{"id":28563,"date":"2017-02-19T08:00:09","date_gmt":"2017-02-19T07:00:09","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28563"},"modified":"2017-02-19T11:57:36","modified_gmt":"2017-02-19T10:57:36","slug":"corte-costituzionale-n-7-del-2017-la-patrimoniale-incombente-e-lausterita-espansiva-come-rimedio-alla-crisi-economica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28563","title":{"rendered":"Corte Costituzionale n. 7 del 2017: la patrimoniale incombente e l&#8217;austerit\u00e0 espansiva come&#8230; rimedio alla &#8220;crisi economica&#8221;"},"content":{"rendered":"<div>di <strong>ORIZZONTE48 (Luciano Barra Caracciolo)<\/strong><\/div>\n<div>1. Di recente,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&amp;numero=7\">con la pronuncia della Corte costituzionale n.7 del 2017<\/a>, si \u00e8 diffuso un certo &#8220;entusiasmo&#8221; (mediatico) circa la censura che la stessa Corte rivolge al legislatore quando questi si mette all&#8217;opera, per rispettare il\u00a0<b>pareggio di bilancio<\/b>, cercando ogni mezzo per soddisfare questo principio\u00a0<b>assurto a\u00a0<i>grund norm<\/i>\u00a0della quasi totalit\u00e0 della legislazione pi\u00f9 rilevante degli ultimi anni<\/b>.<\/div>\n<div>Nel caso, si \u00e8 trattato della declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale della norma emanata dal governo Monti che imponeva un prelievo fisso, a favore dello Stato, sostanzialmente patrimoniale (al di l\u00e0 dell&#8217;indice utilizzato per determinare la base imponibile) sulle casse previdenziali &#8220;autonome&#8221; di determinate categorie professionali (ricorrente era la cassa dei commercialisti).<\/div>\n<div>Cercheremo per\u00f2 di evidenziare con la massima semplicit\u00e0 possibile di come non solo, con tale decisione,\u00a0<b>non sia stato posto in dubbio il &#8220;valore&#8221; del pareggio di bilancio come equiordinato, se non in concreto prevalente, su quelli tutelati da altre norme costituzionali, ma come, sempre in applicazione dello stesso principio, si sia preventivamente<\/b>, (sia pure &#8220;in astratto&#8221; ma non perci\u00f2 in modo meno significativo),\u00a0<b>preannunziata la legittimit\u00e0 di &#8220;prelievi eccezionali&#8221; da parte dello Stato, autorizzati da un &#8220;particolare momento di crisi economica<\/b>&#8220;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>2. Vi riporter\u00f2, nella sua apparente incidentalit\u00e0, il passaggio rappresentativo di tale interpretazione.<\/div>\n<div>Questo passaggio ci d\u00e0 conto, ancora una volta, non solo della ormai\u00a0<b>consolidatasi gerarchia (o NON gerarchia) dei valori costituzionali<\/b>\u00a0ma, inscindibilmente, del\u00a0<b>concetto di &#8220;crisi economica&#8221;<\/b>, tanto genericamente evocata, quanto ostinatamente trascurata nell&#8217;individuare\u00a0<b>le sue cause efficienti<\/b>\u00a0nonch\u00e9, &#8211; elemento veramente decisivo nella comprensione della materia (ovvero nella\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/08\/lincomprensione-delluropa-alla-corte.html\">&#8220;incomprensione&#8221; della Corte<\/a>)-,\u00a0<b>il legame univoco di queste cause con le politiche fiscali ed economiche imposte dall&#8217;appartenenza all&#8217;eurozona<\/b>.<\/div>\n<div>E quindi, a ben vedere, nelle stesse ormai &#8220;inconsapevoli&#8221;, affermazioni della Corte,\u00a0 sfugge il legame univoco di questa generica &#8220;crisi economica&#8221; con l&#8217;introduzione dell&#8217;<b>art.81 Cost<\/b>. come obbligo derivante dal c.d. fiscal compact, per l&#8217;appunto incompreso nella sua\u00a0<b>autonoma capacit\u00e0 generatrice della crisi<\/b>: quest&#8217;ultima intesa sia come crescita negativa, cio\u00e8 recessione, sia come crescita ridotta o prossima allo zero, cio\u00e8 stagnazione, entrambe accompagnate, come riflesso inevitabile del loro manifestarsi, dalla\u00a0<b>evidenza della crisi occupazionale<\/b>\u00a0(cio\u00e8 dal dilagare della disoccupazione divenuta connotato sociale della realt\u00e0 italiana proprio in conseguenza dell&#8217;adesione alla moneta unica).