{"id":28339,"date":"2017-02-11T11:10:27","date_gmt":"2017-02-11T10:10:27","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28339"},"modified":"2017-02-11T11:10:27","modified_gmt":"2017-02-11T10:10:27","slug":"le-motivazioni-della-sentenza-sullitalicum-un-primo-commento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28339","title":{"rendered":"Le motivazioni della sentenza sull\u2019Italicum: un primo commento"},"content":{"rendered":"<p><b>Le motivazioni della censura dell\u2019Italicum: il sistema parlamentare richiede una piena rappresentativit\u00e0 delle Camere. La Corte ha cancellato vizi che erano anche del Porcellum, il legislatore faccia il resto.<\/b><\/p>\n<p>di <strong>PAOLO SOLIMENO<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.giurcost.org\/decisioni\/2017\/0035s-17.html\" target=\"_blank\">La sentenza n. 35 del 2017<\/a>, discussa all\u2019udienza del 24 gennaio e depositata il 9 febbraio 2017, contiene una profonda analisi dei motivi di costituzionalit\u00e0 portati alla sua attenzione dalle ordinanze di rimessione di vari tribunali d\u2019Italia (Torino, Messina, Genova, Perugia, Trieste), tutti raggiunti da ricorsi, solitamente ex art. 702 bis c.p.c., di cittadini assistiti dal gruppo di \u201cAvvocati Antitalicum\u201d coordinati dall\u2019avv. Felice Carlo Besostri.<\/p>\n<p>La sentenza, lunga un centinaio di pagine, apre con il rigetto dell\u2019eccezione dell\u2019Avvocatura dello stato di inammissibilit\u00e0 delle questioni di legittimit\u00e0 sulla base del ragionamento gi\u00e0 svolto dalla sentenza 1\/2014: le eccezioni sono ammissibili qualora, come nel caso di specie, siano a) sufficientemente motivate, b) vi sia una effettiva incidentalit\u00e0 del giudizio di merito e di quello di costituzionalit\u00e0 che debbono avere oggetto diverso: la pienezza del diritto di voto il primo, la legge elettorale sospettata di incostituzionalit\u00e0 il secondo (si ribadisce che l\u2019accesso al vaglio di costituzionalit\u00e0 non pu\u00f2 essere diretto, ma solo incidentale, come parentesi di un effettivo giudizio di merito), c) che il diritto azionato abbia rilievo costituzionale, d) tenuto conto dell\u2019esigenza di consentire che le leggi elettorali non siano sottratte al vaglio di costituzionalit\u00e0, dato che determinano la composizione di organi costituzionali essenziali per l\u2019ordinamento democratico-rappresentativo.<\/p>\n<p>Sempre quanto all\u2019ammissibilit\u00e0 delle questioni la Corte si sofferma sul fatto che la legge elettorale 52\/2015 aveva un\u2019efficacia differita, ma non incerta, e che l\u2019ammissibilit\u00e0 di un giudizio di accertamento di un diritto non dipende necessariamente dall\u2019avvenuta lesione dello stesso, ma pu\u00f2 derivare anche dal pericolo di una sua futura lesione. Queste prime statuizioni rafforzano e consolidano la giurisprudenza inaugurata dalla sentenza 1\/2014 della stessa Corte costituzionale, dalla ordinanza 17.5.2013 della Cassazione e soprattutto dalla sentenza della Cassazione 8878 del 16 aprile 2014, emanata dopo C. Cost. 1\/2014, che afferma la sussistenza del nesso di pregiudizialit\u00e0 delle questioni di costituzionalit\u00e0 e perci\u00f2 la prospettata separazione e distinzione delle domande processuali proposte dal giudice a quo e in Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Invece \u00e8 ritenuta inammissibile la questione riguardante la violazione del procedimento di approvazione della legge elettorale, art. 72 Cost., attraverso anche la compressione dei tempi di discussione e votazione e l\u2019apposizione della fiducia: la Corte non entra nel merito, si limita a rilevare che le ordinanze dei giudici di merito non comprendono questa eccezione e non si pu\u00f2 chiedere che la Corte sollevi dinanzi a s\u00e9 la questione perch\u00e8 questo aggirerebbe il limite detto e perch\u00e9 le questioni sono gi\u00e0 state ritenute manifestamente infondate dai giudici a quo. Sul punto si possono nutrire dei dubbi, non solo per la ragione strumentale che una dichiarazione di violazione del procedimento di deliberazione \u201cordinario\u201d previsto dalla costituzione avrebbe portato alla caducazione dell\u2019intera legge elettorale, ma perch\u00e9 l\u2019oggetto della legge richiede un particolare rigore sul rispetto delle modalit\u00e0 di discussione