stranieri e, in un momento in cui era in discussione la possibilit\u00e0 di un qualificato rilancio economico nel nostro Paese, intervengono con pesante rudezza per dire che questo rilancio non si ha da fare. Questo, in tema di ricordi, pu\u00f2 rievocare la \u00abcupidigia del servilismo\u00bb, non alimentare uno spirito di cooperazione.<\/em><\/p>\n<p><em>In sostanza, sia il \u00abmercato\u00bb, sia la \u00abcooperazione internazionale\u00bb <strong><u>non sono cose la cui connaturale bont\u00e0 debba darsi per scontata. La loro validit\u00e0 va verificata nell\u2019esperienza quotidiana e dando peso adeguato alle vicende storiche<\/u><\/strong>.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Valutate voi se, da ultime, <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/06\/tsipras-e-la-dimenticanza-della.html\">le vicende greche<\/a> e <a href=\"https:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/09\/ma-dov-vanno-snza-di-noi-no-italy-no.html\">italiane<\/a> confermano o meno le considerazioni di Caff\u00e8 e Montedoro.<\/p>\n<p>3.1. E non \u00e8 davvero che i trattati di libero scambio meritino una considerazione pi\u00f9 benevola, anzi! A conforto di quel che \u00e8 <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/08\/lincomprensione-delluropa-alla-corte.html\">gi\u00e0 stato spiegato pi\u00f9 volte<\/a>, vi riporto questo giudizio, ancora lui, di <strong>Caff\u00e8 <\/strong>(E\u2019 consentito parlare di protezionismo economico? \u201cL\u2019astrolabio\u201d, XV, n. 12 (28 giugno 1977) ora in La solitudine del riformista, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, pag. 238 e ss.):<\/p>\n<p><em>\u201c<\/em><em>Non si riesce a comprendere perch\u00e9 lo stesso senso di pudore e di autocontrollo non debba essere avvertito da coloro che evocano la \u00abfollia autarchica\u00bb, di fronte a ogni modesta proposta ispirata al fatto che, da che mondo \u00e8 mondo, <strong>le politiche commerciali sono state informate a un dosaggio<\/strong>, non sempre raffinato ma reale, <strong>tra protezionismo e liberismo<\/strong>. La mancanza di rispetto verso se stessi, pi\u00f9 che verso gli altri, da parte di coloro che con tanta stravaganza stabiliscono l\u2019identit\u00e0 tra protezionismo e autarchia \u00e8 rafforzata dal fatto che essi, di certo, non ignorano in <strong>quanti modi subdoli il protezionismo sia praticato proprio dai paesi che occupano posizioni di egemonia sul piano mondiale<\/strong>.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Vi riporto anche una fonte poco frequentata, le \u201clucide considerazioni\u201d (cos\u00ec secondo Caff\u00e8) formulate \u201ca caldo\u201d, quindi senza senno di poi, da Marco Fanno (Note in margine al trattato del Mercato Comune Europeo, apparso in <em>II Mercato Comune<\/em> <em>(Problemi attuali di Scienza e di Cultura,<\/em> Quaderno n\u00b0 44), Roma, 1958 ora in L\u2019Europa e gli economisti italiani, a cura di Gabriella Gioli, Franco Angeli, Milano, 1997, pag. 187):<\/p>\n<p><em>\u201c<\/em><em>Riassumendo queste indagini preliminari possiamo quindi concludere che la creazione del Mercato Comune:<\/em><\/p>\n<p><em>1) \u00e8 bens\u00ec destinata a modificare la distribuzione delle varie produzioni tra i paesi partecipanti nel senso di una maggiore spe\u00adcializzazione e a modificare l\u2019ampiezza delle zone di smercio delle loro industrie, ma tutto questo <strong>in misura minore di quella della soluzione ottima<\/strong>, che si compendia nello slogan di un Mer\u00adcato Comune di 160 milioni di consumatori; e precisamente in misura tanto minore quanto minore \u00e8 il grado di complementa\u00adriet\u00e0 delle economie dei paesi partecipanti;<\/em><\/p>\n<p><em>2) che essa \u00e8 pertanto destinata a recare alla Comunit\u00e0 global\u00admente considerata <strong>benefici minori di quelli della soluzione ottima<\/strong>, e anche questi tanto minori quanto minore \u00e8 cotesto grado di complementariet\u00e0;<\/em><\/p>\n<p><em>3) che perch\u00e9 essa risulti in definitiva vantaggiosa a tutti i paesi partecipanti \u00e8 necessario, qualora alcuni di questi sieno prevalen\u00adtemente industriali ed altri prevalentemente agricoli, che la redi\u00adstribuzione intemazionale delle produzioni da essa promossa <strong>si fermi al di qua del limite al quale i paesi meno industrializzati comincerebbero a deindustrializzarsi<\/strong>.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Insomma, qualsiasi \u201capertura\u201d al diritto internazionale, e <strong>il diritto comunitario \u00e8 e resta diritto internazionale<\/strong> (affermazione che mi riservo di argomentare pi\u00f9 avanti), dev\u2019essere considerata con <strong>estrema cautela <\/strong>e ne dovrebbe essere puntualmente verificata <strong>la compatibilit\u00e0<\/strong> con i compiti di attuazione dei diritti fondamentali che lo Stato \u00e8 costituzionalmente obbligato a perseguire.