{"id":67225,"date":"2021-09-17T10:00:36","date_gmt":"2021-09-17T08:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=67225"},"modified":"2021-09-17T09:44:08","modified_gmt":"2021-09-17T07:44:08","slug":"quanto-e-giusto-pagare-per-lacqua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=67225","title":{"rendered":"Quanto \u00e8 giusto pagare per l\u2019acqua?"},"content":{"rendered":"<p><strong>da ECONOMIA E POLITICA (Sergio Marotta)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"entry-content\">\n<p><strong>Le tariffe idriche dal referendum del 2011 all\u2019istituzione dell\u2019Autorit\u00e0 regolatoria<\/strong><\/p>\n<p>Due recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno riportato l\u2019attenzione sullo spinoso problema delle tariffe del servizio idrico integrato.<\/p>\n<p>Con la prima sentenza, la n. 3809 del 14 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito una questione che si trascinava ormai da dieci anni relativa all\u2019effetto prodotto dal referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 sulle tariffe idriche del periodo 21 luglio-31 dicembre 2011. Il cosiddetto decreto Salva Italia del governo Monti d.l. n. 201\/2011, convertito con l. n. 214\/2011, all\u2019art. 21 aveva attribuito le competenze in materia di regolazione dei servizi idrici e di approvazione delle tariffe idriche all\u2019Autorit\u00e0 per l\u2019energia elettrica ed il gas \u2013 che diventava cos\u00ec Autorit\u00e0 per l\u2019energia elettrica, il gas e il sistema idrico \u2013 ma soltanto a partire del 1\u00b0 gennaio 2012, lasciando cos\u00ec scoperto il periodo che andava dal 21 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica che sanciva l\u2019effetto abrogativo del referendum, al 31 dicembre 2011.<\/p>\n<p>Per chiarire il punto ed evitare la restituzione delle quote gi\u00e0 pagate in tariffa dagli utenti, la IRETI s.p.a., ex IREN ACQUA GAS s.p.a. \u2012 gestore del servizio idrico integrato nell\u2019ambito territoriale di Genova aveva proposto ricorso al Tar Lombardia impugnando quelle delibere dell\u2019Autorit\u00e0 e della Provincia di Genova che avevano fissato l\u2019entit\u00e0 dell\u2019importo da restituire a titolo di remunerazione del capitale investito per la gestione del servizio idrico integrato a Genova e provincia nel periodo 21 luglio-31 dicembre 2011.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato, confermando quanto era stato stabilito nella sentenza che nel 2017 era intervenuta per decidere il ricorso proposto da alcune associazioni di consumatori e dai movimenti per l\u2019acqua pubblica sul cosiddetto Metodo tariffario transitorio, si pone su una posizione rigidamente ancorata alla nozione di full cost recovery che comprenderebbe, secondo i dettami dalla scienza economico-aziendale, anche i costi del capitale. Rifacendosi espressamente alla consulenza tecnica d\u2019ufficio che fu espletata nell\u2019istruttoria del ricorso deciso nel 2017, tanto da acquisirla all\u2019istruttoria del nuovo giudizio, il Consiglio di Stato, al punto 4.3 delle Considerazioni in diritto, ribadisce ancora una volta che \u00abI costi sostenuti da un\u2019impresa possono essere distinti in costi operativi (incluso l\u2019ammortamento delle immobilizzazioni) e in costo del capitale. Secondo la migliore scienza aziendale, i prezzi dei singoli servizi devono risultare aderenti a costi che siano: i) effettivamente sostenuti dall\u2019impresa; ii) pertinenti rispetto ai servizi prodotti; iii) misurabili oggettivamente; c) congrui rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza. Tra i costi del capitale va di regola incluso \u2012 al cospetto di servizi economici di interesse generale, per i quali cio\u00e8 esista un mercato di riferimento \u2012 anche il rendimento del capitale investito. Il costo medio ponderato del capitale, generalmente indicato con l\u2019acronimo inglese \u201cWeighted Average Cost of Capital\u201d (WACC), misura infatti il costo-opportunit\u00e0 che