{"id":63900,"date":"2021-04-06T14:30:58","date_gmt":"2021-04-06T12:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=63900"},"modified":"2021-04-06T15:36:39","modified_gmt":"2021-04-06T13:36:39","slug":"profili-di-incostituzionalita-dellobbligo-vaccinale-contro-il-virus-sars-cov-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=63900","title":{"rendered":"Profili di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019obbligo vaccinale contro il virus SARS CoV-2"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-63902 size-medium\" src=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/60131574_1120454698152904_2703068943689449472_n-300x212.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"212\" srcset=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/60131574_1120454698152904_2703068943689449472_n-300x212.jpg 300w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/60131574_1120454698152904_2703068943689449472_n-768x543.jpg 768w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/60131574_1120454698152904_2703068943689449472_n.jpg 850w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.<\/strong> Nell\u2019area politica che considera gravemente inopportuna l\u2019introduzione dell\u2019obbligo del vaccino anti SARS CoV-2, alla quale l\u2019autore di queste note fieramente appartiene, si vanno diffondendo pareri estemporanei e improvvisati relativi alla incostituzionalit\u00e0, data per certa, della disciplina che ha introdotto l\u2019obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti. Pi\u00f9 che di pareri, in realt\u00e0, si tratta di declamazioni o di osservazioni superficiali, talvolta esternate appena conosciuto il testo legislativo, senza aver prima svolto una riflessione sufficientemente approfondita e letto almeno la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di trattamenti sanitari obbligatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Simili esternazioni fanno correre il rischio di trasformare ogni ragione di inopportunit\u00e0 in ragione di illegittimit\u00e0. Ma cos\u00ec non \u00e8. Esiste una sfera di discrezionalit\u00e0 del legislatore, che pu\u00f2 prendere provvedimenti legittimi, anche se reputati inopportuni da esigue minoranze di cittadini, o da rilevanti minoranze o persino dalla maggioranza dei cittadini. Non tutte le ragioni di inopportunit\u00e0 si trasformano, in modo automatico, in ragioni di illegittimit\u00e0 (costituzionale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza pretendere di scrivere un parere, che implicherebbe non soltanto un grande e approfondito \u00a0studio, per il quale non ho tempo, ma che soprattutto andrebbe scritto da uno specialista della materia \u2013 un costituzionalista e magari uno studioso dei trattamenti sanitari obbligatori \u2013 e non da uno studioso di altre discipline giuridiche, come il sottoscritto, pubblico queste note al solo fine di sgombrare il campo da alcune semplificazioni, che in quanto tali sono sempre banalizzazioni e quindi falsificazioni della verit\u00e0, nonch\u00e9 da qualche equivoco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.<\/strong> Intanto vediamo cosa ha previsto il legislatore nell\u2019art. 4 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore ha previsto l\u2019obbligo vaccinale per \u201cgli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivit\u00e0 nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali\u201d. Al termine di una complessa procedura volta ad individuare le persone tenute a vaccinarsi, salvo che provino che esiste \u201cun pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale\u201d (in tal caso \u201cla vaccinazione\u2026 non \u00e8 obbligatoria e pu\u00f2 essere omessa o differita\u201d), \u201cl&#8217;azienda sanitaria locale competente accerta l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorit\u00e0 competenti, ne d\u00e0 immediata comunicazione scritta all&#8217;interessato, al datore di lavoro e all&#8217;Ordine professionale di appartenenza. L&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento da parte dell&#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i lavoratori subordinati, \u00e8 previsto che \u201cRicevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l&#8217;assegnazione a mansioni diverse non \u00e8 possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non \u00e8 dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato\u201d. La