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Si pu\u00f2 intuire che lo Stato ha potuto svolgere quella funzione di \u201cbarriera sostanziale\u201d, come la chiama Montedoro, perch\u00e9 \u00e8 esistita, e ancora esiste, una <strong>soluzione di continuit\u00e0 giuridica fra diritto internazionale e diritto statale<\/strong>. <strong><u>E\u2019 proprio questa barriera che il diritto comunitario pretende di aver superato<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si parla a questo proposito di superamento del <strong><u>dualismo<\/u> del diritto internazionale<\/strong>.<\/p>\n<p>Occorre fare molta attenzione perch\u00e9 di dualismo si pu\u00f2 parlare <strong>in due sensi<\/strong>: dal punto di vista del diritto internazionale; dal punto di vista del diritto costituzionale.<\/p>\n<p>4.1. Il <strong>diritto internazionale \u00e8 dualista<\/strong> nel senso che <em>\u201c<strong>le norme interne sono prive di rilevanza per il diritto internazionale<\/strong>: esse sono, dal punto di vista del diritto internazionale, meri \u201c<strong>fatti<\/strong>\u201d. La sola conseguenza, che il diritto internazionale prevede per il caso della emanazione o promulgazione di norme interne incompatibili, \u00e8 <strong>la responsabilit\u00e0 internazionale dello Stato interessato<\/strong>: non mai l\u2019abrogazione o l\u2019invalidit\u00e0 delle norme in questione<\/em>.\u201d (Guastini, op. cit., pag. 202).<\/p>\n<p>Quando lo stesso fenomeno \u00e8 osservato dall\u2019interno degli Stati si parla di <strong>\u201cimpenetrabilit\u00e0\u201d dell\u2019ordinamento Statale<\/strong> da parte dell\u2019ordinamento internazionale (e di qualsiasi altro ordinamento).<\/p>\n<p>Lo spiega con la consueta chiarezza Crisafulli: <em>\u201cMa <strong>siffatta soggezione alle norme<\/strong> <\/em>[del diritto internazionale]<em> <strong>non menoma l\u2019indipendenza degli Stati<\/strong>, quanto al rispettivo ordinamento interno, giacch\u00e9 i limiti che essi incontrano nell\u2019ordinamento internazionale<strong>non producono effetti all\u2019interno se non per libera determinazione degli Stati medesimi<\/strong>. \u00c8 ben vero quanto osserva il Kelsen, che, cio\u00e8, nell\u2019ordinamento internazionale, \u201cuno Stato pu\u00f2 esser vincolato contro la propria volont\u00e0\u201d; ma \u00e8 anche vero che, nel diritto interno,<strong>tutto dipender\u00e0 poi dalle scelte politiche operate dall\u2019autorit\u00e0 statale<\/strong>, vale a dire \u2013 salvo che sia diversamente disposto dal diritto statale \u2013 atti contrastanti con gli obblighi internazionali saranno egualmente validi, oltre che efficaci, sebbene, dal punto di vista del diritto internazionale, possano integrare un \u201ccomportamento illecito\u201d dello Stato\u201d<\/em>. (V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, I, CEDAM, Padova, 1970, pag. 66).<\/p>\n<p>4.2. Credo a questo punto si intuisca anche che cos\u2019\u00e8 il dualismo, oppure il monismo, <strong>in diritto costituzionale<\/strong>: \u00e8 appunto il contenuto di quella \u201clibera determinazione degli Stati medesimi\u201d circa l\u2019efficacia interna delle norme internazionali, fissato nelle rispettive Costituzioni.<\/p>\n<p>Ovvero (Guastini, op. cit., pagg. 198 e ss.): <em>\u201c\u00c8 \u201c<strong>dualistica<\/strong>\u201d ogni costituzione per la quale: (a) solo il diritto interno \u00e8 applicabile, mentre (b) le norme internazionali &#8211;\u00a0 consuetudinarie e convenzionali &#8211;\u00a0 non sono applicabili se non quando siano state recepite mediante atti normativi interni.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>\u201c<em>\u00c8 \u201c<strong>monistica<\/strong>\u201d ogni costituzione per la quale le norme internazionali &#8211;\u00a0 tutte: consuetudinarie e convenzionali &#8211;\u00a0 sono direttamente applicabili, al pari del diritto interno<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>\u201c<em>Sono \u201c<strong>miste<\/strong>\u201d quelle costituzioni che combinano una norma monistica per ci\u00f2 che concerne il diritto internazionale generale consuetudinario con una norma dualistica per ci\u00f2 che concerne il diritto internazionale convenzionale, o viceversa (ma il primo caso \u00e8 assai pi\u00f9 frequente)<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Chiariamo con riferimento alla nostra Costituzione: <a