{"id":34039,"date":"2017-09-08T12:40:05","date_gmt":"2017-09-08T10:40:05","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=34039"},"modified":"2017-09-28T18:50:34","modified_gmt":"2017-09-28T16:50:34","slug":"concorrenza-e-libera-professione-lavvocatura-documento-per-lassemblea-nazionale-del-fsi-24-settembre-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=34039","title":{"rendered":"Concorrenza e libera professione: l&#8217;avvocatura (documento approvato dall\u2019Assemblea nazionale del FSI &#8211; 24 settembre 2017)"},"content":{"rendered":"<h5 style=\"text-align: center;\"><strong>CONCORRENZA E LIBERA PROFESSIONE: L&#8217;AVVOCATURA<\/strong><\/h5>\n<p>INDICE<\/p>\n<p>PARTE PRIMA<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Premessa<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Dall&#8217;apostolato di Calamandrei al mercato<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La funzione costituzionale dell&#8217;avvocatura<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&#8217;avvocato nell&#8217;Italia liberale e nel ventennio fascista<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il processo di liberalizzazione della professione forense<br \/>\n5.a. Le principali restrizioni all&#8217;esercizio della professione: tariffe e pubblicit\u00e0<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le riforme in Italia<br \/>\n6.a. Tariffe<br \/>\n6.b. Pubblicit\u00e0<br \/>\n6.c. Societ\u00e0 fra professionisti<\/li>\n<\/ol>\n<p>PARTE SECONDA<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Considerazioni<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">PROPOSTE<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><b><\/b><strong>PARTE PRIMA<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0Premessa<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;idea che ha dominato e condotto la legislazione, (almeno) negli ultimi venti anni, \u00e8 stata quella di valorizzare il capitale a danno del lavoro.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nessun attore politico, ovviamente (se si eccettuano sporadiche e poco rilevanti eccezioni), ha mai asserito espressamente e pubblicamente che si dovesse valorizzare il capitale a scapito del lavoro. L\u2019idea, con particolare riguardo al lavoro subordinato, \u00e8 stata\u00a0<em>nascosta<\/em>\u00a0dalla invocazione della necessit\u00e0: il \u201cmercato\u201d del lavoro in Italia sarebbe stato ingessato; senza le\u00a0<em>necessarie<\/em>\u00a0riforme avremmo perso \u201ccompetitivit\u00e0\u201d; la globalizzazione (il mercato mondiale dei beni e dei servizi) era una\u00a0<em>necessit\u00e0<\/em>\u00a0o addirittura un dato di fatto (e non un fine perseguito mediante l\u2019emanazione di leggi e la stipulazione di trattati internazionali), che \u201cimponeva\u201d di tener conto della concorrenza internazionale; urgeva dunque ed era anzi\u00a0<em>necessario<\/em>\u00a0rendere \u201cflessibile\u201d (ossia precario) il lavoro subordinato; cos\u00ec come era\u00a0<em>necessario<\/em>\u00a0introdurre una crescente moderazione salariale; la \u201cgobba\u201d della curva delle prevedibili entrate e uscite dell\u2019INPS, infine, avrebbe reso\u00a0<em>necessarie<\/em>\u00a0le riforme delle pensioni.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>Il concetto ideologico che ha colpito il lavoro, subordinato o autonomo, \u00e8 stato il concetto di concorrenza.<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Concorrenza tra operai appartenenti ai diversi paesi europei e concorrenza dei nostri operai con gli operai dei paesi \u201cin via di sviluppo\u201d. Concorrenza tra professionisti, concorrenza del capitale (grandi studi professionali) con il lavoro autonomo; concorrenza tra commercianti. Lottare contro questo concetto non significa desiderare i monopoli e gli oligopoli. Significa non essere fanatici della continua trasformazione; del continuo reinvestimento; del generale indebitamento dei piccoli imprenditori; della lotta abominevole dei professionisti per la conquista del cliente. Significa proteggere il lavoro subordinato italiano mettendo in discussione la libera circolazione delle merci e dei capitali (quindi le delocalizzazioni) e cio\u00e8, da un lato, la cosiddetta globalizzazione (un obiettivo che \u00e8 stato perseguito, non una situazione di fatto o una necessit\u00e0, come \u00e8 stato sostenuto), dall\u2019altro, il mercato unico europeo.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;idea opposta, che \u00e8 quella fondante il nostro sistema costituzionale, fatta propria dal FSI, \u00e8 che occorra invece valorizzare il lavoro.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\u00c8 pacifico che il lavoro subordinato sia stato colpito con riforme che hanno inciso ora sulla stabilit\u00e0 del rapporto, ora sull\u2019ammontare delle future pensioni, ora sul salario (mediante una prolungata politica di moderazione salariale). Di questo il Fronte Sovranista Italiano si \u00e8 gi\u00e0 occupato con un\u00a0<span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/teoria\/documento-su-lavoro-e-previdenza-sociale-approvato-dallassemblea-nazionale-dellars-16-giugno-2013\">documento specifico<\/a><\/span>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ma il lavoro che \u00e8 stato colpito non \u00e8 soltanto quello dei lavoratori subordinati, bens\u00ec anche quello dei lavoratori autonomi: quello veramente autonomo, non quello formalmente autonomo ma in realt\u00e0 subordinato e anzi ultrasubordinato. Infatti, se \u00e8 vero che il lavoro dipendente \u00e8\u00a0<em>subordinato<\/em>\u00a0al capitale, \u00e8 anche vero che il lavoro autonomo \u00e8 (precisamente pu\u00f2 essere) in\u00a0<em>concorrenza<\/em>\u00a0con il capitale o ha\u00a0<em>per controparte<\/em>\u00a0il capitale (\u00e8 prestato a favore di quest\u2019ultimo). Le forme dello scontro tra capitale e lavoro, insomma, sono numerose e non riducibili al conflitto tra lavoro subordinato e capitale del datore di lavoro.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il FSI, pertanto, ritiene prioritario soffermarsi anche sulle riforme (o sulle interpretazioni di norme giuridiche) che hanno colpito il lavoro autonomo, in quanto \u00e8 fondamentale da un lato\u00a0<strong>unire i lavoratori<\/strong>,<strong>\u00a0sia autonomi che subordinati<\/strong>, dall\u2019altro e previamente individuare tutti i meccanismi giuridici con i quali il lavoro \u00e8 stato colpito in modo da poter proporre controriforme.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Meccanismi che vanno analizzati ed adeguatamente evidenziati anche perch\u00e9 il \u201cmondo del lavoro\u201d (inteso purtroppo e maledettamente troppo spesso come il mondo del lavoro subordinato) si \u00e8 sempre disinteressato ai problemi del lavoro autonomo (ovviamente \u00e8 vero anche il contrario) ed anzi, sovente, ha aderito alle sirene liberiste ed \u00e8 quindi caduto nella trappola del capitale costruita, come al solito, attraverso la formula del\u00a0<em>divide et impera<\/em>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il presente documento, pertanto, seppur riferito specificamente all&#8217;avvocatura, professione che pi\u00f9 di ogni altra coinvolge una serie di interessi e diritti costituzionalmente garantiti, la tutela dei quali richiede la predisposizione di regole specifiche, contiene considerazioni estensibili anche alle altre professioni, alle quali saranno comunque dedicati ulteriori documenti programmatici.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>2. Dall&#8217;apostolato di Calamandrei al mercato<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il 21 gennaio 1940 Piero Calamandrei, impegnato nella stesura del nuovo Codice di procedura civile, in un momento estremamente delicato per il Paese, in una conferenza a Firenze intitolata \u201c<em>Fede nel diritto<\/em>\u201d, descriveva il ruolo del giurista e dell\u2019avvocato nella societ\u00e0 civile e politica con queste parole: \u201c<em>la professione dei giuristi<\/em>\u00a0[\u2026]\u00a0<em>non \u00e8 una professione comoda; non \u00e8 un rifugio per i pigri e per i vili. Anche il difendere le leggi comporta dei rischi; anche per servir la giustizia giuridica ci vuol del coraggio. Per difendere i deboli contro i forti, per sostenere le ragioni dell\u2019innocenza, per sventare le inframmettenze, per dir la verit\u00e0 anche se cruda, per chiuder la porta in faccia alle seduzioni della ricchezza, alle promesse di onori, alle intimidazioni e alle lusinghe al solo scopo di far rispettare la legge anche se questo pu\u00f2 dispiacere a qualcuno &#8211; per far tutto questo occorre una tale solidit\u00e0 morale, che pu\u00f2 dare all\u2019esercizio delle professioni legali la nobilt\u00e0 di un apostolato.<\/em>\u201d<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Non v&#8217;\u00e8 chi non percepisca quanto si sia allontanata da tale visione l&#8217;attuale concezione della professione forense, ormai assorbita dalle logiche del mercato per effetto della pressione esercitata dal diritto europeo, che ha istigato e sospinto una frenesia riformatrice dell&#8217;ordinamento for<span lang=\"it-IT\">ense italiano in senso pro-concorrenziale, cos\u00ec proiettandolo distante anni luce dalla tradizione giuridica nazionale, equiparando l&#8217;attivit\u00e0 professionale in generale, e degli avvocati in particolare, a quella dell&#8217;impresa.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il fallace presupposto logico di fondo, purtroppo accettato anche da buona parte dei professionisti, \u00e8 che la societ\u00e0 attuale \u00e8 mutata, evoluta, globalizzata, per cui le tutele delle professioni, considerate come antichi privilegi, sono indifendibili e anche l&#8217;avvocato deve essere chiamato a fare i conti con un contesto di economia globale e fortemente concorrenziale, assecondando un fenomeno di \u201cmodernizzazione\u201d della professione e accettando di calarsi nelle logiche dell&#8217;imprenditore, cos\u00ec ingegnandosi costantemente a sviluppare il proprio servizio per renderlo pi\u00f9 competitivo.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La promessa implicita con cui \u00e8 stata assorbita questa \u201cnuova\u201d visione era che la concorrenza avrebbe aumentato le opportunit\u00e0, elevato la qualit\u00e0 delle prestazioni stimolando l&#8217;evoluzione della classe forense.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Si \u00e8 sostenuto, inoltre, che l&#8217;imposizione di tariffe professionali minime inderogabili non era pi\u00f9 tollerabile, poich\u00e9 limitava la concorrenza soprattutto da parte dei professionisti pi\u00f9 giovani, che avrebbero potuto spostare la domanda abbassando i prezzi delle prestazioni e garantendo vantaggi ai destinatari dei servizi legali, ormai assimilati a consumatori.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In realt\u00e0, andando oltre le mere dichiarazioni di principio, la pratica dimostra che il fenomeno concorrenziale, in ogni settore, finisce per frammentare l&#8217;offerta e comportare solo una spinta al ribasso sui prezzi, alla quale non corrisponde un aumento della qualit\u00e0 del servizio, ma semmai il contrario.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nell&#8217;impresa il costo viene scaricato sui lavoratori subordinati e determina la sopravvivenza delle sole strutture pi\u00f9 grandi che, sfruttando la possibilit\u00e0 di spostare agevolmente i capitali, riescono a delocalizzare la produzione l\u00ec dove il costo del lavoro, ovvero il salario, \u00e8 pi\u00f9 basso.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Si passa cos\u00ec da un&#8217;iniziale moltiplicazione dei concorrenti a una loro progressiva riduzione, per eliminazione, ed al fenomeno delle concentrazioni in oligopoli di grandi dimensioni.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel lavoro autonomo, invece, il costo della concorrenza si scarica direttamente sui prestatori dell&#8217;opera, erodendone i fatturati in un percorso destinato a risalire, nel caso degli avvocati, dai piccoli studi sino a quelli di dimensioni pi\u00f9 grandi, fino a lasciar sopravvivere esclusivamente i grandissimi studi dislocati nei grandi centri, gi\u00e0 organizzati in forma di impresa.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ci\u00f2 \u00e8 quanto sta accadendo alla professione forense per effetto del processo riformatore in senso concorrenziale nel cui ambito, non a caso, snodo fondamentale \u00e8 stato l&#8217;abolizione dei minimi tariffari e la cui prospettiva futura \u00e8 quella dell&#8217;esercizio in forma societaria, con l&#8217;ingresso dei soci di capitale: non \u00e8 azzardato parlare di rischio di scomparsa della libera professione intellettuale, autonoma e indipendente, a tutto vantaggio del grande capitale internazionale che ha da tempo messo gli occhi su un settore che, nonostante le difficolt\u00e0, continua a produrre un giro di affari considerevole e corrispondente a una fetta rilevante di PIL.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\u00c8 indubitabile che la liberalizzazione abbia avuto effetti dirompenti per le professioni e per l&#8217;avvocatura in particolare, inseritisi in un contesto di crisi generale, anch&#8217;essa figlia di quella stessa idoleogia mercatista che ha animato la riforma delle professioni e che \u00e8 incarnata dall&#8217;Unione europea, in quanto rispondente ai principi fondanti i Trattati UE.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">I dati forniti dalla Cassa Forense nel 2016, con riferimento alle dichiarazioni del 2015, certificano la consistente contrazione del reddito medio IRPEF della categoria: il reddito medio IRPEF rivalutato degli iscritti Cassa nel 1996 era pari ad \u20ac 54.298,00, regredito nel 2015 ad \u20ac 38.385,00. La distribuzione di tale reddito \u00e8 oltremodo indicativa:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><a href=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/tab-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/tab-1.jpg\" alt=\"\" width=\"919\" height=\"464\" \/><\/a><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel 2015 un quarto degli avvocati italiani ha dichiarato meno di \u20ac 1.000,00 al mese, attestandosi su soglie di povert\u00e0 mai raggiunte prima.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Su un totale di circa 240mila avvocati iscritti:<\/p>\n<p>&#8211; 60mila non superano \u20ac 10.300,00 l\u2019anno;<\/p>\n<p>&#8211; 40mila arrivano a \u20ac 20.000,00 l\u2019anno;<\/p>\n<p>&#8211; 20mila hanno un reddito pari a zero;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; 20mila non hanno neanche inviato alla Cassa il modello dichiarativo per il pagamento dei contributi previdenziali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La distribuzione del reddito penalizza gli avvocati pi\u00f9 giovani: i redditi professionali degli avvocati fino ai 45 anni di et\u00e0 sono al di sotto di \u20ac 30.000,00 (\u20ac 14.000,00 in meno rispetto al 2007), ma i pi\u00f9 poveri sono gli under 30, che guadagnano meno di \u20ac 10.000,00 e per i quali il rischio di indigenza \u00e8 al momento scongiurato solo dal sostegno delle famiglie (unico Stato sociale rimasto), laddove possono contare su entrate \u201csicure\u201d spesso di natura pensionistica.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sono inoltre almeno 8.000 gli avvocati che nel 2015 hanno dismesso la toga, non rinnovando l&#8217;iscrizione alla Cassa Forense che, dal 2012, \u00e8 divenuta automatica con l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo: numero che pu\u00f2 sembrare esiguo in relazione ai professionisti totali, ma che \u00e8 indicativo di una tendenza per nulla rassicurante, soprattutto alla luce della mole, ben pi\u00f9 elevata, dei professionisti non in regola con gli oneri previdenziali e fiscali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Crescono anche i professionisti indebitati con banche, istituzioni finanziarie o fornitori, o che danno fondo ai risparmi accumulati in anni di attivit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Analizzare le cause di questo stato di cose, certamente determinato da una pluralit\u00e0 di fattori, sia pur ricollegabili, richiede la rinuncia ad alcuni pregiudizi e a convinzioni stratificate, spesso derivanti dall&#8217;adesione a quel generalizzato atteggiamento di favore che ha accompagnato, nell&#8217;opinione pubblica, il processo di unificazione europea e, conseguentemente, da una acritica accettazione della asserita positivit\u00e0 del fenomeno concorrenziale, che dell&#8217;Unione \u00e8 caposaldo imprescindibile: un professionista del diritto, in grado di conoscere e leggere le norme, non pu\u00f2 permettersi di ignorare la\u00a0<strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=5334\">assoluta incompatibilit\u00e0 fra il nostro sistema costituzionale e l&#8217;impianto dell&#8217;Unione europea<\/a><\/span><\/strong>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>Il numero degli avvocati<\/strong>, passati dallo 0,9 per ogni mille abitanti dell\u2019anno 1985 al 3,9 del 2015, \u00e8 certamente una componente importante nella genesi delle difficolt\u00e0 della categoria, ma non spiega tutto e, per la verit\u00e0, sta a dimostrare la assoluta fallacia del presupposto che ha animato il processo riformatore, ovvero l&#8217;assenza di concorrenza:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><a href=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/tab-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/tab-2.jpg\" alt=\"\" width=\"754\" height=\"518\" \/><\/a><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;enorme aumento dei professionisti, peraltro, non \u00e8 indipendente dal generale percorso riformatore che negli ultimi decenni ha interessato ogni settore del nostro ordinamento e che non ha lasciato indenni le universit\u00e0, anche&#8217;esse moltiplicate e aziendalizzate, proiettate nelle logiche di mercato, in ragione delle quali lo scopo formativo \u00e8 passato in secondo piano rispetto alla necessit\u00e0 di accaparramento di un numero di iscritti in grado di garantire la sopravvivenza degli atenei.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La prassi dimostra che le iscrizioni alle facolt\u00e0 di Giurisprudenza sono avvenute sempre pi\u00f9 spesso senza una reale consapevolezza, da parte degli studenti, delle prospettive professionali riconnesse al titolo da conseguire. L&#8217;accesso al praticantato forense ha finito cos\u00ec per costituire, per molti laureati, una soluzione di \u201cparcheggio\u201d, che si \u00e8 accompagnata alla valutazione di soluzioni pi\u00f9 confacenti alle aspettative individuali e al tentativo di ottenere un&#8217;occupazione pi\u00f9 stabile mediante la partecipazione a pubblici concorsi, con gravi ripercussioni sulla effettivit\u00e0 ed efficacia del tirocinio medesimo.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">V&#8217;\u00e8 da dire, in proposito, che agli inizi degli anni &#8217;90 i laureati in Giurisprudenza trovavano agevolmente un&#8217;occupazione: solo una parte puntava al mondo forense (avvocatura o magistratura), mentre maggioritari erano gli sbocchi verso la Pubblica Amministrazione, istituti bancari, compagnie assicurative o altre imprese. Il blocco delle assunzioni nella P.A. e la crisi del settore privato hanno quindi influito enormemente sulle opportunit\u00e0 di impiego post laurea.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Progressivamente, quindi, l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale \u00e8 stato vissuto sempre pi\u00f9 spesso come una soluzione di ripiego necessitata dal fallimento nella ricerca di altri sbocchi, con estremo nocumento per la effettiva assimilazione della funzioni e responsabilit\u00e0 sociali delle quali l&#8217;avvocatura \u00e8 depositaria, destinati a soccombere di fronte alla necessit\u00e0 di garantirsi un reddito ed alle \u201copportunit\u00e0\u201d e \u201cnuovi\u201d valori indotti dal mercato.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tutto ci\u00f2 in un contesto in cui, con buona pace dell&#8217;assunto per cui l&#8217;accesso alla professione sarebbe eccessivamente regolamentato, si \u00e8 registrato l\u2019abbassamento dei criteri di valutazione degli aspiranti professionisti, arrivando a mettere in discussione anche il valore legale della laurea e la sopravvivenza medesima dell&#8217;esame di abilitazione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Del resto l&#8217;evoluzione del reddito professionale medio dell&#8217;avvocatura segnala un crollo successivo all&#8217;avvio delle liberalizzazioni (Decreto Bersani del 2006) e in concomitanza con l&#8217;esplosione della crisi, mentre certifica negli ultimi 2 decenni un aumento progressivo del reddito complessivo di categoria che, se parametrato alla percentuale di aumento degli iscritti e all&#8217;andamento del reddito medio, depone per una tendenza alla redistribuzione della ricchezza verso l&#8217;alto, a vantaggio di un numero esiguo di professionisti.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><a href=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/tab-3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.riconquistarelasovranita.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/tab-3.jpg\" alt=\"\" width=\"755\" height=\"486\" \/><\/a><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tali considerazioni devono far abbandonare definitivamente il luogo comune, ancora radicato e probabilmente alimentato dalla presenza sempre pi\u00f9 nutrita sui media di pochi avvocati ricchi e famosi, di un mondo forense popolato da privilegiati, benestanti ed esosi professionisti che riescono a garantirsi un tenore di vita notevolmente sopra la media, grazie a privilegi e restrizioni assicurati dalla normativa professionale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>La crisi economica<\/strong>, ormai decennale, ha quindi influito decisamente sul declino delle professioni, ma trattasi di fenomeno dipendente dalla medesima frenesia riformatrice, necessitata dall&#8217;adesione all&#8217;Unione europea, che ha costretto lo Stato italiano ad abdicare alle sue funzioni fondamentali, nonch\u00e9 ad assoggettarsi a rigidissimi vincoli di bilancio e al costante \u201cgiudizio dei Mercati\u201d, formula con la quale non si indica altro che i\u00a0<em>desiderata<\/em>\u00a0dei grandi investitori internazionali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La narrazione di una crisi determinata da un eccesso di spesa pubblica, infatti, non solo \u00e8 smentita dai dati ufficiali, che certificano la stabilizzazione della spesa primaria dello Stato italiano (ovvero della spesa pubblica al netto degli interessi sul debito) sin dai primi anni &#8217;90, ma anche dal riscontro degli effetti nefasti dei tagli e delle riforme che avrebbero dovuto risollevare il Paese.\u00a0<span lang=\"it-IT\">Vero \u00e8, al contrario, che il sistema derivante dai Trattati europei e dalle misure imposte dall\u2019Unione risulta in s\u00e9 disfunzionale, poich\u00e9 priva lo Stato italiano della possibilit\u00e0 di programmare una propria ed autonoma politica economica ed industriale, costringendolo a perseguire continue dismissioni di patrimonio e servizi pubblici e a un progressivo aumento della pressione fiscale, scaricata sui ceti medio bassi.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Perdipi\u00f9 l&#8217;adozione di una moneta unica per Paesi con strutture produttive, tassi di inflazione e di interesse disomogenei e la totale liberalizzazione della circolazione dei capitali sia all&#8217;interno dell&#8217;Unione che verso l&#8217;esterno, hanno favorito il formarsi di squilibri commerciali che, allo scatenarsi della crisi, prima finanziaria e poi economica, sono stati fronteggiati con ulteriori tagli alla spesa pubblica, incremento della pressione fiscale e riforme compressive dei diritti dei lavoratori, con il fine di ridurne loro salario reale e lasciare che i Paesi dell\u2019area euro competessero tra loro riducendo la domanda interna.