{"id":48718,"date":"2019-02-13T11:00:59","date_gmt":"2019-02-13T10:00:59","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=48718"},"modified":"2019-02-12T16:52:13","modified_gmt":"2019-02-12T15:52:13","slug":"al-sud-salari-da-fame-ma-il-sole-24-ore-guarda-altrove","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=48718","title":{"rendered":"Regionalismo differenziato: disarticolazione dello Stato e lesione del principio di uguaglianza"},"content":{"rendered":"<div class=\"elementor-element elementor-element-20d97c5e elementor-widget elementor-widget-theme-post-featured-image elementor-widget-image\" data-id=\"20d97c5e\">\n<div class=\"elementor-widget-container\">\n<div style=\"text-align: justify;\">di <strong>SERGIO CESARATTO (Carlo Iannello)<\/strong><\/div>\n<div>\n<div class=\"td-post-featured-image\" style=\"text-align: justify;\">\n<figure><figcaption class=\"wp-caption-text\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"entry-thumb\" title=\"Regionalismo-differenziato\" src=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/wp-content\/uploads\/Regionalismo-differenziato.png\" alt=\"Regionalismo differenziato\" width=\"400\" height=\"266\" \/><br \/>\nRegionalismo differenziato<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Regionalismo differenziato<\/strong><em>\u00a0|<\/em><strong> Autonomia Regioni <\/strong>| <em>Il Regionalismo differenziato\u00a0\u00e8 un pericolo per l\u2019Italia intera:\u00a0finirebbe per far ritirare lo Stato da settori strategici per il sistema economico nazionale con gravi conseguenze sulla competitivit\u00e0 di tutto il Paese.<\/em><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>\u00a01.<\/em><em>La differenziazione dei poteri regionali nella modifica costituzionale del 2001.<\/em><\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questi mesi si sta sviluppando un acceso dibattito sul <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/tag\/regionalismo-differenziato\/\">regionalismo differenziato<\/a> cio\u00e8 in merito all\u2019attuazione dell\u2019art. 116, III comma, Cost., il quale prevede che le regioni possano ottenere \u00abforme e condizioni particolari di autonomia\u00bb in una serie di materie, tra cui quelle che rappresentano il cuore dello stato sociale, come sanit\u00e0 e istruzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di una disposizione che non era contenuta nel testo originario della <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/tag\/costituzione\/\">Costituzione<\/a> del 1948 ma che \u00e8 stata inserita in Costituzione nel 2001, senza neppure un adeguato dibattito<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, nell\u2019ambito della maldestra riscrittura del Titolo V, che ci ha consegnato un assetto dei poteri locali che \u00e8 diventato un vero e proprio \u00abcaos\u00bb<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, cui solo una saggia ed opportuna giurisprudenza della <strong>Corte costituzionale<\/strong> ha messo, in qualche modo, argine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La politica, sia di centro-destra che di centro-sinistra, ha pi\u00f9 volte cercato di correggere il titolo V del 2001: oltre a varie proposte governative e parlamentari, due sono stati i disegni di legge che sono confluiti in due proposte approvate dal parlamento che avevano l\u2019obiettivo di revisionare complessivamente la Costituzione. Come \u00e8 noto, entrambe le proposte sono state bocciate dagli elettori nei <em>referendum<\/em> costituzionali del 2006 e del 2016, sebbene proprio il tema della revisione del Titolo V, affrontato in entrambe, rappresentasse l\u2019aspetto su cui si registrava il pi\u00f9 diffuso consenso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema della modifica del Titolo V dovrebbe, pertanto, continuare a rappresentare una priorit\u00e0 per il paese, tante sono le irrazionalit\u00e0, le incongruenze, le oscurit\u00e0 del testo, che si sommano a una impostazione generale che collide in pi\u00f9 punti con l\u2019impianto della Costituzione repubblicana; tuttavia, la nuova maggioranza ha eliminato la questione dall\u2019agenda politica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, nel corso degli ultimi tempi, si sono moltiplicate le iniziative volte a dare attuazione alla menzionata clausola di differenziazione, che ha rappresentato uno dei punti pi\u00f9 controversi e problematici dell\u2019intera novella del 2001, tanto che essa era stata del tutto cancellata dai due citati disegni di legge costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A