{"id":70550,"date":"2022-02-22T00:19:37","date_gmt":"2022-02-21T23:19:37","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=70550"},"modified":"2022-02-22T07:54:34","modified_gmt":"2022-02-22T06:54:34","slug":"essere-parte-o-essere-pezzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=70550","title":{"rendered":"Essere parte o essere pezzi?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">di STEFANO ROSATI (RI Rieti)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno dei meccanismi principali, se non il meccanismo principale, di edificazione dell\u2019Unione Europea \u00e8 stato il rinvio pregiudiziale, ossia la rimessione alla Corte di Giustizia europea da parte dei giudici nazionali di questioni (cd. pregiudiziali) sulla conformit\u00e0 del diritto interno col diritto europeo. Sulla base di questo meccanismo \u00e8 infatti stato elaborato dalla Corte di Giustizia il principio di prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, anche costituzionale. L\u2019integrazione europea si fonda su un principio &#8211; la prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, anche costituzionale &#8211; non scritto in nessun Trattato dell\u2019Unione Europea ma affermato dalla Corte di Giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Noi invece lo abbiamo addirittura costituzionalizzato con la modifica del titolo V (art. 117 Cost.), ossia proprio con la cosiddetta modifica \u2018in senso federalista\u2019 della Repubblica che ha anche previsto l\u2019ignobile autonomia differenziata. Principio di prevalenza del diritto europeo, disintegrazione dello Stato, disgregazione dell\u2019unit\u00e0 e della solidariet\u00e0 nazionale stanno insieme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Restando nell\u2019Unione Europea, l\u2019unico modo per preservare la propria autonomia politica \u00e8 cercare di impedire che i giudici nazionali diventino alfieri della sopraffazione \u2018morbida\u2019 da parte di poteri e interessi economici stranieri raggruppati sotto la formula riassuntiva \u201cUnione Europea\u201d. Questa era pressappoco la via tentata dalla Polonia. Una via perdente, siamo chiari. O si rimane, e si subisce, o si recede dai Trattati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prevalenza del diritto europeo su quello nazionale richiede infatti che ci sia un giudice nazionale che disapplichi il diritto nazionale e applichi sentenze e norme europee. In questo sistema i giudici funzionano come braccio armato della disintegrazione dell\u2019ordinamento nazionale. Il dispotismo illuminato si avvale sempre di tecnici. E non \u00e8 secondario che si disapplichi una legge, espressione della volont\u00e0 popolare, per volont\u00e0 di un giudice lontano, affinch\u00e9 si applichi una certa norma europea sulla lunghezza delle banane.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per capire gli effetti che il meccanismo del rinvio pregiudiziale e della prevalenza del diritto europeo su quello nazionale possono determinare sulla capacit\u00e0 di un popolo di darsi un indirizzo, di fare una scelta, pu\u00f2 essere utile un esempio.\u00a0 Il testo unico n. 218 del 1978 prevedeva che il 30% degli appalti pubblici dovessero essere riservati dalle pubbliche amministrazioni alle imprese industriali ed artigiane stabilite nel territorio del mezzogiorno. Era una norma chiaramente contraria ai principi di concorrenza propri dell\u2019economia di mercato prevista dai Trattati ma che favoriva le imprese \u2018locali\u2019 per creare lavoro in zone depresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fino al 1990 i giudici riconoscevano la legittimit\u00e0 di questa disposizione che \u201cpur essendo effettivamente di privilegio, si propone di realizzare fini sociali tutelati dalla stessa costituzione\u201d (T.A.R. Veneto Sez. I, 10\/06\/1987, n. 616). Era una giurisprudenza pacifica. Tuttavia, dopo il settembre 1990 i giudici cominciarono a dichiarare illegittime le gare che prevedevano la riserva a favore di imprese stabilite nel meridione semplicemente perch\u00e9 una sentenza della Corte di Giustizia diceva che era contraria alla concorrenza e quindi ai trattati. La legge nazionale restava in vigore ma veniva disapplicata dai giudici mentre in suo luogo veniva applicata la disciplina europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il fatto che la norma nazionale realizzasse fini sociali tutelati dalla Costituzione \u00e8 divenuto irrilevante dall\u2019oggi al domani. Eppure quella disposizione era uno strumento con cui lo Stato cercava di assorbire l\u2019eccesso di manodopera presente al sud, insomma cercava di creare lavoro, come suo dovere previsto dalla Costituzione che il popolo si \u00e8 dato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C\u2019\u00e8 un\u2019enorme differenza tra i famosi fondi europei (o il PNRR) e questa norma. Il meccanismo dei fondi, rispettando il principio di concorrenza non garantisce, anzi non gli interessa proprio, che i soldi spesi per quell\u2019intervento vadano a imprese e artigiani locali, per il diritto europeo devono poter partecipare anche di altri Paesi. Ed \u00e8 un meccanismo che generando debito (estero) perpetua il vincolo esterno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al meccanismo concorrenziale che disgrega lo Stato e la solidariet\u00e0 nazionale non interessa risolvere il problema di un\u2019area. Preferisce che a spostarsi siano i lavoratori. \u00c8 un meccanismo che si fonda sull\u2019abbandono. Di terre, amici, famiglie e antichi lavori. La disposizione prevista dal testo unico 219\/1978 invece non crea debito, e tutela la piccola e media impresa artigiana, crea un regime particolare per tutelare e proteggere i propri cittadini dalle logiche folli del capitalismo. Protegge le persone e la vitalit\u00e0 di un territorio perch\u00e9 sono parti dello Stato. Lo fa, peraltro, senza creare debito ulteriore, una norma di buon senso, che tutela il lavoro e la dignit\u00e0 dei suoi cittadini, altrimenti costretti ad andare a mendicare lavoro all\u2019estero. Una norma come ce ne erano tante durante la prima Repubblica che dobbiamo semplicemente reintrodurre liberandoci dai Trattati UE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di STEFANO ROSATI (RI Rieti) Uno dei meccanismi principali, se non il meccanismo principale, di edificazione dell\u2019Unione Europea \u00e8 stato il rinvio pregiudiziale, ossia la rimessione alla Corte di Giustizia europea da parte dei giudici nazionali di questioni (cd. pregiudiziali) sulla conformit\u00e0 del diritto interno col diritto europeo. Sulla base di questo meccanismo \u00e8 infatti stato elaborato dalla Corte di Giustizia il principio di prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, anche costituzionale. 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