{"id":26776,"date":"2016-12-19T08:30:01","date_gmt":"2016-12-19T07:30:01","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=26776"},"modified":"2016-12-18T19:09:33","modified_gmt":"2016-12-18T18:09:33","slug":"la-strategia-del-mito-della-purezza-la-super-costituzione-occulta-di-uno-stato-inesistente-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=26776","title":{"rendered":"La strategia del mito della purezza: la super-costituzione occulta di uno stato inesistente- 3"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>ORIZZONTE48 (Luciano Barra Caracciolo)<\/strong><\/p>\n<h4><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/images.slideplayer.it\/24\/7755262\/slides\/slide_31.jpg\" alt=\"http:\/\/images.slideplayer.it\/24\/7755262\/slides\/slide_31.jpg\" width=\"640\" height=\"480\" \/><\/h4>\n<p>E si arriva a porsi\u00a0<a href=\"http:\/\/slideplayer.it\/slide\/3667325\/\">domande come questa<\/a>:<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/images.slideplayer.it\/12\/3667325\/slides\/slide_27.jpg\" alt=\"http:\/\/images.slideplayer.it\/12\/3667325\/slides\/slide_27.jpg\" width=\"640\" height=\"480\" \/><\/p>\n<p><em>Questa parte conclusiva dello Studio di Arturo ci fa comprendere come il &#8220;sogno&#8221; \u20acuropeo sia un modo di smantellare lo Stato di diritto dei singoli ordinamenti democratici degli Stati coinvolti, concepito in modo tale da non dover mai essere sottoposto ad alcuna approvazione o consultazione popolare, consapevolmente adottata in conformit\u00e0 alle regole costituzionali dei singoli paesi.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em><strong>Quand&#8217;anche vi sia una forma di approvazione &#8211; parlamentare e\/o referendaria- dei trattati in s\u00e9 considerati, a prescindere dalla funzione coessenzialmente\u00a0limitata degli strumenti di &#8220;ratifica&#8221; (come vedremo evidenziato persino da Amato!), i trattati affermano (per implicito e progressivamente) un programmatico contenuto inespresso, che impatta sulle rispettive clausole fondamentali delle Costituzioni democratiche.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Questo contenuto si amplia inevitabilmente tramite una sorta di consuetudine applicativa, il cui valore di supremazia e di sottrazione delle sovranit\u00e0 nazionali, viene costruito sul &#8220;fatto compiuto&#8221; e, come emerge nelle vicende storiche \u20acuropee, su uno\u00a0<strong>&#8220;stato di eccezione permanente&#8221; che, viene inevitabilmente avallato dalla Corte di giustizia europea<\/strong>,\u00a0<strong>fondandosi su una situazione di diritto (per lo pi\u00f9 sanzionatorio e comunque fortemente pervasivo) che prescinde da ogni comune patrimonio di mores e di valori<\/strong>.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Questo diritto \u00e8 infatti &#8220;dichiarato&#8221;, al di fuori di una vera legittimazione nell&#8217;accordo formale tra Stati, facendo esclusivo riferimento alla &#8220;naturalistica&#8221; preminenza di regole direttamente derivanti da concezioni del mercato e ritenute (apoditticamente!) avere capacit\u00e0 &#8220;ordinativa&#8221;;\u00a0<strong>la &#8220;base&#8221; di queste regole di rifermento, per di pi\u00f9, \u00e8 espressa in forma sparsa e dissimulata all&#8217;interno dei trattati<\/strong>. Naturalmente, sono espresse cos\u00ec\u00a0<strong>affinch\u00e8 i cittadini dei singoli Stati vedano le rispettive norme costituzionali sopravanzate e disapplicate come effetto di una &#8220;vis maior cui resisti non potest&#8221;<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>Ci\u00f2 spiega anche come, da un lato, sia stata possibile\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/il-mutamento-xtra-ordinm-la.html\">la sospensione extraordinem<\/a>\u00a0<\/em><em>(cio\u00e8 estranea a qualsiasi conformit\u00e0 a regole della nostra Costituzione, in particolare)\u00a0dei principi fondamentali della nostra Costituzione; dall&#8217;altro, come e perch\u00e9, proprio in stretta coincidenza\u00a0<strong>con l&#8217;avvento della teoria del &#8220;vincolo esterno&#8221; inizi la mai rinunciata stagione delle &#8220;riforme costituzionali&#8221;: in definitiva un realismo pi\u00f9 realista del &#8220;re&#8221; (mercati