{"id":48494,"date":"2019-02-06T10:15:53","date_gmt":"2019-02-06T09:15:53","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=48494"},"modified":"2019-02-06T08:54:54","modified_gmt":"2019-02-06T07:54:54","slug":"quando-la-dignita-e-precaria-note-sul-jobs-act-2-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=48494","title":{"rendered":"Quando la dignit\u00e0 \u00e8 precaria: note sul Jobs Act 2.0"},"content":{"rendered":"<p>di C<strong>ONIARE RIVOLTA<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-871\" src=\"https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=700\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" srcset=\"https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=700 700w, https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=150 150w, https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=300 300w, https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=768 768w, https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=1024 1024w, https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png 1080w\" alt=\"dignita\" data-attachment-id=\"871\" data-permalink=\"https:\/\/coniarerivolta.org\/2019\/02\/05\/quando-la-dignita-e-precaria-note-sul-jobs-act-2-0\/dignita\/\" data-orig-file=\"https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=700\" data-orig-size=\"1080,773\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"dignita\" data-image-description=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=700?w=300\" data-large-file=\"https:\/\/coniarerivolta.files.wordpress.com\/2019\/02\/dignita.png?w=700?w=700\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel bel mezzo dell\u2019estenuante iter di predisposizione della Legge di bilancio, quasi sotto traccia il 1\u00b0 novembre scorso sono entrate a tutti gli effetti in vigore le modifiche in tema di contratti di lavoro a termine e di licenziamenti illegittimi previste dal famigerato \u201cDecreto Dignit\u00e0\u201d (D.L. n 87\/2018, convertito in L. n 96\/2018), di fatto il primo provvedimento di marca grillino-leghista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La gestazione del Decreto Dignit\u00e0 \u00e8 stata accompagnata da un acceso dibattito e da un ampio ventaglio di polemiche. Da un lato, le roboanti dichiarazioni del Ministro Di Maio, secondo cui il Decreto Dignit\u00e0 metterebbe, una volta per tutte, la parola\u00a0fine alla precariet\u00e0 del lavoro in Italia\u00a0e al Jobs Act di renziana memoria. Dall\u2019altro, il codazzo liberista formato da esponenti dell\u2019opposizione (PD in prima linea\u00a0con la buona compagnia dei compagni di merende di\u00a0Confindustria),\u00a0dall\u2019Inps di Tito Boeri, e dalla stampa padronale, secondo cui il decreto \u00e8 in realt\u00e0 lesivo per i lavoratori, in quanto generatore di disoccupazione, licenziamenti e di una riduzione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva, fino ad arrivare a posizione\u00a0ondivaghe\u00a0ed\u00a0ambigue\u00a0da parte dei sindacati confederali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, per comprendere se ci troviamo di fronte ad una pur blanda riconfigurazione dell\u2019assetto degli attuali rapporti di forza tra imprese e lavoratori, pu\u00f2 essere utile evidenziare le implicazioni politiche derivanti dal Decreto Dignit\u00e0, in particolare i riflessi immediati in termini di conflitto di classe. Ci concentreremo in questo pezzo solo su alcuni aspetti del decreto, in particolare sul ritorno delle causali per i contratti a tempo determinato, sulla riduzione della durata dei contratti a termine e sull\u2019aumento delle indennit\u00e0 per i licenziamenti illegittimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento ai contratti di lavoro a termine, il Decreto Dignit\u00e0 prevede i seguenti quattro punti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A) Se il primo contratto a termine stipulato\u00a0tra la singola impresa e il singolo lavoratore\u00a0ha una durata superiore ai 12 mesi, o se comunque si tratta di un contratto a termine\u00a0successivo\u00a0al primo stipulato tra la stessa impresa e lo stesso lavoratore, l\u2019assunzione a termine deve essere giustificata dal datore di lavoro sulla base di esigenze temporanee dell\u2019impresa, vale a dire indicando le cosiddette\u00a0causali, che il Jobs Act aveva del tutto eliminato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 implica che, con l\u2019entrata in vigore del Decreto Dignit\u00e0, il contratto a termine a-causale pu\u00f2 avere una durata non superiore ai 12 mesi, e che in ogni caso la causale deve essere indicata a partire dal primo rinnovo del contratto a termine (il rinnovo implica la stipula di un nuovo contratto a seguito della scadenza del contratto precedente), mentre il Jobs Act prevedeva che il contratto a tempo determinato tra impresa e lavoratore potesse essere stipulato e rinnovato senza l\u2019obbligo