{"id":68726,"date":"2021-11-23T08:00:25","date_gmt":"2021-11-23T07:00:25","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=68726"},"modified":"2021-11-22T23:00:32","modified_gmt":"2021-11-22T22:00:32","slug":"paolo-maddalena-la-messa-a-gara-del-servizio-pubblico-dei-taxi-e-costituzionalmente-illegittimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=68726","title":{"rendered":"Paolo Maddalena &#8211; &#8220;La messa a gara del servizio pubblico dei Taxi \u00e8 costituzionalmente illegittimo&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>di L&#8217;ANTIDIPLOMATICO (Paolo Maddalena)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il disegno di legge \u201cconcorrenza\u201d, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2021, che prevede, tra l\u2019altro, la messa a gara del servizio pubblico dei taxi (oltre quello delle spiagge e degli ambulanti), \u00e8, di certo, costituzionalmente illegittimo, come costituzionalmente illegittimo \u00e8 il precedente decreto legislativo n. 59 del 2010 di \u201cAttuazione della Direttiva 2006\/123\/CE, relativa ai servizi del mercato interno europeo, la Direttiva Bolkestein, della quale l\u2019indicato provvedimento del Consiglio dei Ministri ne costituisce la pratica attuazione.<\/p>\n<p><ins><\/ins><ins><\/ins>&nbsp;<\/p>\n<p>Infatti \u00e8 indubbio che i \u201cservizi pubblici essenziali\u201d, (alcuni dei quali, per loro natura, non producono ricchezza, ma altre utilit\u00e0 collettive, come il servizio sanitario che produce salute o la pubblica istruzione che produce formazione e cultura), se, e in quanto, costituiscono fonti produttive di ricchezza per l\u2019esistenza stessa dello Stato comunit\u00e0, certamente non possono essere messi a gara pubblica, essendo, come presto si vedr\u00e0, inalienabili, inusucapibili e inespropriabili.<\/p>\n<p>In proposito \u00e8 da ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 3665 del 2011, parlando di tutela del \u201cpaesaggio\u201d, hanno gi\u00e0 rilevato la insufficienza dell\u2019attuale elencazione tassativa del \u201cdemanio\u201d dello Stato, per garantire la \u201cdemanialit\u00e0\u201d di quei beni che assicurano il \u201cperseguimento e il soddisfacimento degli interessi della Collettivit\u00e0 e dei diritti fondamentali\u201d e ha ritenuto che l\u2019evoluzione costituzionale (e precisamente, per quanto riguarda il paesaggio, gli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione) consenta oggi di attribuire tale carattere a quei beni che siano \u201cfunzionalmente idonei\u201d al perseguimento dei fini suddetti. Insomma, i principi e le norme costituzionali consentirebbero, al fine di stabilire la inalienabilit\u00e0 di certi beni, di abbandonare il piano \u201cpatrimonialistico\u201d, per risolvere i problemi sul piano \u201cpersonalistico\u201d, considerata la grande rilevanza che la Costituzione conferisce al tema assorbente dello sviluppo della \u201cpersona umana\u201d. Sennonch\u00e9 \u00e8 agevole rilevare in proposito che dalla \u201cevoluzione costituzionale\u201d, richiamata dalla sentenza in parola, non discende affatto la possibilit\u00e0 di attribuire all\u2019 \u201coggetto\u201d una \u201cqualifica\u201d che discende da una \u201cesigenza\u201d del \u201csoggetto\u201d (la persona umana e la Collettivit\u00e0), poich\u00e9 \u00e8 proprio la Costituzione che risolve espressamente il problema con ben precise disposizioni, che presto vedremo. Per giunta la sentenza fa riferimento ai \u201cbeni comuni\u201d, come individuati dalla Commissione Rodot\u00e0, dimenticando che quest\u2019ultima parla dei \u201cbeni comuni\u201d, ragionando (checch\u00e9 dica la relativa Relazione) in termini \u201cpatrimonialistici\u201d, tanto \u00e8 vero che lo schema di disegno di legge delega, che la Commissione propone, parla proprio di \u201cpropriet\u00e0 privata\u201d dei beni comuni, una propriet\u00e0 privata che sarebbe \u201calienabile\u201d, qualora i titolari siano singoli soggetti privati, e \u201cinalienabile\u201d, qualora siano titolari \u201cPubbliche Amministrazioni\u201d.<\/p>\n<p>Occorre, dunque, percorrere un\u2019altra strada, tenendo presente che il messaggio di detta sentenza va comunque preso in considerazione, nel senso della assoluta necessit\u00e0 di trovare una sorta di \u201cdemanio\u201d, i cui caratteri della inalienabilit\u00e0, inusucapibilit\u00e0 e inespropriabilit\u00e0 abbiano un serio \u201cfondamento\u201d nella Costituzione, alla quale, peraltro, anche la citata sentenza della Cassazione fa esplicito riferimento.