{"id":57586,"date":"2020-04-12T01:58:49","date_gmt":"2020-04-11T23:58:49","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=57586"},"modified":"2020-04-11T22:08:37","modified_gmt":"2020-04-11T20:08:37","slug":"o-la-costituzione-della-repubblica-italiana-o-lunione-europea-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=57586","title":{"rendered":"O la Costituzione della Repubblica italiana o l&#8217;Unione Europea"},"content":{"rendered":"<p>di IACOPO BIONDI BARTOLINI (FSI Firenze)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Era il Natale del 2011 (ma l&#8217;articolo fu pubblicato su Indipendenza nel numero di novembre). Mentre molti ancora dovevano smaltire i fumi dell&#8217;alcol per la sbornia per la cacciata di Abberluscone, qualcuno scriveva quello che oggi appare limpido a un sempre maggior numero di persone. Quello che \u00e8 scritto in questo articolo di\u00a0Stefano D&#8217;Andrea \u00e8 una delle prime se non la prima enunciazione dettagliata del concetto espresso nel titolo. Da qui parte un impegno ormai decennale. Se qualcuno oggi si scanna per dirimere la questione su dove era l&#8217;avversario quando fu istituito il MES, qualcuno (non certo io, che non festeggiavo in piazza ma che gradivo quella cacciata) era invece qui, su queste posizioni, fin da allora.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA O L&#8217;UNIONE EUROPEA<\/p>\n<p>(da &#8220;Appello al Popolo&#8221;, 25.12.2011)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 300;\"><strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\"> Breve premessa.<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">L\u2019Unione Europea \u00e8 una organizzazione internazionale. Ad essa si \u00e8 dato vita mediante la stipulazione di Trattati internazionali.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">I Trattati prevedono materie di competenza della UE e organi destinati ad emanare norme vincolanti ora per gli Stati ora per i cittadini degli Stati membri. Le materie di competenze della UE sono in espansione continua, man mano che i Trattati sono modificati. Al di l\u00e0 delle precise previsioni dei Trattati, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, alla quale \u00e8 riservata la decisione ultima sulle competenze della UE, tende da sempre ad espandere le competenze degli organi UE, ben al di l\u00e0 dei limiti, semantici e logico-giuridici, che discenderebbero dalle disposizioni dei Trattati.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Le (sempre pi\u00f9) ampie competenze della UE non tolgono che quest\u2019ultima sia e resti fondata su accordi internazionali e pertanto abbia natura internazionalistica. L\u2019UE esiste perch\u00e9 gli Stati membri vogliono questa forma di cooperazione. Gli Stati membri restano (formalmente) sovrani. La Corte Costituzionale tedesca in una sentenza del 2003 ha affermato con chiarezza che gli Stati membri sono i \u201c<em>padroni dei trattati<\/em>\u201d; e ha ribadito il concetto nella sentenza del 30 giugno 2009, pronunciata con riguardo alla legge tedesca di esecuzione del trattato di Lisbona.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Fino a quando uno Stato membro non esce dai trattati europei, il diritto dei trattati e quello \u201cderivato\u201d, emanato dagli organi previsti nei trattati medesimi, prevalgono sul diritto degli Stati membri, comprese le norme costituzionali (o meglio, comprese le norme costituzionali che disciplinano i\u00a0<em>rapporti economici<\/em>). Il diritto della UE prevale sul diritto interno. Oggi, in seguito alla modifica dell\u2019art. 117 della Costituzione (voluta e introdotta dal centro-sinistra), le norme di tutti i trattati internazionali ai quali sia stata data attuazione, e in particolare le norme di \u201cdiritto comunitario\u201d (specificamente menzionato nell\u2019art. 117 Cost.), prevalgono su quelle contenute in leggi ordinarie, sia anteriori che successive (Corte Cost. 348\/2007; e Corte Cost. 349\/2007), senza che sia pi\u00f9 necessario porre in essere le piroette logico-giuridiche compiute in precedenza per giustificare soluzioni che, sotto il profilo tecnico, non stavano n\u00e9 in cielo n\u00e9 in terra. La possibile e necessaria interpretazione restrittiva dell\u2019art. 117, suggerita da autorevoli dottrine, non nega quanto ho appena affermato.