e approvazione in parlamento e gli ostacoli formali addotti dalla Corte paiono non esser sufficienti ad impedire il vaglio di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Veniamo al premio di maggioranza: per quello previsto dalla legge in esame al primo turno la Corte ritiene che, riconosciuta al legislatore \u201cun\u2019ampia discrezionalit\u00e0 nella scelta del sistema elettorale che ritenga pi\u00f9 idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema \u00e8 destinato ad operare\u201d, resta un giudizio di razionalit\u00e0 alla Corte che nel caso assolve la legge. La sentenza richiama infatti i precedenti in materia che hanno richiesto una soglia di accesso al premio di maggioranza che incida sull\u2019attribuzione dei seggi (sent. 1\/2014, 13\/2012, 15 e 16\/2008) e questa soglia prevista dalla legge 52\/2015 \u00e8 ritenuta ora adeguata a contemperare gli obiettivi di rappresentativit\u00e0 del parlamento e di stabilit\u00e0 del governo.<\/p>\n<p>Invece \u00e8 ritenuta fondata l\u2019eccezione di costituzionalit\u00e0 del premio al ballottaggio: infatti il secondo turno assegna comunque il premio alla lista delle due che siano arrivate prime per numero di voti validi al primo turno, solo perch\u00e9 abbiano superato lo sbarramento del 3%. Il premio sar\u00e0 ottenuto solo sul presupposto di ottenere al secondo turno un voto pi\u00f9 della lista concorrente, senza alcun riferimento alla porzione di aventi diritto al voto che abbia partecipato al secondo turno, porzione che si pu\u00f2 prevedere che possa essere anche molto ridotta \u201ccome prevedibile conseguenza della radicale riduzione dell\u2019offerta elettorale\u201d (cos\u00ec argomentavano i giudici rimettenti per questo punto, i Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova); inoltre non sono consentiti apparentamenti o collegamenti tra liste. La Corte ritiene che le indicazioni della sentenza 1\/2014 siano state recepite dal legislatore del 2015 nel disegnare il primo turno di votazioni, ma il secondo \u00e8 disegnato in modo illegittimo, eccessivamente distorsivo della volont\u00e0 degli elettori. Infatti \u00e8 costruito come \u201cprosecuzione del primo turno\u201d \u2013 e non come nuova votazione \u2013 utile solo a individuare il vincitore del premio ed a cui non partecipano altro che le prime due liste, le altre restando confinate (anche per il divieto di apparentamenti) come peso in seggi al risultato percentuale del I turno. Il premio cos\u00ec configurato \u00e8 necessariamente un premio di maggioranza, non un premio di governabilit\u00e0 e pertanto deve esserne valutato il rispetto della \u201cesigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell\u2019assemblea elettiva e l\u2019eguaglianza del voto\u201d, esigenza che, dice la sentenza n. 35, non \u00e8 rispettata dal sistema di assegnazione del premio al ballottaggio perch\u00e9 una lista \u201cpu\u00f2 accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo pi\u00f9 che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono cos\u00ec, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente\u201d.<\/p>\n<p>Ed ecco il passo essenziale, sul punto, della sentenza n. 35 del 2017 che si allinea pienamente, ripetendone i principi cardine (il confronto tra interesse legittimo alla governabilit\u00e0 e principio costituzionale di rappresentativit\u00e0 delle istituzioni e uguaglianza del voto): \u201c<i>Se \u00e8 vero che, nella legge n. 52 del 2015, il turno di ballottaggio fra le liste pi\u00f9 votate ha il compito di supplire al mancato raggiungimento, al primo turno, della soglia minima per il conseguimento del premio, al fine di indicare quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese, tale obbiettivo non pu\u00f2 giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentativit\u00e0 e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta\u201d<\/i>. L\u2019avverbio artificialmente \u00e8 usato non a caso e pi\u00f9 avanti la sentenza chiarisce che l\u2019individuazione di una maggioranza \u00e8 creata da un meccanismo, non da una scelta: <i>\u201c\u00c8 vero che, all\u2019esito del ballottaggio, il premio non \u00e8 determinato artificialmente, conseguendo pur sempre ad un voto degli elettori, ma se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, \u00e8 in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell\u2019offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio\u201d<\/i>.