{"id":47564,"date":"2019-01-10T00:47:26","date_gmt":"2019-01-09T23:47:26","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=47564"},"modified":"2019-01-09T21:48:57","modified_gmt":"2019-01-09T20:48:57","slug":"responsabilita-a-carico-del-lavoratore-in-materia-di-sicurezza-un-cancro-spacciato-per-neo-di-bellezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=47564","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 a carico del lavoratore in materia di sicurezza: un cancro spacciato per neo di bellezza"},"content":{"rendered":"<div class=\"_1i6a\">\n<div class=\"_4po3 _4poa\">\n<div class=\"_4po5\">\n<div class=\"_4po8\">\n<div class=\"_4po9\">\n<div>\n<div class=\"_4tdt _ua1\">\n<div class=\"_ua2\">\n<div class=\"_4tdv\">\n<div class=\"_5wd4 _1nc7\">\n<div class=\"._1dlq _h8t\">\n<div class=\"_5wd9 direction_ltr clearfix\">\n<div class=\"_1e-x _n4o\">\n<div class=\"_3_bl\">\n<div class=\"_5w1r _3_om _5wdf\">\n<div class=\"_4gx_\">\n<div>di ANTONIO PERCOCO (FSI Brescia) e MARCELLO VEZZOLI (FSI Brescia)<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti noto come <em>Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro<\/em>, fin dalla data della sua entrata in vigore \u00e8 stato dipinto a reti unificate come un prestigioso fiore all&#8217;occhiello del nostro ordinamento giuridico. Il sentire di gran lunga prevalente, in merito a tale strumento normativo, \u00e8 condensabile grosso modo nella seguente opinione: &#8220;Il Decreto 81 personifica un grande traguardo storico raggiunto dalla nostra legislazione, ma ahinoi risulta costantemente disatteso e aggirato da un sistema mistificatore e deviato. Se esso fosse attuato fedelmente, le cose andrebbero certamente per il meglio&#8221;. <\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Stando cos\u00ec le cose, potremmo anche considerare concluso il nostro intervento e salutarci, scontenti, ma alleviati dal tarlo del dubbio. In fondo, in quest&#8217;ottica si tratterebbe della solita tiritera sulla disonest\u00e0, corruzione e sulle proverbiali inefficienze nostrane, con buona pace della trib\u00f9 giustizialista di estrazione qualunquista e pentastellata. <\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Purtroppo, la situazione, per come la discerniamo noi, ancorch\u00e9 prima facie si presenti tutt&#8217;altro che complessa, in realt\u00e0 lo \u00e8, eccome! <\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Anzitutto, in via preliminare, ci premuriamo di esordire rammentando ai lettori, e a noi stessi, una considerazione giuridica di valenza universale: il monumentale Decreto 81 (306 articoli e 51 allegati), al pari di ogni altro dispositivo normativo, deve certamente essere l&#8217;oggetto teorico di un&#8217;attenta esegesi dottrinale, ma, ancor pi\u00f9, al fine di esser compreso al meglio in tutte le sue implicazioni, necessita di esser vissuto al suo interno, calandone l&#8217;impianto normativo nella totalit\u00e0 sociale, economica, giuridica, di cui \u00e8 partizione integrante ed espressione istituzionale. <\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Addentrandoci pi\u00f9 a fondo nel merito del tema, rileviamo che uno dei jolly concettuali, pi\u00f9 inflazionisticamente giocati dai suoi entusiasti estimatori, riposa nel <em>refrain<\/em> retorico secondo cui il gran vanto epocale di questa importante fonte normativa si situerebbe presuntivamente nella mirabile svolta, propinataci con toni altisonanti come rivoluzionaria, costituita dall&#8217;aver finalmente coinvolto i lavoratori medesimi, direttamente interessati, nel registro delle responsabilit\u00e0 principali attinenti alla cura dei beni pubblici della sicurezza e della prevenzione (e quindi del loro stesso diritto alla salute), elevandoli finalmente al proprio legittimo rango di protagonisti, tanto che, al termine della sviolinata, ci sentiremmo quasi incitati a gridare coralmente &#8220;fiat lux&#8221;.