sovranazionali) che caratterizza proprio la nostra classe dirigente<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>Ho aggiunto alcune mie note personali [NdQ], per sottolineare quei passaggi che, pur ostici ai non specialisti, esigono una particolare attenzione. In termini straordinariamente attuali&#8230;\u00a0<\/em><\/p>\n<p>TERZA PARTE<\/p>\n<p>Ci avviamo alla conclusione con quest\u2019ultima parte de il\u00a0<a href=\"http:\/\/www.cvce.eu\/en\/obj\/manifesto_by_the_national_executive_committee_of_the_british_labour_party_on_european_unity_may_1950-en-626bf849-0be2-499c-a924-d768c9f05feb.html\">&#8220;Manifesto&#8221; dei laburisti inglesi, del 1950<\/a>, (ho alterato leggermente l\u2019ordine degli argomenti per esigenze espositive mie), che ci consente di riagganciarci all\u2019argomento principale.<\/p>\n<p>[NdQ.1]: che \u00e8 quello della consapevolezza originaria (da parte dei &#8220;padri&#8221; dell&#8217;\u20acuropa) dell&#8217;impatto automaticamente modificativo delle Costituzioni dei singoli paesi aderenti alla costruzione &#8220;europa&#8221;, e la simultanea esigenza di arrivare a questo effetto in via di fatto.<\/p>\n<p>Il metodo \u00e8 dunque quello di bypassare in modo &#8220;inavvertito&#8221; (per le democrazie coinvolte), ma consapevole (per gli ideatori del disegno), le procedure di revisione delle Costituzioni e ogni espressione del consenso popolare ad esse inevitabilmente connessa.<\/p>\n<p>[NdQ.2] In altri termini,\u00a0<strong>il fine della costruzione europea\u00a0<\/strong>(l&#8217;instaurazione dell&#8217;ordine sovranazionale dei mercati)<strong>\u00a0si separa geneticamente dalla democraticit\u00e0 dei mezzi e, come vedremo, dalla stessa\u00a0<em>Rule of Law<\/em>\u00a0<\/strong>(espressione equivalente a quella di &#8220;Stato di diritto&#8221;, che \u00e8 quello in cui gli organi di governo sono sottoposti anch&#8217;essi a regole precostituite, la cui violazione \u00e8 deducibile dinanzi a un giudice): questo\u00a0<strong>perch\u00e9 la sfera di attribuzioni delle nascenti istituzioni europee \u00e8 programmata, mediante tale metodologia, per andare ben oltre le previsioni espresse di ogni &#8220;generazione&#8221; di trattati<\/strong>\u00a0(persino dei pi\u00f9 recenti):<\/p>\n<p><em>\u201cI popoli devono essere interpellati (&#8230;?)<\/em><\/p>\n<p><em>Tutte le forme di unione finora discusse comportano un trasferimento di poteri dai popoli dei singoli Stati europei a una qualche nuova organizzazione. Ci\u00f2 comporterebbe\u00a0<strong><u>una significativa modifica costituzionale in ogni paese<\/u><\/strong>. Una tale modifica pu\u00f2 essere realizzata\u00a0<strong>solo se il popolo di ogni paese lo decide dopo una matura riflessione in cui tutte le implicazioni del cambiamento siano state presentate<\/strong>. \u00c8 dunque dovere di ogni gruppo che desidera tali cambiamenti guadagnare il popolo di ogni paese alle proprie convinzioni. In particolare, ogni partiti politico che sostiene il cambiamento \u00e8 chiaramente obbligato a inserire una proposta di questa portata nel proprio programma elettorale.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Si sono gi\u00e0 creati pericolosi equivoci. In ambienti in cui queste idee sono popolari, importanti politici si sono vagamente espressi sulla loro disponibilit\u00e0 a\u00a0<strong>nuove forme costituzionali<\/strong>. Eppure gli stessi politici hanno chiaramente evitato di presentare queste proposte al giudizio dei loro elettori.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><strong><em>Cambiamenti costituzionali che limitino o modifichino il potere democratico dei popoli sovrani dell\u2019Europa occidentale dev\u2019essere sottoposto al giudizio di questi popoli<\/em><\/strong><em>. Nessun politico ha il diritto di sostenere tali cambiamenti senza avere la sincerit\u00e0 e il coraggio di sottoporli al verdetto del suo elettorato.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Quanto alle\u00a0<strong>difficolt\u00e0 della cooperazione tramite negoziati<\/strong><em>: \u201cLaddove i progressi sono stati deludenti, la causa non risiede in una qualche inadeguatezza delle istituzioni esistenti, ma in reali conflitti di interessi\u00a0<strong>che non possono semplicemente essere ignorati o soppressi<\/strong>, ma devono essere pazientemente superati attraverso reciproche libere concessioni.