{"id":57720,"date":"2020-04-13T11:00:56","date_gmt":"2020-04-13T09:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=57720"},"modified":"2020-04-13T00:12:34","modified_gmt":"2020-04-12T22:12:34","slug":"covid-19-e-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=57720","title":{"rendered":"Covid-19 e Costituzione"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>UNICOST<\/strong> (<strong>Gaetano Silvestri<\/strong>)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.unicost.eu\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Costituzione-Italiana.jpg\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOMMARIO: 1. Le garanzie costituzionali non possono essere \u201csospese\u201d. 2. Il ricorrente disprezzo per la democrazia parlamentare. 3. L\u2019alterazione progressiva del sistema delle fonti. 4. Possibile sveltimento del procedimento di conversione dei decreti legge. 5. Emergenza e sistema delle autonomie.<\/p>\n<p>1\u00a0<em>Le garanzie costituzionali non possono essere \u201csospese\u201d<\/em><\/p>\n<p>L\u2019epidemia da Covid-19 ha prodotto in Italia una emergenza \u201cvera\u201d, che ha riattualizzato il problema \u2013 che si era posto anche negli anni del terrorismo fascista e brigatista \u2013 della compatibilit\u00e0 di misure eccezionali, a tutela della collettivit\u00e0, con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione repubblicana, con la forma di governo parlamentare basata sulla separazione dei poteri e con il sistema costituzionale delle autonomie. Troppo spesso politici, giornalisti e tuttologi di vario genere hanno abusato del termine \u201cemergenza\u201d, al solo scopo di dare enfasi retorica ai propri discorsi, per ritrovarsi poi puntualmente impreparati quando si verificano autentici stati di necessit\u00e0, che reclamano risposte rapide ed efficaci dalle istituzioni. Di qui una ridda di atti normativi e amministrativi, di annunci mediatici e di commenti \u201ca caldo\u201d, che quasi sempre aumentano la confusione, ingenerando equivoci difficili da superare perch\u00e9 ormai entrati nel senso comune.<\/p>\n<p>Sul piano del diritto costituzionale, un primo equivoco, di carattere generale, \u00e8 prodotto dall\u2019affermazione che una situazione di emergenza richieda la\u00a0<em>sospensione<\/em>, ancorch\u00e9 temporanea, delle garanzie, personali e istituzionali, previste dalla Costituzione. Tenter\u00f2 di dimostrare che non si deve sospendere nulla, ma che invece sarebbe sufficiente, per fronteggiare lo stato di necessit\u00e0, applicare quanto \u00e8 scritto nella Carta costituzionale, senza vagheggiare revisioni e tirare in ballo la sempre fascinosa teoria di Carl Schmitt sulla sovranit\u00e0 che spetta a chi comanda nello stato di eccezione.<\/p>\n<p>\u00c8 vero che la Costituzione italiana non contiene una norma specifica sullo stato di necessit\u00e0, come alcune altre Carte europee, ma si tratta di una omissione voluta, perch\u00e9 non era ancora svanito il ricordo, nella mente dei Costituenti, dell\u2019art. 48 della Costituzione di Weimar, che contribu\u00ec notevolmente ad aprire la strada all\u2019affermazione del regime nazista. Alla contrazione autocratica del potere, nell\u2019ipotesi di emergenza, si \u00e8 preferita la puntuale previsione di specifici modi di applicazione di princ\u00ecpi e regole costituzionali, quando alcuni beni collettivi (salute, sicurezza, pacifica convivenza) fossero gravemente minacciati. Del resto, come potrebbe la Costituzione, che trova la sua legittimazione nella tutela dei diritti fondamentali prevedere essa stessa il loro accantonamento, anche se temporaneo?<\/p>\n<p>Persino in vista della situazione eccezionale per antonomasia, la guerra, l\u2019art. 78 Cost. non mette da parte la democrazia parlamentare, giacch\u00e9 lo stato di guerra pu\u00f2 essere dichiarato solo dal Parlamento e prevede che quest\u2019ultimo possa delegare al Governo i \u00abpoteri necessari\u00bb, non i pieni poteri, richiamando cos\u00ec il principio di proporzionalit\u00e0, che vale non soltanto per la restrizione dei diritti fondamentali, ma anche per le alterazioni del normale equilibrio costituzionale.