{"id":50387,"date":"2019-04-03T10:00:24","date_gmt":"2019-04-03T08:00:24","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=50387"},"modified":"2019-04-03T08:49:52","modified_gmt":"2019-04-03T06:49:52","slug":"ordine-giudiziario-e-indipendenza-della-magistratura-nella-lezione-di-piero-calamandrei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=50387","title":{"rendered":"Ordine giudiziario e indipendenza della Magistratura nella lezione di Piero Calamandrei"},"content":{"rendered":"<p><strong>di IL PONTE (Massimo Jasonni)<\/strong><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3108\" src=\"http:\/\/www.ilponterivista.com\/wp-content\/uploads\/3c60f970a9.jpg\" alt=\"Calamandrei\" width=\"950\" height=\"459\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Piero Calamandrei coglie da subito, gi\u00e0 nei primi sviluppi scientifici delle sue ricerche giuridiche, l\u2019importanza costituzionale del tema dell\u2019indipendenza della magistratura. Poco pi\u00f9 che trentenne ne parla, come oggetto specifico del suo ruolo di docente di Diritto giudiziario a Siena, in occasione dell\u2019inaugurazione dell\u2019anno accademico. Ed \u00e8 un preludio dell\u2019Elogio dei giudici scritto da un avvocato[1]:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi magistrati che sono la voce vivente della legge e la incarnata permanente riaffermazione della autorit\u00e0 dello Stato, si accorgono che lo Stato agisce talora come se fosse il loro pi\u00f9 aperto nemico: sentono che se vogliono seguitare a rendere giustizia, devono farlo, pi\u00f9 che in nome dello Stato, a dispetto dello Stato, il quale [\u2026] fa di tutto per neutralizzare, per corrompere, per screditare [\u2026] l\u2019opera loro. Tra Magistrati e Ministro della Giustizia si respira da un pezzo in qua un\u2019atmosfera di reciproca ostilit\u00e0, di mutuo sospetto [\u2026]. Essa sola, la magistratura, continua a battersi quotidianamente per la legalit\u00e0, simile a un eroico esercito di veterani fedeli, che mentre nel paese le congiure politiche depongono il vecchio sovrano, continuano lungo il confine, fronte al nemico, ad immolarsi in nome di un re che pi\u00f9 non regna[2].<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Siamo nel 1921 e, per la precisione, al 13 novembre, un anno prima della marcia su Roma. Il tono risente di una chiara impronta idealistica, ma per rimanere ben adesivo al cuore pulsante della tripartizione montesquieuiana dei poteri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dialettica tra le sfere della Giustizia e della Politica, tra di loro veri e propri vasi comunicanti, \u00e8 preziosa e va difesa da ingerenze dell\u2019esecutivo rispetto alle quali l\u2019analisi di Calamandrei \u00e8 puntigliosa nel delineare quattro \u00abtortuosi\u00bb, ma in ogni caso perversi, sentieri:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il primo sentiero, quello definito dell\u2019\u00abingerenza preventiva\u00bb, determina dipendenza del Pubblico Ministero dal ministro di Giustizia, frutto di un\u2019ipocrisia normativa: da una parte si afferma \u00abche la legge \u00e8 eguale per tutti\u00bb, d\u2019altra parte si concede \u00abal potere esecutivo la possibilit\u00e0 di farla osservare [la legge] soltanto nei casi in cui non dispiaccia al partito che \u00e8 al governo\u00bb[3];<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il secondo sentiero \u00e8 quello dell\u2019\u00abingerenza successiva\u00bb degli atti governativi sull\u2019operato della magistratura: \u00e8 questo il caso delle ordinanze prefettizie o dell\u2019allora Commissario degli alloggi che, \u00absenza contraddittorio\u00bb, concedevano a \u201cconsorti e amici\u201d \u2013 di politici o di \u00abturbe schiamazzatrici\u00bb al seguito di azzeccagarbugli \u2013 sospensione o caducazione di sentenze passate in giudicato[4];<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il terzo sentiero \u00e8 quello delle lusinghe e dei \u00abfavori dei governanti\u00bb con cui questi si ingraziano i giudici promettendo una felice, futura carriera o\u00a0 \u00abconferimento di incarichi speciali\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">quarto e ultimo sentiero \u00e8 quello delle giurisdizioni speciali, ove vesti protagoniste assumono, nelle parole del Maestro, \u00abavvocati politicanti, i cui intrighi sono il pi\u00f9 delle volte sterili dinanzi ai tribunali ordinari [\u2026] ma trovano avanti ai giudici speciali il loro paradiso\u00bb[5]. Qui Calamandrei anticipa figure opache che oggi sinteticamente ritroviamo nella contemporaneit\u00e0, forense ma non solo forense, come \u00abfaccendieri\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli antidoti proposti da Calamandrei sono rappresentati dall\u2019autogoverno della magistratura, dall\u2019affermazione del principio dell\u2019inamovibilit\u00e0, vuoi dei giudici vuoi dei pubblici ministeri, e dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione. Per \u00absfollare\u00bb il parlamento da portatori di una confusione tra valori politici e interessi di consorteria Calamandrei pensa a un\u2019incompatibilit\u00e0 tra l\u2019ufficio di deputato e la professione di avvocato. E non manca di irridere nei confronti del programma di elezione popolare dei giudici, propugnato dal sol nascente di allora, che sostiene comporterebbe \u00abil completo asservimento della giustizia alla politica\u00bb[6].