sanzione, dunque, per i lavoratori dipendenti, \u00e8 in linea di principio un mutamento delle mansioni, eventualmente un demansionamento, e soltanto ove non sia possibile, la sospensione dello stipendio. Perci\u00f2, dipendenti che svolgano il ruolo di segretari, avvocati delle usl o ruoli amministrativi, o che comunque non abbiano rapporti fisici con i pazienti, non dovrebbero subire il mutamento delle mansioni. Ma naturalmente sorgeranno dubbi interpretativi. In senso estensivo, quasi tutti i dipendenti delle strutture sanitarie, anche un cuoco o un barista, rischiano di diffondere il contagio. Ma cos\u00ec intesa la norma, non dovrebbe essere mai o quasi mai possibile la modifica delle mansioni; perci\u00f2 andr\u00e0 adottata una interpretazione ragionevole, che renda sensata la disciplina che prevede la possibilit\u00e0 di semplice modifica delle mansioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sospensione \u00e8 ovviamente a tempo, trattandosi di una sospensione: \u201cLa sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021\u201d. Insomma il legislatore ha previsto che, una volta consentito a tutti i cittadini che vogliono vaccinarsi di potersi vaccinare e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (data entro la quale il legislatore \u00e8 evidentemente sicuro di completare il piano di vaccinazione), i soggetti sottoposti all\u2019obbligo vaccinale possano tornare a svolgere le libere professioni o il loro ruolo di dipendenti nelle mansioni che avevano prima della sospensione, pur non essendo vaccinati. Infatti, a quel punto, essi potranno infettare soltanto pazienti che hanno scelto di non vaccinarsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3.<\/strong> Come \u00e8 noto, in forza dell\u2019art. 32, comma 1, Cost., i trattamenti sanitari obbligatori possono essere previsti \u201cper disposizione di legge\u201d. Aderendo a certi orientamenti da sempre minoritari e ormai completamente recessivi, si pu\u00f2 credere che alcune riserve di legge alludano soltanto alla legge formale e non anche agli atti aventi forza di legge, ossia ai decreti legge e ai decreti legislativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, questi orientamenti non sono mai stati accolti dalla Corte Costituzionale. A parte alcuni casi espressamente previsti (art. 72, 4\u00b0 co., Cost.), che hanno oggettive peculiarit\u00e0 e che la dottrina non considera nemmeno come vere riserve di legge (formale), la Corte Costituzionale ha inteso le riserve di legge non come riserva di organo, bens\u00ec come riserva di livello normativo. Le istanze garantistiche, che erano a fondamento delle tesi che richiedevano, in una o altra materia, una riserva di legge formale, hanno dovuto prendere atto della realt\u00e0, che pu\u00f2 piacere o meno, relativa al modo di approvazione dei principali provvedimenti normativi. Anche in materia penale abbiamo avuto numerosi decreti legge che hanno introdotto fattispecie incriminatrici. Sicch\u00e9, l\u2019argomento per cui l\u2019obbligatoriet\u00e0 del vaccino produrrebbe effetti ineliminabili, nel caso in cui il decreto legge non venisse convertito, contrasta con il fatto che anche la mancata conversione di un decreto legge che introduce una fattispecie penale, comporta che certi \u201ceffetti\u201d (arresto in flagranza, custodia cautelare, eventuale condanna per giudizio direttissimo) siano \u201cineliminabili\u201d. Per questa strada, insomma, non si passa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4.<\/strong> La riserva di legge \u00e8 rafforzata, nel senso che non soltanto il trattamento obbligatorio pu\u00f2 essere previsto soltanto da una norma di legge o di atto avente forza di legge ma \u201cLa legge non pu\u00f2 in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana\u201d (art. 32, comma 2, Cost.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si pu\u00f2 sbrigativamente affermare che imporre un vaccino che una persona consideri pericoloso per la sua salute non rispetti la persona umana.\u00a0 La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che \u201c<em>\u00c8 manifestamente inammissibile, deducendosi la inopportunit\u00e0 delle norme denunciate, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli art. 1 e 3 l. 