<\/p>\n<p>Dall\u2019ultima disposizione costituzionale citata si pu\u00f2 gi\u00e0 dedurre il criterio generale di valutazione dell\u2019appropriatezza degli interventi istituzionali nelle situazioni di emergenza, qualunque sia la loro causa. Poich\u00e9 ogni diritto, dovere o potere, pubblico e privato, si inserisce in un contesto di rapporti giuridicamente regolati e condizionati dalle diverse situazioni di fatto, la loro consistenza e la loro portata si definisce, volta per volta, dall\u2019interazione tra la posizione singola, personale o istituzionale, ed il contesto medesimo, che varia a seconda delle circostanze, sempre nell\u2019ambito di schemi normativi pre-disposti direttamente dalla Costituzione o dalla stessa specificamente previsti nelle loro linee generali.<\/p>\n<p>Lo stato di eccezione schmittiano \u2013 di questi tempi spesso evocato \u2013 presuppone invece uno spazio vuoto, deregolato e riempito dalla volont\u00e0 del sovrano, inteso come potere pubblico liberato da ogni vincolo giuridico e capace di trasformare istantaneamente la propria forza in diritto. Tutto ci\u00f2 non \u00e8 ipotizzabile nell\u2019Italia repubblicana e democratica, mentre sarebbe ben possibile sul piano dell\u2019effettivit\u00e0 storica se, anche sulla base di equivoci non chiariti, si accedesse all\u2019idea di un salto extra-sistematico verso un ordinamento giuridico-costituzionale opposto a quello vigente e paradossalmente introdotto da quest\u2019ultimo. Sembra che molti non si avvedano di evocare scenari di questo tipo. Peggio ancora nell\u2019ipotesi che se ne avvedano.<\/p>\n<p>Sarebbe quindi coerente e prudente non parlare pi\u00f9 di \u201csospensione\u201d delle garanzie costituzionali.<\/p>\n<p>2\u00a0<em>Il ricorrente disprezzo per la democrazia parlamentare<\/em><\/p>\n<p>Colto alla sprovvista da un dramma epocale inizialmente sottovalutato, il Governo italiano \u2013 come, anche se in forme diverse, tutti gli altri governi del mondo, a cominciare dal celebrato Governo cinese \u2013 ha dato vita ad una serie impressionante di atti normativi, primari e secondari, che si sono accavallati, sovrapposti e contraddetti, con scarso o nessun rispetto per quella noiosa ed ingombrante costruzione che i giuristi chiamano \u201csistema delle fonti\u201d. Non si percepisce con sufficiente nettezza che il rispetto dell\u2019ordine costituzionale delle fonti non \u00e8 concessione ad una mania classificatoria di specialisti autoreferenziali, ma la carne viva della democrazia \u201creale\u201d.<\/p>\n<p>Troppo spesso in Italia la democrazia parlamentare \u00e8 stata ritenuta, a seconda dei casi, antiquata, meramente formale, strumento dei partiti e della \u201ccasta\u201d che li dirige. I seggi delle Camere sono sempre pi\u00f9 spesso denominati spregiativamente \u201cpoltrone\u201d. Che male c\u2019\u00e8 quindi a sottrarre potere decisionale e di controllo ad un gruppo di parassitari membri della \u201ccasta\u201d, comodamente assisi nelle loro poltrone e attenti soltanto alle loro prebende e ai loro privilegi? Ritorna periodicamente la polemica antiparlamentare, che nel XX secolo accompagn\u00f2 l\u2019eclissi della democrazia in tutta Europa. Cesarismo e bonapartismo \u2013 sorvolo in questa sede su sottili distinzioni teoriche tra i due termini \u2013 furono ritenuti,\u00a0<em>a destra come a sinistra<\/em>, strumenti di accelerazione del cambiamento politico e sociale, in contrapposizione all\u2019equilibrio costituzionale del vecchio Montesquieu, considerato invece fattore di immobilismo e di conservazione. I partiti politici furono annientati dai loro stessi capi (Mussolini, Hitler, Stalin) e trasformati in apparati di propaganda al loro servizio. La democrazia parlamentare, disprezzata e derisa, ha dovuto cedere il passo alla democrazia dell\u2019acclamazione, del consenso plebiscitario verso il\u00a0<em>leader<\/em>, a volte truce a volte paternamente benevolo, le cui decisioni sono rapide, efficaci e immuni dalle lotte tra le aborrite fazioni politiche.