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Insomma, oggi \u00e8 indubbio che\u00a0<em>il Parlamento italiano non pu\u00f2 derogare ad una norma dei Trattati europei o a una norma introdotta dagli organi europei nemmeno all\u2019unanimit\u00e0. Uscire dai trattai europei o soggiacere; questa \u00e8 l\u2019alternativa a nostra disposizione.<\/em>\u00a0Il diritto interno contrario al diritto della UE o deve essere disapplicato dai giudici nazionali o comporta sanzioni per lo Stato italiano, comminate dalla UE. La modifica dei trattati, invece, non \u00e8 nella nostra possibilit\u00e0. Le modifiche richiedono il consenso di tutti gli Stati che hanno stipulato i trattati (ci\u00f2 \u00e8 vero anche per le \u201cprocedure di revisione semplificate\u201d, perch\u00e9 esse prevedono la possibilit\u00e0 di atti di dissenso dei Parlamenti nazionali: art. 48 TUE).\u00a0<\/span><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li style=\"font-weight: 300;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\"><strong>Il diritto della UE e il diritto costituzionale italiano<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Come ho accennato, la prevalenza del diritto europeo sul diritto italiano riguarda anche il diritto costituzionale italiano, sia pure con taluni limiti.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">La Corte Costituzionale Italiana ha da lungo tempo affermato e pi\u00f9 volte ribadito che la prevalenza del diritto dell\u2019Unione Europea trova un limite \u201c<em>nell\u2019intangibilit\u00e0 dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione<\/em>\u201d (dopo l\u2019introduzione del nuovo art. 117, 1\u00b0 co., cost., si veda Corte Cost. 348\/2007; in altre precedenti sentenze il limite era enunciato con diversa formula: \u201c<em>i principi fondamentali del nostro ordinamento o i diritti inalienabili della persona umana<\/em>\u201d). La Corte Costituzionale, in questa materia, si riserva di giudicare costituzionalmente illegittima una norma UE contraria a \u201c<em>i<\/em>\u00a0<em>principi fondamentali del nostro ordinamento o i diritti inalienabili della persona umana<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">La Corte Costituzionale ha anche creduto, in tempi risalenti, che \u201c<em>appare difficile configurare anche in astratto l\u2019ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di\u00a0<\/em><strong>rapporti civili, etico sociali, politici<\/strong><em>, con disposizioni contrastanti con la Costituzione<\/em>\u201d (Corte Cost. 183\/1973).<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Non interessa in questa sede verificare se i principi di libert\u00e0 siano stati toccati da uno o altro regolamento UE (in dottrina si crede che in un paio di occasioni siano stati almeno sfiorati), quanto osservare che la sentenza del 1973 non menzionava i \u201c<em>rapporti economici<\/em>\u201d. Se sfogliamo la Costituzione italiana, ci accorgiamo che, dopo il titolo I della parte I, dedicato ai<em>\u00a0rapporti civili<\/em>\u00a0e il titolo II dedicato ai\u00a0<em>rapporti etico sociali<\/em>, prima del titolo IV dedicato ai\u00a0<em>rapporti politici<\/em>, c\u2019\u00e8 il titolo III, dedicato ai\u00a0<em>rapporti economici<\/em>\u00a0(artt. 35-47).<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">La Corte Costituzionale non era incorsa in una dimenticanza; anzi voleva proprio precisare che con l\u2019(allora) art. 189 del Trattato di Roma era stata limitata la sovranit\u00e0 in materia di rapporti economici.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">La verit\u00e0 \u00e8 che in materia di rapporti economici non ha senso indagare se i Trattai europei e la normativa europea derivata contrastino sotto uno o altro profilo con i principi costituzionali. Semplicemente siamo in presenza di\u00a0<strong>due programmi radicalmente antitetici e quindi alternativi<\/strong>\u00a0(N. IRTI,\u00a0<em>L\u2019ordine giuridico del mercato<\/em>, Roma-Bari, 1998, pp. 22 ss.) O il legislatore applica il primo e tradisce il secondo. O applica il secondo e tradisce il primo.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Confrontiamo i due programmi, con la stringatezza imposta dall\u2019occasione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Non mi soffermo sul preteso fondamento giuridico della prevalenza dei Trattati europei rispetto alle norme della costituzione economica. Mi limito semplicemente a constatare e tra breve ad illustrare che quella prevalenza \u00e8 un fatto, il quale ha una portata molto maggiore rispetto a quanto si creda comunemente, anche nella dottrina critica.