{"id":68311,"date":"2021-11-04T08:58:03","date_gmt":"2021-11-04T07:58:03","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=68311"},"modified":"2021-11-04T08:58:03","modified_gmt":"2021-11-04T07:58:03","slug":"scampato-pericolo-per-la-liberta-di-pensiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=68311","title":{"rendered":"Scampato pericolo per la libert\u00e0 di pensiero"},"content":{"rendered":"<p><strong>da BADIALE &amp; TRINGALI (Stefano Rissetto &#8211; Primocanale.it)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"large-12 medium-12 small-12 columns\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"large-12 medium-12 small-12 columns int_news\">\n<h2><strong>Il testo organico redatto 91 anni fa dal giurista Alfredo Rocco contiene misure che il discusso ddl ripeteva soltanto<\/strong><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"large-12 medium-12 small-12 columns int_news\">\n<h1>La legge Zan? C&#8217;\u00e8 dal 1930. La firm\u00f2 Alfredo Rocco, si chiama codice penale<\/h1>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"large-12 medium-12 small-12 columns int_news\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"row\"><\/div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"large-12 small-12 columns int_news\">\n<div><img decoding=\"async\" class=\"img-responsive\" src=\"https:\/\/www.primocanale.it\/immagininews\/thumbs\/238020-420x236.jpg\" alt=\"La legge Zan? C'\u00e8 dal 1930. La firm\u00f2 Alfredo Rocco, si chiama codice penale\" \/><\/div>\n<p><strong>\u00a0\u00c8 stato preso per una bandiera, invece era un disegno di legge. Cos\u00ec moltissimi lo hanno sventolato, anche a Genova, ma quasi nessuno lo ha letto nei dettagli.<\/strong> Lo stadio, si sa, \u00e8 pi\u00f9 facile che lo studio. Perch\u00e9 estratto dall&#8217;asta, disteso e letto riga per riga, il ddl Zan non solo non concedeva diritti, ripetendo tutt&#8217;al pi\u00f9 norme gi\u00e0 esistenti, ma addirittura rischiava di comprimere, se non di togliere o perfino trasformare in reato, qualche diritto di rango costituzionale.<\/p>\n<p><strong>Serve una premessa. Non \u00e8 vero che in Italia sia permesso insultare, diffamare, minacciare, picchiare, ammazzare una persona<\/strong> in ragione del suo orientamento sessuale; quindi \u00e8 falso che la legge Zan avrebbe punito tali violenze mirate finora immuni da sanzione penale.<\/p>\n<p><strong>Intendiamoci. Se davvero fosse stata respinta (perch\u00e9 usare ossessivamente \u201caffossata\u201d? I senatori sono becchini?)<\/strong> una proposta di legge che avrebbe finalmente condannato chi insulta, diffama, minaccia, picchia, uccide le persone per via delle loro preferenze sessuali, tutti atti finora leciti per assenza di una legge penale specifica, le reazioni di piazza sarebbero state sacrosante.<\/p>\n<p><strong>Ma la realt\u00e0 \u00e8 diversa. Era ed \u00e8 rimasto vietato far del male agli altri, quali che sia il loro stile di vita.<\/strong> Quella legge cos\u00ec era in parte superflua e in parte pericolosa. Bastava leggerla.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 superflua? Perch\u00e9 una legge che punisce chi fa del male a qualcun altro per via delle preferenze intime c&#8217;\u00e8 gi\u00e0. E c&#8217;\u00e8 dal 1930. Dal 19 ottobre 1930.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Si chiama &#8220;codice penale&#8221;. Lo firm\u00f2 Alfredo Rocco (nella foto) sulla base del lavoro di Vincenzo Manzini, che \u00e8 stato un gigante della scienza giuridica <\/strong>e infatti ha costruito un testo talmente ben fatto nella parte generale (Libro I, titoli I-VIII, &#8220;Dei reati in generale&#8221;) che nessuno ha mai pensato a toccarla, malgrado il codice fosse stato redatto e promulgato sotto il fascismo e lo stesso Rocco fosse il Guardasigilli di Mussolini. I due professori avevano scritto anche il codice di procedura penale, quello per\u00f2 abbandonato nel 1988 a favore del nuovo testo Vassalli-Pisapia, secondo molti operatori cambiando in peggio, ma non allarghiamo l&#8217;ambito del discorso.<\/p>\n<p><strong>Il codice penale del 1930, per quanto ovviamente sottoposto a molte modifiche in 91 anni,<\/strong> nei suoi principi generali tuttora vigenti contiene tutto quello che serve, prima a un magistrato inquirente per mandare a processo e poi a un magistrato giudicante per condannare chiunque abbia fatto del male a qualcun altro per via degli orientamenti sessuali della persona offesa.