{"id":26844,"date":"2016-12-21T10:00:49","date_gmt":"2016-12-21T09:00:49","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=26844"},"modified":"2016-12-20T10:49:30","modified_gmt":"2016-12-20T09:49:30","slug":"sentenza-2752016-prima-i-diritti-poi-il-pareggio-di-bilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=26844","title":{"rendered":"Sentenza 275\/2016: prima i diritti, poi il pareggio di bilancio"},"content":{"rendered":"<p><strong>di RETE MMT (Michele Daniele)<\/strong><\/p>\n<blockquote><p><em>\u00c8 la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Non \u00e8 l\u2019affermazione di un politico in cerca di consenso in periodo pre-elettorale, ma l\u2019affermazione contenuta in una sentenza della Corte Costituzionale, massima istituzione di garanzia del nostro Paese.<\/p>\n<p>Per la precisione si tratta della Sentenza 275\/2016, decisa il 19\/10\/2016, depositata il 16 dicembre scorso e relativa ad una legge della Regione Abruzzo.<\/p>\n<p>Ecco la questione, in estrema sintesi ed in termini non molto giurisprudenziali: la Regione Abruzzo aveva stabilito, con una legge del 1978, di finanziare al 50% le spese per il trasporto dei disabili cos\u00ec da garantire il loro diritto allo studio (mentre il resto delle spese era a carico della Provincia di Pescara).<\/p>\n<p>Il 26 aprile 2004, a causa delle note politiche di austerit\u00e0 sancite dal patto di stabilit\u00e0 europeo sia a livello nazionale sia a livello locale, con l\u2019art. 88 della legge finanziaria la Regione Abruzzo aggiunge alla legge del 1978 che il finanziamento per il trasporto dei disabili avviene solo \u201cnei limiti della disponibilit\u00e0 finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa\u201d (art. 6, comma 2-bis).<\/p>\n<p>La Provincia di Pescara porta tale legge davanti al TAR, che rimette il giudizio alla Corte Costituzionale. La decisione della Consulta \u00e8 racchiusa nella sentenza suddetta. La Corte d\u00e0 pienamente ragione alla Provincia e dichiara incostituzionale l\u2019articolo della legge finanziaria abruzzese.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 del caso specifico, la sentenza della Corte contiene alcune considerazioni che potrebbero avere ripercussioni non banali anche a livello nazionale ed anche sovranazionale, oltre a mettere in discussione alcuni articoli della seconda parte della Costituzione.<\/p>\n<p>Della sentenza completa qui ci limitiamo a richiamare i punti di maggiore interesse ai nostri fini, punti contenuti nelle considerazioni finali con cui si dichiara fondata la questione di incostituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Nella considerazione n. 4 la Corte dichiara:<\/p>\n<p>\u201cIl diritto all\u2019istruzione del disabile \u00e8 consacrato nell\u2019art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinch\u00e9 la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.\u201d<\/p>\n<p>Ma soprattutto sottolineiamo la considerazione n. 11, in cui compaiono i seguenti pronunciamenti:<\/p>\n<p>\u201cNon pu\u00f2 nemmeno essere condiviso l\u2019argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l\u2019art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all\u2019educazione degli alunni disabili non pu\u00f2 essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, \u00e8 di tutta evidenza che la pretesa violazione dell\u2019art. 81 Cost. \u00e8 frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. \u00c8 la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.\u201d<\/p>\n<p>Il principio qui asserito \u00e8 lampante, e sarebbe rivoluzionario se non fosse che in realt\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 stato attuato nella nostra Repubblica durante i suoi primi 35 anni di esistenza, per essere in seguito abbandonato a causa del sopravvenire di impegni internazionali (leggasi adesione allo SME e sottoscrizione dei Trattati europei): non si pu\u00f2 compromettere un diritto costituzionalmente garantito solo perch\u00e9 esercitarlo ha un costo.<\/p>\n<p>In sostanza, la Corte sancisce che non sono i diritti (in questo caso definiti \u201cincomprimibili\u201d) a doversi adeguare alla regola dell\u2019equilibrio di bilancio, bens\u00ec \u00e8 quest\u2019ultimo a doversi conformare alla doverosa erogazione di tali diritti.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 rilancia in grande stile i diritti sanciti dai principi \u201cincomprimibili\u201d contenuti nella prima parte della Costituzione, primo tra tutti quello al lavoro, ma anche quelli alla salute, al giusto salario ed alla tutela del risparmio.<\/p>\n<p>Ma la sentenza sembra mettere in rilievo la prevalenza dei diritti \u201cincomprimibili\u201d sanciti nella prima parte della Costituzione rispetto al tentativo di disattivarli portato avanti attraverso modifiche alla parte seconda, con particolare riferimento all\u2019art. 81, che sancisce il principio del pareggio di bilancio (ossia quello per cui le spese dello Stato non possono superare le sue entrate).<\/p>\n<p>Della follia tutta (e solo) italiana di un pareggio di bilancio introdotto in Costituzione abbiamo gi\u00e0 parlato in questo spazio, e rimandiamo a tale articolo per maggiori approfondimenti.<\/p>\n<p><strong>La sentenza 275\/2016 assume valore storico in quanto, per la prima volta, una sentenza della Corte sembra sconfessare un articolo della Costituzione facendo prevalere i principi della prima parte che, ricordiamo, la stessa Corte ha pi\u00f9 volte dichiarato come non modificabile.<\/strong><\/p>\n<p>Probabilmente la difesa della Costituzione effettuata con il NO di 20 milioni di cittadini inizia a dare i primi frutti.<\/p>\n<p><strong>Fonte:<a href=\"http:\/\/www.retemmt.it\/sentenza-2752016-diritti-pareggio-bilancio\/\">http:\/\/www.retemmt.it\/sentenza-2752016-diritti-pareggio-bilancio\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di RETE MMT (Michele Daniele) \u00c8 la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione Non \u00e8 l\u2019affermazione di un politico in cerca di consenso in periodo pre-elettorale, ma l\u2019affermazione contenuta in una sentenza della Corte Costituzionale, massima istituzione di garanzia del nostro Paese. 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