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Calamandrei ritorna su questi temi, tra il 1945 e il 1946, all\u2019interno dei lavori della Commissione Forti[7], quindi in sede di Assemblea costituente, ove viene chiamato alla Seconda sottocommissione. In tale veste il cattedratico, divenuto ordinario a Firenze di Diritto processuale civile ed eletto presidente del Consiglio nazionale forense, predispone la celebre Relazione sul potere giudiziario e sulla suprema corte costituzionale[8]. Nei preliminari di tale relazione appare cauto, ma per rivelarsi poi tanto perentorio, quanto fermamente allineato alle tesi sostenute negli anni venti. I confini invalicabili delineati al momento della prefigurazione della Costituzione della Repubblica afferiscono ai seguenti cinque punti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">affermazione incondizionata del principio di sovranit\u00e0: la giurisdizione ha natura statuale e valenza costituzionale (art. 1). Essa non pu\u00f2 patire limiti n\u00e9 territoriali (da parte, per esempio, delle istituende Regioni), n\u00e9 spirituali (da parte di tribunali ecclesiastici[9]\u00a0su cui soffia il vento della\u00a0reconquista cat\u00f3licae della riproposizione neotomistica o, se si preferisce, \u201cneoguelfa\u201d di un diritto naturale gerarchicamente sovraordinato a ogni altra fonte normativa);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">affermazione del principio di unicit\u00e0 di una giurisdizione (artt. 12-14), entro cui possono istituirsi \u00absezioni specializzate\u00bb, non gi\u00e0 giurisdizioni\u00a0ad hoc, quali quelle che il fascismo aveva legalizzato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">affermazione dell\u2019autonomia della magistratura, quale \u00abordine indipendente\u00bb con poteri di \u00abautogoverno\u00bb (art. 16), assoggettato unicamente alla legge (art. 2). Emergono qui i grandi motivi processualistici della \u00abgaranzia del giudice precostituito\u00bb (art. 5), della pubblicit\u00e0 delle udienze, del contraddittorio (art. 6), dell\u2019obbligo di motivazione delle sentenze (art. 7) e \u2013 ultimo ma non ultimo \u2013 della \u00abgratuit\u00e0 della giustizia\u00bb per gli indigenti (art. 11);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">da queste premesse trae spunto la quarta enunciazione, ovvero quella che sottolinea l\u2019indipendenza della giurisdizione in forza di garanzie di inamovibilit\u00e0 (art. 23) dal posto, dal grado e dalla sede e di autonomia amministrativa per istituzione di un Csm, composto da soli membri togati, e di \u00abConsigli giudiziari regionali\u00bb a cui affiancare, per il giudizio sulla responsabilit\u00e0 dei magistrati, una \u00abSuprema Corte disciplinare\u00bb e delle \u00abCorti disciplinari regionali\u00bb (artt. 16-18). Sempre in quest\u2019ottica dell\u2019indipendenza si prospetta una retribuzione dei magistrati, che deve rispondere non tanto al grado o all\u2019ufficio ricoperto, quanto all\u2019anzianit\u00e0 (art. 22);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">con l\u2019ultimo punto Calamandrei insiste su quel \u00absenso di assoluta tranquillit\u00e0\u00bb, che deve contraddistinguere la giurisdizione e che nulla culturalmente ha a che spartire con la dialettica parlamentare. Sicch\u00e9 vietare ai magistrati tessere di partito potrebbe significare attribuzione di massima distensione possibile e di massimo equilibrio all\u2019esercizio dello\u00a0juris dicere: il diritto \u00abquando viene affidato al magistrato per la sua applicazione deve essere da lui visto come tale e non come era prima di divenirlo, quando era ancora politica\u00bb[10]. Qui si spiega perch\u00e9 Calamandrei parli di \u00abordine\u00bb e non di \u00abpotere\u00bb[11]: mentre le dinamiche parlamentari sono per definizione energiche, ovvero si alimentano in ragione della loro machiavellica possibilit\u00e0 di affermazione politica, l\u2019applicazione del diritto si nutre di un superiore equilibrio, si avvale di un\u2019armonia apollinea, per l\u2019appunto di sentore