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>3. Ecco dunque il passaggio della sentenza n.7 del 2017:<\/div>\n<blockquote class=\"tr_bq\">\n<div>Se, in astratto,\u00a0<b>non pu\u00f2 essere disconosciuta la possibilit\u00e0 per lo Stato di disporre, in un particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche nei confronti degli enti che<\/b>\u00a0\u2013 come la CNPADC \u2013\u00a0<b>sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi dei propri iscritti<\/b>, non \u00e8 invece conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell\u2019equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese.<\/div>\n<\/blockquote>\n<div><\/div>\n<div>L&#8217;affermazione, evidentemente a portata generale circa il potere di imposizione fiscale &#8220;eccezionale&#8221; (appunto:\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/finanza-cattiva-no-dsovranizzazione.html\">lo &#8220;stato di eccezione&#8221; dei mercati come neo-detentori della sovranit\u00e0<\/a>) considerato legittimo dalla Corte senza mai indagare sulle sue cause, trova\u00a0<b>ulteriore sviluppo nel periodo immediatamente successivo<\/b>:<\/div>\n<blockquote class=\"tr_bq\">\n<div id=\"DT\">Alla luce di tali considerazioni risultano capovolte anche le argomentazioni dell\u2019Avvocatura dello Stato, secondo cui la fattispecie normativa in esame sarebbe il portato di un\u2019\u00abadeguata ponderazione\u00bb delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica di cui all\u2019art. 81 Cost. con \u00abgli altri parametri costituzionali richiamati dal Consiglio di Stato [\u2026] nel rispetto dei princ\u00ecpi di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza [\u2026] in relazione alla pari necessit\u00e0 di rispetto dell\u2019art. 81 Cost. ed alla luce della necessit\u00e0 di individuare un punto di equilibrio dinamico e non prefissato in anticipo tra tutti i vari diritti tutelati dalla Carta costituzionale\u00bb.<\/div>\n<div>Una valutazione in termini di\u00a0<b>proporzionalit\u00e0 e di adeguatezza tra i dialettici interessi in gioco pu\u00f2 essere realizzata solo all\u2019interno del quadro legislativo della materia \u00absecondo determinazioni discrezionali del legislatore<\/b>, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell\u2019attuazione graduale di quei principi, compresi quelli connessi alla\u00a0<b>concreta e attuale disponibilit\u00e0 delle risorse finanziarie<\/b>\u00a0e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa\u00bb (sentenza n. 119 del 1991).<\/div>\n<\/blockquote>\n<div>[Inciso necessario per chi non fosse abituato al ragionamento logico-giuridico: se \u00e8 &#8220;riconoscibile&#8221;, in termini di legittimit\u00e0 costituzionale, la possibilit\u00e0 di un prelievo eccezionale su enti previdenziali che si autofinanziano con i contributi degli iscritti, a fortiori, questa diagnosi preventiva di legittimit\u00e0 vale per ogni categoria di soggetto privato, rispetto a cui il potere di imposizione fiscale, a fini di raggiungimento del pareggio di bilancio, si manifesta senza neppure il problema della destinazione del suo patrimonio allo svolgimento della funzione pubblica di erogazione di prestazioni pensionistiche.<\/div>\n<div>D&#8217;altra parte, ci\u00f2 \u00e8 confermato dall&#8217;uso della congiunzione copulativa\u00a0<i>&#8220;anche&#8221;\u00a0<\/i>utilizzata dalla Corte in termini logici che implicano una serie di soggetti verso cui tale prelievo eccezionale \u00e8 gi\u00e0 presupposto come &#8220;possibile&#8221;.]