{"id":27441,"date":"2017-01-14T11:51:25","date_gmt":"2017-01-14T10:51:25","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=27441"},"modified":"2017-01-14T12:10:43","modified_gmt":"2017-01-14T11:10:43","slug":"27441","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=27441","title":{"rendered":"Articolo 18, Giovanni Maria Flick (membro della Consulta nel 2003): \u201cNella Corte ha prevalso la valutazione politica e istituzionale su quella giuridica\u201d"},"content":{"rendered":"<p><strong>di GIOVANNI MARIA FLICK (intervista dell&#8217;Huffington Post)<\/strong><\/p>\n<p>Stessa domanda, ma valutazioni e contesti diversi. La decisione di dichiarare inammissibile il quesito referendario che reintroduceva l\u2019articolo 18 abolito dal Jobs Act, architrave del riformismo renziano, ha spaccato la Corte Costituzionale. Otto giudici su tredici <a href=\"http:\/\/www.huffingtonpost.it\/2017\/01\/11\/jobs-act-referendum_n_14109252.html?utm_hp_ref=italy\" target=\"_hplink\">hanno sposato la linea di Giuliano Amato<\/a> che sosteneva come il quesito fosse \u201cmanipolativo\u201d perch\u00e9 non si limitava ad abrogare una legge ma ne allargava la disciplina estendendola anche alle aziende con meno di 15 dipendenti. Per la relatrice Silvana Sciarra e altri quattro giudici invece non si trattava di un quesito \u201cpropositivo\u201d. E nel sostenere questa tesi \u00e8 stato richiamato il precedente della sentenza 41 del 2003, quando la Consulta dichiar\u00f2 ammissibile un quesito analogo che estendeva l\u2019articolo 18 anche alle aziende con un solo dipendente. Il referendum in quel caso non raggiunse il quorum.<\/p>\n<p>Per questo motivo l\u2019Huffington Post ha intervistato il professore Giovanni Maria Flick, ex presidente della Consulta e membro della Corte che nel 2003 dichiar\u00f2 ammissibile il quesito considerato da pi\u00f9 parti analogo a quello bocciato mercoled\u00ec.<\/p>\n<p><strong>Professor Flick, perch\u00e9 la Corte Costituzionale di cui lei faceva parte nel 2003 aveva dichiarato ammissibile un quesito analogo a quello considerato inammissibile mercoled\u00ec?<\/strong><br \/>\nC\u2019\u00e8 la necessit\u00e0 di guardare i due momenti di attivit\u00e0 della Corte: il momento pi\u00f9 giuridico da un lato e il momento pi\u00f9 istituzionale dove la componente politica \u00e8 pi\u00f9 forte dall\u2019altro. I limiti all\u2019ammissibilit\u00e0 del referendum, a parte quelli previsti esplicitamente dalla Costituzione, sono stati introdotti dalla Corte stessa nella sua elaborazione. C\u2019\u00e8 l\u2019interesse che questo discorso sull\u2019elaborazione della Corte rimanga costante, per la prevedibilit\u00e0 e la certezza delle decisioni; ma c\u2019\u00e8 anche la possibilit\u00e0 che cambi il contesto in cui la domanda di abrogazione deve operare.<\/p>\n<p><strong>Secondo la linea che ha prevalso in seno alla Consulta, il quesito proposto dalla Cgil era manipolativo. <\/strong><br \/>\nA mio parere si deve fare sempre tutto il possibile per andare incontro alla volont\u00e0 del popolo e valorizzare la richiesta di referendum. Sempre nei limiti dell\u2019ammissibilit\u00e0. Il carattere propositivo e non meramente abrogativo per\u00f2 si presta a diverse interpretazioni. Quando viene abrogata parzialmente una legge pu\u00f2 verificarsi lo stimolo al suo allargamento sotto altro aspetto. Il confine \u00e8 abbastanza difficile da stabilire.