dire il vero, il processo di attuazione dell\u2019art. 116, III comma, Cost., \u00e8 cominciato sul finire della scorsa legislatura, dopo lo svolgimento di due <em>referendum<\/em> consultivi che si sono tenuti in Lombardia e in Veneto provocatoriamente il 22 ottobre 2017, cio\u00e8 nel 151\u00b0 anniversario della votazione popolare sull\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia, per sottolineare, come notava il presidente della regione Veneto in un comunicato dell\u2019aprile 2017, che questo <em>referendum<\/em> doveva rappresentare \u00abuna risposta corale dei veneti al plebiscito del 1866\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 28 febbraio 2018, cio\u00e8 a soli 4 giorni dalla data fissata per le elezioni politiche, il <strong>governo Gentiloni<\/strong> stipul\u00f2 ben tre accordi preliminari con le due citate <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/tag\/regioni\/\">regioni<\/a>, cui si aggiunse anche l\u2019Emilia Romagna. Accordi che sono stati stigmatizzati da Gianfranco Viesti, in virt\u00f9 dei criteri previsti per il finanziamento delle nuove funzioni, come la \u00absecessione dei ricchi\u00bb, formula ripresa anche da costituzionalisti come Massimo Villone<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> per mettere in rilievo i pericoli di una simile proposta dal punto dell\u2019unit\u00e0 della Repubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gi\u00e0 da queste prime osservazioni si comprende che ci troviamo in presenza di un vero e proprio paradosso: una proposta di attuazione di una disposizione costituzionale in contrasto con la Costituzione stessa. Come ci\u00f2 sia potuto accedere \u00e8 spiegabile con la circostanza che l\u2019art. 116, comma III, Cost., \u00e8 una disposizione ambigua, frutto di un testo, quello della modifica del Titolo V del 2001, che enfatizza oltre il ragionevole le differenze, per cui mal si concilia con l\u2019impianto della Costituzione del 1948, in cui l\u2019unit\u00e0 e l\u2019autonomia rappresentano due facce della stessa medaglia e si rafforzano reciprocamente<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>. L\u2019art. 116, III comma, Cost. \u00e8 probabilmente la disposizione pi\u00f9 lontana dall\u2019impianto originario della Costituzione proprio perch\u00e9 introduce un processo disgregativo, che pu\u00f2 sfociare in una disarticolazione dell\u2019ordinamento, finendo paradossalmente per svuotare di senso lo stesso principio di autonomia, che si lega indissolubilmente ai valori sostanziali (eguaglianza, libert\u00e0, partecipazione democratica) affermati dal costituente<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>. Adesso che le indicazioni dell\u2019art. 116, III comma, Cost., si stanno traducendo in progetti concreti, le contraddizioni di questo disegno disgregatore con lo spirito e i principi della Costituzione repubblicana stanno finalmente emergendo.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>2.L\u2019ambiguo statuto costituzionale dell\u2019autonomia differenziata<\/em><\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre innanzitutto osservare che non sono mancati autorevoli dubbi in merito alla stessa legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019asimmetria<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>. Si \u00e8 sostenuto che, consentendo alla legge di differenziazione (che \u00e8 una legge ordinaria, sebbene soggetta a una disciplina particolare, in quanto frutto di intesa con la regione e votata a maggioranza assoluta) una capacit\u00e0 di deroga al riparto di competenze sancito in Costituzione tale riparto diventerebbe, in modo inammissibile, disponibile da parte di una fonte subordinata alla Costituzione stessa. Sebbene l\u2019osservazione sia seria e provenga da un illustre studioso del diritto costituzionale, vi sono altri e \u2013 sia consentito \u2013 anche pi\u00f9 importanti aspetti che fanno dubitare della compatibilit\u00e0 costituzionale di questo <strong>regionalismo differenziato<\/strong> con l\u2019impianto della Costituzione, come si metter\u00e0 in luce nelle pagine che seguono.