{"id":37725,"date":"2018-01-11T10:00:32","date_gmt":"2018-01-11T09:00:32","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=37725"},"modified":"2018-01-07T21:44:12","modified_gmt":"2018-01-07T20:44:12","slug":"la-corte-costituzionale-a-70-dalla-firma-della-costituzione-4a-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=37725","title":{"rendered":"La Corte costituzionale a 70 dalla firma della Costituzione (4a parte)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di MICRO MEGA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pubblichiamo gli interventi di Domenico Gallo, Raniero La Valle, Alessandro Pace e Felice Besostri al convegno &#8220;La Costituzione della Repubblica \u00e8 sempre giovane&#8221; organizzato a Roma per il settantesimo anniversario della firma della Costituzione italiana su iniziativa del <a href=\"https:\/\/coordinamentodemocraziacostituzionale.net\/\">Coordinamento per la Democrazia Costituzionale<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>di <strong>Felice Besostri<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se la Costituzione a 70 anni dalla sua firma \u00e8 \u201csempre giovane\u201d la Corte Costituzionale \u00e8 ancora pi\u00f9 giovane, perch\u00e9 sebbene prevista dalla\u00a0 legge costituzionale n. 1 del n. 9 febbraio 1948, tempestivamente adottata dalla Assemblea Costituente a pochissima distanza dall\u2019entrata in vigore della Costituzione repubblicana e prima delle elezioni del 18 aprile 1948, non fu una priorit\u00e0 della prima legislatura-.\u00a0 Soltanto\u00a0 nel suo ultimo anno fu approvata la legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953 e la legge 11 marzo 1953 n. 87. Era un\u2019Italia divisa quella uscita dalle elezioni del 1948 in un mondo diviso tra blocchi contrapposti e reciprocamente ostili, che si era rapidamente sostituito all\u2019unit\u00e0 contro il nazi-fascismo e all\u2019imperialismo giapponese. Nel sistema costituzionale italiano la Corte Costituzionale era un organo di garanzia e il pi\u00f9 neutro rispetto alla Presidenza della Repubblica e alle Presidenze delle due Camere, la cui investitura era totalmente politica. A mio avviso non \u00e8 un caso che l\u2019attuazione della Costituzione, nella previsione di un giudice delle leggi, si sia svolta in parallelo con una riforma del sistema elettorale proporzionale con una legge forse ingiustamente definita \u201clegge truffa\u201d. Basta pensare ai pi\u00f9 tardi tentativi di attribuire una maggioranza artificiale, a chi non l\u2019avesse conquistata nelle urne, perseguita con le leggi n. 270\/2005\u00a0 e n. 52\/2015, dichiarate incostituzionali nelle parti qualificanti dalle sentenze n. 1\/2014 e 35\/2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019aspetto preoccupante di quella legge era l\u2019entit\u00e0 del premio di maggioranza, non che fosse attribuito ad una maggioranza assoluta consacrata dal voto popolare. Con il 65% dei seggi la coalizione maggioritaria aveva a portata di mano la possibilit\u00e0 di modificare la Costituzione con i due terzi dei voti delle Camere e quindi di sottrarla al referendum costituzionale previsto dall\u2019art. 138 Cost.. Questo strumento che si \u00e8 rivelato efficace usbergo, nel 2006 e il 4 dicembre 2016, ai tentativi di modificare la forma di governo parlamentare e il bicameralismo, sottraendo il Senato all\u2019investitura di un\u2019elezione universale e diretta (art.58) con voto eguale, libero e personale, oltre che segreto, come prescrive l\u2019art. 48 Cost.. Una riforma, che era piuttosto una deforma costituzionale, che con la modificazione della composizione del parlamento in seduta comune nel caso dell\u2019art. 90 Cost. e una legge elettorale maggioritaria, con un\u2019impropria designazione di un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe alterato l\u2019equilibrio tra i poteri costituzionali posti al vertice della Repubblica, con la messa sotto tutela del suo Presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge elettorale 31 marzo 1953 fu eccezionalmente promulgata, pubblicata e entrata in vigore lo stesso giorno, una fretta giustificata dalle elezioni del successivo 3 giugno 1953: una legge sulla quale la Corte Costituzionale non avrebbe potuto pronunciarsi poich\u00e9 si \u00e8 insediata il 15 dicembre 1955 e dopo aver eletto il suo primo Presidente, Enrico de Nicola, tenne la sua prima seduta il 23 aprile 1956, giorno a me particolarmente caro riportandomi all\u2019adolescenza, annullando significativamente e simbolicamente un articolo il 113 di una legge fascista il T.U. delle leggi di p.s. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 ha avuto come relatore Gaetano Azzariti ed stata decisa dopo aver sentito gli avvocati di cui basta leggere alcuni\u00a0 nomi per comprendere l\u2019importanza\u00a0 di quella sentenza: Costantino Mortati,\u00a0 Massimo Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli,\u00a0 e Piero Calamandrei, il cui discorso sulla Costituzione del 26 gennaio 1955 a Milano \u00e8 stato decisivo per la mia formazione. L\u2019importanza di quella sentenza sta anche per l\u2019affermazione in dispositivo \u201cAfferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione\u201d. La nascita della Corte Costituzionale e la sua prima decisione \u00e8 stata\u00a0 segnata dalla volont\u00e0 di non lasciare zone franche, sottratte al controllo di costituzionalit\u00e0. Per le leggi elettorali si \u00e8 dovuto aspettare un\u2019ordinanza del 17 maggio 2013 la n. 12060 della Prima Sezione Civile della Cassazione. Quest\u2019 ordinanza, in un certo senso, ha avuto la stessa funzione dell\u2019ordinanza del pretore di Prato, che per primo aveva sollevato la questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 113 del T.U. di P.S. con l\u2019 ordinanza 27 dicembre 1955 e che era Antonino Caponnetto, al suo primo incarico di magistrato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte Costituzionale \u00e8 un organo indipendente dalla politica, ma non dal clima politico e culturale, in cui si trova ad operare e che per funzionare ha bisogno che una pluralit\u00e0 di attori sia sensibile ai valori costituzionali a cominciare dai gruppi parlamentari, dai partiti politici, dai docenti universitari, che formano giudici ed avvocati, da quest\u2019ultimi nella loro professione per finire con l\u2019opinione pubblica e il corpo elettorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come per la legge n. 148\/1953\u00a0 fu il popolo ad esprimersi nelle successive elezioni del 7 giugno, spetter\u00e0 al corpo elettorale pronunciarsi politicamente sulla legge n. 165\/2017, che ha s\u00ec abbandonato la strada dei premi espliciti di maggioranza, ma non la tentazione di prefigurare i risultati. Si impedisce una volta di pi\u00f9 agli elettori di scegliersi i loro rappresentanti con liste bloccate( come se l\u2019unica alternativa ai voti di preferenza fossero le liste bloccate ignorando il sistema elettorale svizzero o quello svedese), con il voto congiunto tra candidati uninominali e liste plurinominali, l\u2019assenza di scorporo e i privilegi per i gruppi parlamentari uscenti rispetto a nuovi soggetti che possano competere per essere rappresentati in Parlamento. Vi \u00e8 la violazione dei principi di una sentenza fondamentale come quella del 23 aprile 1986 della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 Europee, per i quali i gruppi di un parlamento uscente non si possono accordare privilegi a danno di soggetti politici non ancora rappresentati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La zona franca delle leggi elettorali dipende anche dalla cattiva abitudine di adottare leggi elettorali nuove o con modificazioni importanti alla vigilia delle elezioni. Cos\u00ec \u00e8 stato con la legge n. 148\/1953 pubblicata il 31 marzo e con elezioni indette il 7 giugno successivo.\u00a0 La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 ha presieduto le elezioni del 9 e 10 aprile 2006\u00a0 .\u00a0 La stessa indifferenza ha prodotto l\u2019approvazione\u00a0 della legge di modifica della\u00a0 legge 24 gennaio 1979, n. 18 con la legge 20 febbraio 2009, n. 10, frutto di un accordo PD-FI alla vigilia delle elezioni del 6 e 7 giugno di quell\u2019anno. Le prossime elezioni per la XVIIIma Legislatura saranno rette da una legge entrata in vigore il 12 novembre 2017 e si svolgeranno, come da anticipazioni di stampa, nel mese di marzo e sicuramente prima del 18\u00a0 per dar loro una parvenza di elezioni anticipate, per riammettere in termini sindaci che si erano dimenticati di dimettersi in tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Italia fa parte dalla sua fondazione del Consiglio d\u2019Europa e ha contribuito all\u2019adozione di un Codice di Buona Condotta in Materia Elettorale, che ha ormai quasi 15 anni di vita essendo stato adottato a Strasburgo il 23 maggio 2003, che raccomanda di non adottare cambiamenti importanti della legge elettorale nell\u2019anno che precede le elezioni. Un Parlamento, che \u00e8 stato eletto con una legge dichiarata incostituzionale dopo la sua elezione, manca evidentemente della sensibilit\u00e0 per i valori della democrazia, ma avrebbe dovuto evitare addirittura di abrogare di fatto una legge del 1990, la n. 53, che avrebbe consentito di raccogliere le firme fin dal 180\u00b0 giorno precedente le elezioni per portarlo al 45\u00b0 giorno antecedente al voto. Non c\u2019\u00e8 il tempo per portare al vaglio della Consulta la nuova legge elettorale e mi sia consentito di dire, che neppure sarebbe stato opportuno che una decisione intervenisse dopo lo scioglimento delle Camere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione aveva fissato la discussione finale del ricorso per