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 subito da precisare che un attento esame dei principi e delle norme della Costituzione, e in particolare della loro genesi, porta senza dubbio alla \u201cindividuazione di un nuovo demanio\u201d, al quale ben si attaglia la dizione di \u201cdemanio costituzionale\u201d, ragionando proprio sul piano della \u201cpatrimonialit\u00e0\u201d, senza nessuna necessit\u00e0 di far ricorso al piano della \u201cpersonalit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Al riguardo \u00e8 necessario prendere le mosse dal \u201cpassaggio\u201d dallo \u201cStato persona\u201d, dello Statuto albertino, \u201csoggetto singolo\u201d, allo \u201cStato comunit\u00e0\u201d della vigente Costituzione repubblicana, che \u00e8 un \u201csoggetto plurimo\u201d, individuabile nel \u201cPopolo sovrano\u201d.<\/p>\n<p>Se si parte da questo presupposto \u201cgenetico\u201d, si comprende agevolmente che, con la accennata\u00a0 mutazione della forma di Stato, si \u00e8 mutata anche la \u201cnatura\u201d del \u201crapporto proprietario\u201d tra Stato e demanio. Nel primo caso, infatti, trattandosi di un soggetto singolo, il tipo dell\u2019appartenenza dell\u2019oggetto al soggetto \u00e8 quello individualistico della \u201cpropriet\u00e0 privata\u201d (ed \u00e8 per questo che i beni appartenenti al demanio civilistico possono essere \u201csdemanializzati\u201d); nel secondo caso, invece, tale appartenenza assume la natura comunitaria della \u201cpropriet\u00e0 pubblica\u201d, come recita il primo comma, primo alinea, dell\u2019art. 42 Cost., secondo il quale \u201cla propriet\u00e0 \u00e8 pubblica e privata\u201d, intendendosi per \u201cpropriet\u00e0 pubblica\u201d, come presto not\u00f2 Massimo Severo Giannini, \u201cla propriet\u00e0 collettiva demaniale\u201d del Popolo. Se la Cassazione avesse tenuto presente questo incipit dell\u2019art. 42 Cost., certamente non si sarebbe sentita nella necessit\u00e0 di ricercare il carattere della demanialit\u00e0 nelle \u201cesigenze del soggetto\u201d, anzich\u00e9 nelle caratteristiche dell\u2019oggetto.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 inoltre da sottolineare che il primo comma dell\u2019art. 42 Cost., ad una attenta lettura del testo, chiaramente precisa che esistono \u201cbeni fuori commercio\u201d, appartenenti al Popolo a titolo di \u201cpropriet\u00e0 pubblica\u201d, e che sono definiti \u201cinalienabili\u201d (ci\u00f2 che \u00e8 di tutti non pu\u00f2 essere dato a uno solo dei componenti il tutto), e beni \u201cin commercio\u201d (definiti dal primo comma dell\u2019art. 42 \u201cbeni economici\u201d), appartenenti a singoli a titolo di \u201cpropriet\u00e0 privata\u201d, come \u201clo Stato (considerato come Pubblica Amministrazione), gli enti e i privati\u201d. Una ulteriore conferma del carattere \u201cpatrimoniale\u201d del demanio.<\/p>\n<p>In questo quadro non\u00a0 si pu\u00f2 peraltro fare a meno di sottolineare che i beni in \u201cpropriet\u00e0 pubblica demaniale\u201d sono necessari per l\u2019esistenza stessa della Comunit\u00e0, e pertanto sono da considerare beni \u201ccostitutivi e identificativi\u201d dello Stato comunit\u00e0 e che \u00e8 per tale ragione che detti beni sono istituzionalmente affidati alla gestione e alla tutela da parte di Pubbliche Amministrazioni; gestione e tutela che, in via sussidiaria, possono essere partecipate anche da cittadini , singoli o associati, come ricorda l\u2019ultimo comma dell\u2019art. 118 Cost.<\/p>\n<p>A questo punto il cerchio si chiude e si pu\u00f2 agevolmente affermare che l\u2019espressione \u201cdemanio costituzionale\u201d coincide perfettamente con il significato che la sentenza in questione e l\u2019immaginario collettivo attribuiscono all\u2019espressione \u201cbeni comuni\u201d. E si deve tener presente che il demanio costituzionale, costituito da tanti beni comuni, \u00e8 una categoria aperta, nel senso che essa comprende anche quei beni che, nell\u2019evoluzione dei tempi, siano da ritenere beni in \u201cpropriet\u00e0 pubblica demaniale\u201d.<\/p>\n<p>Intanto \u00e8 la stessa sentenza della Cassazione che ci indica quali beni sono certamente da ritenere in propriet\u00e0 pubblica demaniale secondo la Costituzione. Sono i beni di cui all\u2019art. 9 della Costituzione e cio\u00e8 \u201cil paesaggio e il patrimonio artistico e storico della Nazione\u201d (che hanno insieme carattere costitutivo e identificativo dello Stato comunit\u00e0), nonch\u00e9 i beni e i servizi indicati dall\u2019art. 43 della Costituzione, e cio\u00e8 \u201di servizi pubblici essenziali, le fonti di energia (gas, luce, acqua), le situazioni di monopolio e le industrie strategiche\u201d, in pratica tutte le fonti \u201ccostitutive\u201d della produzione economica del Paese.