{"id":71239,"date":"2022-03-30T09:10:24","date_gmt":"2022-03-30T07:10:24","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=71239"},"modified":"2022-03-28T22:10:50","modified_gmt":"2022-03-28T20:10:50","slug":"i-danni-ambientali-nei-conflitti-tra-diritto-e-obiettivi-militari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=71239","title":{"rendered":"I danni ambientali nei conflitti tra diritto e obiettivi militari"},"content":{"rendered":"<p>da <strong>ANALISI DIFESA<\/strong> (Carlo Stracquadaneo)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/download-2.jpg\" alt=\"download\" width=\"541\" height=\"307\" \/><\/p>\n<p>La guerra Russia-Ucraina ci lascia il fiato sospeso per il rischio di danni alle numerose centrali nucleari presenti nell\u2019area (nella foto sopra quella di Zaporizhzhia)\u00a0 fa comprendere che non si possono pi\u00f9 nutrire illusioni sulla\u00a0<em>\u201cpace permanente\u201d\u00a0<\/em>poich\u00e9 i rapporti tra gli Stati sono condizionati dal costante progresso nel perfezionamento e nella crudelt\u00e0 dei mezzi e dei metodi di guerra. La capacit\u00e0 di produrre armi con effetti devastanti sull\u2019ambiente e sulle risorse naturali ha assunto una rischiosa tendenza alla guerra asimmetrica ed all\u2019aggressione di ci\u00f2 che pi\u00f9 \u00e8 privo di difesa.<\/p>\n<p>Il conflitto in Ucraina ci allontana dalla giustizia, ma anche dalla salvaguardia ambientale e dagli obiettivi climatici, facendo emergere nuove debolezze del diritto internazionale da colmare con il diritto umanitario.<\/p>\n<p>Come reagiscono le vie di azione del diritto internazionale umanitario sulle regole per la tutela dell\u2019ambiente nel corso dei conflitti armati? Quali sono le nuove sfide da affrontare?<\/p>\n<p>Nella seconda met\u00e0 degli anni settanta, l\u2019autodeterminazione di nuovi soggetti statuali, la guerra di Corea, l\u2019Indocina, l\u2019Algeria, i conflitti Arabo-Israeliani, la guerra del Vietnam come pure le guerre civili in Africa, Asia e Sud America, evidenziarono la necessit\u00e0 di aggiornare le Convenzioni di Ginevra del 1949 alla nuova realt\u00e0 geopolitica e sociale.<\/p>\n<p>Nel 1977, con l\u2019adozione dei due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni del 1949 vennero ridefinite le tipologie dei conflitti armati includendo, fra quelli a carattere internazionale, le guerre di liberazione contro le dominazioni coloniali, l\u2019occupazione straniera e i regimi razzisti. Cos\u00ec facendo si diede spazio a maggiori tutele su chi meno pu\u00f2 difendersi dagli attacchi indiscriminati: i civili, l\u2019ambiente e le risorse naturali.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-152252 \" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/rs_203_Titolo-bombardamento-agente-arancio.jpg\" alt=\"rs_203_Titolo-bombardamento-agente-arancio\" width=\"816\" height=\"548\" \/><\/p>\n<p>Venne, ad esempio, tradotto in norma il divieto gi\u00e0 presente nel diritto consuetudinario:\u00a0<em>\u201cIn ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non \u00e8 illimitato\u201d. E\u2019 vietato l\u2019impiego di armi proiettili e sostanze, nonch\u00e9 metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. E\u2019 vietato l\u2019impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si pu\u00f2 attendere che provochino, danni estesi e durevoli all\u2019ambiente naturale\u201d (art. 35 del Primo protocollo addizionale del 1977).<\/em><\/p>\n<p>Sempre nel Primo protocollo sono contenute le seguenti norme:<\/p>\n<p>L\u2019art. 48 enuncia la regola fondamentale in tema di protezione della popolazione civile imponendo alle parti di curare,\u00a0<em>\u201cin ogni momento\u201d<\/em>, la distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonch\u00e9 fra beni di carattere civile e gli obiettivi militari.<\/p>\n<p>L\u2019art. 51, vieta inoltre gli attacchi diretti nei confronti della popolazione civile anche a titolo di rappresaglia nonch\u00e9 gli\u00a0<em>\u201cattacchi indiscriminati\u201d<\/em>\u00a0.<\/p>\n<p>Il successivo art. 52 offre la definizione di\u00a0<em>\u201cobiettivo militare\u201d\u00a0<\/em>vietando contestualmente l\u2019attacco o la rappresaglia su beni di carattere civile.