di indicazione della causale da parte del datore di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per comprendere in cosa consista la causale possiamo avvalerci di un semplice esempio. Immaginiamo un\u2019impresa che, per una ragione o per un\u2019altra, abbia bisogno di liberarsi delle scorte di merce che possiede in magazzino, vendendole a saldo. Poich\u00e9 la decisione di vendere ad un prezzo \u2018inferiore al normale\u2019 potrebbe comportare un maggiore afflusso di clienti, l\u2019impresa pu\u00f2 assumere un lavoratore a tempo determinato indicando, come causale,\u00a0l\u2019incremento temporaneo non programmabile dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B) La durata complessiva dei contratti a termine stipulati tra la singola impresa e il singolo lavoratore, con l\u2019eccezione dei contratti stagionali, non pu\u00f2 superare i 24 mesi (dunque, ad esempio, non possono essere stipulati, tra impresa e lavoratore, tre contratti a termine della durata di 10 mesi ciascuno, in quanto complessivamente verrebbe superato il limite di 24 mesi), laddove invece il Jobs Act disponeva che la durata massima del contratto a termine non potesse essere superiore a 36 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A riguardo, il Decreto Dignit\u00e0 prevede, per\u00f2, due eccezioni: 1) i contratti collettivi di settore possono prevedere la possibilit\u00e0 di stipulare contratti a termine tra singola impresa e singolo lavoratore della durata complessiva superiore ai 24 mesi ma non eccedente i 36 mesi; 2) alla scadenza dei 24 mesi, datore di lavoro e lavoratore possono stipulare un solo ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi di fronte all\u2019ispettorato del lavoro. Di fatto, dunque, la possibilit\u00e0 di deroga consente comunque che la durata massima del contratto a tempo determinato possa essere estesa anche oltre i 24 mesi, mantenendo dunque in piedi la struttura del Jobs Act che, lo ribadiamo, aveva previsto una durata massima del singolo contratto a termine pari a 36 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C) Per quanto riguarda le proroghe (la proroga di un contratto implica che la scadenza del contratto viene prolungata, quindi non viene stipulato un nuovo contratto bens\u00ec viene allungato il precedente), viene previsto un limite massimo pari a 4 (il Jobs Act lo aveva fissato a 5), compreso comunque nel limite massimo di durata contrattuale pari a 24 mesi (36 mesi nel caso delle eccezioni). Per i rinnovi, invece, non viene posto alcun limite se non, anche qui, quello che la durata dei rinnovi non ecceda la durata massima contrattuale pari a 24 mesi (36 mesi nel caso delle eccezioni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D) Rispetto alle modifiche riguardanti l\u2019indennit\u00e0 da corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 (dunque con il contratto \u2018a tutele crescenti\u2019), il Decreto Dignit\u00e0 prevede l\u2019aumento, da un minimo di 6 fino ad un massimo di 36, del numero di mensilit\u00e0 che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore a titolo di indennizzo, contro il minimo di 4 e il massimo di 24 stabiliti dal Jobs Act.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base di questo breve resoconto, ad un primo sguardo sembrerebbe quasi che il Decreto Dignit\u00e0, sebbene solamente al margine, abbia comunque rappresentato un piccolo passo avanti per il mondo del lavoro. Andando a grattare un po\u2019 la superficie, tuttavia, si pu\u00f2 notare molto facilmente che il superamento del Jobs Act e la fine della precariet\u00e0 del lavoro sono ben lontani, purtroppo, dal manifestarsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebbene, infatti, il decreto dignit\u00e0 stabilisca apparentemente che la durata massima del singolo contratto di lavoro a tempo determinato venga ridotta da 36 a 24 mesi, abbiamo visto come i contratti di settore possono prevedere una durata superiore, pari (guarda un po\u2019) a 36 mesi, con ci\u00f2 rientrando a pieno titolo all\u2019interno dell\u2019impianto del Jobs Act. Al di l\u00e0 della sbandierata retorica, su questo fronte non cambia quindi, sostanzialmente, nulla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche la reintroduzione della causale dopo i primi 12 mesi di durata del contratto non incide, se non in minima parte, sulla reale condizione e sui numeri riguardanti il precariato. Basta considerare, infatti, che, nel 2017 (dati\u00a0Eurostat), circa il 79% degli occupati a termine in Italia ha avuto contratti di durata inferiore ai 12 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Men che meno l\u2019aumento dei limiti minimi e massimi dell\u2019indennit\u00e0 da corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo \u00e8 in grado di rappresentare un vero punto di rottura con la riforma renziana del mercato del lavoro. Il Jobs Act, come \u00e8 ben noto, ha