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>2.1. Il nodo delle competenze concorrenti <\/em><\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un problema degno di nota riguarda il contenuto di questa legge di differenziazione, cio\u00e8 quali siano, in concreto, queste \u00abulteriori forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb. La questione si pone perch\u00e9 la maggior parte delle competenze cui fa riferimento l\u2019articolo 116, III comma, Cost., sono gi\u00e0 di competenza regionale, con il solo limite dei principi fondamentali<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, demandati alle leggi dello <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/tag\/stato\/\">Stato<\/a>. La risposta pi\u00f9 logica a questa domanda dovrebbe essere che la legge di differenziazione sia in grado di sottrarre la competenza regionale al rispetto di questo unico limite, facendola diventare esclusiva della regione. Di modo che allo Stato sarebbe inibito, in queste materie, qualsiasi intervento volto a far valere esigenze unitarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma le cose non sono cos\u00ec semplici. La lista delle competenze concorrenti regionali, infatti, rappresenta probabilmente il maggiore difetto della riforma del 2001, che tutte le recenti proposte di modifica prodotte hanno cercato invano di correggere, in quanto l\u2019attribuzione di queste materie alle regioni \u00e8 stata del tutto disancorata della dimensione (regionale) dell\u2019interesse. Per intenderci, se nell\u2019originario art. 117 della Costituzione alle regioni erano affidate competenze sottese ad un interesse che assumeva, espressamente o nei fatti, una dimensione regionale (come ad esempio \u00abi lavori pubblici <em>di interesse regionale\u00bb<\/em>) nell\u2019elencazione delle competenze regionali contenuta nel III comma dell\u2019art. 117, cos\u00ec come riscritto nel 2001, alle regioni sono state attribuite competenze che si riferiscono in maniera evidente ad interessi dotati di una dimensione nazionale, sconfinando alle volte persino in ambiti che necessitano di regolazioni sovranazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per chiarire basti ricordare che il <strong>titolo V della Costituzione<\/strong> del 2001 ha attribuito alle regioni, ad esempio, \u00abcommercio con l\u2019estero\u00bb, cio\u00e8 una materia in cui con tutta evidenza entra in gioco un interesse che certamente trascende quello delle singole regioni; \u00abtutela e sicurezza del lavoro\u00bb, che dovrebbe essere uniforme su tutto il territorio nazionale, inerendo alla tutela della persona umana; \u00abricerca scientifica e tecnologica\u00bb che dovrebbe rappresentare il fondamento della crescita economica, sociale e culturale dell\u2019intero paese; \u00abtutela della salute\u00bb, connessa a un diritto che la stessa Costituzione all\u2019art. 32 definisce \u00abfondamentale\u00bb; \u00abporti e aeroporti civili\u00bb, ossia opere strategiche per il sistema paese, senza nemmeno considerare che alcune regioni, a causa delle loro dimensioni e dei loro confini, non hanno n\u00e9 porti n\u00e9 aeroporti ; \u00ab<em>grandi<\/em> reti di trasporto e di navigazione\u00bb, cio\u00e8 di reti di trasporto che per essere appunto \u00abgrandi\u00bb necessariamente trascendono i confini di una sola regione, e che alle volte sono di interesse sovranazionale; \u00abordinamento della comunicazione\u00bb, cio\u00e8 una materia che va regolata orami su un piano che trascende gli stessi confini dello Stato, arrivando sino ad attribuire alle regioni compiti in cui l\u2019aggettivo \u00abnazionale\u00bb qualifica addirittura la competenza stessa, come nel caso della \u00abproduzione, trasporto e distribuzione <em>nazionali<\/em> dell\u2019energia\u00bb. Tutto ci\u00f2 senza considerare che materie la cui stretta attinenza agli interessi strategici del paese, come i \u00ablavori pubblici\u00bb o i \u00abservizi pubblici\u00bb, a seguito della tecnica di riparto introdotta nel 2001, sono confluite nella potest\u00e0 residuale delle regioni, cui spetta tutto ci\u00f2 che non \u00e8 attribuito espressamente allo Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un riparto la cui irragionevolezza \u00e8 evidente, perch\u00e9 rende, da un lato, assai complessa l\u2019azione unitaria dello Stato, dall\u2019altro lato, molto problematica la stessa cura di questi stessi interessi che difficilmente potranno essere adeguatamente tutelati dall\u2019azione regionale, oggettivamente inefficace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 noto, l\u2019applicazione di questo irragionevole riparto di competenze ha attribuito un compito delicatissimo alla Corte Costituzionale, che si \u00e8 dovuta far carico dell\u2019esigenza di garantire la funzionalit\u00e0 del sistema. La prima fondamentale sentenza, con cui la Corte costituzionale ha iniziato il lungo processo di \u00abriscrittura\u00bb dell\u2019art. 117 Cost., la