<\/p>\n<p>Giova sottolineare, per evitare letture distorsive della sentenza, come la \u201cdivaricazione\u201d censurata dalla sentenza in questo passo non sia tra le maggioranze che potrebbero generarsi nelle due camere, ma tra la composizione di una delle due assemblee (la legge in esame vale solo per la Camera) e la volont\u00e0 dei cittadini: <i>\u201cLe disposizioni censurate producono una sproporzionata divaricazione tra la composizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, da un lato, e la volont\u00e0 dei cittadini espressa attraverso il voto, \u00abche costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranit\u00e0 popolare secondo l\u2019art. 1 della Costituzione\u00bb (sentenza n. 1 del 2014), dall\u2019altro\u201d<\/i>.<\/p>\n<p>La questione delle maggioranze omogenee \u00e8 ripresa con un inciso a fine sentenza, laddove rigetta l\u2019argomento della incostituzionalit\u00e0 della diversit\u00e0 dei sistemi elettorali previsti per le due camere, dopo la vittoria (ovviamente le ordinanze si riferivano ad una mera ipotesi, prima della vittoria del no al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016). L\u2019argomento \u00e8 respinto sostanzialmente per difetto di motivazione delle ordinanze di rimessione, ovvero per insufficiente indicazione dei motivi per cui si ritiene che la normativa violerebbe le singole disposizioni costituzionali invocate (artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56); e mancato riferimento proprio <i>\u201cdelle due disposizioni costituzionali che dovrebbero necessariamente venire in considerazione (cio\u00e8 gli artt. 94, primo comma, e 70 Cost.) laddove si intenda sostenere che due leggi elettorali \u00abdiverse\u00bb compromettano, sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, sia l\u2019esercizio della funzione legislativa, attribuita collettivamente a tali due Camere\u201d<\/i>. E qui la Consulta sembra cogliere nel segno. Ma si deve rilevare che \u00e8 una soluzione di rigetto formalistica che, proprio perch\u00e9 \u00e8 seguita da una dichiarata preoccupazione proprio per il rischio di produzione di maggioranze non omogenee nei due rami del parlamento, risulta insoddisfacente: la Corte arriva a dire che la Costituzione \u201cesige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all\u2019esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee\u201d. Quindi non si pu\u00f2 dire che la Consulta si preoccupi di \u201carmonizzare\u201d il sistema, perch\u00e9 altrimenti avrebbe utilizzato o il motivo di censura che riguarda il mancato rispetto del procedimento parlamentare ordinario (art. 72 Cost.) oppure questo motivo di censura dei meccanismi diversi delle due leggi risultanti in vigore per cancellare interamente, o almeno in parti ben pi\u00f9 essenziali (il premio al primo turno, anche) la legge per la Camera, consegnando agli elettori due meccanismi omogenei. Invece si limita a tutelare altri pur ragguardevoli principi quali la pienezza del diritto di voto e la rappresentativit\u00e0 del ramo del parlamento sulla cui legge \u00e8 chiamata ad esprimersi.<\/p>\n<p>Detto ci\u00f2, bisogna anche ammettere che la Corte si premura di censurare non il turno di ballottaggio tra liste in s\u00e9, ma la specifica disciplina che ne ha dato la L. 52\/2017 quale ballottaggio in collegio unico nazionale con voto di lista, estraneo ad ogni esperienza straniera (quali i collegi uninominali), ammettendo che \u201cnon potrebbe essere questa Corte a modificare, tramite interventi manipolativi o additivi, le concrete modalit\u00e0 attraverso le quali il premio viene assegnato all\u2019esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti lamentano. Ci\u00f2 spetta all\u2019ampia discrezionalit\u00e0 del legislatore (ad esempio, in relazione alla scelta se attribuire il premio ad una singola lista oppure ad una coalizione tra liste: sentenza n. 15 del 2008), al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d\u2019intervento, non pu\u00f2 sostituirsi.