{"id":27395,"date":"2017-01-13T10:20:17","date_gmt":"2017-01-13T09:20:17","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=27395"},"modified":"2017-01-12T23:22:25","modified_gmt":"2017-01-12T22:22:25","slug":"il-quesito-sullart-18-e-lalieno-europeistico-chi-se-ne-assume-la-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=27395","title":{"rendered":"Il quesito sull&#8217;Art.18 e &#8220;l&#8217;alieno \u20acuropeistico&#8221;. Chi se ne assume la responsabilit\u00e0?"},"content":{"rendered":"<div><\/div>\n<div>di <strong>ORIZZONTE 48 (Luciano Barra Caracciolo)<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>1. Corre l&#8217;obbligo di <b>cercare di capire le ragioni della pronuncia di inammissibilit\u00e0 del quesito sull&#8217;art.18,<\/b> appena adottata dalla Corte costituzionale.<\/div>\n<div>Quello che, allo stato, \u00e8 riportato sui media si riassume in alcuni fatti e orientamenti &#8220;trapelati&#8221;.<\/div>\n<div>Anzitutto, com&#8217;era preannunciato, si \u00e8 svolta una dura discussione in camera di consiglio: la maggioranza di 8 a 5, peraltro, mostra un certo compattamento su una <b>visione progressivamente (sempre pi\u00f9) restrittiva dei quesiti ammissibili<\/b>, tanto pi\u00f9 rilevante, per la vita democratica dei cittadini, quanto pi\u00f9 tale <b>orientamento incide sulla sostanza (ormai residuale) e sul ruolo della sovranit\u00e0 popolare<\/b>: e lo abbiamo visto <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/01\/parlamentarismo-stato-di-eccezione.html\">in questo post<\/a>, anticipatore dei problemi di rappresentativit\u00e0 che le stesse istituzioni di governo si trovano a fronteggiare, essenzialmente a seguito del &#8220;vincolo esterno&#8221; \u20acuropeo, di fronte a una<b>restrizione della sovranit\u00e0 prevista dall&#8217;art.1 Cost<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/01\/licenziamento-per-profitto-la.html\">2. E <b>non solo a seguito dell&#8217;orientamento della Corte sull&#8217;ammissibilit\u00e0 dei quesiti referendari, ma su tutto il fronte del principio lavoristico della nostra Costituzione &#8220;sociale<\/b>&#8220;, &#8211; e non &#8220;liberale&#8221;-, che risulta ormai innovata da una revisione giurisprudenziale resecativa della portata precettiva delle sue clausole &#8220;sociali&#8221;.<\/a><\/div>\n<div>Si potrebbe dire che <b>interpretazioni, della varie Corti<\/b>, che, progressivamente, sottraggono questa portata precettiva alle clausole sociali contenute nelle previsioni pi\u00f9 importanti e caratterizzanti della nostra Costituzione, <b>sono esse stesse &#8220;manipolative&#8221; e, con molta pi\u00f9 efficacia del referendum<\/b> (il cui esito \u00e8 sempre neutralizzabile da un nuovo intervento normativo del Parlamento),<b> &#8220;introduttive&#8221;, di nuove norme costituzionali estranee alla volont\u00e0 dei Legislatori primigenii della Costituente<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>3. Molte fonti autorevoli della scienza giuridica <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/11\/indicatori-macroeconomici-degli-effetti.html\">e molti dati economici<\/a>, tanto significativi quanto ignorati (dalle Corti, intente a ridisegnare <i>de facto<\/i> le norme fondamentali della Costituzione) potrebbero essere citati: in questa sede ci limitiamo ad alcune annotazioni salienti.