{"id":63109,"date":"2021-03-04T12:36:16","date_gmt":"2021-03-04T11:36:16","guid":{"rendered":"http:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=63109"},"modified":"2021-03-04T12:36:16","modified_gmt":"2021-03-04T11:36:16","slug":"legalita-legittimita-e-giustizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=63109","title":{"rendered":"Legalit\u00e0, legittimit\u00e0 e giustizia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">di\u00a0<strong>GAZZETTA FILOSOFICA<\/strong><\/p>\n<div id=\"cc-m-11859909277\" class=\"j-module n j-text \" style=\"text-align: justify\">\n<p><em>La legalit\u00e0 da sola non salvaguarda da alcunch\u00e9; solamente se compresa nella sua relazione con il concetto di legittimit\u00e0 pu\u00f2 contribuire al perseguimento della giustizia.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859930477\" class=\"j-module n j-text \" style=\"text-align: justify\">\n<p>di\u00a0<a title=\"https:\/\/www.facebook.com\/simone.basso.39\/\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/simone.basso.39\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Simone Basso<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859916077\" class=\"j-module n j-imageSubtitle \" style=\"text-align: justify\">\n<figure class=\"cc-imagewrapper cc-m-image-align-3 cc-m-width-maxed\"><img decoding=\"async\" id=\"cc-m-imagesubtitle-image-11859916077\" class=\"\" src=\"https:\/\/image.jimcdn.com\/app\/cms\/image\/transf\/dimension=910x10000:format=jpg\/path\/se92683c1190d29b1\/image\/i791a8a4328332e23\/version\/1614420723\/image.jpg\" alt=\"Luciano Caldiari, &quot;Il potere&quot;, Trittico (1978)\" data-src-width=\"1200\" data-src-height=\"800\" data-src=\"https:\/\/image.jimcdn.com\/app\/cms\/image\/transf\/dimension=910x10000:format=jpg\/path\/se92683c1190d29b1\/image\/i791a8a4328332e23\/version\/1614420723\/image.jpg\" data-image-id=\"7655438277\" \/><figcaption>Luciano Caldiari, &#8220;Il potere&#8221;, Trittico (1978)<\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"cc-clear\"><\/div>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859917077\" class=\"j-module n j-text \" style=\"text-align: justify\">\n<p><strong>Legalit\u00e0 e legittimit\u00e0<\/strong>\u00a0sono termini il cui uso spesso \u00e8 ambiguo e frequentemente sono utilizzati come sinonimi. Intorno a questi due significati si aprono molte questioni interessanti.<\/p>\n<p>La legalit\u00e0 innanzitutto viene definita come la\u00a0<strong>condizione di conformit\u00e0 alla legge e a quanto essa prescrive o vieta.<\/strong>\u00a0Il termine legalit\u00e0 quindi pu\u00f2 essere riferito ad ogni atto, azione, provvedimento che rispetti la legge in vigore. Perch\u00e9 vi sia legalit\u00e0 deve esservi innanzitutto un insieme di norme giuridiche a cui fare riferimento \u2013 il cosiddetto \u201cdiritto\u201d \u2013; dunque perch\u00e9 un qualunque atto possa essere definito legale o meno si devono avere ben presenti\u00a0<strong>le leggi vigenti del luogo<\/strong>\u00a0cui ci si riferisce.\u00a0Essendo ogni ordinamento giuridico differente da paese a paese, ne deriva una grande variabilit\u00e0 rispetto a quello che pu\u00f2 essere considerato \u201clegale\u201d o meno in parti diverse del mondo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859917377\" class=\"j-module n j-text \" style=\"text-align: justify\">\n<p>Cercando di indagare pi\u00f9 a fondo la questione sorge la domanda:\u00a0<strong>da dove deriva quel particolare \u201cinsieme di leggi\u201d che uno Stato adotta?<\/strong>\u00a0Esso \u00e8 il risultato del cosiddetto\u00a0<strong>processo di legiferazione<\/strong>\u00a0che \u00e8 il processo che identifica l\u2019atto di decidere quelle che sono le nuove leggi che dovranno regolare la convivenza in quella determinata nazione. Ma l\u2019interrogazione pu\u00f2 continuare: all\u2019interno di una \u201ccomunit\u00e0\u201d o di una \u201csociet\u00e0\u201d,\u00a0<strong>chi detiene il potere di legiferare?