{"id":24257,"date":"2016-10-21T08:30:33","date_gmt":"2016-10-21T06:30:33","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=24257"},"modified":"2016-10-20T20:36:09","modified_gmt":"2016-10-20T18:36:09","slug":"funzionamento-attuale-bicameralismo-paritario-o-perfetto-e-senatori-eletti-direttamente-dai-cittadini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=24257","title":{"rendered":"Funzionamento attuale: bicameralismo paritario (o perfetto) e senatori eletti direttamente dai cittadini"},"content":{"rendered":"<p><strong>di RETE MMT (Veronica Frattini)<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato della Repubblica non scomparir\u00e0 definitivamente con la riforma costituzionale, ma subir\u00e0 vistose modifiche per quanto riguarda l\u2019esercizio del potere legislativo e per quanto riguarda la sua composizione. Infatti, nel quadro di un nuovo bicameralismo imperfetto, la riforma prevede la moltiplicazione degli iter legislativi e che il Senato non sia pi\u00f9 eletto direttamente dai Cittadini.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Estratto Art. 57 Cost., testo vigente<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato della Repubblica \u00e8 eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.<br \/>\nIl numero dei senatori elettivi \u00e8 di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.<\/p>\n<p>Art. 70 Cost., testo vigente<\/p>\n<p>La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 72 Cost., testo vigente<\/strong><\/p>\n<p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l\u2019approva articolo per articolo e con votazione finale.<br \/>\nIl regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali \u00e8 dichiarata l\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 altres\u00ec stabilire in quali casi e forme l\u2019esame e l\u2019approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge \u00e8 rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicit\u00e0 dei lavori delle commissioni.<\/p>\n<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera \u00e8 sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Funzionamento futuro del Senato qualora venga approvata la riforma<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo Senato sar\u00e0 composto da 100 senatori che non saranno pi\u00f9 eletti direttamente dai cittadini: 95 saranno nominati dai Consigli regionali, scelti tra i consiglieri regionali ed i sindaci, e 5 senatori verranno nominati dal Presidente della Repubblica.<\/p>\n<p><strong>Estratto Art. 57 Cost., testo modificato<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato della Repubblica \u00e8 composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.<br \/>\n<strong>I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.<\/strong><br \/>\nIl nuovo iter legislativo, previsto dalla riforma, risulta essere alquanto complicato e frammentato: alcuni Giuristi hanno individuato 5 nuovi iter legislativi, secondo altri sono 7, altri ancora parlano di 12 procedimenti. Cerchiamo qui di delineare in maniera schematica come si potr\u00e0 configurare il nuovo processo di formazione delle Leggi:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ITER 1 Il bicameralismo perfetto mantenuto nelle materie fondamentali.<\/strong><\/p>\n<p>Il Senato non scomparir\u00e0, ma continuer\u00e0 ad esercitare il potere legislativo di cui \u00e8 co-titolare nelle materie di fondamentale importanza. Le Leggi continueranno ad esser approvate nel medesimo testo da Camera e Senato nelle seguenti materie:<\/p>\n<p>leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati UE;<br \/>\nleggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;<br \/>\nleggi di iniziativa popolare;<br \/>\nlegislazione elettorale;<br \/>\nleggi su referendum popolari;<br \/>\nlegislazione relativa ad organi di Governo e alle altre funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citt\u00e0 Metropolitane;<br \/>\nleggi sull\u2019eleggibilit\u00e0 dei senatori;<br \/>\nleggi sull\u2019ordinamento di Roma;<br \/>\nleggi sul regionalismo differenziato;<br \/>\nleggi sulla partecipazione delle Regioni speciali alla formazione e all\u2019attuazione di norme UE;<br \/>\nleggi sulle intese internazionali delle Regioni;<br \/>\nleggi ordinarie a tutela delle minoranze linguistiche;<br \/>\nleggi sul patrimonio degli enti territoriali;<br \/>\nleggi sui poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali;<br \/>\nleggi sui principi della legge elettorale delle Regioni ordinarie;<br \/>\nleggi sul passaggio di un Comune da una Regione ad un\u2019altra.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ITER 2 Leggi di competenza prevalente della Camera<\/strong><\/p>\n<p>La Camera legiferer\u00e0 in autonomia nelle altre materie non espressamente individuate dalla Costituzione. Il nuovo Senato parteciper\u00e0 s\u00ec alla formazione delle Leggi, ma con poteri \u201cdifferenti\u201d rispetto alla Camera. Vediamo quali sono i nuovi procedimenti delineati:<\/p>\n<p><strong>Iter 2A:<\/strong> il Senato entro 10 giorni, su richiesta di 1\/3 dei membri, pu\u00f2 esaminare il progetto di legge ed entro 30 giorni proporre modifiche, su cui la Camera poi si pronuncer\u00e0 in via definitiva a maggioranza semplice.<br \/>\n<strong>Iter 2B<\/strong>: per i disegni di legge che il Governo propone, usufruendo dalla nuova clausola di \u201cSupremazia statale\u201d, derogando alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, \u00e8 previsto che, se il Senato propone modifiche con una maggioranza assoluta, la Camera potr\u00e0 discostarsene solo pronunciandosi a sua volta a maggioranza assoluta.<br \/>\n<strong>Iter 2C<\/strong>: sui disegni di legge in materia di bilancio e di rendiconto consuntivo approvati dalla Camera, il Senato potr\u00e0 proporre modifiche entro 15 giorni dalla data di trasmissione. La Camera poi pu\u00f2 decidere se accogliere le modifiche o meno, a maggioranza semplice.<br \/>\n<strong>Iter 2D<\/strong>: il Senato pu\u00f2 chiedere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all\u2019esame di ogni progetto di legge. La Camera si pronuncia entro 6 mesi dalla deliberazione del Senato.