{"id":33361,"date":"2017-07-30T09:48:36","date_gmt":"2017-07-30T07:48:36","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=33361"},"modified":"2017-07-30T00:32:34","modified_gmt":"2017-07-29T22:32:34","slug":"vitalizi-kaputt-non-dissolvimento-del-principio-di-irretroattivita-ma-del-legittimo-affidamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=33361","title":{"rendered":"Vitalizi kaputt: non dissolvimento del principio di irretroattivit\u00e0 ma del legittimo affidamento"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>LUCIANO BARRA CARACCIOLO<\/strong><\/p>\n<div>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/slideplayer.it\/slide\/976573\/3\/images\/49\/2.3.+I+PRINCIPI+DI+DERIVAZIONE+COMUNITARIA.jpg\" alt=\"http:\/\/slideplayer.it\/slide\/976573\/3\/images\/49\/2.3.+I+PRINCIPI+DI+DERIVAZIONE+COMUNITARIA.jpg\" width=\"640\" height=\"480\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div>1. Nonostante le tante lamentele sugli\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/01\/i-misteri-degli-appalti-e-le-politiche.html\">&#8220;sprechi&#8221; presunti<\/a>\u00a0e sull&#8217;intollerabile peso del\u00a0<a href=\"https:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/07\/il-debito-pubblico-grava-sulle.html\">debito pubblico, trasmesso immancabilmente alle generazioni future<\/a>, nonch\u00e8 sulla\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/03\/padoan-e-la-spesa-pubblica-i-tecniconi.html\">&#8220;enorme&#8221; spesa pubblica<\/a>,\u00a0<b>l&#8217;intervento in funzione peggiorativa del trattamento<\/b>\u00a0<b>pensionistico<\/b>\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/07\/achtung-costituzionalizzare-leuro-via.html\">ci\u00f2 che si vuole costituzionalizzare per&#8230;costituzionalizzare l&#8217;euro<\/a>-,\u00a0<b>non \u00e8 considerato in s\u00e9 illegittimo dalla giurisprudenza costituzionale, della Cassazione e anche amministrativa<\/b>.<\/div>\n<div><b>Si esclude<\/b>\u00a0infatti che tale intervento peggiorativo\u00a0<b>sia retroattivo<\/b>\u00a0allorch\u00e9 ci si trovi di fronte ad un &#8220;<b>rapporto di durata<\/b>&#8220;, ove cio\u00e8 la posizione soggettiva sostanziale (cio\u00e8 il diritto a percepire la pensione) consista in un credito pecuniario, ma il suo adempimento da parte dello Stato, cio\u00e8 il pagamento, si svolga nel tempo attraverso prestazioni (versamenti di denaro), di carattere periodico che si verificano nel futuro rispetto al sorgere del diritto alla prestazione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>2.\u00a0<b>Nell&#8217;escludere la retroattivit\u00e0 come carattere delle leggi che dispongono il peggioramento del trattamento pensionistico<\/b>\u00a0(o di qualsiasi altro diritto di prestazione verso lo Stato, d&#8217;altra parte), detto in pillole, si distingue grosso modo (<a href=\"http:\/\/www.rivistaaic.it\/il-principio-d-irretroattivit-della-legge-civile-nei-recenti-sviluppi-della-giurisprudenza-costituzionale-e-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo.html\">le formulazioni dottrinali e teorico giurisprudenziali sono tra le pi\u00f9 varie e incerte<\/a>) tra\u00a0<b>fattispecie generatrice della posizione giuridica di vantaggio<\/b>\u00a0(nel caso delle pensioni, il raggiungimento di una certa et\u00e0 e l&#8217;aver versato un certo ammontare di contributi per un certo numero di anni)\u00a0<b>ed effetti, protratti nel tempo, del rapporto giuridico\u00a0<\/b>(v.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.academia.edu\/20914662\/Legittimo_affidamento_e_irretroattivit%C3%A0_della_legge_nella_giurisprudenza_costituzionale_e_amministrativa\">qui, in specie note 20 e 22<\/a>: cio\u00e8 il pagamento periodico, tendenzialmente mensile, di assegni pensionistici, sarebbe un autonomo effetto giuridico, scisso dal sorgere del diritto e, come tale, soggetto alla legge del tempo in cui verr\u00e0 erogata, purch\u00e9 non si chieda la restituzione delle rate precedenti erogate sotto la legge vigente al tempo del collocamento in pensione).