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui, imponendo la vaccinazione antipoliomelitica sembrerebbe violare i limiti del rispetto della persona umana, comprensiva non solo della sua natura fisica ma dei convincimenti relativi alla salvaguardia della integrit\u00e0 fisica stessa, riguardanti sostanzialmente nella specie la scarsa utilit\u00e0 ed anzi la probabile dannosit\u00e0 del summenzionato mezzo profilattico, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 32 cost. dal pretore di Torino, con ordinanza emessa il 19 maggio 1987. Le affermazioni del giudice remittente sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di un&#8217;effettiva violazione dell&#8217;art. 32 cost. (v. sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della sua inopportunit\u00e0<\/em>\u201d (Corte Cost. 2.2.1988, n. 134, in Giur. Cost., 1988, I, 459). Per comprendere a cosa si riferissero i Costituenti quando posero il limite del \u201crispetto della persona umana\u201d, si pu\u00f2 leggere l\u2019intervento in Assemblea Costituente dell\u2019on. Caronia, nella seduta del 24 aprile 1947: \u201c\u2026non vogliamo pensare che possano mai affermarsi nel nostro Paese pratiche che comunque possano ledere la personalit\u00e0 umana, quali la sterilizzazione obbligatoria, l&#8217;obbligo della visita prematrimoniale e simili aberrazioni.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza della Corte Costituzionale test\u00e9 citata e tutte le altre numerosissime sentenze emesse in materia di vaccinazione obbligatoria, con riguardo alla L. 4 febbraio 1966, n. 51, implicano anche il rigetto dell\u2019idea, priva di ogni senso, che tra i trattamenti sanitari obbligatori, che possono essere imposti per disposizione di legge, non possano essere ricompresi, <em>a priori<\/em>, gli obblighi vaccinali. Tra l\u2019altro, deve essere chiaro che non si sta parlando di una vaccinazione coercitiva, bens\u00ec obbligatoria, alla quale ci si sottrae subendo le sanzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5.<\/strong> Tuttavia, nel nostro caso, si potrebbe tentare di sostenere che la legge non rispetta la persona umana, non perch\u00e9 imponga trattamenti che il singolo soggetto, in base a motivazioni soggettive e personali, reputi inutili o dannosi o eccessivamente rischiosi, bens\u00ec perch\u00e9 obbliga all\u2019assunzione di farmaci dei quali l\u2019autorit\u00e0 regolatoria, per ragioni di salute pubblica, ha autorizzato l\u2019immissione in commercio \u201c<em>sulla base di dati clinici meno completi di quanto normalmente richiesto, laddove il beneficio della disponibilit\u00e0 immediata del medicinale superi il rischio inerente al fatto che sono ancora necessari dati aggiuntivi<\/em>\u201d. Il ricorso all\u2019autorizzazione condizionata \u00e8 previsto anche \u201c<em>per un&#8217;emergenza di salute pubblica (ad esempio una pandemia). Per questi medicinali possono essere accettati anche dati farmaceutici e non clinici meno completi<\/em>\u201d (in corsivo frasi tratte dal sito dell\u2019EMA).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si potr\u00e0 dunque tentare di sostenere che, se \u00e8 sensato e ragionevole prevedere che in determinate ipotesi vengano immessi in commercio farmaci sulla base di una autorizzazione condizionata, senza i dati clinici e farmaceutici normalmente richiesti, non \u00e8 sensato, ma \u00e8 lesivo della personalit\u00e0 umana, strumentalizzare quest\u2019ultima imponendole farmaci che sono in circolazione soltanto in base a una autorizzazione condizionata, e quindi senza che siano stati ancora prodotti raccolti e valutati i dati clinici e farmaceutici normalmente richiesti. La revoca dell\u2019autorizzazione al vaccino AstraZeneca avvenuta in molti paesi europei (e la mancata autorizzazione negli Stati Uniti) dimostrano che ostano all\u2019obbligo vaccinale, non convincimenti soggettivi di singole persone o studi minoritari, ma circostanze oggettive, che determinano quanto meno una incertezza oggettiva sul fatto che si stia strumentalizzando la persona umana (in questo caso gli appartenenti a certe categorie) per finalit\u00e0 di salute pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si potrebbe inoltre aggiungere che probabilmente anche per questa incertezza oggettiva, nessun paese fino ad ora ha imposto l\u2019obbligo vaccinale, di massa o a categorie di soggetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 evidente che la Corte Costituzionale avr\u00e0 in questa materia un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 nell\u2019affermare che le incertezze oggettive siano tali e tante da far correre il rischio o invece da non far correre il rischio della strumentalizzazione della persona umana, sebbene la astratta possibilit\u00e0 di una decisione di infondatezza, che fosse seguita da diffusi effetti dannosi o catastrofici dei vaccini, potrebbe indurre almeno una parte dei giudici della Corte ad assumere una posizione non favorevole alla scelta del legislatore. Si tratta, dunque, di un argomento di media forza, che tuttavia sar\u00e0 utile invocare a fondamento della questione di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6.