<\/p>\n<p>Dopo quanto detto ci sembra incontrovertibile che il servizio pubblico dei taxi, come peraltro quello delle spiagge, fa parte del \u201cdemanio costituzionale\u201d, e che, come tale, \u00e8 un servizio inalienabile, che non pu\u00f2 assolutamente essere posto a gara europea o internazionale.<\/p>\n<p>La costruzione or ora descritta trova peraltro conferma in altri chiari articoli della Costituzione, che di seguito enumero.<\/p>\n<p><em>Art. 1, che sancisce che \u201cL\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica fondata sul lavoro\u201d. Dal che chiaramente si deduce che \u00e8 assolutamente impossibile impoverire le fonti di produzione di ricchezza nazionale, poich\u00e9, cos\u00ec facendo, si eliminano posti di lavoro, come purtroppo da tempo sta avvenendo a causa del sistema economico predatorio, immorale, incivile e soprattutto incostituzionale del neoliberismo.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 2 Cost. , secondo il quale \u201dLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u2019uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u201d. Con la messa a gara dei servizi pubblici di taxi (ma anche degli altri tipi di servizi)si ledono diritti inviolabili dell\u2019uomo, poich\u00e9 svendendo parte delle fonti di ricchezza nazionale si preclude la via al soddisfacimento di tutti i \u201cdiritti sociali\u201d, che presuppongono una spesa da parte dell\u2019Amministrazione.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 3 Cost., comma 2, secondo il quale \u201cE\u2019 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno svolgimento della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d. La svendita dei servizi pubblici dei taxi, che sono produttivi di profitto per la Comunit\u00e0 e di sostentamento delle famiglie, d\u00e0 un colpo mortale alla stessa esistenza della Repubblica.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 4 Cost., secondo il quale\u201dLa Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto\u201d. E\u2019 fin troppo chiaro che la messa a gara del servizio dei taxi, anzich\u00e9 promuovere, distrugge le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 16 Cost., secondo il quale \u201cogni cittadino pu\u00f2 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale\u201d. Non \u00e8 chi non veda che questo diritto di circolazione viene limitato se il servizio dei taxi viene a dipendere dalla speculazione degli stranieri, piuttosto che dalle necessit\u00e0 dei cittadini italiani.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 29 Cost., secondo il quale \u201cLa Repubblica riconosce i diritti della famiglia\u201d. E\u2019 fin troppo evidente che, se si toglie a un padre di famiglia il lavoro di tassista, si finisce per distruggere i diritti anche della sua famiglia, che viene gettata sul lastrico, secondo i liberi voleri di chi vince la gara.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 32 Cost., secondo il quale \u201cLa Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell\u2019individuo e interesse della Collettivit\u00e0, e garantisce cure gratuite agli indigenti\u201d. E\u2019 chiaro che se si svendono le fonti di produzione di ricchezza, come il servizio di taxi, si diminuiscono le entrate dello Stato e diventa sempre pi\u00f9 problematico assicurare a tutti l\u2019assistenza della sanit\u00e0 pubblica.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 34 Cost., secondo il quale \u201cLa scuola \u00e8 aperta a tutti \u2026 la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze\u201d. E\u2019 evidente che anche in questo caso valgono le considerazioni appena espresse.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 38 Cost., secondo il quale \u201cOgni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all\u2019assistenza sociale\u201d. Anche qui valgono le considerazioni sopra espresse.