<\/strong>\u00a0In che modo pu\u00f2 esercitarlo? E quali sono gli obiettivi che si pone nel determinare quale sia la norma giuridica da adottare nell\u2019ordinamento? Inoltre, essendo la societ\u00e0 in continua mutazione nel tempo, anche l\u2019ordinamento dovr\u00e0 continuamente essere modificato, quali sono allora le finalit\u00e0 che guidano il suo processo di definizione e rinnovamento?\u00a0<strong>E quali i criteri che dovrebbero orientare le scelte del legislatore?<\/strong>\u00a0Proprio su questi argomenti l\u2019insieme delle norme giuridiche di ogni Stato sono andate via via definendosi, seguendo e sviluppando diverse teorie del diritto facenti riferimento a loro volta a diverse filosofie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per provare a rispondere a queste domande spesso\u00a0<strong>si parte richiamandosi al diritto gi\u00e0 esistente e alle leggi in vigore:<\/strong>\u00a0 ad esempio in Italia \u2013 Paese che si definisce come Repubblica parlamentare \u2013 \u00e8 prevista una\u00a0<strong>suddivisione e separazione dei poteri<\/strong>\u00a0(legislativo, giudiziario, esecutivo) nei diversi organi secondo determinate norme; queste ultime prevedono che il potere legislativo spetti al parlamento, che a sua volta deve rappresentare il popolo, il quale detiene dunque la sovranit\u00e0 per via rappresentativa. Alla base di queste norme c\u2019\u00e8 la\u00a0<strong>Costituzione<\/strong>\u00a0e il diritto che ne consegue. Fare riferimento alla disciplina del diritto costituzionale pu\u00f2 sicuramente essere un punto di partenza per rispondere alle domande di cui sopra, ma continuando ad indagare in profondit\u00e0 risulta chiaro che\u00a0<strong>le stesse questioni possono essere riproposte anche a questo primo riscontro.<\/strong>\u00a0Si \u00e8 capito ad esempio che secondo l\u2019ordinamento italiano il potere legislativo spetti al parlamento in linea con quanto previsto dalla Costituzione, ma l\u2019interrogativo rimane: perch\u00e9 \u00e8 stato deciso cos\u00ec? In ragione di cosa si \u00e8 costituito un ordinamento giuridico che assumesse questa forma? Per rispondere a queste e alle molte altre domande che possono essere sollevate,\u00a0<strong>non basta riferirsi unicamente alle leggi vigenti, ma prima o poi ci si dovr\u00e0 in qualche modo confrontare con motivazioni e argomenti che travalicano le disposizioni degli ordinamenti in essere, richiamandosi cos\u00ec ai principi e valori che nel tempo sono stati riconosciuti come fondamentali per la vita umana.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859926677\" class=\"j-module n j-imageSubtitle \" style=\"text-align: justify\">\n<figure class=\"cc-imagewrapper cc-m-image-align-3\"><img decoding=\"async\" id=\"cc-m-imagesubtitle-image-11859926677\" class=\"\" src=\"https:\/\/image.jimcdn.com\/app\/cms\/image\/transf\/none\/path\/se92683c1190d29b1\/image\/i98210ba334aec552\/version\/1614421337\/image.jpg\" alt=\"\" data-src-width=\"610\" data-src-height=\"431\" data-src=\"https:\/\/image.jimcdn.com\/app\/cms\/image\/transf\/none\/path\/se92683c1190d29b1\/image\/i98210ba334aec552\/version\/1614421337\/image.jpg\" data-image-id=\"7655442477\" \/><\/figure>\n<div class=\"cc-clear\"><\/div>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859922677\" class=\"j-module n j-text \" style=\"text-align: justify\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ogni ordinamento giuridico pertanto non risulta mai\u00a0<em>neutro<\/em><\/strong><em>\u00a0<\/em>rispetto alle domande che indagano appunto\u00a0<strong>i valori, le finalit\u00e0 della vita e le ragioni ultime<\/strong>\u00a0che muovono le azioni di noi esseri umani, n\u00e9 pu\u00f2 mai essere neutro rispetto alle argomentazioni che lo mettono alla prova e lo contestano, e che rappresentano la ricerca stessa dell\u2019uomo rispetto a tali questioni esistenziali.