{"id":28864,"date":"2017-03-01T10:00:30","date_gmt":"2017-03-01T09:00:30","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28864"},"modified":"2017-03-01T01:04:58","modified_gmt":"2017-03-01T00:04:58","slug":"lavorare-senza-diritti-dal-voucher-al-caporalato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=28864","title":{"rendered":"Lavorare senza diritti: dal voucher al caporalato"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>SINISTRAINRETE (Collettivo Clash City Workers)<\/strong><\/p>\n<p>Ormai da mesi, ogni settimana i titoli dei giornali riportano, pi\u00f9 o meno allarmati, notizie e dati sul dilagante utilizzo dei vouchernell\u2019economia italiana. Da ultimo, a far parlare del tema \u00e8 stata la notizia dell\u2019approvazione, l\u201911 gennaio, da parte della Corte Costituzionale, di un referendum proposto dalla Cgil che intende abrogare lo strumento dei voucher (approvazione, va ricordato, parallela all\u2019accettazione di un secondo quesito, relativo agli appalti nella pubblica amministrazione, e alla negazione di un terzo, che verteva sull\u2019articolo 18 \u2013 e quest\u2019ultima decisione ha suscitato non poche perplessit\u00e0, sul piano giuridico prima ancora che su quello politico [1]).<\/p>\n<blockquote><p>L\u2019origine dei voucher \u00e8 nella legge Biagi che ne prevedeva limitazioni temporali ed economiche e parametri di occasionalit\u00e0 e soggetti coinvolti: la loro natura \u00e8 cambiata con la legge Fornero e poi il Jobs Act<\/p><\/blockquote>\n<p>Ora, per capire effettivamente di cosa stiamo parlando, conviene guar-dare alla storia di questo recente protagonista del mercato del lavoro del nostro Paese.<\/p>\n<p>La sua origine va rintracciata nella legge Biagi, che nel 2003 introdusse da un punto di vista legislativo la nozione di <i>lavoro accessorio<\/i>, intendendo con questo concetto le \u201cattivit\u00e0 lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne\u201d, e introducendo i voucher (buoni-lavoro) come modalit\u00e0 di pagamento specifica a esso legata.<\/p>\n<p>A quest\u2019altezza, dunque, l\u2019accessoriet\u00e0 era data da due parametri: l\u2019<i>occasionalit\u00e0 <\/i>delle prestazioni lavorative, e la specificit\u00e0 dei <i>soggetti coinvolti <\/i>(di qui l\u2019iniziale scelta del legislatore di limitarne la fruizione ai soli disoccupati da oltre un anno, alle casalinghe, agli studenti e ai pensionati, ai disabili e soggetti in comunit\u00e0 di recupero, ai lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro). In pi\u00f9, per evitare l\u2019utilizzo sistematico di tale strumento, il decreto del 2003 prevedeva due limitazioni: una temporale, per cui le prestazioni di lavoro accessorio dovevano essere contenute entro le 30 giornate nei confini di un anno solare; una economica, per cui il compenso percepito non poteva superare i 3.000 euro netti ad anno solare. Proprio questi due parametri verranno progressivamente meno nel corso degli interventi legislativi successivi (per esempio, il limite delle 30 giornate sar\u00e0 eliminato gi\u00e0 nel 2005). L\u2019intento dichiarato nella legge era quello di far emergere e formalizzare quella parte di economia sommersa (lavoro nero) dal carattere tendenzialmente domestico \u2013 o comunque inserita entro contesti di forte prossimit\u00e0 sociale (2) \u2013 e i cui protagonisti fossero soggetti periferici del mercato del lavoro. In questo senso, il D.lgs 276\/2003 pu\u00f2 essere inserito in un pi\u00f9 ampio contesto europeo, che vede nel cor-so del primo decennio numerosi tentativi di sviluppare politiche di contrasto al lavoro sommerso e al lavoro domestico: in Francia, Belgio, Grecia, Austria vengono introdotti strumenti analoghi ai voucher (3). Tuttavia, se gi\u00e0 fin dall\u2019inizio a risaltare sono pi\u00f9 le differenze che le somiglianze, nel corso del decennio successivo alla loro introduzione i voucher diventano qualcosa di profondamente diverso rispetto tanto all\u2019intento iniziale per cui erano stati pensati quanto ai loro omologhi europei.