<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><\/div>\n<div>4. Dunque, prendiamo atto: nei valori costituzionali esistono degli evidenti e continui\u00a0<b>contrasti<\/b>e, s\u00ec, questi contrasti derivano dai limiti di bilancio imposti allo Stato fin da Maastricht, e peraltro\u00a0<b>continui e reiterati e niente affatto episodici o contingenti<\/b>.<\/div>\n<div>La Corte pare considerare invece ogni singolo &#8220;episodio&#8221; legislativo sottoposto al suo esame come caratterizzabile dalla gi\u00e0 segnalata\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/03\/ccostituzionalita-delle-manovre.html\"><b>visione &#8220;atomistica&#8221;<\/b><\/a>\u00a0delle questioni che esamina, facendosi sfuggire, ormai da decenni, che\u00a0<b>lo &#8220;stato di eccezione&#8221; \u00e8 permanente\u00a0<\/b>e che i\u00a0<b>&#8220;sacrifici&#8221; imposti a tutti gli altri valori costituzionali,\u00a0<\/b>per dimensione, durata e pluralit\u00e0 praticamente omnicomprensiva di interventi, assumono ormai<b>\u00a0un carattere non liquidabile come non lesivo del &#8220;nucleo essenziale&#8221;<\/b>\u00a0<b>dei diritti costituzionali fondamentali\u00a0<\/b>(in un tempo ormai lontano&#8230;).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>5. Il problema lo abbiamo gi\u00e0 visto esaminando l&#8217;altra pronuncia della Corte affrettatamente salutata come fondamentale &#8220;stop&#8221; alla priorit\u00e0, in concreto, del principio \u20acuropeistico del pareggio di bilancio,\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/chiarimenti-sulla-sentenza-n275-del.html\">la\u00a0<b>n.275 del 2016<\/b><\/a>:<\/div>\n<div><i>&#8220;In particolare,\u00a0<b>la decisione non affronta e non risolve il problema logico pregiudiziale che \u00e8 inscindibilmente legato alla ratio ed alla giustificazione della norma censurata<\/b>\u00a0(che, appunto,\u00a0<b>non\u00a0<\/b>\u00e8\u00a0<b>certo casuale<\/b>\u00a0e frutto di una &#8220;malvagia&#8221; scelta politica della Regione Abruzzo).\u00a0\u00a0Vale a dire,\u00a0<b>il problema della &#8220;guerra&#8221; tra poveri ovvero del conflitto tra diversi diritti costituzionalmente fondati<\/b>\u00a0che deriverebbe dal mero garantirne uno, quale incomprimibile, all&#8217;interno di un finanziamento che, complessivamente e promiscuamente, \u00e8 comunque non solo limitato ma progressivamente tagliato in omaggio al\u00a0<b>principio del pareggio di bilancio<\/b>.\u00a0\u00a0Questo si esprime, ormai da anni (e, prima ancora, nell&#8217;ottica della riduzione del deficit al 3%, cio\u00e8 da decenni) in decisioni finanziarie statali di bilancio adottate per adeguarvisi, e, nello specifico, notoriamente,\u00a0<b>mediante la<\/b><b>\u00a0riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato alle regioni<\/b>, tutt&#8217;al pi\u00f9 da compensare con aumenti della imposizione &#8220;locale&#8221; nel quadro del c.d. &#8220;patto di stabilit\u00e0 interno&#8221;.\u00a0\u00a0Ma\u00a0<b>questi meccanismi sono da sempre attuati, per vincolo c.d. &#8220;esterno&#8221;<\/b>, nel quadro della generale riduzione del fabbisogno statale verso il pareggio stesso, &#8220;voluto dall&#8217;Europa&#8221; e, dichiaratamente (da parte delle fonti europee), al fine prioritario di mantenere la nostra adesione alla moneta unica, e quindi\u00a0<b>al di fuori di qualsiasi (comprovato) vantaggio ponderabile con i costi sociali che emergono nelle sempre pi\u00f9\u00a0<\/b><b>numerose fattispecie all&#8217;esame della stessa Corte costituzionale<\/b>.\u00a0\u00a0IV.3.\u00a0<b>La Corte,\u00a0<\/b>garantendo il pieno e non solo parziale rimborso (nel caso) delle spese sostenute per il trasporto scolastico dei disabili,\u00a0<b>ha tuttavia,\u00a0<\/b>in forza dell&#8217;inesorabile meccanismo dei saldi di bilancio, vincolati dal patto di stabilit\u00e0 interna,<b>\u00a0necessariamente inciso sulla\u00a0<\/b>(altrettanto &#8220;piena&#8221;)<b>\u00a0erogabilit\u00e0 di altri s<\/b><b>ervizi sociali finanziati in tutto o in parte, dalla regione, mediante lo stigmatizzato &#8220;indistin<\/b><b>to&#8221; stanziamento<\/b>: magari avr\u00e0 determinato che una madre lavoratrice non avesse pi\u00f9 posto nell&#8217;asilo nido per il bambino (venendone soppressa la stessa struttura); o che un anziano indigente e affetto da malattia cronica non potesse pi\u00f9 vedersi assicurata l&#8217;assistenza domiciliare.