\u00a0<strong>\u00c8 proprio nel perseguire questo continuo ed estremo domandare che si palesa con chiarezza il ruolo della filosofia anche nel campo del diritto.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un ordinamento giuridico che si crede non implicato in tale discussione non trova alcun fondamento che non sia la cieca ripetizione di s\u00e9 stesso; per questa ragione\u00a0<strong>il concetto di legalit\u00e0 necessita di essere compreso in relazione ai concetti di legittimit\u00e0 e giustizia.<\/strong>\u00a0L\u00ec dove per legalit\u00e0 si intende la conformit\u00e0 di un atto con l\u2019insieme delle leggi dello Stato,\u00a0<strong>la legittimit\u00e0 sta ad indicare il fondamento stesso del diritto dello Stato<\/strong>, ovvero il criterio a cui si rif\u00e0 chi detiene il potere di legiferare \u2013 cio\u00e8 il potere di dare forma alla legalit\u00e0 \u2013 o eventualmente chi lo contesta.<\/p>\n<p>Ogni potere (legislativo, esecutivo, giudiziario) \u00e8 chiamato a costituirsi \u201clegalmente\u201d \u2013 ovvero nel rispetto delle procedure\/norme previste dalla legge \u2013, ma allo stesso tempo \u00e8 chiamato ad essere legittimato dai\u00a0<strong>principi che fondano il diritto stesso<\/strong>, ovvero quei valori di cui noi tutti siamo alla continua ricerca e in vista dei quali affrontiamo le scelte della vita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859923177\" class=\"j-module n j-text \" style=\"text-align: justify\">\n<p>Nello \u201cStato moderno democratico\u201d, ad esempio, la fonte di legittimazione attualmente maggiormente riconosciuta \u00e8 la cosiddetta\u00a0<em><strong>\u201cvolont\u00e0 popolare\u201d<\/strong><\/em>\u00a0(per un approfondimento critico su questo argomento rimandiamo ad\u00a0<a title=\"Apocalisse democratica\" href=\"https:\/\/www.gazzettafilosofica.net\/saggistica\/collana-scandagli\/apocalisse-democratica\/\"><em>Apocalisse democratica<\/em><\/a>). Capita pertanto che volendo denunciare un certo cambiamento (riguardante la gestione del potere), che difficilmente pu\u00f2 essere contestato dal punto di vista strettamente legale, si faccia riferimento ad un problema di \u201clegittimit\u00e0\u201d, e quindi, nel nostro caso alla necessit\u00e0 di dare riscontro ad una rappresentanza reale negli organi dello Stato di quella che \u00e8 la \u201cvolont\u00e0 del popolo\u201d. Da ci\u00f2 si aprono numerose discussioni in ambito giuridico e politico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quel che preme sottolineare in questo articolo per\u00f2 \u00e8 l\u2019importante ruolo ricoperto dal concetto di \u201clegittimit\u00e0\u201d. Lo Stato che ritiene di trarre la giustificazione del proprio diritto unicamente dal principio di legalit\u00e0 (definito \u201cStato legislativo\u201d da Carl Schmitt in\u00a0<em>Legalit\u00e0 e legittimit\u00e0<\/em>), mostra in primo luogo di non avere consapevolezza della\u00a0<em>non neutralit\u00e0<\/em>\u00a0di ogni ordinamento giuridico \u2013 di cui si \u00e8 parlato in precedenza \u2013 e in secondo luogo compie una\u00a0<strong>riduzione della \u201clegittimit\u00e0\u201d alla mera \u201clegalit\u00e0\u201d, annullandone cos\u00ec il significato.