{"id":29780,"date":"2017-04-05T12:00:24","date_gmt":"2017-04-05T10:00:24","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=29780"},"modified":"2017-04-04T18:53:27","modified_gmt":"2017-04-04T16:53:27","slug":"decreto-legge-per-le-correzioni-alla-legge-elettorale-votato-dalle-camere-in-prorogatio-invertita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=29780","title":{"rendered":"Decreto-legge per le &#8220;correzioni&#8221; alla legge elettorale? (Votato dalle camere in prorogatio invertita)"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>LUCIANO BARRA CARACCIOLO<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell&#8217;incapacit\u00e0 del pubblico dibattito &#8211; politico e mediatico- di <strong>focalizzare il vero tema politico intorno al quale ruotano sia i flussi del consenso sia la pi\u00f9 sostanziale individuazione di politiche fiscali idonee a far uscire il Paese dalla crisi economica che lo attanaglia in modo irreversibile,<\/strong> e cio\u00e8 <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/04\/kaldor-keynes-caffe-la-trilateral-e-la.html\">la legittimit\u00e0 costituzionale<\/a> ai sensi dell<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/07\/lart11-cost-e-adesione-allue-cosa-dice.html\">&#8216;art.11 Cost<\/a>., o anche solo la &#8220;sostenibilit\u00e0&#8221;, del <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/03\/la-crescita-xport-led-e-le-riform-siamo.html\">vincolo \u20acuropeo<\/a>, <strong>la cronaca politica trova il modo di evitare che la noia prenda il sopravvento<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Parlo di noia in quanto il flusso mediatico incalzante delle notizie sul fronte politico sono per lo pi\u00f9 incentrate su questioni, dissidi e giochi di potere, in proiezione elettorale, che non toccano questo &#8220;vero&#8221; tema politico, cos\u00ec <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.com\/2016\/05\/caffe-avvertiva-o-keynes-o-il.html?showComment=1464216468472#c6998786451553477600\">essenziale con riguardo al benessere ed alla democrazia del popolo italiano<\/a> (e ci\u00f2, a differenza che nel resto dei paesi dell&#8217;UE; dove, come soprattuto nella importantissima Francia, e <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/03\/olanda-infelix-tanto-il-conflitto.html\">prima ancora, in Olanda<\/a>, il tema dell&#8217;\u20acuropa ha assunto, sia pure per motivi divergenti tra loro, quella centralit\u00e0 che la <em>realpolitik<\/em> gli attribuisce).<\/p>\n<p>Ma, per l&#8217;appunto, l&#8217;<em>irreal<\/em> (o &#8220;<em>surreal<\/em>&#8220;) <em>politik <\/em>italiana si anima, di tanto in tanto, con questioni che, magari considerate distrattamente dall&#8217;opinione di massa, sono in concreto piuttosto rilevanti nel caratterizzare l&#8217;effettivo assetto istituzionale che s&#8217;\u00e8 generato in Italia dopo decenni di &#8220;vincolo esterno&#8221;.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Parliamo della questione relativa al <strong>&#8220;quando&#8221; si terrano le prossime elezioni<\/strong>, <a href=\"http:\/\/www.dagospia.com\/rubrica-3\/politica\/mattarella-ha-parlato-chiaro-doppio-consultellum-non-si-andra-144950.htm\">secondo le &#8220;voci&#8221; riportate in questo articolo<\/a>, in cui lo sviluppo ulteriore \u00e8 questo:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8220;Dal 25 gennaio, da quando la Consulta ha cambiato i connotati all&#8217; Italicum abolendo il ballottaggio, Renzi <strong>aveva sempre pensato che in mancanza di un&#8217; intesa in Parlamento si potesse andare a votare con i sistemi elettorali cos\u00ec come sono stati ritoccati dalla Corte Costituzionale<\/strong>.<\/p>\n<p>Invece, negli ultimi giorni, dal Quirinale \u00e8 stato alzato un disco rosso. Renzi ha saputo che, secondo Mattarella, con il doppio Consultellum non si potrebbe neppure disegnare la scheda elettorale. E che dunque,<strong> in mancanza di un&#8217;intesa in Parlamento, l&#8217;epilogo pi\u00f9 probabile sar\u00e0 un decreto tecnico varato dal governo di Paolo Gentiloni in gennaio<\/strong>.