<\/div>\n<div>Se la &#8220;fattispecie generatrice&#8221; del rapporto di durata non \u00e8\u00a0<i>rivalutata<\/i>\u00a0dalla nuova legge,\u00a0cio\u00e8 diversamente regolata a posteriori\u00a0(come ben definisce Luciani parlando di &#8220;dissolvimento della retroattivit\u00e0&#8221;,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.academia.edu\/20914662\/Legittimo_affidamento_e_irretroattivit%C3%A0_della_legge_nella_giurisprudenza_costituzionale_e_amministrativa\">sempre qui, nota 117<\/a>),\u00a0 &#8211; e in pratica,\u00a0<b>se non viene ridisciplinato\u00a0<i>ex tunc<\/i>\u00a0lo stesso sorgere del diritto, fino al punto che la legge successiva arrivi a escluderne il riconoscimento &#8220;ora per allora&#8221;-<\/b>, considerando costitutivi del diritto solo i diversi requisiti di et\u00e0 e contributivi ANCHE per chi fosse gi\u00e0 andato in stato di quiescenza negli anni passati (in base ai requisiti della precedente legge),\u00a0\u00a0<b>si arriva comunemente a sostenere che un &#8220;taglio&#8221; delle pensioni in godimento, non risulterebbe retroattivo<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>3. Questo modo di considerare le cose, ormai assolutamente prevalente in Italia, pone\u00a0<b>dunque un unico limite per cos\u00ec dire &#8220;estremo&#8221;<\/b>\u00a0agli effetti di QUALSIASI legge peggiorativa in materia pensionistica, (al fine di non considerarla retroattiva): quello di negare gli effetti della precedente legge (in vigore al momento del &#8220;pensionamento&#8221;) nell&#8217;aver GIA&#8217; dato luogo al diritto a pensione.<\/div>\n<div>Ma \u00e8 anche da aggiungere (e se avete voluto leggere i links inseriti lo potrete approfonditamente constatare) che\u00a0<b>questo limite vale solo e sempre &#8220;dopo&#8221; la transizione del lavoratore nello stato di quiescenza<\/b>: prima,\u00a0<b>durante la vita lavorativa del dipendente<\/b>, in teoria,\u00a0<b>qualunque modifica della disciplina pensionistica sarebbe consentita<\/b>, o almeno non incapperebbe nella qualificazione di retroattivit\u00e0, proprio perch\u00e9, per definizione, non si \u00e8 ancora perfezionata la fattispecie generatrice del diritto (alla prestazione).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>4. Va anche ricordato che\u00a0<b>l&#8217;art.11 delle c.d. &#8220;preleggi<\/b>&#8221; (preambolo al codice civile) prevede s\u00ec che &#8220;<i>la legge non dispone che per l&#8217;avvenire; essa non ha effetto retroattivo<\/i>&#8220;: ma questa indicazione \u00e8 un mero principio posto in una fonte legislativa, mentre la Costituzione esclude la retroattivit\u00e0 della solo legge penale, cio\u00e8 &#8220;punitiva&#8221; (art.25). Quindi,\u00a0<b>una legge &#8220;civile&#8221;<\/b>\u00a0(nel senso ampio di &#8220;non penal-sanzionatoria&#8221;)\u00a0<b>successiva<\/b>, che non intervenga in materia penale,<b>non ha ostacoli a disporre in senso retroattivo<\/b>\u00a0e la retroattivit\u00e0 delle leggi non penalistiche, in linea di principio, deve solo essere giustificata in base alla sua &#8220;<b>ragionevolezza<\/b>&#8220;.<\/div>\n<div>Per norme retroattive &#8220;peggiorative&#8221; della condizione di reddito e di patrimonio dei destinatari si cercher\u00e0 normalmente una giustificazione in un qualche principio costituzionale che viene bilanciato con l&#8217;interesse pubblico che si intendeva tutelare con la legge &#8220;ampliativa&#8221; precedente,\u00a0<b>e che viene\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/02\/corte-costituzionale-n7-del-2017-la.html\">normalmente fatto prevalere su tale interesse (ormai, in modo generalizzato, in nome dei vincoli di bilancio con assunti con l&#8217;UE<\/a>).