<\/p>\n<p><strong>Il ddl Zan era superfluo <\/strong>perch\u00e9 tutta ma proprio tutta la sua raffica di aggravanti e aggiunte agli articoli del codice Rocco, dirette a stabilire un aumento di pena nelle condanne per reati fondati sulla personalit\u00e0 sessuale della vittima, non servivano a niente. C&#8217;erano gi\u00e0. Erano una inutile aggiunta a quel che prevede il testo del 1930: l&#8217;aggravante di <strong><em>AVER AGITO PER MOTIVI ABIETTI<\/em><\/strong>, art. 61 comma 1. <strong>Ed \u00e8 indubitabilmente abietto agire contro qualcuno solo per sgradimento del suo stile di vita.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Questa chiara circostanza aggravante, immediatamente applicabile da ogni giudice di merito,<\/strong> rendeva pleonastica non solo la legge appena bocciata, ma anche la parte della precedente &#8220;legge Mancino&#8221; che prevedeva aumenti di pena per reati commessi &#8220;per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali&#8221;. Tutto gi\u00e0 ricompreso, fin dal 1930, nell&#8217;articolo 61 comma 1 del codice Rocco.<\/p>\n<p><strong>Ed \u00e8 quindi fondamentalmente irragionevole, in un Paese oltretutto malato di ipertrofia legislativa<\/strong>, credere che un reato si punisca meglio facendo sullo stesso argomento pi\u00f9 leggi che dicono tutte le stesse cose. Non \u00e8 che, se fai tre leggi anzich\u00e9 una su un dato reato, allora quel reato \u00e8 pi\u00f9 facile che venga sanzionato, o che venga punito pi\u00f9 duramente.<\/p>\n<p><strong>Quindi delle due l&#8217;una.<\/strong> Quelli che vanno in piazza perch\u00e9 credono che, bocciata la legge, continuer\u00e0 a essere lecito, o comunque pi\u00f9 facile o penalmente meno costoso, prendersela con qualcuno per motivi sessuali, non hanno letto o capito la Zan e non conoscono il codice Rocco. Ma \u00e8 pi\u00f9 bello, va ripetuto, sventolare bandiere allo stadio che dedicarsi allo studio.<\/p>\n<p><strong>Quelli che invece vanno in piazza perch\u00e9 del ddl Zan gli interessava soprattutto l&#8217;art. 4, <\/strong>cio\u00e8 una delle norme pi\u00f9 totalitarie e soffocanti che siano mai state azzardate in un&#8217;aula parlamentare italiana dalla fine del fascismo, allora hanno un&#8217;idea un po&#8217; strana di &#8220;libert\u00e0&#8221;: ovvero che la libert\u00e0 sia solo quella di pensarla come loro, e chi non la pensa come loro o stia zitto oppure venga trascinato davanti a un giudice. Cos\u00ec impara.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 questo e non altro diceva \u2013 per giunta in modo subdolo &#8211; l&#8217;articolo 4, <\/strong>specie in un Paese con una magistratura non povera di personaggi incilni alla supplenza politica se non al pieno protagonismo da legislatori obliqui, una magistratura un cui spezzone sindacale si \u00e8 infatti prontamente unito al coro di chi deprecava la mancata approvazione. Ecco perch\u00e9 la Zan, dove non era superflua, era pericolosa.<\/p>\n<p><strong>Diventa allora sempre pi\u00f9 difficile, viste le reazioni animose anche qualificate al voto del Senato, rimuovere il sospetto che il &#8220;cuore&#8221; della legge, l&#8217;unica ragione della sua presentazione, fosse davvero l&#8217;art. 4<\/strong>: ovvero la possibilit\u00e0, tutt\u2019altro che teorica, di denunciare e far condannare \u2013 per esempio &#8211; non solo chiunque osasse dire di non vedere con favore la pratica della compravendita dei bambini, pudicamente cosmetizzata col nome di \u201cmaternit\u00e0 surrogata\u201d che suona tanto bello; ma perfino un prete che dall&#8217;altare avesse letto l&#8217;inizio della Bibbia, libro della Genesi 1 26-28, la semplice frase &#8220;Maschio e femmina li cre\u00f2&#8221;. Col risultato di ridurre al silenzio chi, tra l\u2019esprimere un\u2019opinione come le due surriferite e dover affrontare spese legali pi\u00f9 perdita di tempi processuali, avrebbe preferito stare zitto.<\/p>\n<p><strong>A proposito dei contratti con le clausole trappola, <\/strong>Eco scrisse un passo esilarante nel \u201cPendolo di Foucalt\u201d a proposito degli scrittori a proprie spese che pagano gli editori. Il romanziere, che se ne intendeva, ricordava che, nei contratti editoriali luciferini, le clausole nefaste sono scritte in piccolo al fondo di pagine e pagine di altre clausole altisonanti quanto inutili, che il cliente finir\u00e0 per firmare per estenuazione e senza rendersi ormai conto di quel che firma. Qui no, qui la clausola trappola, quella su cui \u00e8 venuta meno qualsiasi possibilit\u00e0 di mediazione perch\u00e9 era evidentemente questo ci\u00f2 che davvero interessava, in una legge che altrimenti ripeteva regole gi\u00e0 scritte da 91 anni, era bella grossa, un articolo intero. Un articolo che, in una legge presentata come strumento per battere le discriminazioni, avrebbe introdotto una bieca discriminazione di segno opposto. Comprensibile l&#8217;antico risentimento di un insieme di comunit\u00e0 spesso bersagliate in modo atroce; ma la voglia di vendetta non \u00e8 mai una buona base di legiferazione.