<\/p>\n<p>Con due conseguenze. La prima: a dettare il contenuto del provvedimento sarebbe il capo dello Stato, visto che il premier ha sempre detto che non spetta a lui occuparsi di legge elettorale. La seconda, <strong>considerati i tempi di conversione del decreto e dei successivi adempimenti tecnici, la data del voto potrebbe slittare al maggio del 2018<\/strong>.<\/p>\n<p>Da qui la frustrazione di Renzi, il suo sentirsi ostaggio della trattativa sulla legge elettorale. \u00abMa una cosa \u00e8 certa\u00bb, si affretta a dire uno dei suoi pi\u00f9 stretti collaboratori, \u00ab<strong>il decreto non potr\u00e0 cancellare i capolista bloccati, n\u00e9 il premio di maggioranza alla lista: il testo base resterebbe l&#8217; Italicum corretto, con l&#8217; aggiunta della doppia preferenza di genere e l&#8217; armonizzazione delle soglie di sbarramento<\/strong>\u00bb.<\/p>\n<p>E qui, per l&#8217;ex premier, c&#8217;\u00e8 un ulteriore problema: \u00e8 probabile che Mattarella, per garantire la presenza nel prossimo Parlamento di quasi tutte le forze politiche, suggerisca una soglia bassa, <strong>estendendo anche al Senato lo sbarramento al 3% dell&#8217; Italicum.<\/strong> <strong>E bye bye soglia dell&#8217;8% al Senato<\/strong>. Renzi, invece, punta almeno al 5% in entrambe le Camere nella speranza di cancellare i piccoli partiti. In primis il Mdp di Bersani e D&#8217; Alema&#8221;.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Va subito detto che il cronista politico ha una certa libert\u00e0 di riferire ci\u00f2 che le sue fonti confidenziali gli riferiscono: \u00e8 chiaro che <strong>dal Colle pi\u00f9 alto non sar\u00e0 mai reclamata la prerogativa presidenziale di dettare il momento di adozione e il contenuto di un decreto-legge<\/strong> (in materia elettorale).<\/li>\n<\/ol>\n<p>E va anche precisato che <strong>lo svolgimento a maggio delle elezioni \u00e8 compatibile con le previsioni costituzionali in materia<\/strong>: l&#8217;art. 61 Cost., stabilisce che &#8220;<em>le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti<\/em>&#8220;. Poich\u00e9, come si desume dal secondo comma dell&#8217;art.61 (&#8220;<em>Finch\u00e9 non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti<\/em>&#8220;), la fine del quinquennio di legittima durata delle Camere &#8220;precedenti&#8221; decorre dalla data di prima riunione delle nuove, e <a href=\"http:\/\/leg16.camera.it\/101\"><strong>nel caso delle attuali tale &#8220;prima seduta&#8221; \u00e8 avvenuta il 15 marzo 2013<\/strong><\/a>, aggiungendo i 70 giorni previsti alla scadenza del 15 marzo 2018, si arriverebbe a maggio inoltrato.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>I problemi di legittimit\u00e0 costituzionale che pone tale &#8220;visione&#8221; della fine dell&#8217;attuale legislatura sono per\u00f2 altri.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Un primo problema <em>era <\/em>quello della stessa legittimazione delle Camere, in quanto formatesi in applicazione di una legge elettorale dichiarata illegittima<\/strong> (dopo nemmeno 10 mesi dalla prima riunione).<\/p>\n<p>I dubbi al riguardo erano piuttosto forti, anche se <strong>ormai siamo di fronte al fatto compiuto<\/strong>, pregresso e annunciato per il futuro anno di legislatura residua.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/04\/alla-vigilia-del-voto-sulla-nuova.html\">Al riguardo avevamo notato alcune <strong>lacunose implicazioni<\/strong> sia nella sentenza della Corte sulla illegittimit\u00e0 della precedente legge elettorale, sia quanto alle conclusioni che ne sono state tratte a livello istituzionale<\/a>.<\/p>\n<p>4.1. La Corte aveva infatti richiamato <strong>il principio di continuit\u00e0<\/strong> degli organi costituzionali fondamentali e l&#8217;obiezione era questa: &#8220;Affermare come ha fatto la Corte, su questa scarna premessa (della continuit\u00e0 dello Stato), che come si dice &#8220;prova troppo&#8221;, che, &#8220;<em>nessuna incidenza \u00e8 in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali&#8221;, <\/em>significa <strong>confondere la continuit\u00e0 degli organi &#8220;essenziali&#8221; dello Stato,<\/strong> &#8211; che \u00e8 piuttosto, nella sostanza, continuit\u00e0 dell&#8217;applicazione delle norme sulla costituzione dei suoi organi fondamentali (cio\u00e8 proprio lo svolgimento di elezioni e con norme legittime)-, <strong>con la continuit\u00e0 della posizione di vantaggio acquisita dai singoli individui che compongono accidentalmente uno di tali organi<\/strong>.