<\/em><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Ultimo periodo a parte (che restituisce alla politica lo spazio che le \u00e8 proprio), vale la pena riflettere sul denunciato\u00a0<strong>affacciarsi di un \u201ccostituzionalismo\u201d europeo,\u00a0<\/strong>certo in teoria facilmente praticabile per un paese privo di costituzione rigida.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A ben guardare, sul piano storico, di l\u00e0 di concessioni retoriche,\u00a0<strong>impegni \u201ccostituzionali\u201d i politici nazionali<\/strong><strong>\u00a0non hanno mai inteso sottoscriverne:\u00a0posto che avessero il potere di assumerne. Quelli italiani ovviamente ne erano privi<\/strong>, a meno di passare dal procedimento di revisione, coi suoi relativi limiti.<\/p>\n<p>Karen Alter, per un libro importante di cui ci sar\u00e0 occasione di riparlare, ha compiuto parecchie interviste (anonime\u2026) ai protagonisti dei negoziati europei. Gli intervistati le hanno riferito quanto segue:<\/p>\n<p>\u201c<em>L\u2019idea che le corti nazionali applicassero il diritto comunitario contro il diritto nazionale o lo disapplicassero\u00a0<strong>non fu mai discussa<\/strong>\u00a0dagli esperti legali nei negoziati del Trattato di Roma, tantomeno dai politici<\/em>\u201d (<em><strong>K. Alter, Establishing the Supremacy of European Law, Oxford University Press, N.Y<\/strong><\/em>., 2001, pag. 9).<\/p>\n<p>5.1. Nel caso italiano, almeno per quel che riguarda i politici, di dubbi non dovrebbero essercene.<\/p>\n<p>Vi riporto<a href=\"https:\/\/www.blogger.com\/%3C\/span%3E%3Ca%20href=\">https:\/\/www.senato.it\/application\/xmanager\/projects\/leg17\/file\/lav_preparatori_n_3.pdf<\/a>&#8220;&gt;un documento,\u00a0poco noto ma che merita di essere conosciuto: si tratta delle\u00a0<strong>conclusioni\u00a0<\/strong>di uno dei relatori della\u00a0<strong>Commissione Speciale istituita in occasione della ratifica del Trattato di Roma<\/strong>\u00a0(Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, 2107-A, pag. 51), il senatore Santero:<\/p>\n<p>\u201c<em>Onorevoli senatori, dal punto di vista istituzionale si pu\u00f2 concludere:<\/em><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><em>3) che i Trattati non contengono che un minimo di sopranazionalit\u00e0 e\u00a0<strong><u>nessun pericolo di sorpresa pu\u00f2 esistere per gli Stati contraenti, in quanto niente di sostanziale pu\u00f2 sfuggire al controllo dei Parlamenti nazionali<\/u><\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019Euratom e il Mercato comune non vivranno per la lettera dei Trattati ma per la fede e la buona volont\u00e0 degli uomini che avranno la responsabilit\u00e0 di metterli in opera, di gestirli, di controllarli. \u00c8 soprattutto necessario che lo stesso spirito europeo, la stessa volont\u00e0 politica che ha animato i governi nel lungo negoziato continuino a ispirarli nella messa in esecuzione dei Trattati.<\/em><\/p>\n<p><em>Si deve aver sempre presente che per ciascuno Stato contraente, ma specie per l\u2019Italia, che \u00e8 tra tutti lo Stato economicamente pi\u00f9 debole, il pericolo pi\u00f9 serio \u00e8 di ordine politico, il rischio maggiore \u00e8 rappresentato dall\u2019isolamento in un mondo che si organizza alle dimensioni continentali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Argomento del grande pennello a parte (di cui potete cos\u00ec tutti apprezzare la freschezza e originalit\u00e0),\u00a0<strong>quest\u2019impostazione \u00e8 esattamente quella che a sette anni di distanza la Corte di Giustizia ritenne di poter rovesciare<\/strong>\u00a0nell\u2019interpretazione di quel medesimo Trattato, al punto che, a partire dalla sentenza\u00a0<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A61983CJ0294\">\u201c<strong>Les Vertes<\/strong>\u201d<\/a>, ha iniziato addirittura a parlare del Trattato di Roma come \u201c<strong><em>carta costituzionale di base<\/em><\/strong>\u201d della Comunit\u00e0.