<\/span><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li style=\"font-weight: 300;\"><strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\"> Il programma costituzionale in materia di rapporti economici<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">La norma fondamentale della nostra Costituzione\u00a0<\/span><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">\u2013<\/span><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">a mio parere della Costituzione intera e non soltanto del gruppo di norme che disciplinano i rapporti economici<\/span><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">\u2013<\/span><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">\u00a0\u00e8 posta dall\u2019art. 41. Proprio quell\u2019articolo che alcuni vorrebbero modificare.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">La norma fondamentale non risiede, come si crede, nel secondo\u00a0\u00a0comma dell\u2019art. 41, il quale precisa che l\u2019iniziativa economica privata, che il primo comma dichiara libera, \u201c<em>non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0 e alla dignit\u00e0 umana<\/em>\u201d. I principi espressi nel secondo comma sono evidentemente deducibili da altre norme ed \u00e8 difficile pensare che, abrogando il secondo comma dell\u2019art. 41 cost., nel nostro ordinamento l\u2019iniziativa economica potrebbe svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o sacrificando la sicurezza, la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 umana. Naturalmente, resta salvo il problema del significato delle formule vaghe \u2013si tratta di clausole generali<\/span><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">\u2013<\/span><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">\u00a0che esprimono i limiti (\u201cutilit\u00e0 sociale\u201d, \u201cdignit\u00e0 umana\u201d, ecc). Un significato che va viepi\u00f9\u00a0\u00a0restringendosi, anche e soprattutto nella coscienza sociale dominante, man mano che la logica necrofila del capitale, promossa dai mezzi di formazione dell\u2019opinione pubblica, da ideologie insegnate nelle universit\u00e0 e dai mutamenti dell\u2019ordine giuridico, penetra nell\u2019animo e nelle menti dei cittadini italiani.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">La norma fondamentale della nostra Costituzione \u00e8 espressa nel terzo comma dell\u2019art. 41: \u201c<em>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali<\/em>\u201d. Con questa norma i costituenti sceglievano un\u00a0<strong>modello dirigista\u00a0<\/strong>(N. IRTI,\u00a0<em>L\u2019ordine giuridico del mercato<\/em>,\u00a0<em>op. loc. cit<\/em>.<strong>)<\/strong>, un dirigismo che deve svolgersi nel rispetto della sacrosanta tutela costituzionale dell&#8217;iniziativa economica privata, ma pur sempre di direzione politica dell&#8217;economia si tratta.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">L\u2019insieme dei principi e dei valori espressi dalle altre norme del titolo (nonch\u00e9 altri principi e valori che trovano fondamento in altri luoghi della costituzione) non sono affidati al mercato, al libero incontro e scontro delle forze e quindi di fatto e di diritto al dominio del capitale. Sono invece realizzati mediante un programma. Il programma si esprime mediante prese di posizione e interventi. Questa norma dice chiaramente che l\u2019attivit\u00e0 economica soggiace alla decisione politica, la quale si esprime nella legge. Lo Stato \u00e8 consapevole della forza del denaro, vi si oppone e, pur utilizzandola, la disciplina.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Ferma la libert\u00e0 d\u2019iniziativa economica privata e fermi i limiti sanciti nel secondo comma dell\u2019art. 41 Cost., lo Stato, per mezzo della legge, programmava\u00a0<strong><em>chi<\/em>\u00a0produceva determinati beni e servizi;\u00a0<em>cosa<\/em>\u00a0si produceva e vendeva;\u00a0<em>cosa<\/em>\u00a0non si doveva produrre e vendere;\u00a0<em>come<\/em>\u00a0si produceva e vendeva<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Lo Stato si riservava di stabilire prezzi equi per beni e servizi essenziali (equo canone e scala mobile, per esempio). Legiferava per realizzare i valori costituzionali e, per raggiungere l\u2019obiettivo, poteva prevedere monopoli pubblici, discipline vincolistiche in settori economici di rilevanza pubblica, imporre prezzi minimi e massimi, imporre dazi all\u2019importazione o all\u2019esportazione, e altri strumenti di protezione di uno o altro settore dell\u2019industria italiana.