<\/p>\n<p>E&#8217;, in altri termini, come <strong>affermare <\/strong>che, nonostante il vizio di rappresentativit\u00e0 che soffre l&#8217;individuazione di &#8220;quegli&#8221; individui&#8221; (eletti con legge incostituzionale), <strong>questi e solo questi possono svolgere le funzioni che l&#8217;organo deve svolgere a norma di Costituzione! <\/strong>Una giustificazione ben difficile da fornire, se si guarda alla realt\u00e0 che dovrebbe contraddistinguere una democrazia!&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4.2. La sentenza della Corte aveva anche richiamato <strong>il principio della <em>prorogatio<\/em><\/strong> e l&#8217;obiezione (sempre in sintesi) era quest&#8217;altra:<br \/>\n&#8220;&#8230;che sia per scadenza naturale o per scioglimento anticipato, <strong><u>la &#8220;fine&#8221;<\/u> delle precedenti camere <u>\u00e8 il presupposto<\/u> per la <em>prorogatio <\/em>dei poteri<\/strong>: cio\u00e8 attiene, come \u00e8 del tutto evidente, ad una fine certa e ormai proclamata di quella composizione degli organi (cio\u00e8 della carica attribuita a determinati individui).<\/p>\n<p>Ma <strong>la Corte costituzionale<\/strong> ha proprio negato tale presupposto.<\/p>\n<p>Ha invece <strong>postulato, <u>all&#8217;inverso<\/u>, che la <em>prorogatio <\/em>sia motivo giustificativo per NON pronunciare la &#8220;fine&#8221; delle Camere<\/strong> (illegittimamente composte).<\/p>\n<p>Cio\u00e8 la Corte ha fatto uso di un <strong>principio organizzativo (a giustificazione emergenziale) derivante dalla &#8220;fine&#8221; delle Camere<\/strong>, per affermare che la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale della legge elettorale che ha individuato quei certi individui (composizione non ritenuta rispondente alla rappresentativit\u00e0 dovuta per Costituzione!), <strong>NON comportasse la &#8220;fine&#8221; delle camere stesse<\/strong>.<\/p>\n<p>E questo, poi, <strong>per legittimarne addirittura una sorta di illimitata durata in carica <\/strong>(nei limiti dei tempi della legislatura), richiamando a giustificazione proprio la norma che presuppone, in senso appunto <em>inverso<\/em><strong>, <\/strong>la gi\u00e0 avvenuta cessazione delle precedenti camere (quantomeno dalla pienezza della carica svolta in via ordinaria, cio\u00e8 dalla legittimazione fisiologica, secondo Costituzione e democrazia).<\/p>\n<p><strong>Tutto il principio di <em>prorogatio<\/em>, in ogni settore del diritto pubblico,\u00a0 presuppone questa irrevocabile cessazione dei componenti (persone fisiche) dell&#8217;organo (pubblico) dalla carica &#8220;ordinaria<\/strong>&#8221; ed il residuo ed ESCLUSIVO esercizio di funzioni urgenti e indispensabili (da ravvisare perci\u00f2 con estrema cautela); dunque un esercizio di funzioni ASSOLUTAMENTE TEMPORANEO, ECCEZIONALE, E PREDERMINATO LEGALMENTE NEI TEMPI.<\/p>\n<p>In termini pratici, il principio della <em>prorogatio <\/em>addirittura spinge per il sollecito e pieno rinnovo della sua composizione mediante l&#8217;esperimento delle procedure legali a ci\u00f2 volte. Nel caso specifico, proprio questa &#8220;inversione&#8221; di senso della <em>prorogatio<\/em>, nella forma per di pi\u00f9 costituzionalizzata dall&#8217;art.61 Cost., fa emergere un risultato, per certi versi clamoroso: <strong>il richiamare correttamente, e non in senso invertito (e illogico) questo istituto<\/strong> avrebbe dovuto portare <strong>la Corte ad escludere qualsiasi esigenza di posporre la caducazione della composizione illegittima delle Camere, risultando comunque garantita, la (solo eventuale) funzionalit\u00e0 di emergenza del potere legislativo in caso di &#8220;fine&#8221; delle Camere, proprio dalla stessa <em>prorogatio<\/em><\/strong>!