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Per ricapitolare e chiarire il paradosso che ci troviamo davanti: uno degli argomenti dei sostenitori dell\u2019esistenza di una \u201ccostituzione\u201d europea (per esempio Pernice) \u00e8 che \u201c<em>tale presunta costituzione sia stata gi\u00e0 legittimata dai cittadini europei. Il\u00a0<strong>miracolo<\/strong>sarebbe avvenuto grazie al fatto che i Trattati sono stati immessi negli ordinamenti degli Stati membri\u00a0<strong>grazie a leggi, nelle quali si sarebbe manifestata la volont\u00e0 democratica dei cittadini<\/strong><\/em>\u201d. (<strong>M. Luciani<\/strong>, &#8220;Legalit\u00e0 e legittimit\u00e0 nel processo di integrazione europeo&#8221; in AAVV, Una Costituzione senza Stato, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 85).<\/li>\n<\/ol>\n<p>6.1. Anzitutto va segnalata l<strong>\u2019evidente inidoneit\u00e0 strutturale del procedimento di ratifica a fornire una qualsiasi parvenza di copertura in termini di \u201ccostituzionalit\u00e0\u201d<\/strong><strong>\u00a0ai Trattati europei<\/strong>.<\/p>\n<p>Cito in argomento un autore insospettabile di antieuropeismo come\u00a0<strong>Giuliano Amato<\/strong>(Costituzione europea e parlamenti, Nomos, 2002, 1, pag. 15):<\/p>\n<p>\u201c<em>Quando si\u00a0ratificano\u00a0i trattati internazionali, in genere si ratificano quelli che disciplinano le relazioni esterne. Quando si ratifica una modifica dei trattati comunitari non si ratifica una decisione che attiene alle relazioni esterne, ma una decisione che attiene al governo degli affari interni.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Il processo di ratifica cos\u00ec com&#8217;\u00e8 \u00e8 congegnato \u00e8 allora\u00a0<strong>del tutto inadatto ad assicurare ai parlamenti il ruolo che ad essi spetta rispetto agli affari interni<\/strong>.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Il procedimento di ratifica \u00e8 tarato sull\u2019essere ed il poter essere un\u00a0<strong>potere intrinsecamente dei governi<\/strong>\u00a0esercitato sotto il controllo dei parlamenti. Tant\u2019\u00e8 vero che la legge di ratifica\u00a0<strong>\u00e8 una legge di approvazione e non \u00e8 una legge in senso formale<\/strong><\/em><strong>.<\/strong>\u201d<\/p>\n<p>Ma il vero clou del paradosso, dicevo, consiste nel fatto che \u201c<em>la politica dei piccoli passi nel processo di integrazione comunitaria ha fatto s\u00ec che\u00a0<strong><u>mai nessuno abbia detto espressamente che, con i Trattati che si andavano stipulando, si stava costruendo una nuova costituzione<\/u><\/strong>.<\/em>\u201d (Luciani, op. cit., pagg. 85-6).<\/p>\n<p>6.2. Non basta. Dopo il fallimento del progetto di costituzione europea a seguito dei due referendum francese e olandese, il\u00a0<strong>22 giugno del 2007 la Presidenza del Consiglio Europeo<\/strong>se n\u2019\u00e8 uscito con\u00a0<strong>questa solenne dichiarazione<\/strong><\/p>\n<p>:<\/p>\n<p>\u201c<em>L\u2019approccio costituzionale, che consiste nell\u2019abrogare tutti i Trattati e rimpiazzarli con un singolo testo definito \u201cCostituzione\u201d \u00e8 abbandonato. [\u2026]\u00a0<strong><u>Il TUE e il TFUE non avranno un carattere costituzionale<\/u><\/strong>.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>La terminologia usata nei Trattati rifletter\u00e0 questo cambiamento: il termine \u201ccostituzione\u201d non verr\u00e0 usato\u00a0<\/em>[\u2026]<em>. Con riguardo alla\u00a0<strong>supremazia<\/strong>\u00a0del diritto comunitario, la conferenza intergovernativa adotter\u00e0 una\u00a0<strong>dichiarazione\u00a0<\/strong>ricordando\u00a0<strong>l\u2019attuale giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale dichiarazione \u00e8 diventata<strong>\u00a0la numero 17\u00a0<\/strong>allegata all\u2019atto finale della conferenza intergovernativa che ha approvato il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, ossia:<\/p>\n<p>\u201c<em>La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall&#8217;Unione sulla base dei trattati\u00a0<strong><u>prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza<\/u><\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>Inoltre, la conferenza ha deciso di\u00a0<strong>allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato<\/strong>, riportato nel documento 11197\/07 (JUR 260):\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00abParere del Servizio giuridico del Consiglio<\/em><\/p>\n<p><em>del 22 giugno 2007<\/em><\/p>\n<p><em>Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario \u00e8 un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio \u00e8 insito nella natura specifica della Comunit\u00e0 europea. All&#8217;epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6\/64 [\u2026]\u00a0<strong><u>non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato<\/u><\/strong>.