<\/div>\n<div>La prima \u00e8 <b>l&#8217;argomentazione clou della relatrice designata alla Corte per trattare l&#8217;ammissibilit\u00e0 dei quesiti<\/b>: <a href=\"http:\/\/www.huffingtonpost.it\/2017\/01\/11\/jobs-act-referendum_n_14109252.html?utm_hp_ref=italy\">la prof. Sciarra, non a caso, ha compiuto la scelta <i>forte<\/i>, di dissenso, passando al vice-presidente la redazione della pronuncia, e lasciando la seguente &#8220;<i>dissenting opinion<\/i>&#8221; secondo le attuali &#8220;cronache&#8221;<\/a>:<\/div>\n<div>&#8220;<b>Per la Sciarra il riferimento per l\u2019ammissibilit\u00e0 \u00e8 la sentenza numero 41 del 2003 che dichiar\u00f2 ammissibile il referendum che ampliava l\u2019applicabilit\u00e0 della tutela dell\u2019articolo 18 al di sotto dei 16 dipendenti e lo estendeva addirittura all\u2019impresa con un solo dipendente<\/b>.<\/div>\n<div><b>Identica per materia al quesito del 2016<\/b>.<\/div>\n<div>Non solo. Entrando ancora di pi\u00f9 nel dettaglio. Tradizionalmente l\u2019articolo 18, ovvero la reintegra per licenziamento ingiustificato, si fermava di fronte a due soglie: quella dei 15 dipendenti per le imprese commerciali e industriali e quella inferiore a cinque per le imprese agricole.<\/div>\n<div>Il quesito del referendum (ammesso) nel 2003 proponeva di abolire entrambe le soglie cosicch\u00e9 tutte le imprese \u2013 commerciali, industriali ed agricole \u2013 anche con un solo dipendente sarebbero divenute soggette all\u2019articolo 18.<\/div>\n<div><b>Il quesito discusso oggi fa saltare solo un limite, quello dei 15 dipendenti per le imprese commerciali e industriali, e dunque il limite sarebbe solo di 5 dipendenti come per le agricole<\/b>. Ecco l\u2019argomentazione della relatrice, finita in minoranza: <b>che senso ha dire che quello del 2003 era abrogativo &#8211; infatti il referendum si celebr\u00f2 &#8211; e questo \u00e8 manipolativo?<\/b>E ancora: se la Corte ha ritenuto ammissibile nel 2003 un quesito che abrogava tutti i limiti, perch\u00e9 non ammettere un quesito che ne elimina solo uno? Sarebbe come se la Corte smentisse se stessa&#8221;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>4. E invece, come sappiamo, il quesito \u00e8 stato ritenuto inammissibile sulla scorta della giurisprudenza sulla &#8220;manipolativit\u00e0&#8221; e sulla conseguente sua natura introduttiva di una nuova norma.<\/div>\n<div>Ora, <b>questo indirizzo della Corte<\/b>, come abbiamo appena visto, diviene<b> altamente incerto e soggetto ad una rivedibilit\u00e0 &#8220;caso per caso&#8221;<\/b> che lascia la possibilit\u00e0 di espletamento dei referendum, <i>stranamente <\/i>proprio nei casi pi\u00f9 rilevanti per l&#8217;affermazione del programma costituzionale, alla <b>imprevedibile discrezionalit\u00e0 della Corte<\/b>.<\/div>\n<div><b>La stessa <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.com\/2017\/01\/licenziamento-per-profitto-la.html?showComment=1484141164686#c5627503233916012906\">&#8220;discrezionalit\u00e0<\/a>&#8220;, che nei giudizi di costituzionalit\u00e0 delle leggi, la Corte attribuisce al Legislatore quando preferisce arrivare a un sostanziale &#8220;<i>non liquet<\/i>&#8220;<\/b> (cio\u00e8 &#8220;non mi spetta di pronunciarmi&#8221;) sui profili che coinvolgono maggiormente la portata precettiva della clausole di &#8220;socialit\u00e0&#8221; e di realizzazione dell&#8217;eguaglianza sostanziale (<b>art.3, comma 2, Cost<\/b>.: secondo Basso, Mortati, Caff\u00e8, Calamandrei, &#8211; ma anche,<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.com\/2017\/01\/licenziamento-per-profitto-la.html?showComment=1484141164686#c5627503233916012906\"> oggi, secondo Luciani, forse il pi\u00f9 autorevole costituzionalista italiano<\/a>-, la disposizione pi\u00f9 importante di tutta la Costituzione).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>5. <b>L&#8217;eguaglianza sostanziale<\/b>, almeno un tempo, era concepita come <b>oggetto di un obbligo attuale di &#8220;intervento&#8221; di Parlamento e governo<\/b>, come legislatori e amministratori, ed andava promossa perci\u00f2 attraverso un&#8217;attivazione dello Stato.