{"id":72580,"date":"2022-06-02T08:30:20","date_gmt":"2022-06-02T06:30:20","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=72580"},"modified":"2022-06-01T08:54:05","modified_gmt":"2022-06-01T06:54:05","slug":"norimberga-e-i-tribunali-internazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=72580","title":{"rendered":"Norimberga e i tribunali internazionali"},"content":{"rendered":"<p><strong>di DOPPIO ZERO (Alberto Mittone)<\/strong><\/p>\n<div id=\"corpo-nodo\">\n<p><em>\u201cUn tribunale sul modello di\u00a0Norimberga\u00a0che processi la Russia per i crimini di guerra commessi in Ucraina\u201d.<\/em>\u00a0Queste le parole del presidente ucraino\u00a0Volodymyr Zelensky\u00a0nell\u2019intervento al\u00a0Consiglio di sicurezza Onu\u00a0del 5 aprile, dove ancora ha ricordato che Mosca e i suoi generali stanno commettendo violenze atroci contro civili innocenti, accusando anche l\u2019organizzazione internazionale di essere poco incisiva.<\/p>\n<p>Il richiamo a Norimberga e a quel processo esige alcuni chiarimenti.<\/p>\n<p>Il 20 novembre 1945 iniziava in quella citt\u00e0 il processo penale che avrebbe giudicato i dirigenti del nazismo sopravvissuti alla caduta del regime. Era un evento straordinario sotto vari aspetti e il diritto internazionale ne fu influenzato perch\u00e9 si trattava di ridisegnare i legami tra Stato, violenza, guerra. In quell\u2019occasione la sovranit\u00e0 giuridica dei singoli paesi fu posta in posizione subalterna rispetto a un tribunale internazionale costituito in quell\u2019occasione dagli Alleati vincitori, ovvero da Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia, Regno Unito, per irrogare sanzioni nuove per i crimini nuovi. La scelta geografica cadde su Norimberga: il suo valore simbolico era indiscusso essendo<em>\u00a0la citt\u00e0 delle \u201cCelebrazioni del Partito del Reich\u201d<\/em>\u00a0quando nel 1935, in occasione del 7\u00b0 raduno nazionale nazista, furono varate\u00a0alcune rilevanti normative quali la\u00a0\u201cLegge per la protezione del sangue e dell\u2019onore tedesco\u201d, la\u00a0\u201cLegge sulla cittadinanza del Reich\u201d e la\u00a0\u201cLegge sulla bandiera del Reich\u201d. Inoltre Norimberga si trovava nel settore di competenza degli USA secondo la divisione dei territori stabilita nella conferenza di Potsdam tra i vincitori. Il palazzo di Giustizia era inoltre spazioso, quasi illeso dai bombardamenti e dotato di un\u2019ampia prigione<\/p>\n<p>I capi d\u2019accusa erano una novit\u00e0 nel panorama penalistico e furono cos\u00ec strutturati: aver cospirato per commettere crimini contro la pace; aver pianificato, iniziato e intrapreso guerre d\u2019aggressione, aver perpetrato crimini di guerra e, distinti da questi, anche crimini contro l\u2019umanit\u00e0. Si trattava di una rivoluzione politico-giuridica in quanto in precedenza la guerra veniva considerata la normale risoluzione dei conflitti (Hathaway-Shapiro,\u00a0<em>Gli internazionalisti<\/em>, Neri Pozza, 2018).<\/p>\n<p>Gli imputati furono variamente condannati tra il 30 settembre e il 1\u00b0 ottobre 1946.\u00a0I giudici francesi suggerirono la fucilazione per i militari condannati a morte, come avveniva davanti alle\u00a0corti militari. Si opposero il giudice statunitense e quelli sovietici secondo cui, essendo stata violata l&#8217;etica militare, doveva escludersi una morte dignitosa quale la fucilazione. Si procedette all\u2019impiccagione il 16 ottobre 1946 di 11 condannati, a cui avrebbe dovuto aggiungersi Goering\u00a0che riusc\u00ec a suicidarsi\u00a0la notte prima. Fu deciso che i cadaveri fossero cremati all&#8217;<em>Ostfriedhof<\/em>\u00a0di Monaco, durante la guerra utilizzato per ricevere anche i corpi di prigionieri provenienti dai campi di concentramento. Le ceneri vennero sparse in un &#8220;fiume imprecisato della Germania&#8221;. I condannati al carcere furono trasferiti nella fortezza di Spandau.