<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>5. Questo quadro presupposto,\u00a0<b>non esclude che la Corte, o molto pi\u00f9 raramente, Cassazione e giudici amministrativi, possano rinvenire\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/12\/chiarimenti-sulla-sentenza-n275-del.html\">altri profili di illegittimit\u00e0 di discipline peggiorative di prestazioni erogate dallo Stato<\/a><\/b>, o anche, cosa che dal punto di vista finanziario pubblico assume lo stesso significato, peggiorative di pagamenti in corrispettivo dovuti dai privati che si trovino in un rapporto (di diritto pubblico) &#8220;di durata&#8221; con l&#8217;amministrazione (ad es; i canoni pagati dagli assegnatari di pubblici alloggi o dai concessionari di beni demaniali marittimi). Ma\u00a0<b>non<\/b>\u00a0si tratta, appunto, di illegittimit\u00e0\u00a0<b>legate alla retroattivit\u00e0 in s\u00e8<\/b>.<\/div>\n<div>Con una considerazione molto empirica e soggetta a valutazioni caso per caso, che risentono moltissimo delle convinzioni extratestuali, rispetto al dettato costituzionale, determinate dal senso comune generato dal controllo mediatico e dal connesso indirizzo politico affermatosi di forza nei rapporti sociali,\u00a0<b>la Corte potr\u00e0 giudicare certi\u00a0<i>peggioramenti\u00a0<\/i>legislativi della situazione di creditore dello Stato<\/b>, entro rapporti a esecuzione periodica di prestazioni, come<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/03\/ccostituzionalita-delle-manovre.html\"><b>irragionevoli o &#8220;non consentanei&#8221;.<\/b><\/a><\/div>\n<div>Cio\u00e8, secondo orientamenti ormai difficilmente prevedibili e sempre pi\u00f9 restrittivi, la Corte<i>potrebbe\u00a0<\/i>ritenere questi peggioramenti &#8220;<b>eccessivi<\/b>&#8220;, perch\u00e9\u00a0<b>troppo drastici o prolungati<\/b>\u00a0nel tempo: in genere si censura la non temporaneit\u00e0 del sacrificio, in quanto non commisurato alla durata dello stato di &#8220;emergenza&#8221; che lo giustifica, ovvero, si censura il suo incidere in una misura non sufficientemente graduata nel tempo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>6. La posizione attuale della giurisprudenza parrrebbe decisamente limitata ad affermare che &#8220;<i>est modus in rebus<\/i>&#8220;: e dunque si orienta nel senso che la formula del &#8220;<b>legittimo affidamento<\/b>&#8220;, che ha sostituito nella pratica quella della (esclusa) retroattivit\u00e0 della legge peggiorativa della condizione, costituzionalmente tutelata, di lavoratori (e operatori economici in genere),\u00a0<b>operi essenzialmente come graduazione e attenuazione nel tempo della restrizione dei diritti sociali. Questa restrizione viene ritenuta, comunque, &#8220;finanziariamente&#8221; lecita<\/b>\u00a0in linea di massima, salvo temperamenti apportati caso per caso (per la pensione come per il pagamento di corrispettivi per il godimento di beni pubblici, sia pur essenziali secondo le norme costituzionali).<\/div>\n<div>Ma questa moderazione quantitativa e questa gradualit\u00e0 sono affidate, per definizione, a un concetto di &#8220;legittimo affidamento&#8221; storicamente mutevole:\u00a0<b>ci\u00f2 che ieri, o qualche decennio fa, poteva apparire un&#8217;irragionevole ed eccessivamente drastica, e non graduale<\/b>,<b>privazione di utilit\u00e0 economiche erogate dallo Stato, via via, fino ad oggi, muta di senso.