<\/div>\n<div>Un obbligo che, per\u00f2, \u00e8 ormai divenuto privo di concreto significato: e, quasi immancabilmente, <b>per &#8220;superiori&#8221; ragioni di &#8220;vincolo assunto con l&#8217;UE&#8221;,<\/b> o per le sue proiezioni immediate.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Tra<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/01\/licenziamento-per-profitto-la.html\"> queste &#8220;ragioni vincolanti&#8221; indubbiamente, (v.p.3.1.), figura <b>lo stesso <i>jobs act<\/i><\/b><\/a><b>, richiesto insistentemente, col riferimento ossessivo alle<\/b> &#8220;<b><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/10\/le-riforme-much-uro-do-about-nothing.html\"><i>riforme strutturali<\/i><\/a>&#8220;<\/b>, <b>dalla Commissione UE, dalla lettera Draghi-Trichet del 2011, e tante altre pressioni sovranazionali, di OCSE, FMI, <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/09\/draghi-al-telefono-con-merkel-le-due.html\">BCE (a cui l&#8217;art.130 del TFUE vieterebbe queste &#8220;sollecitazioni&#8221;<i>,<\/i><\/a> nonch\u00e9 dai cancellierati della Germania e dei suoi satelliti<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>6. Il prof. Valerio <b>Onida<\/b> (presidente emerito della Corte costituzionale), non certo propenso a forti interpretazioni &#8220;sociali&#8221;. ma rigoroso nel concepire l&#8217;effettivit\u00e0 della clausola (art.1 Cost.!) sull&#8217;attribuzione della sovranit\u00e0 al &#8220;popolo&#8221;, si era gi\u00e0 espresso sul connesso<b> problema dell&#8217;ammissibilit\u00e0 dei quesiti referendari<\/b> <b>e della giurisprudenza della Corte cost., creativa di limiti ulteriori rispetto a quelli, gi\u00e0 ragguardevoli, contenuti nella previsione costituzionale<\/b>.<\/div>\n<div>Il referendum ex art.75 Cost., naturalmente, realizzando una forma di democrazia diretta, correttiva e di &#8220;verifica&#8221; dell&#8217;operato e dell&#8217;attuale rappresentativit\u00e0 &#8220;popolare&#8221; del parlamento, \u00e8 una diretta espressione del potere dell&#8217;elettorato di sindacare, come gli spetta, l&#8217;omissione o la distorsione de &#8220;l&#8217;obbligo di attivazione&#8221; posto dall&#8217;art.3, comma 2: <b>in questa prospettiva di rigore interpretativo, Onida <a href=\"http:\/\/losmemorato-ilblog.blogspot.it\/2016\/12\/il-jobs-act-ovvero-del-diritto.html?m=1\">aveva detto (nel 1995)<\/a><\/b>:<\/div>\n<div><i>&#8220;A mio parere i passaggi \u00abfatali\u00bb di questa giurisprudenza, che hanno contribuito pi\u00f9 di ogni altra cosa alla distorsione dell&#8217;istituto referendario, sono stati due.\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i>Il primo \u00e8 quello con cui la Corte, apparentemente (ma solo apparentemente) sviluppando il<b>requisito della \u00abomogeneit\u00e0\u00bb<\/b> del quesito, a tutela della libert\u00e0 di voto che sarebbe compromessa dalla proposizione in <b>unico quesito di pi\u00f9 domande diverse<\/b>, ha affermato che il quesito deve essere anche \u00abchiaro\u00bb e \u00abcoerente\u00bb, e che a tale fine deve risultare palese il risultato che i promotori si propongono di raggiungere.\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i>Ora, <b>il referendum abrogativo, previsto dalla Costituzione, tende di per s\u00e9 ad un unico risultato, che \u00e8 la cancellazione di una o pi\u00f9 norme<\/b>.