{"id":41798,"date":"2018-05-10T11:30:24","date_gmt":"2018-05-10T09:30:24","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=41798"},"modified":"2018-05-10T00:18:08","modified_gmt":"2018-05-09T22:18:08","slug":"ciclone-cassazione-sulle-unit-linked-se-non-sono-polizze-allora-24-miliardi-di-contratti-sono-a-rischio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=41798","title":{"rendered":"Ciclone Cassazione sulle \u2018unit linked\u2019: se non sono polizze allora 24 miliardi di contratti sono a rischio"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>BUSINESS INSIDER ITALIA (Carlotta Scozzari)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negli ultimi anni, le societ\u00e0 del risparmio gestito e le compagnie assicurative hanno spinto l\u2019acceleratore sulle <strong>polizze vita cosiddette <em>\u201cunit linked\u201d<\/em><\/strong>, che in estrema sintesi si propongono di unire ai benefici delle polizze tradizionali quelli di un vero e proprio investimento finanziario.\u00a0Anche per questo sembra destinata\u00a0a scompaginare le carte dell\u2019intero mercato la <strong>recente sentenza della Corte di Cassazione<\/strong> che ha inquadrato le polizze di ramo III,\u00a0ossia con una forte componente finanziaria (<em>unit<\/em> e <em>index linked<\/em>),\u00a0come <strong>prodotti di investimento<\/strong>,\u00a0al pari di azioni, Bot e fondi comuni,<strong> anzich\u00e9 come assicurazioni<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"adv-Middle1-dev\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"media-image\" style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.gelestatic.it\/businessinsider\/it\/2018\/05\/AGF_EDITORIAL_2185181_pr-3.jpg\" \/><\/p>\n<dl>\n<dd>Roma 26\/01\/2018, inaugurazione dell\u2019Anno Giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione. Nella foto Sergio Mattarella, Giovanni Mammone \u2013 Pierpaolo Scavuzzo \/ AGF<\/dd>\n<\/dl>\n<\/div>\n<div id=\"adv-Bottom\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di soffermarsi sul significato della decisione della Cassazione e sulle possibili conseguenze, occorre ragionare sulle caratteristiche di questi particolari strumenti finanziari. La Consob definisce i <em>\u201cprodotti finanziario-assicurativi di tipo <strong>unit linked\u201d<\/strong><\/em> come <em>\u201cle polizze di ramo III (\u2026) le cui prestazioni principali sono <strong>direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni\u201d<\/strong><\/em>.\u00a0Mentre i <em>\u201cprodotti finanziario-assicurativi di tipo <strong>index linked\u201d<\/strong><\/em> sono <em>\u201cle polizze di ramo III (\u2026) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un approfondimento dedicato alle polizze <em>unit linked<\/em>, il Centro di ricerca e tutela del consumatore e degli utenti le descrive cos\u00ec: <em>\u201cIl denaro, cio\u00e8 il premio, che si consegna al gestore (banca, Sim o compagnia d\u2019assicurazione) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono generalmente una parte pi\u00f9 o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza \u00e8 cos\u00ec legato al rendimento del fondo; <strong>garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato non ve ne sono\u201d<\/strong><\/em>. E qui si arriva a un elemento cruciale delle <em>unit linked<\/em>: non solo non garantiscono un rendimento minimo ma nemmeno la restituzione del capitale a scadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non stupisce quindi che, in questi anni,\u00a0assicuratori e operatori del risparmio gestito le\u00a0abbiano distribuite a piene mani. Come fa notare l\u2019analista di Equita Sim Giuseppe Mapelli nella nota giornaliera del 7 maggio, le polizze <em>unit linked, \u201cche nel 2016 rappresentavano <strong>il 28% della raccolta premi complessiva<\/strong>, sono centrali nella strategia commerciale delle assicurazioni perch\u00e9, rispetto alle polizze tradizionali, presentano <strong>vantaggi in termini assorbimento di capitale<\/strong> e di gestione dell\u2019asset allocation<\/em> (la distribuzione delle diverse attivit\u00e0 finanziarie all\u2019interno del portafoglio, <em>ndr<\/em>) <em>nell\u2019attuale scenario dei tassi\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 proprio\u00a0la mancata garanzia di restituzione del capitale l\u2019elemento determinante che ha convinto la Cassazione a inquadrare le polizze di ramo III\u00a0come contratti di investimento: <em><strong>\u201cMancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza<\/strong> e dunque la natura assicurativa del prodotto<\/em> \u2013 si legge nella sentenza della corte suprema che su questo punto richiama la precedente sentenza della corte d\u2019appello di Milano del gennaio del 2016 \u2013 <em>il prodotto oggetto dell\u2019intermediazione <strong>deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario<\/strong> da parte di coloro che figurano come assicurati\u201d<\/em>.