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_40qi\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_4tdt _ua1\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"_ua2\">\n<div class=\"_4tdv\">\n<div class=\"_5wd4 _1nc7\">\n<div class=\"._1dlq _h8t\">\n<div class=\"_5wd9 direction_ltr clearfix\">\n<div class=\"_1e-x _n4o\">\n<div class=\"_3_bl\">\n<div class=\"_5w1r _3_om _5wdf\">\n<div class=\"_4gx_\">\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Lungi dal farci incantare dalle tante cerimonie e sventolii di bandiere <em>mainstream,<\/em> riteniamo piuttosto doveroso interrogarci sull&#8217;effettivo inverarsi di questa apparentemente decisiva novit\u00e0 e, in caso affermativo, su quanto essa abbia concretamente recato servigio al bene degli stessi lavoratori e della collettivit\u00e0 nazionale, potenziando di diritto e di fatto il livello delle protezioni complessive. <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Senza far troppi misteri, anticipiamo subito seccamente come la nostra valutazione a questo riguardo sia assai negativa. <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">La tesi che abbiamo scelto di caldeggiare (nell&#8217;economia della quale questo intervento vuole essere piccola anticipazione, a mo&#8217; di preludio in vista di futuri approfondimenti) maturata sulla scorta di una ventennale esperienza sul campo, dapprima nelle sole vesti di operai, successivamente anche in quelle di RLS (Rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza) e di Rappresentanti sindacali, \u00e8 volta a suscitare il dubbio che questa peculiarit\u00e0, spacciata sovente per punto di forza baricentrico del Testo Unico, nonch\u00e9 suo cuore pulsante, tale da essere assimilata ad un virtuoso traguardo autotutelare messo a disposizione del popolo dei lavoratori, sia invero una minacciosa sofisticheria che, all&#8217;ombra dei propositi dichiarati, tradisce mortalmente gli stessi, costituendone, invece, gravissimo <em>vulnus.<\/em> <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Anzitutto, volendoci meglio addentrare nei contenuti, alla domanda se sia stata in effetti incorporata nel Testo Unico questa supposta previsione di maggior coinvolgimento nella sfera delle responsabilit\u00e0 della classe lavoratrice subordinata, rispondiamo affermativamente. Contrariamente, all&#8217;interrogativo se tale mutamento abbia recato effettivo giovamento alla stessa, purtroppo, non potremmo rispondere in altro modo che negativamente.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_40qi\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_4tdt _ua1\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"_ua2\">\n<div class=\"_4tdv\">\n<div class=\"_5wd4 _1nc7\">\n<div class=\"._1dlq _h8t\">\n<div class=\"_5wd9 direction_ltr clearfix\">\n<div class=\"_1e-x _n4o\">\n<div class=\"_3_bl\">\n<div class=\"_5w1r _3_om _5wdf\">\n<div class=\"_4gx_\">\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Osserviamo, in prima battuta, come lo statuto concettuale fatto proprio dalla vulgata miri a propagandare surrettiziamente la tesi secondo cui, a lavoratori maggiormente coinvolti nelle proprie vicende sensibili (quali sicurezza, igiene e prevenzione in materia di salute psicofisica), essendo essi i principali attori interessati, sar\u00e0 riconosciuta l&#8217;effettivit\u00e0 del sacrosanto diritto di salvaguardare i suddetti beni, elevando le persone fisiche coinvolte a quel che si presume essere il tanto sospirato ruolo di decisori di ultima istanza. Ambiziosa e lodevole conquista, verrebbe da sentenziare! Quale lavoratore, infatti, non avvertir\u00e0 come pregnante l&#8217;interesse a proteggere se stesso, la propria integrit\u00e0 psicofisica, il proprio benessere e, quindi, la stessa sua vita? Di pi\u00f9: laddove il soggetto non operasse correttamente seguendo questo virtuoso indirizzo, non sarebbe forse congruo, anche moralmente, incorresse almeno in parte nelle conseguenze legalmente previste? <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Argomentazioni a colpo d&#8217;occhio suggestive e niente affatto facili da smontare, nondimeno, come ben sappiamo, il diavolo gioca a nascondino proprio nei dettagli. Giunti a questo punto, suggeriremmo di arretrare di un passo e rifocalizzare l&#8217;attenzione sull&#8217;affermazione di principio pronunciata dianzi, la quale, ricordiamo, ci ha esortato ad aver sempre cura di contestualizzare, qualsivoglia fonte normativa, nella vastit\u00e0 della propria cornice di riferimento. Ragion per cui, \u00e8 altamente raccomandabile volgere lo sguardo all&#8217;effettivo contesto, complessivamente inteso, nella fattispecie riservando un particolare