\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i><b>Quel che succede nell&#8217;ordinamento a seguito di tale cancellazione \u00e8 vicenda ulteriore, che non riguarda se non indirettamente i promotori del referendum<\/b>&#8230;\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i>Pretendendo invece dai promotori l&#8217;univocit\u00e0 in ordine agli scopi dell&#8217;abrogazione, <b>la Corte ha avallato ed anzi ha indotto o addirittura reso necessaria la formulazione di quesiti complessi ed elaborati<\/b>, e ha incentivato la tendenza a fare dei quesiti referendari uno strumento di proposta legislativa positiva.\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i>Il secondo passaggio \u00e8 quello con cui la Corte, di fronte a quesiti referendari relativi a leggi che disciplinavano la formazione di organi costituzionali&#8230; ha affermato che l&#8217;ammissibilit\u00e0 \u00e8 condizionata al fatto che la proposta abrogazione lasci in vita una normativa \u00abautosufficiente\u00bb. Dunque non solo il quesito deve rendere esplicito a che cosa esso tende, ma deve proprio tendere a dar vita, come normativa \u00abdi risulta\u00bb, ad un a legge in grado di essere applicata&#8230;<b>A questo punto, come si vede, la strada dei referendum \u00abmanipolativi\u00bb non solo si \u00e8 aperta, ma si \u00e8 spalancata, e addirittura \u00e8 divenuta talvolta un percorso obbligato<\/b>&#8230;&#8221;<\/i><\/div>\n<div><\/div>\n<div>7. <b>Ma v&#8217;\u00e8 ben di pi\u00f9,<\/b> a questo punto della vicenda, date tutte le premesse finora svolte.<\/div>\n<div>Abbiamo visto come la relatrice Sciarra abbia enfatizzato la contraddittoriet\u00e0 della inammissibilit\u00e0 in relazione a un precedente che pi\u00f9 specifico non poteva essere (un caso di referendum abrogativo ammesso dalla Corte, proprio sull&#8217;art.18 e in senso egualmente &#8220;resecativo-manipolativo&#8221;, referendum il cui esito era stato vanificato dal mancato raggiungimento del &#8220;quorum&#8221; dei votanti).<\/div>\n<div>In proposito, ci soccorre quanto aveva fatto presente, &#8211; dall&#8217;esterno e in controtendenza rispetto al mainstream politico-mediatico, che prima ha &#8220;premuto&#8221; per la inammissibilit\u00e0 e oggi, naturalmente, l&#8217;acclama a gran voce-, <a href=\"http:\/\/www.huffingtonpost.it\/francesco-pallante\/da-che-parte-sta-la-corte-costituzionale_b_14004978.html?utm_hp_ref=italy\">il costituzionalista prof. <b>Pallante<\/b>, in raccordo con quanto osservato anche dal prof. <b>Azzariti<\/b><\/a> (altro autorevole costituzionalista..inascoltato).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>7.1. Questi i passaggi salienti:<\/div>\n<div>&#8220;Nessun dubbio, dunque, che quello del 2003 fosse un referendum manipolativo, vale a dire un referendum volto in ultima istanza non a eliminare norme, ma a introdurne di nuove. La consultazione poi fall\u00ec, per il mancato raggiungimento del quorum.<\/div>\n<div>Ma, <b>resta il precedente dell&#8217;ammissione del quesito, nonostante il suo contenuto manipolativo-propositivo<\/b>. Per quale motivo allora, almeno stando alle indiscrezioni giornalistiche, l&#8217;Avvocatura dello Stato avrebbe chiesto l&#8217;inammissibilit\u00e0 del referendum odierno denunciandone la natura manipolativa? E, soprattutto, per quale motivo, sempre stando ai giornali, tale argomentazione avrebbe addirittura fatto breccia in alcuni dei giudici costituzionali in carica? <b>Davvero \u00e8 possibile che la Corte intenda rimangiarsi i propri precedenti? O il giudizio di ammissibilit\u00e0 sta perdendo la sua connotazione squisitamente costituzionale per assumerne una marcatamente politica<\/b>?