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Successivamente dal 1946 al 1949 si svolsero altri 12 processi, noti come &#8220;processi secondari di Norimberga&#8221;, davanti a tribunali militari statunitensi e non pi\u00f9 a quello internazionale. Furono imputate per crimini di guerra circa duecento persone, classificate per professione (ad esempio medici, avvocati, giudici, industriali) attive nelle sfere politiche, economiche e sociali della Germania nazista.<\/p>\n<p>I difensori contestarono la legittimit\u00e0 del processo invocando il principio\u00a0di legalit\u00e0 secondo cui si pu\u00f2 essere puniti solo per reati gi\u00e0 vigenti al momento delle azioni perpetrate. L\u2019eccezione fu respinta ritenendo che i crimini contestati rappresentavano una violazione di leggi internazionali preesistenti, quali la Convenzione dell\u2019Aja, di Ginevra e il Patto Briand-Kellogg. I legali replicarono notando che questi trattati non erano vincolanti per Germania, Italia e Giappone in quanto non li avevano ratificati.<\/p>\n<p>Anche questo argomento fu superato in quanto i giudici osservarono che, se una convenzione internazionale viene ratificata da un certo numero di Stati per un periodo di tempo ragionevolmente lungo, essa pu\u00f2 considerarsi vincolante per ogni nazione e non solo per quelle che l\u2019hanno ratificata. Si squarciava il velo sul tema dell\u2019irretroattivit\u00e0 dei reati: gli Alleati avevano trovato la soluzione di definire i criminali nazisti come\u00a0\u201c<em>hostis generis humani\u201d<\/em>, cio\u00e8 nemici del genere umano. Si costruirono cos\u00ec nuove leggi per punire vecchi crimini innestati su presupposti \u201cnaturali\u201d, cio\u00e8 su quei principi di carattere generale, le \u2018leggi non scritte\u2019 ad esempio, che fondano il vivere civile, ritenendoli retroattivi, applicabili cio\u00e8 anche al passato quando quei reati non esistevano. Si inanellarono dibattiti articolati e di alto livello (ampiamente Marquand-Melloni,\u00a0<em>La storia che giudica, la storia che assolve<\/em>, Laterza, 2008; Portinaro,\u00a0<em>I conti con il passato<\/em>, Feltrinelli 2011; Zolo,\u00a0<em>La giustizia dei vincitori<\/em>, Laterza 2006).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019illustre giurista H. Kelsen afferm\u00f2 che: \u201cSolo una corte costituita da un trattato internazionale del quale non solo i vincitori, ma anche gli stati sconfitti siano parti contraenti, non incontrer\u00e0 le difficolt\u00e0 con cui dovr\u00e0 confrontarsi una corte nazionale\u201d (<em>Il processo di Norimberga ed il diritto internazionale<\/em>, Nuovi Studi Politici, vol.XIX,1989). Carl Schmitt, il pi\u00f9 autorevole giurista tedesco del novecento, allorch\u00e9 dovette difendersi dalle accuse di connivenza con il nazismo eccep\u00ec il carattere politico del tribunale alleato. E contest\u00f2 soprattutto la violazione dell\u2019antico, inossidabile ed insuperabile precetto che impone di essere processati solo per comportamenti realizzati solo dopo l\u2019entrata in vigore del reato di riferimento. (<em>Risposte a Norimberga<\/em>, Laterza 2006). Non trov\u00f2 argomenti per replicare HannaH Arendt quando afferm\u00f2: \u201cLe motivazioni di solito addotte per giustificare che al Tribunale di Norimberga fu accordata la giurisdizione su questa materia, sono piuttosto deboli. \u00c8 vero che dopo la prima guerra mondiale Guglielmo II fu citato dinanzi a un tribunale delle potenze alleate, ma il reato contestato non era la guerra, ma la violazione dei trattati\u2026.<\/p>\n<p>\u00c8 anche vero che il patto Briand-Kellogg dell\u2019agosto 1928 condann\u00f2 la guerra come strumento di politica nazionale, ma non conteneva un criterio per stabilire che cos\u2019\u00e8 un\u2019aggressione, n\u00e9 accennava a sanzioni\u201d (H. Arendt,\u00a0<em>La banalit\u00e0 del male<\/em>, Feltrinelli 1963). In Italia entr\u00f2 in campo il giurista Piero Calamandrei che, con spunti non strettamente giuridici, si oppose a quelle obiezioni \u201cQualche anima bennata si sente offesa e impietosita dinanzi a queste forche e a questi giustiziati. [\u2026] Non sarebbe stato possibile, di fronte a milioni di martirizzati innocenti adottare cautele che avrebbero trasformato la legge in uno sterile legalismo\u2026.