<\/p>\n<div class=\"media-image\" style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.gelestatic.it\/businessinsider\/it\/2018\/05\/cassazione.jpg\" \/><\/p>\n<dl>\n<dd>Uno dei passaggi chiave della sentenza di Cassazione sulle polizze di ramo III<\/dd>\n<\/dl>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, il caso da cui \u00e8 scaturita la sentenza della Cassazione \u00e8 pi\u00f9 complicato, perch\u00e9 riguarda un cliente che aveva sottoscritto una polizza di ramo III\u00a0<strong>tramite una societ\u00e0 fiduciaria<\/strong> che a sua volta aveva realizzato l\u2019investimento finanziario. Ebbene, la Cassazione ha stabilito che <em>\u201cuna volta che si assuma quale investitore non la societ\u00e0 fiduciaria ma la persona fisica del fiduciante, l\u2019adempimento degli obblighi dell\u2019intermediario finanziario <strong>deve essere valutato nei confronti di quest\u2019ultimo e non nei confronti della societ\u00e0 fiduciaria\u201d<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cLa prima conseguenza<\/em> \u2013 osserva l\u2019avvocato consulente dell\u2019Aduc Marco Solferini \u2013 <em>\u00e8 che l\u2019adempimento delle regole dell\u2019intermediario finanziario non dovr\u00e0 essere quello riservato all\u2019operatore qualificato (in questo caso la societ\u00e0 fiduciaria). <strong>Si dovr\u00e0 invece fare riferimento alla persona fisica dell\u2019investitore<\/strong>. Il che significa <strong>aprirsi a tutta una serie di cautele e di tutele che sono proprie della salvaguardia dell\u2019investitore inteso come cliente<\/strong> il quale non possiede, di norma, tutte quelle competenze che si danno invece per ragionevolmente certe in capo ad un operatore qualificato. Ne deriva quindi un utilizzo distorto dei termini contrattuali richiamati (polizza anzich\u00e9 investimento) e una conseguente <strong>asimmetria informativa<\/strong> relativa al fatto che lo stesso investimento nemmeno viene sottoposto ai rigorosi modelli di informazione previsti per salvaguardare dal rischio il cliente investitore\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Insomma, sembra di capire che in questo caso la polizza di ramo III<i>\u00a0<\/i>\u00e8 stata \u201cpiazzata\u201d a un cliente che tuttavia non \u00e8 stato messo <strong>nelle condizioni di apprendere appieno le caratteristiche e quindi il rischio del prodotto<\/strong> che stava acquistando. Se per\u00f2, da una parte, l\u2019inquadramento di queste polizze <em>linked<\/em>\u00a0come contratti di investimento getta ombre sulle informazioni trasmesse\u00a0dall\u2019intermediario al sottoscrittore, dall\u2019altra, rischia di mettere in discussione tutta <strong>una serie di vantaggi<\/strong> che rende questi strumenti interessanti anche per il cliente (e non soltanto, come visto, per il venditore). Mapelli di Equita elenca questi benefici nella nota del 7 maggio:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>trattamento in sede successoria, tenuto conto che <strong>le polizze sono escluse dall\u2019asse ereditario<\/strong>;<\/li>\n<li>esclusione dall\u2019azione esecutiva (<strong>impignorabilit\u00e0<\/strong>);<\/li>\n<li><strong>tassazione<\/strong>, visto che le <em>unit linked<\/em> sono tassate a scadenza a differenza ad esempio delle gestioni patrimoniali.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cLa posizione della Cassazione<\/em> \u2013 osserva l\u2019avvocato Giovanni Franchi dello Studio Bdf \u2013 <em><strong>non rappresenta una novit\u00e0<\/strong>. Nelle cause che ho seguito, sia in tribunale sia in corte d\u2019appello e riguardanti polizze sia italiane sia estere, questi prodotti sono sempre stati inquadrati come contratti di intermediazione finanziaria. E in quanto tali\u00a0tende a scattare\u00a0la nullit\u00e0 del contratto per difetto di forma perch\u00e9 <strong>manca la redazione per iscritto del contratto generale di investimento<\/strong> come prescritto dall\u2019articolo 23 del Tuf, che disciplina tutti i rapporti tra cliente e intermediario\u201d<\/em>. Insomma, \u00e8 evidente che potenzialmente la portata della sentenza della