{"id":45967,"date":"2018-11-13T10:00:40","date_gmt":"2018-11-13T09:00:40","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=45967"},"modified":"2018-11-13T08:06:37","modified_gmt":"2018-11-13T07:06:37","slug":"ancora-sul-progetto-di-abolizione-della-prescrizione-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=45967","title":{"rendered":"Ancora sul progetto di abolizione della prescrizione penale"},"content":{"rendered":"<p><strong>di ILPONTE (Massimo Jasonni)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gi\u00e0 abbiamo avuto occasione di <a href=\"https:\/\/www.ilponterivista.com\/blog\/2018\/11\/05\/schizofrenia-politica-e-prescrizione-del-reato\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">scrivere<\/a>, sulle pagine di questa rivista telematica, in merito al progetto pentastellato di riforma dell\u2019istituto della prescrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La prescrizione, quale rinuncia dello Stato alla potest\u00e0 di pretendere e di eseguire una punizione penale, ha origini antiche, per poi rispondere a una definitiva conquista della modernit\u00e0 europea. Calamandrei ne colse l\u2019essenza nel dire della dote principale del giudice, l\u2019umilt\u00e0, come coscienza dell\u2019insufficienza dello strumento giuridico e come opportunit\u00e0 di fissare legislativamente modalit\u00e0 e termini al corso della giustizia. Per intenderci: l\u2019Etica e la Storia hanno la memoria lunga, non possono dimenticare; viceversa, l\u2019esperienza del diritto risulta tanto pi\u00f9 valida ed efficace, quanto pi\u00f9 sa di essere, come la vita dell\u2019uomo, a termine. Non a caso alle spalle delle procedure penali depauperate da confini cronologici stanno o il dogmatismo inquisitorio di matrice controriformistica, o un assolutismo statalistico che, nelle forme dell\u2019imperialismo e del nazionalismo, fu nemico del pensiero di Cesare Beccaria e dello Stato democratico di diritto, che ne venne.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Appena un cenno di storia, con buona pace di chi si illude di poter cambiare il mondo senza ricorrere all\u2019ausilio di questa \u201cmaestra di vita\u201d. \u00c8 il diritto romano che dapprima stabilisce, per giurisprudenza, confini temporali per le varie fasi del processo penale; poi, avvedendosi del pericolo di un\u2019eccessiva prolissit\u00e0 delle cause, conferma limiti di legge invalicabili all\u2019accusatore per esaurire l\u2019attivit\u00e0 istruttoria. Con Costantino si propose il termine di un anno; in un secondo tempo, con Giustiniano, lo si estese a due anni. L\u2019esperienza classica aiuta nella riflessione politica, anche perch\u00e9 in essa si tende saggiamente a distinguere tra prescrizione del reato e prescrizione della pena inflitta: l\u2019illecito si prescrive, ma la sanzione definitivamente irrogata deve essere scontata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non sorprende, allora, che il diritto barbarico ignori la prescrizione, fatte salve le rare eccezioni importate dal diritto romano. Altrettanto significativo \u00e8 che il diritto penale della Chiesa cattolica disconosca la prescrizione, e ci\u00f2 in ragione dell\u2019impronta spirituale che l\u2019ordine canonistico attribuisce al raggiungimento di una verit\u00e0 assoluta, a qualunque costo, fosse pure al prezzo di una confessione estorta. Qui giudice \u00e8 il pontefice, o una figura giurisdizionale da questi delegata, che parla a nome di Dio, non gi\u00e0 del popolo sovrano come la rivoluzione francese avrebbe imposto. I delitti contro la fede sono imprescrittibili ed \u00e8 a una tradizione ermeneutica casistica e probabilistica che si affida il giudizio su fattispecie penali passibili di eccezioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nell\u2019ordine laico delle cose tutto ci\u00f2 \u00e8 impensabile, per violazione, tra l\u2019altro, del principio della certezza del diritto. Lo sbiadirsi o la perdita della memoria di quanto \u00e8 avvenuto a troppa distanza di tempo dalla commissione del reato rappresenta dato di fatto che un ordinamento a base democratica non pu\u00f2 fingere di non vedere. Quello che accade al di fuori di quest\u2019ordine pubblico \u00e8 vendetta privata intollerabile o esercizio arbitrario delle proprie ragioni: ipotesi su cui gi\u00e0 soffia oggi il vento della riformata normazione della legittima difesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Una siffatta impostazione culturale, allergica, da un lato, al dogmatismo clericale e, d\u2019altro lato, all\u2019assolutismo statuale, si riscontra anche nello spirito e nella lettera della nostra Costituzione repubblicana. In essa tutto depone, con particolare riscontro negli articoli 3, 27 e 111, per una concezione della sovranit\u00e0 che si traduce in ragionevolezza dell\u2019azione penale e in eguaglianza non solo formale, di fronte alla legge, ma anche sostanziale, da intendersi nel senso della rimozione degli ostacoli che limitano lo sviluppo della personalit\u00e0, dei cittadini. Su queste basi \u00e8 da condividersi l\u2019intervento di Tullio Padovani, che, in un\u2019intervista a \u00abIl Dubbio\u00bb del 1\u00b0 novembre scorso, ha parlato, per il progetto di cancellazione della prescrizione, di uno \u00absgorbio che non pu\u00f2 passare al vaglio di costituzionalit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il processo penale, rectius un processo penale civile e moderno, sorride all\u2019idea dell\u2019eternit\u00e0. Ha bene a mente le furibonde invettive di Pascal all\u2019indirizzo dei padri gesuiti. Correva in allora la seconda met\u00e0 del Seicento, ma la nostra \u00e8 evidentemente rimasta, per dirla con Salvemini, una repubblica papalina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bisogna equilibrare gli organici, integrando il numero dei magistrati ove sia necessario; bisogna sanzionare sul piano disciplinare i fannulloni; bisogna contenere gli abusi forensi, come si \u00e8 fatto introducendo la sospensione del decorso del termine di prescrizione in ipotesi di rinvio chiesto dalla parte. Non serve demonizzare l\u2019istituto della prescrizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fonte: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.ilponterivista.com\/blog\/2018\/11\/09\/ancora-sul-progetto-di-abolizione-della-prescrizione-penale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ilponterivista.com\/blog\/2018\/11\/09\/ancora-sul-progetto-di-abolizione-della-prescrizione-penale\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ILPONTE (Massimo Jasonni) &nbsp; Gi\u00e0 abbiamo avuto occasione di scrivere, sulle pagine di questa rivista telematica, in merito al progetto pentastellato di riforma dell\u2019istituto della prescrizione. La prescrizione, quale rinuncia dello Stato alla potest\u00e0 di pretendere e di eseguire una punizione penale, ha origini antiche, per poi rispondere a una definitiva conquista della modernit\u00e0 europea. 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