{"id":60158,"date":"2020-10-23T01:00:38","date_gmt":"2020-10-22T23:00:38","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=60158"},"modified":"2020-10-22T20:55:14","modified_gmt":"2020-10-22T18:55:14","slug":"era-solo-una-provocazione-la-costituzione-al-tempo-dei-re-sole-in-minore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=60158","title":{"rendered":"Era solo una \u201cprovocazione\u201d: la Costituzione al tempo dei \u201cRe Sole in minore\u201d"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">di FEDERICO MUSSO (FSI-Riconquistare l&#8217;Italia Roma)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con lo scoppio della pandemia, l\u2019Italia ha scoperto di essere popolata, da Nord a Sud, da tanti sceriffi. Da Zaia a De Luca, senza distinzioni di colore politico, il pugno duro nelle misure anti-Covid \u00e8 stato premiato nelle scorse elezioni regionali. Pochi si erano accorti, per\u00f2, che Sindaci e Presidenti di Regione erano gi\u00e0 prima tanti \u201cRe Sole in minore\u201d <strong>(1)<\/strong>, conseguenza dei cambiamenti costituzionali e delle nuove legge elettorali di fine millennio. L\u2019avvento della Seconda Repubblica smantella il sistema proporzionale e consociativo per entrare nell\u2019epoca del maggioritario e del culto della stabilit\u00e0. Prima nei Comuni, poi nelle Regioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo atto avviene con la legge 142\/1990 e la legge 81\/1993 con cui si limitano fortemente le competenze del consiglio comunale, trasferendole alla giunta e al sindaco. Prima era il Consiglio ad avere la competenza generale ad emanare gli atti politici. La giunta poteva intervenire nei casi d\u2019urgenza, ma era necessaria la ratifica successiva da parte del Consiglio. Dal 1990, invece, \u00e8 la Giunta ad avere la competenza generale e all\u2019organo assembleare restano solo le scelte politiche fondamentali. Con la riforma Bassanini, otto anni dopo, si riducono ulteriormente le competenze a favore della Giunta, ad esempio dando a quest\u2019ultima il potere di stabilire il regolamento di organizzazione degli uffici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora il Sindaco \u00e8 il vero titolare del potere nel Comune e ben poco possono fare le opposizioni nel Consiglio comunale. L\u2019elezione diretta del Sindaco, a partire dal 1993, rafforza il suo potere attraverso l\u2019investitura diretta. La stessa riforma introduce una legge elettorale con effetto maggioritario per l\u2019elezione dei consigli comunali sopra i 15.000 abitanti, regalando un premio di maggioranza molto elevato che porta le liste collegate al sindaco vincente al 60% dei seggi. Per rafforzare la stabilit\u00e0, all\u2019elezione diretta del sindaco si aggiunge la regola del\u00a0<em>simul stabunt vel simul cadent<\/em>: il sindaco e il consiglio comunale sono legati da un rapporto indissolubile. Se crolla il primo, trascina con s\u00e9 tutti i consiglieri a nuove elezioni. Anche in caso di morte o di incapacit\u00e0 del primo cittadino, nonostante che si tratti di vicende totalmente indipendenti dalla gestione amministrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo stesso ente regionale subisce la rivoluzione monocratica degli anni Novanta. A sancire il cambio di passo \u00e8 la riforma costituzionale del 1999 che introduce l\u2019elezione diretta del Presidente della Giunta. Si replica la regola del\u00a0<em>simul stabunt simul cadent<\/em>, dando al Presidente della Giunta un potere di ricatto verso il Consiglio regionale.\u00a0 Decadr\u00e0 in caso di dimissioni del presidente, indifferentemente da un voto di sfiducia dell\u2019assemblea. Si ribalta cos\u00ec il sistema della fiducia \u2013 non \u00e8 pi\u00f9 il governo regionale a dipendere dal voto dell\u2019assemblea, ma \u00e8 quest\u2019ultima che subisce le scelte del capo dell\u2019esecutivo. L\u2019assemblea conserva il potere di sfiduciare il presidente, ma non pu\u00f2 decidere in seguito di votare un nuovo esecutivo perch\u00e9 tutti perdono il seggio e si rivota \u2013 un chiaro disincentivo all\u2019utilizzo delle mozioni di sfiducia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa regola \u00e8 giustificata \u2013 se ne trova traccia anche in decisioni della Corte Costituzionale <strong>(2)<\/strong> \u2013 dal dogma della stabilit\u00e0 dell\u2019esecutivo. Per gli smantellatori della Prima Repubblica il rapporto diretto fra il presidente della Giunta e la maggioranza del corpo elettorale (espresso una volta ogni cinque anni, attenzione!) supera in