una impresa sostiene per raccogliere le risorse finanziarie occorrenti per l\u2019attivit\u00e0, vuoi sotto forma di capitale di rischio (raccolta presso il mercato finanziario o presso gli investitori) vuoi sotto forma di capitale di credito (raccolta di mezzi di terzi, in forma di finanziamenti). Tale voce esprime, in coerenza con gli equivalenti di mercato, la soglia minima di rendimento accettabile ai fini della profittabilit\u00e0 o della scelta di effettuare o meno un investimento, ed \u00e8 dunque il \u201ccosto\u201d con cui l\u2019azienda deve remunerare i suoi finanziatori (azionisti, detentori di titoli di debito)\u00bb.<\/p>\n<p>Secondo il Consiglio di Stato \u00abla tariffa del servizio idrico deve assicurare l\u2019integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio secondo i principi del recupero dei costi, in piena coerenza con quanto disposto dal diritto eurounitario. L\u2019esito referendario \u00e8 consistito nell\u2019eliminazione della sola quota della componente tariffaria che assicurava, in maniera fissa e predeterminata, la remunerazione netta del capitale investito, e non anche delle quote della componente tariffaria correlate al costo del capitale\u00bb.<\/p>\n<p>Insomma il quesito referendario ha avuto l\u2019unico effetto di eliminare la remunerazione del capitale investito nella misura fissa del 7 per cento che era stata decisa dopo la legge Galli con un apposito decreto ministeriale del 1\u00b0 agosto 1996.<\/p>\n<p>Secondo il Consiglio di Stato tale decreto ministeriale si pone in contrasto con il quadro normativo delineatosi a seguito del referendum del 12 e 13 giugno del 2011 anche nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011. Ci\u00f2 significa che deve essere esclusa la restituzione agli utenti della componente tariffaria corrispondente al costo del capitale investito per il suddetto periodo successivo all\u2019effetto abrogativo del referendum, periodo rimasto regolato \u2018per inerzia\u2019 dalla disciplina precedente.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato conferma che la \u201cadeguatezza della remunerazione del capitale investi\u00adto\u201d prevista dall\u2019art. 154 del Codice dell\u2019ambiente e, prima ancora, dall\u2019art. 13 della Legge Galli, \u00e8 un concetto giuridicamente diverso dal \u201crecupero del costo del ca\u00adpitale investito\u201d che rientra di pieno diritto nel principio del <em>full cost recovery<\/em>.<\/p>\n<p>Insomma il capitale investito dopo il referendum non deve essere pi\u00f9 adeguatamente remunerato, ma continua ad avere un costo e questo costo rientra necessariamente tra quelli che devono essere pagati dagli utenti in bolletta.<\/p>\n<p><strong>Tariffe idriche e attuazione del piano d\u2019ambito<\/strong><\/p>\n<p>La seconda sentenza del Consiglio di Stato tratta invece di un caso specifico di calcolo delle tariffe in uno dei cinque distretti della regione Campania, quello Sarnese-Vesuviano. Si tratta delle tariffe relative alla gestione del servizio idrico integrato in 76 comuni ricompresi nelle due province di Napoli e Salerno. In tale distretto la gestione \u00e8 stata affidata in concessione a una societ\u00e0 mista pubblico\/privata la Gori S.p.A. le cui azioni sono detenute per il 51 per cento dai Comuni del distretto e per il 37,05 per cento da una societ\u00e0 controllata dall\u2019Acea S.p.A.; mentre le restanti quote sono ancora in mano alle aziende speciali preesistenti di Pomigliano d\u2019Arco e di Castellammare di Stabia. La questione riguarda in particolare gli aumenti delle tariffe applicati dalla Gori S.p.A. nel periodo 2012-2015 ma \u00e8 indubbio che i sui effetti si ripercuotono anche sui periodi tariffari successivi al 2015 e, dunque, sul calcolo relativo ai periodi tariffari successivi. In particolare per quanto riguarda la questione della tariffa, il Consiglio di Stato ha identificato il punto controverso nella \u00abvigenza del piano d\u2019ambito o comunque della sua attuazione, dato che