<\/strong> Non sembra invece che, esclusi, in ipotesi, altri profili di incostituzionalit\u00e0, possa essere contestata la ragionevolezza delle sanzioni previste per coloro che, essendo obbligati, rifiutino di vaccinarsi. Si tenga conto che la Corte tende a non intromettersi, e non deve intromettersi, in quelle che sono scelte discrezionali del legislatore, salvo che essa reputi che si tratti di scelte arbitrarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E nel nostro caso, tutto sommato, il legislatore ha seguito una linea logica: quando il piano di vaccinazione nazionale sar\u00e0 completato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, i cittadini, che rischieranno di essere infettati dal personale sanitario non vaccinato, subiranno questo rischio per una loro scelta, perch\u00e9 avranno deciso di non vaccinarsi; perci\u00f2 scaduto il termine, il personale obbligato potr\u00e0 tornare alle mansioni precedenti e a svolgere la libera professione, senza doversi vaccinare. Se il vaccino fosse sterilizzante, come invece non \u00e8 (si veda il \u00a7 7) e i vaccini fossero stati autorizzati senza condizione, se quindi non ricorressero i due unici profili di incostituzionalit\u00e0 della disciplina (generale; qui si trascurano ipotesi di illegittimit\u00e0 di singole disposizioni che non intaccherebbero la complessiva disciplina dell\u2019obbligo vaccinale), la scelta sanzionatoria del legislatore sarebbe sensata e comunque non arbitraria. Quindi, qualsiasi questione di costituzionalit\u00e0 che fosse fondata sulla pretesa arbitrariet\u00e0 del trattamento sanzionatorio, \u00e8 destinata ad essere respinta dalla Corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7.<\/strong> Esiste tuttavia un argomento forte a sostegno della incostituzionalit\u00e0 dell\u2019obbligo vaccinale. Esso risiede nella infondatezza del presupposto (o ragione) di fatto che giustificherebbe la scelta legislativa: non \u00e8 provato che i vaccinati si infettino di meno (sia pure in forma asintomatica o con malattia pi\u00f9 spesso lieve) e contagino di meno dei non vaccinati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8\u00a0chiaro infatti che il presupposto di fatto della disciplina che impone l\u2019obbligo vaccinale \u00e8 che il personale sanitario non vaccinato sia pi\u00f9 esposto ad infettarsi rispetto a quello vaccinato e sia pi\u00f9 contagioso di quello vaccinato. Tuttavia questa, fino a quando non saranno pubblicati amplissimi studi, che raccolgano una grande mole di dati empirici, relativi a mesi di esperienza, \u00e8 chiaramente una illazione, nemmeno una supposizione. E comunque non si pu\u00f2 imporre un trattamento sanitario obbligatorio sulla base di una supposizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presupposto per rendere legittima la scelta dell\u2019obbligo vaccinale \u2013 salvo sempre il dubbio di costituzionalit\u00e0 dovuto al carattere condizionato dell\u2019autorizzazione alla messa in commercio dei farmaci \u2013 \u00e8 che vi siano prove certe e inequivocabili che i non vaccinati siano <strong>significativamente pi\u00f9 contagiosi<\/strong> dei vaccinati. Significativamente, perch\u00e9 una differenza minima del 5 o 10 o 15% renderebbe sproporzionato l\u2019obbligo vaccinale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene, intanto per accertare il presupposto di fatto sono necessari studi che durino mesi e che raccolgano una enorme mole di dati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ora non soltanto non ci sono questi studi, se non altro per mancanza di tempo, ma la cronaca segnala casi che dimostrano che i vaccinati si infettano molto facilmente e che contagiano le persone che vengono a contatto con loro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per cercarli, basta googlare con le parole \u201cRSA\u201d \u201cvaccinati\u201d \u201cpositivi\u201d