riguardo al paesaggio giuslavoristico nostrano. <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">In vista di questo scopo, riteniamo utile riflettere attentamente su come, nell&#8217;intimo di una dimensione autotutelare funzionale a perseguire una sorta di virtuosa autodeterminazione dei soggetti, sia di necessit\u00e0 postulata la libert\u00e0 del soggetti stessi di poter esercitare, senza condizionamenti di sorta, i propri diritti e, si badi bene, anche i propri doveri, per cui, in virt\u00f9 di tale asserto, ci domandiamo: potrebbe forse dirsi abilitato a rivendicare tale condizione di autonomia decisionale un attore che, putacaso, non godesse della piena libert\u00e0, ma essa si trovasse per lui in qualche modo materialmente contratta, limitata o addirittura esclusa?<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_40qi\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_4tdt _ua1\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"_ua2\">\n<div class=\"_4tdv\">\n<div class=\"_5wd4 _1nc7\">\n<div class=\"._1dlq _h8t\">\n<div class=\"_5wd9 direction_ltr clearfix\">\n<div class=\"_1e-x _n4o\">\n<div class=\"_3_bl\">\n<div class=\"_5w1r _3_om _5wdf\">\n<div class=\"_4gx_\">\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Orbene, prendendo in esame il nostro ordinamento, \u00e8 utile ricordare fino alla noia come esso sia addivenuto, a seguito di un&#8217;<em>escalation<\/em> legislativa ultraventennale progredita a tambur battente, a uno stato di dilagante &#8220;flessibilizzazione&#8221; del mercato del lavoro, mediante un burrascoso proliferare di tipologie contrattuali, bench\u00e9 marginalmente diversificate, tutte quante puntualmente caratterizzate dal comune denominatore della determinazione di durata (i cosiddetti contratti a termine) integranti una vera e propria esondazione del fenomeno della precarizzazione a tappeto (non men gravi i recenti sciagurati smantellamenti chiamati eufemisticamente riforma dell&#8217;Art. 18, rubricati con la scandalosa dizione &#8220;Tutele crescenti&#8221;) colpevoli di avere impotentemente esposto enormi masse di lavoratori (via via rese sempre pi\u00f9 sterminate dal copioso rimpolpamento dell&#8217;esercito industriale, a seguito dei ben noti oceanici flussi migratori) all&#8217;arbitrio del capitale globalizzato e allo strapotere della rendita finanziaria. <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Le derive drammatiche di questo inglorioso capitolo storico, hanno conclamato e coronato definitivamente la luttuosa stagione del tramonto dei diritti sociali, trafiggendo il cuore del diritto sociale per eccellenza; il <em>sancta sanctorum<\/em> dei diritti sociali, condizione imprescindibile, asse portante e volano virtuoso, posto a garanzia dell&#8217;effettivit\u00e0 di tutti gli altri diritti, ossia IL DIRITTO AL LAVORO, il quale, svuotato della sua linfa assiologica, diviene LAVORO SERVILE A TUTTI GLI EFFETTI, in quanto tale intimamente desostanzializzato della sua vitale radice di libert\u00e0, costituzionalmente considerata. <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Volendo tirare le prime somme, approssimandoci verso la conclusione del ragionamento e sempre orientati verso una visione olistica, nel caso di specie, non nascondiamo la nostra propensione a sposare la tesi dell\u2019esplosivit\u00e0 dirompente, distruttiva, generata dal combinato disposto tra l\u2019innegabile devitalizzazione dell&#8217;anzidetta libert\u00e0 di autodeterminarsi (patita appunto dal lavoratore massificato e globale moderno, stabilmente precario) e la fonte normativa in discorso (all&#8217;opposto improntata e retta formalmente dal principio guida della libert\u00e0 del lavoratore di autodeterminarsi) garantendogli impositivamente, senza se e senza ma, autonoma tutela della propria persona, tramite l&#8217;estrinsecazione del diritto\/dovere di controllo, vigilanza, segnalazione e finanche rifiuto di rendere la prestazione, in caso sia presente un \u201coggettivo&#8221; rischio. <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Ebbene, a ragion veduta, enunciamo quanto tale binomio si sia dimostrato esiziale, integrando una gravissima \u00e8 subdola forma di discrasia tra diritto formale e diritto sostanziale, responsabilizzando proditoriamente la massa dei