la riforma della decisione negativa della Corte d\u2019Appello di Milano sul diritto di votare in conformit\u00e0 della Costituzione per il gennaio 2013 per rinviarla al 17 maggio 2013. Con le elezioni indette si deve pronunciare il corpo elettorale anche se il pronunciamento non sar\u00e0 libero e il voto non eguale e personale. Finch\u00e9 il voto sar\u00e0 segreto chi si confeziona leggi elettorali nel suo interesse \u00e8 sempre stato smentito in sede di prima applicazione, cos\u00ec e avvenuto per il Mattarellum e il Porcellum. L\u2019Italikum \u00e8 stato, addirittura, espunto dall\u2019ordinamento prima di essere applicato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la legge 165\/2017 bisogna augurarsi un\u00a0 destino analogo a quello della legge 148\/1953.\u00a0 La via politica e quella giudiziaria non sono alternative e men che meno si contrappongono, ma si integrano e si influenzano. La decisione di ricorrere alla giustizia ordinaria e costituzionale \u00e8 di per se stessa una scelta politica, di fiducia nello stato di diritto, nella democrazia e nella Costituzione. Semmai c\u2019\u00e8 da denunciare una carenza di iniziativa legislativa anche della sinistra, quando era maggioranza almeno come proposta di riforma della procedura di controllo di costituzionalit\u00e0. Non mi ricordo nessuna iniziativa per circoscrivere l\u2019art. 66 Cost. alla fattispecie prevista dallo stesso articolo, ma estesa, grazie ad una magistratura compiacente alle operazioni elettorali preparatorie, che altrimenti non sarebbe stato legittimo approvare una norma di delegazione legislativa come l\u2019art.44 c. 2 lett. d) della legge n. 69 del 2009, che assoggettava al controllo giurisdizionale le operazioni elettorali preparatorie per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quella via sarebbero potute arrivare al controllo di costituzionalit\u00e0, in tempi pi\u00f9 rapidi, almeno le norme che incidono sulla stessa libert\u00e0 di voto e di candidarsi in condizione di eguaglianza come prescritto dall\u2019art. 51 Cost.. Tuttavia in un ottica di manutenzione e difesa attiva della Costituzione, la soluzione maestra\u00a0 \u00e8 quella di adottare soluzioni del tipo della Grundgesetz\u00a0 della Germania Federale, dove \u00e8 previsto un ricorso al Tribunale Costituzionale Federale contro le decisioni del Bundestag sulla convalida dei deputati e sui ricorsi contro la loro proclamazione. Le leggi elettorali sono inoltre collegate nella loro attuazione al sistema dei partiti, che da noi, nonostante l\u2019art. 49 Cost., non sono mai stati oggetto di un\u2019organica legislazione, che comprenda il controllo giurisdizionale delle decisioni in ordine alla candidature: una procedure trasparente e giustiziabile, assunta con largo anticipo rispetto al deposito delle liste, porrebbe fine alle discussioni su liste bloccate e preferenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In assenza d\u2019istituti d\u2019accesso diretto alla Corte Costituzionale in caso di lesione di diritti costituzionali fondamentali come il Verfassungbeschwerde nella RFT o il recurso de amparo constitucional spagnolo, almeno in materia di diritto di voto, il controllo in via incidentale non \u00e8 uno strumento adatto per i suoi tempi. Bisognerebbe che la raccomandazione del Codice di Buon Comportamento in Materia Elettorale, per la quale \u201cGli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell\u2019anno che precede l&#8217;elezione\u201d sia incorporata almeno nei Regolamenti parlamentari. Gli stessi Regolamenti dovrebbero essere espliciti, in conformit\u00e0 con l\u2019art. 72c.4 Cost. nel divieto di approvarne articoli con il ricorso al voto di fiducia, sulla cui erronea applicazione nella Camera dei Deputati in occasione dell\u2019approvazione finale della legge n. 52\/2015 ha scritto con argomentazioni decisive il nostro presidente prof. Massimo Villone nel Manifesto del 16.4.2015 (http:\/\/ilmanifesto.it\/lossimoro-della-fiducia-segreta\/ ). Parlo del voto di fiducia su norme elettorali perch\u00e9 si \u00e8 creato un precedente, del quale il Presidente del Senato, bench\u00e9 contrario, ha dovuto, per la sensibilit\u00e0 istituzionale che gli va riconosciuta, tener conto per non smentire l\u2019altra Camera e non dare un\u2019immagine schizofrenica del bicameralismo paritario consacrato dal corpo elettorale referendario con una partecipazione superiore a quella delle precedenti elezioni del 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione \u00e8 stata sollevata nei 23 ricorsi presentati in altrettanti Tribunali delle citt\u00e0 capoluogo di distretto di Corte d\u2019Appello, di cui solo 5 hanno dato luogo ad ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale e nessuna di esse con un quesito ritenuto ammissibile sul punto, tanto che la Corte ha auspicato che le fosse rimesso, finora invano per