e vengono fuori gi\u00e0 oltre un centinaio di casi, dei quali ha trattato la stampa locale. Qualche volta in realt\u00e0 i vaccinati infettati sono dipendenti ospedalieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, se la lettura di queste notizie della stampa locale lascia intendere che per ora i vaccini abbiano una certa efficacia protettiva, perch\u00e9 gli anziani che vengono ricoverati in ospedale sono pochi rispetto alla fase antecedente alla vaccinazione, tuttavia da essa emerge:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>a)<\/em> che spesso il numero dei vaccinati positivi al tampone \u00e8 tanto elevato (in qualche caso sopra i trenta; in un caso 46, 32 anziani e 14 dipendenti, in una struttura con sole 20 stanze!) da lasciar pensare che si siano infettati tra loro, essendo pressoch\u00e9 impossibile che una persona abbia infettato tutti i vaccinati positivi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>b)<\/em> che in certi casi il numero degli infettati \u00e8 aumentato progressivamente nel tempo, per esempio, a partire dai 24 iniziali per arrivare a 46, sicch\u00e9, se non certo, \u00e8 estremamente probabile che alcuni vaccinati infettati abbiano a loro volta contagiato altri vaccinati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>c)<\/em> che in moltissimi casi manca il possibile capro espiatorio del membro del personale non vaccinato, cosa che impone di pensare che il primo \u201cuntore\u201d nella RSA sia stato un dipendente vaccinato che si sia infettato fuori dalla RSA;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>d)<\/em> che la presenza di moltissimi casi in cui manca il possibile capro espiatorio, esclude che nei casi in cui ci sia nella struttura un non vaccinato si possa affermare <em>a priori<\/em> che sia stato lui il primo untore nella struttura, perch\u00e9 ben potrebbe essere accaduto che un dipendente vaccinato abbia contratto il covid in forma asintomatica o paucisintomatica e poi abbia infettato colleghi vaccinati o non vaccinati e anziani vaccinati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla mancanza di studi e persino di tempo per arrivare a risultati attendibili, e ai numerosissimi casi di cronaca che per le ragioni indicate sembrano confermare che i vaccinati si infettano facilmente, sia pure spesso in forma asintomatica, e infettano le persone con le quali vengono in contatto, vanno aggiunte affermazioni di autorevoli organi, come il <a href=\"https:\/\/www.conseil-etat.fr\/actualites\/actualites\/les-restrictions-de-deplacement-des-personnes-vaccinees-sont-justifiees\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Consiglio di Stato in Francia<\/a>, il quale ha respinto, in via cautelare, un ricorso di un ottantatreenne che chiedeva che le misure restrittive alla libert\u00e0 di circolazione non si applicassero ai vaccinati. Il Consiglio di Stato ha rigettato l\u2019istanza cautelare, perch\u00e9 \u201c<em>le persone vaccinate possono essere portatrici del virus e contribuire alla sua diffusione <strong>in proporzioni che non sono note oggi<\/strong><\/em>\u201d. Oppure come la <a href=\"https:\/\/www.rsi.ch\/news\/svizzera\/No-allobbligo-di-vaccinazione-13824163.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Commissione nazionale d\u2019etica in Svizzera<\/a>, che, nell\u2019esprimere un parere negativo sull\u2019introduzione dell\u2019obbligo vaccinale, anche soltanto per alcune categorie di persone, ha osservato che l\u2019obbligo non va introdotto \u201c<em>Anzitutto perch\u00e9 finora l\u2019efficacia del vaccino \u00e8 stata dimostrata solo per la protezione della salute del singolo<\/em>\u201d e non per la eliminazione della contagiosit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, ma in realt\u00e0 si tratta di elemento fondamentale, \u00e8 lo stesso legislatore italiano a mantenere in vigore i trattamenti sanitari obbligatori (quarantene) per i vaccinati positivi e le limitazioni alla libert\u00e0 di circolazione per i vaccinati in generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8\u00a0chiaro che queste misure si giustificano soltanto in quanto i vaccinati siano contagiosi. L\u2019obbligo vaccinale imposto al personale che lavori nelle strutture sanitarie \u00e8 quindi in contraddizione con altre discipline legislative ed \u00e8 fondato su un presupposto di fatto opposto a quello che sorregge queste altre