{"id":28028,"date":"2017-02-01T11:15:06","date_gmt":"2017-02-01T10:15:06","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28028"},"modified":"2017-01-31T23:38:54","modified_gmt":"2017-01-31T22:38:54","slug":"la-sentenza-della-corte-costituzionale-ed-i-suoi-effetti-un-commento-a-mente-fredda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28028","title":{"rendered":"La sentenza della Corte Costituzionale ed i suoi effetti: un commento a mente fredda."},"content":{"rendered":"<p>di <strong>ALDO GIANNULI<\/strong><\/p>\n<p>Non abbiamo, ovviamente, ancora il testo delle motivazioni della sentenza che permetterebbero una valutazione pi\u00f9 penetrante e completa, ma gi\u00e0 ora possiamo tentare una riflessione pi\u00f9 a freddo degli scorsi giorni.<span id=\"more-8676\"><\/span><\/p>\n<p>Scrivendo subito dopo la notizia della sentenza, e sulla base di frettolosi commenti di agenzia, <a href=\"http:\/\/www.aldogiannuli.it\/commento-sentenza-corte-costituzionale\/\" target=\"_blank\">sono caduto in errore:<\/a> non \u00e8 affatto vero che la Corte abbia bocciato i capilista bloccati ma, molto pi\u00f9 semplicemente, ha limitato la loro libert\u00e0 di optare per un collegio, in caso di candidature plurime, ed ha introdotto il sorteggio. Cose che accadono quando si \u00e8 costretti a scrivere a tamburo battente. D\u2019altro canto, avvertivo sin dal titolo che era solo un primissimo commento, necessariamente incompleto e provvisorio. Adesso veniamo al merito.<\/p>\n<p><strong>Partiamo dai due difetti di origine di questa sentenza: il non avere considerato la legge nel suo complesso e il restare in una\u00a0 confortevole vaghezza sul tema del principio di rappresentanza.<\/strong><\/p>\n<p>Mi spiego meglio: la Corte, normalmente, risponde a quesiti pi\u00f9 o meno particolari e, pertanto, spesso non prende in considerazione le leggi nella loro interezza a meno che questo non sia nel quesito passato al vaglio della giurisdizione ordinaria. E questa volta c\u2019erano cinque diverse ordinanze di remissione di altrettanti tribunali che puntavano l\u2019attenzione su singoli aspetti della legge.<\/p>\n<p>A proposito: il lavoro non \u00e8 finito, perch\u00e9 ci sono altri 14 tribunali che devono decidere su altrettanti ricorsi e su punti diversi da quelli decisi, per cui \u00e8 largamente probabile che almeno una parte di essi trasmetta\u00a0 il rispettivo ricordo alla Corte e che, dunque, debba esserci una ulteriore sentenza.<\/p>\n<p>Tornando a quel che dicevamo, <strong>ne \u00e8 scaturita una sentenza che opera una serie di isolati\u00a0 interventi tecnici, ma non tiene conto del risultato di insieme,<\/strong> un po\u2019 come se una equipe di chirurghi intervenisse su singoli organi, ma trascurando i valori clinici complessivi: l\u2019operazione \u00e8 riuscita, ma l\u2019ammalato \u00e8 morto. Una legge elettorale \u00e8 per sua natura una legge organica, nella quale \u00e8 essenziale il combinato disposto fra le sue varie parti e va considerata anche dal punto di vista dei suoi effetti sul sistema costituzionale nel suo complesso.<\/p>\n<p>Ad esempio:\u00a0 pu\u00f2 benissimo darsi che tanto un premio di maggioranza quanto le soglie di sbarramento per l\u2019accesso alla rappresentanza siano costituzionalmente corrette, ma l\u2019adozione contemporanea delle due cose pu\u00f2 determinare un effetto cumulativo che porta il livello di disrappresentativit\u00e0 a livelli decisamente inaccettabili.<\/p>\n<p><strong>E qui veniamo al secondo punto di cui dicevamo: l\u2019ambiguit\u00e0 della Corte sul punto della rappresentativit\u00e0.<\/strong> Come si ricorder\u00e0, nella sentenza n 1\/2014, la Corte aveva sancito l\u2019eccesso di disrappresentativit\u00e0 del \u201cPorcellum\u201d che, non avendo una soglia minima, garantiva il 54% dei seggi alla coalizione che avesse avuto un voto in pi\u00f9 di tutte le altre, con il risultato che la coalizione Pd \u2013Sel, con il 29% dei voti prese il 54% dei seggi, raddoppiando la sua rappresentanza. Che un simile risultato fosse abnorme era solare, ma la Corte era rimasta sul vago sulla soglia massima di disrappresentativit\u00e0 ammissibile. Ora non precisa ancora quale essa debba essere, ma, implicitamente, lascia intendere che un premio del 14% (poco meno di 90 seggi) sia accettabile e boccia il ballottaggio proprio perch\u00e9 non fissa una soglia minima per l\u2019accesso ad esso (ad esempio il 30%).