cancellato l\u2019art. 18 dello statuto dei lavoratori, il quale stabiliva che, nelle imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti, il lavoratore ingiustamente licenziato dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. La garanzia del reintegro \u00e8 stata sostituita con le cosiddette \u201ctutele crescenti\u201d (appellativo quanto mai fuorviante, in quanto di tutele per i lavoratori ne sono rimaste ben poche, e di crescente c\u2019\u00e8 stata solo la certezza di perdere il posto di lavoro anche in caso di licenziamento non giustificato), prevedendo in favore del lavoratore ingiustamente licenziato un indennizzo, appunto, crescente, in relazione all\u2019anzianit\u00e0 lavorativa. In particolare, il Jobs Act ha previsto che, in caso di licenziamento illegittimo, il tribunale dichiara estinto il rapporto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un indennizzo corrispondente a 2 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Decreto Dignit\u00e0, limitandosi ad aumentare il numero minimo e massimo di mensilit\u00e0 di indennizzo (rispettivamente 6 e 36) da corrispondere al lavoratore, non mette assolutamente in discussione l\u2019impianto concettuale che ha legittimato l\u2019eliminazione dell\u2019articolo 18, n\u00e9 vi si pone in contrapposizione. Su questo aspetto \u00e8 intervenuta la Corte Costituzionale che, in una sentenza dello scorso settembre 2018, ha di fatto confermato la\u00a0sostanziale continuit\u00e0 tra il Jobs Act e il Decreto Dignit\u00e0, stabilendo che il criterio per determinare l\u2019indennit\u00e0 da corrispondere al lavoratore\u00a0ingiustamente licenziato \u00e8 incostituzionale. La Consulta ha infatti ritenuto che il meccanismo per la quantificazione dell\u2019importo, determinato dalla sola anzianit\u00e0 di servizio,\u00a0contrasta con i principi di ragionevolezza e uguaglianza e con il diritto e la tutela del lavoro. L\u2019indennizzo, quindi, a seguito della sentenza, deve essere determinato a discrezione del giudice, rispettando comunque il limite minimo di 6 mesi e il massimo di 36 mesi previsti dal Decreto Dignit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il punto cruciale della questione, in ogni caso, rimane che l\u2019esclusione a priori del reintegro \u2013 altro elemento di totale continuit\u00e0 tra Decreto Dignit\u00e0 e Jobs Act \u2013\u00a0pone sempre di pi\u00f9 il lavoratore in una condizione di sostanziale e perenne precariet\u00e0, anche nel caso di assunzioni con contratti a tempo indeterminato. La perdita di un posto di lavoro e di un reddito certo viene a tutti gli effetti compensata con l\u2019elargizione di pochi spiccioli, e comunque solo se si hanno i mezzi e il tempo necessari per poter affrontare una causa in tribunale. Con l\u2019abolizione dell\u2019articolo 18 il lavoratore dipendente, timoroso di perdere il posto di lavoro anche in caso di licenziamento senza giustificato motivo, \u00e8 posto in una posizione di totale ed ulteriore subalternit\u00e0 nell\u2019esercizio delle sue mansioni. Il Decreto Dignit\u00e0, a riguardo, non ha fatto altro che ribadire e perpetuare una semplice monetizzazione della (e qui \u00e8 proprio il caso di dirlo) dignit\u00e0 del lavoratore stesso. Se l\u2019abolizione dell\u2019articolo 18 operata dal Jobs Act \u00e8 stata l\u2019ennesima manifestazione di quel meccanismo disciplinante del capitale nei confronti della classe lavoratrice,\u00a0il Decreto Dignit\u00e0 continua a farsi partecipe e fautore esattamente della stessa visione\u00a0di fondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una continuit\u00e0 che si evince anche dal perpetuarsi del meccanismo dei fallimentari incentivi all\u2019assunzione a tempo indeterminato stabiliti dal Decreto Dignit\u00e0, pienamente coerenti con i provvedimenti dei precedenti governi e cavallo di battaglia del Jobs Act. Il Decreto Dignit\u00e0 prevede, infatti, uno sgravio contributivo, per un periodo massimo di 3 anni, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in favore delle imprese private che, nel 2019 e nel 2020, assumano a tempo indeterminato (con il contratto a tutele crescenti) lavoratori al di sotto dei 35 anni di et\u00e0. Ancora una volta, e\u00a0come gi\u00e0 osservato per il Reddito di Cittadinanza, la tutela del lavoro, per il Governo gialloverde, significa redistribuire risorse dalla collettivit\u00e0 alle imprese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si motiva, allora, la sollevazione da parte di Confindustria e dei suoi seguaci nei confronti del Decreto Dignit\u00e0? Se, come abbiamo tentato di mostrare, il decreto non va pi\u00f9 di tanto ad incidere sulle condizioni materiali di vita e di tutela dei lavoratori, perch\u00e9 tanto clamore? La risposta, probabilmente, risiede nel fatto che, alla luce degli attuali rapporti di forza tra imprese e lavoro enormemente sbilanciati a favore delle prime, queste