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Si \u00e8 cos\u00ec innescata una crisi ancora pi\u00f9 profonda e durevole, data l&#8217;impossibilit\u00e0 per gli Stati, stanti i vincoli europei, di adottare efficaci misure di politica economica.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">La spinta deflazionistica perseguita ha conseguentemente colpito non solo i lavoratori subordinati, ma ampi settori e categorie di piccoli professionisti, imprenditori e artigiani, che vivono di domanda interna.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Il generale impoverimento della popolazione, la crescita della disoccupazione, i fallimenti delle imprese, hanno infatti generato una forte riduzione della richiesta di servizi professionali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Evidentemente anche\u00a0<strong>la\u00a0<\/strong><\/span><strong>crisi della giustizia<\/strong>, ennesima vittima di un processo riformatore schizofrenico, di continui tagli, di aumento dei costi e di lentezze che, dissuadendo il cittadino dal far valere i propri diritti, definiscono un quadro sempre pi\u00f9 frequente di giustizia negata, incide drammaticamente sia sui cittadini che sui professionisti.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il processo di liberalizzazione delle professioni non \u00e8 pertanto avulso dal contesto generale, nel quale all&#8217;avvocato \u00e8 stato richiesto di snaturare i propri tratti distintivi divenendo imprenditore, in un mercato, volutamente, sempre pi\u00f9 concorrenziale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sotto questo profilo, ancor pi\u00f9 dei numeri, \u00e8 l&#8217;esperienza quotidiana a palesare come i professionisti abbiano visto mutare, non sempre e non necessariamente per effetto dell&#8217;evoluzione tecnologica, la professione e l&#8217;organizzazione del proprio lavoro, a cominciare dal rapporto con il cliente.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ancora negli &#8217;90, nonostante il numero gi\u00e0 considerevole di avvocati, il professionista forense, svolto il tirocinio e la c.d. \u201cgavetta\u201d, aveva la possibilit\u00e0 di avviare il proprio studio e stabilizzare la propria posizione, acquisendo la clientela perlopi\u00f9 attraverso la propria rete di relazioni interpersonali, grazie alle quali riusciva a far apprezzare le proprie qualit\u00e0, sia professionali che umane, che gli garantivano un rapporto fiduciario con il cliente, talvolta mediato (il c.d consiglio dell&#8217;amico al quale si chiedeva un \u201cbravo avvocato\u201d).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tale rapporto spesso si consolidava nel tempo fidelizzando la clientela, mentre il prestigio acquisito per effetto dei successi professionali consentiva di incrementarla.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il percorso di consolidamento professionale \u00e8 divenuto oggi sempre pi\u00f9 arduo, mentre per molti sta avvenendo un processo inverso per effetto egli oneri crescenti e della riduzione dei fatturati, cui si cerca di sopperire attraverso la condivisione delle spese di studio con i colleghi e tagliando quelle non indispensabili.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La perdita di clientela \u00e8 spesso riconducibile non ad insoddisfazione o alla preferenza per le doti professionali dei concorrenti, bens\u00ec alla mera esigenza di risparmio, quando non addirittura alla cessazione delle attivit\u00e0 dei clienti (non di rado per fallimento), o alla rinuncia alla tutela legale per impossibilit\u00e0 di sostenerne i costi o per sfiducia in un effettivo risultato soddisfacente.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Per altro verso le attivit\u00e0 richieste dalla clientela sono mutate parallelamente alle crescenti difficolt\u00e0 economiche e alle necessit\u00e0, indotte dalla crisi, non pi\u00f9 di sviluppo e crescita, ma di sopravvivenza.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sopravvivenza con la quale, conseguentemente, deve fare quotidianamente i conti buona parte della classe forense, ingabbiata fra i crescenti costi dell&#8217;attivit\u00e0, pi\u00f9 oneri fiscali e previdenziali, che inducono a un ridimensionamento dello studio derivante non solo e non sempre dalla riduzione della clientela o degli incarichi, ma anche dalla frequente impossibilit\u00e0 di riuscire ad ottenere il pagamento delle prestazioni effettuate.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Le vicende che hanno interessato\u00a0<strong>le tariffe professionali<\/strong>\u00a0hanno certamente avuto un peso determinante.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Di fatto l&#8217;abolizione dei minimi tariffari non ha prodotto gli effetti annunciati dai fautori, bens\u00ec \u00e8 servita a quelle grosse imprese ed agli enti pubblici che hanno il potere di imporre la misura del compenso al professionista.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Non sono pochi gli avvocati fiduciari di banche, assicurazioni e imprese medio-grandi, che si sono visti proporre (imporre) convenzioni tariffarie \u201coscene\u201d e offensive del decoro professionale, spesso incompatibili con il grado di responsabilit\u00e0 richiesto dall&#8217;incarico: ci\u00f2 \u00e8 accaduto anche per collaborazioni professionali pluridecennali, il che rende palese come la qualit\u00e0 delle prestazioni fornite sia stata ritenuta, dal grande cliente, spesso ininfluente nella scelta del professionista, a clamorosa smentita di tutta la retorica celebrativa delle virt\u00f9 della concorrenza.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il dato \u00e8 stato recentemente confermato dal presidente di Cassa Forense, Avv. Nunzio Luciano, che fra i fattori impeditivi del regolare versamento dei contributi previdenziali ha individuato anche le \u201c<em>grandi assicurazioni che non retribuiscono il legale in base a parametri di minimo perch\u00e9 non esistono pi\u00f9. La retribuzione \u00e8 ridotta all&#8217;osso a scapito della qualit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Purtroppo l&#8217;avvocatura non \u00e8 riuscita a comprendere (o l&#8217;ha fatto tardi) cosa le stesse accadendo, finendo per rimanere vittima dei cortocircuiti di una categoria ammaliata dalle opportunit\u00e0 della globalizzazione e dell&#8217;integrazione europea, che si interroga oggi sulle possibilit\u00e0 di una \u201cGiustizia senza processo\u201d (titolo dell&#8217;ultimo Congresso Nazionale Forense tenutosi a Rimini nell&#8217;ottobre 2016), invitando i professionisti ad approfittare delle nuove frontiere del mercato internazionale o a snaturare il proprio ruolo diventando amministratori di procedure di crisi (come quella da \u201csovraindebitamento\u201d introdotta dalla Legge 27 gennaio 2012, n.3).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Lo schizofrenico percorso di riforma \u00e8 stato sostanzialmente avallato dalle sue istituzioni rappresentative, la cui opposizione all&#8217;abbattimento della funzione sociale dell&#8217;avvocatura ha pagato la sostanziale incomprensione delle dinamiche in atto e la fiducia incondizionata ad un modello concorrenziale che, anzich\u00e9 essere rifiutato, \u00e8 stato posto alla base delle rivendicazioni di categoria (assimilabili a quello stesso masochistico atteggiamento che parallelamente \u00e8 stato caratteristico della contrattazione sindacale nel lavoro subordinato), che hanno finito per tradursi nella richiesta di essere parte attiva del processo riformatore e tempistiche pi\u00f9 lunghe per l&#8217;assorbimento delle innovazioni.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Le \u201cvittorie\u201d cos\u00ec ottenute, in parte gi\u00e0 vanificate da successive novelle, saranno destinate a schiantarsi contro la dura realt\u00e0 dei principi dell&#8217;ordinamento sovranazionale e contro il muro dell&#8217;inconciliabilit\u00e0 fra la \u201cEuropa dei diritti\u201d e il dogma della \u201cconcorrenza senza distorsioni\u201d, informatore del mercato unico.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Rispondere alla globalizzazione pensando di poter sopravvivere adattandosi alle richieste del concorrente pi\u00f9 pericoloso, ovvero il grande capitale, cercando nuovi mercati ed evolvendo l&#8217;offerta, significa rinunciare a comprendere la gravit\u00e0 di un fenomeno epocale che sta riguardando tutte le fasce della popolazione, destinate a scomparire dall&#8217;orbita della giustizia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Significa accettare il darwinismo sociale e adottare un atteggiamento masochistico, tipico della mentalit\u00e0 liberale, di chi si ostina ad avere una visione parziale e limitata del contesto in cui opera, nel quale ritiene di poter continuare a restare a galla con le sole proprie capacit\u00e0, omettendo di utilizzarle per contribuire a realizzare quella inversione di tendenza che pu\u00f2 essere generata solo dalla riscoperta massiccia del ruolo dello Stato.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Significa rinunciare alla funzione sociale che l&#8217;avvocatura ha sempre svolto nella storia del Paese, che \u00e8 quella di farsi carico non solo dei problemi dei clienti, ma della collettivit\u00e0 in generale per tornare ad essere motore di progresso sociale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>3. La funzione costituzionale dell&#8217;avvocatura<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La difesa \u00e8 un diritto fondamentale in quanto strumento attraverso il quale il cittadino pu\u00f2 ottenere l&#8217;affermazione dei propri diritti e interessi legittimi e, nel contempo, costituisce imprescindibile garanzia contro le limitazioni alla libert\u00e0 personale e contro possibili soprusi anche da parte della pubblica autorit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Per esercitare tale diritto e renderne effettiva la tutela i cittadini hanno necessit\u00e0 di rivolgersi, nella maggior parte dei casi, agli avvocati, in virt\u00f9 del bagaglio di conoscenze e di esperienza di cui sono in possesso, in ragione delle quali la difesa tecnica \u00e8 a loro riservata.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La funzione dell&#8217;avvocato \u00e8 quindi una funzione sociale il cui alto valore costituzionale ottiene consacrazione nell&#8217;<strong>art. 24 della Costituzione<\/strong>:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\u201c<em>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>La difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.<\/em>\u201d<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Applicazione di tale principio sono il gratuito patrocinio per i non abbienti e la garanzia di una difesa d&#8217;ufficio nei procedimenti penali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il Codice Penale (art. 359) ricomprende l\u2019attivit\u00e0 forense fra quelle definite come \u201c<em>servizio di pubblica necessit\u00e0<\/em>\u201d, mentre la Legge 146\/90 qualifica l\u2019avvocato come esercente un \u201c<em>servizio pubblico essenziale<\/em>\u201d, ossia talmente indispensabile da risultare incompatibile con l&#8217;esercizio del diritto di sciopero (l\u2019avvocato pu\u00f2 solo \u201castenersi\u201d dallo svolgimento di attivit\u00e0 di udienza, qualora sia stata proclamata l\u2019astensione dagli organi forensi).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Corollari della essenziale funzione sociale dell&#8217;avvocatura sono:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; la necessit\u00e0 di garantirne l&#8217;indipendenza;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; il rispetto del\u00a0<strong>dovere di doppia fedelt\u00e0<\/strong>, al cliente e all\u2019ordinamento costituzionale, attualmente sancito dall&#8217;art. 10 del Codice Deontologico Forense (\u201c<em>L\u2019avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attivit\u00e0 a tutela dell\u2019interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa<\/em>\u201d).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;avvocato deve evitare quindi di essere sensibile solo alle ragioni dei clienti che gli hanno conferito il mandato, con particolare riferimento a quelli pi\u00f9 solvibili e facoltosi, per rendersi potenzialmente disponibile alla difesa di chiunque si trovi nelle condizioni di dovere resistere ad un\u2019offesa, anche qualora provenisse dalle stesse istituzioni.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Per tali ragioni l&#8217;avvocato sino al 2012 prestava giuramento di svolgere i suoi doveri professionali per i fini della giustizia e gli interessi superiori della nazione, e attualmente, dopo la riforma forense del 2012, pronuncia il seguente \u201cimpegno solenne\u201d: \u201c<em>Consapevole della dignit\u00e0 della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealt\u00e0, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell\u2019assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il quadro dei valori costituzionali manifesta quindi la specialit\u00e0 della professione forense sotto una duplice valenza:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; in funzione dell&#8217;amministrazione della giustizia e dell&#8217;attuazione dell&#8217;ordinamento, risultando essenziale anche per la magistratura, con la quale collabora nella realizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 giurisprudenziale stimolandone un&#8217;incessante opera interpretativa, in un contesto di certezza del diritto che deve contribuire a promuovere e difendere.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Quanto alla prima ovviamente il riferimento \u00e8 al gi\u00e0 citato articolo 24 della Costituzione, da leggere in stretta connessione con:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; l&#8217;articolo 2, attesa la evidente strumentalit\u00e0 della difesa legale al fine di assicurare una garanzia effettiva dei diritti inviolabili dell&#8217;uomo;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; l&#8217;articolo 3, poich\u00e9 la concreta affermazione dei principi di libert\u00e0 e uguaglianza sostanziale passano necessariamente dall&#8217;attivit\u00e0 svolta dall&#8217;avvocatura a difesa dei diritti e nell&#8217;ottica dell&#8217;attuazione dell&#8217;ordinamento costituzionale;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; l&#8217;articolo 28, in funzione della difesa dei diritti dalle offese provenienti dalla pubblica autorit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sotto il secondo profilo, il rilievo costituzionale della professione forense emerge dallo stretto collegamento con la funzione giurisdizionale, discendente dagli artt. 101 (\u201c<em>La giustizia \u00e8 amministrata in nome del popolo<\/em>\u201d) e 111 della Costituzione (giusto processo, principio del contraddittorio, imparzialit\u00e0 del giudice): nel processo il diritto oggettivo sancito sulla carta viene attuato attraverso l&#8217;eliminazione di situazioni di incertezza che possono sorgere nella pratica o reprimendo le infrazioni che attentano alla sua applicazione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La sostanziale natura dell&#8217;interpretazione giudiziale, che manifesta un elemento di creativit\u00e0, ma anche possibilit\u00e0 di errore del giudice, richiede la presenza necessaria delle parti (in nome delle quali la giustizia \u00e8 amministrata e che ne subiscono le decisioni) nel procedimento di formazione del suo convincimento e il loro contributo efficace e costruttivo, fornito attraverso il difensore, allo svolgimento delle sue funzioni.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il ruolo di coprotagonista imprescindibile dell&#8217;avvocato nel processo si concretizza nel contraddittorio attraverso il quale, mediante l&#8217;esposizione e lo svolgimento delle opposte ragioni delle parti e degli elementi probatori, la giurisdizione tende all&#8217;accertamento della verit\u00e0: il difensore, con le sue deduzioni e allegazioni, contribuisce alla formazione di una corretta decisione da parte del giudice.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;indipendenza e la libert\u00e0 dell&#8217;avvocato sono, quindi, condizione e garanzia dell&#8217;imparzialit\u00e0 del giudice e dell&#8217;attuazione della giustizia, che solo cos\u00ec pu\u00f2 essere effettivamente amministrata in nome del popolo, come richiesto dall&#8217;art. 101 Cost..<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Conferma del ruolo costituzionale attribuito all&#8217;avvocatura si rinviene inoltre in quegli articoli della Costituzione che dalla categoria forense attingono membri di organi costituzionali o di rilievo costituzionale, come il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.), la Corte di Cassazione (art. 106 Cost.), la Corte Costituzionale (art. 135, comma 2, Cost.); trattasi di cariche riservate a soggetti (come gli avvocati, magistrati, professori universitari) per i quali la Costituzione garantisce libert\u00e0, autonomia e indipendenza.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Questi profili evidenziano come la professione forense non possa essere disciplinata in maniera corretta se i connotati della dignit\u00e0, del decoro e della libert\u00e0 non vengano assicurati in maniera effettiva.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Le stesse caratteristiche del massimo organo di rappresentanza istituzionale dell&#8217;avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense, rispecchiando il dovere di doppia fedelt\u00e0 al cliente e alla legge che segna il tratto fondamentale dello\u00a0<em>status<\/em>\u00a0dell\u2019avvocato, valorizzano ulteriormente la rilevanza sociale della professione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il Consiglio Nazionale Forense non \u00e8 infatti solo un organo rappresentativo di una specifica categoria professionale, ma \u00e8 un organo dell&#8217;ordinamento statuale, \u00e8 l&#8217;ente pubblico associativo, che non a caso ha sede in Roma presso il Ministero della Giustizia, cui \u00e8 istituzionalmente affidato il compito di salvaguardare libert\u00e0 e indipendenza dell&#8217;avvocatura nell&#8217;espletamento della sua funzione costituzionale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Le competenze attribuitegli dalla legge sono sia di natura amministrativa (ed es. tenuta dell\u2019Albo degli avvocati abilitati dinanzi alle magistrature superiori, aggiornamento e proposta delle tariffe professionali, designazione dei componenti le commissioni di esame di abilitazione) che giurisdizionale sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Trattasi in particolare di giurisdizione speciale ed esclusiva sugli avvocati italiani, riconosciuta dalla Corte Costituzionale e ribadita dall&#8217;art. 36 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (\u201c<em>Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense<\/em>\u201d), le cui decisioni sono ricorribili in Cassazione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In buona sostanza le normative e i principi esaminati confermano come l&#8217;avvocatura non possa che essere al diretto servizio, prima ancora che del singolo cliente, della Costituzione e delle libert\u00e0 fondamentali,\u00a0<strong>la cui funzione non cambia nel tempo<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Le nuove esigenze scaturenti dall&#8217;innovazione tecnologica, dall&#8217;evoluzione dei mercati e dall&#8217;intervento del diritto sovranazionale, non possono in alcun modo modificare la consolidata collocazione della professione forense nel ruolo di garanzia dei diritti.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;unica modernizzazione plausibile pu\u00f2 riguardare, semmai, le modalit\u00e0 di esercizio della professione e i profili meno caratterizzanti della stessa.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ciononostante, con l&#8217;affermarsi della c.d.\u00a0<em>globalizzazione<\/em>, l&#8217;apertura dei mercati e l&#8217;accelerazione del processo di integrazione europea, \u00e8 stata introdotta nell&#8217;immaginario collettivo, spinta dai vertici del mondo imprenditoriale ed economico e fatta propria dal Legislatore, una visione imprenditoriale e concorrenziale della professione forense, che ha finito per snaturare la concezione garantistica radicata nella nostra tradizione, che non si era riuscito a mettere in discussione neanche nei periodi pi\u00f9 bui della nostra storia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il processo di mercificazione della tutela legale realizzato nel contesto globalizzatore ha invece relegato l&#8217;avvocato a mero produttore di servizi, in concorrenza non solo con i propri colleghi, ma anche con altri professionisti e prestatori di servizi e, soprattutto, in varie forme, con il grande capitale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>4. L&#8217;avvocato nell&#8217;Italia liberale e nel ventennio fascista<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La pubblica rilevanza della professione forense, per il ruolo svolto a tutela dei diritti e nell&#8217;amministrazione della giustizia, per il contributo tecnico scientifico garantito all&#8217;elaborazione di leggi e codici, nonch\u00e9 per il numero di avvocati fornito alla classe dirigente (il giurista dell\u2019et\u00e0 liberale per definizione era avvocato e parlamentare), \u00e8 un dato consolidato nella nostra tradizione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Gli avvocati ricoprirono un ruolo fondamentale sia nella formazione dello Stato unitario (con la forte partecipazione alle lotte risorgimentali), sia in tutto il periodo liberale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nell&#8217;Italia liberale la cultura prevalente ritenne prioritario garantire l\u2019indipendenza dell&#8217;avvocatura, partorendo\u00a0<span lang=\"it-IT\">la prima disciplina organica della professione forense, con l&#8217;istituzione dell&#8217;Ordine degli avvocati e dei procuratori mediante la\u00a0<\/span>Legge n. 1938 dell&#8217;8 giugno 1874 (e l&#8217;emanazione del successivo regolamento d&#8217;esecuzione), che introdusse regole certe e unitarie per l\u2019ammissione all\u2019esercizio della professione e sanzioni per i comportamenti deontologicamente scorretti, da comminare da parte degli stessi Ordini.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Era l&#8217;epilogo di un lungo dibattito giuridico e politico, avviato a partire dalla proclamazione del Regno d&#8217;Italia, sulla necessit\u00e0 di unificare la disciplina delle professioni forensi in tutto il territorio nazionale, data la variet\u00e0 degli ordinamenti in vigore negli Stati preunitari, in cui tuttavia era gi\u00e0 presente l<span lang=\"it-IT\">a distinzione (sopravvissuta sino alla Legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha abolito l&#8217;albo dei procuratori) tra la funzione di procuratore,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">incaricato della rappresentanza (non necessariamente laureato) e avvocato, \u201calfiere\u201d della difesa (in possesso del requisito della laurea),<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0che godeva di una considerazione di gran lunga superiore.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Sin dalla\u00a0<\/span>Restaurazione era apparsa evidente l&#8217;esigenza di bilanciare forme di controllo statale con la garanzia di un certo grado di autonomia di una professione la cui importanza e rilevanza politica erano ormai riconosciute per la tutela dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">I \u201cliberali puri\u201d, che militavano perlopi\u00f9 nella Destra, erano per principio contrari a tutte le forme di corporazione, nel nome del\u00a0<em>laissez faire<\/em>, ritenendo l&#8217;associazionismo in s\u00e9 un ostacolo alla libert\u00e0 dell\u2019individuo. Vedevano quindi nell&#8217;istituzione dell&#8217;Ordine degli avvocati un ritorno alle corporazioni e ai privilegi di un\u00a0<em>Ancien R\u00e9gime<\/em>\u00a0definitivamente superato dallo Stato liberale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Prevalse, tuttavia, la maggioritaria corrente delle forze liberali, che considerava l&#8217;Ordine degli avvocati come elemento fondamentale per la difesa dei diritti dei cittadini e, in tale prospettiva, vedeva nell&#8217;autonomia e organizzazione degli avvocati strumenti indispensabili per l&#8217;affermazione dell&#8217;autonomia e indipendenza anche della magistratura.