<\/p>\n<p><strong>E cos\u00ec crea due problemi:<\/strong> in primo luogo lascia aperta la possibilit\u00e0 di abbassare la soglia che fa scattare il premio al primo turno, per cui la si pu\u00f2 portare al 35% (e Casini gi\u00e0 lo propone) o anche meno, purch\u00e9 non inferiore al 30%, per rispettare l\u2019indicazione della sentenza precedente. In secondo luogo, lascia impregiudicato l\u2019effetto cumulativo del premio pi\u00f9 le soglie di esclusione che, peraltro possono essere anche aumentate (e al Senato sono gi\u00e0 dell\u20198% per i singoli partiti e del 20% per le coalizioni). Ad esempio, con soglie di esclusione come quelle del Senato,\u00a0 se un partito ha il 40% e prende il premio del 54%, ed insieme ci sono otto partiti che, avendo in media il 5% dei voti restano sotto la soglia di esclusione, abbiamo che il 40% dell\u2019elettorato non ha rappresentanza e il rimanente 60% distribuisce i seggi dandone 340 ad un partito che ha il 40% dei voti e 260 agli altri partiti che rappresentano il restante 20% dell\u2019elettorato: vi sembra un esito decente dal punto di vista della rappresentativit\u00e0?<\/p>\n<p><strong>Queste due pecche di origine producono un incomprensibile sistema elettorale che non ha riscontri nel mondo: proporzionale o maggioritario a corrente alternata, a seconda se uno dei contendenti superi o meno il 40% dei voti. Il \u201cProporzionario\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Per di pi\u00f9 con un sistema che prevede coalizioni al Senato e liste singole di partito alla Camera, per cui alcuni partiti potrebbero essere alleati al Senato e concorrenti alla Camera, alcuni con lo stesso simbolo nei due rami del Parlamento, altri con simboli diversi, con la possibilit\u00e0 che un partito vinca alla Camera ed i suoi avversari vincano al Senato.<\/p>\n<p>La scienza giuridica e quella politologica non hanno un termine che possa definire un sistema del genere; sopperisce il linguaggio comune che suggerisce il termine \u201cpapocchio\u201d e papocchio senza precedenti.<\/p>\n<p><strong>Vediamo gli effetti di una simile normativa alla Camera:<\/strong> i partiti maggiori, che possono realisticamente aspirare a raggiungere il 40%, ovviamente, punteranno a quel risultato, anche se in questa occasione non pare ce ne siano le condizioni, ma potrebbero formarsi in seguito. I partiti intermedi (stile Lega e Fi) sicuri si essere oltre la soglia, ma non in grado di competere per il premio, punteranno a presentarsi da soli o ad assorbire qualche alleato minore, cercando di erodere ai fianchi i maggiori, per evitare che uno arrivi al 40%.<\/p>\n<p>Ai partiti pi\u00f9 piccoli, con rischio di restare sotto soglia, restano due vie: o coalizzarsi fra loro per una lista comune (che potrebbe essere ripetuta al Senato) o confluire in una di quelle maggiori (ad esempio FdI nelle liste della Lega, o Pisapia in quelle del Pd) . In questo modo, avremmo tre tipi di strategia asimmetrici, destinati a condizionare le trattative post elettorali per la formazione di maggioranze, anche perch\u00e9 al Senato, \u00e8 plausibilissimo che nessuno abbia la maggioranza dei seggi.<\/p>\n<p><strong>Quindi abbiamo tutti i difetti del maggioritario con tutti i difetti del governo di coalizione proporzionalista, senza i vantaggi di nessuno dei due. Quale sistema politico pu\u00f2 funzionare in questo modo?<\/strong><\/p>\n<p>Veniamo poi ad un altro punto dolente: i capilista bloccati che restano. La sentenza 1\/2014 era stata piuttosto ambigua sul tema, lamentando l\u2019assoluta assenza di voti di preferenza, per cui consigliava, molto maldestramente, di risolvere il problema o con i collegi uninominali o con liste pi\u00f9 piccole in cui fosse pi\u00f9 possibile per gli elettori conoscere i singoli candidati. Anche qui, i supremi giudici hanno mostrato di non avere visione di insieme: rimpicciolire i collegi \u2013come Renzi ha fatto- non serve affatto a garantire un migliore rapporto fra eletti ed elettori, nella presunzione che pi\u00f9 corta \u00e8 la lista e pi\u00f9 l\u2019elettore conosce i candidati.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, a che serve conoscere i candidati se poi non\u00a0 hai possibilit\u00e0 di scegliere ed alterare l\u2019ordine di arrivo? Peraltro, nessun partito prende tutti i seggi in palio in un collegio: realisticamente, si aggiudicher\u00e0 al massimo un\u00a0 terzo di essi, nel caso di partiti di ampie dimensioni, ed eccezionalmente qualcosa in pi\u00f9. Per cui sapere che all\u2019ultimo o penultimo posto ci sia Caio piuttosto che Mevio non serve assolutamente a nulla in caso di liste bloccate. Ed ecco che una Corte poco accorta non ha notato che, con cento collegi, bloccare i capilista produce, allo stesso modo di prima, un Parlamento in grande prevalenza di nominati. Infatti, i partiti di dimensioni ridotte, che prendono solo un seggio in ciascun collegio avranno solo nominati, quelli intermedi (dal 15 al 20%) avranno in gran parte nominati e in qualche raro caso di un secondo eletto in qualche collegio (\u00e8 il caso della Lega), avr\u00e0 qualche eletto con le preferenze e solo nei partiti con pi\u00f9 del 30% dei voti ci sar\u00e0 una quota di circa la met\u00e0 degli eletti con preferenze. Morale: il totale \u00e8 di un 60-70% di nominati. Almeno, con l\u2019Italicum, era garantita una quota di 240 (38%) di eletti con preferenze che, in questo caso raggiungeranno a stento i 200.