{"id":45911,"date":"2018-11-10T11:30:51","date_gmt":"2018-11-10T10:30:51","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=45911"},"modified":"2018-11-10T09:51:45","modified_gmt":"2018-11-10T08:51:45","slug":"come-cambiano-i-contratti-a-tempo-determinato-col-dl-dignita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=45911","title":{"rendered":"Come cambiano i contratti a tempo determinato col dl Dignit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Di <strong>LETTERA 43 (Carlo Terzano)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Dopo il periodo di transizione, dal primo novembre\u00a0tutti i rinnovi sono disciplinati dalla nuova norma. Ecco cosa bisogna sapere.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">Le recenti riforme sul\u00a0<strong>mondo del lavoro<\/strong>\u00a0hanno dato s\u00ec una spinta all&#8217;<strong>occupazione<\/strong>, ma a quella<strong>\u00a0precaria<\/strong>. Secondo gli ultimi dati dell&#8217;Istat, a settembre il ritorno dalle ferie \u00e8 stato particolarmente amaro per i lavoratori con\u00a0<strong>contratto dipendente a tempo indeterminato<\/strong>\u00a0dato che si sono ridotti ulteriormente di 77 mila unit\u00e0 rispetto ad agosto e di 184 mila unit\u00e0 sull&#8217;anno precedente. Sono aumentati ancora, invece, i lavoratori\u00a0<strong>a termine<\/strong>, con una crescita di 27 mila posti su agosto e di 368 mila unit\u00e0 sul 2017. Ormai i precari italiani sono un vero e proprio esercito: oltre 3 milioni. Ma con novembre si cambia: almeno mezzo milione di\u00a0<strong>contratti<\/strong>\u00a0(e, dunque, altrettanti lavoratori, prevalentemente\u00a0<strong>under-35<\/strong>) sar\u00e0 interessato dall&#8217;<strong>inasprimento legislativo<\/strong>\u00a0rappresentato\u00a0<strong>decreto Dignit\u00e0<\/strong>\u00a0(leggi anche:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lettera43.it\/it\/articoli\/cronaca\/2018\/11\/08\/dl-dignita-lavoro-indennita-licenziamento\/226258\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La Consulta ha bocciato la norma del dl dignit\u00e0 sui licenziamenti<\/a>) che mira a\u00a0<strong>stabilizzare<\/strong>\u00a0la base occupazionale disincentivando il ricorso a forme contrattuali limitate nel tempo. Ma \u00e8 davvero cos\u00ec? Per capirlo e comprendere nel dettaglio cosa cambia,\u00a0<em>Lettera43.it<\/em>\u00a0si \u00e8 rivolta ad<strong>\u00a0Andrea Brunelli<\/strong>, avvocato esperto di diritto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00abIl Dl 87\/2018,\u00a0<em>Disposizioni urgenti per la dignit\u00e0 dei lavoratori e delle imprese<\/em>, poi convertito in\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2018\/08\/11\/18G00122\/sg\">Legge 9 agosto 2018, n. 96<\/a>, ha un contenuto molto variegato\u00bb, spiega Brunelli del Foro di Genova, \u00abspazia dal riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato a misure per contrastare la\u00a0<strong>delocalizzazione produttiva<\/strong>, da misure contro il\u00a0<strong>gioco d&#8217;azzardo<\/strong>\u00a0ad alcune norme per la\u00a0<strong>semplificazione fiscale<\/strong>\u00bb. Il legale evidenzia alcune critiche all&#8217;<strong>impianto normativo<\/strong>: \u00abLa tecnica normativa utilizzata, nell&#8217;ambito lavoristico del decreto, \u00e8 quella della sostituzione: viene modificato il D. lgs 81\/2015. Questo vuol dire che alcune parole o frasi indicati nel decreto dignit\u00e0 sostituiscono o si aggiungono alla precedente normativa, con conseguente difficolt\u00e0 a comprendere fin dalla prima lettura il contenuto effettivo della norma\u00bb.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">TRE NOVIT\u00c0 PER IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Venendo invece al\u00a0<strong>contenuto specifico<\/strong>\u00a0della norma, \u00absono essenzialmente tre le innovazioni principali che andranno a riguardare, da questo mese (novembre 2018) il lavoro a tempo determinato\u00bb, continua Brunelli. \u00abAnzitutto, solo il primo contratto a termine potr\u00e0 essere &#8220;<strong>acausale<\/strong>&#8220;, cio\u00e8 privo di una specificazione sulle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino l\u2019apposizione del termine al contratto e per un periodo massimo di 12 mesi\u00bb. \u00abInoltre\u00bb, aggiunge il legale, \u00abla\u00a0<strong>durata complessiva<\/strong>\u00a0del rapporto a