\u00a0<b>N<\/b><b>on porsi il problema generale di come il pareggio di bilancio incida, in stretta connessione con la questione devoluta alla Corte,\u00a0<\/b>sui complessivi livelli di diritti tutti egualmente tutelati dalla Costituzione, porta a\u00a0<b>comprimerne, o a sopprimerne uno in luogo di un altro<\/b>, generando un inammissibile conflitto tra posizioni tutelate. \u00a0\u00a0Un conflitto che, secondo un prudente apprezzamento della realt\u00e0 notoria,\u00a0<b>non pu\u00f2 essere risolto scindendo una realt\u00e0 sociale composta da elementi interdipendenti<\/b>; tale realt\u00e0 viene, nel suo complesso,\u00a0<b>sacrificata ill<\/b><b>imitatamente,\u00a0<\/b>in una progressione di manovre finanziarie di riduzione, portate avanti pressocch\u00e9 annualmente, dall&#8217;applicazione del pareggio di bilancio e dalla graduale (o anche talora drastica) situazione di de-finanziamento che esso comporta.\u00a0La sua logica, propria dell&#8217;applicazione fattane agli enti territoriali, \u00e8 infatti quella di una\u00a0<b>prioritaria allocazione delle risorse al<\/b><b>\u00a0ris<\/b><b>a<\/b><b>namento del debito pregresso e dei suoi oneri finanziari<\/b>.\u00a0<\/i><i>IV.4. Non si tratta dunque di tutelare un &#8220;pochino&#8221; (meno) tutte queste posizioni costituzionalmente tutelate, comunque comprimendole tutte contemporaneamente, ma di\u00a0<b>un generale e inscindibile\u00a0<\/b><b>piano di &#8220;caduta&#8221; (in accelerazione), dovuto alla crisi economica indotta dalla euro-austerit\u00e0 fiscale,\u00a0<\/b>con la\u00a0<a href=\"http:\/\/scenarieconomici.it\/renzi-copia-obama\/\">disoccupazione (effettiva) record<\/a>\u00a0che essa determina e, dunque, con l&#8217;oggettivo e notorio (e drammatico)<b>\u00a0ampliarsi della sfera dei cittadini aventi diritto alle prestazioni costituzionalmente garantite,\u00a0<\/b>cio\u00e8 tutelandi (secondo la Costituzione)&#8221;<\/i>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>6. Con il sopra riportato percorso argomentativo della sentenza n.7 del 2017,\u00a0<b>la Corte conferma questo ordine di obiezioni in modo categorico<\/b>: la discrezionalit\u00e0 del Legislatore &#8211; essenzialmente su iniziativa del governo, ormai stabilmente esecutiva di diktat minacciosi provenienti dalle istituzioni \u20acuropee (altro aspetto costantemente ignorato dalla Corte) &#8211;\u00a0 \u00e8, secondo lei, interna a una\u00a0<i><b>dialettica\u00a0<\/b><\/i>e tutti i valori costituzionali (originariamente posti dalla Carte del 1948), proprio perch\u00e9 dialetticamente contrapponibili, sono\u00a0<b>ormai\u00a0<\/b>posti su un\u00a0<b>piano di parit\u00e0<\/b>\u00a0con quello del pareggio di bilancio.<\/div>\n<div>Questo\u00a0potenziale super-valore\u00a0&#8211; proprio in conseguenza della continua visione atomistica e priva di &#8220;memoria&#8221; e prospettiva storica del complesso delle misure fiscali e finanziarie adottate dallo Stato italiano come politica ormai permanente e pervasiva &#8211;\u00a0\u00a0 porrebbe i rapporti tra norme costituzionali in termini &#8220;dialettici&#8221;: ma nel dir ci\u00f2, si finisce inevitabilmente per attribuire a questa disposizione di origine sovranazionale (UEM), un&#8217;attitudine caratterizzante dell&#8217;intero ordinamento.