importanza la fiducia fra l\u2019organo rappresentativo del popolo e l\u2019organo monocratico. L\u2019introduzione degli organi monocratici di governo ha costituito un ribaltamento del sistema costituzionale che, pur traballante e continuamente attaccato, rimane in piedi per il Parlamento nazionale in cui, almeno formalmente, la centralit\u00e0 spetta all\u2019organo rappresentativo del popolo. Ha riconosciuto la stessa Consulta che la riforma del 1999 ha introdotto, a livello regionale, una forma di governo distinta dal modello parlamentare <strong>(3)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si tratta di una modifica di poco conto perch\u00e9 incide profondamente sulla concezione del ruolo del Sindaco e del Presidente della Giunta. Molto spesso si sente parlare di governatori pi\u00f9 che di presidenti \u2013 la lingua italiana ha registrato il cambio di tendenza avvenuto a livello normativo. Sindaci e governatori si sentono legittimati dal popolo e autentici interpreti della sua volont\u00e0, in grado di superare le trite forme del parlamentarismo e del confronto dialettico. Non deve stupire, allora, l\u2019atteggiamento da sceriffo di Zaia e De Luca e si comprendono meglio le restrizioni e le aperture a macchia di leopardo, prive di una regia centrale, durante l\u2019emergenza Coronavirus. Ogni autorit\u00e0 locale si sente autorizzata a difendere da sola la salute dei cittadini, senza sentirsi parte di una collettivit\u00e0 pi\u00f9 grande.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Forti della legittimazione diretta, inoltre, i governatori puntano alla realizzazione dello spezzettamento dell\u2019Italia con l\u2019autonomia differenziata. \u201cL\u2019obiettivo principale resta l\u2019autonomia\u201d tuona Luca Zaia dopo la schiacciante vittoria alle ultime regionali. Gli fa eco Stefano Bonaccini dall\u2019Emilia-Romagna che invoca un\u2019accelerazione del processo di differenziazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Forse la conseguenza peggiore delle limitazioni ai poteri degli organi collegiali e il contemporaneo rafforzamento di quelli monocratici \u00e8 l\u2019atrofizzazione del dibattito pubblico e della cultura dei diritti dei cittadini. Un episodio emblematico si \u00e8 verificato nel Lazio. In aprile l\u2019Assessore alla Salute e il Presidente Zingaretti annunciano un\u2019ordinanza con cui introducono l\u2019obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutti gli over 65 (munito della sanzione del divieto di frequentare luoghi di facile assembramento) e per tutto il personale sanitario e parasanitario in caso di inottemperanza non possono accedere ai luoghi di lavoro).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ordinanza n. Z00030 si caratterizza per essere un\u2019ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica, ai sensi dell\u2019art. 32 della l.n. 833\/1978. Questo strumento \u00e8 stato pensato dai legislatori della legge istitutiva del SSN per gli interventi indifferibili in cui c\u2019\u00e8 in gioco la salute dei cittadini di una Regione, ma non c\u2019\u00e8 il tempo di attendere un passaggio in assemblea. Infatti, l\u2019ordinanza non si discute in Consiglio Regionale. L\u2019unico modo che hanno i consiglieri regionali per discuterne \u00e8 attraverso una mozione in aula. Nel caso specifico \u00e8 stata oggetto di una mozione di annullamento, respinta, lo scorso 10 settembre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ordinanza \u00e8 finita nel mirino di alcuni cittadini che hanno fatto ricorso al Tar Lazio per chiederne l\u2019annullamento, poi ottenuto con due recenti sentenze <strong>(4)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tribunale amministrativo ha riconosciuto incompetente la Giunta regionale per un intervento simile di politica sanitaria. \u00c8 pacifico che l\u2019attribuzione del potere di emettere ordinanze in materia sanitaria a Sindaci e Presidenti di Regione deve riguardare situazioni locali, non nazionali. La scelta dell\u2019obbligatoriet\u00e0 vaccinale con riguardo a un\u2019epidemia che ha colpito l\u2019intero territorio nazionale non pu\u00f2 essere \u201cattratta\u201d verso un organo regionale. In pi\u00f9, l\u2019ordinanza contraddice la stessa legge da cui trae fondamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 6, infatti, assegna allo Stato la competenza per la \u201cprofilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie\u201d che non \u00e8 stato derogato dalla normativa speciale sull\u2019emergenza Covid nella parte