<\/p>\n<p>Quale migliore occasione di una grande epidemia (pandemia) che miete migliaia di vittime e richiede misure immediate e coerenti nell\u2019interesse dell\u2019intera collettivit\u00e0, per riportare in auge questo ciarpame storico?<\/p>\n<p>Il Parlamento \u00e8 troppo lento e rissoso per essere in grado di sfornare atti normativi con la tempestivit\u00e0 imposta dalle drammatiche circostanze determinate dall\u2019espandersi del contagio. Ci pensa il Governo; anzi, siccome lo stesso Governo \u00e8 lento e litigioso al suo interno, ci pensa il Presidente del Consiglio dei ministri. Assieme alla rappresentanza parlamentare viene \u201csospesa\u201d anche la collegialit\u00e0 del Governo, entrambe sostituite dalla comunicazione diretta tra vertice dell\u2019Esecutivo e cittadini. All\u2019approvazione o riprovazione delle Camere sui provvedimenti urgenti si sostituiscono i sondaggi, esangue e incontrollabile surrogato del voto democratico e costituzionalmente regolato.<\/p>\n<p>Si potrebbe dire che, nel momento attuale, di fronte alla necessit\u00e0 di salvare la salute e la vita stessa delle persone, l\u2019osservanza delle regole istituzionali slitta in secondo piano.<\/p>\n<p>Sarebbe asserzione ineccepibile, se non fosse possibile ottenere gli stessi risultati senza \u201csospensioni\u201d, in tutto o in parte, della Costituzione. Riaffiora la tendenza degli ultimi decenni a mettere sulle spalle della Carta le responsabilit\u00e0 di una politica impotente, perch\u00e9 perennemente affaccendata da baruffe di cortile e dall\u2019ossessivo inseguimento di consenso emotivo ed immediato. Non c\u2019\u00e8 principio, non c\u2019\u00e8 riflessione ragionevole che non possa essere sacrificata ad un applauso in un teatro o in una piazza o a qualche\u00a0<em>like<\/em>\u00a0inserito sotto la suggestione di una battuta a effetto. Accade cos\u00ec che la Costituzione venga di fatto oscurata sotto la coltre di esaltazioni enfatiche, volte a dimostrare che il proprio programma politico discende da un principio costituzionale, oppure, al contrario, delegittimata dalle accuse continue di impedire quel benefico decisionismo, il cui\u00a0<em>deficit<\/em>\u00a0sarebbe alla radice di tutti i mali. Si diceva lo stesso nella Germania di Weimar. Sappiamo come \u00e8 andata a finire.<\/p>\n<p>3\u00a0<em>L\u2019alterazione progressiva del sistema delle fonti<\/em><br \/>\nTra i tanti profili meritevoli di attenzione, mi soffermo brevemente su quello che mi sembra il punto capitale della problematica costituzionalistica della gestione dello stato di necessit\u00e0: il rispetto del principio di legalit\u00e0 e della riserva di legge.<\/p>\n<p>L\u2019esordio delle misure di contenimento del contagio epidemico da Covid-19 \u00e8 stato caratterizzato da un profluvio di dpcm contenenti discipline delle pi\u00f9 varie materie e dei pi\u00f9 disparati oggetti, norme attuative di disposizioni gi\u00e0 vigenti e, insieme, norme anche fortemente innovative della legislazione esistente, non escluse limitazioni di diritti fondamentali, prescrizioni di nuovi doveri di comportamento, financo sanzioni penali. Tutto sotto l\u2019ombrello (si potrebbe dire sotto \u2026 la foglia di fico) di una disposizione \u201cin bianco\u201d del d.l. n. 6\/2020, meramente attributiva di potere, senza alcuna delimitazione di forma o di contenuto. Ci\u00f2 che non sarebbe stato consentito in sede di delegazione legislativa si \u00e8 pensato fosse ammissibile con un decreto legge a maglie larghe, anzi \u2026 larghissime! \u00c8 vero che buona parte dei veri e propri \u201csfregi\u201d costituzionali della prima fase dell\u2019emergenza sono stati cancellati\u00a0<em>a posteriori<\/em>\u00a0da successivi atti con forza di legge, in special modo dal d.l. n.19\/2020, ma \u00e8 altrettanto vero che ci\u00f2 \u00e8 avvenuto in ritardo, dopo il levarsi di molte critiche, accompagnate inevitabilmente da proposte di revisione costituzionale volte ad eliminare gli \u201cimpacci\u201d di un sistema costituzionale \u201cbloccato\u201d, perch\u00e9 asseritamente irto di pesi e contrappesi che impedirebbero le decisioni.