\u00a0N\u00e9 sarebbe potuto servire il pensiero di una giustizia amministrata dai vincitori, una giustizia disposta a dimenticare la bomba atomica e i bombardamenti a tappeto sulle citt\u00e0 tedesche, giacch\u00e9 Norimberga aveva dimostrato che la spietata inumanit\u00e0 \u00e8 sempre esposta al castigo, qualunque sia il campo da cui proviene\u201d. (<em>Le leggi di Antigone<\/em>, Il Ponte, 1946).<\/p>\n<p>Quest\u2019intervento venne crudamente contrastato il 24.7.1947, nella seduta pomeridiana dell\u2019Assemblea Costituente da Benedetto Croce: \u201cSegno di turbamento sono i tribunali \u2026che il vincitore ha istituito per giudicare, condannare, impiccare\u2026 abbandonando la diversa pratica, esente da ipocrisia, onde un tempo non si dava quartiere al vinto o ai suoi uomini, e se ne richiedeva la consegna per metterlo a morte, concludendo e proseguendo con ci\u00f2 la guerra\u201d. Il tribunale dei vincitori \u201coffende la verit\u00e0 e la moralit\u00e0 perch\u00e9 cela l\u2019utile ancorch\u00e9 egoistico del proprio popolo sotto la maschera del giudice imparziale e del proprio stato\u201d.<\/p>\n<p>Sempre nell\u2019ambito dei principi giuridici fondamentali, denominati con magniloquenza l\u2019\u201chabeas corpus\u201d, esisteva poi il problema dell\u2019imparzialit\u00e0, palesemente assente a Norimberga. La giustizia infatti trova la sua ragion d\u2019essere nell\u2019essere neutra, al di sopra delle parti in conflitto per contenere gli effetti distruttivi e le spinte aggressive. La contaminazione tra giustizia e politica \u00e8 in larga parte ineliminabile, e in queste occasioni storiche la giustizia politica ebbe la meglio. \u201cSe viene annullata la differenza tra giustizia e politica, il processo svolge soltanto funzioni extragiudiziarie come la teatralizzazione rituale della lotta politica, come stigma del nemico, come legittimazione procedurale delle misure da adottare\u201d (Kirchheimer,\u00a0<em>Giustizia politica<\/em>, Liberi libri, 2008). Del resto il problema dell\u2019imparzialit\u00e0 non si \u00e8 fermato a Norimberga, ma permane nei successivi Tribunale internazionali. Era ed \u00e8 forse idealistico sperare che i governi che nominano i giudici, che mantengono personale e strutture, che finanziano le indagini, che mettono a disposizione le forze di polizia e le carceri, si astraggano dalle conteste processuali e si pongano in posizione neutrale. Soprattutto dopo aver sconfitto l\u2019avversario, proprio quello che si vuole giudicare.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"inline-image\" src=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/sites\/default\/files\/styles\/nodo767x\/public\/719s9weoscl.jpeg?itok=JwhZSbFJ\" alt=\"\" width=\"767\" height=\"1200\" \/><\/p>\n<p><strong>Il dopo. Il modello Norimberga\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Norimberga ha avviato la stagione dei tribunali internazionali sui crimini di guerra istituiti ad hoc (ex Jugoslavia, Ruanda) e poi della Corte penale internazionale dell\u2019Aja. (Su questi temi, tra i molti, Archibugi-Pease,\u00a0<em>Delitto e castigo nella societ\u00e0 globale.\u00a0Crimini e processi internazionali,\u00a0<\/em>Castelvecchi 2017; Baldissarra &#8211; Pezzino,\u00a0<em>Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica<\/em>, L\u2019Ancora del mediterraneo 2005; A. Cassese,\u00a0<em>L\u2019esperienza del male, Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra,<\/em>\u00a0Il Mulino, 2011).