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel 1876 Zanardelli, in un discorso tenuto a Brescia sull\u2019avvocatura, evidenzi\u00f2 l&#8217;opportunit\u00e0 di garantire la indipendenza dell\u2019avvocato proprio per il perseguimento degli obiettivi cui la stessa professione nella sua pi\u00f9 alta accezione deve tendere, segnalando a tal fine la necessit\u00e0 di conferire autonomia al relativo Ordine inteso come \u201c<em>diritto di reggersi da se stesso, senza alcuna ingerenza amministrativa di estranee autorit\u00e0 per guisa che l\u2019Ordine stesso sia veramente signore del suo albo e della sua disciplina<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La rilevanza estrema del ruolo e dell&#8217;indipendenza dell&#8217;avvocatura fu ben presente anche al regime fascista, che individu\u00f2 subito in quella forense la pi\u00f9 importante e la pi\u00f9 pericolosa tra le professioni, in quanto strumento di mediazione tra il cittadino e le istituzioni (funzione ben evidenziata da\u00a0<span lang=\"zxx\"><a href=\"https:\/\/quadernidelcarcere.wordpress.com\/2015\/01\/25\/4573\/\">Gramsci<\/a><\/span>\u00a0quando defin\u00ec gli avvocati, tra gli \u201c<em>intellettuali di tipo rurale<\/em>\u201d, il vero\u00a0<em>trait d\u2019union<\/em>\u00a0tra le masse contadine e l\u2019amministrazione pubblica, centrale o locale, con \u201c<em>una grande funzione politico-sociale, perch\u00e9 la mediazione professionale \u00e8 difficilmente scindibile da quella politica<\/em>\u201d), tanto da dedicarle il primo intervento di riforma.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Seppure nelle dichiarazioni il fascismo fin dall\u2019inizio riconobbe nell\u2019avvocatura il \u201c<em>fossile sociale<\/em>\u201d (queste le parole di Sergio Panunzio) che andava cancellato, reale obiettivo del regime ne fu la sola neutralizzazione politica (come chiar\u00ec il Ministro Alfredo Rocco, non poteva essere \u201c<em>consentito di avvalersi della toga e della funzione forense&#8230; per combattere la Nazione<\/em>\u201d).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ricordava Calamandrei che gli avvocati furono oggetto \u201c<em>di uno dei pi\u00f9 cospicui tentativi di disciplinamento sociale, di neutralizzazione politica, e di inquadramento istituzionale attivati nell&#8217;area delle professioni intellettuali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Due furono le leggi del regime che interessarono l&#8217;ordinamento forense.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La prima, del 1926 (L. 453 del 25 marzo 1926), fu definita dal Ministro della Giustizia Alfredo Rocco la \u201cmeno fascista\u201d delle leggi, in risposta alle critiche sul carattere autoritario della proposta (che introdusse ad esempio il requisito della \u201ccondotta specchiatissima ed illibata\u201d dell\u2019aspirante avvocato, che costitu\u00ec poi uno strumento importante per la futura espulsione dagli Ordini dei professionisti antifascisti, ovvero \u201cmacchiatisi\u201d di condotte \u201cantinazionali\u201d).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Come annunciato dallo stesso Ministro la riforma fu improntata a pochi concetti fondamentali, ma capaci di introdurre un controllo gerarchico: parziale autonomia degli Ordini forensi, ma senza il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica; albi non chiusi, ma con iscrizione limitata; mantenimento della divisione delle professioni (tra procuratori e avvocati); introduzione dell\u2019esame di Stato per diventare procuratori e avvocati; istituzione di un organo centrale di governo dell\u2019avvocatura, il Consiglio superiore forense, i cui membri erano nominati per met\u00e0 dagli Ordini e per met\u00e0 dal Governo.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;interesse effettivo del regime non fu quindi quello di annientare la classe forense, ma di riportare la professione sotto il controllo dello Stato (in una circolare del 1929, il segretario del Partito, Augusto Turati, si premur\u00f2 di definire le note distintive dell\u2019avvocato fascista, che ricopriva una funzione sociale da svolgersi nella consapevolezza piena degli interessi della \u201c<em>Nazione e del Regime<\/em>\u201d): annullati gli oppositori, si cerc\u00f2 di compiere un\u2019operazione in qualche modo egemonica sull\u2019avvocatura, ponendo alla sua testa quello che era ritenuto il meglio della scienza giuridica e forense dell\u2019epoca, identificando l&#8217;avvocato non solo come un professionista che presta la sua opera al privato, ma anche, e soprattutto, come un \u201corgano\u201d necessario al funzionamento della giustizia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In una seconda fase, con il R.D.L. 1578 del 27 novembre 1933, il regime intervenne per completare l&#8217;inquadramento della categoria risistemando tutta la materia, in particolare attraverso la soppressione degli Ordini degli avvocati e dei procuratori (gi\u00e0 nel frattempo realizzata di fatto con il loro scioglimento accompagnato dalla contestuale nomina di Commissioni che dovevano provvedere alla revisione straordinaria degli albi), con attribuzione delle loro funzioni ai sindacati forensi fascisti e l&#8217;istituzione di una Commissione centrale per gli avvocati e procuratori (che sostituiva il Consiglio superiore forense)<span lang=\"it-IT\">\u00a0questa volta\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">integralmente di designazione ministeriale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel complesso il fascismo realizz\u00f2 una sorta di compromesso con una parte dell&#8217;avvocatura che, pi\u00f9 o meno esplicitamente, ader\u00ec ai principi ispiratori del regime, ma le misure adottate, come la \u201cpulizia\u201d degli albi, la soppressione (prima di fatto e poi di diritto) degli ordini forensi e la loro sostituzione con i sindacati fascisti, non fiaccarono la \u201cgrande massa antifascista\u201d che si trovava fra gli avvocati italiani e che, infatti, diede il suo grande contributo alla Resistenza, in Costituente e alla ricostruzione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Piero Calamandrei (commissario del sindacato nel 1943, poi, dal 1946 al 1956, presidente del Consiglio Nazionale Forense) avrebbe governato la difficile fase del ritorno alla democrazia con la ricostituzione degli Ordini degli avvocati (prevista nel 1944).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Anche nel ventennio, ad ogni modo, non venne mai meno la considerazione e il riconoscimento dell&#8217;elevata capacit\u00e0 della classe forense di incidere nel contesto sociale e politico e del suo ruolo centrale nell&#8217;amministrazione della giustizia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tant&#8217;\u00e8 che il codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398, come ricordato, qualific\u00f2 i \u201c<em>privati che esercitano professioni forensi<\/em>\u201d come esercenti un servizio di pubblica necessit\u00e0 (art. 359).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il codice civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 individu\u00f2 i caratteri specifici delle professioni intellettuali nella:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; necessaria iscrizioni agli Albi tenuti dalle associazioni professionali, cui si demandava il potere disciplinare sugli iscritti, seppure sotto la vigilanza dello Stato (art. 2229);<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; esecuzione personale dell&#8217;incarico (2232);<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; compenso adeguato all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione, con divieto di patto di quota lite per gli avvocati (2233).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La Legge 13 giugno1942, n. 794 disciplin\u00f2 specificamente gli onorari degli avvocati e procuratori, sancendo (art. 24) l&#8217;inderogabilit\u00e0 dei minimi tariffari, venuta meno solo nel 2006 con il Decreto Bersani.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Lo stesso impianto normativo dell&#8217;ordinamento forense disegnato nel 1933, le cui disposizioni prettamente \u201cpolitiche\u201d furono spazzate via con i decreti luogotenenziale dal 1944, \u00e8 rimasto in piedi sino al 2012.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Mai l&#8217;avvocato \u00e8 stato considerato come mero prestatore di servizi, riconoscendosi sempre alla categoria quelle esigenze di dignit\u00e0 e decoro caratteristiche della professione intellettuale e l&#8217;assoluta impossibilit\u00e0 di assimilarne l&#8217;operato a quella dell&#8217;imprenditore.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>5. Il processo di liberalizzazione della professione forense<\/strong><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">La particolare natura della professione forense e la funzione sociale, di rilievo costituzionale, sempre riconosciuta all&#8217;avvocatura, l&#8217;ha a lungo preservata dalle insidie delle logiche di mercato e dalla capitolazione ai dogmi della concorrenza.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Era generale convinzione che il libero esplicarsi delle dinamiche di mercato fosse inidoneo ad assicurare lo svolgimento efficiente della professione ed al contempo ad apprestare tutela all&#8217;interesse generale ad essa sotteso.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Lo Stato garantiva autonomia e indipendenza agli enti rappresentativi della categoria, a fronte dell&#8217;impegno di quest&#8217;ultimi di vigilare sul\u00a0<strong>decoro<\/strong>\u00a0e l&#8217;<strong>onore<\/strong>\u00a0della professione, in tal modo tutelando sia gli utenti che la societ\u00e0 nel suo complesso.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ci\u00f2 \u00e8 stato possibile attraverso una serie di vincoli normativi e regole deontologiche volti a disciplinare sia l&#8217;accesso alla professione, sia l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 stessa.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Lo snaturamento delle professioni intellettuali, e di quella forense in particolare, \u00e8 avvenuto invece per impulso del processo di integrazione europea, mediante l&#8217;estensione ai professionisti della disciplina comunitaria della\u00a0<strong>libera circolazione<\/strong>\u00a0e della\u00a0<strong>concorrenza<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sotto il primo aspetto sono stati progressivamente affermati e disciplinati per i professionisti (e nello specifico per gli avvocati), in particolare attraverso direttive europee recepite dall&#8217;ordinamento italiano, i principi dei Trattati relativi alla\u00a0<strong>libert\u00e0 di stabilimento<\/strong>\u00a0(art. 49 TFUE &#8211; ex articolo 43 del TCE) ossia il diritto di svolgere\u00a0<strong>permanentemente<\/strong>\u00a0la propria attivit\u00e0 in uno Stato membro diverso da quello di origine, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro attribuisce ai propri cittadini, e la\u00a0<strong>libert\u00e0 di prestazione dei servizi<\/strong>\u00a0(artt. 26 e 56 TFUE &#8211; ex artt. 14 e 49 TCE), ovvero la possibilit\u00e0 di esercitare\u00a0<strong>temporaneamente<\/strong>\u00a0la propria attivit\u00e0 in un altro Stato membro, alle stesse condizioni che lo Stato de quo impone ai propri cittadini.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;assorbimento delle professioni nell&#8217;ambito pi\u00f9 specifico della concorrenza, che \u00e8 l&#8217;oggetto specifico del presente documento, si \u00e8 invece verificato prima negli\u00a0<strong>anni &#8217;90<\/strong>\u00a0attraverso l&#8217;elaborazione giurisprudenziale della\u00a0<strong>Corte di Giustizia<\/strong>\u00a0interpretativa dei principi dei Trattati e, successivamente, negli\u00a0<strong>anni 2000<\/strong>, sotto la diretta spinta delle\u00a0<strong>istituzioni europee<\/strong>, che hanno sollecitato il Legislatore nazionale a rimuovere quei vincoli che, si asseriva, impedivano all&#8217;economia e ai consumatori di beneficiare dei (promessi) vantaggi della concorrenza.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nell&#8217;impianto dell&#8217;Unione europea, infatti, la concorrenza \u00e8 ritenuta strumento di stimolo per la libert\u00e0 d&#8217;iniziativa e per l&#8217;innovazione, nonch\u00e9 fattore promotore di progresso tecnologico ed economico. I Trattati sono ciecamente e solidamente fondati su tale assunto.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Inglobare le professioni nelle dinamiche del mercato avrebbe dovuto comportare positive ripercussioni sull&#8217;economia in generale, ma anche vantaggi sia per i professionisti che i fruitori dei loro servizi, come promesso da\u00a0<strong>Mario Monti<\/strong>\u00a0nel 2004, al tempo Commissario europeo per la concorrenza: \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Il settore dei servizi \u00e8 il principale motore di crescita dell\u2019Unione europea e i servizi professionali forniscono un importante contributo a tale settore. L\u2019alleggerimento della regolamentazione permetterebbe di offrire servizi pi\u00f9 competitivi alle imprese e ai consumatori, e quindi contribuirebbe a far crescere la competitivit\u00e0 dell\u2019Europa in linea con l\u2019agenda di Lisbona.<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Tappa fondamentale del processo di riforma delle professioni in una prospettiva di valorizzazione della concorrenza \u00e8 stata infatti il\u00a0<\/span><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/summits\/lis1_it.htm\"><span lang=\"it-IT\">Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo del 2000<\/span><\/a><\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, il cui intento dichiarato, ma all&#8217;evidenza dei fatti miseramente fallito, era quello di imprimere un nuovo corso allo sviluppo socio-economico europeo, attraverso un piano strategico, la\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">c.d.\u00a0<strong>Strategia di Lisbona<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(cui si riferiva per l&#8217;appunto Monti nella citazione sopra riportata), finalizzato a trasformare l&#8217;<strong>economia europea\u00a0<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">tra le pi\u00f9 competitive del mondo entro il 2010<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Per la verit\u00e0 l&#8217;Unione europea si \u00e8 accodata a una tendenza gi\u00e0 emersa a livello internazionale: q<\/span><span lang=\"it-IT\">uando le istituzioni europee hanno deciso di &#8220;incoraggiare&#8221; gli Stati membri ad aprire i servizi professionali alla concorrenza, non stavano facendo altro che seguire l&#8217;indirizzo statunitense, promosso dalla \u201cScuola di Chicago\u201d con l&#8217;avallo della giurisprudenza della Corte Suprema (che aveva sancito l&#8217;assoggettabilit\u00e0 dei professionisti alle regole\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">antitrust\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">e affermato l&#8217;incostituzionalit\u00e0 del divieto per gli avvocati di avvalersi del mezzo pubblicitario, in quanto contraria al primo emendamento alla Costituzione americana volto a garantire la libert\u00e0 di espressione).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>Nel 1985 l&#8217;Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)<\/strong>, alla quale l&#8217;Unione europea prende parte, aveva pubblicato un rapporto dal titolo \u201c<em>Competition Policy and the Professions<\/em>\u201d per sottolineare l&#8217;eccessivo grado di regolamentazione presente nel comparto dei servizi professionali e, quindi, la necessit\u00e0, nonostante le conclamate potenziali disfunzioni del mercato, di:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; rimuovere gli ostacoli relativi all&#8217;accesso alle professioni;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; abolire le predeterminazioni tariffarie;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; consentire le pi\u00f9 ampie forme pubblicitarie;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; aprire le professioni alle strutture organizzative societarie.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Eccezioni dovevano essere solo le sole restrizioni necessarie per assicurare il perseguimento del pubblico interesse.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Tale orientamento \u00e8 stato approfondito nel\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">2000<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, in occasione della pubblicazione della rapporto dal titolo \u201c<\/span><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.oecd.org\/regreform\/sectors\/1920231.pdf\">Competition in Professional Services<\/a><\/span><span lang=\"it-IT\">\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">nonch\u00e9 ribadito nel\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">2008<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, c<\/span><span lang=\"it-IT\">on specifico riferimento alla professione forense, nel rapporto<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0\u201c<\/span><span lang=\"zxx\"><a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/regreform\/sectors\/40080343.pdf\">Competitive Restrictions in Legal Professions<\/a><\/span><span lang=\"it-IT\">\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"it-IT\">Le analisi condotte dall&#8217;OECD hanno costituito il fondamento teorico dell&#8217;azione delle Istituzioni europee<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">intervenute a pi\u00f9 riprese per affermare la necessit\u00e0 di riconoscere l&#8217;applicabilit\u00e0 del diritto comunitario della concorrenza anche al settore delle professioni intellettuali,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">sollevando<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">dubbi<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">circa<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">la<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">proporzionalit\u00e0<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">e<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">congruit\u00e0<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">di<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">talune misure restrittive nazionali rispetto al fine ultimo di apprestare un&#8217;idonea tutela alla societ\u00e0 nel suo complesso.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Principi dirompenti affermati dapprima per altre professioni, sono stati successivamente estesi a quella legale, con un atteggiamento ipocrita passato attraverso affermazioni di principio rispettose della specificit\u00e0 della sua natura e funzione, ma che, progressivamente, ha finito per inglobare tutte le professioni nel tritacarne del mercato e della \u201cconcorrenza senza distorsioni\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;assoggettabilit\u00e0 dei servizi professionali alle norme sulla concorrenza (<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>antitrust<\/em>)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00e8 stata fatta discendere cos\u00ec,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">in primis<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">, dalla\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">qualificazione dei professionisti come imprese<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La nozione comunitaria di impresa nasce dall&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\">elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, registratasi a partire dagli anni &#8217;80, nonch\u00e9 da un&#8217;interpretazione sistematica e funzionale del diritto europeo, in relazione agli scopi e ai principi dei Trattati.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Per il diritto europeo\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">impresa \u00e8 qualsiasi entit\u00e0 che eserciti un&#8217;attivit\u00e0 economica, indipendentemente dallo\u00a0<em>s<\/em><\/span><em><span lang=\"it-IT\">tatus\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">giuridico (pubblico o privato) della stessa e dalle relative modalit\u00e0 di finanziamento (Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, C-41\/90,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Hofner ed Elser c. Macroton<\/em>;<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0Corte di Giustizia, 16 luglio 1987, C-118\/85,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Commissione c. Italia<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Una definizione cos\u00ec ampia, idonea ad inglobare qualsiasi attivit\u00e0 che consiste nell&#8217;offrire beni o servizi in un determinato mercato, a prescindere dalle qualificazioni giuridiche nazionali, dalla natura intellettuale del servizio offerto (Corte di Giustizia, 9 febbraio 1994, C-119\/92,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Commissione c. Italia<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) e relative peculiarit\u00e0 (che per i professionisti forensi si sostanziano nella intellettualit\u00e0, autonomia, indipendenza, discrezionalit\u00e0, personalit\u00e0 della prestazione) estende in maniera spropositata l&#8217;applicabilit\u00e0 delle regole\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>antitrust<\/em>.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Ed infatti la Corte di Giustizia ha finito per riconoscere espressamente che \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\"><strong>Gli avvocati svolgono un&#8217;attivit\u00e0 economica e, pertanto, costituiscono imprese<\/strong>\u00a0ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE)<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">(Corte di Giustizia,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">19 febbraio 2002, C-309\/99,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten<\/em>).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Da qui la qualificabilit\u00e0 dei loro enti rappresentativi come associazioni di imprese\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">ex\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">art. 101, paragrafo 1, TFUE e l&#8217;affermazione che le delibere adottate dagli Ordini professionali, o da essi proposte ai Governi nazionali, rappresentano \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">decisione di associazioni di<\/span>\u00a0<\/em><span lang=\"it-IT\"><em>imprese<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Tratte queste conclusioni, \u00e8 irrilevante \u00e8 che alcuni Ordini professionali abbiano uno\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">status\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">giuridico pubblico,<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0risultando sufficiente la presenza di un&#8217;organizzazione corporativa,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">che<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">abbia<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">il<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">potere<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">di adottare provvedimenti vincolanti per gli associati, ad assoggettarli a<\/span>gli artt. 101 e 102 TFUE (gi\u00e0 artt. 81 e 82 TCE).<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">L&#8217;art. 101 TFUE vieta gli accordi e pratiche anticoncorrenziali fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, che posseggono effetti anticoncorrenziali, anche solo potenziali, idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">L&#8217;art. 102 TFUE sancisce, invece, il divieto per le imprese di abusare di una posizione dominante all&#8217;interno del mercato globale o in una sua parte rilevante.