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 41 Cost., secondo il quale \u201cL\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera. Non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana\u201d. Questa previsione costituzionale, che esprime un \u201cprincipio imperativo\u201d inviolabile, \u00e8 calpestata in pieno dalla messa a gara del servizio pubblico dei taxi, poich\u00e9 pone in primo piano il profitto del concorrente e contrasta l\u2019utilit\u00e0 sociale, la sicurezza, la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 umana. Pertanto \u00e8 agevole dedurre che i danneggiati, e cio\u00e8 i tassisti e i cittadini , singoli o associati, possono ricorrere al giudice per far dichiarare la nullit\u00e0 della messa a gara del servizio di taxi, ai sensi dell\u2019art. 1418 del codice civile.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 42 Cost., secondo il quale \u201cLa propriet\u00e0 \u00e8 pubblica e privata \u2026 la propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurare la funzione sociale\u201d. E\u2019 infatti evidente che la messa a gara del servizio pubblico di taxi, cancella la \u201cfunzione sociale\u201d del servizio, facendolo diventare preda della speculazione economica e finanziaria.<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 43., secondo il quale \u201cA fini di utilit\u00e0 generale la legge pu\u00f2 riservare originariamente .. allo Stato, a Enti pubblici o a Comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali \u2026\u201d. Si tratta della norma che \u00e8 violata in modo eclatante dalla messa in gara del servizio pubblico di taxi, che \u00e8 annoverato tra quei servizi essenziali che devono essere in mano pubblica o di Comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti e non sono idonei a essere messi a gara. Una norma pi\u00f9 diretta e precisa di questa non poteva esserci.<\/em><\/p>\n<p>Come si nota, la messa a gara del servizio taxi viola in pratica quasi tutta la Costituzione.<\/p>\n<p>Terminiamo qui la nostra elencazione, la quale, lo si creda, potrebbe continuare a lungo. Si pensi all\u2019obbligo di chi \u00e8 investito da pubbliche funzioni di agire con discipline e onore nell\u2019interesse pubblico, al giuramento dei pubblici dipendenti e cos\u00ec via dicendo.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 da rilevare, infine, che nessun argomento pu\u00f2 trarsi dal fatto che il \u201cdiritto derivato europeo\u201d, e cio\u00e8 la \u201cDirettiva Bolkestein\u201d, prevede la messa in gara di tale servizio, poich\u00e9 il \u201cdiritto europeo\u201d, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, non pu\u00f2 prevalere sui principi e sui diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Se cos\u00ec non fosse, dovremmo ritenere che, firmando i Trattati europei, l\u2019Italia ha assentito anche alla svendita delle sue fonti di produzione di ricchezza, e quindi alla sua auto distruzione. Il che \u00e8 anche logicamente inammissibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FONTE:<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lantidiplomatico.it\/dettnews-paolo_maddalena__la_messa_a_gara_del_servizio_pubblico_dei_taxi__costituzionalmente_illegittimo\/43981_44020\/\">https:\/\/www.lantidiplomatico.it\/dettnews-paolo_maddalena__la_messa_a_gara_del_servizio_pubblico_dei_taxi__costituzionalmente_illegittimo\/43981_44020\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di L&#8217;ANTIDIPLOMATICO (Paolo Maddalena) &nbsp; Il disegno di legge \u201cconcorrenza\u201d, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2021, che prevede, tra l\u2019altro, la messa a gara del servizio pubblico dei taxi (oltre quello delle spiagge e degli ambulanti), \u00e8, di certo, costituzionalmente illegittimo, come costituzionalmente illegittimo \u00e8 il precedente decreto legislativo n. 59 del 2010 di \u201cAttuazione della Direttiva 2006\/123\/CE, relativa ai servizi del mercato interno europeo, la Direttiva Bolkestein, della quale l\u2019indicato provvedimento&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":39159,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/antidiplomatico-1353756142_280.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-hSu","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68726"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=68726"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68729,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68726\/revisions\/68729"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/39159"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=68726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=68726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=68726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}