<\/p>\n<blockquote><p>Uno studio dell\u2019Inps afferma che pi\u00f9 di emersione del lavoro nero si pu\u00f2 parlare di \u201cuna regolarizzazione minuscola (parzialissima) in grado di occultare la parte pi\u00f9 consistente di attivit\u00e0 in nero\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>Questo processo avanza a piccoli passi: il sistema dei buoni lavoro diviene operativo solo nel 2008 con decreto del 12 marzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si susseguono diverse piccole modifiche inserite anche in contesti che ne rendono difficile l\u2019individuazione (per esempio, nel cosiddetto Decreto semplificazione, la legge 133\/2008), fino a culminare nella legge Fornero, con la quale scompaiono completamente le limitazioni date dalla specificit\u00e0 dei soggetti coinvolti nell\u2019utilizzo dei voucher. Rimane unicamente, come limite, quello economico, innalzato per\u00f2 a 5.000 euro netti ad anno solare \u2013 si noti come questo limite agisca unicamente dal lato del lavoratore, e non del datore di lavoro (che quindi non vede limiti nella sua possibilit\u00e0 di utilizzare voucher). Nel 2012, dunque, la Fornero con una mano liberalizza pressoch\u00e9 completamente i voucher come modalit\u00e0 di pagamento di una qualsivoglia prestazione lavorativa, ma con l\u2019altra fa qualcosa di non meno rilevante: opera una stretta nei confronti di altre tipologie contrattuali, come i contratti a progetto e intermittenti. Se quest\u2019ultimo cambiamento viene sbandierato come la soluzione di un problema che si stava trascinando da tempo, le\u00a0imprese, di fronte alle difficolt\u00e0 sorte nell\u2019impiego di questi strumenti, si trovano spalancate le verdi praterie dei voucher, e non esitano ad approfittarne. Non a caso, il boom del loro utilizzo comincia a farsi registrare proprio dal 2012\/13.<\/p>\n<p>L\u2019ultimo passo in questa direzione \u00e8 compiuto dal Jobs Act, che nel 2015 porta a 7.000 euro netti annui (ma su anno civile e non pi\u00f9 solare) il tetto massimo di compenso ricevibile da un lavoratore, e contemporaneamente stringe ancora sull\u2019utilizzo di altre forme contrattuali (per esempio, l\u2019eliminazione quasi completa dei Co.Co.Pro.). Il Jobs Act agisce anche su alcuni aspetti che negli anni precedenti erano risultati controversi, tra le altre cose vietando l\u2019utilizzo dei voucher negli appalti, ma nel complesso non fa altro che approfondire il solco tracciato dalle liberalizzazioni precedenti, sancendo la trasformazione del voucher da ipotetico strumento di emersione del lavoro nero e di integrazione di soggetti marginali nel mercato del lavoro a effettiva modalit\u00e0 di pagamento universale; portandoci cos\u00ec dritti dritti agli oltre 133 milioni di voucher venduti nel 2016, rispetto ai 115 milioni dell\u2019anno precedente e ai 69 del 2014 (4).<\/p>\n<p>Consideriamo, ora, che cos\u2019\u00e8 un voucher: si tratta di un buono dal valore lordo di 10,00 euro e netto di 7,50 euro. I 2,50 euro di trattenuta, corrispondenti al 25% del totale, sono ripartiti tra quota assicurativa Inail (0,70 euro, pari al 7%), versamento dei contributi nella gestione separata Inps, che vengono accreditati sulla posizione individuale contributiva del prestatore (1,30 euro, 13%) e spese di gestione dell\u2019Inps, che eroga il buono (0,50 euro, 5%). Esistono anche buoni del valore di 20,00 e 50,00 euro, a cui si applicano le stesse proporzioni, ma il loro uso \u00e8 estremamente poco diffuso.