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che in questo momento mi interessa sottolineare \u00e8 la disinvoltura con cui si stava procedendo all\u2019impiego indiscriminato di atti di varia natura (legislativa, regolamentare, amministrativa generale). Non c\u2019\u00e8 tanto da meravigliarsi, se si pensa che da molti decenni gli organi di produzione normativa in Italia hanno adottato, come proprio inno, rispetto alle fonti del diritto, l\u2019aria del Duca di Mantova nel\u00a0<em>Rigoletto<\/em>\u00a0di Giuseppe Verdi: \u00abQuesta o quella per me pari sono\u00bb, alla faccia di moralisti e parrucconi (i famosi \u201cprofessoroni\u201d), che tarpano le ali alla potente creativit\u00e0 dell\u2019Esecutivo e dei \u201ctecnici\u201d (?) retrostanti (burocrati o \u201cconsiglieri\u201d che siano).<\/p>\n<p>Oggi pi\u00f9 che mai \u00e8 necessario riaffermare, senza tentennamenti, che qualunque limitazione di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione o disciplina restrittiva della generale libert\u00e0 dei comportamenti \u2013 anche sotto forma di istituzione o ampliamento di doveri \u2013 deve trovare il suo presupposto in una statuizione di rango legislativo \u2013 legge formale o atto con forza di legge \u2013 perch\u00e9, in un modo o nell\u2019altro, la limitazione stessa possa essere assoggettata al vaglio del Parlamento. L\u2019assolutezza o relativit\u00e0 delle varie riserve di legge previste in Costituzione \u00e8 rimessa alla valutazione degli organi costituzionali politici e di garanzia nei casi concreti. Resta fuori dal quadro costituzionale, in ogni caso, la rimozione in blocco del controllo parlamentare e, di conseguenza, del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale. Ne deriva che, nelle ipotesi di emergenza, lo strumento, non surrogabile, da utilizzare per interventi immediati, \u00e8 il decreto legge (art. 77: \u00abIn casi straordinari di necessit\u00e0 e urgenza\u2026\u00bb).<\/p>\n<p>Come stupirsi, del resto, che questa elementare affermazione, che tutti gli studenti in giurisprudenza di primo anno ben conoscono, sia stata ignorata in questa occasione, se la stessa \u00e8 stata pretermessa quanto meno nell\u2019ultimo quarto di secolo, con l\u2019abuso della decretazione d\u2019urgenza, che ha preso il posto della legge formale delle Camere; era logico aspettarsi che, diventato il decreto legge una forma anomala, ma invalsa nella prassi, di legislazione corrente, quando si fosse presentata una vera situazione di necessit\u00e0 e urgenza, il procedimento ideato dai Costituenti per fronteggiare velocemente l\u2019emergenza sia apparso \u201clento\u201d, come \u201clento\u201d era apparso il procedimento ordinario di formazione della legge di fronte all\u2019abuso della parola \u201cemergenza\u201d per qualunque problematica economica o sociale si presentasse al vaglio della politica. Si \u00e8 verificato un \u201ceffetto domino\u201d: il decreto legge al posto della legge, l\u2019atto amministrativo al posto del decreto legge.<\/p>\n<p>Detto questo, non bisogna dimenticare che nelle presenti circostanze le restrizioni incidono inevitabilmente almeno sulle libert\u00e0 personale (art. 13 Cost.), di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.), di religione (art. 19 Cost.), di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), nonch\u00e9 sul diritto-dovere al lavoro (art. 4 Cost.) e sulla libert\u00e0 di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Se da questi caposaldi si passa alle conseguenze indirette delle restrizioni, quasi tutta la prima parte della Costituzione risulta incisa dalle norme di contenimento del contagio da Covid-19. Molto lavoro per il Parlamento? Al contrario purtroppo, poco lavoro.<\/p>\n<p>4\u00a0<em>Possibile sveltimento del procedimento di conversione dei decreti legge<\/em><\/p>\n<p>Gli argomenti principali che sostengono, in questi drammatici momenti, l\u2019accantonamento del Parlamento sono essenzialmente due.