{"id":66251,"date":"2021-07-14T11:30:45","date_gmt":"2021-07-14T09:30:45","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=66251"},"modified":"2021-07-13T16:05:55","modified_gmt":"2021-07-13T14:05:55","slug":"prescrizione-reintrodotta-quando-la-toppa-e-peggiore-del-buco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=66251","title":{"rendered":"Prescrizione reintrodotta? Quando la toppa \u00e8 peggiore del buco"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">di\u00a0<strong>DAVIDEMURA<\/strong><\/p>\n<p class=\"first-letter\" style=\"text-align: justify\">Ancora non sono chiarissimi i contorni della riforma \u201cCartabia\u201d sul processo penale e in particolare <strong>sulla (reintroduzione della) prescrizione<\/strong>, per\u00f2, se quanto emerge dalle notizie verr\u00e0 confermato, \u00e8 chiaro non solo che l\u2019elefante ha partorito un topolino, ma anche che la toppa \u00e8 peggiore del buco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Partiamo per\u00f2 da lontano, e cio\u00e8 dai tempi del Governo giallo-verde e giallo-rosso,<strong>\u00a0quando viene abolita la prescrizione dopo la sentenza di primo grado (riforma Bonafede)<\/strong>. Una riforma questa che pu\u00f2 essere considerata \u2013 senza ombra di dubbio \u2013 un vero scempio giuridico, perch\u00e9 l\u2019istituto della prescrizione non \u00e8 un \u201csalva-ladri\u201d o \u201csalva-corrotti\u201d, come hanno voluto farci intendere \u2013 soprattutto i giustizialisti \u2013\u00a0<strong>ma \u00e8 un presidio di civilit\u00e0 giuridica<\/strong>, a tutela del cittadino contro gli abusi dei poteri pubblici, soprattutto sul lato della retribuzione penale, visto che i tempi del processo rischiano di essere gi\u00e0 di per s\u00e9 una pena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ecco. La prescrizione salva il cittadino\u00a0<strong>dagli abnormi tempi del processo\u00a0<\/strong>, che tramutano l\u2019attesa burocratica in una pena sofferente, che viola i pi\u00f9 elementari diritti della persona\u00a0<strong>(e non \u00e8 un caso che l\u2019Italia sia stata pi\u00f9 volte sanzionata dalla CEDU per questo aspetto)<\/strong>. Perch\u00e9 se \u00e8 giusto che chi ha commesso un reato venga poi punito, \u00e8 altrettanto giusto che il presunto reo abbia un processo non solo equo, ma anche sufficientemente celere. Del resto, questo non \u00e8 che lo dico io, ma lo dicono il fior fiore dei giuristi, e non in ultimo, la nostra Costituzione, all\u2019art. 111.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Considerare dunque la prescrizione un istituto \u201csalva-delinquenti\u201d, sicch\u00e9 \u00e8 giusto abolirla,\u00a0<strong>\u00e8 non comprendere appieno il significato profondo del concetto di giustizia<\/strong>, che non \u00e8 vendetta e non \u00e8 \u201ctortura\u201d, poich\u00e9 anche i tempi abnormi per avere una sentenza definitiva, possono alla fine considerarsi una sorta di tortura, quanto meno psicologica, e dunque \u2013 ripeto \u2013 una pena in s\u00e9. Peraltro, ecco perch\u00e9 l\u2019abolizione della prescrizione anzich\u00e9 risolvere le patologie della giustizia, in realt\u00e0 le sposta sul cittadino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ma parliamo della \u201criforma Cartabia\u201d. Da quanto emerge,<strong>\u00a0la riforma non reintroduce la prescrizione dopo la sentenza di primo grado<\/strong>, bens\u00ec introduce una sorta di \u201cimprocedibilit\u00e0 per decorso del termine\u201d. Ma solo per l\u2019appello \u00e8 il giudizio di Cassazione. Fino alla sentenza di primo grado, dunque, opera ancora la prescrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019interruzione di cui sopra per\u00f2 non estingue il