{"id":72526,"date":"2022-05-31T09:30:24","date_gmt":"2022-05-31T07:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=72526"},"modified":"2022-05-31T11:37:40","modified_gmt":"2022-05-31T09:37:40","slug":"rischio-clinico-e-assicurazione-le-novita-per-i-sanitari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=72526","title":{"rendered":"Rischio clinico e assicurazione, le novit\u00e0 per i sanitari"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>di SANIT\u00c0 INFORMAZIONE (Avv. Maurizio Hazan)<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-72527\" src=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/hazan-300x224.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/hazan-300x224.jpeg 300w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/hazan-768x572.jpeg 768w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/hazan.jpeg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><em>L\u2019entrata in vigore del regolamento render\u00e0 definitivamente e immediatamente cogente l\u2019obbligo di assicurazione previsto dalla legge Gelli e, soprattutto, render\u00e0 finalmente operativo il regime dell\u2019azione diretta prevista dall\u2019art. 12 della legge 24\/2017<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019intesa raggiunta lo scorso 9 febbraio in Conferenza Stato Regioni ha dato via libera definitiva al regolamento Ministeriale che, previsto dall\u2019art. 10 comma 6 della legge 24\/2017, stabilisce i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tale regolamento attuativo disciplina anche le condizioni richieste affinch\u00e9 le strutture possano, anzich\u00e9 assicurarsi, dar vita alle cos\u00ec dette \u201canaloghe misure\u201d e dunque ricorrere a forme di assunzione diretta, totale o parziale, del rischio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Si tratta di un decreto che, sin qui vanamente atteso, avrebbe dovuto vedere la luce pi\u00f9 di quattro anni fa, inserendo il fondamentale tassello mancante alla piena attuazione della nota legge \u201cGelli\u201d; legge che nel disciplinare ex novo la materia della sicurezza delle cure e della responsabilit\u00e0 sanitaria, ha introdotto, tra le novit\u00e0 caratterizzanti la riforma, proprio l\u2019obbligo di coprire i rischi correlati all\u2019esercizio delle professioni e delle attivit\u00e0 sanitarie. Si tratta di un obbligo concepito anzitutto nell\u2019interesse dei pazienti danneggiati, che devono poter contare su una tasca capiente alla quale indirizzare le proprie eventuali richieste risarcitorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ma anche degli esercenti le professioni sanitarie, che certamente traggono vantaggio dal fatto di esser protetti da adeguati sistemi di copertura dei loro rischi di responsabilit\u00e0 e di potersi conseguentemente dedicare al loro impegno di cura con maggior serenit\u00e0, senza quei timori che hanno spesso indotto e favorito i cos\u00ec detti fenomeni di \u201cmedicina difensiva\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019accordo raggiunto in Conferenza Stato Regioni ha dunque finalmente sbloccato la situazione anche se manca ancora un passaggio, che dovrebbe completarsi a breve: il parere consultivo del Consiglio di Stato che \u2013 si ritiene \u2013 non potr\u00e0 non tener conto del fatto che si tratta di un testo che ha gi\u00e0 conosciuto un robusto e lunghissimo lavorio di aggiustamento progressivo, prima di giungere alla tanto agognata intesa in conferenza. Non entreremo nel merito delle numerose complessit\u00e0 tecnico giuridiche e operative con le quali l\u2019applicazione in concreto della nuova norma dovr\u00e0 misurarsi. Meglio, in questa fase di primo commento, dar conto di alcuni tra i principali effetti \u201cdi sistema\u201d che il Decreto \u00e8 destinato a produrre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sul versante prettamente assicurativo, l\u2019entrata in vigore del regolamento render\u00e0 definitivamente e immediatamente cogente l\u2019obbligo di assicurazione previsto dalla legge Gelli e, soprattutto, render\u00e0 finalmente operativo il regime dell\u2019azione diretta prevista dall\u2019art. 12 della