<\/p>\n<p><strong>L\u2019avvocatura dello Stato ha difeso la norma<\/strong> sui nominati sostenendo che non c\u2019\u00e8 una norma costituzionale che lo impedisca e la Corte gli \u00e8 andata dietro, anche qui dimostrando di non avere applicato un\u2019 interpretazione sistematica della Costituzione: in fondo non esiste neppure una norma che dica che il principio di rappresentanza prevalga su quello di governabilit\u00e0, ma la sentenza precedente lo aveva ricavato, appunto, da una interpretazione sistematica del testo. E la norma da cui ricavare il diritto dell\u2019elettore a scegliersi non solo il partito, ma anche il singolo eletto, a ben vedere, c\u2019\u00e8 ed \u00e8 l\u2019art. 67che sancisce che \u201cogni singolo membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato\u201d il che implica che il mandato elettorale non sia conferito al solo partito (nel qual caso non avrebbe senso parlare di \u201cogni singolo membro\u201d) ma anche al singolo eletto, che fonda la sua indipendenza -anche dal partito di appartenenza- proprio sul mandato ricevuto personalmente.<\/p>\n<p><strong>Insomma, soppresso il doppio turno, confermato il premio di maggioranza, anche se con la soglia del 40%, confermato in gran parte il principio dei parlamentari nominati quello che viene fuori \u00e8 un Porcellum un po\u2019 rivisto.<\/strong><\/p>\n<p>Questa sentenza, salvo che per aver stabilito la possibilit\u00e0 di impugnare una legge elettorale davanti alla Corte anche prima della sua applicazione, \u00e8 un passo indietro rispetto alla 1\/2014. E, da un punto di vista politico \u00e8 una sentenza di gusto spiccatamente renziano. Infatti, Renzi auspicava due cose: il mantenimento del premio di maggioranza e la conferma dei capilista bloccati (con cui epurer\u00e0 le liste del Pd da tutti i dissidenti), vero \u00e8 che \u00e8 caduto il ballottaggio, ma quello non stava pi\u00f9 bene neanche a Renzi perch\u00e9, contro le previsioni quando fu fatta la legge, giocava a favore del M5s e quindi andava abrogato.<\/p>\n<p>La Corte ha risparmiato al Pd l\u2019imbarazzo di doverlo far lui. Dunque una sentenza che andasse pi\u00f9 incontro ai desiderata del fiorentino non si poteva fare.<\/p>\n<p><strong>Un risultato decisamente deludente dopo la spallata del 4 dicembre che autorizzava ben altri risultati.<\/strong> Ma questo non \u00e8 certo colpa del collegio degli avvocati che ha fatto miracoli, spendendosi con grande generosit\u00e0. Il punto \u00e8 che, dopo il 4 dicembre, complice l\u2019arrivo del Natale, non c\u2019\u00e8 stata nessuna mobilitazione a sostegno dell\u2019azione di incostituzionalit\u00e0 e questo sia perch\u00e9 le forze politiche del no si sono disperse su cento altre minuzie (il M5s si \u00e8 concentrato nella difesa dell\u2019indifendibile Raggi o nelle capriole strasburghesi; sinistra italiana e la sinistra Pd si sono ripiegate a guardare il proprio ombelico, quanto a Lega e Fi non \u00e8 materia per loro). Ma di questo riparleremo.<\/p>\n<p><strong>Fonte:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.aldogiannuli.it\/analisi-sentenza-corte-costituzionale\/\">http:\/\/www.aldogiannuli.it\/analisi-sentenza-corte-costituzionale\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ALDO GIANNULI Non abbiamo, ovviamente, ancora il testo delle motivazioni della sentenza che permetterebbero una valutazione pi\u00f9 penetrante e completa, ma gi\u00e0 ora possiamo tentare una riflessione pi\u00f9 a freddo degli scorsi giorni. Scrivendo subito dopo la notizia della sentenza, e sulla base di frettolosi commenti di agenzia, sono caduto in errore: non \u00e8 affatto vero che la Corte abbia bocciato i capilista bloccati ma, molto pi\u00f9 semplicemente, ha limitato la loro libert\u00e0 di&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":80,"featured_media":27116,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/aldo_buona_280-150x150.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-7i4","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28028"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/80"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28028"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28028\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28029,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28028\/revisions\/28029"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/27116"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}