<\/p>\n<p>All\u2019art. 55 sono inoltre introdotte disposizioni destinate a salvaguardare l\u2019ambiente naturale da danni estesi, durevoli e gravi come quelli causati dall\u2019uso di\u00a0<em>napalm<\/em>\u00a0e defolianti, sostanze distruttive vietate ulteriormente dal III Protocollo del 1981 sulle armi che producono sofferenze inutili e dalla apposita convenzione del 1977 sulla salvaguardia dell\u2019ambiente naturale nei conflitti armati, la Convenzione sulla modificazione dell\u2019ambiente naturale\u00a0 pi\u00f9 nota con l\u2019acronimo \u201cEnmod\u201d (<em>Enviroment modification<\/em>) relativa al divieto di utilizzare tecniche di modifica dell\u2019ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi scopo ostile.<\/p>\n<p>Infine, l\u2019art. 56, indica le norme di protezione per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (come dighe idriche e centrali nucleari) a causa dei danni che possono derivare all\u2019incolumit\u00e0 della popolazione civile.<\/p>\n<p>Il Secondo Protocollo Addizionale del 1977, memore delle guerre civili combattute in Africa, Asia ed America del Sud (in Argentina i\u00a0<em>desaparecidos<\/em>\u00a0furono circa 30.000 in soli quattro anni), detta in 28 articoli la disciplina dei conflitti armati non internazionali, le cui vittime erano state, fino a tale momento, abbandonate alla tutela minimale offerta dall\u2019art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.<\/p>\n<p>Il contenuto dei citati Protocolli pone fine alla tradizionale bipartizione fra diritto dell\u2019Aja, relativo a mezzi e metodi di combattimento e diritto di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati, dando origine al moderno Diritto Internazionale Umanitario.<\/p>\n<p>Come accennato, i Protocolli addizionali furono anche una risposta a quanto avvenne in Vietnam a seguito dell\u2019impiego massiccio di \u201cAgente Orange\u201d (un liquido defoliante a base di diossina, gravemente tossico e devastante per la biologia ambientale e la fisiologia umana). A seguito di tale nuova coscienza venne vietato di impiegare mezzi e metodi di guerra concepiti per provocare danni estesi, durevoli e gravi all\u2019ambiente naturale, le cui disposizioni sono dettate dagli articoli. 35, comma 3 e 55 del Primo Protocollo addizionale del 1977.<\/p>\n<p>La Conferenza del Comitato sul disarmo, tenutasi a Ginevra il 18 maggio 1977, diede a sua volta origine alla Convenzione sulla proibizione dell\u2019uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione dell\u2019ambiente, (ormai nota come Convenzione\u00a0<em>\u201cEnmod\u201d<\/em>).<\/p>\n<p>Anche se lo scopo di tutelare l\u2019ambiente in cui vive l\u2019umanit\u00e0 \u00e8 comune ad entrambe gli strumenti, sorprendentemente i termini di riferimento dei Protocolli e della Convenzione \u201c<em>Enmod\u201d\u00a0<\/em>non hanno ottenuto la medesima interpretazione.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-152253 alignleft\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/download-3.jpg\" alt=\"download\" width=\"447\" height=\"326\" \/><\/p>\n<p>Il Primo Protocollo \u00e8 orientato alla protezione dell\u2019ambiente in quanto tale, indipendentemente dal fatto che il suo danneggiamento si ripercuota direttamente sulla popolazione civile; perci\u00f2 al termine\u00a0<em>\u201cdanno durevole\u201d<\/em>\u00a0viene associato un effetto che si protragga per un periodo di vari decenni.<\/p>\n<p>Invece gli\u00a0<em>\u201cunderstandings\u201d<\/em>\u00a0della Convenzione\u00a0<em>\u201cEnmod\u201d<\/em>\u00a0forniscono una implicazione temporale ben pi\u00f9 restrittiva: per\u00a0<em>\u201cdurevole\u201d<\/em>\u00a0si intende un danno ambientale protratto per un periodo di mesi, pari a circa una stagione. Sempre per la Convenzione\u00a0<em>\u201cEnmod\u201d<\/em>\u00a0il termine\u00a0<em>\u201cesteso\u201d<\/em>\u00a0viene riferito ad un\u2019area di parecchie centinaia di chilometri quadrati e per\u00a0<em>\u201cgrave\u201d<\/em>\u00a0si intende una seria e significativa distruzione che costituisca \u2013 anche alternativamente e non contemporaneamente \u2013 un pregiudizio per la vita umana o per le risorse economiche e naturali.