termine fra un lavoratore e il medesimo datore, comprese le proroghe, non potr\u00e0 essere superiore a 24 mesi, mentre \u2013 \u00e8 fondamentale ricordarlo \u2013 nella precedente normativa erano 36 e, infine, le\u00a0<strong>proroghe<\/strong>\u00a0potranno essere al massimo quattro, contro le cinque ante riforma\u00bb. \u00abLa norma\u00bb, prosegue il legale, \u00abprevede espressamente che, oltre il termine temporale di 12 mesi, il rapporto a termine potr\u00e0 essere rinnovato solo in presenza di una delle seguenti causali:\u00a0<strong>esigenze temporanee e oggettive<\/strong>, estranee all&#8217;ordinaria attivit\u00e0, esigenze di<strong>\u00a0sostituzione\u00a0<\/strong>di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a\u00a0<strong>incrementi temporanei<\/strong>, significativi e non programmabili, dell&#8217;<strong>attivit\u00e0 ordinaria<\/strong>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00c8, insomma, un ritorno alla\u00a0<strong>situazione precedente al 2015<\/strong>, come rileva Brunelli: \u00abSi potrebbe proprio dire che tornano in vigore le vecchie causali abolite nel 2015, con probabile aumento del contenzioso: le definizioni legislative sono vaghe e non sempre il lavoratore ha in mano gli strumenti per comprendere le dinamiche aziendali e per capire quando la causale \u00e8 giustificata oppure no. In caso di causale apposta<strong>\u00a0illegittimamente<\/strong>, infatti, il rapporto a tempo si convertir\u00e0 in un rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 12esimo mese e un giorno di lavoro. Questo\u00a0<strong>margine di incertezza<\/strong>\u00a0probabilmente render\u00e0 pi\u00f9 difficile la proroga dei contratti alla scadenza del primo anno\u00bb. Non sembrano invece esserci difficolt\u00e0 circa il nuovo limite del 30% di\u00a0<strong>lavoratori flessibili,<\/strong>\u00a0inteso come \u201csomma\u201d di lavoratori a tempo determinato e\u00a0<strong>somministrati\u00a0<\/strong>rispetto al totale di quelli arruolati con contratto a tempo indeterminato. \u00abApparentemente\u00bb, spiega l&#8217;avvocato, \u00ab\u00e8 una norma che non dovrebbe generare particolari problematiche: il contratto a termine \u00e8 valido a patto che l&#8217;azienda occupi meno del 30% dei lavoratori con rapporti &#8220;non stabili&#8221; rispetto al suo organico complessivo; in caso di superamento della quota del 30%, il rapporto si considera a tempo indeterminato\u00a0<em>ab origine<\/em>\u00bb.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">A CHI SI APPLICA IL DECRETO DIGNIT\u00c0<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00abIl decreto Dignit\u00e0\u00bb, conclude Brunelli, \u00abha previsto un cosiddetto &#8220;<strong>periodo transitorio<\/strong>&#8221; che \u00e8 andato dal 14 luglio a pochi giorni fa, il 31 ottobre scorso. In quella forbice temporale, i contratti a tempo potevano essere rinnovati secondo quanto disposto dalla<strong>\u00a0vecchia disciplina<\/strong>. Dal primo novembre, per\u00f2, tutti i rinnovi sono disciplinati dalla nuova norma\u00bb. Quindi, in\u00a0<strong>sede di rinnovo<\/strong>, attenzione a quanto vi verr\u00e0 proposto da ora in poi perch\u00e9, come specifica il legale, \u00abse un lavoratore con un contratto a termine riceve una proposta di rinnovo o proroga si applicheranno le regole sulle causali appena specificate\u00bb. Di contro, il decreto Dignit\u00e0 non riguarda tutti i contratti di lavoro: \u00abNon rientrano in questa disciplina i\u00a0<strong>contratti stagionali<\/strong>. Questo significa che potranno essere rinnovati o prorogati senza la necessit\u00e0 di indicare una causale\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fonte:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lettera43.it\/it\/articoli\/economia\/2018\/11\/10\/decreto-dignita-contratti-tempo-determinato\/226296\/\">https:\/\/www.lettera43.it\/it\/articoli\/economia\/2018\/11\/10\/decreto-dignita-contratti-tempo-determinato\/226296\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di LETTERA 43 (Carlo Terzano) &nbsp; &nbsp; Dopo il periodo di transizione, dal primo novembre\u00a0tutti i rinnovi sono disciplinati dalla nuova norma. Ecco cosa bisogna sapere. Le recenti riforme sul\u00a0mondo del lavoro\u00a0hanno dato s\u00ec una spinta all&#8217;occupazione, ma a quella\u00a0precaria. 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