<\/div>\n<div>&#8230;<\/div>\n<div>In definitiva: nel 2003 la tutela reale era prevista solo per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro con pi\u00f9 di 15 dipendenti e si trattava di estenderla ad altri lavoratori (anche se non a tutti: restavano infatti esclusi i lavoratori appartenenti a determinate categorie &#8220;speciali&#8221;); oggi la tutela reale \u00e8 prevista solo per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro con pi\u00f9 di 15 dipendenti assunti prima dell&#8217;entrata in vigore del Jobs Act e si tratta di estenderla ad altri lavoratori (anche se non a tutti: resterebbero infatti esclusi i lavoratori dipendenti da datori di lavoro con meno di 5 dipendenti, i dipendenti da datori di lavoro svolgenti senza fini di lucro attivit\u00e0 \u00abdi tendenza\u00bb, i lavoratori appartenenti a determinate categorie &#8220;speciali&#8221;). <b>Dov&#8217;\u00e8 la differenza?<\/b> Perch\u00e9 il referendum del 2003 era ammissibile e quello del 2017, che peraltro avrebbe una portata estensiva ben minore, non lo sarebbe? <b>La logica non ci insegna che dove sta il pi\u00f9 necessariamente sta anche il meno<\/b> (ci\u00f2 che gli studiosi dell&#8217;argomentazione giuridica chiamano ragionamento a fortiori)?<\/div>\n<div><b>La sentenza n. 41 del 2003<\/b> si chiudeva rilevando che la domanda rivolta agli elettori \u00absi presenta chiara e univoca nella sua struttura e nei suoi effetti\u00bb, dal momento che \u00ab<i><b>propone al corpo elettorale un&#8217;alternativa netta<\/b><\/i>\u00bb (punto 3.5 del Considerato in diritto).<\/div>\n<div>Proprio le tensioni odierne dimostrano che la situazione non \u00e8 cambiata.<\/div>\n<div>Di nuovo, l&#8217;alternativa \u00e8 netta: <b>da una parte stanno coloro per i quali il lavoro \u00e8 oramai solo uno dei costi che l&#8217;impresa deve minimizzare; dall&#8217;altra stanno coloro per i quali il lavoro \u00e8 insostituibile requisito perch\u00e9 l&#8217;esistenza di ciascuna persona sia realmente \u00ablibera e dignitosa\u00bb<\/b>. La prima, \u00e8 l&#8217;idea di lavoro propria del finanz-capitalismo imperante; la seconda, \u00e8 l&#8217;idea di lavoro prevista dalla Costituzione. Da che parte sta la Corte costituzionale, lo scopriremo l&#8217;11 gennaio&#8221;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>8. Va anche precisato un <b>ulteriore aspetto<\/b>.<\/div>\n<div>Non \u00e8 che\u00a0 basterebbe, dunque, che il quesito sia manipolativo-propositivo per escluderne l&#8217;ammissibilit\u00e0.<\/div>\n<div><b>Occorre anche che sia che esso NON &#8220;<a href=\"http:\/\/www.huffingtonpost.it\/andrea-pertici\/tutte-le-strettoie-per-ammettere-il-quesito-sullart-18_b_14039312.html\">realizzi una &#8220;saldatura di frammenti lessicali eterogenei&#8221;, sostituendo una previsione di legge con un&#8217;altra che &#8220;figura in tutt&#8217;altro contesto normativo<\/a><\/b>&#8220;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>8.1. Come (peraltro) attesta il precedente del 2003, <b>era ben difficile ravvisare, anche in questo quesito sull&#8217;art.18, la saldatura di frammenti lessicali etetogenei e la sostituzione di una norma con un&#8217;altra ascrivibile a &#8220;tutt&#8217;altro contesto normativo&#8221;<\/b>.<\/div>\n<div>L&#8217;alternativa per l&#8217;elettorato, come abbiamo visto, era &#8220;netta&#8221;, cio\u00e8 ben chiara nella sua sostanza <b>agevolmente spiegabile<\/b>: non meno agevolmente che in tutti gli altri casi di quesito abrogativo, che &#8211; a causa della complessit\u00e0, (se non &#8220;voluta&#8221; oscurit\u00e0), del lessico dell&#8217;attuale Legislatore (in genere ricettivo delle &#8220;incredibili&#8221; direttive e fonti UE).