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 quello, sempre ricorrente, delle \u201cpastoie\u201d del procedimento parlamentare di conversione in legge, appesantito da eventuali atteggiamenti non collaborativi dell\u2019opposizione.<\/p>\n<p>Il secondo \u00e8 quello della difficolt\u00e0 di riunirsi delle Camere, a causa della necessit\u00e0 di osservare rigorosamente le precauzioni necessarie ad evitare la diffusione del contagio, anche all\u2019interno delle sedi parlamentari,<\/p>\n<p>Il primo argomento prova troppo. Atteggiamenti poco responsabili delle forze politiche, che, in momento come quello che stiamo attraversando, perdono tempo in schermaglie, tattiche ritardatrici, dispetti e imboscate o, al contrario, approfittano della situazione per dettare regole unilaterali, saltando il doveroso confronto tra maggioranza e opposizione, non sono imputabili alla Costituzione e alla separazione dei poteri, ma alla perdurante crisi del sistema politico, frammentato in partiti e movimenti incapaci di indirizzi responsabili, ma al continuo inseguimento degli spostamenti, anche minimi, di consenso elettorale, cui viene sacrificato il risultato pratico della legislazione in qualsiasi campo. Sarebbe aberrante che l\u2019unico rimedio a queste deprecabili tendenze fosse l\u2019irrigidimento autoritario dello Stato. Il pericolo tuttavia esiste, giacch\u00e9 \u2013 \u00e8 inutile negarlo \u2013 \u00e8 rimasta in vita in una parte della popolazione la cultura politica che accompagn\u00f2 la nascita e l\u2019affermazione del fascismo: disprezzo per il Parlamento ed i suoi \u201criti\u201d, culto del capo. A poco varrebbe obiettare che spesso queste tendenze si manifestano in forme farsesche e quindi non temibili. Al contrario, l\u2019incapacit\u00e0 di percepire il proprio stesso ridicolo \u00e8 stata una componente dell\u2019appoggio di massa alle dittature moderne.<\/p>\n<p>Osservando quanto si \u00e8 verificato nella prima fase della crisi da covid-19, si ha la conferma dell\u2019assoluta necessit\u00e0 che la democrazia sia saldamente presidiata da organi di garanzia, quali il Presidente della Repubblica (cos\u00ec come \u00e8 configurato dalla Costituzione italiana) e la Corte costituzionale. Non sorprende che la venatura autoritaria della cultura politica italiana favorisca continui attacchi contro di essi.<\/p>\n<p>La seconda argomentazione, di carattere contingente, pu\u00f2 trovare una risposta, che mostra refluenze anche sulla prima, di carattere generale.<\/p>\n<p>Il quarto comma dell\u2019art. 72 Cost. non include la conversione in legge dei decreti legge tra i casi in cui \u00e8 obbligatorio il procedimento ordinario ed \u00e8, di conseguenza, escluso il procedimento decentrato in commissione. La necessit\u00e0 del procedimento ordinario emerge tuttavia dai Regolamenti della Camera e del Senato (art. 96-<em>bis<\/em>\u00a0RC e art. 78 RS). Potrebbe essere utile, in circostanze veramente straordinarie come quella attuale, prevedere nei medesimi Regolamenti l\u2019ipotesi di una deliberazione all\u2019unanimit\u00e0 della Conferenza dei capigruppo, che autorizzi la scelta del procedimento decentrato, le cui modalit\u00e0 non solo renderebbero pi\u00f9 agili e veloci i lavori, ma consentirebbero pure l\u2019adozione di tutte le cautele (numero dei presenti, distanze, scelta dei locali pi\u00f9 adatti etc.) necessarie per l\u2019incolumit\u00e0 dei partecipanti ed il contenimento del contagio. Maggioranza e opposizione sarebbero comunque garantite, giacch\u00e9 sarebbe sempre possibile la transizione al procedimento ordinario, su richiesta del Governo, di un quinto dei membri della commissione competente e di un decimo dell\u2019assemblea.