ultime si sentono legittimate a non concedere gratis neanche le briciole e a far pesare la propria posizione dominante anche quando si discute di migliorie minime ed al margine. \u00c8 anche una maniera brutale ed efficace di dare un avvertimento, probabilmente non necessario, ai gialloverdi su cosa si pu\u00f2 tollerare (magari con un po\u2019 di teatro) e cosa no. D\u2019altronde, il Governo Salvini-Di Maio-Tria si \u00e8 gi\u00e0 mostrato pi\u00f9 volte estremamente solerte nel rispondere alle sollecitazioni che venivano, di volta di in volta,\u00a0dall\u2019Europa\u00a0o magari dalle\u00a0associazioni padronali del\u00a0food delivery. Non stupisce allora che Confindustria voglia dare un messaggio preventivo: questa va la lasciamo passare, ma non vi venga neanche in mente di mettere mano alla natura strutturalmente precaria del mercato del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certo, la causale, pu\u00f2 rappresentare, in una qualche misura, uno strumento in mano al lavoratore per far valere i propri diritti. Non a caso, coloro i quali si oppongono al Decreto Dignit\u00e0 sottolineano ripetutamente, in modo polemico, che il decreto\u00a0far\u00e0 aumentare il numero di contenziosi. Come abbiamo visto, tramite la causale, il datore di lavoro \u00e8 obbligato a indicare le motivazioni che giustifichino un\u2019assunzione a tempo determinato o il rinnovo di un precedente contratto a termine. Qualora quelle motivazioni non siano presenti, o qualora comunque un tribunale ritenga che quelle motivazioni non siano valide, il contratto a termine si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. E un lavoratore assunto a tempo indeterminato, per l\u2019impresa, \u00e8 ovviamente molto pi\u00f9 costoso di un lavoratore assunto con un contratto a termine. Il Decreto Dignit\u00e0 rende obbligatorio l\u2019inserimento della causale solo dopo i 12 mesi o comunque al primo rinnovo, non andando dunque a tutelare la gran parte dei lavoratori assunti con contratti a termine in Italia; eppure, sebbene di impatto molto limitato, esso rappresenta comunque un fastidio per la classe imprenditoriale, che si vede obbligata a vergare poche righe per addurre presunte ragioni oggettive per l\u2019ennesimo contratto precario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le imprese, infatti, non avranno alcuna intenzione di perdere il privilegio di poter disporre di forza lavoro a tempo determinato per brevi periodi, per di pi\u00f9 facilmente intercambiabile, beneficiando dunque di un ampio\u00a0turnover\u00a0di occupati con pochissime tutele. L\u2019assenza della causale ha rappresentato una specie di ciliegina sulla torta dei meccanismi disciplinanti di cui si avvale la classe imprenditoriale per tenere a bada i lavoratori, a fronte di loro richieste relative alla durata del contratto e rivendicazioni salariali e lavorative. Il problema \u00e8 che, anche senza ciliegina, la torta rimane a disposizione delle imprese. Ci\u00f2 ci sembra tanto pi\u00f9 vero se consideriamo l\u2019esplosione dei contratti a termine\u00a0che l\u2019Italia ha sperimentato negli ultimi anni con la composizione occupazionale in termini di durata contrattuale che vede in prima fila, come abbiamo mostrato prima, i contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da un lato, dunque, il Decreto Dignit\u00e0 si muove lungo il solco concettuale e sostanziale di progressiva liberalizzazione e precarizzazione del mercato del lavoro avviato in Italia con le riforme degli anni \u201990 e culminato nel Jobs Act del Governo Renzi. Dall\u2019altro, il decreto opera alcune scelte di modesta, e sostanzialmente innocua, correzione di aspetti marginali dell\u2019impianto precedente. Tuttavia, l\u2019antitesi di questa apparente \u2018doppia personalit\u00e0\u2019 che anima il decreto trova la sua sintesi proprio nella costruzione liberista che sorregge gli attuali rapporti di lavoro, impianto che \u00e8 ancora saldamente in piedi, e che va abbattuto, non abbellito e reso leggermente pi\u00f9 presentabile nei suoi aspetti laterali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fonte:\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/coniarerivolta.org\/2019\/02\/05\/quando-la-dignita-e-precaria-note-sul-jobs-act-2-0\/\">https:\/\/coniarerivolta.org\/2019\/02\/05\/quando-la-dignita-e-precaria-note-sul-jobs-act-2-0\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di CONIARE RIVOLTA Nel bel mezzo dell\u2019estenuante iter di predisposizione della Legge di bilancio, quasi sotto traccia il 1\u00b0 novembre scorso sono entrate a tutti gli effetti in vigore le modifiche in tema di contratti di lavoro a termine e di licenziamenti illegittimi previste dal famigerato \u201cDecreto Dignit\u00e0\u201d (D.L. n 87\/2018, convertito in L. n 96\/2018), di fatto il primo provvedimento di marca grillino-leghista. 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