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Lo Stato, desideroso di tassare le rendite e i grandi patrimoni o i grandi centri di produzione di profitti, poteva limitare o vietare la libera circolazione dei capitali, al fine di impedirne la fuga, in caso di aumento dell\u2019imposizione. La legge poteva prevedere aiuti di Stato a tipi di industrie e attivit\u00e0; vietare la produzione e la commercializzazione nel territorio dello Stato di determinati beni; ignorare il valore della concorrenza\u00a0 -ignorare la concorrenza non significa imporre in ogni settore monopoli o oligopoli, bens\u00ec, semplicemente, non perseguire ossessivamente la concorrenza e preferire una sana e regolata\u00a0<em>competizione\u00a0<\/em><em>(1)<\/em>; condizionare l\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali a licenze e autorizzazioni di vario tipo a tutela di uno o altro interesse; prevedere minimi tariffari nell\u2019esercizio delle professioni, vietare la pubblicit\u00e0 delle attivit\u00e0 professionali; accettare una inflazione modesta (o relativamente modesta) a tutela dell\u2019occupazione (e quindi dei salari); limitare il potere delle banche commerciali di creare denaro, fissando un\u2019alta riserva frazionaria (intorno al 25% fino alla met\u00e0 degli anni Ottanta); consentire il finanziamento, attraverso le banche commerciali, soltanto della produzione e non del consumo (come avveniva fino alla seconda met\u00e0 degli anni Ottanta); perseguire l\u2019autosufficienza alimentare della nazione e pertanto tutelare in modo assoluto l\u2019agricoltura. Lo Stato poteva fare ed effettivamente fece gran parte di ci\u00f2 che ho indicato e molto altro. Ci\u00f2 che non fece non deve essere imputato al programma economico costituzionale; bens\u00ec alla volont\u00e0 politica che, pure nella dialettica politica del tempo, risult\u00f2 dominante.<\/span><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li style=\"font-weight: 300;\"><strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\"> Il programma della UE in materia di rapporti economici<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Quello che ho descritto nel paragrafo precedente \u00e8 l\u2019esatto contrario del modello prefigurato nei Trattati istitutivi dell\u2019Unione Europea. Infatti, \u201c<em>L\u2019Unione instaura un mercato interno<\/em>\u201d (art. 3, n. 3, 1\u00b0 co., TUE). Il mercato interno\u00a0\u00a0\u201c<em>comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale \u00e8 assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali<\/em>\u201d (art. 26, n. 2 TFUE).<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">L\u2019UE \u00e8 una \u201c<em>unione doganale<\/em>\u201d (artt. 30 ss. TFUE). L\u2019Unione doganale implica un limite di sovranit\u00e0 molto maggiore rispetto alle zone di libero scambio (per esempio il NAFTA), perch\u00e9 queste ultime lasciano la libert\u00e0 di porre tariffe doganali verso l\u2019esterno e consentono una politica commerciale autonoma ai singoli Stati partecipanti. Ci\u00f2 non accade con le unioni doganali, che vincolano anche verso l\u2019esterno e privano gli Stati di una autonoma politica commerciale. La tariffa doganale comune la stabilisce il Consiglio Europeo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione Europea. A rigore, l\u2019Unione doganale non comporta un semplice limite alla sovranit\u00e0, bens\u00ec\u00a0<strong>la totale perdita della sovranit\u00e0 nel campo della politica commerciale<\/strong>. Va detto che si \u00e8 arrivati a questa vera e propria forma di fanatismo della libera circolazione delle merci in modo graduale e si \u00e8 pienamente conseguito il risultato diabolico soltanto nel 1993. Direi che \u00e8 stato un lungo cammino verso l\u2019adorazione di Satana.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Il valore supremo della UE \u00e8 \u201c<em>la concorrenza<\/em>\u201d. Il termine e il concetto erano assenti nella Costituzione della Repubblica Italiana. La concorrenza \u00e8 un valore che la UE promuove in ogni modo, anche se poi, quando ci sarebbero valori da difendere promuovendola, l\u2019UE furbescamente si ritrae. Per recare un esempio, esistono ben due regolamenti UE (nn. 4087\/1988 e 2790\/99) che direttamente o indirettamente tutelano il \u201cfranchising\u201d, il quale \u00e8 un chiaro strumento per evitare non soltanto la concorrenza ma anche una sana competizione tra commercianti.