<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Ma un altro punto appare molto controverso: quello dell&#8217;<strong>idea che a gennaio, <\/strong>e curiosamente soltanto a gennaio<strong>, venga emesso un decreto-legge, atto normativo di iniziativa, e responsabilit\u00e0 politica, del governo, per regolare in modo armonico la legge elettorale con cui si voterebbe per entrambe le Camere<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In linea teorica, seguendo la lettera e la ratio dell&#8217;art.72, comma 4, della Costituzione, un decreto-legge in materia elettorale sarebbe precluso: occorrerebbe &#8220;<em><strong>sempre<\/strong><\/em>&#8221; (dice la norma costituzionale) seguire &#8220;<em>la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Peraltro, \u00e8 anche vero che una &#8220;prassi&#8221; di decreti-legge in materia elettorale \u00e8 stata talora seguita.<\/p>\n<p>Ma questa prassi, al di l\u00e0 della sua controversa legittimit\u00e0 in s\u00e9 (per la difficolt\u00e0 quasi invalicabile di individuare i limiti del contenuto legittimo su cui il decreto-legge potrebbe intervenire), <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/images\/stories\/pdf\/documenti_forum\/temi_attualita\/fonti_del_diritto\/0010_bin.pdf#page=2&amp;zoom=auto,-214,657\">\u00e8 stata oggetto di un accurato scrutinio da parte della parte pi\u00f9 attenta dell&#8217;attuale dottrina costituzionalistica<\/a>.<\/p>\n<p>5.2. Ve ne riporto <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/images\/stories\/pdf\/documenti_forum\/temi_attualita\/fonti_del_diritto\/0010_bin.pdf#page=2&amp;zoom=auto,-214,657\">i passaggi fondamentali<\/a>, aggiungendo una evidenziazione mirata, dato che lo &#8220;stato di eccezione&#8221; risulta oggi ancor pi\u00f9 &#8220;permanente&#8221; rispetto al momento in cui questo brano fu scritto, e che i limiti invalicabili alla decretazione d&#8217;urgenza nella materia elettorale risultano precisati e difficilmente valicabili anche per le misure elettorali &#8220;minori&#8221; ipotizzate allo stato. E questo considerato che comunque inciderebbero direttamente sul meccanismo di voto e sulla conseguente rappresentativit\u00e0 del parlamento (e non sono le soluzioni ipotizzate, in s\u00e9, il problema, ma lo strumento extraparlamentare e procedurale che segnerebbe questa disciplina correttiva):<\/p>\n<p>&#8220;Certo non appartengo a coloro che ritengono che il consolidarsi di una prassi basti a legittimare comportamenti illegittimi (altrimenti perch\u00e9 dovrei insistere a pagare le tasse, in Italia?), ma poi <strong>anche sulla prassi ci sarebbe molto da dire<\/strong>: ed \u00e8 questo il secondo aspetto su cui intendevo richiamare l\u2019attenzione.<\/p>\n<p>Una cosa \u2013 e di questo si accorge anche Pizzetti \u2013 \u00e8 ritoccare qualche meccanismo della disciplina elettorale per farla funzionare a dovere (per rimuovere possibili ostacoli alla sua corretta operativit\u00e0), un\u2019altra \u00e8 modificare l\u2019hard core del sistema elettorale, la trasformazione dei voti in seggi.<\/p>\n<p>A parte il fatto che quando il Governo ha usato la decretazione d\u2019urgenza in materia elettorale <strong>si \u00e8 sempre trattato di aggiustamenti minimi <\/strong>e si \u00e8 sempre mosso con il consenso unanime delle Camere (e quando non lo ha conseguito le polemiche sono state feroci), qui ci si immagina addirittura che il Governo intervenga per scegliere tra opzioni sulle quali gli stessi schieramenti parlamentari che lo sostengono sono duramente divisi. Possibile che non si noti l\u2019enormit\u00e0 dell\u2019ipotesi?<\/p>\n<p>Che cosa c\u2019\u00e8 di pi\u00f9 vicino ad un colpo di Stato \u201cin doppio petto\u201d, cio\u00e8 ammantato di forme legali, di un Governo che cambi le regole elettorali alla vigilia dello scioglimento anticipato delle Camere, determinandone l\u2019esito? Perch\u00e9 di questo si tratterebbe, se si modificasse l\u2019attuale (deprecabile) meccanismo del premio di maggioranza, non c\u2019\u00e8 dubbio.<\/p>\n<p>La sent. 161\/1995, che viene richiamata, mi sembra indicare il confine invalicabile da qualsiasi prassi.