<\/p>\n<p>Una facile obiezione a questa proposta potrebbe essere la scarsa coesione sui valori delle nostre forze politiche, che potrebbe vanificare \u2013 con la mancata unanimit\u00e0 iniziale e con l\u2019uso spregiudicato della facolt\u00e0 di trasformazione del procedimento legislativo \u2013 gli obiettivi perseguiti (rapidit\u00e0 e ruolo centrale del Parlamento). Sono consapevole di questa difficolt\u00e0. Rispondo per\u00f2 che si tratta di un problema politico, da non celare dietro la comoda scusa dell\u2019impedimento costituzionale. Una volta predisposti gli strumenti adatti, ognuno dovr\u00e0 assumersi le proprie responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Una soluzione come quella prospettata mi sembrerebbe preferibile al \u201ctelevoto\u201d dei parlamentari, non tanto per una interpretazione letterale delle parole \u00abpresente\u00bb o \u00abpresenti\u00bb contenute nell\u2019art. 64 Cost., quanto piuttosto perch\u00e9 appare problematico poter garantire nella votazione da remoto la sussistenza delle condizioni della sua genuinit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 48 Cost.; il che vale per tutte le forme di \u201cdemocrazia digitale\u201d, che prescindono dalle condizioni ambientali in cui si trova chi esprime la sua volont\u00e0 democratica. A costo di apparire troppo sospettoso e tradizionalista\u00a0<em>d\u00e9mod\u00e9<\/em>, mi sento pi\u00f9 tranquillo se elettori e rappresentanti esprimono il loro voto nelle cabine poste nei seggi elettorali e su schede di Stato (elettori) o nelle sedi parlamentari, con le tecniche allo scopo predisposte e lontani da possibili interferenze e pressioni (rappresentanti). L\u2019entusiasmo per la tecnologia non dovrebbe far diminuire l\u2019entusiasmo per la libert\u00e0. E se, financo con le garanzie di cui sopra, si sono verificate, dentro e fuori le Camere, violazioni scandalose dell\u2019art. 48 Cost., possiamo figurarci cosa potrebbe accadere se il voto fosse espresso in luoghi privati, alla presenza eventuale di terzi estranei o con modalit\u00e0 \u2013 volute o non \u2013 tali da non garantirne la segretezza, quando richiesta.<\/p>\n<p>5\u00a0<em>Emergenza e sistema delle autonomie<\/em><\/p>\n<p>Una rapida osservazione sull\u2019incidenza della situazione emergenziale sul sistema delle autonomie.<\/p>\n<p>Non credo vi sia necessit\u00e0 di reintrodurre il limite dell\u2019interesse generale alla potest\u00e0 normativa delle Regioni, nei termini in cui esisteva nella Costituzione prima della riforma del Titolo V della Parte II introdotta nel 2001.<\/p>\n<p>Esistono due possibilit\u00e0, entrambe trascurate, o quasi, per rendere pi\u00f9 coerenti e veloci i rapporti tra Stati e Regioni, specie in tempi come quelli che stiamo vivendo. Il primo \u00e8 quello classico della legge-quadro. Sarebbe necessario ed opportuno che lo Stato emanasse \u2013 ai sensi dell\u2019art. 117, terzo comma, Cost. \u2013 una legge contenente i principi generali di una materia (la tutela della salute), in cui fossero contenute norme precise sul\u00a0<em>modus operandi\u00a0<\/em>delle autorit\u00e0 statali, regionali e locali in caso di epidemie e altre emergenze sanitarie. Il caos attuale \u00e8, in buona parte, frutto dell\u2019assenza di una tale legislazione di inquadramento sistematico, che non si \u00e8 pensato di predisporre in tempi normali. Le norme contenute nella legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, appaiono lacunose e insufficienti, specie sul punto cruciale degli ambiti reciproci delle competenze dello Stato e delle Regioni. \u00c8 sufficiente compiere una lettura sistematica degli artt. 7, 11 e 32 della legge ora citata, per rendersi conto che rimangono margini di incertezza e ambiguit\u00e0 non tollerabili in situazioni di emergenza, come quella attuale, in cui di tutto c\u2019\u00e8 bisogno tranne che di conflitti istituzionali, che aumentano lo smarrimento e la confusione.<\/p>\n<p>La carenza di criteri pre-definiti, lascia largo spazio ad una disordinata corsa a riempire veri o presunti vuoti di disciplina o a dar luogo a normative anche fortemente differenziate non solo per obiettive necessit\u00e0 di adeguamento a situazioni locali, ma anche per pura polemica politica con il Governo nazionale o per smania individualistica di visibilit\u00e0, in vista del possibile, successivo sfruttamento elettorale. Forse \u00e8 l\u2019aspetto pi\u00f9 triste e squallido delle attuali difficolt\u00e0 di coordinamento tra autorit\u00e0 nazionali, regionali e locali. Si spera che le attuali difficolt\u00e0 possano essere di monito a non dimenticare il problema una volta ritornata (come si spera!) la normalit\u00e0.