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019obbligo di proteggere l\u2019ambiente naturale in tempo di conflitto armato \u00e8 stato ribadito dal XXIV Principio della Dichiarazione di Rio del 1992 sull\u2019ambiente e lo sviluppo e tale obbligo si desume anche \u201ca priori\u201d nel parere sulla liceit\u00e0 della minaccia o dell\u2019uso di armi nucleari, con cui nel 1966 la Corte Internazionale di giustizia ha dichiarato l\u2019esistenza di un obbligo internazionale di proteggere l\u2019ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi (ICJ, Reports, par. 31).<\/p>\n<p>Allora che dire della cancellazione di migliaia di ettari di foreste indocinesi durante la guerra del Vietnam? Purtroppo, a quell\u2019epoca \u2013 si rammenti che la guerra termin\u00f2 nel 1975 \u2013 queste norme non erano in vigore, n\u00e9 era noto l\u2019altissimo livello di pericolosit\u00e0 della diossina, che solo nel 1994 \u00e8 stata riconosciuta come una grave minaccia alla salute pubblica. Pertanto, le devastanti operazioni di deforestazione ADM (<em>Area denial missions<\/em>) condotte in quel teatro operativo con l\u2019<em>agente orange<\/em>, non possono essere retroattivamente considerate alla stregua di crimini di guerra.<\/p>\n<p>Ancora oggi gli erbicidi e i defolianti non sono considerati armi chimiche e il loro uso nei conflitti armati \u00e8 proibito solo se provoca effetti estesi, durevoli e gravi all\u2019ambiente naturale. La proibizione pertanto riguarda l\u2019uso che ne viene fatto, come del resto \u00e8 riconosciuto nel preambolo della Convenzione sul disarmo chimico (Parigi 1993) che condanna gli erbicidi come \u201cmetodo\u201d di guerra.<\/p>\n<p>Un altro \u201cschiaffo\u201d alle convenzioni internazionali sulla tutela ambientale nelle operazioni militari \u00e8 la rivelazione degli studi e le ricerche scientifiche del programma \u201cKontinent\u201d avviato dall\u2019URSS negli anni settanta. Tale programma \u00e8 proseguito per quasi venti anni dopo la firma della Convenzione \u201c<em>Enmod<\/em>\u201d (accordo che venne sollecitato dalla stessa URSS) e gli studi del programma proseguirono anche dopo la fine dell\u2019Unione Sovietica. Secondo quanto dichiarato dallo scienziato Giancarlo Bove,:\u00a0<em>\u201cabbandonati i test nucleari sotterranei, diventati ormai pericolosi per l\u2019impatto ambientale e l\u2019inquinamento provocato dalle esplosioni, i responsabili scientifici e militari si orientarono verso la TeleGeoDinamica e i sistemi d\u2019arma a energia diretta EM (electronic pulse weapon) per concludersi definitivamente nel 1996\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Ma nelle minacce della guerra moderna rimane sempre da risolvere un interrogativo: come si pu\u00f2 salvaguardare l\u2019incolumit\u00e0 della popolazione civile senza la tutela ambientale?<\/p>\n<p>Il Primo Protocollo addizionale del 1977 non attribu\u00ec alla guerra ambientale la categoria di \u201cgrave violazione\u201d del diritto internazionale umanitario, ma si limit\u00f2 a proibire l\u2019uso indiscriminato di mezzi bellici intesi deliberatamente a causare danni all\u2019ambiente naturale e pregiudicare la salute e la sopravvivenza della popolazione. Venne cos\u00ec introdotto il divieto di modificazione dell\u2019ambiente naturale a scopo di rappresaglia per limitare la portata della guerra asimmetrica, si pensi alla deviazione del corso di un fiume per creare siccit\u00e0 o l\u2019abbattimento di una diga per provocare una vasta area di allagamento.<\/p>\n<p>Oggi invece lo Statuto della Corte Penale Internazionale, tenendo come riferimento gli\u00a0<em>\u201cunderstandings\u201d<\/em>\u00a0della Convenzione\u00a0<em>\u201cEnmod\u201d,\u00a0<\/em>annovera fra i crimini di guerra anche il\u00a0<em>\u201ccausare danni diffusi, duraturi e gravi all\u2019ambiente naturale\u201d<\/em>\u00a0e tra tali crimini include anche i danni collaterali all\u2019ambiente se questi sono estesi, durevoli e gravi. In questo caso, attraverso l\u2019ipotesi di crimine internazionale anche per danni collaterali, lo Statuto ha inteso rafforzare la tutela dell\u2019ambiente, nella considerazione di poter realizzare una forma di ulteriore protezione nei confronti dei civili che non prendono parte alle ostilit\u00e0.