soggetti lavoratori, resi sempre pi\u00f9 precari ed esposti in qualit\u00e0 di detentori della sola nuda vita, ad agire obbligatoriamente in via personale, mettendoci per cos\u00ec dire la faccia, pur non disponendo affatto dei mezzi stessi della libert\u00e0 in quanto aggiogati al carro dell\u2019arbitrario potere decisionale padronale. Lavoratori, perci\u00f2 stesso, resi indifesi dinanzi allo scontato, quasi inevitabile, verificarsi dei bombardamenti ritorsivi di chi li comanda, perpetrabili dietro l&#8217;egida di una impenetrabile guarentigia di impunit\u00e0. <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\"><span class=\"_5yl5\">Tali riscontri documentano, altres\u00ec, il logico imporsi, nei procedimenti istruttori di infortunio, di responsabilit\u00e0 giuridiche ultradiluite la cui massa critica andr\u00e0, peraltro, a gravare sempre pi\u00f9 con maggiore incidenza sugli anelli deboli della catena socio produttiva, i quali, strangolati in questa tagliola e incalzati dalla pressione di ritmi produttivi sempre pi\u00f9 vertiginosi, in ragione di tali motivazioni, non potendosi non accollare i suddetti rischi legali, saranno incrementalmente sempre pi\u00f9 soggetti al deprecabile accadimento di infortuni lavorativi, accettando per soprammercato di spalmare anche su se stessi responsabilizzazioni indebite, che, a rigor di logica, dovrebbero gravare preponderantemente (ovviamente salvo i casi particolari di dolo e colpa grave) su una classe datoriale sempre pi\u00f9 prepotentemente dotata di potere decisionale e disciplinare.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_40qi\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_4tdt _ua1\">\n<div class=\"_ua2\">\n<div class=\"_4tdv\">\n<div class=\"_5wd4 _1nc7\">\n<div class=\"._1dlq _h8t\">\n<div class=\"_5wd9 direction_ltr clearfix\">\n<div class=\"_1e-x _n4o\">\n<div class=\"_3_bl\">\n<div class=\"_5w1r _3_om _5wdf\">\n<div class=\"_4gx_\">\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Proseguendo, accusando ancor maggiore preoccupazione segnaliamo che, per quanto concerne la sfera delle patologie professionali, i dipendenti saranno ancor pi\u00f9 drasticamente impossibilitati a mettere in campo una qualsivoglia forma di efficace salvaguardia, poich\u00e9, se \u00e8 pur vero che nell&#8217;ambito del singolo evento traumatico infortunante (pur con tutte le riserve inferibili dal nostro discorso) le responsabilit\u00e0 e le dinamiche saranno, almeno potenzialmente, rintracciabili contestualmente (rendendo possibili brillanti istruttorie, almeno nei casi pi\u00f9 eclatanti) contrariamente, in costanza di malattie professionali cronico degenerative, sprovviste appunto della visibilit\u00e0 di un momento patogenetico incriminato, bene identificabile, si subir\u00e0 la conseguenza di rendere irrilevante e irrintracciabile l&#8217;episodio causale nella genesi della malattia (il cosiddetto nesso eziologico) proprio a causa della ovvia indeterminatezza di esordi patologici proiettatati in un futuro inconoscibile e sperdutisi nell\u2019oblio del passato, una volta avvenuti. <\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">La diabolica ripercussione, in quest&#8217;ultima classe di casistiche, sar\u00e0 che la palude dei lavoratori precari, ufficialmente informata di tutto e sulla carta pienamente legittimata ad astenersi da esposizioni nocive o operazioni usuranti (mentali o fisiche, non fa differenza) ove dovesse zelantemente procedere in via autotutelare, con ogni probabilit\u00e0 si esporrebbe a petto nudo al fuoco nemico, venendo fatta oggetto di ingiuste rappresaglie, dal cont assai salato ma indimostrabili giudizialmente (si voglia considerare anche lo spettro inquietante del mobbing, tanto dibattuto in dottrina e giurisprudenza) giusto perch\u00e9 liberamente esperibili da linee gerarchiche aziendali dotate della licenza assoluta di colpire i malcapitati perch\u00e9 pienamente legittimate in tal senso, per esempio non rinnovando contratti di lavoro senza esser legalmente tenute ad addurre la bench\u00e9 minima motivazione. <\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Avremo, quindi, ci\u00f2 che di fatto abbiamo gi\u00e0 e che misuriamo quotidianamente sulla nostra pelle e su quella martoriata di ci\u00f2 che resta del violentato sistema