la mancanza del piano determinerebbe una utilizzazione impropria del sistema tariffario. La questione riguarda in sostanza la contestata utilizzazione di una formula tariffaria, pi\u00f9 favorevole al gestore, prevista per i casi di attuazione del piano d\u2019ambito\u00bb. In sostanza il Consiglio di Stato ordina la riduzione del trenta per cento degli aumenti di tariffa approvati dall\u2019Autorit\u00e0 per l\u2019energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Arera) nel lontano 2016. Il Consiglio di Stato ha ordinato all\u2019Arera di rinnovare l\u2019istruttoria per verificare se il piano d\u2019ambito allora vigente \u00e8 stato effettivamente attuato. \u00abTra le \u201cinformazioni disponibili\u201d su cui fondare la quantificazione tariffaria, infatti, \u2013 chiarisce il supremo giudice amministrativo \u2013\u00a0occorre valorizzare quella relativa all\u2019attuazione del piano, tenuto conto dell\u2019esigenza di verificare la congruit\u00e0 dei costi rispetto agli obiettivi pianificati anche \u201cin relazione agli investimenti programmati\u201d (art. 149 d. lgs. 152\/06)\u00bb. In altre parole solo l\u2019effettiva esistenza di un piano d\u2019ambito e la sua attuazione giustificano l\u2019aumento della tariffa. Se l\u2019attuazione del piano e la sussistenza dei relativi costi non si \u00e8 verificata, allora le tariffe devono essere ridotte perch\u00e9 in questo caso non ci sarebbe una copertura dei costi, ma solo una sovracompensazione del gestore per spese mai sostenute.<\/p>\n<p>A dire il vero, il Consiglio di Stato completa il suo ragionamento senza entrare nel merito tecnico e senza vincolare in alcun modo gli esiti finali della nuova istruttoria. Il Consiglio di Stato vuole vederci chiaro e per questo ordina all\u2019Arera, e ai soggetti interessati, di ripetere l\u2019istruttoria al solo scopo di avere la certezza di quali siano stati i costi effettivamente sostenuti dal gestore che devono essere riportati in tariffa.<\/p>\n<p>Un segnale forte quello del Consiglio di Stato che richiama gli enti competenti alla puntuale verifica dei costi e dei lavori effettuati che possano determinare aumenti tariffari. \u00c8 il principio di sinallagmaticit\u00e0 che guida il giudizio del Consiglio di Stato e che preclude il pagamento di un corrispettivo a fronte del quale non \u00e8 stata effettuate alcuna controprestazione.<\/p>\n<p><strong>Il settore idrico come mercato regolato<\/strong><\/p>\n<p>Queste due recenti sentenze non fanno altro che confermare l\u2019orientamento consolidato del Consiglio di Stato che vede nel servizio idrico integrato un settore a rilevanza economica nel quale il legislatore italiano ha voluto introdurre l\u2019applicazione di alcune regole di mercato nell\u2019ambito della piena autonomia che nel settore dei servizi pubblici locali viene lasciata dal diritto europeo al singolo stato nazionale.<\/p>\n<p>Quello dei servizi idrici \u00e8 diventato, dunque, per una precisa scelta politica, un mercato regolato da un\u2019Autorit\u00e0 indipendente che si occupa di diversi settori economici alla luce di quei principi generali che furono stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 con lo scopo dichiarato di introdurre la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilit\u00e0 nel pieno dei processi di liberalizzazione e privatizzazione degli anni Novanta del secolo scorso.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 dire che l\u2019effetto di maggior rilievo dei referendum sull\u2019acqua pubblica del 12 e 13 giugno 2011 \u00e8 stato quello di bloccare l\u2019ulteriore privatizzazione del settore che \u00e8 rimasto ancora prevalentemente nella sfera pubblica sia pure utilizzando lo strumento gestionale privatistico della societ\u00e0 per azioni.<\/p>\n<p>Ma gli esiti di quei referendum non hanno per nulla scalfito le convinzioni di fondo degli economisti main stream e della maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento: la gestione pi\u00f9 efficiente del servizio idrico non pu\u00f2 che essere prodotta dalla promozione\u00a0 generalizzata della\u00a0 concorrenza\u00a0 anche nel settore\u00a0 dei\u00a0 servizi\u00a0 di\u00a0 pubblica\u00a0 utilit\u00e0.