<\/div>\n<div>E questa funzione caratterizzante del pareggio di bilancio trova poi il suo addentellato\u00a0<b>nell&#8217;accettazione acritica, anzi nella ipostatizzazione (per reiterazione ormai inerziale), dell&#8217;idea &#8211; tecnico-economica- che esso abbia una funzione risolutiva della\u00a0<\/b>(abbiamo visto generica)\u00a0<b>&#8220;crisi economica&#8221;<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>7. Eppure la Corte dimentica che, nel 2010,\u00a0<b>alla &#8220;vigilia&#8221; della grande stagione dell&#8217;austerit\u00e0 espansiva<\/b>, alla cui ideologia la Corte si \u00e8 ormai ostinatamente adeguata,\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/11\/indicatori-macroeconomici-degli-effetti.html\"><b>l&#8217;Italia era ormai uscita dalla recessione<\/b><\/a>, era tornata a crescere e avrebbe potuto,\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/05\/tremonti-al-netto-di-monti-linutilita.html\">senza particolari sforzi, tranquillamente rispettare il limite di deficit del 3%,<\/a>\u00a0stabilito dal precedente patto di stabilit\u00e0 dell&#8217;eurozona.<\/div>\n<div>Dunque, l&#8217;imposizione del fiscal compact, &#8211; peraltro da considerare la formalizzazione di una\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/06\/brexit-e-il-vizio-del-fate-presto.html\"><b>precedente costante aspirazione al pareggio di bilancio, che risaliva a periodi in cui non c&#8217;era affatto una crisi economica<\/b>\u00a0(e gi\u00e0 questo dovrebbe portare a qualche riflessione la stessa Corte)-,<\/a>\u00a0<b>non pare potersi obiettivamente e ragionevolmente giustificare<\/b><b>\u00a0come rimedio alla recessione o anche solo alla stagnazione<\/b>:\u00a0e, con essa, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, .<\/div>\n<div>Di pi\u00f9, l&#8217;adozione del paradigma dell&#8217;austerit\u00e0 espansiva,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2016\/06\/07\/liberismo-lfmi-cambia-verso-austerita-e-libero-movimento-dei-capitali-fanno-crescere-le-disuguaglianze\/2802714\/\">non solo \u00e8 stato messo in dubbio dallo stesso FMI<\/a>, che l&#8217;aveva originariamente diffuso e travasato nelle sollecite spire dei meccanismi di &#8220;stabilizzazione&#8221; adottati normativamente dall&#8217;eurozona,\u00a0 ma esso, solo che si consultino con un minimo di attenzione i dati dell&#8217;Istat, risulta essere la causa diretta della crescente disoccupazione e del suo gi\u00e0 visto livello strutturale senza precedenti nella storia della Repubblica.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>8. Sul piano della storia economica,\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/debito-sovrano-risk-weighted-banche.html\">abbiamo proprio visto, nel post precedente<\/a>\u00a0che tale idea di &#8220;stabilizzazione&#8221; \u00e8 in realt\u00e0 il portato di\u00a0<b>un&#8217;ideologia monetaria, prima &#8220;neo-classica&#8221;, cio\u00e8 propria degli anni &#8217;20,<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/debito-sovrano-risk-weighted-banche.html\">\u00a0e poi esplicitamente adottata dall&#8217;unione monetaria \u20acuropea (pp.6-6.1.)<\/a><\/b>, che si impernia tutta su un rimedio, e uno solo: cio\u00e8 quello deflazionista e di traslazione sul mercato del lavoro dei costi del debito estero di una Nazione (che \u00e8 appunto il perno della dottrina delle banche centrali indipendenti).<\/div>\n<div><b>La correzione dei conti con l&#8217;estero<\/b>\u00a0&#8211; il vero problema che si voleva ovviare attraverso il fiscal compact- e il pagamento dei creditori esteri dell&#8217;eurozona, allarmati dalla crescente posizione debitoria dei c.d PIGS, avviene attraverso lo strumento fiscale, espressamente additato in tale funzione (il caso della Grecia dovrebbe dissipare ogni dubbio, al riguardo, se no si \u00e8 accecati dallo slogan moralistico che avrebbe &#8220;falsificato i conti pubblici&#8221;&#8230;).