norme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Siamo dunque in presenza di una violazione dell\u2019art. 3, comma 1, Cost., ossia del principio di uguaglianza, nella forma del principio di ragionevolezza: non \u00e8 ragionevole trattare i non vaccinati in modo diverso dai vaccinati, addirittura imponendo ai primi un obbligo vaccinale, sul presupposto di una significativa maggiore contagiosit\u00e0 che non \u00e8 per ora provata, n\u00e9 da poderosi e numerosi studi scientifici \u2013 che abbiano lavorato su dati raccolti per mesi e che nei risultati enuncino se non pacificamente, a larga maggioranza, una significativa maggior contagiosit\u00e0 dei non vaccinati \u2013 n\u00e9 da una diffusa e notoria evidenza empirica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8.<\/strong> Tralasciando tanti altri profili relativamente secondari, che talvolta riguardano soltanto l\u2019interpretazione della disciplina \u2013 per esempio: si applica anche ai veterinari? o \u00e8 necessaria una interpretazione restrittiva, fondata sulla <em>ratio <\/em>del <em>contatto fisico con una pluralit\u00e0 di persone<\/em>? un veterinario viene in contatto con le persone pi\u00f9 di un commesso di un negozio di abbigliamento? e perch\u00e9? \u2013 e talaltra potrebbero dar luogo ad altri profili di incostituzionalit\u00e0 che, per quanto interessanti, certamente non verrebbero accolti dalla Corte \u2013 il provvedimento ha natura simbolica perch\u00e9 analoghi obblighi non sono previsti per barbieri, acconciatori, prostitute ed estetiste? \u2013 o invece lascerebbero intatto l\u2019obbligo vaccinale \u2013 la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale ha sempre imposto allo Stato, con sentenze additive, l\u2019obbligo di un indennizzo per i danni derivanti da vaccino obbligatorio ma questa incostituzionalit\u00e0 sarebbe rilevata da una sentenza additiva che lascerebbe intatto l\u2019obbligo \u2013 sembra di poter concludere:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">che l\u2019argomento forte, per sollevare la questione di costituzionalit\u00e0, sia soltanto quello trattato nel \u00a7 7, ossia la mancanza di prova del necessario presupposto di fatto che potrebbe giustificare l\u2019obbligo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e che c\u2019\u00e8 soltanto un altro argomento rilevante, che ha una sua consistenza ma lascia maggiore discrezionalit\u00e0 alla Corte Costituzionale, ed \u00e8 quello trattato nel \u00a7 5: l\u2019obbligo di far uso di un farmaco che \u00e8 stato immesso in commercio con autorizzazione condizionale, senza i dati clinici e farmaceutici normalmente richiesti, potrebbe essere considerato una strumentalizzazione della persona umana, che non \u00e8 ammessa nemmeno al fine di tutelare la salute pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutti gli altri argomenti o sono chiacchiere prive di minimo fondamento giuridico o sono semplici ragioni di inopportunit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Nell\u2019area politica che considera gravemente inopportuna l\u2019introduzione dell\u2019obbligo del vaccino anti SARS CoV-2, alla quale l\u2019autore di queste note fieramente appartiene, si vanno diffondendo pareri estemporanei e improvvisati relativi alla incostituzionalit\u00e0, data per certa, della disciplina che ha introdotto l\u2019obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti. Pi\u00f9 che di pareri, in realt\u00e0, si tratta di declamazioni o di osservazioni superficiali, talvolta esternate appena conosciuto il testo legislativo, senza aver prima svolto una riflessione sufficientemente&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":63911,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[6],"tags":[6588,6121,6823,6822,6818,6367,3837,6819],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/art-32.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-gCE","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63900"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=63900"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63912,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/63900\/revisions\/63912"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/63911"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=63900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=63900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=63900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}