<\/p>\n<p>La vera svolta per trasformare il settore dei servizi idrici in un mercato regolato \u00e8 stata, dunque, quella realizzata con l\u2019art. 21, comma 19, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del governo Monti, gi\u00e0 ricordato sopra. Pochi mesi dopo i referendum del giugno 2011, il Governo aveva soppresso l\u2019Agenzia\u00a0 nazionale\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 regolazione\u00a0 e\u00a0 la vigilanza in materia di\u00a0 acqua, istituita dal governo Berlusconi e rimasta solo sulla carta, attribuendo all\u2019Autorit\u00e0 per l\u2019energia elettrica e il gas \u00able funzioni attinenti alla regolazione e al controllo\u00a0 dei\u00a0 servizi\u00a0 idrici,\u00a0 che\u00a0 vengono\u00a0 esercitate\u00a0 con\u00a0 i medesimi\u00a0 poteri\u00a0 attribuiti\u00a0 all\u2019Autorit\u00e0\u00a0 stessa\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 14 novembre 1995, n. 481\u00bb.<\/p>\n<p>Questo passaggio, avvenuto nella disattenzione generale dell\u2019opinione pubblica, ha di fatto trasformato il settore idrico in un mercato regolato con un assetto tendenzialmente pro-concorrenziale come era avvenuto per il mercato dell\u2019energia elettrica e per quello del gas.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che l\u2019interpretazione che in Italia \u00e8 stata data al principio del <em>full cost recovery<\/em> ha di fatto contribuito a ridurre il rischio d\u2019impresa nei servizi idrici: la regolazione incentivante, quella, cio\u00e8, che dovrebbe premiare il gestore pi\u00f9 efficiente e spingerlo a ottimizzare i costi di gestione \u00e8 rimasta solo sulla carta mentre l\u2019attenzione dei gestori, degli enti d\u2019ambito e dell\u2019Arera si \u00e8 andata concentrando sulle questioni finanziarie legate all\u2019elaborazione dei metodi di calcolo delle tariffe.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 nella completa assenza degli utenti del servizio ridotti, nel migliore dei casi, a meri e ignari pagatori di bollette, di cui pochissimi sono effettivamente in grado di comprendere i metodi di calcolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p><strong>FONTE: <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/indagini\/quanto-e-giusto-pagare-per-lacqua\/\">https:\/\/www.economiaepolitica.it\/indagini\/quanto-e-giusto-pagare-per-lacqua\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da ECONOMIA E POLITICA (Sergio Marotta) &nbsp; Le tariffe idriche dal referendum del 2011 all\u2019istituzione dell\u2019Autorit\u00e0 regolatoria Due recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno riportato l\u2019attenzione sullo spinoso problema delle tariffe del servizio idrico integrato. Con la prima sentenza, la n. 3809 del 14 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito una questione che si trascinava ormai da dieci anni relativa all\u2019effetto prodotto dal referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":107,"featured_media":61074,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Economia-e-Politica.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-huh","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67225"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/107"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=67225"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67225\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67226,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67225\/revisions\/67226"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/61074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=67225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=67225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=67225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}