Cassazione \u00e8 dirompente: se tutte le polizze di ramo III dovessero essere inquadrate come investimenti finanziari anzich\u00e9 come assicurazioni, <strong>tutti i contratti stipulati in questi anni potrebbero\u00a0essere messi in discussione<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"media-image\" style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.gelestatic.it\/businessinsider\/it\/2018\/05\/AGF_EDITORIAL_2157163_pr-2.jpg\" \/><\/p>\n<dl>\n<dd>Roma 28\/11\/2017, convegno promosso dall\u2019Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici. Nella foto Maria Bianca Farina \u2013 Pierpaolo Scavuzzo \/ AGF<\/dd>\n<\/dl>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal canto suo, l\u2019Ania, l\u2019<strong>Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici<\/strong>, ha gettato acqua sul fuoco, sminuendo la portata della sentenza della Cassazione e precisando che <strong><em>\u201csi riferisce a un caso specifico\u201d<\/em><\/strong> e non mette a repentaglio un mercato che in Italia, secondo stime, vale la bellezza\u00a0<strong>24 miliardi<\/strong>. <em>\u201cLa sentenza<\/em> \u2013 commenta l\u2019Ania, guidata da Maria Bianca Farina \u2013 <em>non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma <strong>si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una societ\u00e0 fiduciaria\u201d<\/strong><\/em>. Un caso in cui si registrarono <em>\u201cerrori di trasparenza e di comportamento\u201d<\/em> su un singolo prodotto.\u00a0A giudizio dell\u2019associazione, quindi, <em><strong>\u201cnon si rilevano nella pronuncia della suprema corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo<\/strong> con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro gi\u00e0 allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mapelli di Equita, nella nota \u201ca caldo\u201d del 7 maggio, aveva messo in guardia che <em>\u201cle conseguenze della sentenza (della Cassazione) andranno valutate nel dettaglio, ma certamente <strong>nel breve l\u2019attivit\u00e0 commerciale<\/strong> (di assicurazioni e operatori del risparmio gestito) <strong>subir\u00e0 un rallentamento\u201d<\/strong><\/em>. Salvo poi correggere in parte il tiro dopo la presa di posizione dell\u2019Ania:<em> \u201cNel complesso<\/em> \u2013 scrive Mapelli nella nota dell\u20198 maggio \u2013 <em>rimaniamo dell\u2019idea che la sentenza possa <strong>creare nel breve qualche incertezza fino a chiarimenti definitivi soprattutto da parte delle autorit\u00e0 fiscali<\/strong> (in merito alla tassazione e al trattamento in sede di successione), ma la portata \u00e8 inferiore a quanto si poteva ipotizzare ieri\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fonte: <a href=\"https:\/\/it.businessinsider.com\/polizze-vita-unit-linked-nel-caos-dopo-la-sentenza-della-cassazione-che-le-inquadra-come-investimenti\/\">https:\/\/it.businessinsider.com\/polizze-vita-unit-linked-nel-caos-dopo-la-sentenza-della-cassazione-che-le-inquadra-come-investimenti\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di BUSINESS INSIDER ITALIA (Carlotta Scozzari) &nbsp; Negli ultimi anni, le societ\u00e0 del risparmio gestito e le compagnie assicurative hanno spinto l\u2019acceleratore sulle polizze vita cosiddette \u201cunit linked\u201d, che in estrema sintesi si propongono di unire ai benefici delle polizze tradizionali quelli di un vero e proprio investimento finanziario.\u00a0Anche per questo sembra destinata\u00a0a scompaginare le carte dell\u2019intero mercato la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha inquadrato le polizze di ramo III,\u00a0ossia con una&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":86,"featured_media":40332,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/20604581_495184997485622_9119657138731508361_n.png","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-aSa","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41798"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/86"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=41798"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41798\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41800,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41798\/revisions\/41800"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/40332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=41798"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=41798"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=41798"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}