{"id":27298,"date":"2017-01-10T11:35:21","date_gmt":"2017-01-10T10:35:21","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=27298"},"modified":"2017-01-10T11:35:21","modified_gmt":"2017-01-10T10:35:21","slug":"licenziati-per-profitto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=27298","title":{"rendered":"Licenziati per profitto"},"content":{"rendered":"<p>di<strong> CARLO CLERICETTI<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;aumento del profitto \u00e8 pi\u00f9 importante del mantenere un posto di lavoro. Nei giorni scorsi <a href=\"http:\/\/www.ilaonline.net\/node\/1433\" target=\"_blank\">una sentenza della Cassazione<\/a> (segnalata da <a href=\"http:\/\/www.italiaoggi.it\/news\/dettaglio_news.asp?id=201612291508532036&amp;chkAgenzie=ITALIAOGGI&amp;titolo=S%C3%AC%20al%20licenziamento%20per%20profitto\" target=\"_blank\">Italia Oggi<\/a> e ripresa da <a href=\"http:\/\/www.repubblica.it\/economia\/2016\/12\/29\/news\/cassazione_licenziamento_legittimo_se_l_azienda_vuole_aumentare_i_profitti-155054627\/?ref=search\" target=\"_blank\">Repubblica<\/a>) ha convalidato un licenziamento motivato con il perseguimento di una maggiore efficienza da parte di un&#8217;azienda n\u00e9 in crisi n\u00e9 in passivo. Questa la frase-chiave della motivazione:<\/p>\n<p><i>&#8220;Ai fini della legittimit\u00e0 del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo, l&#8217;andamento economico negativo dell&#8217;azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all&#8217;attivit\u00e0 produttiva ed all&#8217;organizzazione del lavoro, tra le quali non \u00e8 possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditivit\u00e0 dell&#8217;impresa, determinino un effettivo mutamento dell&#8217;assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa&#8221;.<\/i><\/p>\n<p>Osserva il giuslavorista Umberto Romagnoli: &#8220;L\u2019espressione \u201cgiustificato motivo oggettivo\u201d d\u00e0 luogo ad una tipica clausola generale che, in quanto tale, deve essere riempita dall\u2019interprete. Finora ha prevalso un orientamento politico-culturale pi\u00f9 limitativo del potere aziendale. Lo schema argomentativo \u00e8 il seguente. Il licenziamento provoca un sacrificio la cui entit\u00e0 va confrontata con quella del danno che subirebbe il datore se non licenziasse e, poich\u00e9 il sacrificio del lavoratore \u00e8 valutato altissimo, il datore pu\u00f2 licenziare solo se l\u2019azienda va male. Adesso, \u00e8 in ascesa uno schema argomentativo che proporziona\u00a0 il sacrificio del lavoratore al beneficio che il licenziamento procura al datore&#8221;.<\/p>\n<p>Diciamolo in termini pi\u00f9 semplici. La norma detta un principio generale, ma \u00e8 poi il giudice a valutare se e quando il motivo del licenziamento \u00e8 &#8220;giustificato&#8221;. In altre parole, il giudice decide quale sia il danno maggiore: quello del lavoratore che viene licenziato o quello dell&#8217;azienda che &#8211; essa sostiene &#8211; sar\u00e0 meno efficiente?<\/p>\n<p>Come dice Romagnoli, in passato la bilancia \u00e8 stata fatta pendere dalla parte dei lavoratori. In pi\u00f9 d&#8217;un caso troppo, bisogna dire. Dagli anni &#8217;70 e per oltre un ventennio le sentenze erano tutte &#8211; tranne poche eccezioni &#8211; favorevoli al lavoratore, anche in casi che sembravano indifendibili, come nullafacenti conclamati, assenteisti inveterati, persino ladri: tanto da far nascere il refrain &#8220;in Italia \u00e8 impossibile licenziare&#8221;. Quei magistrati non hanno fatto un buon servizio non solo alla giustizia, ma anche agli interessi dei lavoratori: inevitabilmente facevano montare una voglia di reazione, una rabbia profonda nei confronti di quella legge che sembrava voler coprire qualsiasi ingiustizia. Nasce di qui la guerra dichiarata all&#8217;articolo 18.<\/p>\n<p>Ma se il motivo era comprensibile, la battaglia era sbagliata: la colpa delle distorsioni non era della legge, ma dell&#8217;interpretazione che se ne dava. Che poggiava, \u00e8 vero, sul dettato costituzionale (art. 1: &#8220;L&#8217;Italia \u00e8 una Repubblica fondata sul lavoro&#8230;&#8221;; art. 4: &#8220;La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto&#8221;; art. 35: &#8220;La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni&#8221;), ma certamente i padri costituenti non intendevano che bisognasse proteggere anche i ladri o i fannulloni.<\/p>\n<p>Nel corso degli anni &#8217;90, comunque, l&#8217;aria comincia a cambiare. Le sentenze non sono pi\u00f9 cos\u00ec scontate, e col passare del tempo quelle favorevoli alle aziende aumentano sempre di pi\u00f9. Naturalmente \u00e8 impossibile stabilirlo con precisione, ma l&#8217;impressione \u00e8 che, a partire dalla fine del secolo, la bilancia sia tornata pi\u00f9 o meno ad equilibrarsi. Ci\u00f2 nonostante, l&#8217;articolo 18 era diventato ormai il simbolo di uno scontro tanto ideologico quanto di potere nei rapporti di forza all&#8217;interno dei mondo del lavoro, tanto da far combattere infinite battaglie intorno a questa norma, fino all&#8217;epilogo ad opera di un governo che si definiva di centro-sinistra.