\u00a0<strong><u>La situazione \u00e8 a tutt&#8217;oggi immutata<\/u><\/strong>. Il fatto che il principio della preminenza non sar\u00e0 incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l&#8217;esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>[NdQ.3] Col che ne emerge un\u00a0<strong><em>non sequitur<\/em>\u00a0piuttosto clamoroso<\/strong>\u00a0e, al tempo stesso, una stranezza, sicuramente antitetica allo Stato di diritto democratico.<\/p>\n<p>Il diritto, &#8211; per di pi\u00f9 posto al vertice di una gerarchia delle fonti (volutamente) non precisata da alcuna clausola scritta-, sorge da una corte che non \u00e8 vincolata da norme preesistenti che ne stabiliscano\u00a0<em>seriamente\u00a0<\/em>non solo l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialit\u00e0 (rispetto ad un Esecutivo particolaramente privo di legittimazione democratica come quello \u20acuropeo),\u00a0\u00a0<strong>ma anche la &#8220;soggezione alla legge&#8221;: cio\u00e8 il valore e i limiti delle sue decisioni in un quadro legale predeterminato delle norme applicabili (europee) posto, com&#8217;\u00e8 teoricamente dovuto (in base alla stessa lettera dei trattati!), in rapporto al rispetto di quelle costituzionali dei paesi-membri che, pure, ne costituiscono la vera fonte legittimante e il limite (secondo gli stessi enunciati espressi dei trattati: ma non di quelli &#8220;impliciti&#8221; e non approvati dagli Stati!)<\/strong>.<\/p>\n<p>6.3. Il \u201cmiracolo\u201d di cui parla Luciani consisterebbe quindi in una \u201cnon costituzione\u201d composta da un insieme di trattati internazionali a cui nessuno, in sede politica \u2013 posto avesse i poteri per farlo -, ha mai attribuito un carattere costituzionale, rifiutato peraltro esplicitamente dagli stessi vertici istituzionali europei, ma che, appunto, \u201cmiracolosamente\u201d prevale su ogni costituzione degli Stati brutti e cattivi grazie a<strong>\u00a0un \u201cprincipio di preminenza\u201d \u201cscoperto\u201d, vedremo come, dalla Corte di Giustizia,<\/strong>\u00a0e che peraltro quasi nessuna giurisprudenza costituzionale dei paesi membri ha accettato, almeno non con l\u2019assolutezza pretesa dai giudici europei.<\/p>\n<p>A questa follia collettiva siamo arrivati oggi in Europa.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 sia stato praticato un simile stravolgimento di consolidate categorie giuridiche, mi pare abbastanza ovvio: visto che\u00a0<strong>la costituzionalizzazione dell\u2019ordine internazionale dei mercati da una qualsiasi assemblea costituente eletta a suffragio universale non c\u2019era verso di farla saltar fuori,\u00a0<\/strong>figuriamoci da quelle di tutti i paesi europei contemporaneamente, non restava altra via che\u00a0<strong><u>aggirare la legittimazione democratica senza poterlo confessare apertamente<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>6.4. Sul piano ideologico, pare difficile considerare casuale l\u2019evidente\u00a0<strong>consonanza col favore per il diritto di matrice giurisprudenziale teorizzato dalla scuola austriaca<\/strong>, cio\u00e8 per il frutto di un ordinamento costruito a partire dalle \u201cintuizioni\u201d del giudice.<\/p>\n<p>Come scrive Maria Chiara Pievatolo (&#8220;Rule of law e ordine spontaneo. La critica dello Stato di diritto eurocontinentale&#8221;, in &#8220;Bruno Leoni e Friedrich von Hayek in Costa, Zolo (a cura di), Lo Stato di diritto&#8221;, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 474 e 476): \u201c<em>L&#8217;appello di Hayek all\u2019intuizione del giudice, la tesi che \u00e8 impossibile o deleterio vedere il diritto come un complesso sistematico comprensibile da mente umana e la precaria delimitazione del confine fra diritto e morale fanno capire che questa concezione del rule of law pu\u00f2 funzionare, cio\u00e8 riempirsi di contenuto, solo grazie all\u2019apporto surrettizio,\u00a0<strong><u>e perci\u00f2 criticamente incontrollabile<\/u><\/strong>, del governo degli uomini.