<\/b><\/div>\n<div>Questo nuovo e inarrestabile &#8220;senso&#8221; si sviluppa sulla base<b>\u00a0<\/b>della<b>\u00a0assoluta<\/b>\u00a0<b>convinzione<\/b>(anch&#8217;essa extratestuale rispetto alla Costituzione)<b>\u00a0che il risanamento finanziario dei conti dello Stato, imposto dalla benefica e moralizzatrice adesione agli obblighi imposti dalla partecipazione all&#8217;Unione europea, sia sempre pi\u00f9 un obiettivo prevalente e assolutamente ragionevole, in quanto tale risanamento sia imposto dalla &#8220;scarsit\u00e0 di risorse&#8221; e\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/03\/ccostituzionalita-delle-manovre.html\">dalla finalit\u00e0 di &#8220;promuovere la crescita&#8221;<\/a><\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>7. Fatto questo riassunto preliminare di complesse questioni su cui i giuristi si affannano a trovare giustificazioni che si riducono a &#8220;quanto&#8221; sia prioritario il mantenimento dell&#8217;euro (ma per lo pi\u00f9 senza rendersene conto), e rinviato alla lettura dei links relativi, nonch\u00e9\u00a0<a href=\"https:\/\/orizzonte48.blogspot.com\/2017\/07\/berlinguer-linflazione-e-la.html?showComment=1501005356991#c7628960105760621985\">a (tutti) quelli sulle teorie espresse da Einaudi nel 1914 nel suo libro di scienza delle finanze, postateci da Francesco Maimone<\/a>-, spero che un lettore in normale buona fede possa comprendere\u00a0<b>il quadro ideologico-economico che viene attuato, anzi accelerato, con la previsione del ricalcolo dei vitalizi<\/b>\u00a0(tendenzialmente pensionistici)\u00a0<b>dei parlamentari<\/b>.<\/div>\n<div>Siamo nell&#8217;ambito del\u00a0<b>perseguimento di un unitario disegno<\/b>\u00a0che considera in termini morali (come ogni\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/06\/e-ora-cosa-cambiera-almeno-ripensare-il.html\">rivendicazione anticasta<\/a>, che si\u00a0<u>manifesta esclusivamente<\/u>\u00a0col pre-giudizio di immoralit\u00e0 dell&#8217;intervento dello Stato nel perseguimento dei suoi fini costituzionali essenziali), un problema di democrazia sociale: cio\u00e8 ad un&#8217;esigenza di &#8220;rimozione degli ostacoli&#8221; che, anzitutto, si legava alla<b>\u00a0possibilit\u00e0 di tutti, anche dei meno abbienti, di partecipare<i>effettivamente\u00a0<\/i>alla vita politica del paese<\/b>: senza provvidenze mirate a coprire sul piano previdenziale chi si fosse dedicato a svolgere ruoli elettivi al servizio del paese, solo gli abbienti e coloro che siano i mandatari di questi potrebbero dedicarsi alla politica attiva (e all&#8217;elettorato passivo).<br \/>\nE&#8217; anche ovvio che\u00a0<b>chi, tra gli eletti<\/b>, come in concreto risulta dalla composizione professionale dei parlamentari (<a href=\"https:\/\/intoccabili.wordpress.com\/2012\/02\/28\/le-professioni-dei-parlamentari-133-sono-dirigenti-131-sono-avvocati-114-gli-imprenditori\/\">sempre pi\u00f9 negli ultimi decenni, imprenditori, grandi professionisti e dirigenti d&#8217;azienza<\/a>),\u00a0<b>disponesse di redditi e patrimoni di rilevante consistenza, non dovesse essere, in radice, destinatario di provvidenze, indennitarie come previdenziali<\/b>, di cui non avrebbe altrimenti avuto alcun reale bisogno: o almeno avrebbe dovuto esserlo nella ridotta misura rapportata alla sua effettiva condizione economica.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>8. Il fatto di\u00a0<b>aver affidato all&#8217;auto-gestione dei detentori del potere legislativo<\/b>\u00a0la fissazione della esatta e sempre crescente misura delle proprie provvidenze, come pure di ogni altra indennit\u00e0 per l&#8217;esercizio delle funzioni, e che ci\u00f2 abbia dato luogo ad\u00a0<b>abusi, che urtano il senso comune<\/b>, non esclude che permanga la validit\u00e0 di un sistema che tuteli la fasce sociali pi\u00f9 deboli consentendogli di essere rappresentate nelle assemblee elettive.<\/div>\n<div>Una correzione ragionevole degli eccessi che si sono accumulati nel tempo, purtroppo, non \u00e8 resa possibile da questa situazione di radicale conflitto di interesse creato da\u00a0<b>decidenti che disciplinano i propri stessi interessi economici<\/b>.