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Invero, come sottolineato nel caso\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Wouters<\/em>,<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0talune misure, sebbene restrittive, possono essere giustificate dalla necessit\u00e0 di tutelare gli interessi pubblici riconnessi all&#8217;esercizio della professione forense, purch\u00e9 (<\/span><em><span lang=\"it-IT\">test di proporzionalit\u00e0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) risultino necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo perseguito, ovvero legittimate da<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0normative statali.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Tuttavia la disciplina della concorrenza pu\u00f2 incidere anche sull&#8217;attivit\u00e0 degli Stati membri, ai quali \u00e8 fatto divieto di autorizzare le imprese ad agire in violazione\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">del diritto della concorrenza. Dal combinato disposto dell&#8217;art. 101 TFUE e dell&#8217;art. 4, n. 3, TUE (gi\u00e0 art. 10 TCE), che impone un generale dovere di cooperazione e leale collaborazione tra Unione e Stati membri ai fini di conseguire gli obiettivi del Trattato, e, in senso lato, dell&#8217;art. 3, n. 3, TUE, che sancisce il principio della concorrenza<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">libera<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">e<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">non<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">falsata<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">all&#8217;interno<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">del<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">mercato<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0unico<\/span><span lang=\"it-IT\">,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">emerge l&#8217;obbligo per gli Stati di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche legislativi o regolamentari, in grado di pregiudicare l&#8217;applicazione alle imprese delle regole di concorrenza (Corte di Giustizia, 21 settembre 1988, C-267\/86,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Van Eycke<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">; Corte di Giustizia 17 novembre 1993, C-185\/91,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Reiff<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">; Corte di Giustizia 9 giugno 1994, C-153-93,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Delta Schiffahrts-und Speditionsgesellschaft<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Sancita dalla giurisprudenza l&#8217;assoggettabilit\u00e0 delle professioni alla regole\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">antitrust<\/span><span lang=\"it-IT\">, le istituzioni europee hanno iniziato a rivalutare il grado di competitivit\u00e0 presente nel mercato europeo dei servizi legali e ad auspicare una maggiore liberalizzazione di tale settore.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Il tutto si \u00e8 sviluppato ipocritamente, riconoscendo il ruolo basilare che le libere professioni svolgono nella nostra societ\u00e0, l&#8217;importanza delle associazioni professionali, dei loro codici deontologici e, quindi, di una regolamentazione adeguata a garantire l&#8217;etica professionale, la qualit\u00e0 dei servizi e l&#8217;interesse pubblico, ma sottolineando come tutto ci\u00f2 debba essere conciliato con l&#8217;obiettivo di promuovere la concorrenza, vantaggio e necessit\u00e0 per i professionisti stessi.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il Consiglio europeo svoltosi a Lisbona nel marzo 2000 ha quindi adottato un programma di riforme economiche mirante, come detto, a trasformare entro il 2010 l&#8217;economia della UE nella \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">economia basata sulla conoscenza pi\u00f9 competitiva e dinamica del mondo, in grado di<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Cinque sono le categorie principali di regolamentazione individuate come potenzialmente restrittive nei servizi professionali, che hanno per oggetto le seguenti aree:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">1)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">la fissazione dei prezzi,<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">2)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">la raccomandazione dei prezzi,<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">3)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">la pubblicit\u00e0,<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">4)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">i requisiti di accesso e i diritti esclusivi,<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">5)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"it-IT\">Il\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">Parlamento europeo<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0gi\u00e0 negli anni &#8217;90 aveva invitato pi\u00f9 volte la Commissione a promuovere la concorrenza nel settore delle professioni intellettuali. Nel post Lisbona, pur riconoscendo\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">la specificit\u00e0 ed importanza degli ordinamenti professionali,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">dei loro codici deontologici e quindi di una regolamentazione adeguata a garantire l&#8217;etica professionale, la qualit\u00e0 dei servizi e l&#8217;interesse pubblico, ha sempre ribadito l&#8217;inderogabilit\u00e0 delle regole della concorrenza<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<\/span><span lang=\"it-IT\">Risoluzione 5 aprile 2001;<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">Risoluzione 16 dicembre 2003<\/span><span lang=\"it-IT\">;\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">Risoluzione 23 marzo 2006\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">e 12 ottobre 2006).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Propulsore delle riforme \u00e8 stata<strong>\u00a0la\u00a0<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Commissione<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, che nel\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">2001<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0ha affidato al centro di ricerca viennese\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Istitut fur Hohere Studien \u2013<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">IHS\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">uno studio sistematico, volto a raccogliere informazioni ricognitive di legislazione, regolamentazione e codici di condotta nei diversi Stati membri in materia di accesso ed esercizio di alcune professioni intellettuali, ed in particolare di avvocati, notai, commercialisti, architetti, ingegneri e farmacisti\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">(<\/span><em><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/competition\/sectors\/professional_services\/studies\/executive_en.pdf\">Economic Impact of the of Liberal Professionals in Different Member States<\/a><\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">)<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nonostante lo studio non avesse tra gli obiettivi dichiarati quello di suggerire linee d&#8217;azione e di riforma, ha comunque formulato alcune considerazioni di politica economica, sul presupposto che negli stati maggiormente regolamentati non si registrano livelli ottimali di sviluppo economico e di tutela dei consumatori, mentre maggior creazione di ricchezza si registra nei mercati pi\u00f9 liberalizzati, concludendo che i modelli economici dei paesi maggiormente restrittivi avrebbero potuto essere deregolamentati senza pregiudizio per la qualit\u00e0 dei servizi professionali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">I risultati dell&#8217;indagine condotta dall&#8217;IHS sono stati resi pubblici nel marzo\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">2003<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0durante il\u00a0<\/span><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/competition\/speeches\/text\/sp2003_070_en.pdf\">discorso<\/a><\/span>\u00a0<span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/competition\/speeches\/text\/sp2003_070_en.pdf\">in cui Mario Monti<\/a><\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, al tempo Commissario alla concorrenza, annunciava presso il\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">BRAK\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">(<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Bundesanwaltskammer<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) di Berlino l&#8217;inizio dello \u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Stocktaking Exercise<\/em>\u201d\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">(monitoraggio), invitando le parti interessate a presentare osservazioni sullo stato e sugli effetti delle proprie regolamentazioni interne.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La UE ha quindi innestato i propri successivi interventi sui risultati dello studio dell&#8217;IHS e delle analisi condotte dall&#8217;OECD.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La Commissione ribadita<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0l&#8217;esigenza di rimuovere gli ostacoli al mercato interno\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">(<\/span><em><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52002DC0441&amp;from=EN\">Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo &#8211; Lo stato\u00a0<\/a><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52002DC0441&amp;from=EN\">del mercato interno dei servizi (presentata nell&#8217;ambito della prima fase della strategia per il mercato interno dei servizi<\/a><\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">)<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0idonei a pregiudicare il processo di integrazione\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">nel\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">mercato delle professioni, nel\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">febbraio\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">2004<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0tramite il\u00a0<\/span><em><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0083:FIN:EN:PDF\"><span lang=\"it-IT\">Report on Competition in Professional Services<\/span><\/a><\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u00a0ha iniziato la sua opera di \u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>advocacy<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">, per \u201csensibilizzare\u201d gli Stati a modernizzare le proprie regolamentazioni strutturandole sul principio della concorrenza, quindi eliminando, con specifico riferimento alla professione legale:<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; barriere all&#8217;accesso e riserve di attivit\u00e0;<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; tariffe prestabilite;<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; limiti all&#8217;esercizio in forma societaria dell&#8217;attivit\u00e0;<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; restrizioni all&#8217;uso di mezzi pubblicitari.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Agli Stati membri si \u00e8 raccomandato (secondo il noto ritornello) di mantenere unicamente le norme oggettivamente necessarie per la tutela dell&#8217;interesse pubblico, data la peculiare natura delle prestazioni professionali e la consapevolezza delle possibili carenze del mercato, individuando<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0tre ragioni che possono astrattamente legittimare un certo grado di regolamentazione:<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; l&#8217;asimmetria informativa tra clienti e prestatori di servizi, dovuta al livello elevato di conoscenze tecniche di cui dispongono i professionisti e di cui i consumatori possono essere privi;<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; le esternalit\u00e0, in quanto i servizi, come quelli connessi al buon andamento della giustizia, possono avere un impatto (positivo o negativo) anche su terzi;<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; nel caso di alcune professioni, la produzione di \u201cbeni pubblici\u201d che presentano un valore per la societ\u00e0 in generale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">In sostanza l&#8217;Unione europea ha optato per una \u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>better regulation<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">, individuando il punt<\/span>o di equilibrio nel c.d. \u201c<strong>test di proporzionalit\u00e0<\/strong>\u201d: le misure adottate devono essere le uniche idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico, non ottenibile con modalit\u00e0 meno restrittive, ed al contempo devono essere proporzionate al fine perseguito e quindi non comportare oneri eccedenti rispetto allo scopo prefissato.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Sulla base di tali linee guida la Commissione ha, dunque, invitato le autorit\u00e0 di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi professionali, in collaborazione con le Autorit\u00e0 antitrust nazionali, ad un lavoro di revisione della disciplina esistente.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\"><strong>5.a. Le principali restrizioni all&#8217;esercizio della professione: tariffe e pubblicit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Particolarmente significativa \u00e8 stata l&#8217;attivit\u00e0 delle istituzioni europee in materia di tariffe professionali e pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La libera determinazione dei\u00a0<strong>prezzi<\/strong>\u00a0di prodotti e servizi rappresenta uno dei modi essenziali in cui la concorrenza si manifesta, per cui s<\/span>econdo l&#8217;Unione la regolazione dei medesimi, soprattutto mediante la fissazione di tariffe minime e massime, ha un impatto sul mercato non sempre giustificabile dalla necessit\u00e0 di assicurare la correttezza degli operatori, la qualit\u00e0 dei servizi offerti e, dunque, pi\u00f9 in generale, a correggere i ben noti fallimenti di mercato ed a perseguire le esigenze di interesse collettivo.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">L&#8217;art. 101 TFUE, infatti, nell&#8217;enunciare le ipotesi esemplificative delle fattispecie vietate, riserva il primo posto proprio alla fissazione dei prezzi.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;incompatibilit\u00e0 dell&#8217;assenza di una libera contrattazione dei prezzi con il diritto\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">antitrust\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">era stata affermata dalla\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>Corte di Giustizia<\/strong>\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">(17 gennaio 1984, cause riunite 43\/82 e 63\/82,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>VBVB e VBBB<\/em>;\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">30 gennaio 1985, C-123\/83,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">BNIC-Clair<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">), ritenendo che, seppur la fissazione dei prezzi di un\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">prodotto<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0possa rappresentare una garanzia contro pratiche sleali, essa non costituisce comunque una ragione sufficiente per sottrarre un intero mercato alle regole della concorrenza.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Relativamente ai servizi professionali la particolarit\u00e0 del settore ha indotto la Corte di Giustizia a un atteggiamento cauto, volto a vagliare caso per caso la compatibilit\u00e0 dei singoli sistemi tariffari con le norme dei Trattati, ribadendo la necessit\u00e0 che eventuali restrizioni siano giustificate dal bisogno di tutelare l&#8217;interesse generale e proporzionate per il perseguimento di tale fine.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">In data 18 giugno 1998 (causa C-35\/96,\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Spedizionieri doganali<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) la Corte ha statuito che la decisione con cui l&#8217;organo di categoria imponga ai propri membri l&#8217;osservanza di una tariffa unica e inderogabile (sia pur resa pubblica da un intervento del tutto formale del Ministero delle Finanze) deve ritenersi in contrasto con l&#8217;art. 101 TFUE (ex art. 81 TCE), escludendo giustificazioni sul terreno dell&#8217;interesse pubblico, anche poich\u00e9 il prezzo delle operazioni poste in essere dagli spedizionieri doganali non \u00e8 generalmente ancorato al parametro della qualit\u00e0 della prestazione o alla tipologia del servizio offerto, ma al valore delle merci o del relativo peso.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Nel caso\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Arduino<\/em>\u00a0(Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-35\/99)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00e8 stato affrontato lo specifico tema della compatibilit\u00e0 dei\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">minimi tariffari previsti per gli avvocati nel sistema italiano con gli artt. 4, paragrafo 3, TUE e 101 TFUE (ex artt. 10 e 81 TCE), ribadendo che \u00e8 configurabile la violazione dei Trattati nel caso in cui uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l&#8217;art 101 TFUE o ne rafforzi gli effetti, ovvero privi la propria normativa del carattere pubblico delegando ad operatori privati il potere di adottare decisioni in materia economica (pur precisando che tali fattispecie non ricorrono qualora lo Stato, come nel caso italiano, mantenga un controllo sostanziale sull&#8217;adozione della tariffa).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Successivamente la Corte, pronunciandosi nelle cause riunite\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Cipolla e Macrino<\/em>\u00a0(Corte di Giustizia, 5 dicembre 200<\/span><span lang=\"it-IT\">6,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">procedimenti riuniti C-94\/04 e C-202\/04<\/span><span lang=\"it-IT\">)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">ha affrontato nuovamente la questione delle tariffe dei professionisti forensi, ma questa volta in riferimento alla compatibilit\u00e0 delle tariffe stragiudiziali con il diritto di libera prestazione di servizi\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">intra<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0UE, riconoscendo un potenziale effetto lesivo della normativa italiana, in quanto il divieto di derogare ai minimi tariffari pu\u00f2 rendere pi\u00f9 difficile l&#8217;ingresso nel mercato italiano dei servizi legali degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Cauto sul tema si \u00e8 mostrato anche il\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Parlamento europeo<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, ritenendo le tariffe obbligatorie compatibili in ipotesi con il diritto\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">antitrust\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">nel caso in cui \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">gli Stati membri controllino attivamente l&#8217;intervento di operatori privati nel procedimento decisionale<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<em>Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l&#8217;interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici, 23 marzo 2006<\/em>)\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">e tale misura risulti<\/span><span lang=\"it-IT\">,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">in ultima analisi, adeguata e proporzionata rispetto all&#8217;obiettivo di proteggere la collettivit\u00e0, e non pura espressione degli interessi di categoria (<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, 12 ottobre 2006<\/em>)<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Pi\u00f9 decisa la posizione della\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Commissione<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, secondo cui le restrizioni della concorrenza relative al sistema tariffario e alla pubblicit\u00e0 stentano a trovare giustificazione sul terreno dell&#8217;interesse pubblico e i prezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi pi\u00f9 deleteri per la concorrenza, in quanto in grado di eliminare o ridurre sensibilmente i vantaggi che agli utenti possono derivare dai mercati competitivi\u00a0<em>(<\/em><\/span><em><span lang=\"it-IT\">Report on Competition in Professional Services del 2004<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">): non solo non garantiscono una riduzione dei costi delle prestazioni, ma non possono nemmeno essere ritenute idonee a proteggere la qualit\u00e0 dei servizi poich\u00e9 non impediscono a professionisti meno qualificati di offrire servizi sul mercato, n\u00e9 tutelano i consumatori da eventuali comportamenti opportunistici.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La seconda tipologia di restrizioni prese in considerazione, spesso prevista nei codici deontologici delle professioni regolamentate, riguarda il divieto o la limitazione alla possibilit\u00e0 per il professionista di farsi\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>pubblicit\u00e0<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">La\u00a0<strong>Commissione<\/strong>\u00a0ritiene ingiustificati eventuali divieti e limitazioni della stessa, ma addirittura considera la libera diffusione delle informazioni concernenti i servizi professionali un modo per assicurare la qualit\u00e0 delle prestazioni legali. Un miglioramento della disponibilit\u00e0 e qualit\u00e0 delle informazioni rese dai professionisti comporterebbe una maggior opportunit\u00e0 per gli utenti di scegliere consapevolmente il servizio di cui necessitano. La pubblicit\u00e0 professionale maggiormente libera da vincoli si tradurrebbe, pertanto, nella misura meno restrittiva in grado di garantire la qualit\u00e0 dei servizi, in una dinamica caratterizzata da asimmetrie informative, rendendo cos\u00ec superflua e sproporzionata la fissazione di prezzi fissi inderogabili.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Effetto, peraltro, abbastanza dirimente sull&#8217;ammissibilit\u00e0 della pubblicit\u00e0 nel contesto delle professioni, \u00e8 da imputarsi alla\u00a0<em>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006\/123\/CE<\/em>\u00a0(<strong>Direttiva Bolkestein<\/strong>), relativa ai servizi nel mercato interno, che obbliga gli Stati membri (ar<span lang=\"it-IT\">t. 24) ad abolire ogni divieto di comunicazioni commerciali, temperata per la professione forense dall&#8217;imposizione di una conformit\u00e0 del messaggio alle regole professionali: la direttiva preclude quindi i\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">divieti assoluti, in quanto restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri, mentre i Paesi membri possono solo fissare eventuali limiti al contenuto ovvero alle modalit\u00e0 delle comunicazioni commerciali, purch\u00e9 giustificati e proporzionati all&#8217;obiettivo di garantire l&#8217;indipendenza, la dignit\u00e0, l&#8217;integrit\u00e0 della professione, nonch\u00e9 il segreto<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">professionale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Sul tema la\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Corte di Giustizia<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0(che sulle tariffe, stante la procedura di formazione del sistema tariffario e la rilevanza sociale della professione forense, non aveva espresso opposizioni\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">tout court\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">alla<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0previsione di tariffe imposte) si \u00e8 espressa per la rigorosa applicazione della Direttiva Bolkestein.