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>9. Ci\u00f2 perch\u00e9 si \u00e8 ben consapevoli che\u00a0<b>l&#8217;austerit\u00e0 fiscale limita i consumi e la spesa interna<\/b>(anche quella per investimenti)\u00a0<b>prima di tutto attraverso l&#8217;innesco del taglio di quella parte del PIL che \u00e8 la spesa pubblica,<\/b>\u00a0(<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/03\/padoan-e-la-spesa-pubblica-i-tecniconi.html\">e lo stesso Padoan ha fatto una rilevante ammissione al riguardo<\/a>), che a qualsiasi titolo effettuata (piaccia o no), aumenta il reddito dei cittadini.<\/div>\n<div>Tagliato per via fiscale tale reddito &#8211; accoppiando ovviamente al taglio della spesa pubblica anche l&#8217;aumento della pressione fiscale-\u00a0<b>si limitano le importazioni<\/b>: la crescente disoccupazione che discende dal taglio del reddito, e cio\u00e8 degli incassi delle imprese derivanti dalla domanda interna, a sua volta, induce la forza lavoro ad accettare complessivamente (aiutata da una serie continua di riforme flessibilizzanti e precarizzanti del mercato del lavoro), una minor retribuzione e ci\u00f2 non solo avvia un circolo vizioso di minori importazioni, ma anche di fallimenti seriali di imprese basate sulla domanda interna, abbassa il costo del lavoro e promuove in una certa misura la competitivit\u00e0 di prezzo delle nostre merci.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Ed infatti,\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/struttura-delle-esportazioni-e.html\"><b>l&#8217;Italia, oggi, si trova nella paradossale situazione di avere un surplus delle partite correnti,<\/b><\/a>\u00a0<b>ma una crescente disoccupazione\u00a0<\/b>(ove realisticamente\u00a0rilevata con criteri quantomeno\u00a0omogenei a quelli utilizzati negli USA per\u00a0l&#8217;aggregato U6,\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/08\/lo-strano-caso-trump-la-fine-della.html\">qui p.5<\/a>)<b>\u00a0e soprattutto una concomitante deindustrializzazione nei settori non export-led,<\/b>\u00a0che \u00e8 alla base delle diffuse sofferenze delle famiglie e delle stesse imprese che, non pu\u00f2 pi\u00f9 essere ignorato, produce la situazione di\u00a0<b>crisi bancaria<\/b>\u00a0e di\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/profili-di-nullita-dellautorizzazione.html\">intervento di salvataggio dello Stato, &#8211; sempre per\u00f2 soggetto a obbligo di\u00a0<b>rientro per via fiscale<\/b>\u00a0(pp.4-5),<\/a>!- che si configura ormai come esplosivo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>10. Ora, in questo quadro,\u00a0<b>le due grandi giustificazioni<\/b>\u00a0della &#8220;bilanciabilit\u00e0&#8221; del pareggio di bilancio in dialettica (quasi sempre prevalente) con ogni altro valore costituzionale, nelle sparse ma ormai sedimentate affermazioni &#8220;atomistiche&#8221; della Corte, si giustifica essenzialmente per due ragioni (tecnico-economiche ma mai verificate in ordine alla loro attendibilit\u00e0): a)\u00a0<b>il sussistere di una situazione di crisi economica<\/b>\u00a0e b)\u00a0<b>la scarsit\u00e0 delle risorse finanziarie pubbliche<\/b>.<\/div>\n<div>Entrambe queste premesse di fatto si rivelano strettamente ancorate all&#8217;adesione alla moneta unica.<\/div>\n<div>Quest&#8217;ultima, negli\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/debito-sovrano-risk-weighted-banche.html\">inequivocabili giustificativi enunciati delle stesse istituzioni UE (p.5)<\/a>, si fonda su un particolare concetto della moneta, che si basa sull&#8217;idea della\u00a0<b>banca centrale indipendente e sul divieto di finanziamento monetario agli Stati<\/b>\u00a0che, pertanto, assoggettati ai mercati come debitori di diritto comune, devono rendersi solvibili e &#8220;appetibili&#8221; attraverso la disciplina fiscale a priori imposta dall&#8217;appartenanza alla moneta unica.<\/div>\n<div>Se dunque \u00e8 il pareggio di bilancio, nelle sue varie tappe e proiezioni imposte di volta in volta dalla Commissione UE, alla base del taglio del reddito nazionale e della disoccupazione strutturale,\u00a0<b>\u00e8 in definitiva l&#8217;euro la causa di recessione<\/b>\u00a0(certamente negli anni 2012-2013)\u00a0<b>e\u00a0<i>anche\u00a0<\/i>della successiva stagnazione deflattiva del paese.