<\/p>\n<p>In quella occasione la Corte ha ammesso il conflitto di attribuzione contro i decreti-legge osservando come, con riferimento ad essi, \u201cil profilo della garanzia si presenti essenziale e tenda a prevalere&#8230; su ogni altro\u201d, perch\u00e9 (sta ragionando attorno agli strumenti di impugnazione dei decreti) una \u201climitazione nella garanzia costituzionale potrebbe&#8230; dar luogo a prospettive non prive di rischi sul piano degli equilibri tra i poteri fondamentali, ove si pensi &#8211; anche alla luce dell&#8217;esperienza pi\u00f9 recente &#8211; al dilagare della decretazione d&#8217;urgenza, all&#8217;attenuato rigore nella valutazione dei presupposti della necessit\u00e0 e dell&#8217;urgenza, all&#8217;uso anomalo che \u00e8 dato riscontrare nella prassi della reiterazione dei decreti non convertiti&#8230; Rischi, questi, suscettibili di assumere connotazioni ancora pi\u00f9 gravi nelle ipotesi in cui l&#8217;impiego del decreto-legge possa condurre a comprimere diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale, a determinare &#8211; nei confronti dei soggetti privati &#8211; situazioni non pi\u00f9 reversibili n\u00e9 sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, poi, la Corte dice testualmente che <strong>\u201cil divieto &#8211; desunto dall&#8217;art. 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall&#8217;art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1988, n. 400 &#8211; relativo alla materia elettorale\u201d non opera perch\u00e9 \u201cil decreto in questione ha inteso porre una disciplina che non viene a toccare n\u00e9 il voto n\u00e9 il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalit\u00e0 della campagna referendaria\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Dunque, la Corte costituzionale sembra esprimere un\u2019idea molto chiara: l\u2019hard core del sistema elettorale \u00e8 sottratto alla decretazione d\u2019urgenza dalla costituzione stessa, non solo dalla legge 400.<\/p>\n<p>Mi sfugge davvero come questa sentenza possa essere superata.<\/p>\n<p>Ma \u2013 sembra essere la risposta \u2013 la situazione attuale dell\u2019Italia \u00e8 eccezionale, essendo evidente che \u201cil sistema complessivo sia entrato, nell\u2019ultimo anno,<strong> in uno stato di conclamata e persistente eccezione<\/strong>, a fronte del quale sono stati e tuttora sono necessari interventi straordinari e urgenti\u201d: lo mostrerebbe la stessa lunga (clamorosa e molto allarmante, a mio giudizio) sequenza di decreti-legge emanati dai Governi <strong>a partire dall\u2019estate 2010<\/strong> e convertiti grazie al voto di fiducia.<\/p>\n<p>Questi \u2013 che sembrerebbero essere segnali assai preoccupanti di sistematica violazione del quadro costituzionale dei rapporti tra i poteri dello Stato \u2013 sono letti invece da Pizzetti in una chiave assai diversa.<\/p>\n<p>L\u2019idea di modificare la legge elettorale con decreto-legge non andrebbe infatti \u201cvalutata e apprezzata soltanto sulla base della lettura della Costituzione formale: in modo, cio\u00e8, del tutto avulso dal presente quadro complessivo, istituzionale, politico, economico e sociale connotato da elementi peculiari difficilmente riscontrabili nella storia della Repubblica\u201d. <strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ecco che al solito emerge l\u2019equivoca e sinistra immagine della \u201ccostituzionale materiale<\/strong>\u201d: le condizioni attuali \u201cappaiono per molti versi \u2018eccezionali\u2019 rispetto al sistema costituzionale delineatosi a s\u00e9guito dei mutamenti della forma di governo \u2018materiale\u2019 avvenuti a partire dalla precedente crisi \u2018sistemica\u2019 del 1992-1994\u201d; \u201cpi\u00f9 ancora che l\u2019emersione di singoli casi specifici di straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza che fondano l\u2019adozione del decreto-legge, a norma dell\u2019art. 77 Cost., \u00e8 dunque la stessa situazione generale del Paese, interna ed esterna (europea e internazionale), a manifestare quei tratti di straordinariet\u00e0, necessit\u00e0 e urgenza a provvedere che la Costituzione richiede che sussistano per poter legittimamente adottare un decreto-legge\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 proprio vero che la storia non insegna pi\u00f9 niente.