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Lasciando da parte l\u2019ipocrisia del diritto anticoncorrenziale, osservo che la disciplina europea della concorrenza si compone, oltre che di norme rivolte alle imprese, anche di norme rivolte agli Stati.\u00a0\u00a0In particolare, l\u2019art. 106, n. 2 del TUE, prevede che \u201c<em>Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l\u2019applicazione di tali norme non osti all\u2019adempimento in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell\u2019Unione<\/em>\u201d. Inutile dire che\u00a0<strong>la definizione di cosa sia\u00a0\u00a0un \u201c<em>servizio essenziale<\/em>\u201d spetta alla Corte di Giustizia europea<\/strong>\u00a0e che trattandosi di una deroga alle norme sulla concorrenza la nozione \u00e8 interpretata restrittivamente.\u00a0<strong>Anche il controllo sul superamento della misura necessaria a svolgere la missione \u00e8 attribuito alla Corte di Giustizia<\/strong>. Si tratta di limiti all\u2019azione pubblica (o svolta nell\u2019interesse pubblico) del tutto ignoti alla nostra Costituzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Inoltre,\u00a0<strong>in materia di banche e intermediari finanziari, l\u2019Italia ha perduto ogni potere normativo (salvo quello di applicare i principi UE)<\/strong>: non pu\u00f2 alzare la riserva frazionaria; non pu\u00f2 separare le banche d\u2019affari dalle banche commerciali; non pu\u00f2 imporre speciali vincoli di portafoglio alle banche commerciali italiane (per esempio: detenere\u00a0\u00a0titoli del debito pubblico italiani); non pu\u00f2 organizzare il credito secondo principi razionali, distinguendo (come prevedeva la vecchia legislazione italiana) tra istituti che erogano credito a lungo termine, istituti che erogano a medio termine e istituti che erogano a breve termine. La segnalata impossibilit\u00e0 \u00e8 in gran parte di diritto, perch\u00e9 l\u2019ordinamento italiano ha perduto la competenza o non potrebbe comunque disporre in contrasto con il diritto della UE. Per altra parte, \u00e8 impossibilit\u00e0 di fatto, perch\u00e9 le discipline che sarebbe opportuno introdurre renderebbero meno competitive le banche italiane e quindi imporrebbero contestualmente limiti alle banche straniere o tutele delle banche italiane che il diritto europeo della concorrenza non consente.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Il dogma della concorrenza \u00e8 poi la matrice della disciplina che pone il divieto di \u201c<em>aiuti di Stato<\/em>\u201d (art. 107 TFUE), nozione vaga che ovviamente \u00e8 interpretata estensivamente (quindi ampliando il divieto) e il cui contenuto dipende, in definitiva, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Ne consegue che se il popolo italiano intendesse investire enormi somme in un nuovo settore e \u201caiutare\u201d le imprese italiane, pubbliche o private, che operassero in quel settore, le leggi italiane dovrebbero essere disapplicate e lo Stato italiano sarebbe sanzionato dagli organi competenti della UE.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Il divieto di aiuti di Stato e di ogni altra forma di \u201cprotezione\u201d di settori economici rende pure declamazioni irrealizzabili le proposte di promozione di un ritorno a forme di agricoltura contadina, cos\u00ec come pressoch\u00e9 tutte le politiche industriali un tempo praticate dai governi italiani.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Per quanto riguarda i movimenti dei capitali (\u201c<em>operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l\u2019importo di cui trattasi e non il corrispettivo di una prestazione<\/em>\u201d: Corte di giustizia 31 gennaio 1984,\u00a0<em>Luisi e Carbone<\/em>), l\u2019art. 63 del TFUE ne vieta \u201c<em>tutte le restrizioni\u2026 tra Stati membri nonch\u00e9 tra Stati membri e paesi terzi<\/em>\u201d. Identico principio \u00e8 posto per i pagamenti (\u201c<em>sono trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell\u2019ambito di un negozio sottostante<\/em>\u201d: Corte di giustizia 31 gennaio 1984,\u00a0<em>Luisi e Carbone).<\/em>\u00a0Anche in questa materia, alla completa adorazione di Satana si \u00e8 giunti dopo molti anni, per effetto della direttiva del Consiglio n. 88\/361 del 24 giugno 1988 e poi con il Trattato di Maastricht.