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sulla stessa linea il\u00a0<strong>Parlamento europeo<\/strong>, ritenendo le misure restrittive, nella maggior parte dei casi, ingiustificate e pregiudizievoli e auspicando l&#8217;eliminazione dei vincoli relativi alla pubblicit\u00e0, salvo i casi eccezionali debitamente giustificati, in un&#8217;ottica di tutela degli utenti e del loro diritto ad essere informati.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>6. Le riforme in Italia<\/strong><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Le tendenze europee in tema di professione forense e concorrenza hanno inciso profondamente sull&#8217;ordinamento italiano, comportando una progressiva riduzione delle limitazioni esistenti all&#8217;esercizio della professione di avvocato e proiettandola all&#8217;interno delle logiche del mercato.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Gli interventi pi\u00f9 significativi sono stati a volte adottati con decreti legge in via d&#8217;urgenza o inseriti in provvedimenti dal tenore decisamente pi\u00f9 ampio e collegati a esigenze di stabilizzazione finanziaria. Alcune disposizioni hanno riguardato le professioni in generale, altre sono state rivolte specificamente alla professione forense.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Tappe fondamentali e per certi versi antitetiche di questo percorso sono state l&#8217;adozione del c.d. Decreto Bersani nel\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">2006<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248) e la Legge di riforma dell&#8217;ordinamento forense del\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">2012\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">(<\/span><span lang=\"it-IT\">Legge 31 dicembre 2012, n. 247).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il Decreto Bersani\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">in conformit\u00e0 al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libert\u00e0 di circolazione delle persone e dei servizi, \u00e8 stato emanato con la dichiarata finalit\u00e0 di assicurare agli utenti dei servizi professionali un&#8217;effettiva facolt\u00e0 di scelta nell&#8217;esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La Legge di riforma dell&#8217;ordinamento forense, salutata con entusiasmo dai vertici dell&#8217;avvocatura italiana in quanto normativa speciale, ovvero attenta alle esigenze di categoria e non destinata a tutte le professioni, \u00e8 stata frettolosamente celebrata come una vittoria dell&#8217;a<\/span><span lang=\"it-IT\">utonomia e indipendenza dell\u2019avvocatura<\/span><span lang=\"it-IT\">, sia pur con la emblematica precisazione (Alpa) che \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Non si tratta di una norma corporativa o anticoncorrenziale<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Si tratta certamente della prima legge organica sull&#8217;avvocatura, dopo quelle del 1874 e del 1933, che\u00a0<span lang=\"it-IT\">regola in particolare l\u2019organizzazione degli studi\u00a0<\/span>professionali, il segreto professionale, l\u2019impegno solenne, l\u2019incarico ricevuto dal cliente e il compenso dell\u2019avvocato, l\u2019obbligo di formazione continua e di assicurazione, il mandato professionale, le sostituzioni e le collaborazioni, gli albi, le incompatibilit\u00e0, la continuit\u00e0 dell\u2019esercizio della professione, gli organi e le funzioni degli ordini forensi, la istituzione di camere arbitrali e di conciliazione, lo sportello del cittadino le pari opportunit\u00e0, i compiti e le prerogative del Consiglio Nazionale Forense, l\u2019Osservatorio permanente sull\u2019esercizio della giurisdizione, il Congresso nazionale, il tirocinio professionale e i rapporti con l\u2019universit\u00e0, le Scuole forensi, la formazione e l\u2019esame di Stato, il procedimento disciplinare e i consigli distrettuali di disciplina.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Si riconosce che la professione forense\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">deve essere esercitata \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">con indipendenza, lealt\u00e0, probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro, diligenza e\u00a0<\/span>competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza<\/em>\u201d (art. 3 comma 2).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L\u2019art. 2 sottolinea la funzione difensiva dell\u2019avvocatura, di cui riconosce il ruolo fondamentale in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa \u00e8 preposta, e precisa che \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">sono attivit\u00e0 esclusive dell\u2019avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l\u2019assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d. Per la prima volta nella storia dell\u2019avvocatura una legge disciplina anche la consulenza, la quale, ove connessa all\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale, \u00e8 di competenza degli avvocati (comma 6).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">A<\/span><span lang=\"it-IT\">l Consiglio Nazionale Forense sono confermati sia il potere\u00a0<\/span>giurisdizionale proprio di un\u00a0<em>giudice speciale<\/em>, sia la funzione istituzionale e regolamentare.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La riforma delinea inoltre il percorso della formazione dell\u2019avvocato, dal tirocinio, abbreviato e anticipato all\u2019universit\u00e0, alla preparazione e poi all\u2019esame di Stato, e poi all\u2019esame per il patrocinio dinanzi alle Corti superiori.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Effettivamente ha segnato per certi versi un\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">timido arresto del percorso di liberalizzazione<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, destinato in ogni caso a risultare effimero, a fronte alle pressioni provenienti dall&#8217;Unione europea e mai in principio avversate dalla categoria, tant&#8217;\u00e8 che la successiva legislazione ha prodotto decisi passi indietro.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Queste le tappe pi\u00f9 rilevanti del percorso di adeguamento dell&#8217;ordinamento italiano alle istanze europee sulla concorrenza.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/06248l.htm#decreto\"><span lang=\"it-IT\">&#8211; 2006: DECRETO BERSANI<\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248<\/span><span lang=\"it-IT\">:<\/span>\u00a0\u201c<em>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u00e9 interventi in materi di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale<\/em>\u201d<span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/gunewsletter\/dettaglio.jsp?service=1&amp;datagu=2011-09-16&amp;task=dettaglio&amp;numgu=216&amp;redaz=11A12346&amp;tmstp=1316417614599\"><span lang=\"it-IT\">&#8211; 2011: MANOVRA BIS<\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148:\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u201c<\/span><em>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/gunewsletter\/dettaglio.jsp?service=1&amp;datagu=2011-11-14&amp;task=dettaglio&amp;numgu=265&amp;redaz=011G0234&amp;tmstp=1321432013426\">&#8211; 2011: LEGGE DI STABILIT\u00c0 2012<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Legge 12 novembre 2011, n. 183: \u201c<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato\u201d.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/03\/24\/12A03524\/sg\">&#8211; 2012: DECRETO MONTI<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27:\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u201c<em>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit\u00e0<\/em><\/span>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/08\/14\/012G0159\/sg\">&#8211; 2012: RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">D.P.R. 7 agosto\u00a0<span lang=\"it-IT\">2012, n. 137: \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\"><em>, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2013\/01\/18\/13G00018\/sg\"><span lang=\"it-IT\">&#8211; 2012: RIFORMA DELL&#8217;ORDINAMENTO FORENSE<\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Legge 31 dicembre 2012, n. 247:\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/08\/14\/17G00140\/sg\">&#8211; 2017: DDL CONCORRENZA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Legge 4 agosto 2017, n. 124:\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u201c<em>Legge annuale per il mercato e la concorrenza<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Un decisivo impulso al processo di liberalizzazione delle professioni \u00e8 stato dato dall&#8217;a<\/span><span lang=\"it-IT\">utorit\u00e0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0Antitrust\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">italiana<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(AGM \u2013 Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato)\u00a0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">la quale, recependo l&#8217;orientamento europeo, ha condotto analisi sistematiche nel settore fornendo linee guida per incrementare la competitivit\u00e0 nei servizi professionali, in particolare attraverso due indagini conoscitive.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"it-IT\">La\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">prima<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, avviata nel 1994 e conclusa nel\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">1997<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<\/span><em><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.agcm.it\/indagini-conoscitive-db\/open\/C12564CE0049D161\/C49E9166F4B6E5DEC12564C3004594AB.html\"><span lang=\"it-IT\">INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI \u2013\u00a0<\/span><\/a><\/span><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.agcm.it\/indagini-conoscitive-db\/open\/C12564CE0049D161\/C49E9166F4B6E5DEC12564C3004594AB.html\"><span lang=\"it-IT\">IC15<\/span><\/a><\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) con lo scopo di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">verificare l&#8217;adeguatezza della regolamentazione in vigore in relazione all&#8217;obiettivo di consentire un consono sviluppo delle attivit\u00e0 professionali, ha censurato il carattere marcatamente restrittivo della regolamentazione italiana, rispetto a quelle in vigore nella maggior parte degli altri Stati membri.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">L&#8217;autorit\u00e0 ha sottolineato quindi l&#8217;opportunit\u00e0 di procedere ad una riforma in senso pro-concorrenziale attraverso la rimozione degli ostacoli allo sviluppo economico ancora presenti. In linea con l&#8217;indirizzo europeo ha in particolare auspicato il mantenimento delle sole regolamentazioni restrittive effettivamente fondate su un rapporto oggettivo di necessariet\u00e0 e proporzionalit\u00e0 tra la misura limitativa della concorrenza e la tutela dell&#8217;interesse pubblico riconnesso all&#8217;esercizio della professione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">I risultati dell&#8217;indagine e l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;Antitrust hanno quindi portato il Legislatore italiano ad avviare un processo di liberalizzazione delle attivit\u00e0 professionali, sfociato nell&#8217;adozione\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">Decreto Bersani<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248), che ha introdotto significative modifiche in senso pro-concorrenziale nell&#8217;ordinamento italiano dei servizi professionali, imponendo l&#8217;adeguamento delle disposizioni deontologiche non conformi entro il primo gennaio 2007, sancendo la nullit\u00e0 delle disposizioni non modificate entro tale data, risultanti in contrasto con la nuova normativa.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span lang=\"it-IT\">La\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">seconda<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, avviata nel 2007 e conclusa nel\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">2009<\/span><\/strong>\u00a0(<em><span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.agcm.it\/indagini-conoscitive-db\/open\/C12564CE0049D161\/A9CA192134E9B8D6C1257274005618D8.html\">IN<\/a><a href=\"http:\/\/www.agcm.it\/indagini-conoscitive-db\/open\/C12564CE0049D161\/A9CA192134E9B8D6C1257274005618D8.html\">DAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI \u2013 IC34<\/a><\/span><\/em>)\u00a0<span lang=\"it-IT\">al fine di valutare il grado di recepimento del Decreto Bersani nei codici deontologici di alcune professioni, tra cui quella forense, ha registrato una certa ritrosia da parte degli Ordini professionali ad adeguarsi.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;evoluzione nel\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">settore legale<\/span><span lang=\"it-IT\">, in particolare, \u00e8 stata caratterizzata dalla continua tensione tra richieste dell&#8217;Antitrust e repliche del Consiglio Nazionale Forense volte a rivendicare la specificit\u00e0 della professione forense e la proporzionalit\u00e0 di talune limitazioni, in particolare relativamente alle tariffe e alla pubblicit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Ciononostante, gli effetti delle novit\u00e0 introdotte hanno impattato drasticamente sulla disciplina, non solo normativa, ma anche deontologica della professione.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Le innovazioni hanno riguardato in particolare:<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; limiti tariffari;<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; pubblicit\u00e0;<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">&#8211; esercizio della professione in forma societaria.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>6.a. Tariffe<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Per quanto attiene al tema dei\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">compensi per l&#8217;avvocato, l&#8217;<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">inderogabilit\u00e0 dei minimi tariffari<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0era statuita dall&#8217;art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0prevedeva la nullit\u00e0 di ogni previsione contraria.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il Codice Deontologico, originariamente (art. 43, quinto comma), consentiva tuttavia al professionista di concordare onorari a\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">forfait\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">nel caso di prestazioni continuative stragiudiziali, da commisurare in base all&#8217;impegno profuso; tuttavia la norma, in un secondo momento, \u00e8 stata abrogata.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Era inoltre vietato il c.d.\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">patto di quota lite<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, sia dal codice civile (l&#8217;art. 2233 comma 3 sanciva la nullit\u00e0 dei patti fra avvocati e clienti che riguardassero i beni oggetto delle controversie loro affidate) che dal Codice Deontologico (art. 45:\u00a0<em>\u201c<\/em><\/span><em><span lang=\"it-IT\">\u00c8 vietata\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale,\u00a0<\/span>una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite<\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d): l<\/span><span lang=\"it-IT\">a ratio di questo divieto, corollario del pi\u00f9 ampio principio di dignit\u00e0 e decoro, risiedeva nella necessit\u00e0 di salvaguardare l\u2019indipendenza del professionista, il quale doveva assumere un ruolo di terziet\u00e0 rispetto alle sorti della vertenza. Al contempo tendeva a tutelare l\u2019interesse dello stesso cliente.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Si consentiva pertanto solo l&#8217;eventuale mera pattuizione del c.d. palmario, ovvero un\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">supplemento di compenso per l&#8217;esito favorevole della lite, purch\u00e9 contenuto in limiti ragionevoli e giustificato dal risultato<\/span><span lang=\"it-IT\">).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Recependo le sollecitazioni dell&#8217;<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Antitrust\u00a0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">(che nel 1997<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0aveva sottolineato l&#8217;assenza di un nesso eziologico tra tariffe predeterminate ed imposte e qualit\u00e0 dei servizi legali offerti sul mercato, sostenendo che quest&#8217;ultima sarebbe stata meglio garantita da misure diverse e meno restrittive, atti<\/span><span lang=\"it-IT\">nenti alle condizioni di accesso alla professione ovvero a meccanismi di responsabilit\u00e0 professionale) l<\/span><span lang=\"it-IT\">&#8216;art. 2 del\u00a0<strong>Decreto Bersani<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0<strong>ha\u00a0<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l&#8217;obbligatoriet\u00e0 di tariffe fisse o minime<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La norma ha fatto salve le eventuali tariffe massime imposte a tutela degli utenti e il riferimento alle tariffe predefinite in caso di liquidazione giudiziale e gratuito patrocinio (il decreto legge nella versione originaria, \u00e8 stato mitigato in sede di conversione, in quanto sanciva l&#8217;abrogazione diretta delle previsioni volte alla &#8220;<\/span><em><span lang=\"it-IT\">fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">&#8220;, senza rinvio alla tariffa professionale per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La stessa disposizione ha inoltre modificato l&#8217;art. 2233 comma 3 c.c.\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">eliminando il divieto di patto di quota lite<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0e limitandosi a prevedere in generale la forma scritta, a pena di nullit\u00e0, degli accordi sui compensi.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">A seguito di tali innovazioni il Codice Deontologico Forense ha subito evidenti modifiche (l&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\">art. 45,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">poi rubricato &#8220;<\/span><em><span lang=\"it-IT\">accordi sulla definizione<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">del<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">compenso<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">&#8220;,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">\u00e8 stato riformulata per consentire la pattuizione con il cliente di compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell&#8217;articolo 1261 c.c., non interessato<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">dalla riforma, e sempre che i compensi siano proporzionati all&#8217;attivit\u00e0 svolta).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L<\/span><span lang=\"it-IT\">&#8216;<strong>Antitrust<\/strong>\u00a0nella seconda indagine<\/span><span lang=\"it-IT\">, nella fase di consultazione degli Ordini, aveva sostenuto che la formulazione dell&#8217;art. 43 secondo comma (\u201c<\/span><em>L&#8217;avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all&#8217;attivit\u00e0 svolta<\/em>\u201d)<span lang=\"it-IT\">\u00a0e dell&#8217;art. 45 si prestava alla reintroduzione dell&#8217;obbligatoriet\u00e0 delle tariffe, stante la mera previsione della proporzionalit\u00e0 del compenso all&#8217;attivit\u00e0 svolta, auspicando quindi<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0l&#8217;inserimento dell&#8217;inciso &#8220;<\/span><em><span lang=\"it-IT\">fermo restando il principio di libera determinazione del compenso<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">&#8220;.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">In particolare censurava il formale rinvio della normativa deontologica all&#8217;art. 2233, secondo comma, c.c. che fa riferimento all&#8217;adeguatezza e al decoro come parametro per la determinazione del<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">compenso<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">professionale,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">senza<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">tuttavia<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">richiamare<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">l&#8217;art.<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">2,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">primo<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">comma,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">lettera a) della legge Bersani, omettendo cos\u00ec di evidenziare l&#8217;intervenuta abrogazione dell&#8217;obbligatoriet\u00e0 delle tariffe fisse e minime.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;Ordine forense, con modifica del 2008, ha disposto l&#8217;integrazione solo della previsione dell&#8217;art. 45 mediante l&#8217;introduzione della clausola &#8220;<\/span><em><span lang=\"it-IT\">fermo il principio disposto dall&#8217;art. 2233 del codice civile<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">&#8220;, senza operare alcun rinvio alla riforma Bersani.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Successivamente la\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Manovra bis del 2011\u00a0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">(<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) ha sancito la necessit\u00e0, per tutte le professioni, di\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">pattuizione per iscritto<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0del conferimento\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">dell&#8217;incarico<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, prendendo come\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">riferimento le tariffe professionali<\/span><span lang=\"it-IT\">, facendo comunque\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">salva<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0la possibilit\u00e0 per il professionista di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">derogare\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">al sistema tariffario.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il rinvio a quest&#8217;ultimo<\/span><span lang=\"it-IT\">, invece, \u00e8 stato previsto\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">in caso di mancata determinazione<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0consensuale del compenso, quando il committente \u00e8 un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale \u00e8 resa nell&#8217;interesse dei terzi.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">A carico del professionista \u00e8 stato altres\u00ec\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">posto il dovere di informare il cliente sul livello di complessit\u00e0 dell&#8217;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell&#8217;incarico.