<\/p>\n<blockquote><p>Per il datore di lavoro\u00a0\u00e8 vantaggioso: 13% di\u00a0contributi a fronte del 29%\u00a0previsto per il lavoro subordinato\u00a0e del 23,72% per il lavoro a\u00a0progetto e le collaborazioni\u00a0occasionali<\/p><\/blockquote>\n<p>Emergono subito alcuni dati interessanti: di fat-to, con i voucher viene introdotto una sorta di salario orario minimo. Se la normativa non lo indica espressamente, essa qualifica per\u00f2 i buoni come <i>ora<\/i><i>ri<\/i>, sottintendendo che a un\u2019ora di lavoro deve corrispondere <i>almeno <\/i>un voucher. Se possiamo dunque\u00a0immaginare rari e fortunati casi in cui a un\u2019ora di lavoro corrispondano pi\u00f9 voucher, di fatto i 7,50 euro netti si qualificano come paga minima per un\u2019ora di lavoro, al di fuori di qualsiasi contratto collettivo nazionale o contratto integrativo. E, oltre alla paga, c\u2019\u00e8 poco altro. Senza dubbio, infatti, il 13% di contributi \u00e8 meglio, per un lavoratore, rispetto allo zero del lavoro in nero, ma per il datore di lavoro \u00e8 un incomparabile vantaggio, a fronte del 29% circa previsto per il lavoro subordinato e del 23,72% per il lavoro a progetto, per le collaborazioni occasionali e per l\u2019associazione in partecipazione (o del 17% per i lavoratori titolari di pensione diretta o indiretta o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie). La riduzione degli oneri economici prevista per il lavoro accessorio va inoltre insieme a un certo alleggerimento degli oneri gestionali. Infatti, il committente non dovr\u00e0 consegnare al lavoratore alcuna lettera\/contratto di lavoro, non dovr\u00e0 effettuare alcuna comunicazione obbligatoria (instaurazione, proroga o cessazione) ai servizi per l\u2019impiego, non avr\u00e0 la necessit\u00e0 di inserire alcuna registrazione nel Libro Unico del Lavoro, non avr\u00e0 l\u2019obbligo di elaborare alcun prospetto paga per i compensi corrisposti al lavoratore e non sar\u00e0 necessario presentare alcun tipo di denuncia agli Istituti, n\u00e9 tanto meno effettuare versamenti contributivi o di altra natura. A questo va inoltre aggiunto il 5% che trattiene l\u2019Inps per il servizio: una quota che il lavoratore non percepisce in alcun modo, n\u00e9 direttamente n\u00e9 indirettamente.<\/p>\n<p>Ma il problema maggiore sta alla radice: oltre agli scarsi contributi e all\u2019assicurazione, i voucher non prevedono <i>niente<\/i>. Niente maternit\u00e0, niente ferie o malattia, niente differenze di mansioni o scatti di anzianit\u00e0. Tutti gli istituti contrattuali conquistati nel corso di decenni di lotte sociali e sindacali\u2026 semplicemente scompaiono! Rimane quasi unicamente il puro rapporto di lavoro, che neanche \u00e8 riconosciuto come tale.<\/p>\n<p>Il voucher, infatti, non \u00e8 un contratto: non sancisce in alcun modo il rapporto di subordinazione tra un datore di lavoro e un lavoratore, e di conseguenza nega la \u2018responsabilit\u00e0\u2019 del primo nei confronti delle condizioni globali di vita del secondo, che prende la forma degli istituti sopra citati (cosa che, va ricordato, non deriva dalla buona volont\u00e0 delle aziende, ma principalmente dal conflitto sociale dell\u2019ultimo secolo e mezzo). Tramite i buoni lavoro, gli \u2018utilizzatori\u2019 possono derogare in peggio ai pi\u00f9 elementari diritti dei lavoratori. E, inoltre, riescono a indebolire notevolmente la forza collettiva di lavoratori e lavoratrici, che si trovano frammentati e isolati, in condizioni in cui mobilitarsi per rivendicare i propri diritti risulta molto pi\u00f9 difficile.