di diritto in cui viviamo: esseri umani vessati senza riparo, che, paralizzati, patiscono giorno dopo giorno l&#8217;impossibilit\u00e0 di esercitare i diritti e i doveri sanciti e prescritti ipocritamente da quello stesso sistema farisaico che, nel momento stesso in cui concedeva alla parte privilegiata di menare le mani a proprio piacimento, ammanettava quelle della controparte, Cenerentola concretamente passibile di essere bastonata e umiliata, solo per aver correttamente scelto di esercitare i diritti\/doveri di cui sopra. Una sorta di perverso scacco matto, se vogliamo; appunto una palude di sabbie mobili, dove la scelta ultima, pendente come una mannaia sul collo della parte pi\u00f9 indifesa e numerosa, sar\u00e0 unicamente dettata da considerazioni scandite dal classico calcolo costi-benefici, in cui il beneficio sotteso \u00e8 un po&#8217; assimilabile concettualmente alla dimensione del \u201cprestito\u201d concesso dall&#8217;usuraio alla vittima. <\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">Per il precario che se ne sta incastrato tra incudine e martello, \u00e8 preferibile rischiare di ammalarsi gravemente tra uno, cinque, dieci o vent&#8217;anni (perdendo eventualmente anche l\u2019idoneit\u00e0 alla mansione, con relativo licenziamento) ma intanto avere quell&#8217;unico lavoro, oppure rifiutarsi di assumere rischi indebiti, nella quasi certezza di perdere il posto, poich\u00e9 annusato come lavativo? Meglio correre il rischio di un infortunio, perfino grave o mortale, assoggettato per giunta all&#8217;incombente aggravante del concorso di responsabilit\u00e0 colposa, ma intanto almeno poter sbarcare il lunario e tirare a campare, oppure mettersi a far storie contro i mulini a vento, per poi ritrovarsi puntualmente con il ben servito, allo sbando e per giunta con una pala tra i denti? \u00c8 facile parlare, ma per i tantissimi che con famiglia a carico abbiano scelto di vivere onestamente, la decisione non lo \u00e8 altrettanto. Mai! <\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1aa6\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"_5yl5\">L\u2019epilogo della presente riflessione ci riporta al titolo che le abbiamo voluto assegnare, curiosamente suggeritoci dalle considerazioni suscitate in noi a seguito di un colloquio avuto con un dermatologo di nostra conoscenza: \u201cvedete, tantissimi nei, molto brutti esteticamente, e apparentemente sospetti, in realt\u00e0 sono innocui. Quelle potenzialmente molto pericolose, sono spesso proprio formazioni che passano inosservate, giusto perch\u00e9 hanno un aspetto anonimo e del tutto tollerabile&#8221;.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_40qi\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_4tdt _ua1\">\n<div class=\"_31o4\">\n<div class=\"_6--1\" aria-hidden=\"true\">\n<div class=\"_1gyw _55lt\" style=\"text-align: justify;\">In conclusione, le sommarie considerazioni affrontate in questo contributo (che ci ripromettiamo di sviluppare in futuro) ci portano a decretare l&#8217;impellente esigenza, per l&#8217;opinione pubblica e per un Legislatore con la maiuscola, di trovare una risposta al dilemma impressionisticamente prefigurato nel titolo: ossia se, sul volto del Diritto italiano, l&#8217;accrescimento di responsabilizzazioni poste in capo al lavoratore, ai sensi del Decreto 81, sia da ritenersi un neo di bellezza, meritevole di esser solo valorizzato al meglio, o un micidiale melanoma le cui feroci metastasi, gi\u00e0 sottocutaneamente all\u2019opera da tempo, eseguiranno prima o poi la spietata sentenza.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"_1gyw _55lt\" style=\"text-align: justify;\">Sulla risposta, per conto nostro nutriamo ben pochi dubbi.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"_ua2\">\n<div class=\"_4tdv\">\n<div class=\"_5wd4 _1nc7\">\n<div class=\"_40qi\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ANTONIO PERCOCO (FSI Brescia) e MARCELLO VEZZOLI (FSI Brescia) Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti noto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, fin dalla data della sua entrata in vigore \u00e8 stato dipinto a reti unificate come un prestigioso fiore all&#8217;occhiello del nostro ordinamento giuridico. 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