{"id":30526,"date":"2017-05-07T12:00:36","date_gmt":"2017-05-07T10:00:36","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=30526"},"modified":"2017-05-06T16:35:49","modified_gmt":"2017-05-06T14:35:49","slug":"illegittima-difesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=30526","title":{"rendered":"Illegittima difesa"},"content":{"rendered":"<p><strong>da IL PONTE<\/strong><\/p>\n<p>La riforma dell\u2019istituto della legittima difesa, approvata alla Camera dei deputati e rimessa al vaglio del Senato, ci esporr\u00e0 alla derisione della comunit\u00e0 internazionale per la sua vergognosa inconsistenza penalistica. La nuova fattispecie appare, gi\u00e0 a prima vista, inapplicabile e suscettibile di vari rilievi di ordine costituzionale: oltre a tutto questo, essa stravolge, come se niente fosse, un percorso plurisecolare di civilt\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<br \/>\nL\u2019idea della possibile giustificazione dell\u2019autodifesa \u00e8 antica: risale ai primordi della latinitas, per poi trovare conforto nella lezione dei grandi giureconsulti romani che le attribuirono fondamento giuridico sistematico nella naturalis ratio, in certi casi, e, in altri casi, nel principio dell\u2019universale riconoscimento1. Cicerone interviene da par suo sul punto, aprendo a orizzonti stoici:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;<em>Est haec non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti, sed facti non instituti, sed imbuti sumus; ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis<\/em>&#8221; 2.<br \/>\nPer tradurre appena un po\u2019 liberamente: \u00abQuesta della legittima difesa \u00e8 una legge non scritta, ma innata nell\u2019uomo, da noi non appresa sui banchi di scuola, n\u00e9 ereditata dai nostri padri, bens\u00ec attinta e ricavata dalla natura stessa. Una legge alla quale non siamo giunti per via dell\u2019insegnamento, ma alla quale siamo intimamente predisposti per istinto. Se la nostra vita \u00e8 in pericolo per qualche insidia o si imbatte in violenza di ladroni o nemici, ogni ragionevole tentativo per noi di salvezza \u00e8 praticabile\u00bb.<br \/>\nNecessit\u00e0 della risposta, proporzione tra offesa e difesa, non eccessivit\u00e0 della reazione costituirono, dunque, limiti perch\u00e9 un\u2019autodifesa potesse ritenersi ragionevole, per ci\u00f2 stessa giustificata.<br \/>\nSul retroscena classico intervenne il diritto della Chiesa: che fu, come \u00e8 sempre e per definizione stato, bifronte: perch\u00e9 da un lato tendeva a riconoscere, contro l\u2019aggressore, la facolt\u00e0 di difesa \u2013 c.d. inculpata tutela \u2013; ma, d\u2019altro lato, sottolineava alcune condizioni per l\u2019esercizio di una legittima difesa: il trattarsi di aggressione ingiusta e il determinarsi, nella reazione, dei dati della immediatezza, della proporzione e della necessit\u00e0.<br \/>\nTuttavia l\u2019istituto non ebbe vita facile, perch\u00e9 su queste condizioni imposte, in utroque jure, dalla civilt\u00e0 europea incisero modelli di vita barbarici, tendenti ad allargare le maglie di un libero esercizio della violenza privata, in realt\u00e0 coincidente con la vendetta.<br \/>\nDa questo cammino storico e dagli ulteriori contributi offerti, nella modernit\u00e0, da grandi pensatori del Seicento, quali Grozio e Pufendorf, discesero legislazioni penali attente all\u2019equilibrio tra le forze in gioco e tese a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Esse esigono, pena la ricaduta nella barbarie, le seguenti, tassative e irrinunciabili condizioni autorizzanti: l\u2019ingiustizia dell\u2019altrui violenza; un pericolo attuale o imminente; l\u2019inevitabilit\u00e0 della reazione; la proporzionalit\u00e0 tra l\u2019aggressione e la difesa. In ogni caso, la non eccessivit\u00e0 della reazione rispetto all\u2019azione.<br \/>\nNel testo approvato alla Camera, l\u2019art. 52 del codice penale vigente \u00e8 essenzialmente stravolto: perch\u00e9 si introducono distinzioni fattuali e specificazioni temporali, di per s\u00e9 idonee a provocare incertezze e vagabondaggi giurisprudenziali, incompatibili con i princ\u00ecpi costituzionali della tassativit\u00e0, della personalit\u00e0 e della determinatezza della disposizione penale. Il momento dell\u2019aggressione patita assume rilievo penalistico se avvenuto di notte e se attuato nella propria casa, nel proprio negozio o ufficio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La notte diviene cos\u00ec cornice decisiva per la sussistenza, o per la insussistenza del reato: con l\u2019odioso effetto, da un lato, di \u201csollecitare\u201d la violenta, armata reazione notturna e, d\u2019altro lato, di circoscrivere illogicamente l\u2019\u00e0mbito di reazioni non punibili, o punibili a titolo di mero eccesso colposo, se avvenute in ora diurna.<br \/>\nQui siamo davvero alla schizofrenia legislativa: dettata non \u00e8 chiaro se da concessione alle mode correnti, o da collusione con quella destra radicale che alimenta da sempre i pi\u00f9 bassi istinti della vendetta.<br \/>\nAltri due profili intollerabili del disegno di legge stanno nel \u00abgrave turbamento psichico\u00bb arrecato alla vittima dell\u2019aggressione \u2013 porta aperta sull\u2019uso dell\u2019arma da fuoco \u2013 e nella copertura delle spese. Quanto al primo punto, esso di per s\u00e9 confligge con un impianto penalistico di matrice classica: perch\u00e9 introduce nel procedimento un giudizio di segno psicoanalitico o psicologico non in linea con l\u2019obiettivo della \u00abcertezza del diritto\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con inevitabile ingigantimento dei processi e altrettanto inevitabile pregiudizio arrecato a quella corretta discrezionalit\u00e0 del giudice, che innerva l\u2019istituto della legittima difesa in tutta la parte pi\u00f9 nobile dell\u2019avventura occidentale. Quanto alle spese legali, rimesse a carico dello Stato in ipotesi di assoluzione per concessione della scriminante, siamo alla beffa. Non \u00e8 dato comprendere perch\u00e9 le spese processuali e di assistenza legale debbano qui gravare sulle spalle del contribuente italiano. N\u00e9 \u00e8 dato comprendere perch\u00e9 di tale dono non possano beneficiare altre parti offese di delitti analogamente gravi, considerando anche che l\u2019ordinamento gi\u00e0 prevede, in via generale e astratta, che il cittadino non abbiente fruisca di gratuito patrocinio.<br \/>\nIl novellato art. 52 cancella la memoria di un intero percorso di civilt\u00e0, segnala un arretramento etico e culturale indegno di un paese che, nel rispetto della Costituzione, voglia dirsi civile e moderno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Note.<\/strong><\/p>\n<p>1 V. Manzini, Trattato di Diritto penale italiano, vol. II, Torino, Utet, 1981, p. 374 ss.<\/p>\n<p>2 Cicerone, Pro Milone, 10 ss.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fonte<\/strong>:\u00a0http:\/\/www.ilponterivista.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da IL PONTE La riforma dell\u2019istituto della legittima difesa, approvata alla Camera dei deputati e rimessa al vaglio del Senato, ci esporr\u00e0 alla derisione della comunit\u00e0 internazionale per la sua vergognosa inconsistenza penalistica. 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