<\/p>\n<p>Entro questa cornice possiamo comprendere i dati diffusi dall\u2019Inps durante il 2016 circa i lavoratori coinvolti nell\u2019utilizzo dei voucher, che evidenziano come essi siano presenti pressoch\u00e9 in ogni settore lavorativo (con una netta prevalenza del turismo e del commercio) e in ogni fascia di et\u00e0 o tipologia di impiego. Anche ambiti considerati esenti dal fenomeno stanno cominciando a esserne toccati, per esempio amministrazioni locali o fabbriche metalmeccaniche.<\/p>\n<p>Una simile diffusione \u00e8 perfettamente coerente con il quadro che abbiamo fin qui descritto: ai datori di lavoro \u00e8 stato fornito uno strumento che permette di sfruttare la forza lavoro in modo molto pi\u00f9 conveniente che non qualsiasi altra forma di contratto, e per\u00f2 senza scivolare nell\u2019illegalit\u00e0 del lavoro nero.<\/p>\n<p>Gi\u00e0, il lavoro nero! Nel corso di questa analisi l\u2019avevamo quasi perso di vista, ma conviene tenere fermo il punto che i voucher sono ufficialmente nati proprio per combatterlo. In uno studio dell\u2019Inps reso pubblico all\u2019inizio dell\u2019autunno 2016, si afferma testualmente che pi\u00f9 che di un\u2019emersione del lavoro nero, si pu\u00f2 parlare di \u201cuna regolarizzazione minuscola (parzialissima) in grado di occultare la parte pi\u00f9 consistente di attivit\u00e0 in nero. In questo senso si pu\u00f2 pensare ai voucher come la punta di un iceberg: segnalano il nero, che per\u00f2 rimane in gran parte sott\u2019acqua\u201d (5). Ci\u00f2 che si verifica, in realt\u00e0, come evidenziano sia questa ricerca sia lo studio Ires citato in precedenza, \u00e8 spesso la coesistenza, nelle forme pi\u00f9 diverse, di voucher e lavoro nero. Pu\u00f2 capitare di essere pagati parte a voucher e parte in nero, oppure che il rapporto tra voucher e ore lavorate non sia di uno a uno, come dovrebbe essere. Fino a ottobre queste forme di lavoro \u2018grigio\u2019 erano facilitate dal fatto che i datori di lavoro non erano tenuti a comunicare con precisione quando un voucher sarebbe stato utilizzato: bastava indicare un arco di tempo entro cui la prestazione lavorativa avrebbe avuto luogo. Da qui i casi di voucher acquistati e tenuti nel cassetto per coprire agevolmente lavoratori in nero in caso di un\u2019ispezione o di un infortunio. Da qui, anche, l\u2019intervento legislativo del governo Renzi.<\/p>\n<p>Il 7 ottobre 2016 \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 185\/2016, il cosiddetto Decreto correttivo del Jobs Act. All\u2019interno, una delle innovazioni pi\u00f9 rilevanti riguarda gli interventi per prevenire l\u2019abuso dei voucher, tramite la loro \u2018tracciabilit\u00e0\u2019. Nei fatti \u00e8 previsto l\u2019obbligo di una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro entro 60 minuti prima dell\u2019inizio della prestazione, mediante SMS o posta elettronica, con indicazione dei dati del lavoratore, del luogo e della durata della prestazione. Il Decreto correttivo, che avrebbe dovuto sostituire e migliorare quanto gi\u00e0 in precedenza legiferato, \u00e8 risultato carente dal punto di vista pratico \u2013 inizialmente non era stata fornita alcuna indicazione precisa, indirizzo email o numero di cellulare, a cui inviare la comunicazione, lasciando per alcuni giorni il fai-da-te generale, con gli addetti ai lavori alla ricerca di indirizzi email e il dubbio su qua-le fosse la modalit\u00e0 giusta per la trasmissione dei dati al fine di non incorrere in sanzioni.