greco. L\u2019antico\u00a0n\u00f3mos\u00a0sembra rivivere nel recupero profondo del pensiero platonico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dette considerazioni non valgono soltanto per la magistratura giudicante ma, fedeli all\u2019impostazione unitaria di cui in 2, si pongono anche per la magistratura c.d. requirente. A tal fine militano motivazioni di convenienza e, in uno, ragioni sistematiche: si vuole evitare che i pubblici ministeri sospendano o ritardino l\u2019esercizio del magistero punitivo, finendo per svilire pubblicit\u00e0 e obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale (art. 8) e si vuole sottolineare che l\u2019habitat\u00a0del giudizio, sia in sede istruttoria sia in sede deliberante, \u00e8 (e deve essere) sempre e solo il medesimo. Mentre ci\u00f2 che caratterizza la vita del parlamentare e, pi\u00f9 in genere, dell\u2019uomo politico \u00e8 il mandato ricevuto dagli elettori e l\u2019appartenenza partitica, ci\u00f2 che rende propria ed esclusiva la funzione del pubblico ministero, tal quale quella del giudice, \u00e8 una specifica preparazione tecnico-giuridica comprovata dal superamento di un rigoroso concorso pubblico (art. 20). \u00c8 proprio questa umile e severa fedelt\u00e0 alla legge che consente all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di avere alla propria dipendenza \u00abesclusiva e diretta\u00bb la polizia giudiziaria (art. 25).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le reazioni ostili a una cos\u00ec alta rilettura della storia del diritto occidentale non tardarono a manifestarsi in un paese prostrato dalla guerra e dilaniato dalle divisioni. Contro la posizione calamandreiana fecero fronte comune anime diverse, quali quelle della Dc e del Pci. La Dc, contestando in Calamandrei un preteso tradimento dello spirito liberale[12], mirava in realt\u00e0 ad assicurarsi, in vista di futuri mandati governativi, il controllo dell\u2019esecutivo sulla pubblica accusa[13]; il Pci, allergico a ogni forma di autogoverno, portava entro di s\u00e9 gli esiti del V Congresso conclusosi il 6 gennaio del \u201946[14]con l\u2019auspicio di un sistema di reclutamento dal basso della magistratura requirente. De Gasperi era preoccupato per il rischio di approvazione di una Costituzione rigorosamente laica e ostile al modello economico insito nella stessa alleanza atlantica; Togliatti ambiva a un potere giudiziario a base popolare[15], aperto a prospettive rivoluzionarie sognate come imminenti e sorde al magistero gramsciano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esito delle votazioni, quella in seno alla Commissione per la Costituzione del 30 gennaio \u201947[16]\u00a0e quella in Assemblea del 26 novembre \u201947[17], \u00e8 per Piero Calamandrei. Tuttavia, ad avere la meglio nell\u2019agone costituente sono solo alcune delle posizioni sostenute dal Nostro, quelle pi\u00f9 \u201cautonomiste\u201d, non gi\u00e0 quelle di pi\u00f9 marcato sapore laico. Infatti, l\u2019accordo sull\u2019art. 7 tra democristi e comunisti ribalta l\u2019impostazione calamandreiana e trascrive il paradosso di una Costituzione, per un verso, antifascista, ma per altro verso di recupero del ventennio: l\u2019art. 7 non solo pone tra i fondamenti della Carta il richiamo ai Patti del \u201929, cos\u00ec rinnovando esperienze clerico-fasciste, ma riafferma in astratto il principio concordatario come argine della sovranit\u00e0 del diritto statuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi quella notte della storia del paese, che Calamandrei stigmatizz\u00f2 poi nei termini del tradimento della Costituzione, sembra riproporsi. I pericoli insiti in un asservimento della legge, quindi della magistratura, al potere politico sono ora quegli stessi di allora, e semmai acuiti da una dilagante corruzione. A favore della separazione delle carriere giudiziarie cantano le sirene berlusconiane, quelle che plaudirono ignominiosamente alle leggi\u00a0ad personam; esse concorrono con Salvini nella riproposizione di inquietudini nazionalistiche e populistiche che chi ha il senso della storia ha bene in mente, e teme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Pd sta pilatisticamente a guardare. Si divide al suo interno: c\u2019\u00e8 chi \u2013 naturalmente i renziani \u2013 non nasconde ostilit\u00e0 per il principio dell\u2019indipendenza del PM e c\u2019\u00e8 chi, come l\u2019attuale neosegretario, se ne sta bello zitto: nemmeno ritiene di doversi esprimere.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">[1]\u00a0I ed., Firenze, Le Monnier, 1935.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[2]\u00a0Il testo della\u00a0Relazione\u00a0\u00e8 ora riportato in\u00a0Governo e magistratura, in\u00a0Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, vol. II, Napoli, Morano, 1966, pp. 216-217.