<\/div>\n<div>Ed infatti, <b>il contesto normativo era manifestamente &#8220;unitario&#8221;, trattandosi di un comma di un singolo articolato ad oggetto omogeneo<\/b> (disciplina dei presupposti di applicazione di una certa procedura o &#8220;fattispecie complessa&#8221;, e delle possibili misure di tutela applicabili dal giudice nel processo), ancorch\u00e9 incidentalmente, <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/01\/parlamentarismo-stato-di-eccezione.html\">ma in modo irrilevante ai fini della chiara ratio dell&#8217;art.75 Cost. (qui, p.2.2.)<\/a>, derivante storicamente dalla sovrapposizione di pi\u00f9 fonti nel tempo.<\/div>\n<div>Per tutto quanto appena detto, <b>non si verificava nessuna possibile saldatura di frammenti eterogenei per introdurre una norma riferita a &#8220;tutt&#8217;altro contesto normativo<\/b>&#8220;: la norma sui presupposti procedurali della tutela era unitaria, e quest&#8217;ultima contenuta in una disciplina organica e concentrata, sebbene frutto di un processo di stratificazione di\u00a0 successivi interventi, tutti ascrivibili alla volont\u00e0 del Legislatore di realizzare le riforme strutturali, sotto la sferza incessante degli &#8220;obblighi assunti in sede \u20acuropea&#8221;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>9. Ma <b>l&#8217;aspetto pi\u00f9 grave<\/b>, per la preservazione dell&#8217;impianto della stessa sovranit\u00e0 democratico-sostanziale delineata dalla Costituzione, <b>concerne la natura, e l&#8217;importanza, degli interessi che ne sono coinvolti <\/b>alla stregua delle priorit\u00e0 assunte dalla Carta del 1948.<\/div>\n<div>Si trattava infatti di ammettere, o meno, la verifica del popolo sovrano su una disciplina legislativa che coinvolgeva la stessa <b>natura, funzionalit\u00e0 ed efficacia nel tempo del contratto di lavoro<\/b>; cio\u00e8, di quello che la Costituzione, (e non altri, non l&#8217;UE), considera, evitando ogni ipocrisia &#8220;liberal-liberista&#8221; sulla rispettiva posizione di forza contrattuale delle sue parti tipiche, un negozio bilaterale <b>non riconducibile al mero, &#8220;classico&#8221; contratto tra parti poste in condizioni di parit\u00e0<\/b>.<\/div>\n<div>Torniamo, quindi, ancora a Luciani, &#8211; di cui, per una pi\u00f9 ampia comprensione del problema, consigliamo la lettura di <a href=\"http:\/\/www.rivistaaic.it\/diritti-sociali-e-livelli-essenziali-delle-prestazioni-pubbliche-nei-sessant-anni-della-corte-costituzionale-631.html\">questo, veramente notevole, recente saggio sul &#8220;livello essenziale&#8221; delle prestazioni corrispondenti ai &#8220;diritti sociali<\/a>&#8220;-\u00a0 che, in uno <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.com\/2017\/01\/licenziamento-per-profitto-la.html?showComment=1484143466719#c6497828373993836470\">scritto del 1983 (grazie Arturo)<\/a>, ci spiega molto bene il modo in cui la &#8220;libert\u00e0 negoziale&#8221;, fondata nel nostro ordinamento sull&#8217;art.41 Cost., si atteggia in questa specifica materia:<\/div>\n<div><i>\u201cL&#8217;elemento-chiave in possesso dell\u2019interprete della prima parte dell&#8217;art. 41, 2\u00b0 co., Cost., \u00e8 la qualificazione fatta dalla norma della utilit\u00e0 che vuole raggiungere: utilit\u00e0 sociale.\u201d<br \/>\n\u201cQuesto aspetto dall&#8217;art. 41, questo suo <b>collegamento strettissimo<\/b> con il principio di eguaglianza di cui all\u2019<b>art. 3, 2\u00b0 co.<\/b>, \u00e8 ormai tanto noto da non dover essere ancora sottolineato: <b>il progetto dell\u2019art. 3 \u00e8 realizzabile solo se ne esistono le condizioni economiche, e il governo della struttura economia \u00e8 regolato (per quanto riguarda le situazioni soggettive di vantaggio) dagli artt. 41 sgg. Cost<\/b>.