<\/p>\n<p>Dopo la diffusione dei primi dati relativi ai voucher venduti del 2016, molti commentatori si sono affrettati a dichiarare che la misura presa dal governo ha funzionato: negli ultimi mesi dell\u2019anno la vendita dei buoni lavoro sarebbe s\u00ec aumentata rispetto al medesimo periodo del 2015, ma non cos\u00ec tanto come ci si aspettava, e addirittura a dicembre risulta praticamente identica (11,5 milioni rispetto a 11,4)(6). \u00c8 sicuramente troppo presto per trarre delle conclusioni, anche vista la parzialit\u00e0 dei dati di cui disponiamo (conosciamo i voucher venduti ma non quelli riscossi, tra le altre cose).<\/p>\n<p>Due considerazioni per\u00f2 possiamo farle.<\/p>\n<blockquote><p>Le tre condizioni\u00a0fissate dalla legge sul\u00a0caporalato che stabiliscono\u00a0uno sfruttamento si possono\u00a0riconoscere anche\u00a0al lavoro retribuito con\u00a0voucher<\/p><\/blockquote>\n<p>Da un lato il lavoro nero, dopo l\u2019introduzione del decreto 185\/2016, potrebbe apparire addirittura migliore dal punto di vista della tutela dei lavoratori: gli corrisponde infatti, per il datore, se accertato, una maxi-sanzione, e la possibilit\u00e0 per il lavoratore di aver riconosciuto il proprio effettivo status di lavoratore subordinato. Fino all\u2019ottobre scorso in caso di violazione (che certo era difficilmente accertabile)\u00a0nell\u2019utilizzo dei voucher si applicava la stessa norma del lavoro nero, ma dopo il Decreto correttivo si applica solo una sanzione pecuniaria, per altro di leggera entit\u00e0, che alla luce del sottorganico e funzionamento (7) degli istituti ispettivi, non pu\u00f2 rappresentare un grosso disincentivo all\u2019abuso.<\/p>\n<p>Dall\u2019altro lato il problema, come abbiamo cercato di mostrare, non \u00e8 l\u2019irregolarit\u00e0 dell\u2019utilizzo o l\u2019abuso, ma lo strumento stesso, che introduce le caratteristiche tipiche di un lavoro senza contratto, a nero, informale, in cui \u00e8 massimo il potere dispotico dell\u2019impresa, un framework di legalit\u00e0 che vuole \u201crealizzare una delle utopie del capitalismo, ossia quella di consentire alle imprese di generare ricchezza con il lavoro ma senza i lavoratori, o meglio, senza nessun obbligo nei loro confronti al di fuori del-la mera retribuzione oraria\u201d (8). Qualsiasi misura parziale, quindi, pu\u00f2 fungere da palliativo, ma senza aggredire il cuore della questione, ossia la legalizzazione dello sfruttamento pi\u00f9 selvaggio.<\/p>\n<p>Rimane da considerare un\u2019ultima questione, che riguarda la legge 199\/2016, in vigore dal 4 novembre 2016, e che introduce nuovi strumenti di contrasto al caporalato. Una legge presentata come un grande passo avanti in favore della lotta contro la piaga del caporalato nei settori dell\u2019agricoltura e dell\u2019edilizia (9).<\/p>\n<p>La cosa importante \u00e8 che quando si parla di caporalato, non si fa semplicemente riferimento al fenomeno del reclutamento da parte di soggetti spes-so collegati alla criminalit\u00e0 organizzata, di lavoratori che vengono fisicamente trasportati sui campi o nei cantieri per essere messi a disposizione di un imprenditore. Per caporalato si intende soprattutto lo sfruttamento di persone che versano in stato di bisogno, e che quindi si piegano a condizioni di schiavit\u00f9: turni di lavoro massacranti, disconoscimento di ogni diritto previsto per legge e\/o contratto collettivo, corresponsione di salari pari a meno della met\u00e0 dei minimi tabellari. Il nuovo testo normativo prevede che la sussistenza di una o pi\u00f9 delle seguenti condizioni costituisce indice di sfruttamento: 1) La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali pi\u00f9 rap-presentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato; 2) La reiterata violazione della normativa relativa all\u2019orario di lavoro, ai periodi di riposo, al risposo settimanale, all\u2019aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.