href=\"http:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/consuetudine-diritto-internazionale\/\">le consuetudini internazionali<\/a> obbligano lo Stato nell\u2019ordinamento internazionale che egli lo voglia oppure no, ma sono immediatamente efficaci nell\u2019ordinamento italiano solo in forza del <strong>rinvio contenuto nell\u2019art. 10 della Costituzione<\/strong>, da un lato (e quindi rispetto alle consuetudini internazionali la nostra Costituzione \u00e8 monista); ma nei <strong>limiti contenutistici della loro compatibilit\u00e0 con i fini supremi<\/strong> <strong>dell\u2019ordinamento italiano, stabiliti dalla stessa Costituzione<\/strong>, dall\u2019altro. La sentenza <a href=\"https:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/10\/corte-costituzionale-sentn238-del.html\">n. 238 del 23 ottobre 2014<\/a> di cui si \u00e8 pi\u00f9 volte parlato riguardava proprio l\u2019art. 10 (anche, se significativamente, estendeva apertamente il principio cos\u00ec riaffermato anche nei riguardi del diritto europeo che, pure, non era direttamente coinvolto nel caso risolto dalla Corte).<\/p>\n<p>E\u2019 quindi prima di tutto <strong><u>la Costituzione di ogni paese il filtro attraverso cui passa (o non passa) l\u2019efficacia interna delle norme internazionali<\/u><\/strong>. (Chiaramente anche altre fonti, come la legge, possono introdurre negli ordinamenti statali norme internazionali\u2026nel rispetto delle Costituzioni, e, dunque, in concreto, sempre sul presupposto del rispetto delle &#8220;competenze&#8221; delle varie fonti normative, a disciplinare certi contenuti e materie, stabilite dal sistema costituzionale delle &#8220;fonti&#8221; stesse).<\/p>\n<p><u>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea sostiene che, nei rapporti col diritto comunitario, questo filtro per i paesi membri dell\u2019Unione non esiste e quindi qualsiasi norma comunitaria suscettibile di essere efficace sulla base delle regole comunitarie, sia pure nei limiti delle competenze formali e materiali dei Trattati &#8211; il cui rispetto sar\u00e0 per\u00f2 sempre e solo la stessa Corte Europea a valutare-, lo sar\u00e0 <em>ipso facto<\/em> anche all\u2019interno degli ordinamenti statali e dovr\u00e0 essere applicata dai giudici interni a preferenza di qualsiasi norma statale, anche di livello costituzionale, con essa contrastante: \u00e8 questo il modo in cui opera tecnicamente quello che Lordon chiama \u201c<strong>diritto internazionale privatizzato<\/strong>\u201d in Europa (<a href=\"https:\/\/www.blogger.com\/%3C\/span%3E%3C\/u%3E%3Cspan%3Ehttp:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/02\/il-vero-volto-dei-trattati.html%3Cu%3E\">qui p. 8<\/a>), <\/u>e che del tutto logicamente viene indicato come modello globale <a href=\"http:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=2376358\">da quegli autori<\/a> che auspicano un\u2019attuazione del diritto internazionale in grado di garantire \u201c<em>diritti di pace, sicurezza e vantaggi economici <strong>direttamente agli individui<\/strong><\/em>\u201d (pag. 1697). Insomma, il fogno.<\/p>\n<p>Come e perch\u00e9 la Corte abbia avanzato queste straordinarie affermazioni, quale ne sia la plausibilit\u00e0 e la reazione degli Stati di fronte ad esse sar\u00e0 oggetto delle prossime puntate.<\/p>\n<p><strong>fonte<\/strong>:\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/09\/lincivilta-al-potere-di-certi-politici.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/09\/lincivilta-al-potere-di-certi-politici.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ARTURO (da LUCIANO BARRA CARACCIOLO) Questo post di Arturo \u00e8 bellissimo e particolarmente tempestivo.\u00a0 Bellissimo lo \u00e8 perch\u00e9 fa magistralmente il punto su una serie di fondamentali questioni (la sovranit\u00e0, il &#8220;vincolo esterno&#8221;, le condizioni giuridiche di principio, proprie delle Nazioni Civili, nonch\u00e9 di legalit\u00e0 costituzionale, che consentirebbero di arrestarne la geometrica potenza distruttiva di benessere e democrazia nel nostro paese); e tali questioni costituiscono uno dei filoni fondamentali affrontati su questo blog, ormai,&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":72,"featured_media":17245,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/20140630125224viareggio1.flv.flv1_.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-4Hk","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18062"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/72"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18062"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18062\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}