n. 303 del 2003, \u00e8 intervenuta in materia di opere pubbliche con riferimento a una legge statale relativa alla costruzione di infrastrutture di \u00abpreminente interesse nazionale\u00bb (competenza che per la lettera del nuovo art. 117 Cost. era confluita nella potest\u00e0 delle regioni). Poich\u00e9 era inverosimile che lo Stato non potesse realizzare un piano di infrastrutture strategico per il paese (ma che la sua realizzazione dovesse essere subordinata all\u2019intervento, legislativo e amministrativo, di tutte le regioni attraversate dall\u2019infrastruttura stessa, come avrebbe imposto la lettera del nuovo titolo V), la Corte ha dovuto fare vere e proprie acrobazie interpretative per affermare che lo Stato conservasse questa possibilit\u00e0, in sostanza \u00abriscrivendo\u00bb il nuovo riparto di competenze, mettendo cos\u00ec in evidenza tutta l\u2019astrattezza del criterio usato nel 2001 e i connessi gravi rischi per la funzionalit\u00e0 del sistema paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo quasi venti anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha cercato di rimettere ordine in un titolo V disfunzionale, i disegni di attuazione dell\u2019art 116, III comma, Cost., possono far riemergere, accentuandoli, questi stessi problemi (come fa ad esempio la legge del Veneto del 15 novembre 2017, che dovrebbe rappresentare la base dell\u2019intesa tra la regione Veneto e lo Stato, in cui sono contemplate come oggetto dei maggiori poteri <em>tutte<\/em> le materie della potest\u00e0 concorrente, <em>nessuna<\/em> esclusa).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ampliare la competenza delle regioni in materie in cui \u00e8 assente la dimensione regionale dell\u2019interesse \u00e8 un\u2019operazione che accentuerebbe l\u2019irragionevolezza di quel riparto di competenze cui con fatica la Corte costituzionale ha dovuto farsi carico<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, con la conseguenza di attribuire nuovamente un potere delicatissimo al giudice delle leggi che sarebbe chiamato, ancora una volta, a riordinare un quadro ordinamentale che riforme maldestre inesorabilmente confondono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge di attuazione dell\u2019art. 116, III comma, Cost., pertanto, dovrebbe fare un parsimonioso uso di questa possibilit\u00e0 di estensione di competenza e soprattutto dovrebbe tenere nel debito conto la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha profondamente modificato il testo dell\u2019art. 117, III comma, Cost., altrimenti si rischierebbe di riportare le lancette dell\u2019orologio indietro di quasi venti anni, rendendo molto complicata l\u2019azione unitaria dello Stato in settori strategici per il paese (dalle comunicazioni elettroniche ai porti, dall\u2019energia elettrica agli aeroporti, dall\u2019alimentazione al commercio con l\u2019estero, alle infrastrutture ecc.), con danni per tutti, tanto per lo Stato che per i cittadini delle regioni ad autonomia differenziata.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>2.2. La impossibile revisione della legge di differenziazione<\/em><\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019altra questione fondamentale riguarda la stessa possibilit\u00e0 di abrogare o modificare la legge di differenziazione. Sembra infatti che ci troviamo di fronte a una legge destinata ad avere effetti permanenti. Stando all\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 116, III comma, Cost., infatti, pare davvero complesso comprendere come si possa tronare indietro. Per abrogare la legge di differenziazione occorrerebbe ripercorrere il medesimo <em>iter<\/em> che con cui \u00e8 stata approvata, per cui sarebbe sempre necessaria una nuova intesa con la regione interessata che per\u00f2 questa volta dovrebbe prestare il proprio consenso per dismettere le nuove competenze, per cui \u00e8 facilmente ipotizzabile che un tale consenso non ci sar\u00e0 mai. Sul punto il quadro delle posizioni espresse dalla dottrina costituzionalista \u00e8 pi\u00f9 che problematico. Mentre alcuni ritengono che per raggiungere questo effetto sarebbe necessaria addirittura una modifica costituzionale<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>, altri affermano che persino questa strada non sarebbe sufficiente<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>, in quanto la stessa revisione costituzionale non potrebbe incidere sull\u2019assetto dei poteri anteriormente stabilito dalla legge di differenziazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo effetto eccentrico \u00e8 determinato dalla circostanza che l\u2019art. 116, III comma, \u00e8 ispirato ad una <em>ratio<\/em> disgregatrice, che mina il ruolo unitario e unificante dello Stato favorendo una deriva di disarticolazione della Repubblica verso una inedita forma di confederazione fra entit\u00e0 sub-statutali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 \u00e8 proprio l\u2019effetto permanente di questo ampliamento di attribuzioni permanente che fa dubitare della compatibilit\u00e0 di questa disposizione con l\u2019impianto della Costituzione repubblicana, che attribuisce allo \u00abStato considerato come tutto\u00bb<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> (declinato in Costituzione a volte come Stato altre come Repubblica, Nazione, Patria) la tutela degli interessi che fanno capo all\u2019intera collettivit\u00e0 nazionale. Lo stesso lavoro di interpretazione adeguatrice svolto dalla giurisprudenza costituzionale su un\u2019altra disposizione costituzionale ispirata dalla medesima <em>ratio<\/em> disgregatrice (l\u2019art. 114 Cost. per il quale la Repubblica \u00e8 \u00abcostituita\u00bb dai comuni, dalle province, dalle citt\u00e0 metropolitane e dallo Stato) sarebbe posto in discussione. Un\u2019attuazione della clausola di differenziazione che non tenesse nel debito conto le esigenze unitarie e i cui effetti dovessero considerarsi permanenti avrebbe effetti contraddittori con le esigenze di coerenza dell\u2019ordinamento: si incrinerebbe la funzione dello Stato come rappresentante della collettivit\u00e0 nazionale e si invertirebbero gli attuali rapporti fra Stato e regioni, come se le regioni fossero divenute davvero depositarie della sovranit\u00e0 e la Repubblica fosse diventata un\u2019inconsistente confederazione di enti territoriali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne conseguirebbe, anche in questo caso, nuovo lavoro per la Consulta, che dovrebbe ancora una volta tentare di armonizzare l\u2019attuazione dell\u2019art. 116, III, comma, Cost., con la lettera e con lo spirito della costituzione del 1948.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>2.3. La questione del finanziamento delle funzioni <\/em><\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione del finanziamento delle funzioni \u00e8 dunque solo uno degli aspetti in cui si manifestano gli effetti disgregativi dell\u2019art. 116, III, cost.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se la dottrina costituzionalista si domanda a chi spetti il finanziamento delle nuove funzioni, se esso cio\u00e8 debba essere garantito dallo Stato o dalle stesse regioni che dovrebbero provvedervi con le proprie risorse<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, la realt\u00e0 delle proposte concrete ci pone di fronte a un quadro allarmante per l\u2019unit\u00e0 economica e sociale della Repubblica. L\u2019idea di fondo che pervade tutte le proposte avanzate \u00e8, infatti, non solo quella per cui del finanziamento delle funzioni deve farsene carico la finanza erariale, ma che debbano essere applicati criteri che stridono in modo palese con il principio di eguaglianza e con il mantenimento in capo allo Stato della funzione redistributiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le leggi approvate dalla regione Veneto in materia sono molto chiare. La legge regionale n. 15 del 2014 chiedeva che l\u201980 per cento dei tributi erariali raccolti nell\u2019ambito dei confini amministrativi della regione Veneto fossero traferiti dallo Stato alla regione stessa, cui si sarebbe dovuto aggiungere almeno l\u201980 per cento del restante 20 per cento che lo Stato avrebbe dovuto spendere per beni e servizi da erogarsi nella stessa regione. Questa previsione \u00e8 stata annullata dalla Corte costituzionale perch\u00e9 avrebbe chiaramente inciso \u00absulla coesione e la solidariet\u00e0 all\u2019interno della Repubblica\u00bb, nonch\u00e9 sulla sua \u00abunit\u00e0 giuridica ed economica\u00bb (punto 8.4 del considerato in diritto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla medesima linea della legge del 2014, anzi spingendola addirittura oltre, nonostante la citata pronuncia della Consulta, si \u00e8 mossa la deliberazione regionale del Veneto del 15 novembre del 2017 (contenente una proposta di legge statale), seguita all\u2019approvazione del <em>referendum <\/em>del 22 ottobre 2017. Secondo tale legge il 90 per cento delle principali imposte erariali riscosse entro i confini amministrativi del Veneto dovrebbero restare alla