legge 24\/2017 (azione che consentir\u00e0 in futuro ai danneggiati di rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici, al pari di ci\u00f2 che avviene nella rc auto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tali primi effetti si verificheranno subito, anche se le imprese assicurative disporranno di 24 mesi per adeguare i propri contratti ai contenuti minimi indicati nel decreto. L\u2019azione diretta, peraltro, riguarda l\u2019assicuratore della struttura e del medico che intrattiene rapporti contrattali diretti e personali con i suoi pazienti; non invece verso l\u2019assicuratore del professionista cd \u201cstrutturato\u201d (cos\u00ec definito perch\u00e9 presta la propria attivit\u00e0 per la struttura).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il che, ragionevolmente, porter\u00e0 in futuro ad una ancor maggiore concentrazione delle domande risarcitorie verso la struttura e la sua compagnia assicuratrice anzich\u00e9 verso i singoli medici \u201cstrutturati\u201d (i quali, peraltro, rispondono in proprio extracontrattualmente, a differenza della struttura che rimane esposta al pi\u00f9 gravoso regime contrattuale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il decreto scioglie poi un dubbio interpretativo sul perimetro di applicazione soggettivo dell\u2019obbligo assicurativo, prevedendo che sia la struttura a doversi prendersi carico della copertura delle responsabilit\u00e0 di tutti gli esercenti che lavorano al suo interno e comunque operano nel suo interesse, siano essi dipendenti o liberi professionisti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tale impegno potr\u00e0 essere assolto mediante la stipula di una vera e propria convenzione assicurativa ovvero in regime di autoritenzione, integrando i fondi all\u2019uopo costituiti. Il che dovrebbe far definitivamente superare quelle frequenti prassi che hanno sovente indotto le strutture a deviare le richieste risarcitorie sui medici e sulle loro coperture assicurative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">E potr\u00e0 anche fungere da stimolo ad un maggior ricorso all\u2019assicurazione (piuttosto che alla autoritenzione di un rischio che oggi assume dimensioni pi\u00f9 ampie, proprio perch\u00e9 esteso alle responsabilit\u00e0, proprie degli ausiliari). Rimangono ferme, ovviamente, le azioni di rivalsa e di regresso nel caso in cui l\u2019esercente sia responsabile per colpa grave; in tal caso opereranno le coperture obbligatorie di cui all\u2019art 10 comma 3 della legge Gelli, la cui stipula sar\u00e0 posta a carico di ciascun professionista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Rimane poi sullo sfondo il fatto che all\u2019obbligo di assicurarsi, posto a carico dei professionisti e delle strutture, non corrisponde alcun obbligo a contrarre da parte delle imprese assicurative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il che impone di considerare con attenzione le reazioni con cui il mercato assicurativo accoglier\u00e0 il regolamento attuativo: pochi sono, a tutt\u2019oggi, i players effettivamente disposti a impegnarsi in un settore, quello della responsabilit\u00e0 sanitaria, che registra andamenti tecnici influenzati da una sinistrosit\u00e0 sovente importante, specie, in taluni scenari operativi forieri di rischi piuttosto significativi (si pensi alle vicende di malpractice ostetrico ginecologica). La possibilit\u00e0 di movimentare la concorrenzialit\u00e0 del mercato e di aumentare in concreto la capacit\u00e0 di sottoscrizione assicurativa dei rischi dipende anche dalla tenuta tecnica del decreto attuativo, dalla sua concreta applicazione e dalla sua idoneit\u00e0 ad interpretare al meglio tutti gli interessi coinvolti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Rimangono, infatti, aperti molti snodi operativi; tra questi anche quelli relativi alla necessaria cooperazione tra struttura e compagnia assicurativa nella gestione dei sinistri e nella formulazione al danneggiato dell\u2019offerta risarcitoria prevista dall\u2019art. 8 della legge 24\/2017. Il decreto attuativo (art. 13) impone la stipula di appositi protocolli di gestione, a maggior