<br \/>\nSi riporta qui il testo degli articoli relativi all\u2019iter di formazione delle Leggi: l\u2019articolo 70 e l\u2019articolo 72, mettendo a confronto il testo vigente con la nuova formulazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 70, testo vigente<\/strong><\/p>\n<p>La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 70, testo modificato<\/strong><\/p>\n<p>La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all\u2019articolo 71, per le leggi che determinano l\u2019ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citt\u00e0 metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell\u2019Italia alla formazione e all\u2019attuazione della normativa e delle politiche dell\u2019Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 con l\u2019ufficio di senatore di cui all\u2019articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.<br \/>\nLe altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.<br \/>\nOgni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati \u00e8 immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, pu\u00f2 disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all\u2019esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge pu\u00f2 essere promulgata.<br \/>\nL\u2019esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all\u2019articolo 117, quarto comma, \u00e8 disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati pu\u00f2 non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.<br \/>\nI disegni di legge di cui all\u2019articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.<br \/>\nI Presidenti delle Camere decidono, d\u2019intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.<br \/>\nIl Senato della Repubblica pu\u00f2, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attivit\u00e0 conoscitive, nonch\u00e9 formulare osservazioni su atti o documenti all\u2019esame della Camera dei deputati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 72, testo vigente.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ogni disegno di legge di cui all\u2019articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l\u2019approva articolo per articolo e con votazione finale.<\/p>\n<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali \u00e8 dichiarata l\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 altres\u00ec stabilire in quali casi e forme l\u2019esame e l\u2019approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge \u00e8 rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicit\u00e0 dei lavori delle Commissioni.<\/p>\n<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera \u00e8 sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.<br \/>\nIl regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalit\u00e0 di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell\u2019articolo 70.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 72, testo modificato<\/strong><\/p>\n<p>Ogni disegno di legge di cui all\u2019articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l\u2019approva articolo per articolo e con votazione finale.<\/p>\n<p>Ogni altro disegno di legge \u00e8 presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l\u2019approva articolo per articolo e con votazione finale.<\/p>\n<p>I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali \u00e8 dichiarata l\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Possono altres\u00ec stabilire in quali casi e forme l\u2019esame e l\u2019approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge \u00e8 rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicit\u00e0 dei lavori delle Commissioni.<\/p>\n<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera \u00e8 sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.<\/p>\n<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalit\u00e0 di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell\u2019articolo 70.<\/p>\n<p>Esclusi i casi di cui all\u2019articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo pu\u00f2 chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l\u2019attuazione del programma di governo sia iscritto con priorit\u00e0 all\u2019ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all\u2019articolo 70, terzo comma, sono ridotti della met\u00e0. Il termine pu\u00f2 essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonch\u00e9 alla complessit\u00e0 del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalit\u00e0 e i limiti del procedimento, anche con riferimento all\u2019omogeneit\u00e0 del disegno di legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Siamo proprio sicuri che il nuovo sistema cos\u00ec delineato dalla Riforma ridurr\u00e0 i tempi di approvazione delle Leggi?<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui dovesse vincere il S\u00ec, cosa accadrebbe se l\u2019iter legislativo dovesse paralizzarsi?<\/p>\n<p>Il timore, infatti, \u00e8 che il nuovo assetto istituzionale paralizzi le Camere nell\u2019esercizio del potere legislativo e, di conseguenza, paralizzi il Paese: poniamo il caso in cui un partito, avente la maggioranza nei Consigli Regionali e in grado quindi di ottenere la maggioranza al Senato, non riesca a vincere le elezioni nazionali, non riuscendo quindi a detenere la maggioranza anche alla Camera. I due Rami del Parlamento si vedranno contrapposti nella composizione politica interna e ci\u00f2 potr\u00e0 complicare notevolmente l\u2019attivit\u00e0 e la stabilit\u00e0 del Parlamento.<\/p>\n<p>Quali figure dovrebbero esser chiamate a mediare? I presidenti di Camera e Senato? E se loro stessi fossero in disaccordo, essendo in numero pari? Si dovrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale, allungando i tempi di approvazione delle Leggi.<\/p>\n<p>Per essere pi\u00f9 concreti: poniamo il caso in cui un partito X abbia la maggioranza alla Camera e che un altro, il partito Y, forte di un maggiore radicamento sul territorio e, quindi, nelle Giunte Regionali, abbia la maggioranza al Senato. Il partito X sar\u00e0 in grado e nelle condizioni di legiferare al fine di attuare il programma elettorale?<\/p>\n<p>Molte sono le domande e i dubbi che attanagliano i Cittadini: purtroppo, ad oggi, poche sono le risposte esaustive in merito da parte dei \u201ctecnocrati\u201d.<\/p>\n<p>Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Vademecum Le ragioni del No elaborato dall\u2019associazione Libert\u00e0 e giustizia.<\/p>\n<p><strong>Fonte<\/strong>:<a href=\"http:\/\/www.retemmt.it\/bicameralismo-imperfetto-senato-riformato\/\">http:\/\/www.retemmt.it\/bicameralismo-imperfetto-senato-riformato\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di RETE MMT (Veronica Frattini) Il Senato della Repubblica non scomparir\u00e0 definitivamente con la riforma costituzionale, ma subir\u00e0 vistose modifiche per quanto riguarda l\u2019esercizio del potere legislativo e per quanto riguarda la sua composizione. 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