<\/p>\n<p>Bene, i parametri potrebbero essere tranquillamente applicati anche al lavoro retribuito con voucher. Si tratta infatti di condizioni in cui si viene a trovare qualsiasi prestatore di lavoro \u2018accessorio\u2019 (10). In conclusione, il passo da compiere per definire il voucher come caporalato legalizzato \u00e8 breve. Si versano contributi previdenziali e assistenziali, ma non\u00a0vengono garantiti i pi\u00f9 elementari diritti in materia di diritto del lavoro. Peccato che questa legge possa trovare un\u2019applicazione assai restrittiva come pi\u00f9 volte denunciato anche dalle organizzazioni che si occupano di bracciantato e sfruttamento nei campi.<\/p>\n<p>Ritorna, dunque, la questione dei referendum su cui probabilmente saremo chiamati a votare nei prossimi mesi. Sulla scorta del quadro che abbiamo tracciato fin qui, abolire i voucher \u00e8 l\u2019unica credibile soluzione del problema. Ma le battaglie importanti non si vincono semplicemente con petizioni, raccolte firme, ricorso alle urne. Soprattutto se la battaglia \u00e8 bel-la grossa, si vincono se si combatte nel corpo vivo della societ\u00e0. Se non si rinuncia alla lotta. In primis nei posti di lavoro. Ma anche fuori. Se non si accettano le logiche di fondo del sistema. Quindi a fianco della giusta campagna di sostegno ai referendum si riapre la necessit\u00e0 di dare battaglia su ogni livello disponibile, non risparmiando critiche agli stessi proponenti di questi referendum, che hanno fatto assai poco negli anni passati per arrestare i processi in atto e rafforzare le lotte che pure si sono date in questi anni.<\/p>\n<hr \/>\n<h5>Note<\/h5>\n<h5>1) Luigi Mariucci, <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2017\/01\/12\/jobs-act-la-bocciatura-del-referendum-sullarticolo-18-e-un-errore-logico-giuridico-e-un-paradossale-boomerang-politico\/3312088\/\"><i>Jobs Act, \u00abla bocciatura <\/i><\/a><a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2017\/01\/12\/jobs-act-la-bocciatura-del-referendum-sullarticolo-18-e-un-errore-logico-giuridico-e-un-paradossale-boomerang-politico\/3312088\/\"><i>del referendum sull\u2019articolo 18 \u00e8 un errore logico-giuridico e un paradossale boome<\/i><\/a> <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2017\/01\/12\/jobs-act-la-bocciatura-del-referendum-sullarticolo-18-e-un-errore-logico-giuridico-e-un-paradossale-boomerang-politico\/3312088\/\"><i>rang politico\u00bb<\/i>, Il Fatto quotidiano, 12 gen<\/a> naio 2017 e Clash City Workers, <a href=\"http:\/\/clashcityworkers.org\/documenti\/analisi\/2535-decisione-politica-consulta-art-18.html\"><i>Una deci<\/i><\/a> <a href=\"http:\/\/clashcityworkers.org\/documenti\/analisi\/2535-decisione-politica-consulta-art-18.html\"><i>sione politica. La consulta boccia il quesito<\/i><\/a> <a href=\"http:\/\/clashcityworkers.org\/documenti\/analisi\/2535-decisione-politica-consulta-art-18.html\"><i>sull\u2019art.18<\/i>, 11 gennaio 2017<\/a><\/h5>\n<h5>2) Si veda, per esempio l\u2019elenco degli ambiti di utilizzo contenuti nel D.lgs 276\/2003<\/h5>\n<h5>3) Senza soffermarci su questo punto, rimandiamo alla prima parte dell\u2019ottima ricercasvolta da Gianluca De Angelis e Marco Marrone per conto dell\u2019Ires Emilia Romagna:\u201cVoucher: il lavoro accessorio in Italia e in Emilia-Romagna\u201d, <a href=\"http:\/\/www.ireser.it\/administrator\/compo%20nents\/com_jresearch\/files\/publications\/Ri%20cerca_Voucher.pdf\">consultabile online<\/a>.<\/h5>\n<h5>4) Per i dati completi, si veda la ricerca prodotta dall\u2019Inps nelmaggio 2016 (valida per il periodo 2008-2015), <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/docallegati\/DatiEBilanci\/lavoro%20%20accessorio\/Documents\/VOUCHER_Presentazione.pdf\">consultabile online<\/a>.