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Il divieto di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali \u00e8 mortale per ogni idea, anche vaga e moderata di \u201ceconomia sociale e popolare\u201d<\/span><\/strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">; inizialmente, forse, soltanto per gli Stati europei meno produttivi; ma alla lunga per tutti gli Stati. Per recare un solo macroscopico esempio,\u00a0<strong>esso rende del tutto impossibile per i singoli Stati, in via di fatto, introdurre regimi giuridici che prevedono una effettiva progressivit\u00e0 nella tassazione dei redditi, degli utili sociali e soprattutto delle rendite<\/strong>. Per introdurre un tale regime impositivo, infatti, uno Stato \u00e8 costretto a limitare la libera circolazione dei capitali. Diversamente,\u00a0<strong>i capitali fuggirebbero<\/strong>. Il divieto di restrizione ai movimenti dei capitali \u00e8 un modo elegante e ipocrita per decretare la concorrenza fiscale tra gli Stati europei.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">L\u2019unione monetaria ha sottratto agli Stati anche il potere di svalutare la propria moneta e anzi ha sottratto agli Stati la moneta.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">L\u2019unione monetaria \u00e8 stata un grave errore tecnico, non soltanto politico. Gli Stati del sud Europa hanno perduto la possibilit\u00e0 di svalutare, per promuovere le esportazioni e soprattutto per rendere competitive le imprese nazionali. In caso di svalutazione, la produzione nazionale \u00e8 pi\u00f9 economica rispetto a quella straniera, perch\u00e9 per le imprese nazionali, che in precedenza acquistavano beni strumentali all\u2019estero o che erano solite vendere beni importati, i beni stranieri aumentano di prezzo in misura pressoch\u00e9 corrispondente alla svalutazione (l\u2019impresa nazionale che intendesse acquistarli dovrebbe acquistare con la moneta nazionale svalutata la moneta straniera necessaria per acquistare i beni stranieri).<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">A causa dell\u2019unione monetaria, gli Stati del sud Europa sono divenuti debitori cronici nei confronti di quelli del nord e segnatamente della Germania: si indebitano con la Germania, per acquistare beni tedeschi! Un tempo, invece, accadeva che la richiesta di beni tedeschi e di marchi per acquistarli portava a un aumento dei prezzi dei beni tedeschi, con la conseguenza che i beni prodotti dagli Stati del sud Europa ridivenivano competitivi. Oggi, la moneta unica impedisce l\u2019aumento dei prezzi dei beni tedeschi e quindi il riequilibrio commerciale. Ovvio, poi, che i tedeschi abbiano limitato le vacanze che un tempo trascorrevano in massa in Italia, in ragione dei (per loro) bassi prezzi, che non sono pi\u00f9 tali!<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">In questa sede non interessa indagare se gli svantaggi siano stati complessivamente superiori o inferiori ai vantaggi, tanto propagandati. Interessa soltanto sottolineare che l\u2019Unione monetaria ha sottratto agli Stati e ai popoli europei ulteriori poteri.<\/span><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li style=\"font-weight: 300;\"><strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\"> Conclusioni<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Anche un ingenuo comprende che il modello di disciplina dei rapporti economici prefigurato nella Costituzione e quello prefigurato nei Trattati europei sono antitetici. Ci\u00f2 che dobbiamo sapere,\u00a0\u00a0e dobbiamo ripetere fino alla nausea, \u00e8 che il Parlamento italiano non pu\u00f2 violare i Trattati europei e il diritto derivato, nemmeno all\u2019unanimit\u00e0 e nemmeno modificando la Costituzione. Perci\u00f2, per attuare o per non violare il diritto dei Trattati europei e il diritto derivato, il Parlamento deve rinunciare ad attuare il programma costituzionale e deve rinunciare a dirigere la vita del popolo italiano. Oramai da venti anni la rinuncia \u00e8 sistemica e senza eccezioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Coloro che innalzano il vessillo della Costituzione della Repubblica Italiana e non si pongono l\u2019obiettivo di uscire dalla UE o sono ingenui e non consapevoli della prigione nella quale \u00e8 stata rinchiusa la parte pi\u00f9 nobile e moderna della nostra Costituzione, o