regione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad ogni modo, il principio per cui lo Stato non dovr\u00e0 limitarsi a trasferire alle regioni la spesa storica, cio\u00e8 la somma che attualmente spende per soddisfare le medesime funzioni, \u00e8 stato chiaramente affermato anche dal Governo, in sede di stipula dei tre accordi preliminari del 28 febbraio 2018. Secondo l\u2019art. 4 di tali accordi, il criterio della spesa storica dovr\u00e0 essere superato entro un quinquennio, perch\u00e9 a regime il trasferimento delle risorse dovr\u00e0 essere definito in base ai \u00abfabbisogni standard\u00bb calcolati non solo \u00abin relazione alla popolazione residente\u00bb, ma anche con riferimento al \u00abgettito dei tributi maturati sul territorio\u00bb. \u00c8 evidente che, legando il fabbisogno standard al gettito dei tributi erariali riscossi sul territorio tali \u00abfabbisogni standard\u00bb differiranno notevolmente a seconda della ricchezza delle diverse aree regionali e saranno pi\u00f9 elevati nelle regioni ricche, pi\u00f9 bassi nelle regioni povere, con buona pace delle esigenze legate al principio di eguaglianza nel godimento dei diritti e del ruolo redistributivo dello Stato. Come messo in evidenza da recenti studi economici<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>, questa copertura finanziaria delle nuove funzioni, \u00abdel tutto slegata all\u2019ammontare delle risorse necessarie per gestirle\u00bb<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>, si fonderebbe sull\u2019erroneo convincimento per cui il Nord avrebbe diritto a trattenere il \u2018residuo fiscale\u2019 (cio\u00e8 la differenza tra quanto riscosso dallo Stato in un dato territorio e quanto speso dallo Stato stesso in questo stesso territorio per garantire i servizi pubblici). Una proposta giustamente stigmatizzata come \u00abla secessione dei ricchi\u00bb<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>, che scavalca del tutto il fondamentale riferimento costituzionale in materia, ossia l\u2019art. 53 Cost., per cui il patto fiscale intercorre tra lo Stato e i cittadini, e si fonda sulle nozioni di \u00abprogressivit\u00e0\u00bb e di \u00abcapacit\u00e0 contributiva\u00bb del cittadino-contribuente proprio per consentire le politiche dell\u2019eguaglianza e permettere allo Stato di adempiere ai suoi compiti redistributivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come messo chiaramente in luce<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>, \u00abi calcoli di dare\/avere in termini di imposte e spesa pubblica hanno senso solo se riferiti a singoli individui\u00bb in quanto \u00abi territori non pagano imposte\u00bb<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>. Introdurre un principio di territorialit\u00e0 delle aliquote, declinato su base regionale, contrasterebbe con l\u2019impostazione dell\u2019art. 53 Cost., con effetti dirompenti sull\u2019unit\u00e0 dell\u2019ordinamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pare evidente che un disegno di questo tipo \u00e8 del tutto antitetico all\u2019unit\u00e0 nazionale intesa come unit\u00e0 nel godimento dei diritti di cittadinanza fra i cittadini. Attuare il regionalismo differenziato in questo modo non potr\u00e0 che produrre nuove intollerabili diseguaglianze e accentuare quelle gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questo caso si sottoporr\u00e0 a ulteriori difficolt\u00e0 il lavoro dei garanti, cio\u00e8 della Corte Costituzionale, che, come osservato, gi\u00e0 si \u00e8 chiaramente pronunciata sulla questione.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>3.Conclusioni<\/em><\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esito disgregativo e antiunitario che sta assumendo l\u2019attuazione del regionalismo differenziato non stupisce. Si tratta della logica conseguenza di un dibattito sull\u2019autonomismo riemerso nel nostro paese sul finire degli anni \u201880 dello scorso secolo, in coerenza con i postulati neo-liberali che contestano la stessa azione redistributiva dello Stato. Dibattito che nel nostro paese \u00e8 stato animato da una forza politica antistatale e antiunitaria, la Lega Nord, che ha sempre contestato il ruolo dello Stato e affermato l\u2019obiettivo di far restare \u00abal Nord le tasse del Nord\u00bb. Obiettivo oggettivamente contraddittorio con l\u2019unit\u00e0 nazionale che se prima era perseguito con una proposta politica eversiva di stampo secessionista, oggi si cerca di camuffarlo sotto le spoglie di un progetto attuativo di una disposizione