<\/h5>\n<h5>5) WorkINPS Papers,\u00a0<i>Il Lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili dei lavoratori e dei committenti<\/i>, pag. 57, settembre 2016.\u00a0<a href=\"http:\/\/anclsu.com\/public\/news\/copertina\/%20WorkINPS_Papers_3_ottobre.pdf\">Consultabile online<\/a>.<\/h5>\n<h5>6)\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/notizie\/2017-01-19\/inps-tracciabilita-dicembre-stop-corsa-voucher--124625.shtml?uuid=AEh7WeD\"><i>Inps: stop corsa ai voucher con le norme sulla tracciabilit\u00e0<\/i>, Il Sole 24 ore, 19 gennaio 2017<\/a><\/h5>\n<h5>7) L\u2019Inps, per esempio, avendo obiettivi di bilancio precisi nell\u2019attivit\u00e0 ispettiva, si muove solo riguardo a me die e grandi aziende dove pu\u00f2 puntare a recuperare maggiori fondi evasi 8) G. De Angelis, M. Marrone, Ires 2016, op. cit.<\/h5>\n<h5>9) Cfr. Clash City Workers,\u00a0<i><a href=\"http:\/\/clashcityworkers.org\/documenti\/articoli\/2421-caporalato-illegale-legale.html\">Dal caporalato illegale a quello le<\/a><\/i><a href=\"http:\/\/clashcityworkers.org\/documenti\/articoli\/2421-caporalato-illegale-legale.html\"><i>gale<\/i>, 11 agosto 2016<\/a><\/h5>\n<h5>10) Oltre a quello che pu\u00f2 dirci l\u2019analisi dei dati e dei testi dilegge, le testimonianze abbondano: si vedano, per esempio,le interviste contenute nella ricerca citata di G. De Angelis e\u00a0M. Marrone, e da ultimo: Clash City Workers,\u00a0<a href=\"http:\/\/clashcityworkers.org\/lotte\/cosa-si-muove\/2536-bergamo-non-parlate-non-andate-in-bagno-cosi-si-lavora-a-voucher.html\"><i>[Bergamo] \u00abNon<\/i><\/a>\u00a0<a href=\"http:\/\/clashcityworkers.org\/lotte\/cosa-si-muove\/2536-bergamo-non-parlate-non-andate-in-bagno-cosi-si-lavora-a-voucher.html\"><i>parlate, non andate in bagno\u00bb: cos\u00ec si lavora a voucher<\/i>, 13\u00a0<\/a>gennaio 2017<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>fonte:<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.sinistrainrete.info\/lavoro-e-sindacato\/9223-collettivo-clash-city-workers-lavorare-senza-diritti-dal-voucher-al-caporalato.html\">http:\/\/www.sinistrainrete.info\/lavoro-e-sindacato\/9223-collettivo-clash-city-workers-lavorare-senza-diritti-dal-voucher-al-caporalato.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di SINISTRAINRETE (Collettivo Clash City Workers) Ormai da mesi, ogni settimana i titoli dei giornali riportano, pi\u00f9 o meno allarmati, notizie e dati sul dilagante utilizzo dei vouchernell\u2019economia italiana. Da ultimo, a far parlare del tema \u00e8 stata la notizia dell\u2019approvazione, l\u201911 gennaio, da parte della Corte Costituzionale, di un referendum proposto dalla Cgil che intende abrogare lo strumento dei voucher (approvazione, va ricordato, parallela all\u2019accettazione di un secondo quesito, relativo agli appalti nella pubblica&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":78,"featured_media":26572,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Schermata-2016-12-13-alle-15.57.26.png","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-7vy","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28864"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/78"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28864"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28864\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28866,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28864\/revisions\/28866"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/26572"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}