<\/p>\n<p>Il secondo strumento \u00e8 previsto nell\u2019art. 120 Cost., che consente al Governo di sostituirsi alle Regioni ed agli enti locali in una serie di casi, tra i quali rientra certamente l\u2019emergenza che stiamo attraversando. Ci\u00f2 non significa che non si debbano attivare tutte le potenzialit\u00e0 del regionalismo cooperativo, ma soltanto che il Governo nazionale, esperiti tutti i tentativi di accordo, in uno spazio temporale compatibile con la gravit\u00e0 della situazione, possa assumere la responsabilit\u00e0 della decisione unitaria, quando ci\u00f2 sia indispensabile per la salvaguardia degli interessi supremi indicati nella medesima norma costituzionale. Non esiste alcuna oggettiva necessit\u00e0 di nuove disposizioni costituzionali per introdurre clausole di supremazia e di interesse nazionale. Basterebbe applicare le norme che gi\u00e0 esistono Naturalmente sarebbe necessaria un\u2019altra condizione, non scritta: il coraggio di farlo.<\/p>\n<p>In ogni caso, nessuna legge autorizzativa potr\u00e0 mai consentire ad una Regione (<em>a fortiori\u00a0<\/em>ad un ente locale) di emanare norme che impediscano o ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, in palese dispregio del primo comma del citato art. 120 della Cost., come purtroppo in qualche caso si sta verificando. Un blocco di transito da una Regione ad un\u2019altra ha una rilevanza nazionale per diretto dettato costituzionale. Sempre e comunque \u00e8 necessario un provvedimento statale. La Repubblica \u00abuna e indivisibile\u00bb (art. 5 Cost.) non pu\u00f2 tollerare che parti del territorio e della popolazione nazionali si pongano in contrapposizione tra loro. Vi osta, oltre che il principio di unit\u00e0 nazionale, anche il principio di solidariet\u00e0 (art. 2 Cost.), inconciliabile con qualunque chiusura egoistica o particolaristica. Chiudere si pu\u00f2 e si deve, se la situazione concreta lo impone, ma solo se si valuta l\u2019impatto nazionale di provvedimenti cos\u00ec incisivi su princ\u00ecpi supremi (unit\u00e0 e solidariet\u00e0), dai quali dipende l\u2019esistenza stessa della Repubblica democratica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FONTE:<a href=\"https:\/\/www.unicost.eu\/covid-19-e-costituzione\/\">https:\/\/www.unicost.eu\/covid-19-e-costituzione\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di UNICOST (Gaetano Silvestri) &nbsp; &nbsp; SOMMARIO: 1. Le garanzie costituzionali non possono essere \u201csospese\u201d. 2. Il ricorrente disprezzo per la democrazia parlamentare. 3. L\u2019alterazione progressiva del sistema delle fonti. 4. Possibile sveltimento del procedimento di conversione dei decreti legge. 5. Emergenza e sistema delle autonomie. 1\u00a0Le garanzie costituzionali non possono essere \u201csospese\u201d L\u2019epidemia da Covid-19 ha prodotto in Italia una emergenza \u201cvera\u201d, che ha riattualizzato il problema \u2013 che si era posto anche negli&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":100,"featured_media":57726,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/UniCost.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-f0Y","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57720"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/100"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=57720"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57720\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57728,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57720\/revisions\/57728"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/57726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=57720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=57720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=57720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}