\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i>Il punto va incidentalmente sottolineato con vigore: non tutti i Wertbegriffe<\/i> [concetti di valore]<i>presenti in Costituzione godono di questo <b>collegamento privilegiato con l\u2019art. 3, 2\u00b0 co.<\/b>, ma solo quelli, come l&#8217;utilit\u00e0 sociale, che esprimono <b>valori assolutamente funzionali al compimento del progetto ivi previsto<\/b> [\u2026]<\/i>. (La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Cedam, Padova, 1983, pagg. 123-4, 125 e 129)\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>10. Ma in un tempo passato, che pare diventato inconcepibilmente lontano e europeisticamente &#8220;alieno&#8221;, lo stesso, ben noto, <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.com\/2017\/01\/licenziamento-per-profitto-la.html?showComment=1484143752891#c8327704853674860044\">Commentario alla Costituzione di &#8220;G. Branca&#8221;, nelle parole del prof. Mancini,<\/a> <b>rapportava tutto questo al contratto di lavoro <\/b>e alla <b>tutela costituzionalmente &#8220;vincolata&#8221;<\/b> della parte debole nel rapporto che ne nasceva.<\/div>\n<div>Questa (al tempo) assolutamente prevalente lettura logico-sistematica, era condivisa come &#8220;interpretazione naturale&#8221; che, sul piano letterale, sistematico, storico e della <i>ratio<\/i>, <b>non pareva poter essere scalfita se non da vicende politiche che\u00a0 provocassero un <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/il-mutamento-xtra-ordinm-la.html\">mutamento costituzionale extraordinem<\/a>,<\/b> visto che gli artt. 1 e 4 della Costituzione sono ritenuti (per ora) unanimemente non assoggettabili a revisione, cio\u00e8 a &#8220;riforma&#8221; costituzionale:<\/div>\n<div><i>\u201c<b>Non v\u2019\u00e8 dubbio che il diritto a conservare il posto divenga \u00ab effettivo \u00bb, come esige l\u2019art. in esame, solo quando i limiti al potere di recesso abbiano carattere reale <\/b>[ndr: essendo cio\u00e8 sanzionati col ripristino del contratto mediante la &#8220;reintegra]; in altri termini, solo quando l&#8217;atto posto in essere senza tenerne conto sia colpito di invalidit\u00e0.\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i>Ora, si pu\u00f2 comprendere che, perseguendo quel che la Corte ha chiamato \u00abl\u2019indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al lavoro\u00bb, il Parlamento abbia nel &#8217;66 sancito limiti unicamente obbligatori; anche se, agli occhi di alcuni giuristi di sinistra, la protezione cos\u00ec accordata ai lavoratori finisse per essere meno intensa della tutela che, gi\u00e0 in precedenza, avrebbe potuto fornire un&#8217;interpretazione evolutiva dell\u2019art. 2118. <b>\u00a0<\/b><\/i><\/div>\n<div><i><b>Assai meno comprensibile, comunque, sarebbe un suo ritorno a tali limiti oggi o domani<\/b>.\u00a0<\/i><\/div>\n<div><i>Salire dal niente al poco avendo di mira il tutto o il quasi tutto \u00e8 una cosa (saggia, aggiungerebbe un gradualista). <b>\u00a0<\/b><\/i><\/div>\n<div><i><b>Scendere dal tutto \u2014 che corrisponde alla direttiva politica contenuta nella norma \u2014 al poco, specie se questo, com\u2019\u00e8 nel caso in esame, somiglia pi\u00f9 al niente che al tutto<\/b> (i limiti obbligatori non intaccano l\u2019efficacia del licenziamento; aumentano solo il costo del suo esercizio), \u00e8 una cosa affatto diversa. E, a mio avviso, contestabile sul piano della correttezza costituzionale<\/i>.