<\/p>\n<p>Inoltre, alcuni di questi interventi (che, in astratto considerati, potrebbero rendere il turno di ballottaggio compatibile con i tratti qualificanti dell\u2019organo rappresentativo nazionale) non sarebbero comunque nella disponibilit\u00e0 di questa Corte, a causa della difficolt\u00e0 tecnica di restituire, all\u2019esito dello scrutinio di legittimit\u00e0 costituzionale, una disciplina elettorale immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire l\u2019immediato rinnovo dell\u2019organo costituzionale elettivo (da ultimo, sentenza n. 1 del 2014)\u201d. Ma tale giudizio negativo del meccanismo non travolge nemmeno la legge per le elezioni dei comuni con pi\u00f9 di 15.000 abitanti, soprattutto perch\u00e9 l\u00ec \u00e8 prevista l\u2019elezione diretta del sindaco (e non un sistema \u201cparlamentare\u201d, quindi) e la coerenza del sistema \u00e8 assicurata.<\/p>\n<p>Il meccanismo dell\u2019Italicum, quindi, \u00e8 inadeguato allo scopo: \u00e8 <i>\u201cfinalizzato a completare la composizione dell\u2019assemblea rappresentativa\u201d <\/i>che per il resto \u00e8 (salvo le distorsioni conseguenti all\u2019assegnazione del premio) composta sulla base del risultato proporzionale nazionale. In un sistema parlamentare la legge elettorale per ciascuna delle due camere, se con funzioni analoghe, legislative e di sostegno della maggioranza governativa, non pu\u00f2 che \u201cassicurare il valore costituzionale della rappresentativit\u00e0\u201d, mentre la disciplina censurata \u201ctrasforma e in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale\u201d ed appare (la conclusione \u00e8 solo suggerita dalla Corte, ma gli elementi sono posti l\u00ec e valutati senz\u2019altro con questo obiettivo) come un meccanismo pensato per eleggere una carica monocratica applicato innaturalmente e irrazionalmente per determinare la composizione di una assemblea elettiva.<\/p>\n<p>Pertanto la sentenza ha ritenuto di dover dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 delle disposizioni, della legge 52 del 2015, che avevano introdotto il secondo turno di votazione; la normativa di risulta \u201c\u00e8 idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell\u2019organo costituzionale elettivo\u201d, con l\u2019effetto che in caso di mancato raggiungimento, da parte di alcuna lista, della soglia del 40%, si proceder\u00e0 al riparto interamente proporzionale dei seggi alla Camera (art. 83, I comma, n. 4) tra le liste che avranno superato lo sbarramento del 3% (art. 83, I comma, n. 3).<\/p>\n<p>Una serie di profili di dubbia costituzionalit\u00e0 esaminata dalla sentenza 35 attiene alle modalit\u00e0 di scelta del candidato: gi\u00e0 la sentenza 1\/2014 si era occupata di liste bloccate ed aveva censurato la previsione di liste bloccate per l\u2019attribuzione dell\u2019interezza dei seggi della legge 270\/2005, salvando esplicitamente previsioni diverse quali le liste bloccate per solo una parte dei seggi e le liste bloccate in un circoscrizione territorialmente molto contenuta, tanto da consentire la conoscibilt\u00e0 dei canditati. Il sistema di scelta \u00e8 giudicato sostanzialmente migliorato dalla nuova legge per la Camera, 52\/2015, in quanto a fronte dell\u2019intera lista lunga bloccata ci propone liste brevi in quanto riferite a 100 collegi piccoli, solo il capolista \u00e8 bloccato e l\u2019elettore pu\u00f2 esprimere due preferenze tra i non capilista. La sentenza supera anche la censura riferita al fatto che solo la lista che si aggiudica il premio sceglie, tra i 340 seggi assegnatigli, solo 100 seggi col meccanismo dei capilista bloccati e 240 con quello delle preferenze, mentre le liste di minoranza satureranno la scelta dei seggi con i propri capilista, risultando probabilmente almeno tre le liste assegnatarie dei rimanenti 278 seggi: ritiene in breve, la Corte, che i capilista sono scelti dai partiti e la qualit\u00e0 della partecipazione in questi e della rappresentativit\u00e0 delle loro scelte di candidatura non pu\u00f2 ricadere sul legislatore; svolge inoltre, la Corte, un\u2019altra considerazione che andrebbe verificata pi\u00f9 meditatamente: ritiene che l\u2019effetto negativo paventato dall\u2019ordinanza di rimessione si produrrebbe solo se i risultati delle minoranze fossero omogenei su tutto il territorio nazionale, mentre un partito pi\u00f9 forte in alcuni colleghi otterrebbe ben pi\u00f9 del solo capolista, aprendo quindi, anche una lista che a livello nazionale resti di minoranza, a candidati scelti con le preferenze; ma tale conclusione sembra contrastare con il meccanismo di riparto proporzionale su collegio unico nazionale della legge 52\/2015 che, pur contenendo i detti collegi territorialmente circoscritti, non consente una ripartizione territoriale.