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Con il\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Decreto Monti<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) il sistema per la determinazione del compenso per l&#8217;attivit\u00e0 professionale ha subito una ulteriore importante trasformazione: l&#8217;art. 9 ha statuit<\/span><span lang=\"it-IT\">o l&#8217;<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">abrogazione<\/span><span lang=\"it-IT\">, in via generale,\u00a0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\"><strong>di tutte le tariffe<\/strong>\u00a0previste per le professioni regolamentate<\/span><span lang=\"it-IT\">, ivi compreso il sistema tariffario forense,<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0stabilendo contestualmente l&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>implicita abrogazione delle norme che rinviano ai sistemi tariffari<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0per la determinazione del compenso professionale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">criterio principale<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0per la determinazione del compenso \u00e8 diventato, dunque, l&#8217;<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">accordo<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0tra cliente e professionista,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>in assenza<\/strong>\u00a0del quale subentra la\u00a0<strong>liquidazione in sed<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">e giudiziale<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">,\u00a0<strong>secondo i\u00a0<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">parametri<\/span>\u00a0<\/strong><span lang=\"it-IT\"><strong>ministeriali<\/strong>, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La\u00a0<strong>Riforma dell&#8217;ordinamento forense\u00a0<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">(<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Legge 31 dicembre 2012, n. 247<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">)<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">a<\/span>pprovata dopo un\u00a0<span lang=\"it-IT\">iter\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">durato quattro anni ed entrata in vigore il 2 febbraio 2013, \u00e8 una\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">legge speciale<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0che deroga alla normativa generale sulle professioni e disciplina in maniera organica l&#8217;avvocatura.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Ha introdotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del\u00a0<strong>compenso<\/strong>\u00a0per la categoria forense, ripreso dall&#8217;art. 25 del vigente Codice Deontologico del 31 gennaio 2014 (rubricato \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Accordi sulla definizione del compenso<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d) che deve essere\u00a0<strong>generalmente\u00a0<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">concordato per iscritto<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\"><strong>\u00a0al momento dell&#8217;incarico<\/strong>, e pu\u00f2 essere pattuito\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">secondo diverse modalit\u00e0<\/span><span lang=\"it-IT\">, ovvero a\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">forfait<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">, a\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">tempo<\/span><span lang=\"it-IT\">, per\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">convenzione<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0su uno o taluni affari, in base all&#8217;assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi, prestazioni o per l&#8217;intera attivit\u00e0,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">a percentuale sul valore dell&#8217;affare<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0o di quanto si prevede possa giovarsene il cliente, anche a prescindere da un profilo meramente economico, indipendentemente dall&#8217;effettivo esito o risultato raggiunto.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La norma\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">reintroduce il divieto di patto quota lite<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, precedentemente abrogato con la riforma Bersani, sancendo dunque la nullit\u00e0 dei patti che prevedono che il compenso consista \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">\u00c8 previsto l&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\">obbligo<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0di fornire un\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">preventivo in forma scritta<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, che distingua tra oneri, spese e compenso professionale, ma solo\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">su richiesta del cliente<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, sancendo inoltre in capo all&#8217;avvocato il\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">dovere<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0di fornire al cliente\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">informazioni<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0sulla\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">complessit\u00e0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0dell&#8217;incarico e sugli\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">oneri ipotizzabili<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0dal conferimento dell&#8217;incarico alla conclusione dello stesso.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\"><strong>In assenza<\/strong>\u00a0di pattuizione scritta, o nel caso di liquidazione giudiziale<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale \u00e8 resa nell&#8217;interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">trovano applicazione i\u00a0<strong>parametri ministeriali<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">, adottati con decreto, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, ogni due anni.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il\u00a0<strong>DDL Concorrenza 2017\u00a0<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">(<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Legge 4 agosto 2017, n. 124<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">),<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0infine, ha come detto segnato un\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">passo indietro<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0rispetto alle conquiste ottenute con la riforma forense del 2012, in quanto ha introdotto l\u2019<strong>obbligo<\/strong>\u00a0per gli avvocati di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">fornire a tutti i clienti un\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">preventivo\u00a0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">relativo alla prestazione richiesta con i costi dettagliati per ogni voce di spesa,\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">sempre in forma scritta<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, indipendentemente dalla richiesta del cliente.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">\u00c8 esteso a\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">tutti i liberi professionisti\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">l\u2019obbligo di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">comunicare ai committenti\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">il grado di complessit\u00e0 dell\u2019incarico e gli estremi della polizza assicurativa.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>6.b. Pubblicit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Insieme all&#8217;abolizione dei minimi tariffari attuata con il Decreto Bersani, le innovazioni in tema di pubblicit\u00e0 sono state le conseguenze pi\u00f9 impattanti sulla disciplina della professione forense.<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Nell&#8217;ordinamento italiano le restrizioni alla facolt\u00e0 per gli avvocati di avvalersi del mezzo pubblicitario erano, infatti, particolarmente stringenti, stante il divieto di pubblicizzare la propria attivit\u00e0 ai terzi, ritenuta incompatibile con la natura della professione forense, in quanto idonea ad incidere negativamente sulla dignit\u00e0, discrezionalit\u00e0, riservatezza, lealt\u00e0 e correttezza dell&#8217;avvocato.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">In ossequio a tali valori il Consiglio Nazionale Forense aveva censurato con rigore assoluto tutti i comportamenti qualificabili come violazioni del divieto di pubblicit\u00e0, spesso posto in correlazione con l&#8217;ulteriore divieto di accaparramento di clientela, giungendo ad affermare, in relazione a uno stampato autoelogiativo, che \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">il ripudio di mezzi pubblicitari<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">di<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">ogni<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">genere<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">costituisce<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">tradizione<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">e<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">vanto<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">dell&#8217;Avvocatura<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">italiana, che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il principio \u00e8 stato poi codificato nel\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Codice Deontologico del 1997<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0(all&#8217;art. 17), che sanciva un<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">categorico\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">divieto di qualsiasi forma di pubblicit\u00e0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, fatta salva la mera possibilit\u00e0 per l&#8217;avvocato di indicare i propri particolari settori di operativit\u00e0 e specializzazioni, di fornire informazioni a colleghi e clienti sull&#8217;organizzazione dell&#8217;ufficio e sull&#8217;attivit\u00e0 professionale, nonch\u00e9 di utilizzare il nome di un avvocato defunto che avesse fatto parte dello studio (se tale professionista a suo tempo o per testamento lo avesse espressamente consentito, ovvero previo consenso unanime degli eredi).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;attivit\u00e0 di\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">informazione<\/span><\/strong>\u00a0<span lang=\"it-IT\">doveva,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">in<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">ogni<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">caso, essere realizzata secondo\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">verit\u00e0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0e nel rispetto dei doveri di\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">dignit\u00e0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0e\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">decoro<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Una prima apertura vi \u00e8 stata con la riformulazione del predetto articolo 17, con delibere CNF del 1999 e del 2002 che hanno abrogato il divieto e modificato la rubrica in<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0\u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>informazioni sull&#8217;attivit\u00e0 professionale<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">, ribadendo la\u00a0<strong>di<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">stinzione tra\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">pubblicit\u00e0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">con scopo meramente promozionale,\u00a0<strong>e\u00a0<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">informazione<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, ovvero esternalizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 con fini<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">promozionali indiretti, unica attivit\u00e0 confacente alla professione forense.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">\u00c8 stata cos\u00ec prevista la possibilit\u00e0 di dare informazioni relative alla propria attivit\u00e0 professionale, \u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>secondo correttezza e verit\u00e0, nel rispetto della dignit\u00e0 e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza<\/em>\u201d\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">ed elencando\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">le modalit\u00e0 consentite e i divieti relativi ai contenuti. In particolare, \u00e8 stato permesso l&#8217;utilizzo di mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe),\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">brochures\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati, annuari professionali, rubriche, riviste giuridiche, repertori e bollettini con informazioni giuridiche, rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 18 del Codice Deontologico Forense), siti\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">web\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">e reti telematiche purch\u00e9 propri dell&#8217;avvocato o di studi legali associati o di societ\u00e0 di avvocati, previa segnalazione al Consiglio dell&#8217;ordine.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Restavano\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>vietati<\/strong>\u00a0i mezzi televisivi\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">e\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">radiofonici<\/span><span lang=\"it-IT\">, i\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">giornali<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0e gli\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">annunci pubblicitari<\/span><span lang=\"it-IT\">,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">i\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">mezzi<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0di divulgazione\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">anomali e contrari al decoro<\/span><span lang=\"it-IT\">, le\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">sponsorizzazioni<\/span><span lang=\"it-IT\">, le\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">telefonate di presentazione<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0e le\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">visite a domicilio<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0non specificatamente richieste, l&#8217;utilizzazione di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">internet per offerta di servizi e consulenze gratuite<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Venivano\u00a0<strong>consentiti<\/strong>\u00a0seminari e convegni organizzati direttamente dagli studi professionali, previa approvazione dal Consiglio dell&#8217;Ordine,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">nonch\u00e9<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">la<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">consulenza<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">attraverso<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">la<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">rete<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">internet<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">e<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">il<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">sito<\/span>\u00a0<em><span lang=\"it-IT\">web<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">nel<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">rispetto di taluni obblighi.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">La norma deontologia stabiliva, inoltre, il divieto di diffondere informazioni relative ai dati di terzi, ai nomi dei clienti, alle specializzazioni, ai prezzi delle prestazioni, alle percentuali di cause vinte o ai meriti, al fatturato individuale o dello studio, alle promesse di recupero.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">All&#8217;<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Antitrust\u00a0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">non \u00e8 bastato. Sul presupposto che solo l&#8217;abolizione i ogni divieto pubblicitario fosse in grado di consentire ai clienti di orientarsi\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">nella scelta dei servizi di cui necessitano con maggior consapevolezza, ha quindi sollecitato il CNF a un&#8217;ulteriore modifiche, in parte ottenute.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il Consiglio Nazionale Forense ha dapprima (delibera 27 gennaio 2006) previsto la possibilit\u00e0 di fornire informazioni sui titoli conseguiti e sui diplomi di specializzazione, ed introdotto l&#8217;art. 17\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">bis<\/span><span lang=\"it-IT\">, rubricato &#8220;<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Mezzi di informazione consentiti<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">&#8220;, diretto a disciplinare le modalit\u00e0 con cui le informazioni potevano essere<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">fornite.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il\u00a0<strong>Decreto Bersani<\/strong>\u00a0ha sancito l&#8217;abrogazione delle disposizioni prevedenti \u201c<em>il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicit\u00e0 informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonch\u00e9 il\u00a0<strong>prezzo e i costi complessivi<\/strong>\u00a0delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicit\u00e0 del messaggio il cui rispetto \u00e8 verificato dall&#8217;ordine<\/em>\u201d (i<span lang=\"it-IT\">l decreto legge nella versione originaria, anche i tal caso \u00e8 stato mitigato in sede di conversione, in quanto non attribuiva agli ordini professionali alcun potere di verifica sulla trasparenza e veridicit\u00e0 delle pubblicit\u00e0).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Conseguentemente il CNF ha rielaborato l&#8217;intera materia (<span lang=\"it-IT\">delibera del 14 dicembre 2006), rivedendo completamente\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">la logica della normativa, affermando il\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">g<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\"><strong>enerale diritto in capo all&#8217;avvocato di diffondere informazioni<\/strong>\u00a0relative ai propri servizi<\/span><span lang=\"it-IT\">, con i mezzi pi\u00f9 idonei, salva la coerenza del contenuto e della forma scelti con la finalit\u00e0 della tutela dell&#8217;affidamento della collettivit\u00e0 e la corrispondenza ai<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">criteri<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">di<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">trasparenza<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">e<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">veridicit\u00e0.<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">In<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">tal<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">modo<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">il<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">fondamento<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">della<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">pubblicit\u00e0<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">e<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">dei suoi limiti non \u00e8 pi\u00f9 solo rinvenibile nei principi dell&#8217;onore e del decoro, ma altres\u00ec nelle protezione di un interesse pubblico riferibile alla generalit\u00e0 indistinta dei cittadini.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">I commi secondo e terzo dell&#8217;art. 17, che prevedevano rispettivamente il divieto di offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il divieto di offrire, in assenza di specifica richiesta, una prestazione ad una persona determinata, sono confluiti nell&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\">art. 19<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(\u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Divieto di accaparramento di clientela<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;art.\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">17 bis<\/span><span lang=\"it-IT\">, non pi\u00f9 rubricato \u201c<\/span><span lang=\"it-IT\"><em>Mezzi di informazione consentiti<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">, bens\u00ec\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">\u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Modalit\u00e0 dell&#8217;informazione<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">, non contemplava pi\u00f9 le limitazioni relative ai mezzi pubblicitari utilizzabili, ma indicava le informazioni che il professionista\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">aveva l&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\">obbligo<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0di fornire al cliente (sede, recapiti, Ordine<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">di<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">iscrizione,<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">luogo di esercizio, titoli, specializzazioni, settori di attivit\u00e0 prevalente, struttura e composizione dello studio).<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Risultavano invece facoltative altre informazioni come quelle relative a titoli accademici, diplomi di specializzazione, l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lingue conosciute, logo dello studio).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>Antitrust<\/strong>\u00a0ha ritenuto eccessivamente\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">stringente la disciplina relativa alla\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">pubblicit\u00e0<\/span><span lang=\"it-IT\">, per quel che attiene al divieto di pubblicizzare i compensi e di svolgere pubblicit\u00e0 comparativa, nonch\u00e9 alla previsione di un potere di controllo dei contenuti dei messaggi da diffondere sul\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">web\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">e del potere di autorizzare, in via preventiva, la possibilit\u00e0 per gli iscritti di tenere o curare rubriche su organi di stampa (art. 18, terzo<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">comma).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Nel mese di giugno\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">2008<\/span><span lang=\"it-IT\">, il CNF ha introdotto ulteriori modifiche (art. 17\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">bis:<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0previsione dell&#8217;obbligo di previa tempestiva comunicazione del contenuto del sito\u00a0<\/span><em><span lang=\"it-IT\">web\u00a0<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">anzich\u00e9<\/span>\u00a0<span lang=\"it-IT\">l&#8217;obbligo di previa comunicazione; art. 18: obbligo di previa comunicazione, anzich\u00e9 il parere favorevole dell&#8217;Ordine, per la partecipazione a rubriche fisse, trasmissioni televisive o radiofoniche o presso organi di stampa).