sono ipocriti in mala fede, privi di coraggio e non degni di candidarsi al ruolo di classe dirigente della nazione<\/span><\/strong><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">L\u2019UE \u00e8 una organizzazione internazionale nata per distruggere gli Stati europei e per dissolvere i popoli europei in masse di consumatori anonimi, in bal\u00eca del mercato globale e del potere del capitale. L\u2019UE non \u00e8 altro che un insieme di vincoli per i popoli e quindi per gli Stati europei. Per il momento gli effetti deleteri della UE si sono verificati soprattutto nei paesi del Sud Europa. Ma essi non tarderanno ad apparire anche negli altri paesi.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Divieti di restringere la circolazione dei capitali, dei servizi, delle merci e dei lavoratori. Divieto di disciplinare in uno o altro modo i diversi settori economici, per rispettare l\u2019obbligo di adeguarsi al dogma della concorrenza totale, ossia al \u201cvalore\u201d della guerra totale permanente. Divieto di perseguire la piena occupazione sopportando il costo di qualche punto d\u2019inflazione; dunque divieto di evitare la deflazione salariale. Vincoli esterni alla spesa pubblica, anche in periodi di recessione, a costo di sprofondare in una grande depressione. Impossibilit\u00e0 di svalutare la moneta.<strong>\u00a0L\u2019Unione Europea \u00e8 l\u2019insieme di questi vincoli e niente altro<\/strong>. L\u2019Unione Europea \u00e8 la pi\u00f9 potente delle armi utilizzate dal neoliberismo per lanciare contro i popoli, le nazioni, le culture e i mercati nazionali la quarta guerra mondiale (secondo l\u2019acuta analisi e la terminologia del comandante Marcos).<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Sono vincoli pensati e voluti per uccidere Stati e Popoli. Dalla met\u00e0 degli anni Ottanta i principi fondanti della UE (che altro non sono se non divieti e limiti per Stati e popoli) sono stati estesi e privati di eccezioni, dando cos\u00ec vita, anche in ragione dell\u2019introduzione della moneta unica, a un veleno micidiale che aspira a uccidere nazioni secolari e millenarie.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Il destino al quale i popoli del sud Europa sono chiamati \u00e8 la liberazione dalle catene imposte dalla UE, le quali, dopo averli indotti, con conseguenze culturali e antropologiche gravissime, all\u2019indebitamento (privato \u2013 il problema \u00e8 l\u2019indebitamento privato, non quello pubblico!) e al conseguente impoverimento, hanno fatto ad essi conoscere finanche il disonore del commissariamento.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Inoltre, con specifico riguardo all\u2019Italia, la UE, ostacolando la coesione non soltanto sociale ma anche territoriale \u2013in Italia la questione sociale coincide in parte con la questione meridionale\u2013 \u00e8 un cancro che sta colpendo l\u2019unit\u00e0 della nazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\">Recedere dai trattati europei (e dal WTO, che pone regole molto simili a quelle della UE) e attuare il modello dirigista previsto nella nostra costituzione economica, questo \u00e8 il programma che deve essere accettato da tutti i patrioti italiani. Invece, come debba essere applicato il modello dirigista prefigurato nella nostra Costituzione, lo decider\u00e0 democraticamente il popolo italiano quando avr\u00e0 riconquistato la piena sovranit\u00e0. Dividerci oggi sul come attuare un potere che non ci \u00e8 dato e che non potremo utilizzare fino a quando non sar\u00e0 stata completamente riconquistata la sovranit\u00e0, \u00e8 atteggiamento ingenuo, infantile, massimalista e gruppettaro (da gruppetti di sinistra degli anni Settanta), che deve essere assolutamente evitato e censurato.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 300; text-align: justify;\"><span style=\"font-style: inherit; font-weight: inherit;\"><em>[ Pubblicato su<\/em> Indipendenza <em>n. 31 \u2013 novembre\/dicembre 2011]<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di IACOPO BIONDI BARTOLINI (FSI Firenze) Era il Natale del 2011 (ma l&#8217;articolo fu pubblicato su Indipendenza nel numero di novembre). Mentre molti ancora dovevano smaltire i fumi dell&#8217;alcol per la sbornia per la cacciata di Abberluscone, qualcuno scriveva quello che oggi appare limpido a un sempre maggior numero di persone. 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