insensibilit\u00e0 dei Tribunali aditi. Se le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie, esse devono essere necessariamente costituzionali, quindi l\u2019accertamento del diritto di votare secondo Costituzione deve precedere le elezioni pena l\u2019inefficacia della decisione, com\u2019\u00e8 avvenuto con la sentenza n. 1\/2014 rispetto al Parlamento eletto nel 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Germania il Plenum del Bundesverfassungsgericht ha fin dal 20 luglio 1954 (BVerfGE 4,27) statuito che i partiti politici possono far valere le loro ragioni in materia elettorale soltanto per la via dell\u2019Organstreit, che corrisponde al nostro conflitto di attribuzioni, ma una tale decisione\u00a0 pu\u00f2 arrivare solo con modifica della legge n. 87\/1953, anche se il collegamento tra partiti e legge elettorale \u00e8 consacrato dall\u2019art. 14 del dpr n. 361\/1957 e tra liste presentate alle elezioni e gruppi parlamentari dai Regolamenti parlamentari, compreso quello assai recentemente approvato dal Senato della Repubblica, che senza incidere sul divieto di mandato imperativo, che va mantenuto, \u00e8 di ostacolo alle transumanze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il conflitto di attribuzione \u00e8 lo strumento pi\u00f9 adatto, anche alla luce dell\u2019ordinanza n. 225\/2017 che ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione n. 2\/2017 e ammesso per la prima volta la possibilit\u00e0 di misure cautelari estendendo ai conflitti di attribuzione quanto previsto dagli artt 22, 35( come modificato dall\u2019art. 9 c. 4 l. n. 131 del 2003) e 40 della legge n. 87\/1953 per i giudizi di costituzionalit\u00e0 in via incidentale. A legislazione vigente la Corte Costituzionale potrebbe tenere conto che la nostra Costituzione \u00e8 l\u2019unica, tra quelle europee, nella quale la sovranit\u00e0 appartiene al popolo, che la esercita nelle\u00a0 forme e nei limiti della Costituzione (art. 1 c. 2 Cost.) e che come corpo elettorale elegge un Parlamento, i cui membri non rappresentano in primo luogo i loro elettori e\/o i territori d\u2019elezione, bens\u00ec la Nazione(art. 67 Cost.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al prossimo Parlamento spettano compiti importanti come il completamento della Corte Costituzionale, l\u2019elezione dei membri laici del CSM e, se compie il quinquennio, l\u2019elezione o la riconferma del Capo dello Stato nel 2022, oltre che contribuire alla riforma dei Trattati dell\u2019Unione europea in vista delle elezioni per il Parlamento europeo del 2019. Una legge elettorale \u00e8 stata approvata, che solleva dubbi e favorisce una diminuzione della partecipazione elettorale. Per evitare contraccolpi, che rendano ancora pi\u00f9 fragili le nostre istituzioni, sarebbe opportuno che tutte le forze politiche amanti della Costituzione, siglino al loro interno e tra di loro un Patto per la Costituzione, per la sua difesa e attuazione che abbia come guida il secondo comma dell\u2019articolo 3 Cost., per il quale \u201c\u00c8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d e come fonte di ispirazione le aspettative e le speranze, che hanno animato i cittadini e le cittadine, che hanno partecipato al referendum del 4 dicembre dello scorso anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fonte<\/strong>:<a href=\"http:\/\/temi.repubblica.it\/micromega-online\/la-costituzione-della-repubblica-e-sempre-giovane\/\">http:\/\/temi.repubblica.it\/micromega-online\/la-costituzione-della-repubblica-e-sempre-giovane\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di MICRO MEGA Pubblichiamo gli interventi di Domenico Gallo, Raniero La Valle, Alessandro Pace e Felice Besostri al convegno &#8220;La Costituzione della Repubblica \u00e8 sempre giovane&#8221; organizzato a Roma per il settantesimo anniversario della firma della Costituzione italiana su iniziativa del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. di Felice Besostri Se la Costituzione a 70 anni dalla sua firma \u00e8 \u201csempre giovane\u201d la Corte Costituzionale \u00e8 ancora pi\u00f9 giovane, perch\u00e9 sebbene prevista dalla\u00a0 legge costituzionale n.&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":77,"featured_media":37585,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/micromega-320x320.gif","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-9Ot","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37725"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/77"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37725"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37725\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37744,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37725\/revisions\/37744"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/37585"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}