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Rif<\/span><span lang=\"it-IT\">orma degli ordinamenti professionali<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">) ha consentito ai professionisti di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">svolgere\u00a0<strong>con ogni mezzo<\/strong>\u00a0pubblicit\u00e0 informativa<\/span><span lang=\"it-IT\">, avente ad oggetto anche l&#8217;attivit\u00e0 professionale esercitata, i titoli, le specializzazioni del professionista, l&#8217;organizzazione dello studio, nonch\u00e9 i\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">compensi<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0praticati, richiedendo che l&#8217;informazione sia\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">funzionale all&#8217;oggetto, veritiera e corretta, non lesiva del segreto professionale e non equivoca, ingannevole o denigratoria<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\"><strong>La riforma dell&#8217;ordinamento forense del 2012<\/strong> ha mantenuto la <strong>possibilit\u00e0 per l&#8217;avvocato di avvalersi in via generale del mezzo pubblicitario<\/strong> \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">sulla p<\/span><span lang=\"it-IT\">ropria attivit\u00e0 professionale, sull\u2019organizzazione e struttura\u00a0<\/span>dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti<\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d (art. 10),<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0ma \u00e8 stata, tuttavia,\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\"><strong>omessa<\/strong>\u00a0la citazione, tra le informazioni ammesse<\/span><span lang=\"it-IT\">, di quelle relativ<\/span><span lang=\"it-IT\">e al\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">compenso<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">. Peraltro, in assenza di un espresso divieto si ritiene tale informazione inclusa fra quelle consentite. Anche tale disciplina prevede che le informazioni diffuse, con qualsiasi mezzo, anche informatico, debbano risultare trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">La disposizione maggiormente restrittiva della nuova disciplina \u00e8 invece rinvenibile nell&#8217;espresso\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">divieto<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0per i professionisti forensi di effettuare\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">pubblicit\u00e0 comparativa<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Principi ribaditi nel\u00a0<strong>vigente Codice Deontologico<\/strong>, che il 31 gennaio 2014 ha semplificato la materia, confermando all&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\">art. 35<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(\u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Dovere di corretta informazione<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d) la\u00a0<strong>possibilit\u00e0 in via generale di fornire informazioni<\/strong>\u00a0sulla attivit\u00e0, specificando quelle che l&#8217;avvocato\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">deve<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0in ogni caso fornire (titolo professionale,\u00a0<\/span>denominazione dello studio e Ordine di appartenenza) e alcune\u00a0<strong>limitazioni<\/strong>\u00a0(ad esempio utilizzabilit\u00e0 del titolo accademico solo se in materie giuridiche), imponendo il rispetto de<span lang=\"it-IT\">i principi di\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">dignit\u00e0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0e\u00a0<\/span><strong>decoro<\/strong>\u00a0della professione e \u201c<em>i\u00a0<span lang=\"it-IT\">doveri di\u00a0<\/span>verit\u00e0, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell\u2019obbligazione professionale<\/em>\u201d<span lang=\"it-IT\">, mentre nell&#8217;<\/span><span lang=\"it-IT\">art. 37<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0\u00e8 confluito il \u201c<\/span><em><span lang=\"it-IT\">Divieto di accaparramento di clientela<\/span><\/em><span lang=\"it-IT\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\"><strong>6.c. Societ\u00e0 fra professionisti<\/strong><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L\u2019esercizio delle professioni intellettuali \u201c<em>protette<\/em>\u201d in forma societaria<strong>\u00a0era vietato\u00a0<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">dall&#8217;art. 2 della Legge 1815\/39, in quanto ritenuto\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">contrario a due principi fondamentali<\/span><span lang=\"it-IT\">: il carattere rigorosamente personale della prestazione professionale ex art. 2232 c.c., il c<\/span>ompenso adeguato al \u201c<em>decoro professionale<\/em>\u201d del professionista ex art. 2233 c.c..<\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">Si intendeva cos\u00ec garantire un collegamento diretto tra professionista e l&#8217;esecuzione della prestazione, a garanzia per il cliente, che entrava in rapporto esclusivamente con una determinata persona fisica, iscritta in un albo professionale in seguito a un rigoroso controllo della sua preparazione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L&#8217;unica forma associativa consentita era quella dello \u201c<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">studio associato<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u201d tra soggetti regolarmente iscritti a un albo professionale, comprendente nella denominazione il nome e il cognome di tutti gli associati (art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815), con prestazione riferibile sempre al singolo professionista, e non allo studio, che non ha personalit\u00e0 giuridica.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">L\u2019art. 24 della prima legge Bersani (<\/span><span lang=\"it-IT\">L<\/span><span lang=\"it-IT\">egge 7 agosto 1997, n. 266<\/span><span lang=\"it-IT\">) aveva abrogato il divieto\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">di societ\u00e0 tra professionisti, prevedendo tuttavia norme di attuazione di fatto mai emanate.<\/span><\/p>\n<p lang=\"it-IT\" align=\"JUSTIFY\">La liberalizzazione dell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 professionale sotto forma di societ\u00e0 di persone \u00e8 stata ciononostante operativa, seppur con qualche incertezza di applicazione, mentre alcune categorie professionali come quella forense, sono state oggetto di disciplina specifica.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il riferimento \u00e8 al\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Decreto Legislativo 96\/2001<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, in base al quale la\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Societ\u00e0 Tra Avvocati (STA)\u00a0<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00e8 regolata dalle norme sulle societ\u00e0 in nome collettivo (art. 16, comma 2), con\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">esclusione<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0di ogni possibilit\u00e0 di costituirne sotto forma di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">societ\u00e0 di\u00a0<strong>capitali<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">, e con partecipazione limitata\u00a0<strong>solo<\/strong>\u00a0a professionisti<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0in possesso del titolo di\u00a0<strong>avvocato<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Rispondendo alle sollecitazioni dell&#8217;Antitrust,<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0il<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0secondo intervento normativo targato\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Bersani<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<\/span><span lang=\"it-IT\">Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248<\/span><span lang=\"it-IT\">) \u00e8 stato pi\u00f9 incisivo,\u00a0<strong>abrogando<\/strong>\u00a0per tutte le professioni le disposizioni che prevedevano:<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8220;<em><strong>il divieto di fornire all&#8217;utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societ\u00e0 di persone o associazioni tra professio<\/strong><strong>nisti<\/strong>, fermo restando che l&#8217;oggetto sociale relativo all&#8217;attivit\u00e0 libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo <strong>professionista non pu\u00f2 partecipare \u00a0a pi\u00f9 di una societ\u00e0<\/strong> e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o pi\u00f9 soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilit\u00e0<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Si eliminava cos\u00ec, come si legge nella relazione di accompagnamento, \u201c<em>l<\/em><\/span><span lang=\"it-IT\"><em>&#8216;anacronistico divieto di erogare servizi professionali utilizzando la forma della societ\u00e0 di persone o quella della associazione tra privati, divieto che oltre tutto penalizza i professionisti italiani che sono costretti a subire passivamente la concorrenza di societ\u00e0 di professionisti provenienti da altri Paesi europei<\/em>\u201d<\/span><span lang=\"it-IT\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il Decreto Bersani non interveniva per\u00f2 sul divieto di costituire societ\u00e0 professionali sotto forma di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">societ\u00e0 di capitali<\/span><span lang=\"it-IT\">, principio che risponde alla preoccupazione legittima che la partecipazione del capitale in siffatte societ\u00e0 ne possa compromettere la trasparenza e l&#8217;indipendenza professionale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Sempre\u00a0<strong>sollecitato dall&#8217;<\/strong><\/span><strong><span lang=\"it-IT\">Antitrust<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">, il Legislatore \u00e8 intervenuto nuovamente con la\u00a0<strong>Legge di stabilit\u00e0 per il 2012<\/strong>\u00a0(<em>art. 10 Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successivo decreto attuativo del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34<\/em>) per consentire ai professionisti iscritti agli ordini di esercitare la loro attivit\u00e0 anche secondo uno dei modelli di\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">forma societaria<\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, quindi\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">anche attraverso la\u00a0<strong>societ\u00e0 di capitali ed in forma multidisciplinare<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">, seppur limitando la partecipazione di ogni professionista a\u00a0<strong>una sola societ\u00e0<\/strong>\u00a0e imponendo di sottolinearne la natura\u00a0<\/span>nella ragione sociale (con l\u2019espressione \u201cSociet\u00e0 Tra Professionisti\u201d &#8211; STP).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Possono essere ammessi in qualit\u00e0 di soci, pertanto, anche soggetti non professionisti, esclusivamente in relazione alla esecuzione di prestazioni tecniche ovvero per finalit\u00e0 di investimento, il cui numero e partecipazione al capitale sociale non deve superare 1\/3, pena lo scioglimento della societ\u00e0 e la cancellazione dall\u2019albo.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">Il CNF ha contestato tuttavia l&#8217;applicabilit\u00e0 agli avvocati di tale normativa, rilevando che la\u00a0<\/span><span lang=\"it-IT\">legge di\u00a0<strong>Riforma dell&#8217;ordinamento forense del 2012<\/strong><\/span><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<em>Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 5<\/em>) aveva configurato per gli avvocati un tipo societario speciale, affidando al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le Societ\u00e0 Tra Avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci dovessero essere avvocati.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span lang=\"it-IT\">\u00c8 invece recentemente intervenuto il\u00a0<\/span><strong><span lang=\"it-IT\">DDL Concorrenza 2017<\/span><\/strong><span lang=\"it-IT\">\u00a0(<em>Legge 124 del 4 agosto 2017<\/em>) a ricalcare la disciplina generale, p<\/span>revedendo che la\u00a0<strong>professione forense<\/strong>\u00a0possa essere esercitata anche attraverso\u00a0<strong>societ\u00e0 di capitali<\/strong>, cui possono partecipare (fino a un terzo) soci non professionisti. I soci dovranno essere avvocati iscritti all&#8217;albo per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, e anche i componenti dell&#8217;organo di gestione dovranno essere per la maggioranza avvocati e comunque mai estranei alla compagine sociale. Resta\u00a0<strong>fermo il principio della personalit\u00e0 della prestazione<\/strong>\u00a0professionale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\u00c8 stato poi\u00a0<strong>abrogato il divieto per gli avvocati di partecipare a pi\u00f9 associazioni<\/strong>, previsto dalla riforma forense (legge 247\/2012).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Con ci\u00f2 dimostrando ancora una volta quanto fosse effimera la soddisfazione della categoria per i \u201csuccessi\u201d ottenuti con la nuova legge professionale che, alla luce degli orientamenti e del diritto europeo, non potranno che essere ulteriormente rivisti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"JUSTIFY\"><strong>PARTE SECONDA<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>1. Considerazioni<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Da quanto illustrato emerge come i liberi professionisti, e gli avvocati in particolar modo, siano stati colpiti in vario modo dal processo di liberalizzazione di matrice europea, a tutto vantaggio del capitale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tre le aggressioni pi\u00f9 importanti.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>a.<\/strong>\u00a0In primo luogo, i liberi professionisti sono stati colpiti dalla\u00a0<strong>abolizione dei minimi tariffari<\/strong>. La ideologia comunemente definita \u201c<em>mercatista, globalista e concorrenzialista<\/em>\u201d sospinta dall&#8217;Unione europea ha sostenuto che la riforma era\u00a0<em>necessaria<\/em>\u00a0per affermare la regola del libero gioco della domanda e dell\u2019offerta: per introdurre la\u00a0<em>concorrenza<\/em>\u00a0in un settore protetto. Complessivamente, asserivano i sostenitori del pensiero unico, introdotta la riforma legislativa, sarebbero diminuiti i compensi percepiti dai liberi professionisti e ci\u00f2 a tutto vantaggio dei \u201cclienti\u201d e quindi anche dei \u201cconsumatori\u201d. Qui l\u2019obiettivo di impoverire i liberi professionisti era dichiarato ed esplicito. L\u2019impoverimento avrebbe dovuto consistere in tutta quella parte dei compensi che i professionisti riuscivano fino ad allora a percepire per mezzo dei minimi tariffari, i quali li sottraevano (secondo l\u2019ideologia concorrenzialista) al libero gioco della domanda e dell\u2019offerta.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>La premessa<\/strong>\u00a0del ragionamento seguito dai sostenitori del pensiero unico\u00a0<strong>era falsa e perci\u00f2 le conseguenze della modifica legislativa sono state diverse da quelle \u201cpreviste\u201d<\/strong>\u00a0(in buona o mala fede). Non \u00e8 mai accaduto che un comune cittadino, anche nella qualit\u00e0 di piccolo imprenditore o commerciante, si sia presentato da un libero professionista comportandosi nel modo (falsamente) presupposto dai teorici. Il comune cittadino, che magari si presenta dall\u2019avvocato per sottoporgli casi di modesto valore, non vuole comportarsi come presuppongono i \u201cconcorrenzialisti\u201d; non ama comportarsi in quel modo; non lo reputa giusto n\u00e9, soprattutto, opportuno, perch\u00e9 sa che se si reca da tre avvocati per chiedere i \u201cprezzi\u201d e li fa lavorare (tra appuntamenti, colloqui e studio preliminare del caso) anche soltanto sei ore ciascuno, deve intanto retribuirli per le (almeno) diciotto ore di lavoro. Il cittadino \u00e8 un uomo serio, dotato di moralit\u00e0 e senso di responsabilit\u00e0 e rispetto per il lavoro altrui (al pi\u00f9 \u00e8 disonesto perch\u00e9 non paga); non \u00e8 lo stupido, arido, aziendalistico, miserabile\u00a0<em>homo oeconomicus<\/em>\u00a0che i concorrenzialisti economicisti credono che sia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tant&#8217;\u00e8 che sono stati richiesti e introdotti mutamenti legislativi volti a trasformarne il comportamento e le abitudini.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Se effettivamente il comune cittadino non ha approfittato dell\u2019abolizione dei minimi tariffari \u2013 non avrebbe saputo, non avrebbe voluto e non ne avrebbe avuto il potere \u2013 al contrario,\u00a0<strong>le grandi imprese capitalistiche (assicurazioni, banche e multinazionali di vario genere) avendone il potere, hanno approfittato della nuova disciplina<\/strong>. Prima erano costrette a stipulare convenzioni con i professionisti che prevedessero il pagamento dei minimi tariffari. Con le riforme hanno iniziato a stipulare convenzioni che prevedono il pagamento di una percentuale dei minimi, per esempio il 60% (ma anche meno). Con la conseguenza che il piccolo professionista che fatturava diecimila euro l\u2019anno ad una grande impresa, ne ha persi 4.000 \u2013 quattromila euro\u00a0<strong>trasferiti dal lavoro del professionista al capitale<\/strong>\u00a0\u2013 e il grande professionista che ne fatturava centomila ne ha persi 40.000 \u2013 quarantamila euro\u00a0<strong>trasferiti dal lavoro del professionista al capitale<\/strong>. Soltanto le grandi imprese capitalistiche (e invero anche le pubbliche amministrazioni), le quali conferiscono pi\u00f9 incarichi annuali al professionista, e quindi possono approfittare del potere di ricatto fondato su questa quantit\u00e0 \u2013 che consente al professionista di lavorare al di sotto dei minimi, facendo affidamento su un certo flusso di denaro che assicuri il pagamento delle spese dello studio \u2013 hanno beneficiato dell\u2019abolizione del divieto di pattuire compensi inferiori ai minimi tariffari. Si \u00e8 trattato, dunque, di un puro\u00a0<strong>trasferimento di ricchezza dal lavoro (autonomo) al capitale<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Perdipi\u00f9 si \u00e8 tentato ipocritamente di \u201ccompensare\u201d gli avvocati con la possibilit\u00e0 di stipulare un patto di quota lite \u2013 vietato per duemila anni \u2013 che essi avrebbero avuto il potere di imporre ai pi\u00f9 poveri dei comuni cittadini, ma non certo alle grandi imprese capitalistiche. Alla fine coloro che ci hanno rimesso sono stati proprio i comuni cittadini (e segnatamente i pi\u00f9 poveri tra di essi), ossia coloro che secondo l\u2019ideologia e la pseudoscienza mercatista, avrebbero dovuto trarre vantaggio dalla riforma legislativa.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>b.<\/strong>\u00a0In secondo luogo i liberi professionisti sono stati colpiti dal fatto che il Legislatore non ha difeso e anzi ha lasciato aggredire ed eludere il\u00a0<strong>principio del carattere personalissimo della prestazione professionale<\/strong>. L\u2019elusione \u00e8 avvenuta a causa della diffusione dei grandi studi professionali di stampo angloamericano. Dispone, infatti, l\u2019art. 2232 c.c., sotto la rubrica \u201c<em>Esecuzione dell\u2019opera<\/em>\u201d che \u201c<em>Il prestatore d\u2019opera deve eseguire personalmente l\u2019incarico assunto. Pu\u00f2 tuttavia valersi,\u00a0<strong>sotto la propria direzione<\/strong>\u00a0e responsabilit\u00e0 di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri \u00e8 consentita dal contratto o dagli usi e non \u00e8 incompatibile con l\u2019oggetto della prestazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Orbene,\u00a0<strong>nessuna tenace lotta \u00e8 stata condotta contro gli studi professionali angloamericani o di stampo angloamericano<\/strong>, che si sono ampiamente diffusi e nei quali centinaia di \u201cliberi professionisti\u201d sono di fatto \u201cassunti\u201d (sono in realt\u00e0 lavoratori subordinati con ampi tratti di lavoro servile), per lavorare mediamente (minimo) settanta ore a settimana, da pochi \u201csoci\u201d, i quali, gi\u00e0 a causa dell\u2019enorme numero dei \u201cdipendenti\u201d e degli incarichi, si valgono di sostituti e ausiliari che, esattamente come avviene nelle grandi imprese, operano sotto la direzione di altri \u201cprofessionisti\u201d che, a loro volta, rispondono nei confronti di alcuni \u201ccaposettore\u201d, i quali (al pi\u00f9) operano sotto la direzione dei soci (quando questi ultimi non svolgono soltanto l\u2019attivit\u00e0 di pubbliche relazioni).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Questi studi di stampo angloamericano sono fondati essenzialmente sul capitale \u2013 e infatti implicano enormi investimenti di capitale (gli studi sovente acquistano, sia pure per interposta persona, immobili che valgono decine di milioni di euro nel centro delle grandi citt\u00e0 italiane) \u2013 e su quella forma specifica di capitale che \u00e8 costituita dalle pubbliche relazioni (\u00e8 la legislazione o l\u2019orientamento giurisprudenziale che ammette i grandi studi di stampo angloamericano a \u201ctrasformare\u201d in capitale le pubbliche relazioni).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il principio del carattere personalissimo delle prestazioni professionali implica che se un libero professionista ha talmente tante capacit\u00e0 nelle pubbliche relazioni da riuscire ad ottenere mille incarichi annuali, novecento li deve rifiutare, perch\u00e9 \u00e8 impossibile che gli incarichi vengano svolti direttamente da s\u00e9 medesimo o dagli ausiliari sotto la sua personale direzione. Invece, di fatto, si \u00e8 consentito di aggirare il divieto ammettendo la costituzione di quelle che, al di l\u00e0 della forma, sono\u00a0<strong>societ\u00e0 di capitali che svolgono attivit\u00e0 professionale mediante \u201cprofessionisti dipendenti\u201d (anche se formalmente autonomi)<\/strong>, sebbene, talvolta, ben pagati. \u00c8 agevole concludere che, ammettendo la possibilit\u00e0 di costituire validamente questi grandi studi professionali,\u00a0<strong>si trasferisce ricchezza dal lavoro<\/strong>\u00a0(dei professionisti dipendenti e dei professionisti che non operano nella \u201cforma\u201d del grande studio, i quali, se non esistessero i grandi studi professionali, avrebbero un maggior numero di incarichi)\u00a0<strong>al capitale<\/strong>\u00a0(appartenente a coloro che, avendo molte relazioni importanti e soldi da investire e magari ignorando completamente i principi essenziali della professione, sono \u201csoci\u201d del grande studio professionale).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ed \u00e8 appena il caso di osservare che i professionisti formalmente autonomi sono vincolati da un rapporto che ha tutti i lati negativi del rapporto di lavoro subordinato (in particolare la specializzazione) e non ne ha invece le tutele (orari anche doppi rispetto al lavoratore subordinato; nessuna garanzia contro il \u201clicenziamento\u201d, che ovviamente non sar\u00e0 denominato cos\u00ec ma che \u00e8 un vero e proprio licenziamento; e cos\u00ec via).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Anche in questo caso il lavoro \u00e8 stato colpito lasciando libero di operare il principio della\u00a0<em>libera concorrenza<\/em>, che \u00e8 stata intesa come possibile concorrenza del capitale \u2013 che si avvale di lavoro subordinato (formalmente libero) \u2013 al lavoro autonomo.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sotto questo profilo, la progressiva apertura del Legislatore all&#8217;esercizio della professione in forma societaria e all&#8217;ingresso di soci di capitale, rischia di essere devastante. Inutile illudersi che il limiti imposti dalla normativa alla partecipazione degli investitori possano costituire un efficace argine: l&#8217;evoluzione normativa e la prassi dimostrano che, una volta affermati un principio e una tendenza, il Legislatore finisce per essere restio al respingimento delle richieste \u201cmodernizzatici\u201d del grande capitale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Con l&#8217;ovvia conseguenza di minare ulteriormente il fondamentale principio di autonomia e indipendenza dell&#8217;avvocato, che avr\u00e0 anch&#8217;esso difficolt\u00e0 sempre maggiori ad adempiere alla propria funzione sociale di garanzia della tutela dei pi\u00f9 deboli, laddove tali istanze si trovino a scontrarsi con interessi forti.