costituzionale, sfruttando i margini di ambiguit\u00e0 introdotti dalla pessima riforma del tutolo V del 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2015, ha chiaramente affermato che obiettivi di questo tipo, ipotizzati dalla Regione Veneto, inciderebbero sul principio di eguaglianza, sui compiti redistributivi dello Stato, minacciando l\u2019unit\u00e0 economica e sociale della Repubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma questo regionalismo differenziato non comprometterebbe solo l\u2019eguaglianza tra i cittadini. La stessa capacit\u00e0 dello Stato di tutelare gli interessi dell\u2019intera collettivit\u00e0 nazionale sarebbe compromessa. Le regioni diventerebbero piccole patrie e lo Stato si ritirerebbe da settori strategici per il sistema paese, con l\u2019effetto di limitare la competitivit\u00e0 dell\u2019intero paese, con danni per tutti. Ci\u00f2 che \u00e8 a rischio, dunque, non \u00e8 solo la tutela delle esigenze legate al principio di eguaglianza, ma la stessa capacit\u00e0 del paese di rappresentare un sistema di relazioni sociali, economiche e culturali unitario che si faccia carico dello sviluppo armonioso e contemporaneo dell\u2019intera comunit\u00e0 nazionale. I danni sarebbero avvertiti da tutti, probabilmente in modo maggiore proprio dalle aree pi\u00f9 competitive del paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La priorit\u00e0 oggi non \u00e8 affatto l\u2019attuazione di un regionalismo differenziato ambiguo e rischioso, ma il riordino delle competenze tra lo Stato e le regioni per realizzare un assetto dei poteri efficiente e coerente. Solo assieme ad una revisione del Titolo V e ad un riordino complessivo del sistema delle autonomie territoriali, casomai con l\u2019introduzione di una camera delle regioni<a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>, si potranno sperimentare ipotesi di differenziazione, senza che questa sperimentazione si traduca in pericoli per il Paese nel suo complesso e in un danno per tutti i cittadini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Speriamo che vi siano ancora gli anticorpi sufficienti nella politica, nella societ\u00e0 e nella cultura di questo paese per arginare proposte di questo tipo e per riprendere la strada maestra che \u00e8 innanzitutto quella di porre rimedio alle affrettate e pasticciate \u2018riforme\u2019 del recente passato. Se cos\u00ec non fosse, dovremmo confidare solo nelle istituzioni di garanzia alle quali, per\u00f2, da alcuni anni pare stiamo chiedendo davvero troppo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>*Universit\u00e0 degli Studi della Campania<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Come ricordato da S. Mangiameli, <em>L\u2019attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. <\/em>Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Audizione del 29 novembre 2017, in <em>www.issirfa.cnr.it<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> A. Morelli, <em>Le autonomie della Repubblica: c\u2019\u00e8 un ordine nel caos<\/em>?, in <em>Dirittiregionali<\/em>.it, n. 2\/2018.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> M. Villone, <em>Autonomia, la riforma dove non si nasconde chi ci perde<\/em>, in <em>Il Manifesto, <\/em>21 dicembre 2018, secondo il quale si tratta di una \u00abripresa tal quale del vecchio mantra leghista per cui al Nord i soldi del Nord\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> S. Staiano, <em>Art. 5 Costituzione italiana, <\/em>Roma 2017, <em>passim<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cfr. sul punto C. Iannello, <em>Asimmetria regionale e rischi di rottura dell\u2019unit\u00e0 nazionale<\/em>, in <em>Rassegna di Diritto Pubblico Europeo<\/em>, n. 2\/2018, in corso di stampa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> L. Elia, <em>Audizione<\/em>, in <em>Indagine conoscitiva sugli effetti nell\u2019ordinamento delle revisioni del titolo V della parte II della Costituzione<\/em>, Senato della Repubblica, 23 ottobre 2001, ora in T. Groppi \u2013 M. Olivetti (a cura di), <em>La Repubblica delle autonomie<\/em>, cit., 18- 19.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> R. Bin, <em>\u00abRegionalismo differenziato\u00bb e utilizzazione dell\u2019art. 116, terzo comma<\/em>, in <em>Le istituzioni del federalismo,<\/em> 2008, 9 e ss<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Sul punto cfr R. Bin, <em>\u00abRegionalismo differenziato\u00bb e utilizzazione dell\u2019art. 116, terzo comma<\/em>, cit., 9 e ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> cfr A. Ruggeri, <em>Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali<\/em>, Relazione al Convegno di Messina su \u00abRegionalismo differenziato: il caso italiano e spagnolo\u00bb, 18-19 ottobre 2002<em>, <\/em><a href=\"http:\/\/www.giurcost.org\/studi\/pdf\/ruggeri3-2002.pdf\"><em>http:\/\/www.giurcost.org\/studi\/pdf\/ruggeri3-2002.pdf<\/em><\/a>, 30.