<\/p>\n<p>Il Tribunale per l\u2019ex-Jugoslavia nacque nel 1993 programmato per sciogliersi nel 2017, con delibera del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, finanziato principalmente dagli USA, appoggiato sull\u2019apparato istruttorio della Nato. Giudic\u00f2 alcuni protagonisti di quella drammatica pagina, tra tutti Milosevic, coinvolto per crimini di guerra come l\u2019uso di bombe a frammentazione e morto da imputato nel 2006. Si percep\u00ec subito che in quell\u2019occasione si processava un avversario della Nato in una guerra dai ruoli non sempre nitidi. Pi\u00f9 lineare fu il processo a Karadzic, incriminato per crimini commessi antecedentemente all\u2019ingresso della Nato nella belligeranza. La condanna all\u2019ergastolo, definitiva nel 2019, fu vissuta come un risarcimento ai bosniaci per l\u2019orrenda guerra civile patita.<\/p>\n<p>Del tutto peculiare \u00e8 la vicenda giudiziaria relativa a Saddam Hussein. Invece di una corte internazionale fu costituito nel 2003 un Tribunale speciale formato da giudici iracheni. Palese fu la spinta degli USA che addirittura prepararono lo statuto, oltre che fornire le basi materiali e finanziarie. La competenza era chiara: non considerare i comportamenti delle truppe di occupazione, ma concentrarsi su Saddam e condannarlo il prima possibile. Si diede vita a un processo simulacro, teatrale e pubblicizzato, con un\u2019impiccagione finale attesa, quasi annunciata, accompagnata da un sottofondo sonoro disonorevole, dal disprezzo e dagli sberleffi verso il condannato. Uno degli effetti fu di aumentare le divisioni settarie nel paese, legittimando verso l\u2019ex dittatore ostilit\u00e0 in quanto nemico dell\u2019umanit\u00e0 e contribuendo alla causa dell\u2019odio. Non mancarono critiche severe, addirittura da parte di osservatori cauti e \u201cdiplomatici\u201d come Sergio Romano (\u201cIl tiranno martire\u201d, Corriere della sera, 5.11.2006).<\/p>\n<p>Si giunge alla Corte penale internazionale dell\u2019Aja (International Criminal Court) istituita nel 1998 e operativa dal 1.07.2002. Essa non sostituisce la giurisdizione nazionale ma la affianca, per cui \u00e8 stato eccepito dagli imputati che questo dualismo integra un vizio di giurisdizione. Si prefigurerebbe il rischio che venga violata la garanzia fondamentale secondo cui l\u2019imputato non pu\u00f2 essere giudicato due volte per lo stesso reato, sia dalla giustizia nazionale che da quella internazionale. La Corte si pu\u00f2 attivare solo con la notizia di un crimine commesso nel territorio di uno Stato firmatario o da un suo cittadino. Questo limite \u00e8 superabile\u00a0qualora uno stato non firmatario formalmente ne accetti la giurisdizione, come avvenuto con l\u2019Ucraina nel 2014. Oggi sono 123 gli Stati che hanno aderito, sia inizialmente sia successivamente. Purtuttavia la Corte pu\u00f2 superare anche quei limiti territoriali quando il Consiglio delle Nazioni Unite d\u00e0 impulso a procedere per reati di sua competenza, cos\u00ec come avvenuto per i crimini commessi in Darfur e in Libia.<\/p>\n<p>La Corte ha aperto numerose indagini, ma ha incriminato poche decine di persone (assai meno di quelle giudicate dai tribunali\u00a0per la\u00a0ex\u00a0Jugoslavia e il Ruanda che indagavano su un solo Paese e su un arco di tempo limitato) e ha chiuso non molti processi in quindici anni di attivit\u00e0. \u00c8 pur vero che indagini e incriminazioni hanno un impatto politico incisivo perch\u00e9 segnalano quanto accadde in un paese, ma la Corte sconta comunque un difetto genetico. Grandi potenze come Russia, Cina ed USA non vi hanno aderito con le motivazioni pi\u00f9 disparate. Quelle avanzate dagli USA sono quelle di sempre: solo la giustizia americana pu\u00f2 avere a che fare con gli americani, ovunque si trovino o comunque si comportino.<\/p>\n<p>Quando la Corte ha raggiunto imputati di rilievo, gli stessi Stati membri non hanno cooperato adeguatamente, come nella demoralizzante vicenda del capo sudanese Al-Bashir. Ricevuta la prima incriminazione, questi disse sprezzante che non valeva l\u2019inchiostro con cui era stata scritta e purtroppo i fatti non lo smentirono. Iniziato il processo nel 2008 con due mandati d\u2019arresto per crimini di guerra e contro l&#8217;umanit\u00e0, nel\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/2010\">2010<\/a>\u00a0al-Bash\u012br vinse le prime\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Elezioni_generali_in_Sudan_del_2010\">elezioni multipartitiche<\/a>\u00a0e poi nel aprile 2015 le successive con il 94,5% dei voti. Nel\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/2019\">2019<\/a>, dopo proteste popolari, i militari\u00a0lo destituirono, lo arrestarono per corruzione ed altri reati locali e fu estradato in seguito all\u2019approvazione della legge con cui il Sudan ader\u00ec alla Corte dell\u2019Aja. Dalle ultime notizie si \u00e8 in attesa del processo.