ragione essenziali in tutti i casi in cui la copertura assicurativa non sia integrale ma preveda una compartecipazione al rischio da parte dell\u2019azienda sanitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tema complesso, anche per via della mancanza, ad oggi, di procedure liquidative simili a quelle stabilite in materia di rc auto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">E comunque, nell\u2019attesa di comprendere la risposta del mercato assicurativo, non pu\u00f2 non osservarsi come il nuovo regolamento produca certamente, e sin da subito, impatti fortissimi per tutte le strutture in cd autoassicurazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019intero titolo III del Decreto \u2013 dedicato ai requisiti minimi di garanzia e condizioni di operativit\u00e0 delle misure analoghe \u2013 si ispira ai principi fondanti di cui all\u2019art. 1 della legge Gelli e mira perci\u00f2 a far s\u00ec che le strutture che scelgano di non assicurarsi (previa delibera motivata in cui si dia atto delle ragioni di tale scelta) siano perfettamente attrezzate per garantire la miglior gestione del loro rischio e la sicurezza delle cure erogate presso di loro. In questo senso, e in ossequio alla forse ovvia logica del \u201cmeglio prevenire che curare\u201d, il regolamento impone l\u2019adozione di processi di governo in continuo del rischio clinico (art. 15); ma prevede anche, a tutela del paziente, la costituzione di fondi dedicati alla copertura dei rischi (art.9) e dei costi relativi ai sinistri gi\u00e0 denunciati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A presidio della correttezza degli accantonamenti e, soprattutto, della miglior gestione del contenzioso \u00e8 previsto l\u2019obbligatorio sostegno di professionalit\u00e0 qualificate ed integrate (interne o esterne alla struttura), tra le quali risk manager, medici legali, avvocati specializzati, loss adjuster e attuari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non solo: le azioni compiute a mitigazione del rischio clinico e del rischio di contenzioso devono essere apprezzati dalle imprese assicurative nel modulare, all\u2019atto del rinnovo, il premio di polizza (secondo un sistema premiale o penalizzante del tipo bonus malus, che non si limita dunque alla sola frequenza dei sinistri, art 3 ultimo comma).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non vi \u00e8 dubbio, infine, che i nuovi incombenti posti a carico delle strutture, specie se in autoritenzione totale, implichino potenziali responsabilit\u00e0 delle cariche apicali, laddove la scelta di non assicurarsi (in tutto o in parte) non sia stata adeguatamente ponderata o comunque non sostenuta da un valido processo interno di gestione del rischio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Molto ci sar\u00e0 da dire, da scrivere e da ragionare, dunque, in futuro. E molti saranno i processi da costruire per mettere utilmente \u201ca terra\u201d e in concreto il modello assicurativo disegnato dal regolamento. Tra questi quelli relativi all\u2019 adempimento degli obblighi in materia di formazione continua in medicina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Obblighi al cui assolvimento l\u2019art 38 bis del DL 152\/2021 ha condizionato l\u2019operativit\u00e0 di tutte le polizze sanitarie previste dalla legge Gelli. E non potr\u00e0 attendersi troppo, a miglior garanzia della corretta riservazione delle poste risarcitorie, l\u2019emanazione di un altro decreto fondamentale: quello (atteso da 16 anni) previsto dall\u2019art. 138 del Codice delle Assicurazioni, avente ad oggetto la tabella unica di valutazione delle lesioni di grave entit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Fonte:\u00a0<\/strong><strong><a href=\"https:\/\/www.sanitainformazione.it\/speciali\/legge-gelli-assicurazione\/rischio-professionale-e-assicurazione-le-novita-per-i-sanitari\/\">https:\/\/www.sanitainformazione.it\/speciali\/legge-gelli-assicurazione\/rischio-professionale-e-assicurazione-le-novita-per-i-sanitari\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di SANIT\u00c0 INFORMAZIONE (Avv. 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