relativa alle vaccinazioni. Inoltre, la competenza statale della scelta di quali trattamenti sanitari sono obbligatori o meno si desume dalla stessa Costituzione, come spiegato nella sentenza 5\/2018 della Corte Costituzionale. La previsione dei trattamenti sanitari obbligatori \u00e8 riservata allo Stato perch\u00e9 la scelta del bilanciamento fra la libert\u00e0 di cura e la tutela della salute individuale e collettiva \u00e8 un principio fondamentale che non pu\u00f2 essere derogato dalla Regione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste motivazioni sono alla base delle due recenti sentenze del Tar Lazio. La scelta dell\u2019eventuale obbligatoriet\u00e0 vaccinale dell\u2019antinfluenzale spetta allo Stato centrale. L\u2019imposizione di un TSO necessita di un dibattito non solo scientifico ma anche politico. Perci\u00f2, \u00e8 necessario un serio dibattito parlamentare <strong>(5)<\/strong>.\u00a0Non basta il paternalismo di un governatore che si sente il custode della salute dei suoi cittadini. L\u2019opposto degli intenti di Nicola Zingaretti che, incalzato sull\u2019annullamento della sua ordinanza, risponde che: \u201cSapevamo di fare una provocazione perch\u00e9 non compete alla Regione l\u2019obbligo della vaccinazione, ma volevamo dare un\u00a0segnale sull\u2019importanza di farlo\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Interpretare le violazioni delle garanzie costituzionali come una \u201cprovocazione\u201d al Governo e ai cittadini. La classe dirigente dei \u201cRe Sole in minore\u201d considera cos\u00ec la Costituzione italiana. Le regole costituzionali e la discussione politica sono un intralcio alla volont\u00e0 dei Sindaci e dei Governatori che si sentono l\u2019unica voce legittimata dal popolo. Fa un po\u2019 sorridere, allora, la levata di scudi contro Salvini che chiedeva \u201ci pieni poteri\u201d; quando li abbiamo gi\u00e0 consegnati, in piccolo, a Sindaci e Presidenti di Regione. In nome della stabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Note<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) T. Montanari, F. Pallante, <em>Alle origini della crisi della democrazia italiana: l\u2019elezione diretta dei sindaci<\/em>, in MicroMega,\u00a0<a href=\"http:\/\/temi.repubblica.it\/micromega-online\/alle-origini-della-crisi-della-democrazia-italiana-l-elezione-diretta-dei-sindaci\/?fbclid=IwAR0fvGHdYxLxb4GPlZXjY1H-feai11ORvzOz8c9nY-9pcoeDjcomHDAXP4Q\">http:\/\/temi.repubblica.it\/micromega-online\/alle-origini-della-crisi-della-democrazia-italiana-l-elezione-diretta-dei-sindaci\/?fbclid=IwAR0fvGHdYxLxb4GPlZXjY1H-feai11ORvzOz8c9nY-9pcoeDjcomHDAXP4Q<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) Si tratta della sent. C. Cost. 304\/2002 che censura la modifica statutaria della Regione Marche che prevedeva, in caso di morte o impedimento permanente del presidente della Giunta, il subentro di un vicepresidente, anzich\u00e9 lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3) Secondo la sent. 2\/2004, il modello regionale standard \u00e8 ascrivibile a quei \u201csistemi costituzionali, nei quali anche il vertice dell\u2019Esecutivo sia eletto direttamente dal corpo elettorale\u201d nei quali \u201cnon sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell\u2019intero corpo elettorale, tanto che in assetti istituzionali del genere, appare tutt\u2019altro che irragionevole che l\u2019organo monocratico eletto disponga anche del potere di dimettersi trascinando con s\u00e9 l\u2019intero sistema delle istituzioni rappresentative\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4) Sent. Tar Lazio 10047\/2020, sent. Tar Lazio 10048\/2020<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5) Tutelato dalla riserva di legge contenuta nell\u2019art. 32 comma 2. Parte della dottrina parla addirittura di una riserva di legge formale che esclude la legittimit\u00e0 di un imposizione di TSO tramite decreti-legge e decreti legislativi (Morana).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>[articolo pubblicato sulla <a href=\"http:\/\/www.lafionda.org\">&#8220;Fionda&#8221;<\/a> il 20.10.2020]<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di FEDERICO MUSSO (FSI-Riconquistare l&#8217;Italia Roma) Con lo scoppio della pandemia, l\u2019Italia ha scoperto di essere popolata, da Nord a Sud, da tanti sceriffi. Da Zaia a De Luca, senza distinzioni di colore politico, il pugno duro nelle misure anti-Covid \u00e8 stato premiato nelle scorse elezioni regionali. 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