<\/p>\n<p><strong>Rileggiamo insieme questo testo.<\/strong><\/p>\n<p>\u201c<em>Art. 4 (Pluralismo delle idee e libert\u00e0 delle scelte) \u2013 Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonch\u00e9 le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libert\u00e0 delle scelte, purch\u00e9 non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>Questo articolo era scritto malissimo.<\/strong> Il cittadino deve infatti avere ben chiaro che cosa possa fare o dire e che cosa no, per evitare condanne penali. Qui chiarezza zero, invece. Se le condotte sono &#8220;legittime&#8221;, che bisogno c&#8217;\u00e8 di dire &#8220;sono fatte salve&#8221;? E chi decide se siano &#8220;idonee&#8221; o &#8220;non idonee&#8221; a determinare un &#8220;concreto pericolo&#8221;? E poi cosa rende &#8220;concreto&#8221; un &#8220;pericolo&#8221;, che cosa rende &#8220;pericolo&#8221; un &#8220;pericolo&#8221;? Che cosa sono gli &#8220;atti discriminatori&#8221;? Chi decide tutto questo? Un pm? Un giudice? Magari un giudice come alcuni di quelli delle intercettazioni di Palamara, ovvero attivisti liberi di fare politica con lo scudo spaziale della toga e l&#8217;arma letale dell&#8217;azione penale, spesso obbligatoria solo a parole ma nei fatti selettiva e mirata ancor pi\u00f9 che discrezionale?<\/p>\n<p><strong>Pu\u00f2 darsi che questo articolo di legge sia stato scritto male appunto per ignoranza dei minimi elementi di tecnica legislativa.<\/strong> Perch\u00e9 se fosse stato scritto apposta in modo cos\u00ec indefinito, ambiguo, fumoso, in modo da lasciare una discrezionalit\u00e0 praticamente infinita al pm militante di turno, allora la cosa sarebbe stata gravissima.<\/p>\n<p><strong>In questa legge, parafrasando un motto di Rossini, c&#8217;era del bello e c&#8217;era del nuovo, ma il bello non era nuovo e il nuovo non era bello.<\/strong> Il bello non era nuovo perch\u00e9 era gi\u00e0 legge da oltre novant&#8217;anni. Il nuovo non era bello, perch\u00e9 era un reato di opinione. Lo ha sostenuto anche il senatore Tommaso Cerno, omosessuale tra i pochissimi parlamentari a dichiararsi tale, eletto nel Pd. Quel Pd di cui un protagonista storico come Romano Prodi ha ammesso: \u201cLa legge poteva passare con qualche ritocco, ma Letta ha cercato l&#8217;incidente\u201d. Chi barava, allora? Chi ha giocato poco chiaro?<\/p>\n<p><strong>Quindi non ribaltiamo i ruoli, non parliamo di &#8220;amore&#8221; che promana dalle piazze che protestano e di &#8220;odio&#8221; <\/strong>in chi, conoscendo abbastanza bene le leggi, vede nel voto del Senato uno scampato pericolo per la libert\u00e0 di opinione e quindi per la libert\u00e0 stessa. Chi oggi prova sollievo lo fa perch\u00e9 l&#8217;Italia non \u00e8 diventata &#8211; per ora &#8211; un Paese meno libero di prima, con un reato di opinione in pi\u00f9, per giunta talmente indefinito da esporsi a qualsiasi arbitrio formulativo, tipo il delitto di &#8220;parassitismo sociale&#8221; per cui il poeta e futuro Premio Nobel per la letteratura Iosif Brodskij era stato condannato da una corte sovietica.<\/p>\n<p><strong>Chi mastica amaro invece lo fa nella migliore delle ipotesi perch\u00e9 non ha letto o non ha capito la legge<\/strong>; nella peggiore perch\u00e9 si \u00e8 visto svanire un meraviglioso e terribile strumento per vedere punita penalmente ogni visione del mondo difforme dalla sua. Sublime paradosso per chi proclama la bellezza delle diversit\u00e0.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FONTE: <a href=\"http:\/\/www.badiale-tringali.it\/2021\/11\/scampato-pericolo-per-la-libereta-di.html\">http:\/\/www.badiale-tringali.it\/2021\/11\/scampato-pericolo-per-la-libereta-di.html<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da BADIALE &amp; TRINGALI (Stefano Rissetto &#8211; Primocanale.it) &nbsp; Il testo organico redatto 91 anni fa dal giurista Alfredo Rocco contiene misure che il discusso ddl ripeteva soltanto La legge Zan? C&#8217;\u00e8 dal 1930. La firm\u00f2 Alfredo Rocco, si chiama codice penale \u00a0\u00c8 stato preso per una bandiera, invece era un disegno di legge. Cos\u00ec moltissimi lo hanno sventolato, anche a Genova, ma quasi nessuno lo ha letto nei dettagli. 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