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[3]\u00a0Ivi, p. 202.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[4]\u00a0Ivi, p. 206. Cfr., sul punto, pi\u00f9 diffusamente A. Barbera,\u00a0Calamandrei e l\u2019ordinamento giudiziario: una battaglia su pi\u00f9 fronti, relazione al Convegno\u00a0Piero Calamandrei e la ricostruzione dello Stato democratico, Aula Magna dell\u2019Universit\u00e0 di Firenze, 18 febbraio 2006, ora in \u00abRassegna parlamentare\u00bb, 2006, p. 359 ss.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[5]\u00a0In\u00a0Governo e magistratura\u00a0cit., p. 214.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[6]\u00a0Ivi, pp. 217-218.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[7]\u00a0Gli atti della\u00a0Commissione per Studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato\u00a0sono ora raccolti in\u00a0Alle origini della Costituzione italiana, a cura di G. D\u2019Alessio, Bologna, il Mulino, 1979, p. 620 ss.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[8]\u00a0In\u00a0Atti della Commissione per la Costituzione, II, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1947, p. 200 ss.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[9]\u00a0Cfr., sul punto,\u00a0Alle origini della Costituzione italiana\u00a0cit., p. 620.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[10]\u00a0Atti dell\u2019Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione, a cura del Segretariato generale della Camera dei deputati, vol. VIII, Roma 1970, pp. 1893-1894.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[11]\u00a0Sul punto, pi\u00f9 diffusamente cfr. C. Mortati,\u00a0Istituzioni di diritto pubblico, vol. II, Padova, Cedam, 1969, p. 1156 ss.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[12]\u00a0Cfr., sul punto, l\u2019intervento di G. Bettiol ora in\u00a0Atti dell\u2019Assemblea costituente\u00a0cit., seduta pomeridiana del 26 novembre 1947, vol. V, p. 4115 ss.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[13]\u00a0Cfr., sul punto, la relazione di G. Leone, ora in\u00a0Atti della Commissione per la Costituzione, II, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1947, p. 206 ss.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[14]\u00a0Cfr.\u00a0Sotto la bandiera della democrazia. Il programma del PCI approvato al V Congresso, Roma, Editori Riuniti, 1946.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[15]\u00a0Ora in P. Togliatti,\u00a0Discorsi alla costituente, Roma, Editori Riuniti, 1973, p. 16 ss.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[16]\u00a0In\u00a0Atti dell\u2019Assemblea costituente\u00a0cit., vol VI, p. 241.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">[17]\u00a0Ivi, seduta pomeridiana, vol. V, p. 4115 ss.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fonte:\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.ilponterivista.com\/blog\/2019\/03\/29\/ordine-giudiziario-e-indipendenza-della-magistratura-nella-lezione-di-piero-calamandrei\/\">https:\/\/www.ilponterivista.com\/blog\/2019\/03\/29\/ordine-giudiziario-e-indipendenza-della-magistratura-nella-lezione-di-piero-calamandrei\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di IL PONTE (Massimo Jasonni) Piero Calamandrei coglie da subito, gi\u00e0 nei primi sviluppi scientifici delle sue ricerche giuridiche, l\u2019importanza costituzionale del tema dell\u2019indipendenza della magistratura. Poco pi\u00f9 che trentenne ne parla, come oggetto specifico del suo ruolo di docente di Diritto giudiziario a Siena, in occasione dell\u2019inaugurazione dell\u2019anno accademico. Ed \u00e8 un preludio dell\u2019Elogio dei giudici scritto da un avvocato[1]: Questi magistrati che sono la voce vivente della legge e la incarnata permanente riaffermazione&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":89,"featured_media":17739,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/IL-PONTE-e1474101326963.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-d6H","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50387"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/89"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=50387"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50387\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50394,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50387\/revisions\/50394"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17739"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=50387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=50387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=50387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}