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859923277\" class=\"j-module n j-text \" style=\"text-align: justify\">\n<p>Non basta che un atto sia legale (ovvero conforme alla legge in vigore) perch\u00e9 questo possa essere considerato legittimo, n\u00e9 tanto meno giusto; come testimonia il caso per eccellenza della Germania nazista, in cui addirittura uno sterminio pu\u00f2 essere compiuto nel rispetto e nel pieno adempimento della legge. La legalit\u00e0, concepita astrattamente come l\u2019unico criterio a cui un atto debba rispondere per poter essere considerato \u201cgiusto\u201d, scade cos\u00ec in un miope \u201clegalismo\u201d, ovvero in quella che Norberto Bobbio, in\u00a0<em>Giusnaturalismo e positivismo giuridico<\/em>, chiama \u201c<strong><em>concezione formale della giustizia<\/em><\/strong>\u201d, secondo la quale\u00a0<strong>\u00abla legge positiva \u00e8 giusta per il solo fatto di essere legge\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Richiamarsi alla legittimit\u00e0 significa rifarsi ad una motivazione che travalica le ragioni della sola \u201clegalit\u00e0\u201d.<\/strong>\u00a0In un senso pi\u00f9 estensivo del significato di \u201clegittimit\u00e0\u201d possono rientrare anche principi morali, o criteri di\u00a0<strong>\u00abrispondenza alla giustizia [&#8230;], alla ragione, alla logica,\u00a0 [\u2026] e in genere a norme e principi di natura non strettamente giuridica\u00bb<\/strong>\u00a0(<em><a title=\"https:\/\/www.treccani.it\/vocabolario\/legittimita\/\" href=\"https:\/\/www.treccani.it\/vocabolario\/legittimita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dizionario Treccani<\/a><\/em>).<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cc-m-11859923577\" class=\"j-module n j-text \">\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La legittimit\u00e0 dunque rappresenta quello spazio aperto di ogni ordinamento giuridico, entro il quale qualunque argomentazione ad esso contraria o a favore, pu\u00f2 e deve essere accolta e vagliata, affinch\u00e9 il diritto in vigore venga salvaguardato o in alternativa, abbandonato e sostituito.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">Nemmeno la legittimit\u00e0 pu\u00f2 alcunch\u00e9 se intesa come mera rispondenza e adesione di un potere ad una qualsiasi \u201cvolont\u00e0 popolare\u201d; anch\u2019essa necessita di definirsi via via indagando e ricercando con scrupolo la sua fonte pi\u00f9 autentica, i valori che la giustificano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">Si comprende da queste riflessioni che non tutto ci\u00f2 che \u00e8 legale, e neppure tutto ci\u00f2 che \u00e8 legittimo pu\u00f2 esaurire il giudizio rispetto a ci\u00f2 che \u00e8 giusto; permane uno iato tra queste parole (per approfondire:\u00a0<a title=\"Qual \u00e8 il rapporto tra giustizia e legge?\" href=\"https:\/\/www.gazzettafilosofica.net\/2020-1\/maggio\/qual-%C3%A8-il-rapporto-tra-giustizia-e-legge\/\"><em>Qual \u00e8 il rapporto tra giustizia e legge<\/em><\/a>).<strong>\u00a0La legalit\u00e0 senza legittimit\u00e0 \u00e8 usurpazione. A sua volta la legittimit\u00e0 che si accontenta di s\u00e9 stessa e dello stato delle cose che la sostengono, senza condannare l\u2019ingiustizia cui assiste, si prosciuga in fretta della linfa che la nutre.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Solo insieme legalit\u00e0 e legittimit\u00e0 possono aspirare alla realizzazione della Giustizia.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Fonte<\/strong>:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettafilosofica.net\/2021-1\/marzo\/legalit%C3%A0-legittimit%C3%A0-e-giustizia\/\">https:\/\/www.gazzettafilosofica.net\/2021-1\/marzo\/legalit%C3%A0-legittimit%C3%A0-e-giustizia\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0GAZZETTA FILOSOFICA La legalit\u00e0 da sola non salvaguarda da alcunch\u00e9; solamente se compresa nella sua relazione con il concetto di legittimit\u00e0 pu\u00f2 contribuire al perseguimento della giustizia.\u00a0 di\u00a0Simone Basso &nbsp; Luciano Caldiari, &#8220;Il potere&#8221;, Trittico (1978) Legalit\u00e0 e legittimit\u00e0\u00a0sono termini il cui uso spesso \u00e8 ambiguo e frequentemente sono utilizzati come sinonimi. 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