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> N. Zanon, <em>Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del titolo V<\/em>, in AA.VV., <em>Problemi del Federalismo<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano, 2001, 57.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> L. Paladin,<em> Valori nazionali e principio di unit\u00e0 della Repubblica nella Costituzione italiana, <\/em>in AA.VV., <em>Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, <\/em>II, 376.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> F. Palermo, <em>Il regionalismo differenziato, <\/em>in T. Groppi-M. Olivetti (a cura di), <em>La Repubblica delle autonomie<\/em>, cit., 60, ritiene che le regioni debbano ricorrere alla propria capacit\u00e0 impositiva <em>Contra<\/em> A. Poggi, <em>La problematica attuazione del regionalismo differenziato, <\/em>in <em>federalismi.it, <\/em>n. 1\/2008.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> A. Giannola, G. Stornaiuolo, <em>Un\u2019analisi delle proposte avanzate sul \u00abfederalismo differenziato\u00bb<\/em>, in <em>Rivista economica del Mezzogiorno, <\/em>1-2\/2018, 5 e ss<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Ibidem, 17<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> G. Viesti, <em>La secessione di cui nessuno parla, <\/em>in <a href=\"http:\/\/www.rivistailmulino.it\">www.rivistailmulino.it<\/a>, 3 settembre 2018; cfr. anche Id., <em>Un referendum contro l\u2019unit\u00e0 nazionale, <\/em>in <a href=\"http:\/\/www.rivistailmulino.it\">www.rivistailmulino.it<\/a>, 24 luglio 2018; M. Cammelli, <em>Risultati incerti e rischi sicuri dell\u2019autonomia regionale. Il regionalismo differenziato<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.rivistailmulino.it\">www.rivistailmulino.it<\/a><em>, <\/em>20 luglio 2018.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> A. Giannola, G. Stornaiuolo, <em>Un\u2019analisi delle proposte avanzate sul \u00abfederalismo differenziato\u00bb<\/em>, cit., 5 e ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Ibidem, 32.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Come sostiene A. Patroni Griffi, <em>Per il superamento del bicameralismo paritario e il Senato delle autonomie: lineamenti di una proposta<\/em>, in <em>federalismi.it, <\/em>2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"elementor-element elementor-element-23cccb5d elementor-widget elementor-widget-theme-post-content\" data-id=\"23cccb5d\">\n<div class=\"elementor-widget-container\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fonte: <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/\">https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di SERGIO CESARATTO (Carlo Iannello) Regionalismo differenziato Regionalismo differenziato\u00a0| Autonomia Regioni | Il Regionalismo differenziato\u00a0\u00e8 un pericolo per l\u2019Italia intera:\u00a0finirebbe per far ritirare lo Stato da settori strategici per il sistema economico nazionale con gravi conseguenze sulla competitivit\u00e0 di tutto il Paese. \u00a01.La differenziazione dei poteri regionali nella modifica costituzionale del 2001. In questi mesi si sta sviluppando un acceso dibattito sul regionalismo differenziato cio\u00e8 in merito all\u2019attuazione dell\u2019art. 116, III comma, Cost., il quale&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":95,"featured_media":23768,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Sergio_Cesaratto.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-cFM","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48718"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/95"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=48718"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48718\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48737,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48718\/revisions\/48737"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/23768"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=48718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=48718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=48718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}