reato, come accade con la prescrizione,\u00a0<strong>bens\u00ec impedisce che il processo giunga al termine<\/strong>, sicch\u00e9 il reato non si estingue, solo che il processo non pu\u00f2 giungere al termine con una sentenza di condanna o assoluzione. Il giudice dichiarer\u00e0 l\u2019impossibilit\u00e0 di procedere per decadenza del termine ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Un\u2019assurdit\u00e0 giuridica<\/strong>. Il cittadino processato si trover\u00e0 con un processo che non potr\u00e0 andare avanti, ma senza che il reato sia estinto. Naturalmente, \u00e8 possibile che egli pur di avere una sentenza nel merito rinunci all\u2019interruzione del processo, ma \u00e8 anche possibile che non vi rinunci, sicch\u00e9 avremo cittadini che, innocenti o meno, avranno sul loro certificato penale\u00a0<strong>un reato pendente ma improcedibile<\/strong>. Il problema peraltro diventerebbe ancor pi\u00f9 paradossale, qualora l\u2019impugnazione della sentenza di primo grado venisse fatta dal pubblico ministero avverso un\u2019assoluzione (la riforma Cartabia salva questa possibilit\u00e0).\u00a0<strong>In tale caso avremmo un cittadino assolto in primo grado, con un processo interrotto in appello o in cassazione relativo a un reato non estinto.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Tutto ci\u00f2 \u00e8 negazione di giustizia<\/strong>. Il cittadino ha il diritto ad avere una sentenza nel merito (assoluzione o condanna) in tempi relativamente brevi e certi, ovvero qualora questi non possano essere garantiti, egli ha diritto a ottenere una rinuncia dello Stato a perseguire il reato e cio\u00e8 all\u2019estinzione dello stesso.\u00a0<em>Tertium non datur!<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>C\u2019\u00e8 per\u00f2 un altro aspetto che per ora \u00e8 dubbio<\/strong>\u00a0(nel documento di sintesi che ho sottomano la questione non \u00e8 chiara). Dopo il primo grado, secondo la riforma Cartabia, i giudici dell\u2019appello hanno tempo due anni (salvo alcune eccezioni e i reati imprescrittibili) per celebrare il processo e giungere a una sentenza; quelli della Cassazione un anno. E per\u00f2, mi chiedo:\u00a0<strong>questo termine da quando decorre?<\/strong>\u00a0Dalla sentenza di primo grado, dalla data dell\u2019impugnazione o dal giorno della prima udienza? La questione \u00e8 fondamentale, soprattutto qualora il termine dovesse decorrere dalla data della prima udienza in appello e\/o in cassazione: perch\u00e9 in questo caso, il processo si potrebbe tenere anche anni dopo la sentenza di primo grado, vanificando palesemente l\u2019intento della riforma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a class=\"wpel-icon-right\" href=\"https:\/\/www.gnewsonline.it\/wp-content\/plugins\/download-attachments\/includes\/download.php?id=77013\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow external noopener noreferrer\" data-wpel-link=\"external\">Sintesi della rifoma qui<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Fonte<\/strong>:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.davidemura.com\/prescrizione-reintrodotta-quando-la-toppa-e-peggiore-del-buco-7299\/\">https:\/\/www.davidemura.com\/prescrizione-reintrodotta-quando-la-toppa-e-peggiore-del-buco-7299\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0DAVIDEMURA Ancora non sono chiarissimi i contorni della riforma \u201cCartabia\u201d sul processo penale e in particolare sulla (reintroduzione della) prescrizione, per\u00f2, se quanto emerge dalle notizie verr\u00e0 confermato, \u00e8 chiaro non solo che l\u2019elefante ha partorito un topolino, ma anche che la toppa \u00e8 peggiore del buco. 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