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L\u2019eliminazione del divieto di partecipare a pi\u00f9 associazioni o societ\u00e0 professionali, peraltro, favorisce il conflitto di interessi, mentre l\u2019ingresso di meri finanziatori che, con il 30%, possono controllare le societ\u00e0, \u00e8 un regalo ai grandi investitori, considerato che i settori professionali, con i loro 196 miliardi di euro di volume d\u2019affari, fanno gola alla grande finanza che da anni cerca di entrare in quello che per i professionisti \u00e8 un lavoro mentre per gli investitori \u00e8 un mercato.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Con il rischio collaterale di generare pratiche di sollecitazione del contenzioso di massa in particolari ambiti (come quello risarcitorio), sul modello statunitense, indipendentemente dalle effettive ragioni di tutela della singola fattispecie e dalle possibilit\u00e0 di esito favorevole della controversia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>c.<\/strong>\u00a0Infine, i liberi professionisti (e i cittadini pi\u00f9 poveri e meno in grado di scegliere i professionisti che forniscono un servizio di qualit\u00e0) sono stati colpiti dalla ideologia della concorrenza in un terzo modo: attraverso l\u2019abbassamento dei criteri di valutazione degli aspiranti professionisti negli esami di abilitazione, che ha consentito a migliaia di persone di esercitare la professione dopo aver superato un facile esame di abilitazione (non si intende qui entrare nel merito delle note distorsioni che inquinano la fase di valutazione delle prove scritte, che non sempre garantisce la selezione di chi ha svolto un serio ed effettivo praticantato) e attraverso la caduta del divieto di pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L\u2019ideologia concorrenzialista ha tuonato contro la stessa esistenza di esami di abilitazione (ma c\u2019\u00e8 fortunatamente un articolo della Costituzione che li prevede: art. 33, comma 5) e a favore dell\u2019abolizione del valore legale dei titoli di studio. \u00c8 il \u201cMercato\u201d che dovrebbe decidere chi pu\u00f2 e chi non pu\u00f2 fare il libero professionista; ed \u00e8 il \u201cMercato\u201d che dovrebbe decidere se un professionista deve avere molti o pochi clienti.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Orbene, le conseguenze di un numero elevato di professionisti e della mancanza di un severo esame volto ad accertare la preparazione dei medesimi \u2013 le conseguenze vere, non quelle asserite dai sostenitori della pseudoteoria mercatista \u2013 sono le seguenti:\u00a0<strong><em>i)<\/em><\/strong>\u00a0abbassamento del livello medio delle prestazioni professionali;\u00a0<strong><em>ii)<\/em><\/strong>\u00a0riduzione dei compensi dei professionisti;<strong>\u00a0<em>iii)<\/em><\/strong>\u00a0crescita delle spese, perch\u00e9 nel mercato aperto delle professioni, non diversamente dal mercato aperto dei beni e degli altri servizi, l\u2019immagine diventa importante.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">E immagine significa costi, il che rende evidente, ancora una volta, come le pressioni verso lo sdoganamento dello strumento pubblicitario nelle professioni esprimano esigenze non di categoria o di tutela dei \u201cconsumatori\u201d, bens\u00ec dei soli professionisti che quei costi possono permettersi, secondo un&#8217;ottica che mal cela il fine esclusivo di conquista di sempre maggiori fette di mercato.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In tale contesto mercatista l&#8217;affermazione dei principi di dignit\u00e0 e decoro della professione rischia di rimanere lettera morta, mentre \u00e8 concreto il rischio di introiettare modelli pubblicitari sempre pi\u00f9 spregiudicati, sul modello statunitense.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Del resto anche la distinzione fra pubblicit\u00e0 lecita e pubblicit\u00e0 ingannevole pu\u00f2 risultare spesso labile, essendo connaturata allo strumento promozionale commerciale per eccellenza la tendenza ad una non fedele rappresentazione della realt\u00e0.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Varcato il confine fra informazione circa le caratteristiche dell&#8217;attivit\u00e0 professionale e pubblicit\u00e0 commerciale, risulta difficile porre argini e le resistenze del Consiglio Nazionale Forense a consentire la pubblicit\u00e0 sui compensi, ad esempio, sono destinate all&#8217;insuccesso poich\u00e9 il quadro europeo pone l&#8217;economia e la concorrenza al centro di ogni valutazione, e il principale dato economico \u00e8 proprio il prezzo delle prestazioni, la cui pubblicit\u00e0, in un contesto concorrenziale, difficilmente pu\u00f2 essere limitata.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tant&#8217;\u00e8 che il\u00a0<strong>Consiglio di Stato<\/strong>\u00a0(<span lang=\"zxx\"><a href=\"http:\/\/www.dirittoegiustizia.it\/allegati\/16\/0000073044\/Consiglio_di_Stato_sez_VI_sentenza_n_1164_16_depositata_il_22_marzo.html\">Sezione Sesta, Sentenza 22 marzo 2016, n. 1164<\/a><\/span>) ha recentemente confermato la\u00a0<strong>sanzione di \u20ac 912.536,40 inflitta al CNF dall&#8217;AGCM<\/strong>\u00a0(in un primo momento parzialmente annullata dal TAR) per aver adottato due decisioni ritenute in contrasto con i Trattati UE e la disciplina della concorrenza.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nello specifico il CNF avrebbe illegittimamente censurato la pubblicit\u00e0 svolta da alcuni avvocati mediante il canale di diffusione \u201cAmica Card\u201d(che garantiva, previa iscrizione a pagamento sia per i professionisti che per i clienti) un sistema di sconti e, in secondo luogo, avrebbe reintrodotto surrettiziamente la vincolativit\u00e0 dei minimi tariffari, con circolare 22 del 2006 nella quale segnalava che, nonostante il Decreto Bersani, la conclusione di accordi prevedenti un compenso inferiore al minimo tariffario, pur legittimi civilisticamente, avrebbe potuto risultare in contrasto il Codice Deontologico \u201c<em>in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignit\u00e0 dell\u2019avvocato e si discosta dall\u2019art. 36 Cost.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il Consiglio di Stato, richiamando la qualificazione di matrice europea del Consiglio Nazionale Forense quale \u201c<em>associazione di imprese<\/em>\u201d e, quindi, l&#8217;assoggettabilit\u00e0 del medesimo alle previsioni di cui all&#8217;art. 101 TFUE, nonch\u00e9 la perentoriet\u00e0 dei principi sanciti con la\u00a0<strong>Manovra bis del 2011<\/strong>\u00a0(il citato\u00a0<em>decreto legge 13 agosto 2011, n. 138<\/em>), per cui \u201c<em>gli ordinamenti professionali devono garantire che l\u2019esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza<\/em>\u201d, e dal\u00a0<strong>Decreto Bersani<\/strong>, ha ritenuto pienamente legittima la sanzione inflitta dall&#8217;Antitrust.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\u00c8 la riprova del fatto che, sino a quando il Legislatore e i giudizi nazionali, ma anche l&#8217;avvocatura, continueranno ad assecondare pedissequamente la visione e la normativa sovranazionale sulla concorrenza, il decoro e la dignit\u00e0 della professione forense resteranno mere enunciazioni di principio.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>2. PROPOSTE<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Alla luce delle ampie considerazioni che precedono \u00e8 evidente come, senza una decisa e coraggiosa inversione di tendenza che parta dal totale rifiuto (effettivo e non di mera facciata) della mercificazione della professione legale e della sua assimilazione nelle dinamiche della concorrenza, ogni tentativo volto a rivendicare e difendere l&#8217;indipendenza e autonomia dell&#8217;avvocatura, e con esse la sua sopravvivenza come libera professione intellettuale, sar\u00e0 destinato a naufragare.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">I valori fondanti il nostro ordinamento costituzionale, che l&#8217;avvocatura \u00e8 chiamata ad attuare, patiscono la assoluta incompatibilit\u00e0 con le dinamiche della globalizzazione e con i principi del libero mercato sui quali \u00e8 stata edificata l&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La peculiarit\u00e0 e la ricchezza dell&#8217;ordinamento istituzionale ed economico del Paese \u00e8 sempre stata la dimensione medio-piccola, finanche territoriale, sia nell&#8217;imprenditoria che nel lavoro autonomo, che per decenni ha potuto contare su un ruolo attivo dello Stato quale motore dell&#8217;economia e creatore di ricchezza diffusa.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nessun beneficio reale invece le nostre imprese e i lavoratori, sia subordinati che autonomi, hanno tratto dall&#8217;apertura delle frontiere, dalle spinte concorrenziali e dalla tendenza al \u201cgigantismo\u201d, indotte dal fallace assunto secondo cui per competere bisogna necessariamente ampliare le dimensioni della propria attivit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Gli stessi utenti finali, oggi definiti genericamente e volgarmente \u201cconsumatori\u201d, hanno fruito di ben pochi vantaggi indotti dalla concorrenza, che non ha mantenuto le promesse in termini di riduzione del prezzo di prodotti e servizi, ma soprattutto ne ha spesso compromesso la qualit\u00e0. I consumatori, perdipi\u00f9, hanno subito l&#8217;effetto delle concentrazioni societarie e dello spostamento su scala internazionale dei centri di produzione, che in molti settori li ha lasciati privi di referenti territoriali con i quali rapportarsi e far valere i propri diritti, costringendoli a fare i conti con inefficienti e spesso fastidiosi\u00a0<em>call center<\/em>\u00a0di societ\u00e0 multinazionali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il rischio di una tale deriva, purtroppo gi\u00e0 avviata, nelle attivit\u00e0 professionali, \u00e8 assolutamente da scongiurare.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Un percorso riformatore votato alla eliminazione dei sedimenti depositati della visione mercatista, dovr\u00e0 quindi partire dalla negazione assoluta dell&#8217;assimilazione della professione legale all&#8217;impresa commerciale, riaffermandone con forza la dignit\u00e0 e il decoro, ma insieme ad esse anche la responsabilit\u00e0 sociale, della quale gli avvocati per primi dovranno essere consapevoli e rispettosi.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La legge professionale del 2012, che ha ribadito la specificit\u00e0 della professione forense attraverso una disciplina organica, \u00e8 certamente un buon punto di partenza, dal quale andr\u00e0 tuttavia espunta ogni adesione, esplicita o implicita, alla logica concorrenziale e ogni richiamo alla normativa europea.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Una seria proposta di riforma non potr\u00e0 quindi che procedere seguendo\u00a0<strong>2 linee fondamentali<\/strong>, che dovranno riguardare:<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>1) l&#8217;accesso alla professione;<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>2) l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 in ragione della specificit\u00e0 della professione forense.<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>1)<\/strong>\u00a0Sotto il primo profilo, dovr\u00e0 innanzitutto essere garantita l&#8217;effettivit\u00e0 e proficuit\u00e0 del tirocinio professionale. La vigente legge professionale ha opportunamente previsto il limite massimo di 3 praticanti per avvocato, che andr\u00e0 mantenuto ed applicato rigorosamente.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Di dubbia efficacia sembra invece la mera facolt\u00e0 di riconoscere al praticante un&#8217;indennit\u00e0 o un compenso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta per conto dello studio, commisurati all&#8217;effettivo apporto professionale. Il riconoscimento economico dell&#8217;apporto del praticante dovr\u00e0 divenire invece obbligatorio, prevedendosi soglie minime di compenso nel rispetto dell&#8217;art. 36 della Costituzione, anche attraverso adeguati piani di inserimento professionale finanziati dallo Stato, richiedendosi in tal modo alla categoria forense un impegno concreto per scongiurare il fenomeno della pratica fittizia e stimolando, attraverso il proficuo inserimento del praticante nell&#8217;attivit\u00e0 dello studio, una efficace trasmissione dei valori e conoscenze peculiari della professione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Dovr\u00e0 inoltre essere salvaguardata la necessit\u00e0 di svolgere un\u00a0<strong>esame di abilitazione<\/strong>\u00a0come condizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, punto di equilibro fra le esigenze di autonomia dell&#8217;ordinamento forense ed il compito di vigilanza dello Stato, consacrato nell&#8217;art. 33, comma 5, della nostra Costituzione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;esame di Stato dovr\u00e0 essere sufficientemente severo, ma esclusivamente nei limiti in cui ci\u00f2 sia necessario a consentire l&#8217;accesso alla professione a chi abbia acquisito adeguata preparazione ed efficacemente svolto il tirocinio.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>2)\u00a0<\/strong>Per ci\u00f2 che concerne pi\u00f9 specificamente l&#8217;attivit\u00e0 professionale, dovr\u00e0 innanzitutto essere reintrodotta l&#8217;<strong>inderogabilit\u00e0 dei minimi tariffari<\/strong>, quale presidio indispensabile, come dimostrato dalla prassi degli ultimi anni, per garantire la dignit\u00e0 e l&#8217;indipendenza della professione e dovr\u00e0 essere salvaguardato il\u00a0<strong>divieto di patto di quota lite<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sar\u00e0 inoltre eliminato l&#8217;assurdo\u00a0<strong>obbligo di preventivo<\/strong>, incompatibile con la tipologia delle prestazioni normalmente richieste all&#8217;avvocato, il cui impegno professionale, per durata e mole, non \u00e8 preventivabile al momento del conferimento dell&#8217;incarico ed \u00e8 strettamente dipendente da variabili, spesso processuali, non individuabili a priori dal professionista.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Quanto all&#8217;utilizzo dello\u00a0<strong>strumento pubblicitario<\/strong>, \u00e8 innegabile che l&#8217;evoluzione tecnologica abbia inciso profondamente in tale ambito.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Se \u00e8 forse impensabile tornare all&#8217;assoluto divieto originario, dovr\u00e0 in ogni caso essere mantenuta la distinzione, anche terminologica, fra\u00a0<em>pubblicit\u00e0<\/em>\u00a0con finalit\u00e0 promozionale, da bandire, e\u00a0<em>informazioni sull&#8217;attivit\u00e0 professionale<\/em>, consentite ma con finalit\u00e0 meramente illustrative, vietandosi quelle autocelebrative, tenendo fermi i caratteri della verit\u00e0 e della stretta rispondenza alla dignit\u00e0 e decoro della professione, escludendosi ogni possibilit\u00e0 di effettuare qualsiasi tipo di campagna promozionale e, in modo particolare, la possibilit\u00e0 di fornire indicazioni sui compensi, comparazioni con i colleghi e attivit\u00e0 di accaparramento di clientela.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Dovranno infine essere rigorosamente tutelati il\u00a0<strong>carattere personale della prestazione professionale<\/strong>\u00a0e il rapporto diretto e fiduciario con il cliente.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sar\u00e0 quindi\u00a0<strong>vietato l&#8217;esercizio della professione in forma societaria<\/strong>, che non risponde a un reale interesse n\u00e9 dell&#8217;avvocatura, n\u00e9 della clientela, bens\u00ec alle smanie di profitto del capitale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L&#8217;avvocatura ha infatti sostanzialmente ignorato lo strumento societario, dimostrando che esso non risponde a un&#8217;esigenza di migliore esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il cliente ha invece estremo bisogno di un sistema giudiziario efficiente e con meno ostacoli, nonch\u00e9 di un avvocatura preparata, deontologicamente impeccabile e realmente indipendente, con la quale recuperare e valorizzare il\u00a0<strong>rapporto fiduciario<\/strong>, unica garanzia che consente al cittadino di poter affrontare con maggiore serenit\u00e0 le avversit\u00e0 della vita alle quali l&#8217;avvocato \u00e8 chiamato a fornire soluzione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Sar\u00e0 quindi necessaria una riforma dell&#8217;<strong>ordinamento giudiziario<\/strong>\u00a0(alla quale verr\u00e0 dedicato uno specifico documento) che dovr\u00e0 segnare anch&#8217;essa una decisa inversione di tendenza volta a contrastare il fenomeno, in atto, di svilimento dell&#8217;avvocatura nel processo e di sostanziale privatizzazione della giustizia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In relazione al primo aspetto sono da censurare i recenti provvedimenti mirati alla compressione di facolt\u00e0 processuali, all&#8217;introduzione di severe decadenze e sanzioni per inesatta applicazione delle nuove e spesso schizofreniche regole, alla limitazione del contenuto degli scritti difensivi, alla riduzione della \u201c<strong>sospensione feriale dei termini processuali<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Proprio la riduzione di un terzo (operata con Decreto Legge 132 del 2014, convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162) del predetto periodo di sospensione (dal 1 al 31 agosto, anzich\u00e9 dal 1 agosto al 15 settembre) \u00e8 emblematica dell&#8217;atteggiamento del Legislatore: propagandata come un provvedimento volto all&#8217;accelerazione dei processi e allo smaltimento degli arretrati (motivazione gi\u00e0 di per s\u00e9 risibile), \u00e8 stata spacciata mediaticamente e politicamente come l&#8217;eliminazione di un privilegio di magistrati e di avvocati, accusati di godere di troppe ferie.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ovviamente la realt\u00e0 era ed \u00e8 ben diversa, atteso che la sospensione delle udienze e dei termini ordinari non comporta chiusura degli studi legali e degli uffici giudiziari, n\u00e9 esenzione dall&#8217;attivit\u00e0 di elaborazione e redazione degli atti per far fronte alle scadenze, o di preparazione delle udienze fissate a ridosso del periodo feriale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In buona sostanza il provvedimento, rivelatosi ovviamente ininfluente sulla durata dei processi, ha solo anticipato al mese di agosto tutta quell&#8217;attivit\u00e0 che normalmente veniva svolta nelle prime due settimane di settembre, con grande pregiudizio per avvocati e magistrati, ma anche per i cittadini interessati da procedimenti le cui incombenze ricadano in quel periodo: sar\u00e0 pertanto da revocare.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Quanto al secondo aspetto, l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione non potr\u00e0 prescindere dalla effettiva assicurazione della possibilit\u00e0 di agire in giudizio dinanzi al giudice naturale precostituito per legge e dalla salvaguardia della qualit\u00e0 delle decisioni. Gli strumenti c.d. deflattivi del contenzioso introdotti (come la mediazione e la negoziazione assistita obbligatorie) costituiscono un oneroso ostacolo all&#8217;attuazione del precetto costituzionale. D&#8217;altro canto i costi di accesso alla giustizia e i lunghi tempi necessari ad ottenere una decisione, contribuiscono a scoraggiare il cittadino, indotto a rinunciare alla tutela: \u00e8 impensabile porre rimedio a tale stato di cose, come tenta di fare l&#8217;attuale Legislatore, falciando i contenziosi attraverso balzelli crescenti o, addirittura, mediante la limitazione di talune facolt\u00e0 processuali e possibilit\u00e0 di impugnazione che, inevitabilmente, finiscono per sacrificare l&#8217;effettivit\u00e0 della giurisdizione e mortificare l&#8217;esigenza di giustizia.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il percorso di riforma, pertanto, non potr\u00e0 che passare attraverso un piano di ingenti investimenti pubblici, l&#8217;eliminazione delle barriere che impediscono o rallentano l&#8217;accesso del cittadino al processo e, quindi, la progressiva riduzione (e tendenziale eliminazione) di quelle spese vive (come contributi di iscrizione a ruolo, imposte di bollo, ecc.) che pregiudicano l&#8217;effettivit\u00e0 della tutela dei diritti in sede giurisdizionale, la salvaguardia della giustizia di prossimit\u00e0 messa a rischio dai tagli dei Tribunali \u201cminori\u201d, l&#8217;implementazione sia del numero dei magistrati che del personale ausiliario.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In tale ottica dovr\u00e0 quindi essere valutata la possibilit\u00e0, quantomeno in una fase transitoria ed anche al fine di sfoltire l&#8217;eccessivo numero di professionisti, di consentire agli avvocati che non intendano proseguire nella libera professione (come dimostrato dalla recente massiccia partecipazione al concorso indetto per l&#8217;assunzione di 800 assistenti giudiziari) di valorizzare le competenze acquisite, ponendole al servizio della pubblica amministrazione, in particolare introducendo quale requisito preferenziale nei bandi per i pubblici concorsi inerenti l&#8217;amministrazione della giustizia o affini, il conseguimento dell&#8217;abilitazione e l&#8217;aver esercitato la professione per un adeguato numero di anni.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Fondamentale, per realizzare tutto questo, sar\u00e0 una costante e crescente opera di stimolo, che il Fronte Sovranista Italiano intende svolgere, nei confronti di una categoria fortemente demotivata, affinch\u00e9 possa riscoprire nella propria storia il proprio destino e, quindi, mettere il sapere, la competenza e i valori dei quali \u00e8 depositaria, al servizio non solo della propria attivit\u00e0 professionale, ma della collettivit\u00e0 intera, fornendo un imprescindibile contributo alla rimozione degli \u201c<em>ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese<\/em>\u201d, come richiesto dalla nostra Costituzione, ovvero da quel \u201cpezzo di carta\u201d la cui attuazione, ricordava il gi\u00e0 citato padre dell&#8217;avvocatura repubblicana, Piero Calamandrei (nel celebre discorso del 1955 agli studenti milanesi), impone ai cittadini l\u2019impegno, lo spirito, la volont\u00e0 di mantenere le promesse in essa sancite e la propria responsabilit\u00e0, perch\u00e9 ogni giorno \u201c<em>sulla libert\u00e0 bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica<\/em>\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>Lorenzo D&#8217;Onofrio per \u201cFronte Sovranista Italiano\u201d<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONCORRENZA E LIBERA PROFESSIONE: L&#8217;AVVOCATURA INDICE PARTE PRIMA Premessa Dall&#8217;apostolato di Calamandrei al mercato La funzione costituzionale dell&#8217;avvocatura L&#8217;avvocato nell&#8217;Italia liberale e nel ventennio fascista Il processo di liberalizzazione della professione forense 5.a. Le principali restrizioni all&#8217;esercizio della professione: tariffe e pubblicit\u00e0 Le riforme in Italia 6.a. Tariffe 6.b. Pubblicit\u00e0 6.c. Societ\u00e0 fra professionisti PARTE SECONDA Considerazioni PROPOSTE PARTE PRIMA 1.\u00a0Premessa L&#8217;idea che ha dominato e condotto la legislazione, (almeno) negli ultimi venti anni, \u00e8&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":34040,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[48,6],"tags":[5817,5831,5832,729,3532,46,47,2405,2627,22,54,5819],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/toghe-UE.png","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-8R1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34039"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34039"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34039\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34830,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34039\/revisions\/34830"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/34040"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}