<\/p>\n<p>Talora ha mostrato energia, ma si \u00e8 trovata in difficolt\u00e0 per l\u2019inedia degli Stati membri, costretta a compiere una precipitosa marcia indietro come nella vicenda del presidente keniota Kenyatta. Nel dicembre del 2014 sono cadute le accuse di crimini contro l\u2019umanit\u00e0 che sarebbero stati compiuti durante le elezioni del 2007, in quanto le prove sulla responsabilit\u00e0 non furono ritenute sufficienti. I procuratori avevano chiesto pi\u00f9 tempo sostenendo che i testimoni erano stati corrotti e intimiditi e che il governo keniano si era rifiutato di consegnare documenti fondamentali. Non furono concessi rinvii e la situazione si \u00e8 conclusa con l\u2019archiviazione.<\/p>\n<p><strong>La giustizia di transizione<\/strong><\/p>\n<p>Il quadro che si compone \u00e8 quello della \u201cgiuridificazione\u201d della guerra, cio\u00e8 il tentativo di far convivere il diritto e la guerra. La Societ\u00e0 delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale aveva avuto l\u2019obiettivo di evitare conflitti futuri, e si posero su questa linea dopo la seconda guerra mondiale l\u2019Onu, i Tribunali di Norimberga, quelli successivi, la Corte penale internazionale.<\/p>\n<p>Alcuni problemi possono ritenersi superati. I reati costruiti con Norimberga sono ora accettati, studiati e rientrano nel patrimonio penalistico. La questione della retroattivit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 attuale in quanto vengono contestati crimini commessi successivamente all\u2019instaurazione dei Tribunali e Corti penali.<\/p>\n<p>Rimane invece sempre in bilico il problema dell\u2019imparzialit\u00e0, cos\u00ec come \u00e8 ancora attuale l\u2019interrogativo sulla funzione della pena. Il tema \u00e8 connaturato agli obiettivi del processo penale. A che serve quello strumento? Se viene individuato un responsabile, come deve essere trattato? Se si stabilisce con la condanna la sanzione, che finalit\u00e0 deve avere? Deve essere espiatoria, retributiva, esemplare, pedagogica, oppure riformatrice e rieducatrice come peraltro recita la nostra costituzione? Si deve fermamente ribadire che la pena esemplare, dall\u2019acido sapore vendicativo, appartiene al diritto premoderno, impostato su una narrazione che voleva rafforzare i sentimenti popolari irrazionali e confermare gli stimoli della maggioranza.<\/p>\n<p>Questa architettura della pena appartiene al rituale di degradazione dell\u2019imputato, come osservato purtroppo ancora in tempi pi\u00f9 recenti in una vistosa vicenda milanese (Fele-Giglioli- Cavicchioli,\u00a0<em>Rituali de degradazione: anatomia del processo Cusani<\/em>, Il mulino,1997), rientra nella cerimonia collettiva in cui si assegna lo stigma, esclude la finalit\u00e0 di reinserimento, assolutizza il carcere come luogo di custodia per annientare i nemici della societ\u00e0. Oggi si pu\u00f2 affermare serenamente che l\u2019efficacia deterrente di quei processi internazionali \u00e8 stata nulla, non sono diminuite le atrocit\u00e0 e i crimini, sono state avviate numerose guerre come quella di aggressione da cui siamo partiti. E analogamente si pu\u00f2 affermare che il processo di Norimberga ha dato il via a un modo di regolare le pendenze che ha avuto un\u2019enorme valenza simbolica. Del resto essere uccisi in guerra \u00e8 normale, talora persino onorevole, ma essere giustiziati dopo un processo dal nemico vincitore \u00e8 una sconfitta senza eguali, irrimediabile, degradante. Come \u00e8 stato osservato, la guerra \u00e8 uccidere il nemico, non condannare il vinto perch\u00e9 ha perso facendo trionfare l\u2019arcaico \u201cGuai ai vinti\u201d. (Portinaro, introduzione a Demandt,\u00a0<em>Processare il nemico<\/em>, Einaudi 1997).