<\/div>\n<div>Il &#8220;giochino&#8221;, in compresenza della crisi finanziaria pubblica\u00a0<i><b>permanente<\/b><\/i>\u00a0(qualificazione insostenibile sul piano della corretta individuazione di cause\/effetti, e di cui la Corte costituzionale stenta a rendersi conto per le ragioni sopra esposte) in cui viene gettato lo Stato a seguito dell&#8217;adesione alla moneta unica e ai vincoli fiscali conseguenti, \u00e8 andato troppo oltre: ne discende una\u00a0<b>perdita di consenso che mette in pericolo la prospettiva di rielezione<\/b>, per cui si corre ai ripari proponendo alla &#8220;gggente&#8221;\u00a0<b>uno scambio tra il &#8220;merito&#8221; di essere divenuti fanatici sostenitori dell&#8217;abolizione di\u00a0<i>privilegi<\/i><\/b><i>\u00a0<\/i>(di cui non si riconosce pi\u00f9 l&#8217;originaria finalit\u00e0 di democrazia sostanziale),\u00a0<b>e la riconquista della popolarit\u00e0 in quanto crociati moralizzatori.<\/b><\/div>\n<div><\/div>\n<div>9. Ma poich\u00e9 si tratta di un unico disegno realizzato\u00a0<b>in &#8220;crescendo&#8221;<\/b>, &#8211; oltre a\u00a0<b>rinunciare\u00a0<\/b>a fare quello che sarebbe pi\u00f9 logico, cio\u00e8 rivedere secondo canoni di ragionevolezza e di attualit\u00e0 l&#8217;insieme delle norme auto-dettate che regolano i vari compensi dei parlamentari, magari fissando una volta per tutte\u00a0<b>criteri veramente trasparenti,<\/b>\u00a0che rendano tali disposizioni vincolate a\u00a0<b>oggettivi parametri esterni<\/b>\u00a0e determinati da soggetti terzi ed imparziali-, si genera<b>un altro effetto<\/b>.<\/div>\n<div>E questo ulteriore effetto appare poi in effetti la &#8220;vera posta in gioco&#8221; di tutta la faccenda, rendendo la finalit\u00e0 della\u00a0<b>riconquista della popolarit\u00e0 nella veste di &#8220;pentiti della casta&#8221; un mero scopo esteriore e strumentale<\/b>: e invero, si pone\u00a0<b>il precedente che l&#8217;applicazione di quasi qualunque drastica e non graduale riduzione dei diritti previdenziali sia accettabile,<\/b><i>a maggior ragione\u00a0<\/i>se l&#8217;<i>esempio\u00a0<\/i>\u00e8 dato da chi sta per deliberarne di molto pi\u00f9 estese e generalizzate per tutti i lavoratori.<\/div>\n<div>Insomma, si pone una nuova frontiera nell&#8217;assottigliare, fin quasi ad azzerarlo, il &#8220;legittimo affidamento&#8221;: la suggestione che ne risulta \u00e8 del tutto irrazionale.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>10. Se infatti si era esagerato coi vari compensi dei parlamentari, la rinuncia ad una complessiva rimodulazione ed oggettivazione\u00a0<i>neutrale\u00a0<\/i>della materia,\u00a0<b>lascia il campo al solo criterio che, in effetti, si vuole affermare<\/b>:<b>\u00a0ogni trattamento pensionistico, futuro o in godimento, pu\u00f2 essere rivisto in base all&#8217;integrale calcolo contributivo.<\/b><\/div>\n<div><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/07\/il-debito-pubblico-grava-sulle.html\">La punizione subita, in nome della moneta unica e del pareggio di bilancio, da parte delle nuove generazioni (pp.10-11), va estesa a tutti<\/a>\u00a0perch\u00e9 l&#8217;abolizione dei &#8220;privilegi&#8221; realizzata &#8220;contra se&#8221; dalla classe politica elettiva,\u00a0<b>rilegittima quest&#8217;ultima a imporre a tutti-tutti i sacrifici imposti da L\u20acuropa<\/b>.