<\/p>\n<p>La sentenza dei giorni scorsi, per\u00f2, segna un nuovo salto di qualit\u00e0: la bilancia, gi\u00e0 squilibrata a favore dei datori di lavoro dopo la quasi eliminazione delle tutele, si inclina sempre di pi\u00f9 dalla parte delle aziende. Nel dispositivo viene citato l&#8217;art. 41 della Costituzione, che garantisce la libert\u00e0 d&#8217;impresa. E&#8217; vero, ma leggiamolo tutto:<br \/>\n<i>&#8220;L&#8217;iniziativa economica privata \u00e8 libera.<br \/>\nNon pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l&#8217;utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana.<br \/>\nLa legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali&#8221;.<\/i><\/p>\n<p>I giudici della Cassazione si sono fermati al primo capoverso? Perch\u00e9 il secondo e il terzo dovrebbero far escludere che la possibilit\u00e0 di conseguire un maggior profitto (sostenuta da una delle parti in causa e non verificabile dal giudice) possa prevalere sulla tutela del lavoro.<\/p>\n<p>Ma lo spirito dei tempi soffia impetuoso nelle aule della giustizia. Ieri spingeva il pendolo dalla parte del lavoro, facendolo oscillare oltre il punto di equilibrio. Oggi, dopo oltre un quarto di secolo in cui sono state le idee neoliberiste a conquistare l&#8217;egemonia, lo sposta altrettanto esageratamente sul lato opposto, forzando il dettato costituzionale che di sicuro prescrive di tutelare il lavoro, mentre da nessuna parte \u00e8 scritto che vada altrettanto &#8211; e anzi di pi\u00f9 &#8211; tutelata non la libert\u00e0 d&#8217;impresa, ma la facolt\u00e0 di incrementare i profitti. I giudici sono uomini del loro tempo, e come tutti sono condizionati dalle idee che in quel tempo sono dominanti. Naturalmente il dispositivo della sentenza non evita il problema, e lo risolve sostanzialmente cos\u00ec:<br \/>\n<i>&#8220;Non spetta al giudice (&#8230;) surrogarsi nella scelta, con riferimento alla singola impugnativa di licenziamento, tenuto conto altres\u00ec della inevitabile mancanza di strumenti conoscitivi e predittivi che consentano di valutare quale possa essere la migliore opzione per l&#8217;impresa e per la collettivit\u00e0.<br \/>\nEgli, cos\u00ec, non pu\u00f2 essere legittimato a gravare l&#8217;impresa di costi impropri o non dovuti in base alla legge, quando piuttosto la Costituzione investe i poteri pubblici del compito di perseguire l&#8217;interesse collettivo dell&#8217;occupazione, tenuto altres\u00ec conto che la prospettiva individuale della difesa del singolo rapporto di lavoro potrebbe anche pregiudicare (&#8230;)l&#8217;intera comunit\u00e0 dei lavoratori dell&#8217;azienda interessata&#8221;.<\/i><\/p>\n<p>Che il giudice non debba valutare la congruit\u00e0 delle decisioni dell&#8217;impresa lo affermano peraltro due altre recenti leggi, del 2010 (governo Berlusconi) e 2012 (governo Monti). E questo \u00e8 ragionevole. In passato, per\u00f2, la stessa Corte riteneva necessario che <i>&#8220;il licenziamento per motivo oggettivo sia giustificato dalla necessit\u00e0 di fare fronte &#8220;a sfavorevoli situazioni&#8221; e non sia &#8220;meramente strumentale ad un incremento del profitto&#8221;. <\/i>Ora questo principio viene invece giudicato sbagliato, con un ragionamento che ricorda il <i>trickle down<\/i>, quell&#8217;idea &#8211; tra i capisaldi del pensiero neoliberista &#8211; secondo cui un provvedimento a vantaggio dei ricchi va bene per tutta la societ\u00e0, perch\u00e9 poi quella ricchezza &#8220;goccioler\u00e0&#8221; a beneficiare anche i meno abbienti. La realt\u00e0 dei fatti si \u00e8 poi incaricata di fare giustizia di questa idea balzana.<\/p>\n<p>L&#8217;atmosfera culturale \u00e8 cosa che cambia lentamente, e di norma ha una grande capacit\u00e0 di persistenza anche quando cambiano le condizioni generali. Se questa sentenza \u00e8 rappresentativa dell&#8217;orientamento maturato dalla magistratura, per il lavoro ci saranno tempi duri per parecchio.<\/p>\n<p><strong>fonte<\/strong>:\u00a0<a href=\"http:\/\/clericetti.blogautore.repubblica.it\/2017\/01\/08\/licenziati-per-profitto\/\">http:\/\/clericetti.blogautore.repubblica.it\/2017\/01\/08\/licenziati-per-profitto\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di CARLO CLERICETTI L&#8217;aumento del profitto \u00e8 pi\u00f9 importante del mantenere un posto di lavoro. Nei giorni scorsi una sentenza della Cassazione (segnalata da Italia Oggi e ripresa da Repubblica) ha convalidato un licenziamento motivato con il perseguimento di una maggiore efficienza da parte di un&#8217;azienda n\u00e9 in crisi n\u00e9 in passivo. 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