<\/p>\n<p>Nella recente storia dei conflitti armati i precedenti non mancano, senza dubbio un\u2019attivit\u00e0 di manipolazione dell\u2019ambiente naturale a fini militari, \u00e8 stata realizzata nella primavera del 1991 durante la Guerra del Golfo, quando per effetto dell\u2019incendio dei pozzi petroliferi del Kuwait, ordinato da Saddam Hussein durante la ritirata del suo esercito, il cielo fu oscurato per parecchie settimane, rendendo l\u2019aria irrespirabile e limitando di fatto le operazioni aeree e terrestri, rivolte contro l\u2019esercito iracheno.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-152251 \" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/oilfirestankfe1.jpg\" alt=\"oilfirestankfe1\" width=\"817\" height=\"606\" \/><\/p>\n<p>Anche il mare, coperto da una densa patina di petrolio greggio, fu inquinato in parecchie miglia di costa, con conseguente disastro all\u2019ecosistema. La circostanza fu oggetto di particolare preoccupazione per il Comando della coalizione a guida statunitense che, preoccupato delle capacit\u00e0 di guerra batteriologica del regime di Saddam, valut\u00f2 la spessa coltre di fumo come un\u2019efficace cortina anti luce, atta a consentire una prolungata sopravvivenza sul terreno, per eventuali virus ed agenti patogeni, protetti in tal modo dall\u2019azione dei raggi solari. Forse a causa di tale timore, si deve la decisione, mai spiegata dagli strateghi, di arrestare la penetrazione delle forze terrestri verso Baghdad e rinunciare al rovesciamento del regime di iracheno.<\/p>\n<p>Tuttavia, nonostante la gravit\u00e0 del disastro causato, \u00e8 da segnalare che tale deliberato grave inquinamento ambientale e di sciupio di ingenti risorse naturali\u00a0<a href=\"https:\/\/www.difesa.it\/Giustizia_Militare\/Rassegna\/Bimestrale\/2006\/Pagine\/Stracquadaneo_Trib_iracheno.aspx%20.\">non apparve tra i sette capi d\u2019imputazione contestati a Saddam Hussein nel processo tenutosi presso il Tribunale speciale iracheno<\/a>\u00a0instituito nel 2004 per processare il regime Baath<\/p>\n<p>Al giorno d\u2019oggi, grazie alla vigenza dello Statuto della Corte penale internazionale, lanciare un attacco con la consapevolezza che abbia la conseguenza di causare danni gravi, estesi e duraturi sull\u2019ambiente naturale, costituisce un crimine di guerra (art. 8) ma sussiste ancora un vuoto nel Diritto Internazionale sulla regolamentazione dei danni provocati all\u2019ambiente poich\u00e9 la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p>Commissione che, sebbene nell\u2019ultimo decennio abbia cercato di stimolare un dibattito in tal senso, non \u00e8 riuscita ad arrivare alla stesura di una serie di principi generali in materia e nonostante i significativi passi in avanti verso una definizione delle responsabilit\u00e0 e degli obblighi degli attori statali e non statali nei conflitti armati, siamo ancora molto lontani dall\u2019ideale auspicato da giuristi ed opinione pubblica in riferimento ai danni provocati all\u2019ambiente, vale a dire la stesura di una nuova Convenzione di Ginevra per sostenere la protezione ambientale durante i conflitti internazionali e le guerre civili.<\/p>\n<p>Allo stato attuale, rimane quindi da sperare che gli strateghi e le forze in campo nell\u2019attuale conflitto scoppiato in Europa Orientale, cio\u00e8 i singoli soggetti, politici e militari, con incarichi di responsabilit\u00e0, valutino opportunamente il rischio ambientale costituito dalla presenza di alcune tra le pi\u00f9 grandi centrali nucleari del continente europeo e da territori che storicamente costituiscono una estesa e primaria fonte di produzione agricola per l\u2019Europa ed il Medio oriente. (19\/03\/2022).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FONTE:\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/2022\/03\/i-danni-ambientali-nei-conflitti-tra-diritto-e-obiettivi-militari\/\">https:\/\/www.analisidifesa.it\/2022\/03\/i-danni-ambientali-nei-conflitti-tra-diritto-e-obiettivi-militari\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da ANALISI DIFESA (Carlo Stracquadaneo) La guerra Russia-Ucraina ci lascia il fiato sospeso per il rischio di danni alle numerose centrali nucleari presenti nell\u2019area (nella foto sopra quella di Zaporizhzhia)\u00a0 fa comprendere che non si possono pi\u00f9 nutrire illusioni sulla\u00a0\u201cpace permanente\u201d\u00a0poich\u00e9 i rapporti tra gli Stati sono condizionati dal costante progresso nel perfezionamento e nella crudelt\u00e0 dei mezzi e dei metodi di guerra. 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