<\/p>\n<p>A nulla serve la drammatica lezione di <strong>Carl Schmitt<\/strong> che \u201c<strong>la regola stessa vive solo dell\u2019eccezione<\/strong>\u201d. A nulla sono servite le mille e mille pagine sulla crisi del regime di Weimar.<\/p>\n<p>Dimenticate anche le remore e la preoccupazioni dei nostri costituenti, che hanno discusso per ore dell\u2019opportunit\u00e0 di ammettere un uso \u2013 strettamente regolato, s\u2019intende \u2013 del decreto-legge, senza per\u00f2 lasciare tracce nella nostra cultura giuridica, a quanto sembra.<\/p>\n<p>L&#8217;esperienza ha infatti dimostrato come qualsiasi tentativo di regolamentazione e di disciplina dell&#8217;emissione dei decreti-legge sia stata sempre esiziale, e non soltanto sotto il regime fascista.<\/p>\n<p>Essa ingenera da una parte la tentazione da parte del Governo di abusarne per la pi\u00f9 rapida realizzazione dei fini della sua politica; dall&#8217;altra parte, vorrei dire, eccita la condiscendenza del Parlamento, il quale tende a scaricarsi dei compiti di sua spettanza.<\/p>\n<p>La impossibilit\u00e0 di stabilire limiti rigidi (e quindi suscettibili di un efficace sindacato giudiziario), accompagnata ai fenomeni di psicologia politica accennati, portano fatalmente ad una invadenza dell&#8217;esecutivo in quelli che sono i precipui poteri del legislativo.<\/p>\n<p>Invadenza dell&#8217;esecutivo significa predominio della burocrazia nella formazione della legge, per la quale essa non ha, oltre che la responsabilit\u00e0 politica, neppure la preparazione tecnica necessaria.<\/p>\n<p><strong>Sono le parole di un oscuro giurista calabrese del passato, un certo Costantino Mortati<\/strong>:<\/p>\n<p><em>L&#8217;esperienza ha infatti dimostrato come qualsiasi tentativo di regolamentazione e di disciplina dell&#8217;emissione dei decreti-legge sia stata sempre esiziale, e non soltanto sotto il regime fascista. Essa ingenera da una parte la tentazione da parte del Governo di abusarne per la pi\u00f9 rapida realizzazione dei fini della sua politica; dall&#8217;altra parte, vorrei dire, eccita la condiscendenza del Parlamento, il quale tende a scaricarsi dei compiti di sua spettanza.<\/em><\/p>\n<p><em>La impossibilit\u00e0 di stabilire limiti rigidi (e quindi suscettibili di un efficace sindacato giudiziario), accompagnata ai fenomeni di psicologia politica accennati, portano fatalmente ad una invadenza dell&#8217;esecutivo in quelli che sono i precipui poteri del legislativo.<\/em><\/p>\n<p><em>Invadenza dell&#8217;esecutivo significa predominio della burocrazia nella formazione della legge, per la quale essa non ha, oltre che la responsabilit\u00e0 politica, neppure la preparazione tecnica necessaria.<\/em><\/p>\n<p>(A.C., seduta pomeridiana del 18 settembre 1947).&#8221;<\/p>\n<p><strong>fonte: <\/strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/04\/decreto-legge-per-le-correzioni-alla.html\" target=\"_blank\"><em>http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/04\/decreto-legge-per-le-correzioni-alla.html<\/em><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di LUCIANO BARRA CARACCIOLO Nell&#8217;incapacit\u00e0 del pubblico dibattito &#8211; politico e mediatico- di focalizzare il vero tema politico intorno al quale ruotano sia i flussi del consenso sia la pi\u00f9 sostanziale individuazione di politiche fiscali idonee a far uscire il Paese dalla crisi economica che lo attanaglia in modo irreversibile, e cio\u00e8 la legittimit\u00e0 costituzionale ai sensi dell&#8216;art.11 Cost., o anche solo la &#8220;sostenibilit\u00e0&#8221;, del vincolo \u20acuropeo, la cronaca politica trova il modo di evitare&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":79,"featured_media":17245,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/20140630125224viareggio1.flv.flv1_.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-7Kk","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29780"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/79"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29780"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29780\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29781,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29780\/revisions\/29781"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}