\u201d\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u201cE perci\u00f2 allontanare il diritto dallo Stato pu\u00f2 allontanarlo solo dal problema dello Stato, ma\u00a0<strong>non dal generale problema del potere e della sua controllabilit\u00e0<\/strong>,\u00a0che\u00a0anzi\u00a0<strong>si ripresenta tanto pi\u00f9 drammaticamente quanto meno \u00e8 reso pubblico e formale<\/strong>,\u00a0<strong><u>a meno che non si facciano assunzioni naturalistiche sull&#8217;armonia della societ\u00e0 e sull&#8217;omogeneit\u00e0 degli interessi dei singoli<\/u><\/strong>.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>[NdQ4] E se c&#8217;\u00e8 un ordinamento che non si preoccupa della &#8220;omogeneit\u00e0 degli interessi&#8221;, ma anzi ne accentua la\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/02\/la-condizionalita-2-da-chang-rodrik.html\"><strong>disomogeneit\u00e0<\/strong><\/a>, attraverso il diktat della\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/11\/lunione-europea-in-base-ai-trattati-non.html\"><strong>stabilit\u00e0 monetaria<\/strong>\u00a0e della &#8220;economia sociale di mercato fortemente competitiva&#8221;<\/a>, \u00e8 quello \u20acuropeo:\u00a0<strong>la &#8220;armonia della societ\u00e0&#8221;, poi, in sede \u20acuropea, \u00e8 addirittura un disvalore<\/strong>, laddove, senza che si comprenda su quali basi normative ci\u00f2 avvenga, si predicano continue &#8220;riforme strutturali&#8221; che si riducono alla permanente precarizzazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro e allo smantellamento &#8220;inevitabile&#8221; del welfare\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/revisione-frattalica-la-presa-del-poter.html\">di cui Prodi ci ha detto con estrema chiarezza<\/a>.<\/p>\n<p>Per chi dunque non ritiene plausibili assunzioni naturalistiche sull\u2019armonia della societ\u00e0, e tantomeno sulla capacit\u00e0 degli assetti giuridici europei a conseguirla, &#8211; il che, vista la, come si dice,\u00a0<a href=\"http:\/\/vocidallestero.it\/2016\/12\/09\/j-stiglitz-ormai-i-costi-di-mantenere-in-piedi-leurozona-sono-superiori-a-quelli-di-smantellarla\/\"><strong>rapida evoluzione (pragmaticamente autorevisionista) del mainstream<\/strong><\/a>\u00a0, non pare una tesi particolarmente azzardata-, il controllo critico di quell\u2019apporto surrettizio diventa compito ineludibile per verificare quanto sia nudo il re: ossia quanto la \u201cprimaut\u00e9\u201d del diritto comunitario sia frutto di un\u2019illusione collettiva, una bolla, che aspetta solo di scoppiare.<\/p>\n<p><strong>fonte:<\/strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/la-strategia-del-mito-della-purezza-la.html\"><em>http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/la-strategia-del-mito-della-purezza-la.html<\/em><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ORIZZONTE48 (Luciano Barra Caracciolo) E si arriva a porsi\u00a0domande come questa: Questa parte conclusiva dello Studio di Arturo ci fa comprendere come il &#8220;sogno&#8221; \u20acuropeo sia un modo di smantellare lo Stato di diritto dei singoli ordinamenti democratici degli Stati coinvolti, concepito in modo tale da non dover mai essere sottoposto ad alcuna approvazione o consultazione popolare, consapevolmente adottata in conformit\u00e0 alle regole costituzionali dei singoli paesi.\u00a0 Quand&#8217;anche vi sia una forma di approvazione&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":78,"featured_media":17245,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/20140630125224viareggio1.flv.flv1_.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-6XS","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26776"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/78"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26776"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26776\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26779,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26776\/revisions\/26779"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}