<\/b>\u00a0Cos\u00ec com&#8217;\u00e8 l&#8217;euro, e la sua disciplina fiscale di automantenimento, alla base della crisi bancaria e dei suoi &#8220;drammi&#8221; di ricapitalizzazione con intervento dello Stato&#8230;in pareggio di bilancio.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>11. La &#8220;crisi economica&#8221; e la &#8220;scarsit\u00e0 di risorse&#8221; hanno dunque una precisa causa: ma il paradosso estremo \u00e8 che\u00a0<b>la Corte costituzionale si ostina, inconsapevolmente, a rinvenire in questa causa&#8230;il rimedio<\/b>\u00a0(in un paradosso eurisitico da cui rischia di non uscire mai): cio\u00e8 il pareggio di bilancio e l&#8217;austerit\u00e0 fiscale, che, anzich\u00e8 determinare un ritorno alla crescita e all&#8217;occupazione, inducono stagnazione, out-put gap e disoccupazione e caduta deflattiva dei redditi.<\/div>\n<div>Per questo, in ultima analisi, appare vieppi\u00f9\u00a0<b>inquietante<\/b>, all&#8217;interno di questa clamorosa incomprensione della situazione macroeconomica e monetaria italiana,\u00a0<b>la (quasi) preventiva giustificazione, come rimedio ad una &#8220;<i>particolare situazione di crisi economica<\/i>&#8221; di un &#8220;<i>prelievo eccezionale<\/i>&#8220;.<\/b><\/div>\n<div>La prospettiva di una patrimoniale straordinaria a carico di tutti i risparmiatori, e magari dei possessori di immobili,\u00a0 per far fronte al &#8220;rientro&#8221; dei salvataggi bancari, o anche solo per rispettare il parametro del debito pubblico all&#8217;interno del fiscal compact, \u00e8 sempre pi\u00f9 incombente.<\/div>\n<div>La Corte costituzionale, per\u00f2, \u00e8 sempre pi\u00f9 lontana dal comprendere le ragioni della &#8220;scarsit\u00e0 di risorse&#8221; (un corollario della versione &#8220;pura&#8221; della banca centrale indipendente applicata alla BCE), e della generazione delle crisi economiche: cio\u00e8 lontana dal comprendere il\u00a0<b>valore sintomatico, per una corretta diagnosi<\/b>, della\u00a0<b>deflazione<\/b>, gi\u00e0 incombente, della\u00a0<b>disoccupazione\u00a0<\/b>e precarizzazione del lavoro, e della stessa\u00a0<b>recessione<\/b>.<\/div>\n<div><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/02\/tre-uomini-in-barca-renzi-mentana.html\">Questa conseguir\u00e0 immancabilmente<\/a>\u00a0all&#8217;applicazione del &#8220;rimedio&#8221; del &#8220;prelievo eccezionale&#8221; , nei suoi effetti, accontenter\u00e0 i creditori esteri.<\/div>\n<div>Ma la Corte costituzionale rischia di continuare a dire che ci\u00f2 corrisponde ad un supremo valore costituzionale &#8220;discrezionalmente e ragionevolmente (!)&#8221; contrapponibile, &#8211; in una\u00a0<i>dialettica atomistica<\/i>\u00a0e svincolata dalla comprensione delle cause della congiuntura cui l&#8217;Italia s&#8217;\u00e8 sottoposta col vincolo monetario-, ai diritti costituzionali sanciti dalla Costituzione del 1948&#8230;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>fonte:<\/strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/corte-costituzionale-n7-del-2017-la.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/corte-costituzionale-n7-del-2017-la.html<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ORIZZONTE48 (Luciano Barra Caracciolo) 1. Di recente,\u00a0con la pronuncia della Corte costituzionale n.7 del 2017, si \u00e8 diffuso un certo &#8220;entusiasmo&#8221; (mediatico) circa la censura che la stessa Corte rivolge al legislatore quando questi si mette all&#8217;opera, per rispettare il\u00a0pareggio di bilancio, cercando ogni mezzo per soddisfare questo principio\u00a0assurto a\u00a0grund norm\u00a0della quasi totalit\u00e0 della legislazione pi\u00f9 rilevante degli ultimi anni. 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