<\/p>\n<p>Comunque l\u2019ampia pervasivit\u00e0 della scelta dei candidati col meccanismo dei capilista bloccati \u00e8 promossa dalla Corte con argomenti ipotetici e deboli, sorprende invece il rigore con cui \u00e8 accolto, come noto, il meccanismo di rinuncia del candidato eletto in pi\u00f9 collegi plurinominali. La Corte accoglie la lamentela dei giudici a quo (volendo proprio declinare, a quibus) secondo cui <i>\u201cl\u2019opzione arbitraria affida irragionevolmente alla decisione del capolista il destino del voto di preferenza espresso dall\u2019elettore nel collegio prescelto, determinando una distorsione del suo esito in uscita, in violazione non solo del principio dell\u2019uguaglianza ma anche della personalit\u00e0 del voto, tutelati dagli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost.\u201d; <\/i>e ipotizza poi vari criteri sostitutivi dell\u2019arbitrariet\u00e0 della scelta. I limiti del giudizio di costituzionalit\u00e0, che non pu\u00f2 essere creativo o additivo, hanno prodotto il noto esito dell\u2019introduzione, al posto dell\u2019arbitrio del capolista, del criterio dell\u2019estrazione a sorte per individuare il seggio in cui il canditato plurivincitore debba risultare eletto (a sacrificio dunque del pi\u00f9 votato in preferenze di quel collegio): l\u2019esito \u00e8 indotto dal fatto che l\u2019ablazione della prima parte dell\u2019art. 85 del DPR 361\/1957 lascia in vigore la parte che prevedeva gi\u00e0 il criterio residuale dell\u2019estrazione a sorte, qualora il capolista non avesse esercitato la facolt\u00e0 di scelta. Ovviamente la Corte invita il legislatore a sostituire la normativa di risulta con una disposizione che introduca un criterio maggiormente rispettoso della volont\u00e0 degli elettori.<\/p>\n<p>La sentenza n. 35\/2017 ci lascia quindi un sistema potenzialmente maggioritario alla Camera, come si percepiva gi\u00e0 il 25 gennaio all\u2019esito dell\u2019udienza pubblica, in cui l\u2019attribuzione dei seggi \u00e8 determinata in proporzione al voto ottenuto dalle singole liste, salva la remota ipotesi che una di esse (o due, per puro esercizio astratto) ottenga almeno il 40% dei voti (nel qual caso scatterebbe il premio di maggioranza).<\/p>\n<p>Se si condivide l\u2019utilit\u00e0 di una almeno parziale armonizzazione con il sistema in vigore al Senato, non si pu\u00f2 negare che tutti i principi e i precedenti invocati nelle sentenze n. 1\/2014 e 35\/2017 spingano verso l\u2019abrogazione del premio di maggioranza alla Camera, per avvicinarsi al sistema del Senato, il c.d. Consultellum: un proporzionale con sbarramenti.<\/p>\n<p>Certo, la Consulta non chiede un sistema proporzionale puro, si sofferma anche troppo, nelle sentenze citate, a suggerire alternative ai meccanismi estremi introdotti dalle leggi volute da Berlusconi nel 2005 e da Renzi nel 2015. Ma tra le possibili \u201ccorrezioni\u201d del sistema proporzionale al fine di evitare eccessiva frammentazione e di facilitare la formazione di maggioranze e il premio ispirato da Roberto D\u2019Alimonte che crea, a tutti i costi, una maggioranza governativa c\u2019\u00e8 un abisso.<\/p>\n<p>Qualunque direzione venga presa dal legislatore, sar\u00e0 viziata politicamente dall\u2019esser adottata da un parlamento determinato da una legge dichiarata incostituzionale e le cui distorsioni in termini di seggi rispetto ai voti ottenuti sono macroscopiche e continuano a generare interventi nel nostro ordinamento giuridico che a fatica, e non da oggi, trovano sostegno nel principio di continuit\u00e0 delle istituzioni affermato in chiusura dalla Corte nel gennaio 2014.<\/p>\n<p><strong>fonte<\/strong>: <a href=\"http:\/\/www.hyperpolis.it\/online\/le-motivazioni-della-sentenza-sullitalicum-un-primo-commento\/\">http:\/\/www.hyperpolis.it\/online\/le-motivazioni-della-sentenza-sullitalicum-un-primo-commento\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le motivazioni della censura dell\u2019Italicum: il sistema parlamentare richiede una piena rappresentativit\u00e0 delle Camere. 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