\u201d<\/div>\n<div><\/div>\n<div>11. <b>Non era dunque in gioco, nella vicenda della referendum sull&#8217;art.41 Cost., un diritto alla &#8220;libera&#8221; organizzazione dell&#8217;impresa, e di conseguenza, il &#8220;diritto&#8221; ad ogni possibile livello di profitto<\/b> (diritto che, a quanto pare,<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/01\/licenziamento-per-profitto-la.html\"> la Cassazione<\/a> ora ritiene incondizionabile e prevalente su ogni aspetto dell&#8217;utilit\u00e0 sociale, svincolandosi dagli artt. 1, 4 e 35 Cost. e da ogni obbligo della legge statale di garantire la previsione sulla &#8220;effettivit\u00e0&#8221; del diritto al lavoro).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Dunque <b>la contraddizione tra il precedente del 2003<\/b>, <b>e la stessa coerente\u00a0 e &#8220;intelleggibile&#8221; applicazione del criterio<\/b> (gi\u00e0 fortemente controverso di per s\u00e9, secondo la limpida analisi, &#8220;a monte&#8221;, compiuta a suo tempo da Onida), relativo ai quesiti, sulla &#8220;<i>saldatura di frammenti lessicali eterogenei&#8221;, sostituendo una previsione di legge con un&#8217;altra che &#8220;figura in tutt&#8217;altro contesto normativo<\/i>&#8220;, finiscono per pesare come un macigno, una &#8220;pietra tombale&#8221; sulla stessa preservazione dei principi fondamentalissimi della Costituzione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>11.1. <b>E sullo sfondo di questo <i>schiacciamento <\/i>si staglia l&#8217;ombra dell&#8217;UE, della moneta unica<\/b>, della sua inesorabile funzione di sostituire, alla svalutazione dei cambi in regime flessibile, la ben nota, &#8220;svalutazione (c.d. &#8220;interna&#8221;) del lavoro&#8221;.<\/div>\n<div>Con costi sociali che, a questo punto, volendo addossarli solo a carico del mercato del lavoro e della dilagante disoccupazione, portano la comunit\u00e0 sociale (<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/06\/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion.html\">de-sovranizzata)<\/a> ad un livello crescente di &#8220;compressione&#8221;: fino a volerne fare una &#8220;pentola a pressione&#8221; che avr\u00e0 il suo punto di rottura in un&#8217;esplosione.<\/div>\n<div><b>Qualcuno dovr\u00e0 assumersene la responsabilit\u00e0, prima o poi<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Fonte:\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/01\/il-quesito-sullart18-e-lalieno.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/01\/il-quesito-sullart18-e-lalieno.html<\/a><\/strong><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ORIZZONTE 48 (Luciano Barra Caracciolo) 1. Corre l&#8217;obbligo di cercare di capire le ragioni della pronuncia di inammissibilit\u00e0 del quesito sull&#8217;art.18, appena adottata dalla Corte costituzionale. Quello che, allo stato, \u00e8 riportato sui media si riassume in alcuni fatti e orientamenti &#8220;trapelati&#8221;. Anzitutto, com&#8217;era preannunciato, si \u00e8 svolta una dura discussione in camera di consiglio: la maggioranza di 8 a 5, peraltro, mostra un certo compattamento su una visione progressivamente (sempre pi\u00f9) restrittiva dei&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":80,"featured_media":17245,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/20140630125224viareggio1.flv.flv1_.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-77R","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27395"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/80"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=27395"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27395\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27396,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27395\/revisions\/27396"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=27395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=27395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=27395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}