<\/p>\n<p>E allora come pu\u00f2 essere affrontato questo spinoso viluppo di problemi? Norimberga \u00e8 stato un precedente giuridico negativo che ha contagiato la giustizia penale successiva? Quel processo e quelli seguenti, comunque la si metta e nonostante le obiezioni e le critiche, furono rilevanti per riconfermare un sistema normativo impostato sui \u2018diritti umani\u2019, da tutelare come principio prioritario e imprescindibile. Nel contempo fare giustizia ha l\u2019obiettivo di interrompere la sequenza della divisione, dell\u2019odio, dello spargimento di sangue. Deve tentare di esorcizzare il conflitto con i mezzi giudiziari per proteggere uno spazio di imparzialit\u00e0 senza il quale \u00e8 arduo superare il conflitto. Per questo i tribunali internazionali, conclusa la guerra e lasciata la spada, possono costituire un passo verso la pacificazione della memoria collettiva e l\u2019inibizione della vendetta generalizzata. Il compito \u00e8 pi\u00f9 complicato quando la guerra \u00e8 ancora in corso, come nel caso ucraino, e i processi assumono le sembianze di armi puntate contro l\u2019avversario.<\/p>\n<p>Accanto a questa soluzione, teorica e idealizzata se ne individua un\u2019altra, percorribile e legittima, la \u201cgiustizia riparativa\u201d. Essa fu elaborata e concretizzata nel Sud Africa di Nelson Mandela con le \u201cCommissioni per la verit\u00e0 e la riconciliazione\u201d e poi riprese in molti paesi tormentati dalla guerra civile. Si tratta di leggere il fenomeno criminoso in termini relazionali, con il reo che si attiva con forme di riparazione del danno provocato, entrano in campo le reciproche narrazioni in cui gli uni e gli altri si sono trovati contrapposti, offensori o vittime. Si abbandona la prospettiva compensatoria, per appoggiare un comportamento attivo del reo volto a costruire il futuro con la vittima. Il danno, in altri termini, non si ripara, ma \u00e8 la base per sanare la lesione sociale inferta dal crimine. In questi anni si sono aperte fessure in questo senso nella legislazione, ispirate dalla Raccomandazione n. 19 del 1999 del Consiglio d\u2019Europa e oggi validate dalla Legge Delega sul nuovo codice processuale, la cd Riforma Cartabia (Legge 134 del 2021, art 1, commi 18 e 20). Vedremo. Sui tempi non si formulano previsioni.<\/p>\n<div id=\"video-nodo\"><\/div>\n<div id=\"immagini-nodo\">\n<div class=\"field field-name-field-immagini field-type-image field-label-hidden\">\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"img-responsive\" src=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/sites\/default\/files\/styles\/nodo767x\/public\/processo-norimberga.jpeg?itok=byzVtXiV\" alt=\"\" width=\"767\" height=\"431\" \/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><strong>FONTE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/materiali\/norimberga-e-i-tribunali-internazionali\">https:\/\/www.doppiozero.com\/materiali\/norimberga-e-i-tribunali-internazionali<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"sharethis-nodo hidden-xs hidden-sm\">\n<section id=\"block-sharethis-sharethis-block\" class=\"block block-sharethis clearfix\">\n<div class=\"sharethis-wrapper\"><\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di DOPPIO ZERO (Alberto Mittone) \u201cUn tribunale sul modello di\u00a0Norimberga\u00a0che processi la Russia per i crimini di guerra commessi in Ucraina\u201d.\u00a0Queste le parole del presidente ucraino\u00a0Volodymyr Zelensky\u00a0nell\u2019intervento al\u00a0Consiglio di sicurezza Onu\u00a0del 5 aprile, dove ancora ha ricordato che Mosca e i suoi generali stanno commettendo violenze atroci contro civili innocenti, accusando anche l\u2019organizzazione internazionale di essere poco incisiva. Il richiamo a Norimberga e a quel processo esige alcuni chiarimenti. 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