<\/div>\n<div>\u00a0Poco importa\u00a0<a href=\"https:\/\/intoccabili.wordpress.com\/2012\/02\/28\/le-professioni-dei-parlamentari-133-sono-dirigenti-131-sono-avvocati-114-gli-imprenditori\/\">se la composizione sociologica dei parlamentari, gi\u00e0 da decenni, vede la prevalenza di soggetti economicamente privilegiati per propria privata condizione professionale<\/a>, e se dunque, tale ri-legittimazione, a ben vedere, non abbia\u00a0<b>nulla a che fare con l&#8217;eguaglianza sostanziale nell&#8217;imposizione di sacrifici comparabili, nella misura, tra i diversi destinatari<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>11. E poco importa se l&#8217;idea di rideterminare\u00a0<i>in peius<\/i>\u00a0le pensioni in godimento o in procinto di essere maturate non sia conforme al criterio dell&#8217;<i><b>adeguatezza<\/b><\/i>\u00a0<b>che, l&#8217;art.38 Cost., imponeva di estendere e proseguire proprio rispetto alle &#8220;future generazioni&#8221;,<\/b>\u00a0sicch\u00e9 far stare male, e progressivamente peggio, tutti i lavoratori non \u00e8 un rimedio all&#8217;ingiustizia gi\u00e0 perpetrata in nome de L\u20acuropa, ma solo il perseguimento &#8220;militarizzato&#8221; e avallato dalla Corte costituzionale,\u00a0<b>dell&#8217;assetto sociale implicito nell&#8217;euro<\/b>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Quell&#8217;assetto che Carli, pur principale ideatore e propugnatore del &#8220;vincolo esterno&#8221;, sapeva essere scientemente perseguito dalla\u00a0<b>moneta unica in quanto ad effetti equivalenti al\u00a0<i>gold standard<\/i>\u00a0<\/b>(<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/05\/riforme-delleurozona-e-miniriforma.html\">qui, p.4<\/a>) e che, appunto, Carli stesso descriveva cos\u00ec (<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/03\/maastricht-era-gia-tutto-previsto-da.html\">p.8<\/a><a href=\"https:\/\/www.blogger.com\/null\">)<\/a>:<\/div>\n<blockquote class=\"tr_bq\">\n<div><i><b>&#8220;&#8230;il ritorno alla convertibilit\u00e0 aurea generalizzata implicava governi autoritari, societ\u00e0 costituite di plebi poverissime e poco istruite, desiderose solo di cibo, nelle quali la classe dirigente non stenta ad imporre riduzioni dei salati reali, a provocare scientemente disoccupazione, a ridurre lo sviluppo dell\u2019economia&#8221;.<\/b><\/i><\/div>\n<\/blockquote>\n<div><strong>Fonte:\u00a0<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/07\/vitalizi-kaputt-non-dissolvimento-del.html\">http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2017\/07\/vitalizi-kaputt-non-dissolvimento-del.html<\/a><\/strong><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di LUCIANO BARRA CARACCIOLO 1. Nonostante le tante lamentele sugli\u00a0&#8220;sprechi&#8221; presunti\u00a0e sull&#8217;intollerabile peso del\u00a0debito pubblico, trasmesso immancabilmente alle generazioni future, nonch\u00e8 sulla\u00a0&#8220;enorme&#8221; spesa pubblica,\u00a0l&#8217;intervento in funzione peggiorativa del trattamento\u00a0pensionistico\u00a0&#8211;\u00a0ci\u00f2 che si vuole costituzionalizzare per&#8230;costituzionalizzare l&#8217;euro-,\u00a0non \u00e8 considerato in s\u00e9 illegittimo dalla giurisprudenza costituzionale, della Cassazione e anche amministrativa. Si esclude\u00a0infatti che tale intervento peggiorativo\u00a0sia retroattivo\u00a0allorch\u00e9 ci si trovi di fronte ad un &#8220;rapporto di durata&#8220;, ove cio\u00e8 la posizione soggettiva sostanziale (cio\u00e8 il diritto a&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":80,"featured_media":17245,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/20140630125224viareggio1.flv.flv1_.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-8G5","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33361"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/80"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33361"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33361\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33365,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33361\/revisions\/33365"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}