<\/p>\n<p><strong>Infatti la Corte si \u00e8 divisa<\/strong><br \/>\nNon si pu\u00f2 parlare di totale uguaglianza tra il contesto nel quale la Corte ha deciso nel 2003 e quello in cui si \u00e8 espresso la Corte in riferimento al Jobs Act. Risulta evidente dai voti della Consulta: cinque hanno visto una continuit\u00e0 tra le due decisioni, otto non l\u2019hanno vista. Qui la certezza del diritto \u2013 che passa attraverso l\u2019interpretazione dei limiti all\u2019ammissibilit\u00e0 del referendum \u2013 ha ceduto di fronte alla diversit\u00e0 di valutazione del contesto politico e istituzionale in cui il referendum \u00e8 stato richiesto.<\/p>\n<p><strong>Molti sostengono che la Corte abbia smentito se stessa con due decisioni diverse su un quesito analogo.<\/strong><br \/>\nPremetto che la Corte non ha bisogno che un ex presidente la difenda. Non mi sembra che abbia smentito se stessa. Ha semplicemente fatto prevalere il contesto politico e istituzionale rispetto alla valutazione tecnico-giuridica. E quando parlo di contesto politico mi riferisco alla politica in senso alto, non a considerazioni di tipo elettorale o a calcoli delle forze politiche in campo. Sono le due dimensioni nelle quali si muovono le valutazioni della Consulta. \u00c8 la stessa Corte che costruisce, attraverso la sua giurisprudenza, i limiti dell\u2019ammissibilit\u00e0 di un quesito. Nell\u2019ambito di questo discorso si pu\u00f2 oscillare tra il prevalere della dimensione di certezza e la dimensione della valutazione politico-istituzionale. Evidentemente non c\u2019era un\u2019uguaglianza se per cinque giudici su tredici c\u2019era un\u2019identit\u00e0 tra le due sentenze mentre per gli altri otto invece non c\u2019era. Non c\u2019\u00e8 un corto circuito n\u00e9 spazio per strumentalizzazioni. Il quesito nel 2003 aveva un determinato significato, nel 2017 ne ha un altro.<\/p>\n<p><strong>Siccome la domanda \u00e8 sempre la stessa cos\u2019\u00e8 cambiato? <\/strong><br \/>\nNell\u2019interpretazione della maggioranza della Corte \u00e8 cambiato il contesto in cui quella domanda doveva trovare una risposta.<\/p>\n<p><strong>La leader della Cgil Susanna Camusso ha annunciato che valuter\u00e0 se ricorrere alla Corte di Giustizia europea. Ci sono le basi?<\/strong><br \/>\nNon ho approfondito l\u2019argomento. Ma non \u00e8 la prima volta che la Corte d\u00e0 una valutazione che si discosta da una data precedentemente. Gi\u00e0 in passato ha applicato il principio secondo il quale l\u2019abrogazione di una legge pu\u00f2 comportare l\u2019applicazione di una disciplina preesistente allargandola. Possiamo con certezza dire che Strasburgo non \u00e8 un ulteriore grado di giudizio.<\/p>\n<p><strong>C\u2019\u00e8 chi sostiene che il quesito sia stato scritto male dai proponenti. <\/strong><br \/>\nLe motivazioni le leggeremo quando saranno diffuse. Il problema non \u00e8 se il testo \u00e8 scritto bene o male, ma la differenza di efficacia di una abrogazione come questa rispetto a quella precedente. Perch\u00e9 l\u2019abrogazione di una parte del Jobs Act, in questo momento, poteva avere effetti diversi.<\/p>\n<p><strong>fonte<\/strong>: <a href=\"http:\/\/www.hyperpolis.it\/online\/articolo-18-giovanni-maria-flick-membro-della-consulta-nel-2003-nella-corte-ha-prevalso-la-valutazione-politica-e-istituzionale-su-quella-giuridica\/\">http:\/\/www.hyperpolis.it\/online\/articolo-18-giovanni-maria-flick-membro-della-consulta-nel-2003-nella-corte-ha-prevalso-la-valutazione-politica-e-istituzionale-su-quella-giuridica\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di GIOVANNI MARIA FLICK (intervista dell&#8217;Huffington Post) Stessa domanda, ma valutazioni e contesti diversi. La decisione di dichiarare inammissibile il quesito referendario che reintroduceva l\u2019articolo 18 abolito dal Jobs Act, architrave del riformismo renziano, ha spaccato la Corte Costituzionale. 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